Contract
SCHEMA DI CONTRATTO D’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL’ART. 2222 E SS. DEL CODICE CIVILE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO ARTICOLATO IN DUE MODULI DENOMINATO: “FOOD STORYTELLING - LABORATORI DI NEW COMMUNICATION PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO”
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Rimini conferisce al Professionista, che accetta, l’incarico di realizzare un corso suddiviso in due moduli avente i seguenti scopi:
- promuovere la conoscenza dei metodi, della struttura e dei presupposti della comunicazione pubblicitaria che utilizza il canale video, al fine di superare l’approccio passivo ai messaggi video e sensibilizzare i ragazzi ad una visione consapevole e critica dei messaggi pubblicitari;
- promuovere l’alimentazione biologica ed i principi sui cui si basa, eleggendola a soggetto unico dei laboratori; i ragazzi per poter costruire i messaggi promozionali dovranno conoscere e valorizzare i contenuti positivi dei prodotti derivanti dall’agricoltura biologica.
I laboratori sono realizzati nell’ambito delle azioni previste nel Programma di iniziative di informazione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione finalizzate alla promozione del consumo di prodotti biologici, dell’educazione alimentare, della conoscenza del territorio e per la riduzione degli sprechi - finanziato col contributo regionale per il servizio mensa scolastica biologica (art. 4, comma 2, lett. A) del D.M. PP.AA.FF. 22/02/2018 n. 2026) - e approvato con del. G.C. n. 381/2019.
Gli obiettivi educativi specifici dei laboratori sono i seguenti:
- apprendere e comprendere il ruolo del visual marketing nel settore food;
- sviluppare la creatività;
- migliorare le capacità lessicali ed espressive;
- facilitare la comunicazione tra i partecipanti, incentivando l’ascolto e il rispetto delle idee altrui;
- sviluppare la capacità di collaborazione e la valorizzazione di abilità personali;
- stimolare l’espressione del proprio sé e delle proprie opinioni, condividendole con il gruppo.
ART. 2
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto verrà realizzato nell’ambito di due classi di scuola secondaria di primo grado (una per modulo), individuate dal Comune di Rimini in accordo con i Dirigenti scolastici. Ogni modulo si articolerà in n. 8 giornate di attività educativo/didattica frontale della durata di due ore cadauna, per un totale di n. 16 ore di lezione frontale. Il periodo e le giornate saranno individuate dal professionista in accordo col Dirigente scolastico.
Il programma sarà strutturato nelle seguenti attività:
- Cos'è lo Storytelling e perchè serve nelle aziende del Food?
- L’Alimentazione biologica – caratteristiche essenziali, impatto sulla salute e sull’ambiente
- Come si realizza un video
- Prima parte: sceneggiatura e ricetta
- Seconda parte: preparazione degli alimenti e impiattamento
- Terza parte: riprese ed editing
- Quarta parte: condivisione.
La progettazione e la predisposizione dei laboratori sono interamente a carico del professionista.
ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L'attività sarà espletata dal Professionista in piena libertà e responsabilità professionale, in relazione alle modalità d’attuazione delle azioni da realizzare, connesse alla natura delle tematiche trattate, tenendo conto delle finalità che s’intendono perseguire e degli obiettivi che s’intendono conseguire, di cui ai precedenti artt. 1 e 2 del presente contratto.
L’attività del Professionista si esplicherà mediante azioni realizzate in rapporto con gli alunni e l’istituzione scolastica.
ART. 4 OBBLIGHI
Il Professionista incaricato s’impegna a mantenere un rigoroso riserbo e la massima discrezione in relazione a notizie, dati e fatti dei quali verrà a conoscenza durante l'esecuzione dell'incarico.
Data la natura pubblica dell’incarico è fatto espresso divieto al professionista di continuare o favorire la continuazione dell’attività con gli alunni e con i famigliari degli alunni in privato.
Il Professionista è tenuto a redigere la reportistica sulle prestazioni rese con la cadenza che verrà concordata col referente dell’Amministrazione e riferire alla scuola le situazioni che istituzionalmente queste debbono conoscere.
Il Professionista si impegna a garantire per tutta la durata del contratto il rispetto dei requisiti di cui all’art. 71 del REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI del
Comune di Rimini.
ART. 5 COMPENSO
Ai fini della trasposizione nel contratto delle valutazioni che hanno determinato il compenso annuo per l’incarico in questione, si specifica che sono stati considerati: la qualità delle azioni da realizzare e l’intensità dell’apporto professionale richiesto.
Le parti concordano sulla congruità del valore economico del compenso, determinato in euro 2.490,00 per singolo modulo di n.16 ore ciascuno, così per un totale di euro 4.940,00 per n. 2 moduli, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali, di rimborso delle spese ed a qualsiasi titolo previste per legge.
Il pagamento della prestazione verrà effettuato in due soluzioni, al termine di ogni modulo, dietro presentazione di regolare fattura riferita all’attività effettuata, entro i limiti di spesa massima definiti dal presente contratto.
Per la liquidazione delle fatture il professionista dovrà obbligatoriamente indicare i numeri matricola riferiti alla propria iscrizione alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e alla copertura previdenziale.
Il Professionista, in concomitanza con la presentazione delle fatture, oppure su richiesta dell’Ente, s’impegna a fornire un esauriente rendiconto dell'attività svolta.
ART. 6 DOTAZIONI STRUMENTALI
Il Professionista dovrà mettere a disposizione la strumentazione, il software ed i materiali di consumo (tutti di livello professionale) necessari per le attività laboratoriali, con assunzione a proprio carico di tutti i rischi connessi all’utilizzo tenuto conto che il laboratorio si svolge in ambito scolastico.
Il Professionista opererà nei locali della Scuola.
ART. 7 DURATA
L’attività riguardante il presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione e termina alla conclusione delle azioni di cui al precedente art. 2, sulla base dell’organizzazione del lavoro, di cui al precedente art. 3.
Le parti condividono che l’attività possa essere realizzata nell’arco temporale di n. 5 mesi dalla sottoscrizione del contratto, fatta salva la necessità di proroga per la sua conclusione nel caso in cui, durante il periodo considerato, il Professionista, per motivazioni condivise con l’Ente oppure per cause di forza maggiore, abbia dovuto sospenderla temporaneamente.
ART. 8 ONERI
Tutti gli oneri connessi alle spese di carattere generale (energia elettrica, illuminazione, riscaldamento, pulizie straordinarie dei locali, spese telefoniche, postali, ecc.) sono a carico della singola amministrazione scolastica o del Comune di Rimini; ogni altro onere, nessuno escluso, è a carico del Professionista.
ART. 9 RESPONSABILITA’
Il Professionista sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, che egli abbia arrecato alle persone e/o alle cose.
Il Professionista dovrà provvedere senza indugio alla riparazione o sostituzione a proprie spese delle parti e/o degli oggetti danneggiati. L'accertamento di questo tipo di danni sarà effettuato dall’Ente, in contraddittorio con il Professionista incaricato.
In merito alla responsabilità sulla vigilanza dei minori durate lo svolgimento del laboratorio, si osserva quanto stabilito dall’art. 2048 c.c. e dalle disposizioni organizzative del Dirigente scolastico.
ART. 10 VIGILANZA
L'Ente avrà facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del servizio riservandosi, qualora lo ritenesse pertinente ed opportuno, di avvalersi, a tal fine, dell'opera di esperti esterni all'Ente stesso ed individuati a sua discrezione.
ART. 11
PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune di Rimini, per gravi negligenze o per mancato rispetto del presente contratto da parte del Professionista incaricato, applicherà, previa comunicazione scritta, una penale di importo commisurato alla gravità dell'infrazione, comunque non inferiore ad euro 50,00 e non superiore a euro 250,00, da scomputare dal corrispettivo del compenso dovuto.
Se il Professionista non procede all'esecuzione della prestazione secondo le condizioni stabilite dal contratto e concordate con l’istituzione scolastica, il committente può fissare un congruo termine entro il quale il prestatore deve conformarsi; decorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salva l’applicazione delle penali di cui al precedente comma.
Il presente contratto è risolto al verificarsi della comminazione della terza penale; in tal caso nulla è dovuto al Professionista, se non l’ammontare del compenso ricavato in proporzione al periodo di attività realizzata.
ART. 12 CONTROVERSIE
Ogni controversia in merito al presente incarico verrà trattata con spirito amichevole e di reciproca comprensione.
Qualora le controversie non venissero sanate amichevolmente, le parti concordano nel riconoscere il Foro di Rimini competente in materia.
ART. 13 NORME FINALI
Le spese per la sottoscrizione del presente contratto sono a carico del Professionista. Il presente contratto, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, è soggetto a registrazione solo in
caso d'uso ed in tale evenienza le spese saranno a carico della parte che abbia ritenuto necessario attivare la registrazione.
