COMUNE DI SAN LEO
COMUNE DI SAN LEO
(Provincia di RIMINI)
Lavori pubblici di | |
DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEL PONTE SUL FOSSO DEL RIO (RE) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX - XXXXX XXXXX | |
XXX: D21B18000030001 | CIG: ......................... |
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
[Art. 3, comma 1, lettere ddddd) e eeeee), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50]
(Art. 43, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Contratto “a corpo e a misura”
importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavoro “parte a corpo e parte a misura” | 231.509,30 |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 6.090,70 |
A | Totale appalto (1 + 2) | 237.600,00 |
Il Responsabile del Servizio
Geom. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Il Progettista
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
1/18
INDICE GENERALE
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo 1. Oggetto del contratto 6
Articolo 2. Ammontare del contratto 6
Articolo 3. Condizioni generali del contratto 6
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 6
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 7
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 7
Articolo 6. Penale per i ritardi 7
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori 7
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore 8
Articolo 9. Contabilità dei lavori 9
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo 9
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo 9
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 10
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 10
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 11
Articolo 15. Risoluzione del contratto 11
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 12
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 12
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 13
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 13
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 14
Articolo 22. Obblighi assicurativi 14
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 14
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto 14
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 15
Articolo 25. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e L. n. 217/2010) 15
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 16
ABBREVIAZIONI DI NORME O RIFERIMENTI RICHIAMATI NEL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Le norme richiamate nel seguito dello schema di contratto d’appalto sono così indicate in forma abbreviata:
- Codice degli appalti e delle concessioni (ovvero D.Lgs. n. 50/2016): decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Previgente Codice dei contratti pubblici (ovvero D.Lgs. n. 163/2006): decreto legislativo 12.04.2006, n.163 e succ. modif., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (abrogato dall’art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016);
- d.P.R. n. 207 del 2010 (ovvero d.P.R. n. 207/2010): decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e succ. modif., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »”, per gli articoli ancora applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse in relazione al combinato disposto degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle relative Linee Guida emanate da X.X.XX. ed ai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una volta approvati ed entrati in vigore;
- Art. 12 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80, recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”;
- Decreto - o D.Lgs. - n. 81 del 2008 (ovvero, X.Xxx. n. 81/2008): decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 e successive modificazioni, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
Nel presente schema di contratto d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento previsto dall’art. 196 del d.P.R. n. 207/2010 (reperibile dalla Stazione appaltante anche con collegamento informatico on line ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.01.2015) attestate la regolarità contributiva previsto dall’art.90, comma 9, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 e dall’Allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso D.Lgs. n. 81/2008, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25.09.2002, n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266, nonché dall’art. 196 del d.P.R. n.207/2010;
- Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art. 84 del D.Lgs.
n. 50/2016 e degli articoli da 60 a 96 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale (dell’ex Ministero dei lavori pubblici) 19.04.2000, n. 145 e successive modificazioni”;
- Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
- Stazione appaltante committente: il Comune di San Leo (soggetto giuridico) che commissiona e finanzia l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
- RUP (Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui agli artt. 9 e 10 del d.P.R. n.
207/2010);
- DL: l’ufficio di Direzione dei Lavori, di cui è titolare il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante Committente ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato o aggregato in rete), comunque denominato ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, che si è aggiudicato il contratto;
- SOA o Attestazione SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art. 84 del D.Lgs. n.50/2016 e degli artt. da 60 a 96 del d.P.R. n. 207/2010;
- PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli artt. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.81/2008.
COMUNE DI SAN LEO
Provincia di Rimini
CONTRATTO D’APPALTO
Repertorio n. del
per l’esecuzione dei lavori pubblici di “DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEL PONTE SUL FOSSO DEL RIO (RE) STRADA COMUNALE CASTELNUOVO - SANTA LUCIA”.
L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Ufficiale rogante, Segretario del Comune di San Leo (RN), autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune stesso, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a) - , nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Leo,
codice fiscale e partita IVA , che rappresenta
nella sua qualità di ,di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b) - , nato a il , residente in , Via/Piazza , n. in qualità di dell’impresa
con sede in , Via/Piazza ,n. , codice fiscale e partita IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un concorrente plurisoggettivo: raggruppamento temporaneo di imprese ovvero consorzio)
che agisce quale impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo (oppure, in alternativa): del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (oppure, in alternativa): dell’aggregazione di imprese di rete, costituito/a con atto notaio in , Rep. / Racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1 - impresa con sede in , Via/Piazza , n. ; codice fiscale e partita IVA ;
2 - impresa con sede in , Via/Piazza , n. ; codice fiscale e partita IVA ;
3 - impresa con sede in , Via/Piazza , n. ; codice fiscale e partita IVA ;
nonché l’impresa (1)
con sede in , Via/Piazza , n. ; codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente mi sono accertato.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
a) che con deliberazione della Giunta comunale n. del , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEL PONTE SUL FOSSO DEL RIO (RE) STRADA COMUNALE CASTELNUOVO - SANTA LUCIA” per l'importo complessivo “parte a corpo e parte a misura” di €. 300.000,00 di cui €. 237.600,00 per lavori in appalto comprensivo dell’importo di €. 6.090,70 per oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso (l’importo dei lavori posto a base di gara da assoggettare a ribasso è pari ad €. 231.509,30);
b) che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in parola per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Leo, Geom. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx;
c) che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. del sono stati approvati gli atti necessari per esperire la gara per l’appalto dei lavori in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, composti dal Bando di gara, dal disciplinare e dai relativi allegati predisposti per la presentazione delle offerte economiche da parte degli operatori economici nel rispetto delle vigenti procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016;
e) che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. del , a seguito di gara d’appalto espletata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 , sono stati approvati i verbali di gara e si è conseguentemente approvata la “proposta di aggiudicazione” per l'affidamento dell’appalto suddetto a favore del appaltatore, il quale ha presentato un ribasso unico percentuale del % applicabile all’Elenco dei Prezzi Unitari “a corpo e a misura” posto a base di gara e, quindi, applicabile all’importo dei lavori posto a base di gara di €. , andando così a determinare un importo netto contrattuale “parte a corpo e parte a misura” di €. al netto degli oneri di sicurezza da interferenze per €.
…………………………. e un importo contrattuale complessivo di €. inclusi detti oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa;
f) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente ai sensi dell’art. 29, comma 1, dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, come risulta dalla documentazione tenuta agli atti d’ufficio ed agli atti dell’appaltatore, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla seguente lettera g), ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016;
g) che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico comunale n. del , i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva a favore dell’appaltatore, per un importo contrattuale complessivo di
€. inclusi gli oneri di sicurezza da interferenze per € I.V.A. esclusa;
h) che l’appaltatore ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti;
i) che ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e non essendo stata proposta, entro tale termine, alcuna impugnazione in ordine al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, è quindi possibile procedere alla stipula del presente contratto:
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La Stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito anche definito «Codice dei contratti»)
2. Sono qui fatte proprie le norme in forma abbreviata e le definizioni riportate nelle premesse del Capitolato Speciale d’appalto, a cui si rimanda.
3. Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: D21B18000030001.
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta ad €. (euro ), di cui:
a) €. per lavori veri e propri, con corrispettivo “parte a corpo parte a misura”;
b) €. per oneri di sicurezza da interferenze (non assoggettati a ribasso).
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “parte a corpo e parte a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere ddddd) ed eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (nel seguito anche definito «Regolamento generale»); pertanto:
- per la parte “a corpo” l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;
- per la parte di lavori “a misura” si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’Articolo 3, comma 3.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al presente contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E’ parte integrante del contratto l’Elenco dei Prezzi Unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso unico percentuale contrattuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.
4. Per la parte con corrispettivo “a corpo” sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; per la parte “a corpo” i prezzi unitari dell’elenco di cui al precedente comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’Articolo 11 del presente contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 10 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000, n.145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di San Leo, piazza Xxxxx Xxxxxxxxx n. 1, presso gli uffici del Settore Tecnico.
2. Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del presente contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
(opzione 1: inizio lavori post-contratto)
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto, previa convocazione dell’appaltatore.
(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipula del presente contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in via d’urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’art. 32, comma 8, periodi quarto e sesto, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato è fissato in giorni 150 naturali e consecutivi (incluse le festività e le ferie estive), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (il suddetto termine di durata contrattuale, cioè, tiene conto delle particolari condizioni di esecuzione dei lavori indicate nel successivo comma 3).
Articolo 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una
penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale, corrispondente ad €.
(euro
) (importo da indicare solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto), nel rispetto di quanto indicato nell’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto, a cui le parti concordemente rimandano.
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori conseguente ad un verbale di sospensione lavori e, se previste, nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti e, inoltre, per le motivazioni indicate nell’art. 18 comma 2 (qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 21), dello stesso Capitolato speciale d’appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nel rispetto di quanto indicato nell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, nei casi previsti dal DM 7 marzo 2018, n. 49 a cui si rimanda, nonché nei casi di avverse condizioni climatologiche di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera o di altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili, ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettere b), c) ed e) e comma 2 e diverse da quelle di cui e comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto indicato nell’art. 16 del
Capitolato Speciale d’Appalto. In relazione alla particolarità dell’appalto dei lavori in oggetto (si veda il precedente Art. 5, comma 3., a cui si rimanda) le sospensioni dei lavori funzionali allo svolgimento delle attività scolastiche da svolgere nell’edificio oggetto di appalto sono sempre ammesse e non producono gli effetti previsti dal presente articolo.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori eventualmente previste dal Capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
6. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del RUP per cause di pubblico interesse o per particolare necessità, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d’appalto (in particolare, si rimanda a quelli indicati all’Art. 59 e, in generale, al Capo 12 del Capitolato speciale d’appalto), quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale d’appalto.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, il quale, ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Codice dei contratti, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui al successivo Articolo 25 concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori è effettuata direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione.
3. La contabilità dei lavori “a misura” è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
4. La contabilità dei lavori “a corpo” è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
5. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
6. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
7. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 solo per l'eccedenza superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi in analogia all’abrogato art. 163 del Regolamento generale e nel rispetto di quanto previsto nell’Art. del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43, comma 8 del Regolamento generale e dell’art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. 1. All’appaltatore è dovuta un’anticipazione nella misura del 20% (venti per cento) dell’importo netto contrattuale, da erogarsi entro n. 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP e dal Direttore dei Lavori, previa prestazione di apposita garanzia, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs.
n. 50/2016 (l’anticipazione potrà essere erogata solo dopo la sottoscrizione del presente contratto e, quindi, in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza di cui al precedente Art. 5, comma 1, il termine di n. 15 giorni decorrerà dalla data di formale stipula del presente contratto).
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dall’Art. 27 del Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad €. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00).
3. Nei pagamenti delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori e della rata di saldo relativa al conto finale, si applicano gli Artt. 27, 28 e 29 del Capitolato speciale d’appalto, a cui si rimanda.
4. In ogni caso se il pagamento è superiore ad €. 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali (il pagamento è subordinato all’accertamento, da effettuare ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 29.09.1973 n. 602 e succ. modif., introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 286/2006, di una eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40).
5. In ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010 (nel testo modificato dall’art. 7 del decreto-legge 12.11.2010, n.187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217):
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante conto bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo strumento alla tracciabilità dei flussi finanziari, sui conti dedicati di cui all’art. 3, commi 1 e 4, della legge n. 136/2010 (le parti danno atto che trovano applicazione anche le disposizioni interpretative ed attuative dell’art. 3 della legge n. 136/2010, contenute nell’art. 6 del decreto-legge n. 187/2010, convertito dalla legge n. 217/2010);
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui al precedente Articolo 1, comma 3;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif. ed integr.;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni indicate nel Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi a qualsiasi credito spettante all'appaltatore in forza del presente contratto, rispetto ai termini contrattuali previsti nel Capitolato speciale d'appalto ed indicati nel precedente Articolo 12, trova applicazione quanto indicato negli Artt. 30 e 31 del medesimo Capitolato speciale d'appalto, a cui si rimanda.
2. Trascorsi i termini di cui sopra, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 237 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, il collaudo tecnico- amministrativo degli interventi realizzati viene effettuato mediante il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) da parte del direttore dei lavori e, ove ed in quanto applicabile, nel rispetto dell’art. 24 del Decreto del Ministero dei XX.XX. 22.08.2017, n. 154 (con la presenza nell’Ufficio di direzione lavori della figura di un restauratore idoneamente abilitato ai sensi di legge). Trova applicazione il Capo n. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. il CRE deve essere emesso entro il termine di n. 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. Decorso tale termine, il CRE si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro n. 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto CRE che ha, come sopra detto, carattere provvisorio.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il CRE, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto qualora ricorrano le condizioni indicate nel Capitolato speciale d’appalto e, in particolare, negli Artt. 21 (ritardo imputabile all’appaltatore per l’ultimazione dei lavori superiore al termine indicato al comma 1 di detto Art. 21), per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato per mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e comunque nei casi previsti dall’art. 108 D.lgs. 50/2016.
2. In particolare, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di n. 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’art. 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
3. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.
1. Ai sensi dell’art. 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra
il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo art. 205.
2. In tali eventualità trovano applicazione le norme in materia di accordo bonario e di transazione di cui all’Art. 51 del Capitolato speciale d’appalto a cui si rimanda.
3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La stessa procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente Articolo 14.
4. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
5. Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di €. 200.000,00, è necessario acquisire il parere di un legale interno alla struttura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante committente.
7. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dei precedenti commi e l’appaltatore confermi le riserve, secondo quanto previsto nell’Art. 52 del Capitolato speciale d’appalto, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Rimini (nel presente contratto, quindi, viene esclusa la competenza arbitrale ai sensi degli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016).
8. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare quanto specificato nell’Art. 53 del Capitolato speciale d’appalto in relazione alle norme e alle prescrizioni riguardanti i contratti collettivi, le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 30, comma 6 e all’art. 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori). In tali eventualità, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori o dai cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto o al cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n.81/08, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui alla precedente lettera b).
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui al comma 1, lettera b) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati (i quali sono stati sottoscritti dalle parti e tenuti agli atti della Stazione appaltante).
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 in materia di norme antimafia, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’art. 67 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011, in base alla documentazione depositata agli atti d’ufficio.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231.
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare: riportare i successivi commi 2, 3 e 4)
2. In materia di autorizzazione al subappalto e/o al cottimo di parte delle lavorazioni in appalto, le parti rimandano al Capo 9 del Capitolato speciale d’appalto.
3. Resta comunque fermo il limite massimo del 40% (quaranta per cento) delle lavorazioni subappaltabili o affidabili a cottimo ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall’Art. del Capitolato Speciale d’appalto.
4. Ogni pagamento dei crediti maturati dal subappaltatore nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore stesso ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura elettronica fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24.12.2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 03.04.2013, n. 55.
(in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, se l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto o del cottimo di parte delle lavorazioni in appalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, non avendo l’appaltatore dichiarato in sede di gara di avvalersi di tali forme di subcontratti per l’esecuzione dei lavori previsti nel presente contratto
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa numero in data
rilasciata dalla Compagnia assicurativa , Agenzia di ( ), con sede in Xxx/Xxxxxx , x. , (xxxxxx): mediante fideiussione bancaria numero in data rilasciata dall’Istituto bancario Agenzia di ( ), con sede in Xxx/Xxxxxx , x. , (xxxxxx): mediante fideiussione numero in data rilasciata dall’Intermediario Finanziario
con sede in Via/Piazza , n. , iscritto nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, per l'importo di €. pari al % dell'importo del presente contratto, (eventualmente aggiungere, qualora l’importo della garanzia sia stato ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016): in ragione dei requisiti soggettivi posseduti dall’appaltatore ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno permesso la riduzione dell’importo da garantire.
2. Trova applicazione quanto indicato negli Artt. 36 e 37 del Capitolato speciale d’appalto, a cui le parti rimandano.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore, a tale scopo, ha stipulato e presentato alla Stazione appaltante un'assicurazione conforme allo Schema Tipo 2.3 e alla Scheda Tecnica 2.3 del D.M. n. 123/2004, con validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mediante polizza numero
in data rilasciata dalla Compagnia assicurativa , Xxxxxxx xx ( ), Xxx , x. , x xxxxxxxxx dei seguenti rischi e per i seguenti massimali:
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:
- Partita 1: Opere oggetto dell’appalto: €. [la somma da assicurare deve essere uguale all’importo netto contrattuale dei lavori in appalto (al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario), inclusa l’I.V.A. nella misura di legge applicabile ai lavori oggetto di contratto ed al netto degli importi di cui alle successive Partite 2) e 3) le quali devono avere una propria autonoma copertura assicurativa];
- Partita 2: Opere preesistenti: €. (euro /00);
- Partita 3: Demolizione e sgombero: €. (euro /00);
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere: €. 500.000,00.
3. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in conformità allo Schema Tipo 2.3 e alla Scheda Tecnica 2.3 approvati con decreto ministeriale 12.03.2004, n. 123.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto:
a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19.04.2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il Capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle incluse nello stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;
d) l’elenco dei prezzi unitari contrattuali (prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara mediante la “Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dei lavori” richiamata nel precedente Articolo 2, comma 3., eventualmente corretti dalla Stazione appaltante ex-art. 119, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, i quali sono già depurati del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara).
e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell’Allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto PSC ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di cui all’art.89, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 (anche definito “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”);
f) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 dell’Allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207/2010;
h) la garanzia fideiussoria definitiva e la polizza assicurativa di cui ai precedenti Articoli 21 e 22.
i) l’offerta tecnica dell’Appaltatore, relativamente alle migliorie presentate ed accettate dalla stazione appaltante, secondo le prescrizioni riportate nel bando e disciplinare di gara;
2. Non fanno invece parte del presente contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee indicate negli Artt. 4 e 5 del Capitolato speciale d’appalto, ancorché inserite e integranti lo stesso Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
3. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, previa sottoscrizione delle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la propria sede.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli ancora vigenti del Regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207/2010.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010 recante “Codice del processo amministrativo”.
Articolo 25. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e L. n. 217/2010).
1. L’Appaltatore e i suoi eventuali subappaltatori o subaffidatari a cottimo, in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e degli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n.187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, assumono senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.
2. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
3. L’Appaltatore si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto o di subaffidamento a cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore o il subaffidatario a cottimo assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto o di subaffidamento a cottimo così redatto dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante.
4. Trovano applicazione le ulteriori disposizioni procedimentali contenute nell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e negli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, anche se qui non materialmente esplicitate.
5. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e segg. del Capitolato generale d’appalto approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19.04.2000, n. 145, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « » per farne parte integrante e sostanziale, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a
saldo, per conto dell’Appaltatore, il/la Sig.
nato/a a
in data , codice fiscale , residente/i in , il quale è autorizzato ad operare sui conti correnti dedicati elencati al successivo comma 6, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
6. I pagamenti da parte della Stazione appaltante committente saranno effettuati a favore dell’appaltatore mediante bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche corrispondente al/ai codice/i IBAN di seguito indicato/i, accessi presso il/i seguente/i istituto di credito:
- BANCA
- BANCA
IBAN:
IBAN:
ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto, se diverso, entro n. 7 (sette) giorni dall’accensione del conto stesso.
7. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif., anche gli eventuali cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CUP/CIG riportato nell’Articolo 1, comma 3, e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato generale d’appalto, gli eventuali pagamenti a favore dell’appaltatore per varianti in corso d’opera che dovessero essere approvate successivamente all’affidamento dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti (per opere non previste nel progetto esecutivo posto a base di gara) saranno effettuati mediante bonifico bancario su uno dei conti correnti dedicati indicati al precedente comma 6.
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della Stazione appaltante L'appaltatore L’Ufficiale rogante
1 ()Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l’intero periodo.