Data di pubblicazione: 14/12/2022
Data di pubblicazione: 14/12/2022
Nome allegato: CSA Rev1.pdf
CIG: 944837882D;
Nome procedura: Lavori di manutenzione straordinaria per la compartimentazione antincendio delle scale a servizio dello stabile INPS di via XXIV Maggio in Isernia.
Direzione Regionale Molise Coordinamento Tecnico Edi
lizio
OGGETTO : | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DELLE SCALE A SERVIZIO DELLO STABILE INPS DI VIA XXIV MAGGIO IN ISERNIA |
C.I.G. | 944837882D |
C.U.P. | F52H22000680001 |
ELABORATO | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO |
PROGETTISTI | P.I.Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
C.S.P. – C.S.E. | P.I.Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
D.L. | Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |
R.U.P. | Xxx. Xxxxxxx XXXXXXX |
DATA | OTTOBRE 2022 | Rev | 01 |
SOMMARIO
RIFERIMENTI NORMATIVI E ABBREVIAZIONI 3
DOCUMENTI TECNICI OGGETTO DELL’APPALTO 3
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1. Oggetto dell’appalto 4
Art. 2. Ammontare dell’appalto – Procedura e criterio di affidamento 4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 5
Art. 4. Categorie dei lavori 5
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 6
Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 6. Disposizioni particolari 6
Art. 7. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere, direzione dei lavori 6
Art. 8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 7
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 8
Art. 9. Consegna e inizio dei lavori 8
Art. 10 Termini per l'ultimazione dei lavori 9
Art. 11. Sospensioni e proroghe 10
Art. 12. Penali in caso di ritardo 10
Art. 13. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 11
CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA 12
Art. 14. Anticipazione del prezzo 12
Art. 15. Pagamenti in acconto 12
CAPO 5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 14
Art. 19. Eventuali lavori in economia 14
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 16
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 17
Art. 22. Modifica del contratto (varianti) 17
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 18
Art. 24 Piano di sicurezza e coordinamento 18
Art. 25 Piano operativo di sicurezza 18
Art. 26 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 19
Art. 28. Contenzioso – Foro competente 21
Art. 29. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 21
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 22
Art. 30. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 22
Art. 31. Termini per la redazione del collaudo 22
Art. 32. Oneri a carico dell’appaltatore 23
Art. 33. Cartello di cantiere 23
Art. 34. Spese contrattuali, imposte, tasse 24
RIFERIMENTI NORMATIVI E ABBREVIAZIONI
“Codice”: il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; “Regolamento”: il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
“CGA”: il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP., di cui al D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 per quanto applicabile;
“TUSL”: il Testo Unico sulla Salute e sicurezza sul Lavoro approvato con decreto legislativo 30 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
il decreto M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49 recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
“RUP”: Responsabile Unico del Procedimento; “DL”: Direttore o Direzione dei lavori.
DOCUMENTI TECNICI OGGETTO DELL’APPALTO:
01. Capitolato Speciale d’Appalto;
02. Quadro Economico di Progetto;
03. Computo metrico estimativo;
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Lavori di manutenzione straordinaria per la compartimentazione antincendio delle scale a servizio dello stabile INPS di via XXIV Maggio in Isernia”;
b) descrizione sommaria: opere edili ed impiantistiche di adeguamento antincendio per la realizzazione di compartimentazioni e impianti.
c) ubicazione: XXXXXXX, Xxx XXXX Xxxxxx 000.
3. Sono compresi nell’appalto, anche se non espressamente indicati tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d’arte e rispondenti alla normativa vigente, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in progetto, del quale l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 2. Ammontare dell’appalto – Procedura e criterio di affidamento
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Somma stanziata del progetto |
Importo lavori 134.014,26 € |
Importo totale lavori 134.014,26 € |
Oneri della sicurezza diretti |
Oneri della sicurezza aggiuntivi 4.500,00 € |
Importo soggetto a ribasso 129.514,26 € |
Totale oneri di sicurezza 4.500,00 € |
Importo a base di gara 134.014,26 € |
Somme a disposizione |
Accantonamento per ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% dei lavori) 2.640,28 € |
I.V.A. 29.483,14 € |
Totale Somme a disposizione 32.123,42 € |
Importo totale del progetto 166.137,68 € |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma1:
a) importo dei lavori a misura soggetti a ribasso, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo dei Costi per la sicurezza.
3. Non è soggetto a ribasso l’importo dei Costi per la sicurezza.
4. Il presente appalto sarà affidato mediante gara informale ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a del codice dei Contratti in combinato disposto con il D.L. 77/2021 (Decreto semplificazioni).
5. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del capo 5. contabilizzazione e liquidazione dei lavori del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato in parte a “corpo” e in parte a “misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee) del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta, sotto le condizioni di contratto: nessun ulteriore compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla completa e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.
Si intendono quindi compresi nei prezzi:
- tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza continua nell'immobile di persone e cose con particolare riferimento agli oneri derivanti dal coordinamento delle attività proprie della ditta appaltatrice dei lavori oggetto del presente capitolato, e le attività proprie dell’Istituto, al fine di individuare i rischi oggettivi connessi ad eventuali interferenze e le misure da adottare per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
- la necessità di dover eseguire i lavori in maniera frazionata anche di sabato e domenica essendo prioritaria l’esigenza funzionale dell’Istituto;
- i costi della prevenzione degli incidenti e di gestione della sicurezza nei cantieri secondo la legislazione vigente in materia.
Pertanto, nessun compenso la Ditta potrà chiedere per qualsiasi causa, sia in conseguenza e delle difficoltà operative ed organizzative del cantiere che dei tempi in cui, per necessità dell'Amministrazione, dovranno svolgersi i lavori.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. I lavori sono classificati nella categoria di opere generali “Edifici civili ed industriali” “OG 1”, classifica I con l’incremento previsto dall’art. 61 comma 2 del Regolamento.
2. L’Impresa è tenuta all’esecuzione in proprio di tutti i lavori, salvo la quota massima subappaltabile ad altra Impresa secondo la normativa vigente, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 27.
3. I lavori impiantistici dovranno essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii..
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto
1. L'esecuzione dell'appalto è disciplinata, oltre che dal contratto, dai seguenti documenti:
A. Dalla RDO sulla piattaforma XX.XX e relativi allegati;
B. dal presente Capitolato Speciale parte I (normativa) e Parte II (descrittiva-prestazionale);
C. dagli elaborati grafici;
D. dall’Elenco prezzi unitari;
E. dal Piano di sicurezza e coordinamento se presenti ditte in subappalto e relativi allegati;
F. dall'offerta dell'Impresa e dagli altri documenti presentati e sottoscritti dalla stessa;
G. dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al D.Lgs n. 81/08, redatto in conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Art. 6. Disposizioni particolari
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e il progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutività del progetto, qualora non si siano riscontrate differenze al momento della consegna, è comunque tenuto, prima dell'inizio delle diverse opere, alla precisa rilevazione dello stato di fatto ante operam e ad apportare, se del caso, le conseguenti modifiche alle opere medesime ed agli elaborati progettuali; tali modifiche devono essere preliminarmente presentate ed approvate (in forma scritta) dal D.L. e dal R.U.P.. L'appaltatore non potrà pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali.
3. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
4. I lavori dovranno essere eseguiti senza interferire sulle attività dell’Istituto ed in conformità al programma lavori previsto nei documenti progettuali.
5. In cantiere dovranno essere presenti sempre almeno due operai.
Art. 7. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere, direzione dei
lavori
1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore dovrà comunque comunicare prima dell'inizio dei lavori un recapito telefonico e una casella di posta
elettronica idonei alla ricezione di eventuali comunicazioni urgenti.
3. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
6. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.
7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante.
9. La direzione e vigilanza diretta sui lavori sarà effettuata da un tecnico dell'INPS.
Art. 8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle varie sezioni nel presente Capitolato speciale.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione degli stessi, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
3. L’Impresa è tenuta in tempo utile alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare; qualora trattasi di materiali per cui è prevista certificazione, l’Impresa è altresì tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima (confronta art. 12, commi da 3 a 7 del CSA dell’accordo quadro).
4. I lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività degli utenti e la funzionalità dei relativi impianti; le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate (come da PSC ), intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree e/o temporanei “stacchi” d’impianti devono essere concordati col
D.L. Oltre quanto suindicato, è a carico dell’Impresa l’eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari,
anche festivi.
Gli interventi di demolizione e - comunque - quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere eseguiti nell’orario 06:30÷08:30 e 17:00÷18:30, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell’Assuntore.
5. L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire alla presenza continua del direttore del cantiere o di un capo cantiere, espressamente incaricato: in assenza del titolare dell’Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte s’intenderanno rivolte al titolare medesimo.
6. Ciascun soggetto impiegato nei lavori dovrà esporre una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 9. Consegna e inizio dei lavori
1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.
2. Della consegna sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare:
a) l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore, munito di delega valida, o il deposito presso l'Istituto del relativo atto notarile;
b) il nominativo del direttore del cantiere;
c) il deposito, presso l'Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative;
d) il deposito, presso l'Istituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta;
e) il deposito del programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 13
f) l'accettazione del piano di sicurezza, ove necessario, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
g) la consegna, al Coordinatore per l'esecuzione, del piano operativo di sicurezza dell'impresa;
h) la trasmissione agli Organi di vigilanza territorialmente competenti della notifica preliminare da parte della Stazione appaltante;
i) il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Impresa.
3. Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) e i), dovrà essere effettuato prima dell'inizio dei lavori da qualsiasi altra impresa man mano operante in cantiere.
4. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'Impresa, entro e non oltre cinque giorni solari successivi alla data del verbale di consegna, dovrà dar corso all'inizio dei lavori.
Art. 10 Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Per effetto di quanto indicato nel precedente art. 9, il tempo complessivo dei lavori, comprensivo dei tempi stabiliti per le operazioni di consegne anticipate all’Istituto e di predisposizione dei lavori, è fissato in giorni naturali consecutivi 120 (centoventi) dalla data del verbale di consegna della zona.
2. Eventuali aumenti di durata dei lavori, da qualsiasi causa determinati e fatta salva l’eventuale applicazione delle penali di cui al successivo art. 12, comporteranno il semplice “slittamento” dei
3. tempi previsti per l’esecuzione dell’appalto.
4. I Verbali del D.L. di constatazione del completamento e di consistenza delle opere possono prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a gg. 21 per il completamento di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori: in tal caso i termini di tutti gli adempimenti successivi slittano conseguentemente.
5. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l’inefficacia del verbale redatto e la necessità di una nuova comunicazione di completamento da parte dell’Appaltatore.
6. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
Art. 11. Sospensioni e proroghe
7. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 10 punto 1, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza di tale termine.
8. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 20 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 10, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
9. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
10. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
11. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
12. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
13. La sospensione dei lavori è ammessa, ordinata dal D.L. con apposito verbale, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.
Art. 12. Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.
2. Oltre la suddetta penale relativa all'ultimazione dei lavori, saranno applicate, ciascuna nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, ulteriori penali in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.L. per la consegna all'Impresa dei locali/aree ove si devono svolgere i lavori stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nella consegna del piano operativo di sicurezza oltre i 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo possono essere contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 del Codice dei contratti, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 13. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con le esigenze della Stazione Appaltante esposte nel Piano di sicurezza e coordinamento e nel Capitolato Speciale d’appalto parte II, nonché con i tempi contrattuali di ultimazione. Ove la direzione lavori riscontri la coerenza del programma elaborato dell’Appaltatore con le esigenze dianzi richiamate della Stazione Appaltante, potrà approvarlo mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e/o per esigenze di sicurezza
CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 14. Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, nella misura vigente per legge rapportata all’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’appalto, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso. L’importo della trattenuta è proporzionale all’importo dello stato di avanzamento dei lavori.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 15. Comma 5.
7. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 15. Pagamenti in acconto
1. I pagamenti verranno effettuati secondo lo stato di avanzamento dei lavori e con rate di acconto di importo non inferiori a € 30.000,00 (euro trentamila/00), ad eccezione dell'ultima rata, previo presentazione di fattura in formato elettronico (vedere successivo comma 5). Non sono ammessi in contabilità i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. Ogni pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore, e rimane facoltà dell'Istituto recedere dal contratto qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro. E' altresì facoltà dell'Istituto sospendere il pagamento fino a che la Ditta non regolarizzi la sua posizione, eventualmente in proporzione al debito della Ditta stessa. Tale sospensione non dà luogo ad interessi.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamentisulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l’articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d’imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
5. L’appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze recante ”Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche” relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l’INPS è individuato con il codice univoco IPA: UF5HHG. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente: Il Codice Identificativo di Gara (CIG) e Il Codice Unico di Progetto (CUP).
Art. 16. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 2.
2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 15 comma 3, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del collaudo con le medesime modalità dei pagamenti in acconto (fattura in formato elettronico).
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di redazione del certificato di collaudo e può' essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 17. Revisione prezzi
Tenuto conto della durata dei lavori, è esclusa qualunque revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.
CAPO 5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI Art. 18. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze di ogni allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli altri documenti progettuali o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. I Costi per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e la contabilizzazione è effettuata applicando all’importo complessivo (della sicurezza) una percentuale pari alla quota parte di lavori eseguita.
5. Gli oneri relativi al compenso a discarica dei materiali verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei Formulari identificativi del rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
a) Impianti elettrici e di illuminazione;
b) Impianti di rilevazione incendi e allarme;
c) Impianto di sovrappressione;
d) Opere per la protezione antincendio.
Art. 19. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali (al netto del ribasso d’asta) per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’Operatore stesso, con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento di attuazione.
Qualora alcune lavorazioni non fossero ricomprese nell’elenco prezzi unitari di cui all’art. 5 ovvero nell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Molise - Annualita' 2021 vigente al momento della sottoscrizione del contratto e non sia possibile contabilizzarle per assimilazione, si procederà nei termini seguenti:
a) applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai "Prezzi informativi dell'edilizia ed. DEI Roma, tipografia del Genio civile", relativamente alle diverse categorie di lavorazione, edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ovvero, in difetto, dai prezzi di mercato;
b) utilizzando il costo della manodopera pubblicato sulle tabelle ministeriali;
c) aggiungendo una percentuale per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale per utile dell’appaltatore;
e) applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti
2. Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 2 le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure
minime previste dalla normativa vigente (art. 32 comma 2 lett.b) del d.P.R. n. 207/2010).
4. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell’Appaltatore per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere, per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali; comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell’Appaltatore.
5. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.
Art. 20. Cauzione
Ai sensi del d.lgs. 76/2020, agli offerenti NON è richiesta una garanzia provvisoria.
Art. 21. Assicurazioni
1. E' a carico dell'Appaltatore e compresa nei prezzi la polizza assicurativa che l'Appaltatore è obbligato a stipulare, presso primarie compagnie di gradimento dell'Istituto, a norma dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti. relativa alla copertura dei seguenti rischi:
• danni di esecuzione (CAR), con un massimale pari all’importo netto dei lavori, e con una estensione di garanzia di €.500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
• responsabilità civile (RCT) per danni verso terzi derivanti da ogni causa ivi compresa la causa accidentale, con un massimale pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro;
• RCO: Euro € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro,
2. La polizza dovrà espressamente prevedere il vincolo a favore della Stazione appaltante, dell'efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, e prevedere inoltre:
a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori;
b) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
3. La polizza di cui al presente articolo, dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. La polizza dovrà essere esibita all'Istituto dopo la aggiudicazione dei lavori, almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi.
5. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto agli impianti, apparecchi, accessori e locali dell'Istituto sarà addebitato alla Ditta appaltatrice ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo, con salvezza di ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 22. Modifica del contratto (varianti)
1. Con la sottoscrizione del presente capitolato e suoi allegati l'Appaltatore prende e dà atto della completezza e piena esecutività del progetto così come redatto ed appaltato. Pertanto egli non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, in più o in meno, ai lavori assunti con presente appalto.
2. Nessuna variante può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dalla D.L., e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, con l'osservanza delle prescrizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del Codice dei contratti.
3. Non sono da considerarsi varianti, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma precedente gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 23 Norme di sicurezza
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L’impresa esecutrice è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti disposizioni di legge, le principali delle quali sono riportate nell’elenco seguente:
• X.Xxx. n. 81 del 09/04/08 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
• DPR n. 1124 del 30/06/1965 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
• X.Xxx. n. 475 del 4/12/1992 Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
• Art. 2087 del Codice Civile relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.
• Art. 673 del Codice Penale relativo all’omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi di pubblico transito).
Art. 24 Piano di sicurezza e coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (in breve PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del DLgs n. 81/08 e s.m.i..
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 25 Piano operativo di sicurezza
1. L’appaltatore, a norma dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs 81/08, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e al Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti ad Interferenze (D.U.V.R.I.) dell’Istituto; tale documento deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento: eventuali modifiche del PSC proposte dall’Impresa possono comportare conseguenti modifiche del POS solo dopo l’approvazione del Coordinatore per l’esecuzione.
3. Ogni impresa operante in cantiere, prima dell’inizio dei lavori, deve consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza su indicato relativo alle proprie scelte autonome nell’esecuzione dei lavori di propria competenza.
Art. 26 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al DLgs n. 81/08.
2. I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del DLgs 81/08 sono definiti all’allegato XV del medesimo decreto.
3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L’impresa esecutrice è obbligata a consegnare tutta la documentazione elencata e richiesta nel PSC prima dell’inizio dei lavori.
6. Ai sensi dell’art. 12.1 del PSC il CSE, qualora verifichi il mancato rispetto di alcune misure di sicurezza che non ravvisano il pericolo grave e imminente da determinare la sospensione, dopo aver redatto verbale di constatazione in contraddittorio con il Responsabile della Sicurezza della Ditta o Capogruppo o in mancanza di esso con due testimoni, eleva sanzione per ogni mancato adempimento per € 25,00 ( euro venticinque/00).
7. La Ditta affidataria o la Capogruppo è responsabile e quindi sanzionabile dal CSE anche per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle maestranze che avranno accesso al cantiere previsti o concordati dal piano di sicurezza.
8. Le somme verranno detratte al successivo mandato di pagamento sull'importo da liquidare comprensivo degli oneri fiscali.
9. Tale sanzione è indipendente ed aggiuntiva alle penalità per ritardata ultimazione dei lavori o ad eventuali danni.
Art. 27. Subappalto
1. L'affidamento di opere in subappalto o a cottimo è ammessa nei limiti e con gli obblighi di cui alla legislazione vigente. Ai sensi dell'art. 105 co. 2 del Codice dei contratti, così come modificato dall’art.49 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108. Anche la percentuale di lavori subappaltabile è stabilita nella misura massima prevista dalla suddetta normativa corrente.
2. In particolare l'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno trenta giorni (quindici giorni nei casi di cui al comma 3) prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante la mancanza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs
n. 159 del 06/09/2011 (c.d. Codice antimafia) e ss.mm.i.i..
3. L'Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. La stazione appaltante provvede al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. La possibilità di subappalto è inoltre condizionata alle seguenti clausole:
a) L'Istituto si riserva di verificare la regolarità contributiva delle Imprese proposte per il subappalto;
b) L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall’art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;
c) L'autorizzazione al subappalto da parte dell'Istituto è condizionata alla preventiva produzione del "Piano operativo della sicurezza" relativo all'Impresa proposta ed all'accettazione, da parte della medesima, del Piano di sicurezza del cantiere. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario;
5. Resta comunque convenuto che l'Appaltatore è l'unico responsabile di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, che ogni rapporto, ordine, disposizione e pagamento avverrà esclusivamente fra l'Istituto e l'Appaltatore medesimo e che, per patto esplicito, l'Istituto è indenne e sollevato da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra l'Appaltatore e le Imprese subappaltatrici.
6. Con riferimento alla determinazione dell'Autorità n. 6 del 27/2/2003, si precisa che anche i piccoli subappalti vanno sottoposti ad autorizzazione. Tutti i subcontratti, anche se di importo inferiore al 2% del valore del contratto, devono essere autorizzati se incidono sul 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltante.
7.
Art. 28. Contenzioso – Foro competente
1. Per le controversie e le vertenze che potessero insorgere nel presente appalto, si procederà a norma degli artt. 205 e 208 del Codice dei contratti.
2. La Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo miglior offerente della gara informale effettuata per individuare il destinatario dell’affidamento diretto. In caso di fallimento del secondo, si riserva la facoltà di interpellare il terzo.
3. Il Foro competente è quello di Campobasso ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 29. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/08 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consi- stenza dei lavori.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 30. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine di tutti i lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Fino alla conclusione dell’accertamento sommario rimane in carico all’Appaltatore la gratuita manutenzione della zona interessata dai lavori.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 18, comma 6; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
4. Contestualmente alle certificazioni di cui al precedente punto 4, l’appaltatore dovrà consegnare:
• gli elaborati grafici “as build” sia in formato cartaceo che in formato digitale;
• manuale d’uso e di manutenzione dei componenti e delle apparecchiature installate;
Art. 31. Termini per la redazione del collaudo
1. Il collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 32. Oneri a carico dell’appaltatore
Sono oneri a carico dell'Appaltatore e compresi nei prezzi :
1. le cauzioni e le assicurazioni di cui al Capo 6;
2. gli oneri, connessi con la esecuzione delle opere appaltate, derivanti da leggi, decreti e regolamenti in vigore all'atto dell'appalto, o che andassero in vigore durante il corso dei lavori ed a questi dovessero applicarsi, oltre a quanto previsto nel Piano di sicurezza e compensato con l'apposito prezzo;
3. gli oneri derivanti dalla soggezione, nella esecuzione delle opere, alla presenza di persone all’interno struttura e il conseguente approntamento preventivo di tutti i mezzi, opere provvisionali e dilazione dei lavori che il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore stesso ritengano idonei e necessari per l'incolumità delle persone e per evitare ogni disturbo o danno alle attività in corso;
4. l'interdizione all'uso delle scale e dell'ascensore per le esigenze dei lavori ove non espressamente autorizzato dalla D.L.;
5. la responsabilità dei rilievi e delle misure effettuate per la definizione delle opere;
6. provvedere a tutti gli adempimenti ed alle spese occorrenti nei confronti di Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare permessi, licenze di esercizio o certificati;
7. la pulizia generale del cantiere e la protezione di tutte le opere fino alla consegna;
8. l'onere della custodia e della guardiania del cantiere e dei materiali in esso giacenti; l'appaltatore solleva l'Istituto appaltante da ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere o comunque posti in opera, ed è obbligato a sostituire e riparare eventuali danni o sottrazioni fino alla avvenuta ultimazione dei lavori;
9. le prove, le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori per controllare la qualità e resistenza dei materiali impiegati e da impiegarsi nei lavori, che dovranno essere eseguiti presso Laboratori specificamente abilitati, Istituti Universitari o di Pubbliche amministrazioni;
10. il passaggio ed il libero accesso al cantiere al personale di altra Impresa ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Istituto appaltante.
11. la esecuzione di un congruo numero di fotografie dell'ante operam e dello stato dei lavori prima di ogni stato di avanzamento, nonché di tutte le opere che non siano più visibili al completamento dei lavori;
Sono inoltre oneri a carico dell'Appaltatore tutti gli altri oneri previsti nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche.
Art. 33. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «A» del presente capitolato.
Art. 34. Spese contrattuali, imposte, tasse.
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione delcontratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 35. Campioni
1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato: prima dell’ordinazione e comunque non meno di 20 gg. prima dall’inizio delle lavorazioni interessate, l’Impresa deve sottoporre alla D.L., per l’accettazione, le campionature le schede tecniche e, ove necessario, le certificazioni dei materiali da porre in opera.
3. Avvenuta la definitiva approvazione della D.L., i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall’Appaltatore e dalla D.L., rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo, il loro successivo ritiro è a cura e spese dell’Appaltatore.