SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L’USO TEMPORANEO DI SPAZI PUBBLICI E IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L’USO TEMPORANEO DI SPAZI PUBBLICI E IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.
23 quater DEL D.P.R.380/2001
Indice
Articolo 1 - Valore della Premessa - Elenco elaborati 4
Articolo 2. Oggetto della convenzione 4
Articolo 3. Uso temporaneo ammesso 4
Articolo 4. Variazioni in vigenza di convenzione e cessione parziale 5
Articolo 5. Modalità d’intervento 5
Articolo 6. Accessibilità universale e accessibilità con sistemi di mobilità sostenibile 5
Articolo 7. Durata dell’uso temporaneo ed eventuale proroga 5
Articolo 8. Obblighi del Gestore 7
Articolo 9. Monitoraggio e informazione sulle attività 7
Articolo 10. Responsabilità verso terzi 7
Articolo 11. Compiti del Comune 7
Articolo 12. Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali 7
Articolo 13. Causa di decadenza della convenzione 7
Articolo 14. Garanzie per cessazione-rimozione 8
Articolo 15. Trattamento dei dati 10
Articolo 16. Foro competente 10
Articolo 17. Spese, registrazioni e altri oneri contrattuali 10
Articolo 18. Dichiarazioni 11
Articolo 19. Normativa Antimafia 12
Artcolo 20. Elezione di domicilio 14
Articolo 21.Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente 14
Articolo 22. Disposizioni finali 14
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L’USO TEMPORANEO DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA/PIAZZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 23
quater del D.P.R.380/2001 s.m.i.
TRA
il Comune di Napoli (C.F. 80014890638) - d’ora in avanti “Comune” legalmente rappresentato da ...................... domiciliato per la carica in ..................che agisce in
esecuzione della delibera n. ................ del in qualità di proprietario dello spazio
pubblico e/o immobile …..........
...NOME e COGNOME o RAGIONE SOCIALE d’ora in avanti “Gestore”
Premesso :
che gli interventi di riuso e rigenerazione urbana sono sia una necessità che un’opportunità per dare un nuovo slancio culturale, economico e sociale alla città.
Che come previsto dal DPR 380/21 s.m.i. all’art. 23 quater “Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”.
Che la rigenerazione è intesa come processo continuo, multiscalare, multidimensionale, intersettoriale che permette di innovare lo spazio e la società creando nuove infrastrutture sociali e nuovi valori e immaginando una città sempre più policentrica e poli-culturale.
Che con delibera di Consiglio Comunale n. …. del …. sono stati approvati i criteri e indirizzi dello schema tipo di convenzione per la disciplina degli “usi temporanei” ai sensi dell'art. 23- quater del Dpr 380/2001 smi.
Che con la citata delibera consiliare è stato inoltre approvato lo schema tipo di convenzione per l'uso temporaneo di spazi pubblici e/o immobili di proprietà pubblica.
Che la proposta di uso temporaneo deve contenere il Programma di uso temporaneo comprendente una relazione tecnica ed elaborati grafici che illustrano:
﹘ le finalità perseguite e le attività proposte in funzione dell’interesse pubblico e generale, nonché la durata proposta dell'uso temporaneo;
﹘ una valutazione del contesto urbano e dello stato dei luoghi;
﹘ la proposta di confronto con il territorio e partecipazione;
﹘ il programma di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati;
﹘ il progetto definitivo degli interventi previsti sugli spazi pubblici e/o immobili oggetto dell’uso temporaneo;
﹘ la stima dei costi delle eventuali opere a farsi e delle opere necessarie per la loro rimozione.
Che per lo spazio pubblico e/o immobile di proprietà comunale sito in via............. è stata espletata una procedura di evidenza pubblica ai sensi del comma 6 dell'art. 23-quater del Dpr 380/2001 smi, di cui all'avviso ….....
Che in base agli esiti della suddetta procedura è stato selezionato il Gestore relativamente allo spazio pubblico e/o immobile precedentemente individuato.
Che in particolare per lo spazio pubblico e/o immobile in argomento il Gestore ha presentato all'Amministrazione il Programma di uso temporaneo allegato alla presente convenzione.
Che l'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n...... del …. ha approvato la proposta di “uso temporaneo” per gli spazi pubblici e/o immobili di proprietà del Comune di Napoli (o altro Ente) in argomento.
Che ai sensi dell'art. 23-quater del Dpr 380/2001 smi, l’Amministrazione, dopo aver riconosciuto l’interesse pubblico o generale, sottoscrive con il Gestore una convenzione che disciplina modalità, tempi e garanzie come previsto dalla normativa richiamata.
Che, inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 23-quater, la stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili.
Visti:
l’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001 come modificato dalla L. n. 120/2020;
la delibera di Consiglio Comunale n. …. del …..... e lo schema di convenzione tipo approvato;
l’allegato Programma di uso temporaneo composto dai seguenti allegati (inserire elenco
elaborati)
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1 - Valore della Premessa - Elenco elaborati
Tutte le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La proposta di “usi temporanei” è costituita dagli elaborati elencati e allegati alla deliberazione di Giunta comunale n. …….. del di approvazione della proposta di “uso
temporaneo” denominato …....... .
Articolo 2. Oggetto della convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti tra il Comune di Napoli ed il Gestore in ordine alla attuazione dell'“uso temporaneo” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n…. del …. per l'area e/o l'immobile di proprietà di ……….…………
situato in via ………..... , catastalmente identificato come segue:................
L’allegato alla presente convenzione contiene la planimetria dell’area e degli immobili utilizzati.
L’allegato contiene inoltre la descrizione dello stato dei luoghi prima dell’inizio dell’uso temporaneo, l’attestazione delle condizioni di accessibilità all’area (presenza del trasporto pubblico e distanza dalle fermate, continuità dei percorsi pedonali, presenza di barriere architettoniche, ecc) attraverso documentata analisi e la verifica della presenza di eventuali vincoli.
Articolo 3. Uso temporaneo ammesso
E’ consentito, senza cambio dell’uso attualmente legittimato (indicare quale..........), l’uso temporaneo per le seguenti attività: ............. per il perseguimento dell’interesse pubblico o generale meglio specificato nel programma di uso temporaneo allegato alla presente convenzione.
E’ fatto obbligo al Gestore di garantire le adeguate condizioni per la realizzazione delle attività sopra individuate e di dotarsi delle autorizzazioni necessarie all'esercizio di tali attività manlevando il Comune da ogni responsabilità.
I locali/spazi dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità concordate ed è vietato ogni diverso utilizzo.
Il Gestore si impegna ad attribuire funzioni riconoscibili agli spazi aperti al pubblico, a risolvere le problematiche di sicurezza, accessibilità e fruizione, rilevate dall’Amministrazione o insorte in pendenza di convenzione durante l’uso temporaneamente autorizzato.
Il Gestore dovrà vigilare sul corretto uso degli immobili da parte del proprio personale ed eventuali soggetti terzi nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica, igiene e salubrità dell'ambiente e nel rispetto delle normative in materia di ordine pubblico.
Articolo 4. Variazioni in vigenza di convenzione e cessione parziale
E’ fatto divieto di cedere in tutto o in parte la convenzione a terzi o di stipulare eventuali sub- convenzioni, anche parziali, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
Ogni variazione in vigenza di convenzione (che possa aver ad oggetto variazioni di uso, variazioni sostanziali di programma, variazione soggetti coinvolti, ecc.) deve essere condivisa con il Comune e deve essere funzionale alle caratteristiche dello spazio e al processo di rigenerazione di cui gli immobili sono parte.
Ogni atto aggiuntivo e ogni modificazione consentita alla presente convenzione dovranno essere approvati per iscritto dai medesimi sottoscrittori e costituiranno nuovo allegato alla presente.
In deroga a quanto disposto dal comma primo del presente articolo, previa comunicazione inoltrata dal soggetto gestore al Comune di Napoli e il rilascio da parte dell'Ente di un'autorizzazione, è ammissibile la cessione parziale e occasionale degli immobili nei soli casi in cui si intenda concedere lo spazio pubblico o l'immobile all'organizzazione di eventi, iniziative occasionali o festival conformi all’attività principale insediata. In tali circostanze la responsabilità resta esclusivamente in capo al soggetto Gestore.
Articolo 5. Modalità d’intervento
Gli interventi di adeguamento necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela della salute da attuare con modalità reversibili e gli allestimenti in arredo verranno eseguiti senza l’acquisizione di titolo edilizio.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 23-quater del Dpr 380/2001 smi la stipula della presente convenzione costituisce titolo per l'”uso temporaneo” e per gli interventi connessi.
Tali interventi, meglio dettagliati ed illustrati nell’allegato alla presente convenzione, sono così di seguito sinteticamente descritti: ...................
Articolo 6. Accessibilità universale e accessibilità con sistemi di mobilità sostenibile
Il Gestore rende universalmente accessibili gli spazi aperti al pubblico e i servizi agli utenti come evidenziato nell’allegato alla presente convenzione.
Il Gestore si impegna a dimostrare la sostenibilità dell’impatto sul traffico della funzione temporaneamente insediata e a garantire l’accesso all’area incentivando sistemi di mobilità sostenibile con particolare attenzione a eventuali disagi indotti ai residenti di aree circostanti e agli effetti sulla viabilità, (ad esempio realizzando percorsi di collegamento tra i luoghi,
attivando una convenzione agevolata per i residenti per l’utilizzo del parcheggio).
Articolo 7. Durata dell’uso temporaneo ed eventuale proroga
La presente convenzione ha validità a partire dalla sua sottoscrizione fino a.............. .
La presente convenzione potrà essere prorogata su richiesta del Gestore, secondo le modalità di cui alla delibera di Consiglio di approvazione dei criteri e indirizzi e dello schema tipo di convenzione per la disciplina degli “usi temporanei” ai sensi dell'art. 23-quater del Dpr 380/2001 smi..
Detta facoltà di proroga è ammessa, previo sopralluogo, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato l’uso temporaneo;
b) interesse dell’Amministrazione comunale al mantenimento della convenzione;
In caso di mancato utilizzo dell’immobile per un lungo periodo, per ragioni non imputabili al Gestore e preventivamente comunicato come indicato all’art. 7, il Comune potrà valutare alla scadenza un'eventuale proroga per un periodo corrispondente.
Il Gestore potrà dismettere gli spazi pubblici e/o immobili prima della scadenza previa comunicazione formale da far pervenire almeno centoventi giorni prima al Comune.
La presente convenzione potrà essere revocata in ogni momento dal Comune con preavviso di mesi sei.
Alla scadenza della convenzione gli spazi pubblici e/o immobili saranno oggetto di sopralluogo da parte dei sottoscrittori, per verificare lo stato dei luoghi. L’esito del sopralluogo sarà oggetto di apposito verbale. In esso si darà conto, altresì, delle operazioni di ripristino o della necessità di proroga.
Nulla è dovuto dal Comune per lavori eseguiti dall’utilizzatore sugli immobili in uso temporaneo, né alcun rimborso per addizionamenti e migliorie, né per lavori di manutenzione straordinaria realizzati.
Articolo 8. Obblighi del Gestore
Il Gestore si impegna nei confronti del Comune al rispetto dei termini di durata previsti all’art. 7.
Il Gestore si impegna a comunicare preventivamente al Comune ogni sospensione dell’uso temporaneo e a provvedere al ripristino degli spazi pubblici e/o immobili allo scadere della presente convenzione. Il ripristino riguarda l’eliminazione di tutte le opere funzionali all’uso temporaneo.
Sono a carico del Gestore:
- tutte le spese inerenti gli allacciamenti/voltura di fonti energetiche e servizi essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento, ecc.) e di strumentazioni informatiche, l'onere di pulizia degli ambienti e relative pertinenze, anche per le aree
riservate all’utilizzo pubblico;
- l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere gli spazi pubblici e/o gli immobili in argomento in condizioni da servire all'uso per cui è stato chiesto l’insediamento.
- Sono altresì a carico del Gestore tutti gli oneri economici e amministrativi richiesti per l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta o altro, necessarie e utili per l'espletamento dell’attività di cui è stato chiesto l’insediamento.
Articolo 9. Monitoraggio e informazione sulle attività
Il Gestore è tenuto a documentare le attività svolte attenendosi ai principi di comprensibilità, periodicità e verificabilità. La documentazione deve fare riferimento al monitoraggio previsto dal Programma di uso temporaneo con particolare riguardo alla misura dell’impatto sociale complessivo, al fine di permettere la valutazione dell’attività.
Il Gestore si impegna a comunicare al Comune la programmazione delle attività aperte al pubblico mettendola a disposizione dell’Amministrazione e della collettività e tenendola costantemente aggiornata.
Articolo 10. Responsabilità verso terzi
Il Gestore esonera il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni all’immobile, a cose o persone causati dall'utilizzo dei locali o per l'espletamento dell’attività ivi insediata.
Articolo 11. Compiti del Comune
Il Comune vigila sulla corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione, verificando le informazioni fornite dal Gestore per il monitoraggio dell’iniziativa di cui al precedente art.7, nonché effettuando sopralluoghi e verifiche in merito ai lavori e alle attività svolte dal Gestore.
Il Comune resta totalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Gestore ed i suoi aventi causa, inclusi i soggetti da questa incaricati delle attività per la esecuzione oggetto della presente Convenzione.
Articolo 12. Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
Le attività svolte nell’ambito della presente convenzione possono essere oggetto di esenzioni e agevolazioni previste dai regolamenti comunali in materia di canoni e tributi locali.
Articolo 13. Causa di decadenza della convenzione
Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire in qualsiasi momento e durante tutto l'uso
temporaneo visite di controllo al fine di accertare la rispondenza degli eventuali lavori eseguiti e delle attività svolte rispetto a quelli effettivamente approvati.
In caso di inadempimento, come di seguito definito, e constatato lo stesso, il Comune, provvede a diffidare per iscritto il Gestore ad adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a 10 giorni.
Decorso inutilmente tale termine, la convenzione si intenderà risolta ipso iure, ai sensi dell’art. 1454 c.c. e l’Ente escuterà la polizza di cui all’art. 14, secondo le modalità ivi riportate, ferma la facoltà di agire in via risarcitoria verso il Gestore per il maggior danno o, in ogni caso, per tutti i danni sofferti nell’ipotesi di diniego, fondato o meno, del garante alla richiesta di escussione.
Costituisce inadempimento e quindi motivo di escussione anche parziale delle fideiussioni la mancata esecuzione, o anche la non esatta esecuzione, dei seguenti obblighi:
1. il mancato utilizzo degli spazi pubblici e/o immobili non previamente comunicato o l'utilizzo per fini diversi da quelli approvati;
2. l'inosservanza di quanto statuito nella presente convenzione;
Resta ferma la possibilità di richiedere la risoluzione e il risarcimento del maggiore danno. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Comune di Napoli dichiara di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:
1. la commissione dei reati previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da parte del gestore e dell’eventuale appaltatore, previa escussione delle garanzie;
2. l’adozione, ai sensi del D Lgs. n. 159/2011, di misure di prevenzione personali o patrimoniali, oppure di informazione antimafia interdittiva del soggetto gestore e dell’eventuale appaltatore;
3. la commissione dei reati per responsabilità amministrativa previsti dal DLgs 231/01 del soggetto gestore e dell’eventuale appaltatore;
4. L’inosservanza di quanto indicato nell’articolo 19 “normativa antimafia” della presente convenzione.
La dichiarazione di risoluzione, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti per effetto della convenzione, determinerà oltre all’escussione delle garanzie fideiussorie, l’acquisizione di diritto da parte del Comune di Napoli della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti e impianti realizzati, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Articolo 14. Garanzie per cessazione-rimozione
Alla scadenza del termine della convenzione, in caso di decadenza di cui al precedente art. 13 o cessazione anticipata della convenzione, devono essere rimosse entro e non oltre 15
giorni, con oneri e spese a carico del Gestore, le opere eseguite per rendere funzionale l’immobile all'uso temporaneo autorizzato.
Il Gestore presta, alla stipula della presente Convenzione, una garanzia in favore del Comune di Napoli per un importo corrispondente al valore delle opere necessarie per il ripristino allo stato iniziale e del 10 % del costo delle opere come quantificato nel programma di uso temporaneo pari a €…., con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa n. .........................del ............................ rilasciata da ...............................…
La garanzia viene prestata per l’adempimento degli obblighi, derivanti dalla presente convenzione, nonché a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e di eventuali danni arrecati agli spazi pubblici e/o immobili.
La polizza fideiussoria a scelta del Gestore può essere rilasciata, come da art. 93 comma 3 del Codice dei contratti, da primari istituti di credito/imprese bancarie (imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348) o compagnie/imprese assicurative (imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348) regolarmente iscritte all’albo IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del vigente Codice Assicurazioni Private ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, “che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Dlgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa”.
Non sono accettate clausole che impediscano, riducano, o condizionino la immediata escussione totale del premio di garanzia da parte del Comune.
La polizza fideiussoria definitiva ha durata non inferiore alla conclusione dell'uso temporaneo compreso le attività di rimozione delle opere realizzate. In ogni caso la stessa dovrà essere rinnovata automaticamente alla scadenza, fino alla autorizzazione allo svincolo effettuata dal Comune con apposita nota scritta a seguito di verifica in sede di sopralluogo dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.
Le garanzie prestate dal fideiussore sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune, col solo rilievo dell’inadempimento, e sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, senza applicazione dell’articolo 1944, secondo comma cod. civ. e senza possibilità per il fideiussore di opporre
le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alle previsioni di cui all’art. 1945 cod. civ., nonché le eccezioni di cui all’articolo 1957 cod. civ. Foro competente per eventuali controversie con il Comune è quello dell’autorità giudiziaria nelle cui giurisdizione rientra il Comune. Il fideiussore deve garantire il Comune anche qualora il gestore non pagasse il premio nelle annualità successive alla prima stipula, tenendo indenne il Comune da qualsivoglia eccezione e/o controversia al riguardo.
Il Servizio competente in materia di contratti, verifica che l’originale della fideiussione/polizza assicurativa soddisfi i requisiti sopra elencati.
Articolo 15. Trattamento dei dati
Il Comune garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che saranno trattati in ottemperanza a quanto prescrive il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Il Gestore è informato ai sensi dell'art. 13 del predetto D. Lgs. che i dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei per le finalità indicate nella presente convenzione e a essa connesse.
A tal fine l’utilizzatore ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione e aggiornamento di cui all'art. 7 del D. Lgs. citato.
Il Gestore reso edotto di quanto precede, è informato che con la sottoscrizione della presente convenzione, acconsente al trattamento indicato nei commi precedenti.
Art. 16. Risoluzione delle Controversie
Il Comune ed il Gestore unitamente definiscono che qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti nell'interpretazione e nella attuazione della presente Convenzione verrà demandata alla magistratura competente, restando espressamente escluso, per volontà delle parti, il ricorso a procedure arbitrali. Per ogni controversia è comunque competente il Foro di Napoli.
Art. 17 – Spese, Xxxxx e altri oneri contrattuali
Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del “Gestore” e suoi eventuali aventi causa.
Il “Gestore”, in ordine a tali spese, dichiara che intende avvalersi di tutte le facilitazioni ed agevolazioni previste dalle norme vigenti.
Riguardando la Convenzione prestazioni di servizi da parte di imprenditore nell’esercizio di impresa, la presente Convenzione rientra nel regime di impositivo sul valore aggiunto, ed in conseguenza è soggetta all’imposta fissa di registro ai sensi di legge.
I costituiti dispensano me, Ufficiale Rogante, dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena e legale conoscenza.
La presente Convenzione è redatta in forma di scrittura privata semplice sottoscritta in triplice copia e soggetta a registrazione in caso d’uso, con anticipo della relativa spesa a carico del richiedente.
Art. 18 - Dichiarazioni
Il Gestore dichiara:
-che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi della normativa vigente;
- di non aver dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Comune ovvero con terzi e comunque in ogni caso che non sono stati accertati nei suoi confronti reati ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016;
- di non versare in stato di conclamata insolvenza, di non essere intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento o convocazione dell'assemblea dei soci della società per deliberarne la liquidazione o scioglimento.
Il Comune si riserva la facoltà della verifica documentale della predetta dichiarazione.
Il Gestore dichiara, inoltre, di essere in regola con la vigente normativa antimafia ed osservare il “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e Prefettura di Napoli in data 1 agosto 2007, che il Proponente si impegna ad applicare.
Il Gestore dichiara altresì che l’impresa che realizzerà le opere dovrà possedere e comprovare i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e quelli specifici di qualificazione per l’esecuzione dei lavori prescritti dallo stesso decreto legislativo e dal DPR 207/2010.
Inoltre l’impresa aggiudicataria dovrà:
- non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001;
- essere iscritta, nel caso di Cooperative o Consorzi fra Cooperative, nell’apposito Registro Prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
- avere preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la CC.I.AA. con nulla osta antimafia (L. 575/1975 e xx.xx.xx.), o per le altre società di altro Stato U.E., nel corrispondente Registro Commerciale;
- ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, con riserva di presentazione, a richiesta del Comune, di apposita certificazione rilasciata dagli uffici territorialmente competenti dalla quale risulti l’ottemperanza agli obblighi della legge citata;
- osservare i piani di sicurezza e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26, co. 3, D.Lgs.81/08.
Il Comune si riserva la facoltà della verifica documentale della predetta dichiarazione.
Art. 19 - Normativa Antimafia
In ottemperanza agli obblighi derivanti dall’adesione al “Protocollo di Legalità” in data ……..
il Servizio …..........., giusta protocollo , ha effettuato richiesta di informazione ai
sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia relativamente al Gestore ed è decorso il termine di 30 giorni previsto per il
rilascio e l’acquisizione della informazione antimafia; pertanto, il presente contratto viene stipulato, in applicazione dell’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva ed è assoggettato, in via condizionale, a risoluzione immediata e automatica e a revoca dell’autorizzazione all’eventuale subappalto qualora dovessero pervenire, successivamente alla stipulazione, informazioni interdittive (clausola n. 4 dell’art.8).
Xxxxxxxx x. 0 – Il Gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2 – Il Gestore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3 – Il Gestore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Xxxxxxxx x. 0 – Il Gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R.252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Xxxxxxxx x. 0 – Il Gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Xxxxxxxx x. 0 – Il Gestore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore dei soggetti partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Il Gestore è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art.84 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti del soggetto esecutore dei lavori pubblici di cui alla presente convenzione. Essendo tale verifica di esclusiva competenza degli enti pubblici, il Gestore richiederà all'amministrazione tale espletamento previa raccolta dei dati da parte della stazione appaltante).
Il Gestore si obbliga a rispettare, e a far rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010, obbligandosi, altresì, ad inserire nel contratto di appalto, a pena di nullità assoluta, le clausole previste dal comma 8 dello stesso art.3. La reiterata violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce circostanza rilevante ai fini delle verifiche antimafia ai sensi dell'art.91 comma 6 D.lgs.159/2006, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.218/2012.
Art. 20 - Elezione di Domicilio
Agli effetti della presente Convenzione, il “gestore” elegge domicilio in
….................................
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
Art. 21 – Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente – Attività successive alla cessazione del rapporto di P.I.
Le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR n° 62 del 2013 nonché le norme previste dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.
L’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del presente atto.
Il “gestore” dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16 ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego).
Articolo 22. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le disposizioni del codice civile in materia se non in contrasto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione di tutte le clausole della presente convenzione e comunque di approvare specificamente quelle di cui agli artt. ........
Napoli,
Xxxxx, approvato e sottoscritto. ALLEGATI:
− Programma di Uso Temporaneo
− Garanzia n. rilasciata da ….