COMUNE DI CAVOUR
COMUNE DI CAVOUR
Città Metropolitana di Torino
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Approvato con deliberazione consiliare n. del
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 5
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 5
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA 5
ART. 4 - DEFINIZIONI 6
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 6
ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 7
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI 8
CAPO II - GENERALITÀ SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 9
ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO 9
ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA 9
ART 10 – RIDUZIONI 9
ART. 11- COMPETENZE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 10
CAPO III – GENERALITA' SULLE RACCOLTE DEI RIFIUTI 10
ART. 12 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO. UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI 10
ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO 12
ART. 14 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI 12
CAPO IV- RACCOLTA INDIFFERENZIATA 12
ART. 15 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI 12
CAPO V - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI 13
ART. 16– NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE 13
ART. 17 - CENTRI DI RACCOLTA (ECOISOLE) 14
ART. 18 - RIFIUTI INGOMBRANTI 14
ART. 19- RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGIUNTA DELLA CARTA E DEL TETRAPAK
.............................................................................................................................................. 15
ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO 15
ART. 21 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA 15
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATACONGIUNTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E IN METALLO 16
ART 00 - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX 16
ART. 24- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA 16
ART. 25– ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE 17
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI 17
ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI 18
ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE 18
ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI 19
ART. 30 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO 19
ART. 31 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO 19
ART. 32- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO 19 ART. 33 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI 20
ART. 34 – MODALITA’ DI XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX 00
XXXX XX - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI 20
ART. 35 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI 20
ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI 21
ART. 37 – SPAZZAMENTO/LAVAGGIO STRADALE 22
ART. 38 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI 22
ART- 39 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI 23
ART. 40 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 23
CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI 23
ART. 41 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI 23
ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI 24
ART. 43– PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE 24
ART. 44 - ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI 24
ART. 45 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE 24
ART. 46 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI 24
ART. 47 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 25
ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI 25
ART. 49 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA 25
ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI 25
ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI 26
ART. 52- AREE DI SOSTA PER I NOMADI 26
ART. 53 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI 26
ART. 54 - UTILIZZO DEI CESTINI PORTARIFIUTI 26
ART. 55 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI 26
CAPO VIII - NORME FINALI 27
ART. 56 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 27
ART. 57 - CONTROLLI 27
ART. 58– OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI 27
ART. 59 - SANZIONI 28
ART. 60 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 28
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominato “Regolamento”, ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. La presente disciplina, redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, è coerente inoltre con le disposizioni tributarie in materia di rifiuti, nonché con eventuali specifici interventi di applicazione della tassa/tariffa di gestione dei rifiuti.
3. Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
• raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
• raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
• raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
• raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali e animali;
• raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
• raccolta differenziata di rifiuti urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
• spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
• trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
• disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. La regolamentazione dell’apposita tassa/tariffa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento comunale.
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA
1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l’apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
• evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli,
sia in via diretta che indiretta;
• evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
• prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
• salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali paesaggistiche;
• mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.
ART. 4 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
• RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie indicate dalle norme comunitarie e nazionali di settore di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
• RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
• RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate ed omogenee dei rifiuti;
• SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
• CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
• RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
• TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
• TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
• SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
• GESTORE/I DEL SERVIZIO: affidatario/affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo;
• ECOPUNTI: aree individuate sul suolo pubblico per il posizionamento di batterie complete di contenitori atte al conferimento dei rifiuti differenziati e non;
• CENTRI DI RACCOLTA (anche dette eco-isole): aree di conferimento sovracomunali a servizio degli utenti del bacino ACEA aventi diritto al servizio pubblico, presso le quali possono essere conferite, a titolo gratuito, alcune tipologie di rifiuti negli appositi contenitori (verde, ingombranti, frigoriferi, televisori, batterie auto, oli minerali, ecc.);
• UTENZE NON DOMESTICHE SELEZIONATE: parte delle utenze non domestiche, alle quali, avendo valutato la convenienza in termini di efficacia, efficienza ed economicità, viene applicato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti del tipo “domiciliare” per una soltanto, per alcune, o per tutte le frazioni di rifiuto prodotto.
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. Ai sensi dell’art. 184, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sono classificati come rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater (allegato per comodità al presente Regolamento sotto la lettera A) prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (allegato per comodità al presente Regolamento sotto la lettera B);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e.
2. Ai sensi dell’art. 184, comma 3 D.Lgs 152/06 e s.m.i. sono classificati come rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 -bis ;
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.
3 I presenti criteri potranno essere adeguati ed integrati in dipendenza di nuove esigenze e nuove disposizioni e in relazione ai risultati della loro prima applicazione.
ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell’ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme del Consorzio di Bacino, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata si fa riferimento ai criteri del Consorzio di Bacino e al Contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio, come meglio indicato nel seguente art. 7.
4. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della conformazione geomorfologica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
• raccolte stradali di prossimità per eco-punti;
• raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche (raccolta internalizzata o esternalizzata);
• ritiro su chiamata;
• consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (centri di raccolta).
5. L'Amministrazione comunale, con apposito atto amministrativo, stabilisce l'adozione del sistema di raccolta di cui al precedente co. 4, indicando anche le aree in cui il servizio è attivato.
6. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti biodegradabili (nello specifico mater-bi o carta).
7. Le raccolte domiciliari (internalizzate o esternalizzate) sono caratterizzate dall’utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento controllato con identificazione dell’utenza e di raccolta periodici, all’interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
8. Le raccolte di prossimità per eco-punti sono realizzate attraverso l’installazione di aree segnalate e delimitate con stallo (anche denominate eco-punti) presso le quali si trova l’intera batteria di cassonetti
(umido, carta, vetro, plastica, metalli, secco residuo); ogni utenza deve conferire presso l’eco-punto ad essa assegnato.
9. Il ritiro su chiamata può essere previsto per la raccolta presso singole utenze di rifiuti ingombranti. Nell’ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore del servizio assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l’organizzazione del relativo servizio.
10. Il ritiro su chiamata può essere organizzato anche per la raccolta di particolari altre tipologie di rifiuti, in base alle esigenze riscontrate dall’amministrazione comunale.
11. I centri di raccolta (anche denominati eco-isole) hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso le eco-isole hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.
12. All'interno dei centri di raccolta devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
13. Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di bio-ossidazione (compostaggio).
14. Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico riveste una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
15. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di “iniziativa pilota”), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi dì razionalizzazione dei servizi, con l’ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
16. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il Consorzio di Bacino e il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani:
• attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
• organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l’ubicazione dei centri di raccolta e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle eco- isole, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
17. Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
18. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
19. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI
1. Il Comune, attraverso il Consorzio di bacino e il Gestore del servizio, per quanto di loro competenza, effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani come classificati ai sensi del precedente art.5, articolato in:
• raccolta dei rifiuti indifferenziati;
• raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano indicativamente i seguenti materiali:
• vetro;
• carta ed imballaggi in carta e cartone;
• raccolta di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica (valida per i comuni serviti da tale tipologia di raccolta);
• raccolta multimateriale di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica e in metallo (valida per i comuni serviti da tale tipologia di raccolta);
• frazione verde;
• frazione organica;
• imballaggi in legno e scarti lignei;
• scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse;
• beni durevoli e rifiuti ingombranti;
• rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE);
• materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
• farmaci scaduti;
• altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.
3. Oltre a quelli precedentemente elencati, l’Amministrazione Comunale, attraverso il Consorzio di bacino, ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta per particolari tipologie di rifiuti in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
4. L’Amministrazione stessa può altresì svolgere, in forma convenzionata con il Gestore del servizio, servizi integrativi per le raccolte di rifiuti per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.
CAPO II - GENERALITÀ SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO
1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.
ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA
1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all’intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio, fatte salve specifiche decisioni da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. Il servizio è pertanto garantito su tutto il territorio comunale e viene esteso agli insediamenti sparsi, purché serviti da strade percorribili agevolmente dai mezzi utilizzati per il servizio.
ART 10 – RIDUZIONI
1. L'Amministrazione Comunale può stabilire di applicare una riduzione al pagamento della tassa o tariffa applicata nei seguenti casi:
• utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto e che risultino iscritte all’Albo dei Compostatori;
• utenze domestiche non stabilmente attive a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti o iscritti all’A.I.R.E. del Comune che abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero o in atro Comune italiano e che vengano utilizzate nel corso dell’anno per una durata non superiore a 90 giorni;
• locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare anche non continuativi;
• attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dal D.lgs. 116/2020 e s.m.i.
• L’Amministrazione comunale può decidere, con apposito atto amministrativo, di applicare altre riduzioni in alternativa o in aggiunta a quelle previste nel precedente co. 1.
2. L'importo delle riduzioni applicabili viene definito con apposito atto amministrativo.
3. Le riduzioni di cui al precedente comma 1, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni suddette.
ART. 11- COMPETENZE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. L'amministrazione comunale adotta le modalità di erogazione dei servizi secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in conformità ai criteri del Consorzio di Bacino, alle disposizioni del Gestore del servizio e alle specifiche del Contratto dei servizi.
2. Per lo svolgimento dei servizi l'Amministrazione Comunale, oltre a richiedere al Gestore del servizio l’attuazione della Carta dei Servizi, stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.
CAPO III – GENERALITA' SULLE RACCOLTE DEI RIFIUTI
ART. 12 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO. UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI
1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati su strada e non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
2. Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
3. La localizzazione dei suddetti contenitori, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Essa deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza minima di metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.
5. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e in base a quanto definito dal Contratto dei servizi.
6. Per i rifiuti urbani indifferenziati residuali e per quelli a matrice organica le frequenze di lavaggio e igienizzazione dei contenitori sono trimestrali.
7. I contenitori sono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta.
8. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre devono essere rispettate:
• la distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
• distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
9. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie,
della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
10. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona, lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
11. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
12. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
13. I contenitori dei rifiuti urbani, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
14. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
15. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all’art. 6, l'Amministrazione Comunale che adotta il sistema di raccolta di tipo “domiciliare” (o “internalizzato”) si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta, in rispetto anche delle direttive generali impartite dalla Regione Piemonte con Circ. 3/AMB/SAN del 25.07.2005.
16. Qualora l'Amministrazione Comunale adotti il sistema di raccolta domiciliare il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all’interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio che rimane proprietario del contenitore.
17. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori (sacchi) interni agli stabili, il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporre i contenitori all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta.
18. Nel caso in cui l’esposizione all’esterno dei contenitori (sacchi) per rifiuti non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l’Amministrazione dello stabile deve consentire l’accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso.
19. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell’Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.
20. E’ vietata l’esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.).
21. E' vietato, altresì, conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
22. E’ inoltre vietato:
• l’uso improprio dei contenitori dislocati sul territorio comunale;
• la cernita dei rifiuti nei contenitori;
• l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti per la raccolta;
• incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata:
• eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio.
• sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
23. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.
ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune ai sensi dell’art. 9 della L.R. 52/00 e s.m.i “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.
ART. 14 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI
1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L’intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
2. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.
4. Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.
CAPO IV- RACCOLTA INDIFFERENZIATA
ART. 15 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI
1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono organizzate nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio.
3. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio.
4. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti xxx xxxxxx. E’ vietata l'immissione nei contenitori di rifiuti sciolti.
5. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
• rifiuti speciali;
• rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività di manutenzione degli edifici;
• rifiuti urbani pericolosi;
• rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
• beni durevoli
• altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta
ovvero specifici servizi integrativi.
6. Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
• i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
• i rifiuti devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
• i quantitativi di rifiuti conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti eccedenti la produzione media giornaliere ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
• è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari.
CAPO V - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI
ART. 16– NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE
1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
• rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
• tutela dell’ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
• affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
• responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. Le raccolte differenziate sono organizzate nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio.
4. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
5. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
7. L'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
8. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore dall’utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
9. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
ART. 17 - CENTRI DI RACCOLTA (ECOISOLE)
1. I centri di raccolta (di seguito denominati eco-isole), così come definiti dalle norme in vigore, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso i centri di raccolta possono essere conferiti rifiuti urbani sia di provenienza da privati cittadini sia da utenze non domestiche nel rispetto del Regolamento di gestione delle eco-isole.
3. Quando è necessario è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
4. Ciascuna eco-isola è recintata e dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
5. Il personale in servizio presso la stazione di conferimento ha l’obbligo di istruire i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
6. Il prelievo dei materiali stoccati nella stazione di conferimento viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio o da suo incaricato.
1. E’ cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri e segnalare eventuali conferimenti all’esterno della recinzione all’Amministrazione comunale, la quale procede alla relativa rimozione dei rifiuti.
2. La gestione dei centri di raccolta è regolamentata da apposito Regolamento del Gestore del servizio.
ART. 18 - RIFIUTI INGOMBRANTI
1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché quelli derivanti da altre utenze, purché conferiti con le modalità fissate dal presente articolo.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
• consegna all’eco-isola;
• ritiro su richiesta al numero verde (ove previsto).
3. Nel caso di conferimento alle eco-isole, si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 17.
4. La consegna presso le eco-isole è gratuita.
5. Il servizio di ritiro su richiesta al numero verde dei rifiuti ingombranti è attivato gratuitamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 4 pezzi.
6. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
7. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l’utente deve preavvisare il Gestore del servizio.
8. E’ vietato l’abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
9. Per le utenze non domestiche il servizio di ritiro può essere praticato a pagamento.
10. L’Amministrazione Comunale definisce, in accordo con il Consorzio di Bacino e il Gestore del servizio, le modalità di gestione dei beni durevoli.
11. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, è da prevedere l’avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l’aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente.
12. E’ vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..
ART. 19- RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGIUNTA DELLA CARTA E DEL TETRAPAK
1. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, carte vetrate o molto sporche e unte) e degli imballaggi in tetrapak è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio. Essa inoltre può essere effettuata presso i centri di raccolta (eco-isole). Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, l’Amministrazione Comunale può, in accordo con il Soggetto gestore e in base a quanto previsto dal Contratto di servizio, organizzare un servizio di raccolta specifico presso punti dedicati, oppure tramite raccolta domiciliare dedicata ad utenze specifiche. I produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il Gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.
2. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccoglibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
3. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta differenziata della carta e del tetrapak sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.
ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO
1. La raccolta differenziate del vetro è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio. Essa inoltre può essere effettuata presso i centri di raccolta (eco-isole). E’ vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
2. E’ vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento appropriata.
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
4. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previa appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso i centri di raccolta (eco-isole).
5. Tutti gli oggetti ingombranti in vetro devono essere conferiti presso i centri di raccolta.
6. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta differenziata del vetro sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.
ART. 21 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA
1. La raccolta differenziata della plastica (bottiglie, flaconi, buste e sacchetti per alimenti, contenitori per uova, pellicole da imballaggio, ecc., ad esclusione di tutti quegli oggetti non classificabili come imballaggi) è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio. Essa inoltre può essere effettuata xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx (xxx-xxxxx).
0. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta differenziata della plastica sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATACONGIUNTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E IN METALLO
1. Quando è adottato un sistema di raccolta di prossimità per eco-punti la raccolta differenziata di imballaggi in metallo e lattine di alluminio viene di norma effettuata congiuntamente a quella della plastica, salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.
2. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. La raccolta differenziata della plastica e degli imballaggi in metallo riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio. Essa inoltre può essere effettuata xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx (xxx-xxxxx).
0. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta congiunta plastica-metalli sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.
ART 00 - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX
1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, direttamente ad impianti autorizzati.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene consegnata presso il centro di raccolta (eco-isola) da parte delle utenze domestiche.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. E’ vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
5. L’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gestore del servizio promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.
6. E’ vietata la combustione della frazione verde, ad eccezione delle pratiche agro-silvo pastorali, così come previsto dalla L.R. 32/1982 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale” e dalla L.R.16/1994 “Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi”.
ART. 24- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA
1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
• frazione organica derivante da utenze domestiche;
• frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati;
• frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.;
• frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
• frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia di fertilizzanti da soli o in miscela con altri materiali organici.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti al Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
5. La raccolta da utenze domestiche è effettuata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio.
6. Il materiale deve essere conferito dall’utenza in appositi sacchetti biodegradabili e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
7. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche, è stabilita in base a quanto previsto dalle norme vigenti e da quanto definito dall’Amministrazione Comunale insieme al Soggetto gestore.
8. E’ vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.
9. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta della frazione organica sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.
ART. 25– ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
1. Possono essere attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e /o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati “T” o “F” od altri rifiuti particolari.
2. Oltre ai conferimenti presso il Centro di raccolta (eco-isola), sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali. Possono inoltre essere attivate raccolte differenziate per rifiuti di tipo mercatale.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI
1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 194/2003 le pile e gli accumulatori usati di cui all’art. 1 del suddetto Decreto1 e le batterie dei telefoni cellulari e altri accumulatori usati, sono consegnati ad un rivenditore al momento dell’acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all’immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all’art. 1 del D.M. 194/2003 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. E’ vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all’art. 1 del D.M. 194/2003 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell’applicazione del D.M. 194/2003, e le pile di cui all’art. 1 del D.M. 194/2003 (qualora non consegnate ad un rivenditore) possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti differenziati. Sono fatte salve le disposizioni di Xxxxx che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
7. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori,
1 pile e accumulatori contenenti:
▪ oltre 25 mg di mercurio per elemento
▪ oltre lo 0,025% in peso di cadmio
▪ oltre lo 0,4% in peso di piombo
▪ fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese
▪ le pile al manganese del tipo a bottone
▪ le pile composte da elementi del tipo a bottone.
posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie o presso i contenitori posti vicino agli altri contenitori per la raccolta differenziata stradale.
8. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
9. E’ vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
10. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
11. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
12. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
13. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso i centri di raccolta.
ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI
1. È vietato depositare all'interno o all’esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tale divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta.
2. E’ vietato l’abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le macerie devono essere conferite, a cura e spese di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati ai sensi della vigente normativa utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. I rifiuti prodotti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.
5. Piccole quantità di inerti derivanti dalle pratiche del “fai da te” effettuate dal produttore, quindi da utenze domestiche, possono essere conferiti dai detentori presso i centri di raccolta abilitati (ecoisole) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di tali centri.
ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE
1. I materiali derivanti dalle pratiche del “fai da te” di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (ad es. oli minerali esausti, accumulatori esausti,), devono essere conferiti dai detentori presso i centri di raccolta (eco-isole) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di tali centri.
ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI
1. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all’uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. Le utenze domestiche possono conferire gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti presso le eco-isole.
ART. 30 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. L’Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con il Consorzio di Bacino e il Gestore del servizio, secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 6 e del vigente Regolamento comunale in materia.
2. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
4. Il compostaggio domestico è alternativo alla raccolta della frazione organica, pertanto è preferibile attivare, ove possibile, tale pratica.
5. Possono effettuare il compostaggio domestico solo gli utenti che dispongono di un numero di metri quadri di verde o di terreno agrario che ne garantisca il giusto utilizzo secondo le norme di buona tecnica.
6. L’Amministrazione Comunale può rendere obbligatoria la pratica del compostaggio domestico qualora lo ritenga necessario. Tale obbligo deve essere formalizzato tramite apposito atto amministrativo.
7. La pratica dell’autocompostaggio dà diritto alle riduzioni TARI come previsto dal Regolamento sul Compostaggio domestico approvato dal Comune.
ART. 31 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO
1. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato.
2. L’Amministrazione Comunale può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata qualora se ne ravvisasse la necessità per specifiche esigenze quali-qualitative.
3. Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva di stabilire, materiale per materiale, le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti in base ai criteri del Consorzio di Bacino, applicati dal Gestore.
ART. 32- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO
1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati, specificamente autorizzati, ai fini dell’effettuazione delle lavorazioni necessarie all’inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite
interramento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. E’ vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati all’Amministrazione Comunale.
3. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI) oppure ad aziende autorizzate nell’ambito del libero mercato.
ART. 33 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI
1. Annualmente, a cura del Consorzio di Bacino e del Gestore dei servizi, viene redatta una relazione sintetica sull’andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati i dati relativi al servizio erogato e ai risultati ottenuti con le raccolte differenziate.
2. Sarà cura del Comune e del Consorzio di Bacino, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tali informazioni.
ART. 34 – MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI
1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all’interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata con sistemi di pesatura certificati, sul mezzo, o presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione. E' tuttavia ammessa la stima del peso qualora non sia possibile altra tipologia di pesatura.
CAPO VI - ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI
ART. 35 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI
1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del Servizio può inoltre effettuare le seguenti attività:
• spazzamento stradale;
• lavaggio stradale, dei monumenti, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
• diserbo stradale;
• pulizia delle caditoie;
• svuotamento dei cestini;
• pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
• derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
• rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
• pulizia dei mercati;
• rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
• smaltimento dei rifiuti cimiteriali
ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI
1. L'Amministrazione Comunale può, in accordo con il Consorzio di Bacino e con il Gestore del servizio, con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto del servizio o ad integrazione dello stesso contratto:
• definire le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
• definire le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
• stabilire la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
• promuovere l'innovazione tecnologica dei servizi e garantire l’idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, se non si avvale del Gestore del servizio, provvede in proprio all’esecuzione dei servizi.
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti tutti o parte dei servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui agli artt. 48 e 49, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
d) le rive dei corsi d’acqua, purché libere ed accessibili.
4. Più in particolare per i servizi complementari a carico dell'Amministrazione comunale di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
a) per il servizio di lavaggio stradale vengono definite le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l’estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia emanate dal D.P.R. 3.8.1968, n. 1255 e successive modifiche e integrazioni e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
e) l'Amministrazione Comunale provvede all’installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
f) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei
fiumi sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
f) per la pulizia dei mercati, fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale, realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l’Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati della sorveglianza dei mercati ambulanti, un’opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.
ART. 37 – SPAZZAMENTO/LAVAGGIO STRADALE
1. Il servizio di spezzamento/lavaggio è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spezzamento/lavaggio, l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. In particolare è vietato l’avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. L’Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spezzamento/lavaggio meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti
ART. 38 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI
1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l’assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all’applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all’abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall’Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.
ART- 39 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI
1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico (comprese le aree “sgambamento cani” in base alle indicazioni impartite dai regolamenti comunali)
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’addebito al responsabile dell’inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. L’Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.
ART. 40 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI
1. L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell’ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell’area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.
CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI
ART. 41 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI
1. Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete
informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l’organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all’occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
5. E' vietata la combustione dei rifiuti, salvo che negli impianti all'uopo autorizzati.
ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI
1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. In base all’istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori possono provvedere alla stipula di apposito contratto con il Gestore dei servizi.
ART. 43– PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
2. I Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l’autorità comunale evitando il degrado e l’inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l’integrità dell’ambiente.
ART. 44 - ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento al centro di raccolta in contenitori definiti con il gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni.
ART. 45 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE
1. Il volantinaggio su aree pubbliche è svolto nel rispetto di quanto definito dall’Amministrazione Comunale con apposito Regolamento in materia.
ART. 46 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
ART. 47 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con idoneo preavviso , il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull’organizzazione della raccolta differenziata. In quest’ottica l’ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. L’Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l’utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all’afflusso dei cittadini, possono essere a carico degli organizzatori secondo quanto previsto dall’Amministrazione Comunale
ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI
1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
ART. 49 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA
1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.
ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità
di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi
4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, oppure lasciandoli accumulati in maniera differenziata sul loro parcheggio con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata ed al tipo di servizio erogato.
2. Si rimanda al Regolamento Comunale sulla gestione dei mercati ogni dettaglio sulle modalità di raccolta di tali rifiuti e sulla gestione dei rapporti con gli ambulanti.
ART. 52- AREE DI SOSTA PER I NOMADI
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell’Amministrazione Comunale.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.
ART. 53 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI
1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi tali ipotesi, con oneri a carico della proprietà, troveranno applicazioni i disposti dell’art. 44 comma 2.
2. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.
ART. 54 - UTILIZZO DEI CESTINI PORTARIFIUTI
1. Gli utenti devono utilizzare gli appositi cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti non differenziabili prodotti per strada.
2. E’ vietato utilizzare i cestini portarifiuti per conferire frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi. 3. .
ART. 55 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI
1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti, anche in
corrispondenza degli eco-punti.
2. E’ vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
CAPO VIII - NORME FINALI
ART. 56 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
ART. 57 - CONTROLLI
1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti spetta all’Ente competente il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l’esercizio di tale attività si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate oltre che dal personale della Polizia Municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, incaricati con qualifica di Pubblici Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
3. I Pubblici ufficiali di cui al comma precedente sono principalmente impegnati nell’attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull’osservanza del Regolamento. L’attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:
• Informazione;
• Controllo;
• repressione.
4. Agli stessi Pubblici ufficiali sono inoltre affidate le seguenti attività:
• supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale;
• collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.).
5. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.
ART. 58– OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature,
nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. In particolare trovano applicazione i disposti dei Capitolati speciali d’Appalto che disciplinano i servizi oggetto del presente Regolamento, fatte salve specifiche disposizioni limitative dello stesso.
ART. 59 - SANZIONI
1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalle vigenti norme in materia di rifiuti., si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti, riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall’Amministrazione Comunale.
3. Le infrazioni e gli importi per l’applicazione delle sanzioni sono definite dalla Giunta Comunale con apposito atto amministrativo, facendo riferimento a quanto definito dalle norme vigenti in materia e alle indicazioni espresse dal Regolamento comunale di Polizia Urbana.
ART. 60 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 15.01.1987 e ss.mm.ii., nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
3. I provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/1997 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Cfr: rt 264 comma 1, punto i) del citato D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).[
4. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Cfr: art 265 comma 1 del citato D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).
ALLEGATO A
D. Lgs. 116/2020 - Allegato L-quater Elenco rifiuti “ex-assimilabili”
ALLEGATO B
D. Lgs. 116/2020 - Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe