TRA
CONTRATTO DI
TRA
CRPA LAB (C.F. 80010710350 P. IVA 01253030355) con sede in Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 00, in persona del legale rappresentante (di seguito denominato “Ente di ricerca”)
E
L’impresa (C.F. , P.IVA ), con sede legale in , in persona del legale rappresentante (di seguito denominata “Impresa”)
congiuntamente denominati “le Parti”.
con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Tipologia
□ ricerca commissionata
□ ricerca in collaborazione
Art. 2 Oggetto del contratto
L’Impresa affida all’Ente di ricerca, che accetta, lo svolgimento delle attività, così come dettagliate nelle Condizioni speciali e generali e nell’Allegato tecnico annessi al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e sinteticamente indicate: .
Art. 3 Durata
Il presente contratto avrà la durata di ( ) mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di .
Art. 4 Impegno economico
(in caso di ricerca commissionata) L'importo contrattuale, onnicomprensivo delle spese, a carico dell’Impresa come corrispettivo per l’esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 è stabilito in € ( ) oltre a IVA di legge.
(in caso di ricerca in collaborazione le Parti concorderanno eventuali impegni economici reciproci a fronte dell’attività svolta in collaborazione)
Art. 5 Definizioni
Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell’art. 11 delle Condizioni generali.
Allegati:
Condizioni speciali, artt. 6, 7, 8, 9, 10 Condizioni generali, artt. 11-21
Allegato tecnico con la descrizione dell’attività e attrezzature (con elenco risultati, prodotti prototipali e relativa tempistica)
PER l’ENTE DI RICERCA
(denominazione ente e titolo) data
PER L’IMPRESA
(denominazione e titolo) data
CONDIZIONI SPECIALI
Art. 6 Attività
6.1. Responsabili delle attività
6.1.1. L’Ente di ricerca designa quale Responsabile referente per l’esecuzione delle attività , il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell’Ente di appartenenza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dipendenti, assegnisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato.
6.1.2. L’Impresa designa quale proprio Responsabile referente per l’esecuzione delle attività
6.1.3. L’eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all’altra Parte.
6.2. Programma e luogo di esecuzione delle attività
6.2.1. Il programma delle attività è descritto nell’Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.
6.2.2. Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all’art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l’Allegato tecnico ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell’impegno economico di cui all’art. 4.
6.2.3. Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso . Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l’accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività, il cui elenco è incluso nell’Allegato tecnico.
6.2.4. Gli strumenti, gli apparecchi ed ogni altra cosa acquistata dall’Impresa in relazione allo svolgimento delle attività, con i fondi propri, entreranno a far parte del patrimonio dell’Impresa, salvo diverso accordo stipulato tra le Parti, al di fuori del presente contratto e denominato “contratto di cessione attrezzature”, o contratto di comodato ex art. 1803 ss. c.c.
6.2.5. (facoltativo) Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sono elencate nell’Allegato tecnico.
6.3. Proroghe e modifiche del contratto
6.3.1. Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto, su richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle Parti all'altra almeno ( ) giorni prima della scadenza del termine originario. L’altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre ( ) giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.
6.3.2. Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato tecnico, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Allegato ed il relativo corrispettivo economico.
6.3.3. Con le stesse modalità di cui al punto 6.3.1, le Parti potranno concordare che il termine di durata del presente contratto, di cui all’art. 3, venga anticipato e definire le eventuali modifiche dell’importo di cui all’art. 4.
Art. 7 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni
7.1 L’Ente di ricerca trasmetterà all’Impresa i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni)
entro i termini e secondo le modalità previste nell’Allegato tecnico.
7.2 La corrispondenza dell’Ente di ricerca verso l’Impresa dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:
7.3 La corrispondenza dell’Impresa verso l’Ente di ricerca dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:
Art. 8 Condizioni economiche
8.1 L’Impresa verserà all’Ente di ricerca l'importo di cui all’art. 4, a seguito della regolare presentazione ed accettazione delle relazioni previste dall’Allegato tecnico, su presentazione di fatture, regolarmente assoggettate a IVA, da emettere come segue:
% ( per cento), a titolo di acconto, alla sottoscrizione del presente contratto;
% ( per cento) entro/al ;
% ( per xxxxx) xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal termine delle attività come saldo finale.
Le somme suddette saranno versate dall’Impresa all’Ente di ricerca mediante:
1) bonifico Bancario sul conto corrente intestato
presso , IBAN , specificando la causale, dietro presentazione di regolare fattura a favore di
2) altro (precisare)
8.2 I pagamenti saranno effettuati dall’Impresa entro giorni dalla data di ricevimento delle fatture, dopo verifica e accettazione delle stesse e delle relazioni previste dall’Allegato tecnico.
8.3 Le fatture relative al presente contratto dovranno essere inviate all’Impresa in originale a
Art. 9 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati
9.1. Proprietà dei risultati ( RICERCA COMMISSIONATA)1
OPZIONE A ) titolarità congiunta
9.1.1 Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno in contitolarità tra le Parti:
(da utilizzare se i contributi delle parti siano valorizzabili fin dall’inizio della collaborazione)
nella misura del % ( per cento) per l’Ente di ricerca e nella misura del
.% ( per cento) per l’Impresa.
(da utilizzare se i contributi delle parti non siano valorizzabili fin dall’inizio della collaborazione)
in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) di ciascuna.
9.1.2 Le Parti concorderanno in un documento a parte, successivo, le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione e/o di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.
1 Da utilizzare nel caso di ricerca commissionata
OPZIONE B) titolarità dell’Ente di ricerca
9.1.1 I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno di proprietà dell’Ente di ricerca, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.
9.1.2 L’Ente di ricerca avrà facoltà di cedere all’Impresa, che ne abbia interesse, i diritti al rilascio del diritto di privativa e al relativo sfruttamento industriale, previa corresponsione di un corrispettivo specifico nella forma di royalties, somma forfettaria o altro, da definirsi con accordi successivi.
OPZIONE C) titolarità dell’Impresa
9.1.1. I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico saranno di proprietà dell’Impresa, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa l’Impresa ha la facoltà di decidere se procedere a richiedere a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all’estero sopportandone le relative spese. In tal caso l’Ente di ricerca sarà tenuto nei confronti dell’Impresa a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle suddette domande.
9.1.2. Nel caso in cui l'attività oggetto del presente contratto portasse a risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, l’Impresa potrà corrispondere all’Ente di ricerca un contributo integrativo secondo le seguenti modalità, da scegliere in alternativa o congiuntamente:
I. una somma di € + IVA, pari al % ( per cento) del corrispettivo indicato all’art. 4, all’atto di deposito della domanda di privativa e una
somma di € + IVA, pari al % ( per cento) dello stesso
corrispettivo, all’atto della prima concessione del diritto di privativa in ordine temporale;
II. una royalty pari al % ( per cento) sul fatturato derivante dallo sfruttamento industriale/commerciale del diritto di privativa effettuato dall’Impresa e/o da eventuali licenziatari o sub licenziatari della privativa, per l’intera durata della stessa;
III. una somma forfettaria pari a € ( ), nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento del deposito del primo brevetto. (se possibile stabilire a priori un valore minimo e uno massimo)
IV. una licenza per campo d’uso diverso da quello di interesse dell’impresa
V. altro (specificare)
L’Ente di ricerca disporrà in ogni caso di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui diritti di privativa di cui al punto 9.1.1.
(le successive disposizioni sono comuni a tutte le opzioni A), B), C) e riguardano le comunicazioni su eventuali depositi di domande di privativa)
9.1.4. Nel corso dello svolgimento delle attività, il Responsabile delle attività dovrà prontamente comunicare all’Impresa i trovati suscettibili di tutela derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività stesse, cosi come dettagliati nell’Allegato tecnico.
9.1.5. Nell’ipotesi in cui una Parte non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, previa comunicazione all’altra Parte, la stessa potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità.
9.1.6. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di privativa, la parte che ha proceduto al deposito sarà tenuta a comunicare all’altra Parte, nel termine di 30 gg., l’avvenuto deposito della domanda di privativa,
con indicazione della data e del numero della stessa.
9.1 Proprietà dei risultati (RICERCA IN COLLABORAZIONE)2
9.1.1. Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto, nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che posano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le Parti concorderanno in un documento a parte, eventualmente Allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.
9.1.2. Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, cosi come dettagliati nell’Allegato tecnico.
9.1.3. Nell’ipotesi in cui una Parte non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, l’altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale.
9.2. Utilizzazione e pubblicazione dei risultati (RICERCA COMMISSIONATA)3
9.2.1. L’Impresa potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. L’inventore e l’Ente di ricerca potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati; non potranno farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Impresa, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
9.2. Utilizzazione e pubblicazione dei risultati ( RICERCA IN COLLABORAZIONE)4
9.2.1. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori.
9.2.2. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione.
Art. 10 Diritti di accesso alle conoscenze
10.1 Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze
2 Da utilizzare nel caso di ricerca in collaborazione
3 Da utilizzare nel caso di ricerca commissionata
4 Da utilizzare nel caso di ricerca in collaborazione
sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
10.2 Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell’apposita lista eventualmente inserita nell’Allegato tecnico. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
10.3 Se l’Ente di ricerca si trovasse nell’impossibilità di fornire tutta o in parte la documentazione citata, ciò dovrà essere scritto come nota nell’apposita lista inserita nell’Allegato tecnico, aggiungendo le ragioni che sostengono il rifiuto.
PER l’ENTE DI RICERCA
(denominazione ente e titolo) data
PER L’IMPRESA
(denominazione e titolo) data
Le Parti, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione delle clausole n. ……. e di approvarne il contenuto in modo specifico. (Indicare numero clausola)
PER l’ENTE DI RICERCA
(denominazione ente e titolo) data
PER L’IMPRESA
(denominazione e titolo) data
CONDIZIONI GENERALI
Art. 11 Definizioni
Contratto di ricerca commissionata: contratto con cui l’Impresa affida a titolo oneroso all’Ente di ricerca l’esecuzione di attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico, e innovazione in uno specifico settore, allo scopo di elaborare e studiare soluzioni tecniche innovative.
Contratto di ricerca in collaborazione: contratto con cui le parti concorrono a realizzare una ricerca congiunta di interesse comune, sulla base di un progetto di ricerca concordato che preveda la cooperazione del personale e l'utilizzazione di laboratori e attrezzature, anche partecipando insieme a progetti di ricerca finanziati a livello locale, nazionale o europeo.
Risultati delle attività: conoscenze generate nell’ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione.
Conoscenze preesistenti: le informazioni detenute dai partecipanti prima della stipulazione del contratto, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione al contratto.
Diritti d'accesso: diritti di utilizzazione che le parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto.
Invenzione derivante dalle attività: ai fini del presente contratto si considera come derivante dalle attività di cui all'Articolo 2 e all'Allegato tecnico qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile delle attività e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.
Art. 12 Assicurazioni
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell’articolo 6.2.2 delle Condizioni Speciali. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all’altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall’effettivo inserimento nell’attività stessa. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto, che si recherà presso una sede dell’altra Parte per l’esecuzione di lavori e/o attività relative al presente Contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell’altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.
Art. 13 Sicurezza
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell’ambito della struttura ospitante.
Art. 14 Responsabilità delle Parti
Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
Art. 15 Confidenzialità
15.1 Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:
- far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del
presente contratto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto;
15.2 L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) 5 anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
15.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione dell’altra Parte.
15.4 Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e dei giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.
15.5 Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.
Art. 16 Recesso e risoluzione
16.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno
16.2 Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita. 6
16.3 In caso di recesso a norma del comma precedente l’Impresa corrisponderà all’Ente di ricerca l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
Art. 17 Forza maggiore
L’Ente di ricerca si obbliga ad informare prontamente l’Impresa dell’insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente contratto, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell’Impresa. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.
Art. 18 Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di .
5 La clausola che vincola alla segretezza deve comunque essere di durata determinata, di regola corrispondente all’efficacia del contratto, se l’Impresa richiede un’estensione ulteriore, questa comunque non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto.
6 E’ possibile inserire una clausola che, in conformità a quanto disposto dall’art.1671 del codice civile in materia di appalto, in caso di recesso dell’Impresa, preveda la corresponsione all’Ente di ricerca un’ulteriore somma quale indennizzo per il recesso, somma che può anche essere predeterminata forfettariamente in una percentuale del corrispettivo complessivo previsto dal contratto.
(In alternativa, dove consentito) Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a . Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le Parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di .
Art. 19 Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività' precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ente di ricerca. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 20 Incedibilità
L’Ente di ricerca non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto dell’Impresa.
Art. 21 Spese di registrazione
Il presente contratto redatto in tre esemplari (due dei quali resteranno all’Ente di ricerca e uno spetterà all’Impresa) sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico dell’Impresa.
PER l’ENTE DI RICERCA
(denominazione ente e titolo) data
PER L’IMPRESA
(denominazione e titolo) data
Le Parti, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione delle clausole n. ……. e di approvarne il contenuto in modo specifico. (Indicare numero clausola)
PER l’ENTE DI RICERCA
(denominazione ente e titolo) data
PER L’IMPRESA
(denominazione e titolo) data