Assicurazione Multirischi per chi viaggia
Assicurazione Multirischi per chi viaggia
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Viaggi Protetto”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza collettiva n. 179356180– a contraenza BARBARHOUSE S.p.A., ad adesione volontaria dedicata ai viaggiatori che vogliono tutelarsi nel caso debbano annullare il viaggio.
Che cosa è assicurato?
✓ ASSISTENZA IN VIAGGIO: aiuto nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti. Consulto medico e segnalazione di uno specialista / Invio di medicinali urgenti all’estero / Trasporto sanitario / Rientro sanitario dell’Assicurato / Rientro dell’Assicurato convalescente / Trasporto della salma / Rientro dei familiari / Rientro anticipato dell’Assicurato / Viaggio di un familiare / Interprete a disposizione all’ estero / Segnalazione di un legale / Anticipo spese di prima necessità / Trasmissione di messaggi urgenti / Spese telefoniche / Spese di soccorso e di ricerca / Spese di traino / Spese di pernottamento o noleggio di un auto sostitutiva.
✓ SPESE MEDICHE: la garanzia ha per oggetto il rimborso o il pagamento diretto da parte della struttura organizzativa delle sole spese mediche per prestazioni sanitarie conseguenti a infortunio o malattia, sostenute dall’Assicurato, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.
✓ BAGAGLIO: rimborso delle perdite conseguenti a furto, furto con destrezza, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
✓ ANNULLAMENTO VIAGGIO: la garanzia copre le penali di annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio riportate sui cataloghi, qualora il cliente annulli il viaggio per i casi di Malattia, infortunio, decesso descritti nelle condizioni di assicurazione, in caso di accadimento di qualunque evento imprevisto, esterno documentabile e indipendente dalla volontà dell’Assicurato.
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ASSICURATO: danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio.
INFORTUNI DELL’ASSICURATO: indennizzo degli infortuni che l’Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. presta le garanzie fino all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).
Che cosa non è assicura
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.
Non sono oggetto di copertura tutti i danni causati con dolo e colpa grave dell’Assicurato.
INFORTUNI: l’assicurazione vale per le persone di età non superiore a quella contrattualmente indicata.
ANNULLAMENTO VIAGGIO: L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio. Inoltre, non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
SPESE MEDICHE: non sono comprese le spese non derivanti da infortunio e malattia
Ci sono limiti di copertura?
Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate espressamente dalle garanzie prestate) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi:
! Viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
! Turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d’ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio.
! Svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
! Malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
! Guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
! Terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate espressamente dalle garanzie prestate) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi:
! Viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
! Turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d’ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio.
! Svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
! Malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
! Guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
! Terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione, a seconda del viaggio acquistato, è operante per i viaggi da effettuarsi / effettuati nei seguenti gruppi di Paesi:
- Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie;
- Mondo: tutti gli altri Paesi.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato per intero al momento dell’adesione alla Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto è stipulato con tacito rinnovo
ANNULLAMENTO VIAGGIO: la garanzia decorre dalla prenotazione del viaggio e dura fino al momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dall’Operatore Turistico. Tutte le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede il diritto di recesso in caso di sinistro. Puoi recedere dal contratto, purché di durata non inferiore ad un anno, inviando disdetta con una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.
Assicurazione Multirischi per chi viaggia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: VIAGGI PROTETTO - Polizza BARBARHOUSE COMPLETA
Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo email: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso
l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2018, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad
€ 5.765,85 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.321,61 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2018, è pari ad € 2.788,51 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.254,83 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.057,07 milioni e ad € 6.889,4 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,53 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata
autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Che cosa è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie sono prestate entro il limite dei Massimali/Somme assicurate di seguito riportati: - ASSISTENZA IN VIAGGIO: - SPESE MEDICHE: Italia: € 5.000,00 per persona; - BAGAGLIO: Italia: € 750,00 per persona – rifacimento documenti: € 100,00 – spese di prima necessità € 100,00 - ANNULLAMENTO VIAGGIO: € 20.000,00 per evento – - RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ASSICURATO: L’Assicurazione non comprende i danni: derivanti da esercizio di attività professionali; - derivanti da attività venatorie; - di qualunque natura, se causati a familiari o compagni di viaggio; - derivanti da furto, incendio, esplosione e scoppio; - da inquinamento e/o contaminazione, di qualunque natura; - derivanti dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore; - a cose in consegna o custodia; - da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi; - derivanti dalla proprietà, possesso o uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50. -INFORTUNI DELL’ASSICURATO: Sono esclusi gli infortuni derivanti da: - dall’uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; |
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta e valida abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida ed uso di macchine agricole ed operatrici;
- di natanti a motore per uso non privato e mezzi subacquei;
- dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto contrattualmente;
- dalla pratica di sport comportanti l’uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto sportivo” ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili;
- dalla pratica di sport come pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judò, karatè, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci d’alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;
- dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, qualora l’infortunio si verifichi durante gare e competizioni (e relative prove o allenamenti) organizzate o svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni sportive o Associazioni ad esse equiparabili;
- da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- gli avvelenamenti escluso quanto previsto contrattualmente, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie compiute o tentate dall’Assicurato;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi x, ecc);
- sostanze radioattive, batteriologiche, e/o chimiche quando utilizzate per fini non pacifici.
Sono inoltre escluse per tutte le Sezioni di Polizza:
- le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;
- le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
- le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura, campionari, valori;
- le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
- le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo: ANNULLAMENTO VIAGGIO: La Garanzia prevede l’applicazione delle seguenti franchigie/scoperti: • 20% con il minimo di € 100,00 per pratica; • 30% con il minimo di Euro 100,00 per pratica nel caso in cui la documentazione medica non venga inviata nei tempi e nei modi previsti dal contratto Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni. SPESE MEDICHE: la Garanzia è prestata con una Franchigia pari ad € 50,00. BAGAGLIO: la Garanzia è prestata con una Franchigia pari ad € 50,00. RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ASSICURATO: la garanzia è prestata con una Scoperto del 10% con minimo di Euro 100,00 INFORTUNI DEL VIAGGIATORE: la garanzia è prestata con una franchigia pari al 5% Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni: |
ANNULLAMENTO VIAGGIO:
L’Assicurazione non comprende i danni determinati:
L’Assicurazione non comprende i danni:
- determinati dal Tour Operator in applicazione alle leggi e normative vigenti ovvero all’obbligo in capo al Tour Operator di comunicare al consumatore la necessità di modificare il pacchetto turistico offrendo un pacchetto turistico alternativo o la restituzione del prezzo.
Sono inoltre escluse per tutte le Sezioni di Polizza:
- le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse;
- le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
- le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
- le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
- le Garanzie / Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia;
- attacchi di panico e stati d’ansia in genere;
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia del sinistro: in caso di Sinistro relativo alla Garanzia ASSISTENZA In caso di Sinistro relativo alla Garanzia SPESE MEDICHE l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A con le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione. La denuncia deve contenere i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN; diagnosi del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate; estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio. In caso di Sinistro relativo alla Garanzia BAGAGLIO l’Assicurato, entro i 15 giorni dalla data di rientro, dovrà denunciare il sinistro alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A con le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione. in caso di Xxxxxxxx relativo alla Garanzia ANNULLAMENTO VIAGGIO –l’Assicurato deve annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili e denunciare l’annullamento alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza con le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione. In caso di Xxxxxxxx relativo alla Garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ASSICURATO l’Assicurato deve effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, denuncia scritta a UnipolSai. L’Assicurato non deve fare riconoscimenti di responsabilità o di transazioni con il danneggiato senza il preventivo benestare di UnipolSai. L’Assicurato deve altresì immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo. In caso di Xxxxxxxx relativo alla Garanzia INFORTUNI DELL’ASSICURATO il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto, dovranno effettuare denuncia telefonica di sinistro a UnipolSai entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità od inviare, nello stesso termine, denuncia scritta con le modalità contrattualmente indicate. |
Assistenza diretta/in convenzione: Le spese mediche per prestazioni sanitarie conseguenti ad infortunio o malattia possono essere oggetto di pagamento diretto da parte della Struttura Organizzativa di Pronto Assistance Servizi. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione del Sinistro da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Per l’assicurazione di tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Xxxxxxxx | Non sono previste fattispecie di rimborso del Premio nei confronti del Contraente. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’efficacia delle garanzie previste dal contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso. |
Risoluzione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto. |
A chi è rivolto il presente contratto? |
Il presente contratto è rivolto alle persone fisiche che necessitano, ad integrazione di coperture assicurative esistenti, di tutela dai rischi connessi alla partecipazione a un viaggio. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione del patrimonio, in particolare contro i rischi di annullamento / modifica del viaggio e/o rimborso spese mediche sostenute durante il medesimo. |
Quali costi devo sostenere? |
La presente Xxxxxxx utilizza come riferimento il Prodotto Viaggi Protetto, per il quale la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 13,00% del Premio netto. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa Assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società o dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche) devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previst e. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto |
Negoziazione Assistita | Procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto |
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
AVVERTENZA:
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
“Viaggi Protetto” In collaborazione con la Struttura Organizzativa di Garanzie Prestate: Assistenza Spese Mediche Bagaglio Annullamento Rc del viaggiatore Infortuni | Garanzie a favore dei Sigg. n°: 21803177 |
Il presente documento contiene un estratto delle condizioni di assicurazione della polizza 1/2727/319/179356180 sottoscritta da BARBARHOUSE SRL che deve essere consegnato agli Assicurati. L’operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza. |
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro. Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.
Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell’Assicurato.
Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.
Biglietto Di Viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica. Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.
Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione.
Compagno di Viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri.
Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla garanzia “Responsabilità civile dell’Assicurato”, gli animali.
Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell'Operatore Turistico Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento. Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie.
Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri.
Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall’Art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente. Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.
Fascicolo Informativo: l ’ i n s i e m e d e l l a documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy.
Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo del danno indennizzabile.
Furto: il reato previsto all'Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto.
Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto Di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.
Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
IVASS: I s t i tuto per l a Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.
Malattia Preesistente: malattia che s i a l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.
Massimale/Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.
Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato.
Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa”.
Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di s e r v i z i t u r i s t i c i . Overbooking: sovraprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori.
Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione.
Rapina: il reato, previsto all’Art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.
Ricovero: l a d e g e n z a c o m p o r t a n t e pernottamento in Istituto di cura.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. Xxxxxx: il furto commesso strappando una o più cose di mano o di dosso alla persona che le detiene
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Struttura Organizzativa: Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Tessera “Viaggi Protetto”: il documento, riportante le condizioni di assicurazione - debitamente numerato - redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato all’Assicurato prima della partenza.
Valore Commerciale: i l v a l o r e d i c o s e assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta – anche in formato elettronico – rappresentante un valore certo e spendibile.
Viaggio: il trasferimento, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio.
Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Relativamente
Altre Assicurazioni – Il Contraente e/ o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione
Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Limitazione Di Responsabilità – La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
Esclusione Di Compensazioni Alternative - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Salvo patto contrario
Rinvio Alle Norme Di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.
Limiti Di Sottoscrizione –
in corso.
non è consentita l’attivazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura
Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il Paese di residenza degli Assicurati.
Diritto Di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Inizio E Termine Delle Garanzie - La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.
Q u a n d o n o n d i v e r s a m e n t e e d espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico, e terminan o a l moment o de l completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura campionari, valori;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
PRESTAZIONI E GARANZIE
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
Art. 01 - Oggetto della garanzia
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti previsti, ove convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino x00 0000000000, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con P r o n t o Assistance Servizi S.c.r.l. - Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
Art. 02 - Consulto medico e segnalazione di uno specialista
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
Art. 03 - Invio di medicinali urgenti quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino i r r e p e r i b i l i s u l p o s t o , sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
Art. 04 - Trasporto sanitario
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro
medico meglio attrezzato.
L’utilizzo
dell’aere o sanitari o è limitat o agli spostamenti locali.
Art. 05 - Rientro sanitario dell’assicurato con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UNIPOLSAI e c o m p r e n d e l ’ a s s i s t e n z a m e d i c a o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
A r t . 0 6 - R i e n t r o d e ll’assicurato convalescente qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio.
Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo equivalente a quello previsto nel contratto di viaggio ma comunque esclusivamente con volo di classe economica o treno.
Si provvederà altresì alle spese supplementari di soggiorno con il limite massimo di Euro 60,00 al giorno per il limite massimo di 5 giorni, dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
Art. 07- Trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
Art. 08 - Rientro dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
Art. 09 - Rientro anticipato dell’assicurato alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
Art. 10 - Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a 3 giorni - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe economica o ferroviario di andata e ritorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
Art. 11 - Interprete a disposizione all’estero quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di Euro 1.000,00.
Art. 12 - Segnalazione di un legale quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale per la sua difesa. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino all’importo massimo di Euro 5.000,00, l’eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.
Art. 13 - Comportamento in caso di sinistro
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di
Torino: x00 0000000000.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
Art. 14 – Disposizioni e limitazioni
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) – 07 (Trasporto della salma) – 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) – 10 (Viaggio di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
1. Per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’estero, domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli 04 (Trasporto Sanitario) – 05 (Rientro Sanitario dell’Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) – 07 (Trasporto della salma)
– 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.
2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
Art. 15 - Esclusioni
Le prestazioni non sono dovute nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Organizzativa, ovvero:
• si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei medici della Struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
• l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Struttura Organizzativa sospenderà immediatamente l’assistenza, e la Società provvederà al rimborso delle eventuali ulteriori spese sostenute se ritenute congrue e , comunque, f i n o a l l ’ i m p o r t o corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.
ASSISTENZA FAMILIARI A CASA –Limitata
ai viaggiatori italiani
Qualora nel corso del viaggio i familiari a casa in Italia dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Torino: x00 0000000000 che provvederà a fornire loro i seguenti servizi di assistenza:
Consulto medico
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute del familiare per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il paziente.
Invio di medicinali urgenti - dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante.
Invio di un medico in casi di urgenza - qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l'intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso verrà inviato un medico convenzionato, o i n a l ternativa verrà organizzato gratuitamente il trasferimento in ambulanza al centro medico idoneo più vicino.
Assistenza infermieristica domiciliare
Qualora il familiare abbia avuto la necessità di un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati e comunque entro il massimo di Euro 500,00.
SEZIONE SPESE MEDICHE
Art. 01 - Oggetto della garanzia
La garanzia ha per oggetto il rimborso o il pagamento diretto da parte della Struttura Organizzativa, telefonando al numero di Torino
x00 0000000000, delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.
Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro le somme assicurate.
I massimali per le spese incontrate saranno pari alle seguenti somme assicurate:
Italia: Euro 5.000,00
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
In assenza di tale autorizzazione, il massimale di polizza deve intendersi pari a Euro 1.000,00, fermo restando massimali inferiori previsti all’Art. 01 – Oggetto della Garanzia della presente Sezione 2 – SPESE MEDICHE.
Art. 02 - Franchigia e scoperto
L e Garanzie/Prestazion i son o prestate l’applicazione di una franchigia pari a Euro 50,00.
Art. 03 - In caso di ricovero ospedaliero nell’ unione Europea
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.
Art. 04 - Comportamento in caso di sinistro
Se non è stata contattata la Struttura Organizzativa, per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società:
scrivendo una mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
oppure
telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
oppure
inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Xxxxxxx - X.X. 00 – 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI)
completa dei seguenti documenti:
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Xxxxxxx - X.X. 00 – 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI).
SEZIONE BAGAGLIO
entro la somma
Art. 01 Oggetto della garanzia
Art. 02 Disposizioni e limitazioni L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 100,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.), i computer ed i relativi accessori, il telefono portatile ed i relativi accessori, sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
assicurata di Euro 750,00 per il bagaglio, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
Art. 03 Spese di prima necessità In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata
d i Euro 100,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Art. 04 Franchigia.
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui all’ articolo 01 e 02 sopraindicato verrà detratta la franchigia pari a Euro 50,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore.
Art. 05 Comportamento in caso di sinistro
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società:
scrivendo una mail al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
oppure
telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
oppure
inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Xxxxxxx - X.X. 00 – 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI)
completa dei seguenti documenti:
1.-. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN
2.-. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3.-. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
4.-. in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia contrattuale di Euro 50,00. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
5.-. in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6.-. in caso di xxxxxxx non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
7.-. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Xxxxxxx - X.X. 00 – 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI).
Art. 06 Ulteriori obblighi dell’assicurato L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 01 - Premessa/descrizione del rischio
La comunicazione dei nominativi degli Assicurati deve essere effettuata dalla Contraente contestualmente al momento della prenotazione o al massimo entro 24 ore dell’avvenuta conferma dei servizi turistici acquistati dall’Assicurato.
Art. 02 - Oggetto e decorrenza della garanzia L a garanzi a copr e l e penal i dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, se l’Assicurato è impossibilitato a
partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente.
Art. 03 - Massimali
entro la
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite massimo per singolo evento di Euro 20.000,00.
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora l’Assicurato sia contempo- raneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. A questi effetti, in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi: tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa - pacchetti c o m p r e n s i v i d i l o c a z i o n e appartamento/residence.
2. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio;
3. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.
Art. 04 - Disposizioni e Limitazioni
Art. 05 - Esclusioni
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie” delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia;
- attacchi di panico e stati d’ansia in genere. L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Art. 06 - Franchigia/scoperto
polizza ed avverrà previa deduzione della seguente franchigia/scoperto:
Il rimborso della penale è effettuato a termini di
20% sulla penale rimborsabile, con il minimo di € 100,00 per pratica;
30% sulla penale rimborsabile, fermo il minimo di € 100 , 00 per pratica, se i documenti richiesti per l’apertura del sinistro non vengono inviati nei tempi e nei modi previsti dal contratto
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero dell’assicurato viaggiatore superiore a 3 giorni.
Art. 07 - Comportamenti in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1 ) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2 ) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le
24 ore successive alla data di partenza. L’assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
scrivendo una mail al seguente indirizzo:
oppure
telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
oppure
a mezzo fax al numero 000.0000000. Come data di invio farà fede la data risultante dal rapporto fax con esito positivo.
ATTENZIONE - In caso di denuncia telefonica, la documentazione dovrà essere inviata alla Società comunque entro 5 giorni. Al momento della denuncia sarà necessario trasmettere alla Società:
- una dichiarazione per iscritto da cui risulti nome, cognome, Xxxxxx Xxxxxxx, indirizzo completo del domicilio, al fine di consentire alla Società di esperire un’eventuale visita medico legale ed il numero di telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’Assicurato;
- una dichiarazione per iscritto da cui risultino i riferimenti del viaggio e della copertura, quali: gli estremi della Tessera “Viaggi Protetto” o il nome dell’Operatore Turistico, la data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile, la copia dell’estratto estratto conto di prenotazione o della scheda di iscrizione;
- una dichiarazione per iscritto da cui risulti la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
- una copia della certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio (anche in caso di denuncia telefonica)
Le denunce pervenute incomplete di uno o più dei suddetti documenti verranno trattenute dalla Società in passiva attesa di integrazione.
Anche successivamente ( s e n o n immediatamente disponibile) dovrà comunque e s s e r e f o r n i t o p e r i s c r i t t o a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo
– Xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0/X - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX):
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
- originale della certificazione medica già inviata entro 5 giorni dalla data dell’evento ma non oltre le 24 ore dalla partenza;
- codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a : UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo
- Xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0/X - 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx(XX)
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ASSICURATO
Art. 01 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a t e r z i , p e r m o r t e , l e s i o n i p e r s o n a l i e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio acquistato dalla Contraente, relativamente a fatti della vita privata.
Art. 02 - Massimali
Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate fino alla concorrenza del massimale di Euro15.000 per evento e per l’intera durata del viaggio.
Art. 03 - Estensione territoriale
In deroga all’articolo 19 delle Condizioni Generali di assicurazione, l’assicurazione vale per tutti i Paesi, con esclusione delle azioni promosse contro l’Assicurato in USA e Canada. Art. 04 - Pluralita’ di assicurati
Il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 05 - Esclusioni
Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie”, delle Condizioni Generali di Assicurazione, dalla garanzia sono esclusi i danni:
a) derivanti da esercizio di attività professionali;
b) derivanti da attività venatorie;
c) di qualunque natura, se causati a familiari o compagni di viaggio;
d) da furto, incendio, esplosione e scoppio;
e) da inquinamento e/o contaminazione, di qualunque natura;
f) derivanti dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore;
g) a cose in consegna o custodia;
h) da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi;
i) derivanti dalla proprietà, possesso o uso – tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50.
Art. 06 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 07 - Franchigia/scoperto
Relativamente ai danni a cose ed animali l’Assicurazione è prestata con l’applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto sul danno risarcibile, pari a 10%, con il minimo di Euro 100,00.
Art. 08 - Disposizioni e Limitazioni
La garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso rischio.
Art. 09 - Comportamento in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, effettuare denuncia scritta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX). L’Assicurato dovrà altresì immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto
inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - X.X. 00 - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile l’Assicurato dovrà astenersi dal riconoscere la propria responsabilità o addivenire a transazioni di qualunque natura senza il preventivo benestare della Società
SEZIONE INFORTUNI DELL’ ASSICURATO
Art. 01 - Oggetto della garanzia
La Società indennizza gli infortuni che l'Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.
Per gli insegnanti se accompagnatori di studenti durante lo svolgimento di viaggi studio, l’assicurazione si intende operante anche durante l’espletamento delle loro attività professionali.
Sono considerati “infortuni” anche:
- gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- la folgorazione;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole di calore o di freddo;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
assicurata
- le lesioni determinate da sforzo, con estensione della garanzia alle ernie, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, le ernie da causa violenta, con l’intesa che se l’ernia risulti operabile , vien e liquidat a solamente l’indennità per il caso di inabilità temporanea (ove il caso sia contemplato dal contratto) fino ad un massimo di 30 giorni; nel caso in cui l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile , vien e liquidat a solamente l’indennità per il caso di invalidità permanente (ove il caso sia contemplato dal contratto), non superiore al 10% della relativa somma
;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da
atti di terrorismo, vandalismo, attentati,
a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso
parte attiva.
Art. 02 - Massimali
L'assicurazione è prestata, fino al limite di:
a) per il caso di Morte: Euro 50.000,00
b) per il caso di invalidità permanente: Euro 50.000,00
Art. 03 - Infortuni causati da guerra e insurrezione
Sono esclusi gli infortuni derivanti dallo stato di guerra. Tuttavia l’assicurazione vale per infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo d i 14 giorni dall’inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione di garanzia non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano servizio militare.
Art. 04 - Garanzie
A. Morte
2 anni
Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla
A. Invalidità Permanente
Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente, l'indennizzo è dovuto solo se l'invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione) entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista nell'Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza.
Se la lesione comporta una
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Art. 05 - Morte presunta
La liquidazione non avverrà prima che
Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Se dopo il pagamento dell'indennizzo è
siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.
Art. 06 - Eventi naturali
complessivo di Euro 300.000,00
Società non potrà superare l’importo
con la presente polizza l’esborso a carico della
di evento che colpisca più persone assicurate
in caso
L’Assicurazione comprende gli infortuni derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni. Resta convenuto però che
.
1.Persone non assicurabili: n o n s o n o assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
2.Limiti di età: l’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni; tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.
Art. 07 - Disposizioni e Limitazioni
Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie”, delle Condizioni Generali di Assicurazione, dalla garanzia sono esclusi gli infortuni derivanti da:
- dall’uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta e valida abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida ed uso di macchine agricole ed operatrici;
- di natanti a motore per uso non privato e mezzi subacquei;
- dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto nell’Art. 06 Rischio Volo;
Art. 08 - Esclusioni
- dalla pratica di sport comportanti l’uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto sportivo” ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili;
- dalla pratica di sport come pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judò, karatè, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci d’alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;
- dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, qualora l’infortunio si verifichi durante gare e competizioni (e relative prove o allenamenti) organizzate o svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni sportive o Associazioni ad esse equiparabili;
- da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- gli avvelenamenti escluso quanto previsto nel precedente Art.1, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie compiute o tentate dall’Assicurato;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi x, ecc);
- sostanze radioattive, batteriologiche, e/o chimiche quando utilizzate per fini non pacifici;
Non sono considerati “Infortuni” gli infarti da qualsiasi causa determinati.
La liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando la franchigia del 5 % pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore alla percentuale pari 5%. Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore a tale percentuale la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente.
Art. 9 - Franchigia invalidità permanente
Art. 10 - Controversie – arbitrato irrituale
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, l’onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della Parte soccombente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle
scadenza della Polizza, entro
dal giorno
operazioni peritali devono essere raccolti in
L'indennizzo per il caso di morte non è | |
cumulabile con quello per invalidità permanente. | |
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo | |
per invalidità permanente l'Assicurato muore in | |
conseguenza del medesimo infortunio, la | |
Società corrisponde ai beneficiari soltanto la | |
differenza tra l'indennizzo per morte, se | |
superiore, e quello già pagato per invalidità | |
permanente |
dell'infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
.
apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.
Il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto, |
dovranno effettuare denuncia telefonica di |
sinistro alla Società al numero verde 800406858 |
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle |
ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore |
14:00 entro 3 giorni da quando ne hanno avuto |
Art. 11 - Denuncia dell’infortunio ed obblighi dell’assicurato o dei beneficiari
la possibilità od inviare – nello stesso termine - denuncia scritta a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - X.X. 00 - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX).
La denuncia scritta del sinistro, firmata dall’Assicurato o – in caso di impedimento per le conseguenze riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico (o certificazione del Pronto Soccorso), deve contenere: dati anagrafici dell’Assicurato, Codice Fiscale, indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. L’Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
La Società corrisponde l’indennizzo soltanto per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 12 - Criteri di indennizzabilità
Art. 13 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con
D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con
D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.752.829.289,98 con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’Articolo 1 “Proroga dell’ assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell’agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:
Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento.
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l ' accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http:
//xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx‒net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN‒NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.
ARBITRATO
Il contratto prevede che per la Garanzia Infortuni dell’Assicurato, le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e sulle sue conseguenze, possono essere demandate - in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle Condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Avvertenza
Resta comunque fermo il diritto della Società
e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
Gentile Cliente, ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione(3); in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di
posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi,
(iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5). Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano(6) o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(4).
Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(7).
COME TRATTIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(8). I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Bologna(9).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (6). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati. 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi
contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di
concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’analisi
di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e
(b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”),
(iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati. 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx. 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy. 7) Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da UnipolSai, senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UnipolSai, per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi di UnipolSai e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria). 8) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 9) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.