COMUNE DI CAMPI BISENZIO
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – NORME PRELIMINARI
Art. 1 – Riferimenti normativi Art. 2 – Oggetto e definizioni Art. 3 – Responsabilità
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico
CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CARATTERISTICHE FERETRI
Art. 6 – Depositi di osservazione
Art. 7 – Deposito della salma nel feretro Art. 8 – Conformità dei feretri
Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti Art. 10 – Targhetta di riconoscimento
CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI
Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso Art. 12 – Norme generali per i trasporti
Art. 13 – Trasporto da comune a comune per seppellimento o cremazione Art. 14 – Trasporto di ceneri o resti
Art. 15 – Trasporto e sepolture a carico del Comune Art. 16 – Ricevimento salme
TITOLO II – CIMITERI
CAPO I – CIMITERI
Art. 17 – Elenco cimiteri
Art. 18 – Disposizioni generali
Art. 19 – Reparti speciali nei cimiteri Art. 20 – Ammissione nei cimiteri Art. 21 – Modalità di pagamento
CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Art. 22 – Piano Regolatore Cimiteriale
CAPO III – TARIFFE CONCESSIONI ED OPERAZIONI CIMITERIALI
Art. 23 – Tariffe concessioni ed operazioni cimiteriali
CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Art. 24 – Deposito Art. 25 – Inumazione
Art. 26 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni Art. 27 – Tumulazione
Art. 28 – Tumulazione provvisoria Art. 29 – Traslazione
CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 30 – Esumazioni ordinarie
Art. 31 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Art. 32 – Esumazione straordinaria
Art. 33 – Estumulazione
Art. 34 – Raccolta di resti ossei
Art. 35 – Trattamento dei resti mortali
Art. 36 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del personale sanitario Art. 37 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali
Art. 38 – Oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni CAPO VI – CREMAZIONE
Art. 39 – Crematorio
Art. 40 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e affidamento delle ceneri
Art. 41 – Urne cinerarie e dispersione delle ceneri CAPO VII – ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI
Art. 42 – Orario
Art. 43 – Disciplina dell’ingresso e circolazione dei veicoli Art. 44 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero
Art. 45 – Obblighi e divieti per gli addetti ai servizi cimiteriali Art. 46 – Norme di comportamento all’interno dei cimiteri
Art. 47 – Coltivazione di fiori ed arbusti Art. 48 – Riti funebri
Art. 49 – Modalità di realizzazione tombe TITOLO III – CONCESSIONI
CAPO I – TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 50 – Concessioni per loculi colombari, loculi ossari, nicchie cinerarie e sepolcreti
Art. 51 – Assegnazione dei loculi colombari, loculi ossari, delle nicchie cinerarie e sepolcreti Art. 52 – Durata e decorrenza delle concessioni
Art. 53 – Sottoscrizione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti Art. 54 – Manutenzione
CAPO II – CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 55 – Cessazione della concessione Art. 56 – Rinuncia e rimborsi concessioni Art. 57 – Revoca
Art. 58 – Decadenza
Art. 59 – Cessione della concessione
Art. 60 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 61 – Registro delle operazioni cimiteriali Art. 62 – Schedario dei defunti
Art. 63 – Schedario delle concessioni
CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 64 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento Art. 65 – Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria Art. 66 – Disposizioni finali
Art. 67 – Entrata in vigore
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I NORME PRELIMINARI
ART. 1 – Riferimenti normativi
1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza alle disposizioni di cui al titolo VI del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”, del D.P.R. 10/09/1990 n.
285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto del Ministero dell’Interno del 01/07/2002, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31/05/2004, Legge Regionale Toscana n. 18 del 04.04.2007.
ART. 2 – Oggetto e definizioni
1. II presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire, di struttura e materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra;
2.3. per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in loculo colombario, loculo ossario o nicchia cineraria;
2.4. per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri da una sepoltura ad un’altra all’interno del cimitero o in altro cimitero;
2.5. per esumazione si intende il dissotterramento dei resti mortali ovvero resti ossei da sepolture a terra;
2.6. per estumulazione si intende l’operazione di recupero dei resti mortali, resti ossei o ceneri da loculo colombario, ossario o nicchia cineraria;
2.7. per cremazione si intende la riduzione in ceneri di un cadavere, dei resti ossei o dei resti mortali;
2.8. per fossa a sterro si intende lo scavo nel terreno adibito ad inumazione dei feretri;
2.9. per loculo colombario si intende il manufatto adibito alla tumulazione dei feretri;
2.10.per loculo ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni. I loculi ossari possono essere adibiti ad accoglimento delle ceneri derivanti da cremazione.
2.11.per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto diversa destinazione;
2.12.per nicchia cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93);
2.13.per cinerario comune si intende un manufatto adibito ad accogliere le ceneri provenienti dalla cremazione per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
2.14.per giardino della rimembranza si intende un’area posta all’interno del cimitero adibita alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione a richiesta dei familiari o da espressa volontà del defunto in vita.
ART. 3 – Responsabilità
1. Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l’uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.
ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
1. Le operazioni cimiteriali sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) i trasporti in ambito comunale, nonché la sepoltura, quando ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 15;
b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
c) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
d) la possibilità da parte degli aventi diritto di disperdere le ceneri in apposita area individuata nel Cimitero del Capoluogo;
e) la nuova inumazione nel caso di salme non mineralizzate derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
f) l’esumazione a seguito di nuova inumazione di salme non mineralizzate derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
Inoltre, nel caso di salme non mineralizzate derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, sono poste a carico del Comune le spese per la cremazione, che avverrà mediante apposita società. Rimarranno a carico degli aventi diritto le spese per il trasporto.
ART. 5 – Atti a disposizione del pubblico
1. II registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/90, compilato cronologicamente, è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
2.2. Copia del presente Regolamento;
2.3. Le Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono stabilite le tariffe cimiteriali;
2.4. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno ed in quello successivo;
2.5. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
2.6. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria;
2.7. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241.
CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CARATTERISTICHE FERETRI
ART. 6 – Depositi di osservazione
1. Il Comune provvede al deposito per l’osservazione delle salme nel locale a ciò destinato presso il Cimitero del Capoluogo e, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 285/90, nei locali appositamente istituiti presso ospedali o istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
ART. 7 – Deposito della salma nel feretro
1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma, ad eccezione del caso di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
ART. 8 – Conformità dei feretri
1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui agli artt. 30 (trasporto all’estero o dall’estero o da comune a comune), 18 e 25 (in caso di malattie invettive-diffusive), 32 (trattamento antiputrefattivo) del D.P.R. 285/90, è attestata dal costruttore e/o dichiarata dall’impresario del servizio funebre. In caso di trasferimento all’estero verso stati non aderenti alla Convenzione di Berlino la conformità del feretro è certificata dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.
ART. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali variano in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 285/90.
Per l'inumazione:
1.1. II feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili così come previsto dall’art. 75, comma 1, del D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002. La ditta incaricata del trasporto dovrà rilasciare autocertificazione dalla quale risulti la rispondenza dei materiali utilizzati a quanto previsto dalla citata normativa.
1.2. In deroga a quanto sopra, ai sensi dell’art 86 comma 2 D.P.R. 285/90, i feretri estumulati dopo un periodo minimo di 25 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura.
Per la tumulazione:
1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l’altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti dal D.P.R. 285/90. E’ consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
Per la cremazione:
1.4. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
Per il trasporto da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
1.5. E’ sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell’art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90, qualora la salma sia destinata all’inumazione; nel caso di tumulazione valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 1.3.
Per il trasporto da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 Km :
1.6 La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno e l'altra di metallo. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MATER-BI, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 od altri materiali idonei autorizzati dal Ministero della Salute.
Per il trasporto all'estero o dall'estero:
1.7 Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.6 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90;
Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva:
1.8 Deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).
2. Qualora una salma già sepolta venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (Circ. Min. Sanità 10/98).
3. Qualora la salma provenga da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.
4. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, la cassa metallica di zinco deve essere esterna alla cassa di legno.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E’ consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, con sistema di fissazione o a neutralizzazione dei gas della putrefazione.
ART. 10 – Targhetta di riconoscimento
1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
CAPO III TRASPORTI FUNEBRI
ART. 11 – Modalità del trasporto e percorso
1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. II trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli del pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
ART. 12 – Norme generali per i trasporti
1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi è obbligatorio il
trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. II feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto fino al raggiungimento della destinazione. L’incaricato dovrà essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero, unitamente all’autocertificazione sui materiali utilizzati di cui al precedente art. 9.
5. L'ufficio competente dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere recapitato all'Ufficio del Comune di provenienza del feretro.
6. Dovranno altresì essere osservate tutte le prescrizioni di cui alla L.R.T. n. 18 del 04.04.2007.
ART. 13 – Trasporto da comune a comune per seppellimento o cremazione
1. Il trasporto di salme da comune a comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di richiesta degli interessati e deve essere corredato dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Le salme provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Campi Bisenzio, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.
ART. 14 – Trasporto di ceneri o resti
1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco o lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, con targhetta recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca e piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui alla vigente normativa.
ART. 15 – Trasporto e sepolture a carico del Comune
1. Il Comune, subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura, nonché della fornitura della cassa qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di indigenza o bisogno, ovvero quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.
ART. 16 – Ricevimento salme
1. Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire nel rispetto degli orari stabiliti con apposita Ordinanza Sindacale.
TITOLO II CIMITERI
CAPO I CIMITERI
ART. 17 – Elenco cimiteri
1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri di:
- Capoluogo – Via Tosca Fiesoli;
- Capalle – Via San Quirico;
- Sant’Angelo – Via Crocicchio dell’Oro;
- San Cresci – Via degli Allori;
- San Donnino – Via Trento;
- San Piero a Ponti – Via Torricella.
ART. 18 – Disposizioni generali
1. L'ordine e la vigilanza sui cimiteri spettano al Sindaco, che li esplica mediante il personale comunale a tali funzioni adibito o da apposito soggetto esterno qualificato incaricato dall’Amministrazione Comunale.
2. E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi di cui agli articoli 101,102 e 105 del D.P.R. 285/90.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo dal personale addetto al cimitero o da apposito soggetto esterno qualificato incaricato dall’Amministrazione Comunale.
ART. 19 – Reparti speciali nei cimiteri
1. I cimiteri comunali non possono rifiutare la sepoltura a qualunque salma, né farla oggetto di discriminazioni etniche e religiose.
2. All'interno dei cimiteri comunali è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).
3. Al fine di regolamentare le modalità di sepoltura, la concessione in uso e la gestione di apposite aree da individuarsi successivamente, dovranno essere formalizzati appositi accordi con le comunità religiose interessate.
ART. 20 –Ammissione nei cimiteri
1. Nei cimiteri comunali di Campi Bisenzio sono ricevute esclusivamente:
1.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Campi Bisenzio, qualunque ne fosse in vita la residenza;
1.2. Salme di persone morte fuori del Comune di Campi Bisenzio, ma aventi in esso la residenza;
1.3. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Campi Bisenzio;
1.4. Salme di persone residenti in vita nel Comune di Signa, nelle frazioni di San Piero a Ponti e Sant’Angelo a Lecore;
1.5. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente (qualora risulti iscritto nell’apposito Registro comunale delle unioni civili), ovvero congiunto fino al primo grado di parentela (genitori o figli) sepolti nei cimiteri di Campi Bisenzio, con la sola possibilità di seppellimento in terra;
1.6. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente (qualora risulti iscritto nell’apposito Registro comunale delle unioni civili), ovvero congiunto fino al primo grado di parentela (genitori o figli) residenti nel Comune di Campi Bisenzio, con la sola possibilità di seppellimento in terra;
1.7. Salme di persone non residenti nate nel Comune di Campi Bisenzio, con la sola possibilità di seppellimento in terra;
1.8. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Campi Bisenzio e morte fuori di esso, ma
aventi diritto di tumulazione a seguito di una concessione già in essere;
1.9. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
ART. 21 – Modalità di pagamento
1. II pagamento del corrispettivo delle concessioni e delle operazioni cimiteriali dovrà essere eseguito prima dell’espletamento delle stesse.
CAPO II
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
ART. 22 – Piano regolatore cimiteriale
1. Il Consiglio Comunale, per ciascun cimitero, adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. II piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.S.L.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
3.1. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
3.2. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di loculi ossari, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
3.3. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
3.4. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.
CAPO III
TARIFFE CONCESSIONI ED OPERAZIONI CIMITERIALI
ART. 23 – Tariffe concessioni ed operazioni cimiteriali
1. Le tariffe delle concessioni e delle operazioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale.
CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE
ART. 24 – Deposito
1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata presso la Camera Mortuaria dei cimiteri o altre strutture autorizzate nel territorio.
ART. 25 – Inumazione
1. Per inumazione si intende la sepoltura a terra, come specificamente descritto dal Capo XIV del
D.P.R. 285/90.
2. II tempo ordinario di inumazione è di 10 anni.
3 Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da cippo/lapide/copritomba costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
4 Sul cippo/lapide/copritomba verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5 La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico agli aventi diritto alla salma.
ART. 26 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni
1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.
ART. 27 – Tumulazione
1. Per tumulazione si intende la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi, nicchie e sepolcreti, costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
4. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico loculo, anche in presenza di un feretro.
5. Nel caso in cui la tumulazione di cassette di resti ossei ed urne cinerarie avvenga dopo che sia stata tumulata una salma, la collocazione è consentita se tale operazione non richiede l’abbattimento del muro precedentemente edificato.
ART. 28 – Tumulazione provvisoria
1. La tumulazione provvisoria di una salma non è consentita.
ART. 29 – Traslazione
1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri da una sepoltura ad un’altra all’interno del cimitero o in altro cimitero.
CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 30 – Esumazioni ordinarie
1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali, riducibile a 2 anni in caso di somministrazione di agenti che accelerino la decomposizione).
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
4. Le esumazioni ordinarie sono effettuate dagli operatori del servizio cimiteriale o da soggetto esterno qualificato incaricato dall’Amministrazione Comunale
ART. 31 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
1. Annualmente, entro il mese di dicembre di ogni anno, vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Tali elenchi sono a disposizione dei cittadini.
3. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dagli uffici comunali e sono comunicate alle persone interessate.
4. Nel caso che il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà nuovamente inumato o avviato a cremazione, secondo le decisioni degli aventi diritto alla salma.
4.1 Nel caso di nuova inumazione, le spese per la stessa e per la successiva esumazione sono a carico del Comune.
4.2. Nel caso di avvio a cremazione, le spese per la cremazione sono a carico del Comune, mentre restano a carico degli aventi diritto le spese per l’esumazione, trasporto e l’eventuale successiva
tumulazione.
5. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che gli aventi diritto dispongano di raccoglierle per deporle in loculi ossari o in loculi colombari già in concessione.
ART. 32 – Esumazione straordinaria
1. L’esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie devono essere effettuate tramite soggetto esterno qualificato e le spese sono a carico dell’avente diritto alla salma.
3. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. e degli operatori del servizio cimiteriale o del personale di soggetto esterno qualificato incaricato dall’Amministrazione Comunale.
ART. 33 – Estumulazione
1. Si definisce ordinaria l’estumulazione eseguita allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle concessioni dell'anno successivo e il relativo elenco è a disposizione dei cittadini.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da soggetto esterno qualificato incaricato dall’Amministrazione Comunale secondo la programmazione stabilita.
4. Si definisce straordinaria l’estumulazione eseguita prima dello scadere della concessione, che può avvenire nei seguenti casi:
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- a richiesta degli aventi diritto, subordinatamente all'autorizzazione del Sindaco, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite dagli operatori del servizio cimiteriale o da soggetto esterno qualificato incaricato dall’Amministrazione Comunale.
7. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L.
ART. 34 – Raccolta dei resti ossei
1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione provenienti da esumazioni e da estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto i resti ossei possono essere avviati a cremazione.
ART. 35 – Trattamento dei resti mortali
1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali derivanti da esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
2.1. Nuova inumazione;
2.2. Avvio a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile e telo barriera, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90).
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dagli aventi diritto:
3.1. Essere inumati, purché all’interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa vigente).
3.2. Essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), purché in contenitore di materiale facilmente combustibile e del telo barriera, previa asportazione dello zinco; qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
4. Sull'esterno del contenitore dei resti mortali dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse degli aventi diritto viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
6. E’ consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, ne inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute
n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. II tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
- 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
ART. 36 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.
1. E’ richiesta la presenza del Personale Sanitario della A.S.L. nei seguenti casi:
1.1. Esumazione straordinaria di salma;
1.2. Estumulazione straordinaria di salma.
ART. 37 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali
1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03 ed alla classificazione dell’art. 184, comma 2, lettere E, F del D.lgs 152/2006 nonché del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 72/R del 25/11/2009 e comunque secondo le normative vigenti in materia.
ART. 38 – Oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni
1. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere riposti insieme ai resti ossei nell’apposita cassettina zincata.
CAPO VI CREMAZIONE
ART. 39 – Crematorio
1. Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti più facilmente raggiungibili.
ART. 40 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazioni alla cremazione e affidamento delle ceneri
1. Sia per l'autorizzazione alla cremazione che per l'affidamento delle ceneri si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", dalla Legge Regionale n°29 del 31 maggio 2004 oltre che nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.
2. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;
c) consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 5.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il
soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.
5. La richiesta di autorizzazione all’affidamento delle ceneri deve essere presentata all’Ufficiale di Stato Civile dal soggetto individuato in vita dal defunto. Tale soggetto può essere una persona fisica, un ente od un’associazione; in mancanza della individuazione del soggetto da parte del defunto, la richiesta può essere presentata dagli aventi diritto a chiedere la cremazione.
6. L'affidamento delle ceneri comporta l'assunzione di responsabilità in ordine alla corretta custodia delle medesime conformemente al senso di rispetto della dignità del defunto. L’urna contenente le ceneri deve avere destinazione stabile e protetta da ogni profanazione e deve essere conservata nel luogo indicato nella richiesta. A mezzo del corpo di Polizia Municipale potranno essere disposti controlli a campione presso il luogo di conservazione dell'urna.
7. Nell’istanza di affidamento delle ceneri dovranno essere indicati:
a) i dati anagrafici e la residenza del soggetto richiedente;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione comunale;
c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna;
e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
g) l’obbligo di informare l’Amministrazione comunale della variazione della residenza.
8. Nel caso in cui l’affidatario cambi luogo di conservazione delle ceneri, lo stesso dovrà comunicare tale evento al Comune entro 3 giorni dalla variazione.
9. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.
ART. 41 – Urne cinerarie e dispersione delle ceneri
1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel cimitero in loculo ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3. A norma della vigente normativa nazionale e regionale in materia, la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
a) in aree a ciò destinate all’interno del Cimitero del Capoluogo (Giardino della Rimembranza e cinerario comune);
b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
c) nei fiumi;
d) in apposite aree individuate alla confluenza dei fiumi Bisenzio e torrente Marinella ed alla confluenza del fiume Bisenzio con il Fosso Reale;
e) in aree private;
4. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall’art. 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
5. La dispersione in aree private, al di fuori dai centri abitati, deve avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
6. La dispersione nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
7. La richiesta di autorizzazione ad effettuare la dispersione delle ceneri deve essere presentata dal soggetto individuato in vita dal defunto; in mancanza della individuazione da parte del defunto, la richiesta può essere presentata dagli aventi diritto a richiedere la cremazione.
8. Nella istanza dovranno essere indicati:
a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
b) la dichiarazione del luogo in cui verranno disperse le ceneri, del luogo in cui l’urna cineraria vuota verrà conservata o le modalità di smaltimento della stessa; nel caso in cui l’urna vuota venga consegnata al cimitero, si provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
9. Ai sensi dell'art. 5 Legge Regionale 31 Maggio 2004 n. 29 la violazione delle disposizioni del precedente articolo comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
10. Qualora gli aventi diritto non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.
11. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario, sia nel caso di dispersione delle ceneri, potrà essere realizzata in uno dei cimiteri comunali, a carico dell’affidatario dell’urna o dell’incaricato alla dispersione, una apposita targa riportante l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto. La targa dovrà essere realizzata con le tipologie di materiali utilizzate per le lapidi destinate agli ossari.
CAPO VII ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI
ART. 42 – Orario
1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario stagionale stabilito tramite ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
3. L’avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico.
ART. 43 – Disciplina dell’ingresso e circolazione dei veicoli
1. Nei cimiteri comunali non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, gli operatori cimiteriali non abbiano concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E’ sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso ai portatori di handicap.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di feretri o di ditte specializzate nell’esecuzione di lavori riguardanti i manufatti funebri.
3. Per eseguire opere all’interno dei cimiteri comunali le imprese dovranno possedere idonea autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale.
4. Le imprese dovranno eseguire i lavori all’interno dell’orario di apertura dei cimiteri comunali e comunque non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi. L’orario di accesso ai cimiteri comunali per le imprese è stabilito dall’Ufficio Tecnico Comunale.
5. Nel periodo della commemorazione dei defunti le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere all'interno dei cimiteri comunali.
6. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
7. Nei cimiteri comunali è vietato l'ingresso a coloro che intendono svolgere attività di questua.
ART. 44 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero
1. Spetta al Comune l'esecuzione di opere interne ai cimiteri comunali, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri comunali, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
ART. 45 – Obblighi e divieti per gli addetti ai servizi cimiteriali
1. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono comunque tenuti:
1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Agli addetti ai servizi cimiteriali è vietato:
2.1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
2.2. Ricevere compensi a qualunque titolo e in qualunque forma.
2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
2.4. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
ART. 46 – Norme di comportamento all’interno dei cimiteri
1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
1.1. Xxxxxx, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
1.2. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
1.3. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
1.4. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta degli aventi diritto.
1.5. Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi.
1.6. Danneggiare aiuole o alberi, scrivere su lapidi o sui muri.
1.7. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
1.8. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
1.9. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
1.10. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, nonché dei familiari interessati.
1.11. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
1.12. Vendere oggetti, distribuire o deporre materiale pubblicitario.
1.13. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
2. Chiunque tenesse all’interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, sarà richiesto l’intervento degli agenti della forza pubblica.
ART. 47 – Coltivazione di fiori ed arbusti
1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano adeguatamente mantenuti e non sovrastino o arrechino danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Qualora ciò non avvenga, al fine di mantenere un adeguato decoro, gli addetti ai servizi cimiteriali provvederanno alla loro eliminazione.
ART. 48 – Riti funebri
1. All’interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che
per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
ART. 49 – Modalità di realizzazione tombe
1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano e da lui autorizzato.
5. La ditta incaricata di eseguire opere per conto degli aventi diritto dei defunti dovrà darne preventiva comunicazione agli uffici del Comune.
6. I provvisori in legno od altro materiale dovranno essere smaltiti a cura e spese degli aventi diritto dei defunti.
7. Le misure massime consentite per le tombe a sterro sono le seguenti: lunghezza cm 170, larghezza cm 70, altezza testata epigrafe cm 120, altezza listre laterali cm 20.
8. I marmi dei loculi colombari ed ossari, nonché delle nicchie cinerarie dovranno avere spessore massimo cm 3.
9 E’ vietato il montaggio di marmi doppi per le file 5^ e 6^ dei loculi colombari.
10. E’ vietata la rimozione dei bardigli posti a cornice dei marmi dei loculi colombari, ossari e delle nicchie cinerarie.
TITOLO III CONCESSIONI CAPO I
TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE CONCESSIONI
ART. 50 – Concessioni per loculi colombari, loculi ossari, nicchie cinerarie e sepolcreti
1. Per le sepolture individuali può essere concesso l'uso di manufatti costruiti dal Comune (loculi colombari, loculi ossari, nicchie cinerarie e sepolcreti).
2. II rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
3. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. L'atto di concessione deve indicare:
- La natura della concessione e la sua identificazione;
- La data di inizio della concessione e la durata della stessa;
- La/e persona/e concessionaria/e;
- Il nominativo del destinatario della concessione;
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
ART. 51 – Assegnazione dei loculi colombari, loculi ossari, delle nicchie cinerarie e sepolcreti Assegnazione loculi colombari
1. I loculi colombari vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta degli aventi diritto alla salma.
2. E’ ammessa la concessione di loculi colombari a persone in vita che siano parenti di 1° grado, coniuge o convivente (qualora risulti iscritto nell’apposito Registro comunale delle unioni civili) con il defunto, anche a seguito di richiesta differita nel tempo.
3. Non è ammessa la concessione di loculi colombari per la tumulazione dei soli resti ossei o urne
cinerarie, per i quali verranno concessi loculi ossari o nicchie cinerarie.
4. I loculi colombari sono concessi esclusivamente per le salme di cui al precedente art. 20, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
Assegnazione dei sepolcreti
5. I sepolcreti vengono assegnati secondo le modalità previste per i loculi colombari.
Assegnazione loculi ossari
6. Nei cimiteri di Campi Bisenzio i loculi ossari vengono concessi per collocazione resti ossei e ceneri, previa richiesta degli aventi diritto alla salma, per i defunti di cui al precedente art. 20, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.
7. E’ ammessa la concessione di loculi ossari a persone in vita che siano parenti di 1° grado, coniuge o convivente (qualora risulti iscritto nell’apposito Registro comunale delle unioni civili) con il defunto, anche a seguito di richiesta differita nel tempo.
Assegnazione nicchie cinerarie
8. Le nicchie cinerarie vengono concesse secondo le modalità previste per i loculi ossari.
ART. 52 – Durata e decorrenza delle concessioni
1. La durata delle concessioni cimiteriali è di 30 anni.
2. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di stipula del contratto.
3. Allo scadere della concessione dei loculi ossari, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l’estumulazione dei resti e alla sistemazione degli stessi nell’ossario comune.
3. Allo scadere della concessione delle nicchie cinerarie, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l’estumulazione delle ceneri e alla sistemazione delle stesse nel cinerario comune.
4. Allo scadere della concessione dei loculi colombari e sepolcreti, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l’estumulazione della salma e alla sistemazione dei resti nell’ossario comune, salvo il caso in cui gli aventi diritto non dispongano per la collocazione in loculo ossario. Qualora la salma non sia completamente mineralizzata, la stessa verrà inumata nel campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotto a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva salvo che gli aventi diritto non dispongano per la cremazione.
5. Per le suddette concessioni, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, trascorsi almeno 25 anni dalla tumulazione, si può procedere all'estumulazione dei defunti per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto. Dovrà in questo caso essere stipulata una nuova concessione previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
ART. 53 – Sottoscrizione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
1. II Dirigente del Settore interessato provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente al concessionario.
ART. 54 – Manutenzione
1. I concessionari sono tenuti a mantenere in stato decoroso i loculi colombari, i loculi ossari, le nicchie cinerarie ed i sepolcreti di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento il Responsabile del Servizio stabilirà un termine perentorio per l’esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto e si riscontri pericolo per la pubblica incolumità, si procederà d’ufficio all’esecuzione dei lavori a spese del concessionario negligente.
CAPO II
CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI
ART. 55 – Cessazione della concessione
1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine stabilito nella concessione.
2. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo colombario, ossario, nicchia cineraria e sepolcreto.
3. Il comune provvederà, con congruo anticipo, a comunicare ai concessionari la scadenza della concessione, invitandoli ad assumere decisioni in merito alla collocazione dei resti mortali, dei resti ossei o delle ceneri.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali, resti ossei o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
5. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, revoca o decadenza.
ART. 56 – Rinuncia e rimborsi concessioni
1. Il concessionario può chiedere l’estinzione anticipata della concessione, se il loculo non è mai stato utilizzato, ovvero se chiede di effettuare un’estumulazione straordinaria di salma o resti o ceneri da loculi colombari, loculi ossari o nicchie cinerarie, nei casi previsti dalla vigente normativa.
2. Nel caso di rinuncia al diritto di concessione il concessionario può richiedere rimborso nei seguenti casi:
- Se il loculo colombario od ossario, la nicchia cineraria o il sepolcreto non sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata entro un anno dalla stipula del contratto di concessione: sarà rimborsato il totale dell’importo versato, escluse le spese di registrazione e i diritti di segreteria;
- Se il loculo colombario od ossario, la nicchia cineraria o il sepolcreto non sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata dopo un anno dalla stipula del contratto di concessione: sarà rimborsato l’importo versato in modo proporzionale, escluse le spese di registrazione e i diritti di segreteria;
- Se il loculo colombario od ossario, la nicchia cineraria o il sepolcreto sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata entro 10 anni dalla stipula del contratto di concessione: sarà rimborsato il 50% dell’importo versato, escluse le spese di registrazione e i diritti di segreteria;
3. Se il loculo colombario od ossario, la nicchia cineraria o il sepolcreto sono stati utilizzati e la richiesta viene effettuata oltre 10 anni dalla stipula del contratto di concessione, non sarà effettuato nessun rimborso.
ART. 57 – Revoca
1. E’ facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento e/o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Al verificarsi di uno dei suddetti casi la concessione in essere viene revocata dal Comune con atto del Dirigente del Settore interessato e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione. Tutte le spese saranno a carico del Comune.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
ART. 58 – Decadenza
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
1.1. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
1.2. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
1.3. Quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria da almeno 5 anni.
1.4. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.3 e 1.4 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’Albo comunale e a quello del cimitero ove è collocata la sepoltura per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite atto del Dirigente del Settore interessato.
5. Una volta pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
ART. 59 – Cessione della concessione
1. Il destinatario di una concessione può rinunciare al diritto di sepoltura a favore di un familiare di primo grado, previa variazione dell’atto di concessione a suo tempo rilasciato.
ART. 60 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce
1. Le concessioni assegnate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Il concessionario di sepolture individuali perpetue può chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato; la trasformazione può essere autorizzata nel rispetto dalle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
2. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui al comma precedente compete al Dirigente del Settore interessato.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE
ART. 61 – Registro delle operazioni cimiteriali
1. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti a redigere ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, il registro annuale delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
ART. 62 – Schedario dei defunti
1. E’ istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, che può essere tenuto anche in modo informatico, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda sono riportati:
2.1. Le generalità del defunto
2.2. Il numero della sepoltura
2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite
ART. 63 – Schedario delle concessioni
1. È istituito lo schedario delle concessioni, che può essere tenuto anche in modo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 64 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. II provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e le disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedenti cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
ART. 65 – Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dalla legge.
ART. 66 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento annulla e sostituisce quello precedentemente approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 26.04.1962 e s.m.i.
ART. 67 – Entrata in vigore
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.