ALLEGATO D
Presidenza della Giunta
Ufficio Società dell'Informazione
ALLEGATO D
Schema di contratto
per l'acquisizione di un servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del S.S.R. Regionale
1/13
SCHEMA DI CONTRATTO
L’anno ………., il giorno ……… del mese di …………………………. , in Potenza, nella sede della Regione Basilicata n° 4,
innanzi a me, Segretario Generale della Giunta ……………………………
………………..…………, nato a ……………………….. il ……/…..../……….. e qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale Rogante degli atti della Regione Basilicata ai sensi della L.R. n. 9 del 06/06/1986,sono comparsi senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, giusta l’art.48 della vigente Legge Notarile n.89 del 16/02/1913:
Il Dott.………………………………….., nato a ……………………….. il ……/…..../ ,
nella qualità di ……………………………………………………. C.F.
………………………………. (d’ora innanzi denominata “Amministrazione”), per espressa previsione normativa.
e
Il Dott. ………………….. nato a ……………….. Il …………… C.F nella
qualità di legale rappresentante di …………….………………………………………………………
- P. IVA (d’ora innanzi denominata “Appaltatore”)
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. ………. del ……/…..../……….. è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per Procedura aperta per l'acquisizione di un servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del S.S.R. Regionale;
- con la citata Deliberazione, la Giunta Regionale ha approvato il Bando di gara, il Disciplinare di gara, la relativa modulistica, il Capitolato tecnico e lo Schema di contratto;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore del
giorno ……/……./ ;
- la Commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata con ……………n. …………
del ……………. ha svolto i propri lavori, concludendo gli stessi con la formulazione di una graduatoria dei concorrenti e proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della
…………………………;
- con Determinazione Dirigenziale n. ……….. del ……/.…../……….. l’Amministrazione ha provveduto all’approvazione dei verbali della Commissione aggiudicatrice citata, nonché all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione a favore della
2/13
……………………………….., al prezzo complessivo di Euro …………………………., oltre IVA …….% e quindi Euro ;
- che l’Appaltatore ha prodotto nei termini tutta la documentazione richiesta e che la stessa risulta essere completa e regolare, depositata agli atti dell’Ufficio;
- che il contratto da stipularsi è in ogni caso subordinato all’esito positivo della informativa di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 252/98;
- che l’Offerta tecnica ed economica formano parte integrante del presente contratto.
Tutto ciò premesso
le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto del contratto
L’Amministrazione affida all’Appaltatore, che accetta, il servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del S.S.R. Regionale, che si sostanzierà nel fornire, con continuità e per tutto il periodo del contratto, i servizi proposti nell’offerta tecnica ed economica, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Durata del contratto
Il presente contratto ha validità di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione, per ragioni di economicità ed efficienza, si riserva la facoltà di affidare la ripetizione del servizio nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 per un ulteriore periodo massimo di 36 (trentasei) mesi.
Art. 3 - Importo del contratto
L’importo complessivo del presente contratto è stabilito in € ……………..…………………….....
IVA esclusa.
Tale importo costituisce il limite massimo che si può raggiungere nel periodo della durata del
contratto e, pertanto, è definito presunto e non vincolante per l’Amministrazione.
Qualora, nel corso delle operazioni, venissero richieste delle prestazioni aggiuntive, le stesse saranno regolarizzate con apposito atto aggiuntivo subordinatamente all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, c. 5, lett. b) del D. Lgs 163/06.
Art. 4 - Garanzie di esecuzione del contratto
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto e nel Disciplinare di gara, l’Aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C.;
3. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
4. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall’Amministrazione.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente articolo “Penali”, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo quanto previsto dal comma 3, dell’art. 113, del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 5 - Responsabile del servizio per l’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario dovrà procedere alla nomina di un Responsabile del Servizio (Project Manager) con il quale dell’Ufficio Società dell’Informazione del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata dovrà anche concordare le modalità, per i relativi controlli, di tutte le prestazioni previste dal Capitolato tecnico.
Il Responsabile del Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali penali.
Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza rilevate in contraddittorio con il Responsabile del Servizio dovranno intendersi rivolte direttamente all’Aggiudicatario.
Il Responsabile del Servizio per l’Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Capitolato tecnico.
Art. 6 - Condizioni di pagamento
Il pagamento del corrispettivo avverrà trimestralmente ed in modo posticipato sarà effettuata, da parte del Responsabile del Servizio per l’Aggiudicatario, apposita relazione di consuntivazione delle attività svolte da sottoporre all’approvazione del Responsabile del Procedimento. Tale consuntivazione costituirà titolo, da parte dell’Aggiudicatario, ad emettere fattura sulle prestazioni effettuate nel trimestre precedente.
Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, intestate a: Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Società dell’Informazione – Xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx.
Il corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria sarà liquidato a seguito della presentazione delle suddette fatture, con il visto favorevole del Responsabile del Procedimento e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture stesse al Protocollo della Regione.
Detto corrispettivo terrà conto delle eventuali “Penali” comminate sulla base dei parametri previsti nel presente contratto.
Art. 7 - Obblighi dell’Appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
A tal fine l’Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., e dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente contratto. Tutti i movimenti finanziari ad esso relativi devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma precedente entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione, dall’Appaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 8 – Cessione del contratto e subappalto
E' vietata la cessione del contratto, salvo i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 20 della L.R. 38/2007.
In particolare:
a) La quota subappaltabile non può essere superiore al 30%, riferita all'importo complessivo di aggiudicazione;
b) In sede di offerta i concorrenti dovranno indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l'impossibilità per l'aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell'appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
c) L'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra l'Impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso.
d) In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti;
e) Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Codice degli appalti nonché dovrà esibire la documentazione di cui all'art. 16 della L.R. n.38/2007 già citati in precedenza. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall'appaltatore;
f) Il pagamento sarà effettuato direttamente all'Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dall'Agenzia, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
g) L'impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Gli eventuali oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
h) L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla Regione Basilicata copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
i) La fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
j) La partecipazione alla gara comporta di per sé l'esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
k) Tutti i rapporti saranno intrattenuti con l'aggiudicatario. La responsabilità dell'esecuzione della fornitura, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell'appaltatore.
Art. 9 - Responsabilità
L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Art. 10 - Personale
L’Appaltatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio ed è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori.
L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali dell’Amministrazione, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Qualora l’Appaltatore durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell’offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante presentazione di idonea documentazione.
Art. 11 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è
facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 12 - Vigilanza e controlli
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il controllo dell’Ufficio Società dell’Informazione del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata tramite il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto (R.P.). Qualora l’Amministrazione rilevi che i servizi non vengano eseguiti in modo soddisfacente e puntuale, potrà richiedere la sostituzione o l’integrazione del personale impiegato dall’ Aggiudicatario.
Xxx l’Aggiudicatario non adempia entro cinque giorni dalla ricezione delle comunicazioni si applicheranno le penali previste dal presente contratto.
L’Amministrazione potrà richiedere a proprio insindacabile giudizio l’allontanamento dei dipendenti che nell’esecuzione del servizio abbiano tenuto un comportamento scorretto. In tale caso l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione dei dipendenti segnalati entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni previste dal presente contratto, agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione.
Nell’esecuzione dei servizi del presente contratto l’Aggiudicatario non potrà ricevere ordini se non dalle persone designate dall’Amministrazione ai sensi del presente articolo.
I compiti del R.P., oltre quelli specificati dal presente contratto e dal Capitolato tecnico, sono i seguenti:
- la liquidazione di tutti i pagamenti;
- l’applicazione delle penali;
- l’emissione di ordini di servizio nei dell’Aggiudicatario;
- la sottoscrizione dei verbali e dei certificati previsti;
- organizzare il sistema dei controlli sull’effettuazione del servizio;
- predisporre gli attestati di regolare esecuzione dei servizi da allegare alle fatture presentate dall’Aggiudicatario;
- presentare, alla data di scadenza del contratto, la relazione sull’andamento del servizio;
Art. 13 - Brevetti e diritti d’autore
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l’impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
L’Aggiudicatario assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e le
responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 14 - Proprietà del software applicativo
Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del software applicativo, unitamente agli elaborati prodotti, alle opere dell'ingegno, alle creazioni intellettuali, alle procedure software, creati, predisposti o realizzati dall’Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle attività, oggetto dell’appalto, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, che potrà quindi disporne senza alcuna restrizione.
Art. 15 - Penalità
Nella ipotesi di inadempimento, inesatto adempimento o ritardi l’Amministrazione applicherà le seguenti penali:
- ritardi nella presa in carico delle richieste di intervento: € 500,00 (euro cinquecento/00 euro),
I.V.A. inclusa, per ogni giorno solare di ritardo oltre i due giorni lavorativi stabiliti dall’Amministrazione;
- mancata sostituzione del personale entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione: € 500,00 (euro cinquecento/00 euro), I.V.A. inclusa, per ogni giorno solare di ritardo;
- applicazione della percentuale di scostamento dei singoli livelli di servizio sull’intero importo contrattuale trimestrale.
Il R.P. valuta l’applicazione delle penali previa comunicazione scritta delle contestazioni al Responsabile del Servizio per l’Aggiudicatario che, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare delle controdeduzioni.
L’importo delle penali è detratto dall’importo del corrispettivo dovuto.
Quando il valore complessivo delle penali supera il 10% dell’importo contrattuale, sussistendo grave inadempimento, l’Amministrazione ha facoltà di disporre la risoluzione secondo quanto previsto dal successivo articolo.
Art. 16 - Inadempimenti, Risoluzione del contratto, Risarcimento
In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto l’Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della stessa.
In caso d'inadempimento dell’Aggiudicatario è prevista la possibilità per l'Amministrazione di acquisire i servizi presso altra ditta in possesso dei necessari requisiti.
Il corrispettivo per i servizi in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente Articolo 4 “Garanzie di esecuzione del contratto” senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Risoluzione del contratto:
In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.
L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’Aggiudicatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:
1. mancato rispetto del termine di un anno dalla data di stipula del contratto per la messa in esercizio della struttura tecnica di cui al Capitolato tecnico;
2. verificarsi (da parte dell'impresa appaltatrice), in un semestre, di almeno 5 inadempienze o gravi negligenze, verbalizzate, riguardo agli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
3. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;
4. sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
5. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
6. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicatario;
7. cessione del contratto a terzi, subappalto totale del servizio;
8. frode dell'Aggiudicatario.
Risarcimento danni:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione del pubblico servizio.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 17 - Variazione del servizio - Diritto di recesso
L’Amministrazione si riserva di apportare all’offerta tecnica le variazioni che riterrà più opportune sulla base dei mutamenti che dovessero essersi prodotti sul quadro normativo ed economico-sociale di riferimento.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche se la prestazione del servizio ha avuto inizio, con preavviso di almeno 15 (quindici giorni), da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
In tal caso sarà dovuto all’Appaltatore il compenso maturato sulla base delle prestazioni effettuate, maggiorato del 10% della differenza tra l’importo contrattuale e il compenso maturato.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.
Art. 18 - Condizioni tecniche ed operative
L’Aggiudicatario assicura di aver acquisito piena e completa conoscenza di tutte le condizioni tecniche ed operative in cui dovrà procedere alla realizzazione dell’Oggetto del contratto, e di accettarle senza riserva alcuna.
Qualora insorgano maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione, l’Aggiudicatario non potrà rivalersi in alcun modo sull’Amministrazione.
Art. 19 - Obblighi e Responsabilità dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura ed il servizio stesso.
L’Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L'Aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell’Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
Art. 20 - Obblighi di riservatezza
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’Amministrazione o da altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio; si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che l’Amministrazione ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.
Art. 21 - Oneri a carico
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’Aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione.
Tali oneri riguardano: l’imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
L’IVA s’intende a carico dell’Amministrazione Regionale.
Art. 22 - Elezione di domicilio
Per tutti gli effetti del presente contratto l’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio in
……………………………………………………………………..
Art. 23 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Capitolato tecnico e a quanto previsto in materia nella normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.
Art. 24 - Controversie - Foro competente
In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro della sede della stazione appaltante.
Art. 25 - Responsabile Unico del Procedimento
Per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto è individuato quale responsabile unico del procedimento il dott. ………………………………..
Art. 26 - Tutela della Privacy
Come previsto dal Testo Unico sulla privacy emanato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dell’Aggiudicatario e della loro riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento all’idoneità dell’Aggiudicatario ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto.
L’Aggiudicatario è tenuto a far rispettare al personale impiegato per la realizzazione del contratto, ai sensi del suddetto Testo Unico, la riservatezza dei dati trattati.
per l’Aggiudicatario | per l’Amministrazione | |
L’Amministratore | Il Dirigente dell’Xxxxxxx Xxxxxx e Territorio | |
(………….…….) | (……………..….) | |
L’Ufficiale Rogante | ||
(……….) |
Le parti approvano specificatamente i seguenti punti del contratto:
Art. 7 - Obblighi dell’Appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Art. 9 - Responsabilità
Art. 15 - Penalità
Art. 16 - Inadempimenti, Risoluzione del contratto, Risarcimento Art. 17 - Variazione del servizio – Diritto di recesso
Art. 24 - Controversie - Foro competente
per l’Aggiudicatario | per l’Amministrazione | |
L’Amministratore | Il Dirigente dell’Xxxxxxx Xxxxxx e Territorio | |
(………………….) | (…………….….) | |
L’Ufficiale Rogante | ||
(……………..…….) |