Visana Assicurazioni SA Valide dal gennaio 2013
Visana Assicurazioni SA Valide dal gennaio 2013
Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Protezione giuridica Visana (LCA)
L’assicurazione di protezione giuridica per persone private
Osservazioni:
▪ Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.
▪ La versione originale delle presenti disposizioni è quella in lin- gua tedesca. Le versioni in altre lingue sono traduzioni. In ca-
so di difficoltà di interpretazione fa fede il testo in lingua tede- sca.
1. Estensione dell’assicurazione
La Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA, con sede a Berna, è detentrice della presente assicurazione. Tutti i diritti alle prestazioni delle persone assicurate, derivanti dal presente contratto, sussistono esclusivamente nei confronti della Protek- ta Assicurazione di protezione giuridica SA. L’assicurazione è applicata dalla Visana ad eccezione della gestione dei sinistri.
1.1 Oggetto dell’assicurazione
Il contratto assicurativo si riferisce alla protezione giuridica del privato e in materia di circolazione per persone singole.
La garanzia assicurativa è regolamentata dalle disposizioni se- guenti.
1.2 Chi può assicurarsi?
Si possono assicurare le persone che hanno stipulato presso la Visana sia un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sa- nitarie, sia un’assicurazione complementare stabilita dalla Visa- na.
1.3 Quali sono le prestazioni assicurate?
3.1 Nei casi giuridici coperti, la Protekta consiglia l’assicurato e paga fino a CHF 250'000.– per sinistro (copertura mondiale CHF 50'000.–), le spese per:
a) avvocato e assistenza processuale;
b) perizie richieste dall’avvocato dell’assicurato, dal tribunale o dalla Protekta;
c) tasse di giustizia e altre spese giudiziarie imposte all’assi- curato;
d) indennità processuali a favore della controparte, imposte all’assicurato. La Protekta ha diritto alle indennità proces- suali o alle indennità di parte riconosciute all’assicurato;
e) I’incasso delle indennità che spettano all’assicurato. (Non è assicurato l’anticipo delle spese della domanda di falli- mento);
f) una mediazione fino a CHF 10'000.– per sinistro;
g) le cauzioni penali, a titolo d’anticipo (da rimborsare), desti- nate ad evitare la detenzione preventiva
- fino ad un massimo di CHF 100'000.– negli stati europei e nelle loro isole e negli stati bagnati dal Mediterraneo;
- fino ad un massimo di CHF 50'000.– nel resto del mon- do;
h) I’onorario fino ad un massimo di CHF 300.– all’anno, per una consultazione giuridica presso un avvocato, un nota- io o un mediatore riconosciuto in relazione alla protezione giuridica extragiudiziaria in materia di diritto delle persone, di famiglia o successorio.
Non è assicurato il pagamento in particolar modo per:
a) multe, per spese e tasse concernenti una decisione dell’autorità penale o amministrativa;
b) risarcimento di danni;
c) spese che devono essere sopportate da un terzo respon- sabile o da un assicuratore responsabilità civile;
d) spese per analisi del sangue ed esami medici in seguito a stato di ebbrezza o a consumo di droghe.
2. Protezione giuridica del privato
2.1 Quali persone sono assicurate in materia di prote- zione giuridica del privato?
Sono assicurate le persone che hanno stipulato l’assicurazione di protezione giuridica Visana protezione giuridica.
2.2 Quali caratteristiche sono comprese nell’assicura- zione di protezione giuridica del privato?
La persona assicurata è coperta per le seguenti qualità:
a) di privato, in particolare quale pedone, praticante di uno sport, anche del volo delta e utente di un parapendio, de- tentore di animali e di armi da fuoco, ciclista, ciclomotori- sta e motociclista fino a 50 cm3, passeggero di veicoli pri- vati e di mezzi di trasporto pubblici, utente e proprietario di natanti e di velivoli per i quali non è necessaria una licenza di condurre;
b) di datore di lavoro di collaboratori domestici;
c) di persona appartenente all’esercito svizzero, al corpo dei pompieri e della protezione civile;
d) di persona con attività professionale dipendente;
e) di locatario o affittuario di un appartamento privato, di una casa unifamiliare, di camere, anche di un appartamento
o di una casa di vacanza, ad inclusione del terreno circo- stante e dei terreni che servono al proprio approvvigiona- mento;
f) di proprietario di una casa unifamiliare, di una parte di pro- prietà per piani, di un casa plurifamiliare con al massimo
3 unità abitative, di una casa o appartamento di vacan- ze, purché questi immobili siano abitati in proprio dal con- traente, si trovino in Svizzera o nel Principato del Liechten- xxxxx e negli stessi non si svolga nessuna attività commer- ciale.
2.3 In quali casi sussiste la protezione giuridica?
È assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato nei seguenti settori:
a) Diritto di risarcimento di danni
Per formulare pretese di risarcimento di danni dell’assicu- rato, fondate esclusivamente su norme di responsabilità civile extracontrattuale, come anche per formulare pretese di risarcimento di danni secondo la legge concernente l’a- iuto alle vittime di reati.
b) Diritto penale
- quale accusato in un procedimento penale per violazione colposa di norme penali nonché in procedimenti ammini- strativi in relazione all’uso di ciclomotori e motociclette fino a 50 cm3;
2 - per sporgere denuncia penale oppure partecipare ad un procedimento penale nel caso in cui ciò fosse necessario per far valere le proprie pretese di risarcimento di danni in seguito ad un incidente.
c) Diritto delle assicurazioni
In caso di controversie con assicurazioni private, casse pensioni, casse malati o assicurazioni pubbliche svizzere.
d) Diritto del contratto di locazione
in caso di controversie nei confronti del locatore, suben- trate in qualità di locatario per uso proprio di un apparta- mento privato o di una casa unifamiliare, di una casa o di un appartamento di vacanza.
e) Diritto del lavoro
in caso di controversie risultanti da rapporti di lavoro di diritto privato o pubblico, ma non in qualità di sportivo o d’allenatore pagato. Se il valore della causa supera CHF 100'000.– viene pagata soltanto una parte delle spese. Il valore determinante si basa sulla pretesa intera esigibile e non su eventuali ricorsi parziali autorizzati.
f) Diritto contrattuale in generale
in caso di controversie relative ai seguenti contratti del co- dice delle obbligazioni: compravendita, permuta, donazio- ne, locazione di cose mobili, leasing, comodato, mutuo fi- no ad un valore litigioso di CHF 50'000.–, appalto, man- dato propriamente detto (per es. contratto tra medico e paziente), trasporto, deposito, contratto di viaggio, con- tratto di elecomunicazione, di formazione, d’abbonamen- to, d’inserzione e la mediazione matrimoniale.
Questa lista è esaustiva.
g) Diritto di vicinato
In caso di controversie di natura giuridica nei casi seguen- ti:
Questioni di confine, immissioni, servitù attive e passive iscritte nel registro fondiario nonché oneri reali, manuten- zione di alberi, siepi e recinzioni divisorie (quest’enumera- zione è esaustiva), a condizione che esse siano subentra- te in relazione all’abitazione principale o alla casa di vacan- za abitata in proprio, e che nelle stesse non si svolga nes- suna attività commerciale. La copertura comprende gli im- mobili secondo la cifra 2.2 f.
h) Diritto di proprietà
In caso di controversie di natura giuridica riguardanti il possesso, la proprietà e altri diritti reali su
- cose mobili;
- immobili secondo la cifra 2.2 f.
- altri immobili designati espressamente nel contratto.
i) Comproprietà / Proprietà per piani
Per controversie con altri comproprietari per l’assunzione di spese comuni e di oneri derivanti dalla comproprietà.
j) Consulenza giuridica
In caso di controversie risultanti dal diritto di persone, di famiglia e successorio. In tali casi, vengono pagate le spe- se per la consultazione giuridica presso un avvocato, un notaio o un mediatore riconosciuto, fino ad un onorari di CHF 300.– al massimo secondo la cifra 1.3 delle presenti condizioni.
2.4 Periodo d’attesa
Per le seguenti controversie giuridiche: diritto di lavoro, diritto sul contratto di locazione, diritto contrattuale in genere, diritto di vicinato, diritto di proprietà e di comproprietà/proprietà per piani, come pure in caso di consulenza giuridica, viene applica- to un periodo di attesa di 3 mesi a decorrere dall’entrata in vi- gore del presente contratto di assicurazione. Un sinistro suben- trato in questo termine non è coperto.
2.5 In quali casi non sussiste la protezione giuridica?
Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato:
a) nei settori non menzionati sopra;
b) in caso di controversie con la Protekta, i suoi organi e i rappresentanti da essa incaricati;
c) in caso di controversie con persone che vivono in comu- nione domestica con l’assicurato;
d) in caso di difesa contro pretese di responsabilità civile avanzate nei confronti del contraente;
e) in relazione ad un’attività professionale e lucrativa indipen- dente;
f) in qualità di proprietario, detentore, conducente, persona che da in prestito o locatore di veicoli, natanti e di velivoli, per i quali è necessaria una licenza di condurre. Gli acces- sori sono pure esclusi;
g) in relazione all’acquisto, vendita, permuta, donazione, lo- cazione di immobili, appartamenti e stabili;
h) in relazione alla progettazione, costruzione, riattazione o demolizione di immobili e appartamenti, purché per il pro- getto sia necessaria un’autorizzazione;
i) in relazione alla compra-vendita di carte-valori e di parteci- pazioni derivanti da operazioni bancarie e di borsa, gestio- ne del patrimonio, in seguito ad affari speculativi e a termi- ne, come pure ad affari finanziari e d’investimento;
j) in relazione ad eventi bellici o eventi simili, violazioni della neutralità, disordini di qualsiasi genere, terremoti o cam- biamenti della struttura nucleare dell’atomo;
k) in relazione a problemi concernenti rapporti nell’ambito del diritto delle società (ad es. concubinato), delle cooperative e delle associazioni;
l) nell’ambito dei diritti immateriali (diritto dei brevetti e d’au- tore, diritto di licenza, diritto dei modelli ecc.), del diritto
di concorrenza e della legislazione sui cartelli, del diritto fi- scale e tributario, del diritto pubblico in materia di edilizia, del diritto di progettazione, delle norme di polizia in mate- ria d’esercizio del commercio e dell’industria, nonché per controversie doganali, controversie in relazione a conces- sioni ed espropriazioni;
m) in seguito a partecipazione attiva a risse e a baruffe;
n) in caso di procedimenti penali per reale o presunta viola- zione intenzionale di prescrizioni di diritto penale o di poli- zia;
o) in relazione a incassi o a casi concernenti il diritto di ese- cuzione e fallimento, purché non si tratti dell’esecuzione di pretese attribuite all’assicurato nell’ambito di un caso co- perto. L’anticipo delle spese per la domanda di fallimento non è coperto;
p) in relazione a pretese cedute all’assicurato.
3. Protezione giuridica per circola- zione
3.1 Quali persone e caratteristiche sono assicurate dal- la protezione giuridica in materia di circolazione?
Sono assicurate le persone che hanno stipulato l’assicurazione di protezione giuridica Visana protezione giuridica.
La persona assicurata è coperta in qualità:
▪ di proprietario, detentore e conducente di qualsiasi veicolo o rimorchio, accessori
inclusi (e, se convenuto in modo particolare, anche di natanti e velivoli per i quali è necessaria una licenza di condurre) e
▪ di pedone, ciclista e di passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato;
3.2 In quali casi sussiste la protezione giuridica?
È assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato nei seguenti settori:
a) Diritto di risarcimento di danni
Per formulare pretese di risarcimento di danni dell’assicu- rato, fondate esclusivamente su norme di responsabilità
3 civile extracontrattuale, come anche per formulare pretese di risarcimento di danni secondo la legge concernente l’a- iuto alle vittime di reati.
b) Diritto penale
- quale accusato in un procedimento penale per violazione colposa di norme penali;
- per sporgere denuncia penale oppure partecipare ad un procedimento penale nel caso in cui ciò fosse necessario per far valere le proprie pretese di risarcimento di danni in seguito ad un incidente.
c) Diritto delle assicurazioni
In caso di controversie con assicurazioni private, casse pensioni, casse malati o assicurazioni pubbliche svizzere.
d) Ritiro della licenza e tassazione
In caso di procedimento amministrativo presso un’autorità amministrativa svizzera in relazione al rilascio e al ritiro del- la licenza di condurre o della licenza di circolazione come anche in materia di tassazione cantonale dei veicoli.
e) Diritto contrattuale concernente il veicolo
Per far valere o per respingere pretese derivanti dai se- guenti contratti del Codice delle obbligazioni, purché esse riguardino un proprio veicolo: compravendita, permuta, lo- cazione, leasing, comodato, appalto, deposito, come pure per contratti di locazione. Questa lista è esaustiva.
Periodo d’attesa: 3 mesi dall’entrata in vigore del con- tratto d’assicurazione.
3.3 In quali casi non sussiste la protezione giuridica?
Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici dell’assicurato:
a) in caso di controversie con la Protekta, i suoi organi e i rappresentanti da essa incaricati;
b) in qualità di proprietario o detentore di veicoli utilizzati a ti- tolo professionale;
c) in qualità di compratore/venditore di veicoli, se egli eserci- ta quest’attività a titolo professionale;
d) in caso di difesa contro pretese di responsabilità civile avanzate nei confronti del contraente;
e) in caso di perpetrazione intenzionale di un crimine o delitto o di tentativo;
f) se il conducente, all’insorgenza di un caso giuridico, non era in possesso di una licenza di condurre valevole oppure se non era autorizzato a condurre il veicolo o conduceva un veicolo non munito di targhe valide. La copertura assi- curativa conserva tuttavia i suoi effetti per gli assicurati che non erano o non erano tenuti ad essere a conoscenza di questi fatti;
g) in relazione ad eventi bellici o eventi simili, violazioni della neutralità, disordini di qualsiasi genere, terremoti o cam- biamenti della struttura nucleare dell’atomo;
h) non sono inoltre assicurate le controversie giuridiche in- sorte fra la persona assicurata e le persone che vivono con lui in comunione domestica;
i) in relazione ad eventi subentrati in seguito a partecipazio- ne a gare di velocità, corse rally e simili competizioni o al- lenamenti sul percorso di gara.
3.4 Cosa succede quando vengono depositate le tar- ghe?
Se le targhe di un veicolo appartenente all’assicurato vengono depositate temporaneamente presso l’ufficio competente, I’as- sicurazione, per motivi di carattere amministrativo, non potrà essere sospesa. Di conseguenza, il premio non sarà rimborsa- to.
4. Caso giuridico
4.1 Quando è coperto un caso giuridico?
Un caso giuridico è coperto quando insorge nel corso della du- rata contrattuale, ossia:
1. per formulare pretese di risarcimento di danni e pretese assicurative;
a) per danni corporali: se il fatto su cui si fonda la presta- zione (infortunio, malattia) si verifica dopo la stipulazione del contratto di assicurazione;
b) per danni materiali e patrimoniali: se la causa del danno si verifica dopo la conclusione del contratto di assicurazio- ne;
2. per la tutela degli interessi giuridici in procedimenti penali o amministrativi: al momento in cui è avvenuta la contrav- venzione presunta o reale, dopo la stipulazione del con- tratto di assicurazione;
3. per tutti gli altri casi: al momento in cui inizia la controver- sia nel corso della durata contrattuale (resta riservato il pe- riodo di attesa secondo le cifre 2.4 e 3.2 e CGA).
4.2 Cosa vale per il trattamento di casi giuridici?
a) Al verificarsi di un caso che potrebbe richiedere l’interven- to della Protekta, I’assicurato deve avvisarla immediata- mente per iscritto, indicandole per quanto possibile le cir- costanze dettagliate della fattispecie. Se appare opportu- no, la Protekta conduce in seguito le trattative per l’assi- curato per una liquidazione bonale del caso.
b) Le contravvenzioni, le citazioni davanti ad autorità civili, penali o amministrative come pure tutte le decisioni ecc. devono essere trasmesse immediatamente alla Protekta.
c) Nel caso in cui risulti necessario incaricare un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, l’assicurato può proporne uno di sua scelta. Nell’eventualità in cui l’as- sicuratore non accetti tale scelta, l’assicuratore ha la pos- sibilità di proporre tre altri avvocati tra i quali dovrà essere stabilito a chi concedere il mandato.
Se l’assicurato dovesse decidere di cambiare il legale sen- za validi motivi, dovrà assumersi i relativi costi derivanti da tale cambiamento.
d) Se, senza il consenso preliminare della Protekta, il man- xxxxx conferisce o revoca la procura ad un avvocato, se vengono presi dei provvedimenti giuridici o avviene un ri- corso, la Protekta può rifiutare completamente il risarci- mento delle spese.
e) Il contraente libera il proprio avvocato dal segreto profes- sionale nei confronti della Protekta. Prima della conclusio- ne di una transazione, il contraente, rispettivamente il suo rappresentante legale, deve avere il consenso della Pro- tekta.
f) Se la Protekta si rifiuta di condurre ulteriori trattative, di in- traprendere o di continuare un’azione giudiziaria o ammi- nistrativa o di ricorrere ad un altro rimedio giuridico per il fatto che essa ritenga infruttuoso il rispettivo provvedimen- to, l’assicurato potrà prendere egli stesso i rimedi che gli sembrano indicati. Se il risultato da lui conseguito in que- sto modo è essenzialmente più favorevole della liquidazio- ne proposta dalla Protekta al momento del rifiuto, la Pro- tekta gli rimborserà allora le spese da lui sostenute per il procedimento.
g) g) Qualora vi siano differenze d’opinione sulle possibilità di successo del caso giuridico o sulla liquidazione o sul mo- do di procedere proposti dalla Protekta, l’assicurato ha al- lora la possibilità di proporre un procedimento arbitrale. Esso dev’essere introdotto entro 20 giorni dal ricevimen- to della decisione della Protekta; unico responsabile per il rispetto di questo termine è l’assicurato stesso. Se entro detto termine egli non inoltra il procedimento arbitrale, ciò equivale a una rinuncia. Le spese di questo procedimento arbitrale vengono anticipate dalle parti in ragione di metà ciascuna, e vanno poi a carico della parte soccombente.
h) h) L’arbitro dev’essere una persona indipendente e com- petente e viene designato di comune accordo tra l’assicu- rato e la Protekta. Se non è possibile raggiungere un ac- cordo per la designazione dell’arbitro, valgono allora le di-
4 sposizioni relative al concordato sulla giurisdizione arbitra- le.
i) i) Se la mediazione pare il mezzo appropriato alla liquida- zione del sinistro e se le parti lo chiedono, la Protekta dà mandato ad un mediatore riconosciuto. Se la mediazione fallisce, l’assicurato mantiene il suo diritto alle prestazioni secondo la cifra 1.3.
4.3 Cosa succede in caso di violazione degli obblighi di comportamento?
Se in caso di sinistro si violano per colpa gli obblighi di avviso e di comportamento e la violazione influisce sulla causa, sull’en- tità e sull’accertamento del danno, la Protekta può rifiutare o ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente, a meno che l’assicurato provi che tale violazione non ha influito né sulla causa, né sull’entità o sull’accertamento del danno.
4.4 Come può essere sciolto il contratto dopo l’insor- genza di un caso giuridico?
Ognuna delle parti può disdire il contratto dopo il verificarsi di una controversia, per la quale sono dovute prestazioni. In tale caso si applicano le seguenti regole:
a) l’assicuratore deve disdire il contratto al più tardi alla for- nitura di prestazioni. Il contratto si estingue alla scadenza di 30 giorni dalla ricezione della disdetta da parte del con- traente;
b) la persona assicurata deve inoltrare disdetta al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza della fornitura di prestazioni; in questo caso il contratto si estingue 14 gior- ni dopo che è stata comunicata la disdetta all’assicurato- re.
4.5 Ulteriori possibilità di disdetta e recesso L’assicuratore può inoltre recedere dal contratto anche in base ai seguenti motivi:
a) nel caso in cui l'evento assicurato sia stato provocato in- tenzionalmente;
b) nel caso in cui sia stata omessa intenzionalmente l’imme- diata notifica di sinistro;
c) nel caso in cui la motivazione al diritto alla prestazione ri- sulti fraudolenta;
d) nel caso di aggravamento essenziale del rischio;
e) nel caso di rinuncia a sollecitare per vie legali il premio ar- retrato entro il termine.
In caso di cessazione di tutte le coperture assicurative pres- so Visana (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanita- rie, assicurazioni complementari stabilite da Visana), il contrat- to viene automaticamente sciolto al momento dell’estinzione dell’ultima assicurazione di Visana. Il contratto si estingue inol- tre automaticamente alla fine dell'anno civile corrente se viene sciolto il contratto di favore tra Protekta e Visana.
4.6 Cosa succede in caso d’insorgenza del caso giuri- dico per colpa?
a) Se un caso giuridico viene causato intenzionalmente da una persona assicurata, la garanzia assicurativa si estin- gue.
b) In presenza di colpa grave, la Protekta rinuncia espressa- mente al suo diritto legale di ridurre le prestazioni, ad ec- cezione dei casi di guida di veicoli a motore in stato di eb- brezza e sotto l’effetto di droghe, come pure per sottrazio- ne alla prova del sangue.
5. Disposizioni diverse
5.1 Dove vale l’assicurazione?
a) La garanzia assicurativa è valida in tutto il mondo per il ri- sarcimento di danni ed il diritto penale secondo la cifra 2.3 a e b nonché secondo la cifra 3.2 a e b. Per eventi al di fuori degli stati europei, delle loro isole e degli stati bagnati
dal Mediterraneo, la somma assicurata massima ammonta a CHF 50 000.– per caso giuridico.
b) La garanzia assicurativa secondo la cifra 2.3 c e d nonché la cifra 3.2 c ed e (solo locazione di veicoli) è valida per i casi giuridici, per i quali sono competenti tribunali o autori- tà amministrative in Svizzera e nel Principato del Liechten- xxxxx, negli stati europei e nelle loro isole e negli stati ba- gnati dal Mediterraneo.
c) Per le proprietà menzionate a cifra 2.3, lettere e – j e ci- fra 3.2 d ed e (eccetto locazione di veicoli), la garanzia as- sicurativa è accordata unicamente a condizione che il foro competente si trovi in Svizzera o nel Principato del Liech- tenstein, che possa essere applicata la legislazione del ri- spettivo stato e che possa essere eseguita in questi paesi.
d) Se il contraente trasferisce il suo domicilio all’estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e Campione) I’assicurazione si estingue.
5.2 Inizio e durata dell’assicurazione
La garanzia assicurativa inizia dalla data indicata nella propo- sta e nella polizza. Il contratto può essere disdetto dalla perso- na assicurata o dall’assicuratore osservando un termine di pre- avviso di tre mesi alla scadenza della durata di contratto stabili- ta nella polizza. Se nessuna delle parti contraenti fa uso del di- ritto di disdetta, il contratto si prolunga automaticamente di un altro anno.
5.3 Cosa vale se sono assicurati bambini?
Se sono assicurati dei bambini, i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto vengono tutelati dai rispettivi rappresentanti legali.
5.4 Pagamento dei premi
Il premio convenuto nonché eventuali premi seguenti e supple- mentari devono essere pagati,oltre alla tassa federale di bollo, alla scadenza.
Se più persone della stessa economia domestica sono assicu- rati presso la Visana protezione giuridica, la prima persona pa- ga il premio intero. Ogni altra persone riceve un ribasso del 50
%. Se l’economia domestica comune viene sospesa, il ribasso cessa alla data della sospensione dell’economia domestica co- mune. La cessazione del ribasso non ha quale conseguenza il diritto di disdetta straordinario.
Bambini fino ai 18 anni d’età compiuti non pagano alcun pre- mio. Giovani fino ai 25 anni d’età compiuti ricevono un ribasso del 50 %.
La cessazione dell’assicurazione obbligatoria delle cure medi- co-sanitarie presso la Visana con contemporanea continuazio- ne di un’assicurazione complementare stabilita dalla Visana ha quale conseguenza un aumento del premio dell’assicurazione di protezione giuridica della Visana. In questo caso alla persona assicurata spetta il diritto di disdetta straordinario (cfr. cifra 5.5).
5.5 Cambiamento dei premi
Se i premi della tariffa vengono modificati nel corso della dura- ta contrattuale, l’assicuratore può chiedere l’adattamento del contratto a decorrere dall’anno di assicurazione successivo.
Esso dovrà comunicare a tale scopo alla persona assicurata il nuovo premio al più tardi 25 giorni prima della sua scaden-
za. Se la persona assicurata non è d'accordo con la nuova re- golamentazione del contratto può recedere da esso per la fine dell’anno di assicurazione. Se l’assicuratore non riceve alcuna disdetta entro la fine dell’anno di assicurazione, si ritiene che le modifiche contrattuali siano state accettate.
5.6 Rimborso dei premi
Se in virtù di un motivo legale o contrattuale il contratto è sciol- to prima della scadenza del periodo d’assicurazione, il premio concordato è dovuto soltanto proporzionalmente sino al mo- mento dello scioglimento del contratto.
5 I premi relativi al periodo assicurativo in corso sono invece do- vuti interamente se il contraente disdice il contratto in caso di sinistro e il contratto al momento dell’estinzione era in vigore da meno di un anno;
5.7 Rapporto con l’assicurazione di protezione giuridi- ca per la salute
Se per lo stesso caso giuridico sussiste una copertura da parte dell’assicurazione di protezione giuridica per la salute della Vi- sana, la protezione assicurativa derivante dal presente contrat- to è data solo a titolo sussidiario, vale a dire soltanto nella mi- sura in cui la copertura dall’assicurazione di protezione giuridi- ca per la salute è insufficiente.
5.8 Dove devono essere indirizzate le comunicazioni? Tutte le comunicazioni, spiegazioni e altre informazioni che non concernono un caso di sinistro vanno indirizzate all’agenzia competente della Visana.
Tutte le comunicazioni, spiegazioni e altre informazioni concer- nenti un caso di sinistro vanno indirizzate alla Direzione della Protekta a Berna. Le comunicazioni della Visana o della Protek- ta alla persona assicurata vanno inviate all’ultimo indirizzo co- nosciuto. Tutti i cambiamenti d’indirizzo devono essere notifica- ti alla Visana.
5.9 Foro
La persona assicurata può promuovere un’azione contro la Protekta al suo domicilio svizzero o alla sede della Protekta a Berna.
5.10 Basi legali complementari
In complemento alle presenti disposizioni fa stato la Legge fe- derale sul contratto di assicurazione (LCA).
Visana Services SA, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx 15, tel.. 000 000 00 00, Fax 000 000 00 00, xxx.xxxxxx.xx
V-1102 2013-01 2019-05-27T10:32:18.846+02:00