CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE
DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE
L.O.D.E. per l’edilizia residenziale pubblica X.X.X. 00/00 XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE
REPUBBLICA ITALIANA
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L’anno duemilaquattro (2004) e questo giorno nove (9) del mese di luglio, in Grosseto, nel mio studio, viale Matteotti numero 2.
Avanti a me Xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Notaio in Grosseto, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città, senza l'assistenza dei testimoni, cui le parti comparenti, di comune accordo fra loro e con il mio consenso espressamente rinunziano, sono personalmente presenti:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Grosseto il giorno 8 giugno 1965, domiciliato per la carica in Grosseto, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nell'interesse e rappresentanza, in qualità di Presidente della Conferenza L.O.D.E. dei COMUNI di: ARCIDOSSO (codice fiscale 00103760534) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 18 marzo 2004, CAMPAGNATICO (codice fiscale 00216410530) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20 aprile 0000, XXXXXXXX (codice fiscale 00218960532) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30 marzo 2004, CASTELDELPIANO (codice fiscale 00117250530) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 24 aprile 2004, CASTELL'AZZARA (codice fiscale 00124100538) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 26 aprile 0000, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (codice fiscale 00117100537) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 16 aprile 2004, CINIGIANO (codice fiscale 00117340539) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 23 marzo 2004, CIVITELLA PAGANICO (codice fiscale 00214200537) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 17 aprile 2004, FOLLONICA (codice fiscale 00080490535) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale
n. 60 del 16 marzo 2004, GAVORRANO (codice fiscale 0010075038) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 17 marzo 0000, XXXXXXXX (codice fiscale 000825205379) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 13 maggio 2004, ISOLA DEL GIGLIO (codice fiscale 82002270534) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 6 aprile 2004, MAGLIANO IN TOSCANA (codice fiscale 00117640532) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 22 aprile 2004, MANCIANO (codice fiscale 00112580535) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17 marzo 2004, MASSA MARITTIMA (codice fiscale 00090200536) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 15 aprile 2004, MONTE ARGENTARIO (codice fiscale 00124360538) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del giorno 8 marzo 2004, MONTEROTONDO (codice fiscale 81000870535) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29 marzo 2004, MONTIERI (codice fiscale 81000670539) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 6 aprile 2004, ORBETELLO (codice fiscale 82001470531) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24 marzo 2004, PITIGLIANO (codice fiscale 00128620531) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 18 marzo 2004, ROCCALBEGNA (codice fiscale 00117330530) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24 marzo 2004, ROCCASTRADA (codice fiscale 00117110536) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30 marzo 2004, SANTA FIORA (codice fiscale 80004210532) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24 aprile 2004, SCANSANO (codice fiscale 00112590534) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14 aprile 2004, SCARLINO (codice fiscale 80001830530) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 18 marzo 2004, SEGGIANO (codice fiscale
80001670530) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 19 aprile 2004, SEMPRONIANO (codice fiscale 00127840536) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 17 marzo 2004 e SORANO (codice fiscale 00099190530) in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 23 marzo 2004,
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nato a Grosseto il 14 ottobre 1945, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nell'interesse e rappresentanza, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società "EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A." con sede a Xxxxxxxx, Xxx Xxxx 0, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Grosseto 01311090532.
I comparenti, della cui identità, qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto PREMETTONO
- che la Legge Regionale Toscana n. 77 del 3/11/98 (d’ora innanzi Legge Regionale) ha riordinato le funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), prevedendo la suddivisione del territorio regionale in ambiti ottimali di intervento E.R.P.;
- che la Legge Regionale ha attribuito gli immobili già di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica di Grosseto (d’ora innanzi Ater Grosseto) ed ubicati nell’ambito territoriale della Provincia di Grosseto ai Comuni rientranti in tale Ambito ottimale;
- che i Comuni associati sono tutti quelli rientranti nell’Ambito ottimale;
- che i Comuni associati, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge Regionale, sono titolari di un’insieme di funzioni inerenti l’Edilizia Residenziale Pubblica nell’ambito ottimale;
- che, in attuazione dell’art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati hanno stipulato il giorno 10/01/2003 una Convenzione per la Costituzione di L.O.D.E. Grossetano (d’ora innanzi Convenzione Lode e Lode in quanto organismo) quale convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni individuate dall’art. 4 della Legge Regionale;
- che, sempre in attuazione dell’art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati, mediante la Convenzione Lode, hanno individuato come modalità di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell’art. 5 della Legge Regionale una società per azioni partecipata dagli stessi Comuni associati e denominata Edilizia Provinciale Grossetana Spa;
- che in data 18/12/2003 i Comuni associati hanno costituito la società Edilizia Provinciale Grossetana Spa, quale soggetto gestore dell’edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale;
- che, fino alla data del 31/12/2003, le funzioni indicate dall’art. 5, comma 1, della Legge Regionale sono svolte: dall’Ater Grosseto quanto agli immobili di E.R.P. di proprietà della medesima, nonchè agli immobili di proprietà dei Comuni appartenenti all’ambito ottimale la cui gestione era stata affidata alla stessa azienda in base ad apposite convenzioni; in economia da altri Comuni appartenenti all’Ambito ottimale;
- che, in attuazione dell’art. 7 della Legge Regionale, con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 109 del 26/6/2002 (d’ora innanzi Delibera di Giunta) e della delibera Giunta Regionale
n. 1294 del 9/12/2003 è stato disposto lo scioglimento dell’Ater Grosseto corrispondente al Lode Grosseto, a far data dall’1/1/2004;
- che, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale e della Delibera di Giunta sono conferiti in Edilizia Provinciale Grossetana Spa, a far data dall’1/1/2004, i beni mobili, crediti, debiti, liquidità, diritti ed obblighi, ivi compresi i vincoli di destinazione e di impiego delle disponibilità finanziarie già di Ater Grosseto;
- che, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della Legge Regionale, con la Delibera di Giunta sono state disciplinate le modalità di assegnazione a Edilizia Provinciale Grossetana Spa del personale di Ater Grosseto;
- che la Edilizia Provinciale Grossetana Spa ha per oggetto lo svolgimento, secondo le direttive impartite dalla Conferenza Lode e, nel rispetto dei contratti di servizio, anche delle funzioni indicate nel primo comma dell’art. 5 della stessa Legge Regionale;
- che, ai fini della individuazione delle differenti tipologie di intervento edilizio, nel presente contratto si farà riferimento a quanto disposto dalla Legge 5/8/78, n. 457 e successive
modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al D.P.R. 6/6/01, n. 380;
- che, nel presente contratto, per Regolamento d’utenza si intende il regolamento approvato con deliberazione G.R.T. n. 268/98 ed emanato in attuazione dell’art. 16 della Legge Regionale Toscana 20/12/96, n. 96 (d’ora innanzi definita Legge Regionale ERP) e successive modifiche ed integrazioni, e comunque il regolamento richiamato nei contratti di locazione;
- che, in data 9 febbraio 2004 il Lode ha approvato lo schema di contratto di servizio da sottoscrivere con la Edilizia Provinciale Grossetana Spa;
- che i Comuni dispongono di un consistente patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per il quale intendono perseguire l’obiettivo di una efficiente gestione in forma associata ai sensi della legge 77/98, che ne garantisca la remuneratività e le finalità sociali, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- che è altresì obiettivo dei Comuni il pieno espletamento delle funzioni pubbliche affidate dalla legge in materia di individuazione dei beneficiari degli alloggi pubblici e di controllo sull’uso del patrimonio edilizio, sia comunale, sia comunque destinato alle finalità proprie dell’Edilizia Residenziale Pubblica, nonché più in generale affrontare in modo più efficace l’attuale emergenza abitativa e che pertanto al perseguimento di tali finalità i Comuni intendono dedicare a pieno la propria potenzialità operativa;
TUTTO CIÓ PREMESSO
per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:
TITOLO I
Art. 1) Oggetto del contratto
Con le finalità di cui in premessa e nei termini e modalità di cui agli articoli seguenti, tutti i Comuni della Provincia di Grosseto concedono alla Società "EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.", che accetta, la gestione dell’intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà ai sensi dell’art. 3 primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77. Sono oggetto di affidamento in gestione gli alloggi di edilizia residenziale già in proprietà dei Comuni e di quelli passati in proprietà dei Comuni in forza della legge 77/98, costruiti con o senza il concorso o contributo pubblico, ma comunque utilizzati per le finalità proprie dell’Edilizia Residenziale Pubblica e come tali assoggettati alla L.R.T. 20 dicembre 1996 n° 96 e successive modificazioni.
Tali alloggi sono descritti nell’allegato “A”, da considerarsi parte integrante del presente contratto.
L’affidamento è altresì esteso al patrimonio edilizio pervenuto al Comune successivamente alla stipula del presente atto, avente le caratteristiche di cui al precedente comma.
Sono parimenti affidate in via prioritaria al soggetto gestore la realizzazione e gestione dei nuovi interventi e realizzazioni secondo le modalità previste negli articoli successivi.
Per la disciplina di compiti e funzioni non obbligatorie ma delegate alla "EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.", con appositi atti deliberativi da parte dei Comuni, si fa rinvio alla tabella costi per funzioni non obbligatorie delegate, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".
Art. 2) Durata e rinnovo del contratto
Il presente contratto ha efficacia dal giorno 1 gennaio 2004 sino al 31 dicembre 2009.
Il contratto è rinnovabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all’intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza.
In caso di mancanza di rinnovo del contratto, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle attività di seguito indicate, le parti concordano che fino all’assunzione dell’esercizio delle funzioni da parte del nuovo soggetto gestore, la Edilizia Provinciale Grossetana Spa sarà comunque tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni concordate e nel rispetto dei medesimi standards.
Art. 3) Divieto di cessione del contratto
La Edilizia Provinciale Grossetana Spa non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il presente contratto, né cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, l’azienda utilizzata per svolgere le funzioni di cui al presente contratto.
Art. 4) Oneri fiscali
Le eventuali spese per tributi e contributi ordinari che dovessero gravare sugli immobili in forza di specifiche, presenti e future disposizioni di legge, saranno a carico del Comune proprietario degli immobili stessi.
Restano a carico della Società le sole tasse, imposte ed in generale i soli tributi connessi e conseguenti i risultati della gestione aziendale dei servizi e dei beni oggetto del presente contratto.
Art. 5) Informazione e rapporti tra le Parti
Il contratto di servizio, oltre a regolare i rapporti gestionali, deve assumere la veste di strumento di programmazione, attraverso un continuo e articolato flusso informativo finalizzato ad un monitoraggio per un continuo miglioramento del servizio.
La Conferenza del Lode, entro il 30 aprile di ciascun anno, effettuerà la verifica sull’andamento della gestione dell’anno precedente evidenziando criticità ed indirizzi da assumere in fase di programmazione delle attività con particolare riferimento agli interventi ed alla gestione amministrativa.
Alla S.P.A. è affidata la gestione dei rapporti con le altre istituzioni, nonché con le XX.XX. dell’utenza, limitatamente a quelle rappresentative a livello regionale, per tutte le problematiche tecnico-amministrative inerenti il patrimonio gestito, con impegno a comunicare al LODE ogni problema e ogni proposta che comportino situazioni di rilevante contenuto sociale e/o economico.
Art. 6) Flussi finanziari
La Spa si impegna a gestire i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio gestito in conformità alle delibere di LODE.
I canoni di concessione d’uso di cui al successivo art. 14 devono essere versati ai Comuni associati, singolarmente intesi, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art. 7) Informativa a Lode ed ai Comuni associati
La Edilizia Provinciale Grossetana Spa, oltre alla trasmissione annuale del bilancio, si impegna:
1. a fornire annualmente al LODE, entro il mese di gennaio, un rapporto riferito all’anno precedente contenente le informazioni concordate con la stessa, nonché le proposte di sviluppo dell’attività di E.R.P. al fine di consentire la definizione dei programmi strategici;
2. a fornire ai Comuni associati, singolarmente intesi, entro il mese di aprile un prospetto contenente le previsioni delle entrate e delle uscite degli stessi, connesse alla gestione del patrimonio gestito per l’anno successivo;
3. a fornire a ciascuno dei Comuni associati singolarmente intesi entro il mese di aprile un prospetto contenente le entrate e le uscite direttamente imputabili agli stessi, connesse alla gestione del patrimonio gestito intervenute nell’anno precedente. La Spa si impegna inoltre a mantenere presso di sé ed a rendere disponibile per la consultazione da parte dei Comuni associati e/o singolarmente intesi, la documentazione sulla base della quale sono stati redatti i prospetti previsti nel presente comma;
4. a collaborare sin d’ora con i Comuni associati per l’integrazione dei loro sistemi informativi ed informatici al fine di assicurare la reciproca piena conoscenza degli archivi di dati e dei provvedimenti assunti nell’ambito delle rispettive competenze;
5. a fornire tutti i dati e i chiarimenti richiesti dalla Conferenza Lode.
Art. 8) Controversie
Nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dal presente contratto, le Parti sono impegnate alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione.
In caso di eventuali controversie circa l’applicazione del presente contratto, si procederà ad un esame della problematica mediante apposita conferenza LODE/S.P.A.
Ove permangano divergenze le Parti si impegnano a procedere mediante arbitrato, secondo la
clausola compromissoria di cui all’articolo seguente.
Art. 9) Clausola compromissoria
Ferma restando la giurisdizione esclusiva dell’Autorità Giudiziaria su alcune materie oggetto del presente contratto, qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente atto sarà deferita ad un Arbitro unico ovvero, a richiesta di una delle parti, ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri. L’Arbitro unico sarà nominato congiuntamente dalle parti ed in caso di mancato accordo sul nominativo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, si procederà alla nomina del Collegio Arbitrale. Ciascuna parte nominerà un membro del Collegio ed il terzo, con funzioni di Presidente, verrà nominato dai due membri di elezione delle parti. In mancanza di accordo tra questi entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, la nomina del Presidente del Collegio sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Grosseto. Il Presidente del Tribunale di Grosseto nominerà, su richiesta della parte più diligente, anche l’Arbitro della parte che non avesse provveduto alla nomina di sua competenza nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione della nomina dell’Arbitro designato dall’altra parte. Ai fini del computo dei termini sopra indicati tutte le richieste e le comunicazioni concernenti il procedimento in parola dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Spetterà all’Arbitro unico o al Collegio Arbitrale regolare la procedura arbitrale nel modo che riterrà più opportuno in relazione alla natura ed alla rilevanza della controversia, nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.
L’Arbitro unico o il Collegio Arbitrale stabilirà la sede dell’arbitrato, giudicherà e deciderà secondo diritto e depositerà il lodo entro 120 giorni dal suo insediamento, salvo proroghe consentite dalle parti, disponendo anche in merito alle spese di difesa e di arbitrato.
TITOLO II
Art. 10) Competenze del Comune
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sull’Edilizia Residenziale Pubblica, sono riservate alla competenza del Comune, in ordine al patrimonio di E.R.P., tutte le funzioni fondamentali di carattere politico-amministrativo ed in particolare:
a) la individuazione dei soggetti destinatari degli alloggi e le relative assegnazioni ordinarie, speciali, provvisorie, nonché i provvedimenti di emergenza;
b) le azioni di controllo, sia su segnalazione che in modo generale e programmato per la verifica del mantenimento della sussistenza dei requisiti e condizioni di assegnazione e l’emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di autotutela (annullamenti e decadenze);
c) le azioni a tutela della legittimità dell’uso del patrimonio, la repressione dell’abusivismo con emanazione dei provvedimenti di rilascio per gli alloggi occupati senza titolo, la cui esecuzione comunque è demandata alla S.P.A.
d) la formazione e gestione dei piani di mobilità dell’utenza e l’emanazione dei relativi provvedimenti, anche coattivi.
Art. 11) Funzioni affidate alla S.p.a.
Art. 11.1) Attivita’ di gestione
Sono affidate alla SPA tutti i compiti tecnico-amministrativi per la gestione del patrimonio e del rapporto giuridico-economico con l’utenza, ed in particolare:
1. la costituzione e/o l’aggiornamento degli archivi dell’utenza e del patrimonio e la segnalazione ai Comuni delle situazioni che possono dare origine a procedimenti sanzionatori;
2. la stipula di contratti di locazione e relative registrazioni periodiche. La S.P.A. si assume il compito di procedere alla graduale registrazione dei contratti non solo delle assegnazioni che avranno luogo dal momento della stipula del contratto, ma anche per tutti i rapporti locativi già in essere e per i quali i Comuni non abbiano ancora provveduto.
3. la consegna degli alloggi agli assegnatari e la ripresa in consegna degli alloggi rilasciati, con avviso al Comune dopo il ripristino manutentivo;
4. la gestione della dinamica dei nuclei familiari assegnatari, le volturazioni e le eventuali regolarizzazioni nei casi e limiti previsti dalla legge in collaborazione dove necessario con i
competenti uffici comunali;
5. il calcolo e l’aggiornamento dei canoni di locazione il cui valore è fissato dalla legge R.T. n. 96/96 e la loro riscossione mediante bollettini mensili;
6. recupero delle somme dovute per i servizi a rimborso;
7. la costituzione dei condomini o delle autogestioni dove esistono le condizioni;
8. la contestazione dei ritardati pagamenti con applicazione delle eventuali penalità, l’esercizio delle azioni stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o lo sfratto nei modi e limiti delle vigenti disposizioni speciali, senza bisogno di preventiva autorizzazione o mandato da parte dei Comuni;
9. l’esercizio delle azioni, anche giudiziali, per la repressione degli inadempimenti contrattuali, fino alla proposta ai Comuni di risoluzione dei contratti di locazione per inadempimento e delle altre azioni nascenti da rapporti condominiali; la sollecitazione delle azioni possessorie e di tutte quelle comunque attinenti il rapporto di gestione, senza bisogno di preventiva autorizzazione o mandato da parte del Comune; si fa eccezione per quelle azioni il cui esercizio è per legge di esclusiva competenza del proprietario;
10. la promozione e l’eventuale attivazione delle autogestioni degli alloggi comunali secondo le disposizioni di legge e di regolamento, con accredito a favore delle autogestioni stesse delle quote per piccola manutenzione previste dalla legge regionale;
11. il controllo sull’attività degli organi condominiali in fabbricati a proprietà mista con eventuale espressione di voto, senza necessità di speciale mandato dei Comuni, in particolare nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria (non voluttuari o gravosi) che obbligano il proprietario in minoranza al pagamento della propria quota millesimale. Il costo degli interventi sarà garantito con le modalità di cui al successivo punto 25. dell’art. 11.3 sotto la voce manutenzioni straordinarie;
12. le autorizzazioni all’esecuzione di lavori richiesti dagli assegnatari a propria cura e spese;
13. l’effettuazione di pratiche catastali e relativi aggiornamenti. La S.P.A. si assume il compito di procedere progressivamente all’accatastamento degli immobili comunali non censiti e agli aggiornamenti delle posizioni catastali correnti che non corrispondono allo stato degli immobili. Tale compito sarà espletato in base a priorità stabilite dalla S.P.A. con particolare riguardo ai programmi di vendita approvati ai sensi della legge n° 560/93;
14. il controllo sullo stato manutentivo degli immobili, il pronto intervento e le manutenzioni ex art. 31, lett. a) della legge 5.8.1978 n° 457, con esclusione di tutte quelle riparazioni che sono a carico degli assegnatari e delle autogestioni ai sensi del regolamento di assegnazione, e salva la facoltà di intervenire a tutela della proprietà in gestione;
15. la predisposizione di programmi di manutenzione straordinaria o recupero ex art. 31, lett. b), c), d), della legge 5.8.1978 n° 457 e l’attività di stazione appaltante degli interventi finanziati;
16. l’espletamento degli adempimenti contabili fiscali richiesti dalle vigenti disposizioni;
17. Lo sgombero degli alloggi a seguito del provvedimento di esecuzione sulle decadenze, annullamenti e occupazioni senza titolo, con conseguente custodia e deposito delle cose oggetto di sgombero in apposito e idoneo luogo reso a disposizione dalla Amministrazione Comunale interessata.
18. Per la vendita degli alloggi di ERP inseriti nei piani di vendita approvati di cui alla legge 560/93 la S.p.a. curerà tutte le fasi di verifica patrimoniale e di legittimità sull’assegnatario fino alla stipula del contratto che avverrà nella sede della S.P.A. da parte dell’acquirente e del rappresentante legale del Comune o suo delegato con l’assistenza del personale della S.p.a. Gli importi delle vendite degli alloggi, di cui alla legge 560/93, saranno riscossi dalla S.p.a. e versati cumulativamente entro il 30 giugno dell’anno successivo nella contabilità speciale attualmente accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. Il compenso riconosciuto per tale attività è stabilito nell’ 1,5 % degli importi incassati da prelevare dalle somme da versare nella contabilità speciale.
Art. 11.2) Interventi edilizi
19. Tutti i Comuni ricompresi all’interno del Lode in forma associata affidano alla S.p.a. tutte le
procedure inerenti la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione o qualsiasi altra forma di appalto pubblico, nel rispetto della vigente normativa che disciplina le modalità di selezione di un contraente per la realizzazione di lavori pubblici, che permettano, infine, di realizzare alloggi da destinare alla locazione semplice di cui alla normativa sull’ERP;
20. La S.p.a. si impegna a redigere tutti gli elaborati progettuali e tecnici necessari per l’appalto delle opere ed a realizzare tutte le attività conseguenti connesse alla realizzazione delle opere con personale tecnico interno o con ricorso a professionisti esterni nelle forme previste dalla legge;
21. La S.p.a. svolgerà per tutti i Comuni il compito di stazione appaltante ai sensi della Legge 109/94 nel testo vigente. Gli interventi edilizi costituiscono immobilizzazioni in concessione eseguite per conto dei Comuni.
22. La copertura economica degli interventi sopra descritti sarà assicurata dai finanziamenti previsti dalla normativa in particolare da parte dello Stato e/o della Regione, e\o dai proventi previsti dalla alienazione degli alloggi ex legge 560\93 ed in quota parte dall’eventuale residuo gettito canoni di cui al 2° comma dell’art.23 della L.R.T. n. 96 del 20.12.1996. I rientri della Legge 560/93 saranno utilizzati per finanziare gli interventi edilizi solidalmente tra tutti i Comuni della Provincia, a seguito di provvedimento di localizzazione assunto dal Lode ed approvato dalla Regione, indipendentemente da quali alloggi venduti deriveranno i proventi;
23. I finanziamenti, localizzati dal Lode, saranno posti a disposizione di cassa della S.p.a. che li impiegherà per la copertura di tutte le somme previste dai quadri tecnici/economici previsti dalla normativa di settore e nella misura non superiore ai massimali di E.R.P. stabiliti dalla Regione Toscana;
24. Alla S.p.a. sarà riconosciuto un compenso per spese generali e tecniche nella misura di una percentuale a seconda del tipo di intervento prevista dalla Regione Toscana sul finanziamento a copertura delle attività amministrativa e tecnica svolte. L’erogazione di tali somme è regolata dalla normativa vigente in tema di E.R.P.
Art. 11.3) Manutenzione Straordinaria
25. Gli interventi di cui al precedente punto 15) dell’art. 11.1) del presente contratto, sono effettuati dalla S.p.a., previa approvazione dei programmi degli interventi da parte del Comune interessato, utilizzando all’uopo i finanziamenti destinati a tale scopo dallo Stato e dalla Regione Toscana ai Comuni interessati, e/o quota parte dei proventi previsti dalla dismissione degli alloggi ex legge 560/93 e l’eventuale residuo gettito canoni di cui al 2° comma dell’art.23 della legge R.T. n. 96 del 20.12.1996, approvato dal Lode e autorizzato dalla Regione Toscana;
26. I programmi di manutenzione straordinaria saranno redatti assicurando la priorità nei confronti di: messa in sicurezza, giusta segnalazione degli Organi preposti, di parti di edificio e/o impianti, adeguamento degli impianti alla normativa esistente o a normative che dovessero essere emanate nel futuro, abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla normativa, rifacimento facciate e tetti in condizioni di degrado. I programmi di intervento dopo essere stati approvati dal Comune interessato saranno finanziati mediante localizzazione in sede Lode e quindi approvazione regionale.
Art. 11.4) Rapporti di lavoro
La Edilizia Provinciale Grossetana Spa si impegna, ad applicare e rispettare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore ed agli accordi sindacali vigenti, le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori. Inoltre, si impegna a rispettare il contenuto dei protocolli d’intesa stipulati tra la Regione Toscana, l’Anci Regionale e le organizzazioni sindacali nonché l’eventuale accordo sindacale decentrato di livello territoriale.
Art. 12) Carta dei Servizi
La Edilizia Provinciale Grossetana Spa, nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente
contratto e nell’intero ambito ottimale, è obbligata al rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza, efficacia ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nell’art. 11 del Decreto legislativo 30/7/1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Spa dovrà predisporre la Carta dei Servizi dell’E.R.P. da sottoporre all’approvazione del Lode, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
La Carta dei Servizi dovrà essere preordinata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
A. assicurare lo svolgimento delle funzioni di E.R.P. in modo continuativo, e nell’intero ambito ottimale;
B. informare correttamente l’utenza sui servizi resi dalla Società e sulle relative modalità di prestazione;
C. garantire una corretta gestione dei reclami ed un efficace sistema di contatto con gli utenti, anche in collaborazione con gli U.R.P. dei Comuni associati;
D. definire ed attuare politiche aziendali tese al miglioramento della qualità dei servizi offerti;
E. prevedere forme di consultazione e partecipazione delle organizzazioni sindacali, in attuazione del presente contratto;
F. diffondere la conoscenza del regolamento d’utenza e delle normative vigenti a tutela dell’uso corretto del bene “casa”.
Art. 13) Regime giuridico
Agli alloggi dei Comuni rientranti nelle caratteristiche di cui al presente contratto la SPA applicherà le vigenti normative statali e regionali e quelle che nel corso del tempo saranno emanate; la SPA applicherà altresì i propri regolamenti, emanati in attuazione delle predette normative e resi esecutivi dalla Regione Toscana, nonché le procedure amministrative, tecniche e contabili vigenti sul patrimonio di E.R.P.
In ordine a tali procedure la SPA fornirà al Comune ed alla Conferenza Lode ogni utile e tempestiva informazione.
Art. 14) Spese generali e di amministrazione
Per la concessione del patrimonio comunale di cui all'articolo 1, la Spa riconoscerà annualmente ad ogni Comune un canone concessorio pari al 7% (sette per cento) del valore dei canoni di locazione riscossi. La SPA rimane obbligata alla trasmissione del bilancio di ogni anno.
Il canone concessorio potrà essere decurtato dell’ammontare corrispondente al mancato introito subito dalla S.p.a., con semplice comunicazione al Comune interessato, qualora ricorrano i seguenti casi:
1) per alloggi assegnati a soggetti ricompresi all’interno dell’emergenza abitativa in quota superiore al 40% previsto dalla normativa. Per tali alloggi la S.p.a. potrà recuperare direttamente sul canone da versare al Comune, la differenza tra il canone versato dall’assegnatario ed il canone medio calcolato per l’anno in corso.
2) per ritardo, dovuto a qualsiasi motivo, nell’assegnazione di alloggio nuovo o resosi disponibile, oltre 6 mesi dalla data della comunicazione della S.p.a. al Comune. Per tali alloggi la S.p.a. potrà recuperare direttamente sul canone concessorio da versare al Comune, l’importo pari al canone oggettivo moltiplicato per tutti i mesi di ritardo.
3) Per ritardi oltre 3 mesi nell’emissione di ordinanze di rilascio inerenti occupazioni abusive o di occupazioni senza titolo la S.p.a. potrà recuperare direttamente sul canone concessorio da versare al Comune, l’importo del canone oggettivo inesigibile moltiplicato per tutti i mesi di ritardo.
4) Nei casi accertati di nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico già in carico ai servizi sociali di quel Comune il canone inesigibile dell’assegnatario e gli eventuali oneri condominiali saranno posti a carico del Comune operando il recupero degli importi direttamente sul canone concessorio.
I proventi dei canoni di locazione sono attribuiti alla Spa, mediante fatturazione diretta da parte della stessa Società agli assegnatari, per far fronte:
· alla gestione del patrimonio di cui all’art. 1 del presente atto;
· al pronto intervento ed alle manutenzioni di cui al punto 14) del precedente articolo 11.1;
· a riconoscere al fondo sociale regionale le quote previste di cui agli articoli 29 e 39 della legge 20/12/1996 n.96 e successive modificazioni;
· a riconoscere al fondo sociale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’art. 13 della Legge 5 Agosto 1978 n. 457 lo 0,50% annuo del valore locativo del patrimonio secondo le modalità previste dal punto 8.6 delibera 13/3/1995 CIPE e dall’art. 23 della Legge Regionale 20/12/1996 n.96 e successive modificazioni;
· alla costituzione del fondo di cui all’art. 32 bis della Legge Regionale 20/12/1996 n.96 e successive modificazioni;
- alle altre destinazioni previste dalle norme statali e regionali sull’edilizia residenziale pubblica.
Art. 15) Controllo sulle funzioni svolte
La Edilizia Provinciale Grossetana Spa prende atto, nei confronti dei Comuni associati, che il Lode vigilerà -secondo le competenze specificate nella Convenzione e nel suo Regolamento di attuazione sullo svolgimento delle funzioni affidatele e sul rispetto delle condizioni di cui al presente contratto. A tal fine, il Lode potrà:
· formulare nei confronti della Società richieste di chiarimenti, fissando i conseguenti tempi di risposta, su tutte le questioni, tecniche ed organizzative, attinenti al servizio;
· segnalare eventuali disservizi o inadempimenti con conseguente assegnazione di un termine entro il quale assumere i necessari provvedimenti;
· effettuare in qualsiasi momento accessi ed ispezioni nei locali della Spa e ovunque saranno svolte le funzioni oggetto del presente contratto.
I Comuni associati si impegnano (anche a nome del Lode, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c.) a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all’organizzazione d’impresa della Edilizia Provinciale Grossetana Spa ovvero ai sistemi di produzione di servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal presente contratto.
Art. 16) Tutela contrattuale dei singoli Comuni
Ciascun Comune potrà verificare - con riferimento alle funzioni di propria titolarità - i livelli di efficienza nell’erogazione del servizio da parte della Edilizia Provinciale Grossetana Spa.
In particolare, ciascun Comune potrà attivare attraverso la Conferenza Lode o a mezzo di appositi uffici o organismi comunali o istituzioni all’uopo costituite le opportune forme di controllo per verificare, singolarmente ed autonomamente, che la Società adempia integralmente e puntualmente alle obbligazioni previste relativamente agli specifici interessi di cui il medesimo Comune è titolare, ed invitare la Società a rimuovere eventuali situazioni di inadempimento al presente contratto.
Art. 17) Qualità del servizio
La qualità del servizio oggetto del presente contratto, seppur in relazione alle risorse disponibili, sarà verificata, in contraddittorio con il soggetto gestore, dagli strumenti di controllo di cui all’art.
13. A tale proposito il gestore si obbliga al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) individuazione di un responsabile interno in materia di qualità, quale referente tecnico degli organi di controllo per tutte le informazioni, chiarimenti, documenti e quant’altro necessario si ritenga opportuno richiedere ai fini del controllo medesimo;
b) impegno all’adozione di sistemi di qualità per il raggiungimento delle certificazioni necessarie.
Art. 18) Mandato a fatturare
I Comuni associati danno formale mandato alla Edilizia Provinciale Grossetana Spa ad emettere le fatture e ricevute relative a tutte le prestazioni effettuate ed i rimborsi di spese ad essi dovuti, comunque connessi alla gestione del patrimonio gestito.
Art. 19) Responsabilità della Edilizia Provinciale Grossetana Spa
La Edilizia Provinciale Grossetana Spa è l’unica responsabile dell’esercizio delle funzioni affidatele con il presente contratto e di quanto ad esso attinente e connesso sotto il profilo
giuridico, tecnico economico e finanziario.
La Spa si impegna a tenere indenni e sollevati i Comuni associati, anche singolarmente considerati, da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della negligente esecuzione del presente contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità.
Art. 20) Assicurazione
La Edilizia Provinciale Grossetana Spa si obbliga ad approntare e mantenere per tutta la durata del contratto adeguate coperture assicurative in relazione alla responsabilità di cui all’articolo precedente.
In particolare, la società dovrà costituire, tramite primaria compagnia assicurativa, una polizza assicurativa a copertura dei danni qui di seguito indicati, che si verifichino in tutto il periodo di efficacia del presente contratto:
a. danni cagionati a persone e cose per fatto e colpa della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, in conseguenza o in connessione con l’esecuzione del presente contratto;
b. danni agli immobili anche se derivanti da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri; incendio, azione del fulmine, scoppio ed esplosione, caduta di aerei o di cose trasportate da aerei, urto di veicoli stradali; danni prodotti da acqua condotta, da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne; danni causati anche da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria; danni subiti per crolli e lesioni imputabili a fenomeni di neve e ghiaccio; danni subiti a seguito di fenomeni elettrici o guasti elettrici; danni causati da colpa o dolo di terzi come eventi socio politici, atti di vandalismo, terrorismo o sabotaggio;
c. danni che la Spa sia tenuta a risarcire quale civilmente responsabile verso i dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza di fatti colposi ascrivibili alla Edilizia Provinciale Grossetana Spa o a suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.;
d. danni recati a persone o cose e di cui la Società o i Comuni associati siano tenuti a rispondere quale civilmente responsabili ai sensi di legge, provocati in dipendenza dell’esercizio delle funzioni o comunque nei luoghi di esercizio delle stesse.
TITOLO III - CLAUSOLE ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 21) Assunzione della gestione
a) Ai fini di garantire la continuità della gestione la Spa assumerà la gestione stessa del patrimonio utilizzando dati e materiali al momento disponibili, con riserva di operare successivamente gli adeguamenti e le eventuali correzioni necessarie. I Comuni forniranno alla SPA le notizie e la documentazione in loro possesso, relative all’utenza e al patrimonio, quali dati catastali, anagrafici, reddituali dell’utenza, nonché prospetti di calcolo dei canoni, contabilità canoni servizi a rendiconto e quote rateali di cui alla legge 560/93. L’applicazione delle normative anche al patrimonio del Comune avverrà con tempi derivanti dall’effettiva qualità dei dati disponibili per la costituzione dell’archivio, nonché dei tempi necessari per il recepimento dei dati mancanti presso altri uffici ed Enti, anche in relazione alle novità normative previste con la delibera CIPE 13.3.1995 e successive modificazioni, e conseguente normativa regionale in materia di assegnazione e canoni.
b) Per ciò che concerne le manutenzioni , si conviene che la Spa riceverà i fabbricati nello stato di fatto in cui si trovano, la Società si assume la responsabilità sin dalla stipula del presente contratto per gli alloggi abitabili concessi dai Comuni dall’ultimazione dei lavori di adeguamento per quelli da rendere abitabili. Il Comune fornirà alla Spa le notizie e la documentazione in suo possesso relativamente allo stato manutentivo degli immobili e degli impianti, nonché dei piani di manutenzione già avviati.
c) Per i servizi a rendiconto l’avvio della gestione avverrà mantenendo ferme le precedenti modalità di erogazione dei servizi stessi, in caso di accertata economicità gestionale, in ordine alle quali il Comune fornirà tutte le notizie e documentazioni in suo possesso. La S.p.a. procederà alla gestione dei servizi alla stessa affidati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti.
La fornitura delle informazioni di cui al presente articolo e di ogni altra in possesso dei Comuni (il
passaggio dei documenti sia su supporto cartaceo che magnetico compatibile) avverrà in contraddittorio tra gli uffici dei Comuni e la S.p.a. con redazione di un verbale, nei modi e nei tempi da concordarsi.
Art. 22) Situazioni pregresse
In merito al pregresso le Parti concordano specificatamente quanto segue:
a) Resta di competenza dei Comuni il contenzioso giudiziale già in essere in materie oggetto della presente convenzione; in ordine a tale contenzioso la S.p.a. sarà peraltro adeguatamente informata e potrà formulare proposte e suggerimenti.
b) Restano acquisiti ai Comuni i canoni, rate o quote accessorie riscosse o che saranno riscosse anche successivamente al presente contratto ma riferiti a periodi antecedenti; ove pagamenti di questo tipo dovessero pervenire alla S.p.a., la medesima provvederà a trasferirli ai Comuni.
c) La S.p.a. perseguirà le morosità relative ai periodi successivi all’applicazione della presente convenzione, nonché le morosità precedentemente maturate, qualora le stesse siano riferite a rapporti locativi in atto. Restano in carico agli uffici comunali le pratiche relative a morosità che si riferiscono a rapporti cessati. I canoni, le rate o quote pregresse riferite ad assegnatari morosi recuperate attraverso l’operato della S.p.a. saranno riscosse dalla stessa.
d) Nelle situazioni condominiali già in atto, la S.p.a. assumerà solo gli impegni derivanti dall’approvazione del primo bilancio preventivo dopo il passaggio della gestione. Gli eventuali insoluti antecedenti a tale data, anche se riportati nel bilancio preventivo, fanno carico ai Comuni.
e) Faranno carico alla S.p.a. il pagamento dei soli lavori di manutenzione affidati dalla medesima in attuazione del presente contratto.
Nella gestione delle situazioni pregresse la S.p.a. si impegna a collaborare con i Comuni ove ciò sia riconosciuto utile, in particolare per l’eventuale riaddebito di importo all’utenza, la definizione di vertenze, il ricalcolo di arretrati, ecc.
Resta peraltro inteso dalle Parti che le suddette attività saranno svolte dalla S.p.a. a titolo di collaborazione e su mandato a rappresentare i Comuni, che resta titolare delle relative situazioni attive e passive.
Art. 23) Spese dell’atto
Tutte le spese contrattuali inerenti la stipulazione e regolamentazione del presente atto e consequenziali sono a carico della Spa.
Art. 24) Regolazione dei rapporti alla scadenza del contratto
Alla scadenza del presente contratto, tutti i beni eventualmente concessi in uso dal Comune alla Società, e ricompresi quelli consegnati o comunque concessi successivamente alla stipula del presente e nel periodo di vigenza del rapporto, saranno da questa restituiti al Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente all’usura ed al tempo trascorso.
La regolazione dei rapporti economici tra le parti dovrà avvenire entro 6 mesi dalla scadenza del contratto ovvero entro 6 mesi dalla decisione del collegio arbitrale prevista all’ultimo periodo del comma precedente.
Di tutte le operazioni di consegna, devoluzione, retrocessione menzionate nei commi precedenti verrà redatto in contraddittorio tra le parti verbale descrittivo dei beni e del loro stato d’uso.
Alla scadenza del contratto il Comune, ovvero il soggetto da questi indicato, avrà facoltà di subentrare in tutti o parte dei rapporti eventualmente instaurati dalla Società con terzi per l’esecuzione di prestazioni connesse alla gestione dei servizi e dei beni alla medesima affidati. Dal subentro non potrà derivare alcun onere, diretto o indiretto, a carico della Società, con esonero della stessa da ogni responsabilità connessa o conseguente al subentro.
Per scadenza del contratto, agli effetti previsti dai commi che precedono, si intende la data terminale del rapporto instaurato tra le parti.
Nel caso di revoca o risoluzione del presente contratto, la Società potrà cedere a titolo oneroso al Comune tutti o parte dei beni di sua proprietà esclusiva. La cessione dovrà avvenire entro dodici mesi dal provvedimento formale di revoca o risoluzione contro un corrispettivo definito con perizia giurata.
Art. 25) Revoca
L’affidamento alla Società dei servizi e dei beni disposto con il presente atto può in qualsiasi momento essere revocato dal Comune per evidenti motivi di pubblico interesse, previo interessamento del Lode, con provvedimento motivato da notificare formalmente alla Società almeno 180 giorni prima della decorrenza della revoca. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal contratto.
L’affidamento sarà inoltre revocato qualora sopraggiunte norme di legge lo rendano non ulteriormente proseguibile.
Per la regolazione dei rapporti tra le parti si applica l’art. 20 che precede. Art. 26) Decadenza e risoluzione per inadempimento
Il presente contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
a) fallimento della Società;
b) dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d’azienda della Società inerente le attività ed i servizi che la Società si è obbligata alla gestione, senza previa autorizzazione del mandante.
Il contratto potrà essere altresì risolto su iniziativa del Comune:
a) in relazione a gravi e reiterate inadempienze da parte della Società degli obblighi concernenti la corretta gestione dei servizi affidati, tali da pregiudicarne in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione da parte dei cittadini e degli aventi diritto in genere;
b) per la persistente inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia o per la mancata ottemperanza agli indirizzi formulati dal Comune e dal Lode.
Ricorrendo alcuna delle fattispecie previste al comma che precede, il Comune rivolgerà alla Società diffida scritta con intimazione ad eliminare la causa della inadempienza, o inosservanza, o inottemperanza, nel termine assegnato che in ogni caso non potrà essere inferiore a quindici giorni. Qualora la Società intendesse contestare il contenuto della diffida dovrà, entro i successivi quindici giorni deferire la questione al Collegio Arbitrale.
Risolto il contratto, restano salvi gli effetti già prodotti e per la regolazione dei rapporti tra le parti troveranno applicazione le clausole di cui all’articolo 24.
Art. 27) Rinegoziazione del contratto
Ferma restando la libera determinazione di apportare consensualmente modificazioni ed integrazioni al presente contratto nel corso della sua vigenza, in relazione alle esperienze gestionali nel frattempo maturate, le parti convengono sin d’ora sulla necessità ed opportunità di addivenire alla rinegoziazione del rapporto qualora dovessero verificarsi innovazioni di particolare rilievo, quantitativo ed economico, in ordine ai servizi affidati alla Società ed alle modalità della loro gestione, anche se non conseguenti a sopravvenute norme cogenti.
Art. 28) Norma finale
Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto si fa esplicito rinvio a quanto disposto dalla L.R.T. 77/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia di concessione in uso di beni e di erogazione di servizi, alle norme speciali in vigore per le materie previste dal presente contratto ed alle norme applicabili in via residuale del Codice Civile.
Le parti comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.
Si richiede ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa tassa o diritto di qualsiasi natura.
Richiesto io Notaio
ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in trentotto pagine di dieci fogli e da me letto alle parti le quali su mia domanda lo approvano.
X.XX: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX NOTAIO