CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso
29 MAGGIO 2009 (*)
(Scadenza: 31 dicembre 2010) rinnovato
27 LUGLIO 2011 (**)
(Decorrenza: 1° gennaio 2011 - Scadenza: 31 dicembre 2013)
Parti stipulanti
Federazione italiana agenti immobiliari professionali (F.I.A.I.P.) e
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi (FILCAMS-CGIL) (**) Federazione del commercio turismo e servizi (FISASCAT-CISL)
Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
(*) Integrato dall'accordo 15 settembre 2010 in materia di previdenza complementare. (**) La presente Organizzazione non ha siglato l'ipotesi di accordo 27 luglio 2011.
Testo del c.c.n.l.
Premessa
Con l'emanazione della legge 21 marzo 1958, n. 253, si configura l'attività di agente di affari in mediazione con l'evidente intento di regolamentare un settore in veloce evoluzione nel contesto del campo immobiliare.
Successivamente, con la legge 3 febbraio 1989, n. 39, si sono venute a determinare precise sezioni per cui l'agente immobiliare si identifica autonomamente nel ruolo specifico di mediatore oltre che nella veste di mandatario a titolo oneroso.
L'evoluzione quantitativa e qualitativa del settore è in via di determinare una situazione strutturale caratterizzata da vere e proprie imprese, organizzate con mezzi e personale, attive nel settore dell'intermediazione immobiliare.
Da qui la necessità di disporre di uno specifico contratto di lavoro, individuato come strumento idoneo a governare i processi in evoluzione costante nel settore, che, ovviando alla carenza di normativa e di altri strumenti adeguati a favorire il rapporto di lavoro, possa dare risultati idonei a regolare il rapporto di lavoro medesimo tra le imprese e i propri dipendenti, con particolare riferimento alle peculiari professionalità degli stessi dipendenti in funzione della normativa in materia.
La nuova regolamentazione contrattuale e le conseguenti relazioni sindacali che ne discendono dovranno, nella fase di gestione, favorire, tra l'altro, la crescita professionale delle imprese, degli agenti immobiliari e dei dipendenti per conseguire l'obiettivo centrale della sempre maggiore qualificazione del servizio.
Titolo I
SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 (Sfera di applicazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e le altre modalità d'impiego previste al Titolo X (Mercato del lavoro) tra gli agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso ed il loro personale dipendente.
Il presente contratto deve essere considerato, per tutto il periodo della sua validità, un complesso normativo unitario ed inscindibile. Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 1
(Sfera d'applicazione)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, le relazioni tra gli agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi ed il loro personale.
Il presente contratto disciplina quindi, per quanto compatibile con la vigente normativa in materia:
- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- le altre modalità d'impiego previste al Titolo X (mercato del lavoro);
- gli stages di orientamento al lavoro;
nonché, attraverso specifiche appendici allegate al c.c.n.l. stesso, quanto sarà definito a conclusione dei lavori di cui all'impegno assunto dalle parti firmatarie di cui a seguire.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Dichiarazione congiunta
Le parti, preso atto della riforma del settore della mediazione creditizia intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 141/2010 e successive modificazioni, confermano l'applicabilità del c.c.n.l. nei confronti dei rapporti tra società di mediazione creditizia come regolamentate dal citato decreto ed i lavoratori subordinati dipendenti dalle stesse.
Art. 2 (Condizioni di miglior favore)
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivino.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 3 (Esame quadro socio-economico)
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno FIAIP e le XX.XX. nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e innovazione tecnologica.
Xxxxxxx altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni non regolamentate, che abbiano riflessi sul comparto;
2) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
3) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione, anche giovanile e femminile, conseguente all'evoluzione legislativa.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
A) la formazione e riqualificazione professionale;
B) l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego non previste dal presente c.c.n.l. quali: collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e/o saltuarie;
C) l'individuazione, in relazione a processi d'innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
D) l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie/profili e la realtà organizzativa, coerenti soluzioni d'aggiornamento;
E) l'esame e l'eventuale adeguamento della normativa contrattuale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Titolo III STRUMENTI BILATERALI
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Art. 4 (Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali)
Le parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella Premessa e nell'art. 3 del presente contratto, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento, così come riportati nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
A) L'Ente bilaterale nazionale (art. 5);
B) La Commissione paritetica nazionale (art. 6);
C) Il gruppo per le pari opportunità (art. 7);
D) Organismo paritetico nazionale (Allegato 5, accordo applicativo D.Lgs. n. 626).
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Premessa
Le parti, tenuto conto della specificità strutturale delle agenzie immobiliari, dei mandatari a titolo oneroso e dei mediatori creditizi confermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo nonché dal Titolo VI rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo previsto nel presente c.c.n.l. e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, associate o non associate a FIAIP, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 5 (Ente bilaterale nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del comparto "Agenti immobiliari professionali" (EBNAIP). L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente c.c.n.l. (All. 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente c.c.n.l. hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della L. n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con:
- enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici:
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative a: utilizzo della L. n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente c.c.n.l.;
f) predispone la stampa e organizza:
- la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N. (D.Lgs. n. 626), della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità;
h) l'Ente bilaterale nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC di cui ai commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) secondo i criteri di cui al regolamento allegato al presente c.c.n.l. Gli Organi statutari degli Enti bilaterali nazionale e regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente c.c.n.l.
Esso, inoltre, svolge attraverso l'apposita Commissione paritetica bilaterale, composta da almeno 6 membri rappresentanti, designati dalle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo X (Mercato del lavoro) del c.c.n.l.;
i) l'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre, una apposita Commissione paritetica per esprimere il parere di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 6 del c.c.n.l., nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del c.c.n.l. Il Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale potrà costituire apposita Commissione con le modalità definite dal Comitato esecutivo stesso.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente c.c.n.l. ne costituiscono parte integrante. La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso la FIAIP sita in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 5 (Ente bilaterale nazionale)
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del comparto "Agenti immobiliari professionali" (EBNAIP).
L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente c.c.n.l. (All. 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che, anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c), dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente c.c.n.l. hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della L. n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con:
- enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici:
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative a utilizzo della L. n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente c.c.n.l.;
f) predispone la stampa e organizza:
- la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N., della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità;
h) l'Ente bilaterale nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC di cui ai commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) secondo i criteri di cui al regolamento allegato al presente c.c.n.l. Gli Organi statutari degli Enti bilaterali nazionale e regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente c.c.n.l.
Esso, inoltre, svolge attraverso l'apposita Commissione paritetica bilaterale, composta da almeno 6 membri rappresentanti, designati dalle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo X (Mercato del lavoro) del c.c.n.l. emette attraverso l'apposita Commissione paritetica bilaterale i pareri di conformità in materia di apprendistato i cui al successivo art del c.c.n.l., nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato
del lavoro) del c.c.n.l., con le modalità definite a cura del Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale stesso.
i) L'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre una apposita Commissione paritetica per esprimere i pareri di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 6 del c.c.n.l., nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegate dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del c.c.n.l. Il Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale potrà costruire apposita Commissione con le modalità definite dal Comitato esecutivo stesso.
i) L'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre una apposita Commissione di certificazione per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali in materia di certificazione preventiva di cui all'art del c.c.n.l.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste dal Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente c.c.n.l. ne costituiscono parte integrante. La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso la FIAIP sita in xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxx.
Art. 6 (Commissione paritetica nazionale)
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente c.c.n.l., con le procedure e le modalità sottoelencate:
1) alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo, nonché singoli datori di lavoro o lavoratori;
2) all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi;
3) la data di convocazione per l'esame della controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
4) la Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;
5) la Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa;
6) le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
La Commissione sarà composta da tre rappresentanti della FIAIP e da tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS. La sede della Commissione paritetica sarà presso la sede della FIAIP nazionale in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx.
Art. 7 (Gruppo di lavoro per le pari opportunità)
Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991 si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata, sia nell'attuazione degli stessi.
Il gruppo di lavoro sarà composto da tre rappresentanti della FIAIP e da tre rappresentanti di FILCAMS - FISASCAT - UILTUCS. La sede della Commissione per le pari opportunità, sarà presso la FIAIP nazionale in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx.
Art. 8 (Distribuzione e consultazione del c.c.n.l.)
Il testo contrattuale costituisce lo strumento al quale le parti assegnano il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi diritti/doveri nonché il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce, finalizzato sia all'estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al comparto (datori di lavoro e lavoratori).
Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.
Copia del presente contratto dovrà essere consegnato a tutti i lavoratori a cura e a carico del datore di lavoro. Il testo del c.c.n.l. è reperibile presso tutte le sedi territoriali delle parti stipulanti, ovvero presso il sito Internet delle stesse.
I lavoratori hanno diritto alla consultazione del c.c.n.l. via Internet, con l'eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali, ove presenti, in orario di lavoro in misura non superiore a due ore annue e comunque previa autorizzazione del datore di lavoro.
Titolo IV
FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 9 (Funzionamento delle relazioni sindacali)
Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli, per il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici istituiti dal presente contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, la FIAIP, la FILCAMS/CGIL, la FISASCAT/CISL e la UILTUCS/UIL procederanno alla riscossione di un contributo ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo art. 10.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Art. 10 (Quota di servizio contrattuale (QSC)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il funzionamento di tali strumenti è assicurato da un contributo (indicato con la sigla QSC, Quota di servizio contrattuale), fissato nella misura dell'1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:
- 0,30% a carico dei lavoratori;
- 1,60% a carico dei datori di lavoro;
- e ad un ulteriore contributo forfetario, a carico dei datori di lavoro, pari ad euro 12,00 mensili per dodici mensilità.
Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno trattenute dai datori di lavoro e versate trimestralmente, unitamente a quelle a proprio carico, sul c/c postale n. 0082850025 intestato a: Ente bilaterale nazionale AIP presso la FIAIP sita in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxx, costituito da: "FIAIP/FILCAMS/FISASCAT/UILTUCS".
I versamenti trimestrali dovranno essere effettuati, di anno in anno, con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, ottobre, dicembre. Il mancato e/o irregolare versamento dei contributi di cui al presente articolo preclude l'accesso alle prestazioni di cui al Titolo III del presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue: Art. 10 (Quota di servizio contrattuale - QSC)
Il funzionamento di tali strumenti è assicurato da un contributo (indicato con la sigla QSC, quota di servizio contrattuale), fissato nella misura dell'1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:
- 0,30% a carico dei lavoratori;
- 1,60% a carico dei datori di lavoro;
- e ad un ulteriore contributo forfetario, a carico dei datori di lavoro, pari ad euro 12,00 mensili per dodici mensilità.
Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno trattenute dai datori di lavoro e versate trimestralmente, unitamente a quelle a proprio carico, sul c/c postale n. 0082850025, bancario n. ... IBAN ...; intestato a: Ente bilaterale nazionale AIP presso la FIAIP sita in xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxx, costituito da: "FIAIP/FILCAMS/FISASCAT/UILTUCS".
I versamenti trimestrali dovranno essere effettuati, di anno in anno, con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, ottobre, dicembre, e nelle causali di versamento dovrà essere indicata la voce QSC 1° (o 2°, 3°, 4° a seconda del periodo di riferimento) nonché i dati dei lavoratori e del datore di lavoro cui il versamento fa riferimento comprensivi di: nome, cognome, codice fiscale.
Il mancato e/o irregolare versamento dei contributi di cui al presente articolo preclude l'accesso alle prestazioni di cui al Titolo III del presente c.c.n.l.
Nell'ipotesi di mancato versamento della QSC di cui al presente articolo il datore di lavoro è altresì tenuto a corrispondere al lavoratore un importo lordo mensile pari al 3,80% della retribuzione mensile in aggiunta alla retribuzione mensile del lavoratore.
Art. 11 (Consenso al trattamento dei dati)
I datori di lavoro sono tenuti a portare espressamente a conoscenza dei loro dipendenti, il contenuto del presente titolo e gli obblighi da esso derivanti, tramite la consegna del c.c.n.l., provvedendo a farsi rilasciare dai lavoratori apposita ricevuta con l'accettazione di tutte le norme del c.c.n.l.
Tale ricevuta dovrà contenere anche la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto esprime il consenso ex artt. 23, 26 e 42, D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento da parte dell'Ente bilaterale nazionale come individuato all'art. 4, 1° comma, lett. f) del sopraccitato decreto, dei propri dati personali e fermo restando il rispetto dell'art. 8, legge n. 300/1970, da parte del datore di lavoro. Per trattamento si intende quanto necessario per l'adempimento degli obblighi attinenti alla trattenuta delle quote associative, nonché alla loro comunicazione nei limiti delle leggi vigenti anche allo scopo di fruizione di altri diritti contrattuali e dei servizi di assistenza e tutela riservati agli interessati che aderiscono a quanto previsto dal Titolo IV "Funzionamento delle relazioni sindacali" del c.c.n.l. 20 settembre 2001 per i dipendenti da agenti immobiliari, confermato ed acquisito agli atti del Ministero del lavoro e PS in data 20 settembre 2001 e sue successive modificazioni".
Titolo V TUTELE E GARANZIE
Art. 12 (Tutele e garanzie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Si fa riferimento alle norme di legge e alla risoluzione CEE del 20 maggio 1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27 novembre 1991, così come richiamate al Titolo II, art. 3, punto 3.
2. Salute e sicurezza sul lavoro - Le parti, visto il D.Lgs. n. 81/2008 convengono di istituire apposita Commissione per l'esame della materia e la revisione dell'accordo, applicativo riportato in Allegato (5) al presente c.c.n.l. i cui contenuti si intendono comunque confermati sino a successiva sostituzione. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'EBNAIP la funzione di segreteria operativa per la gestione di quanto sopra.
3. Assistenza e diritti delle persone disabili. Si fa riferimento alle norme previste dalle leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'art. 108 del presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 12 (Tutele e garanzie)
1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Si fa riferimento alle norme di legge e alla risoluzione CEE del 20 maggio 1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27 novembre 1991, così come richiamate al Titolo II, art. 3, punto 3.
2. Salute e sicurezza sul lavoro. Le parti, visto il D.Lgs. n. 81/2008 convengono di istituire apposita Commissione per l'esame della materia e la revisione dell'accordo applicativo riportato in allegato (5) al presente c.c.n.l. i cui contenuti si intendono comunque confermati sino a successiva sostituzione. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'EBNAIP la funzione di segreteria operativa per la gestione di quanto sopra.
3. Assistenza e diritti delle persone disabili. Si fa riferimento alle norme previste dalle leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'art. 108 del presente c.c.n.l.
Art. 13 (Previdenza complementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. convengono di istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente c.c.n.l.
Le parti stipulanti il c.c.n.l. convengono altresì che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24 gennaio 2000, di seguito denominato in breve Xxxxx Xxxx, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente c.c.n.l.
L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente c.c.n.l.
Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo.
Gli elementi di costo, dovranno prevedere i seguenti valori:
1) 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r., a carico del lavoratore;
2) 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;
3) 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;
4) una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore.
Richiamando quanto previsto dall'art. 153 del c.c.n.l. le parti concordano di avviare un percorso di corrispondenza tra i valori di cui sopra e quelli applicati dal c.c.n.l. del settore terziario, distribuzione e servizi, da effettuarsi nell'arco della durata del disposto normativo del c.c.n.l., con le seguenti modalità:
- aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro;
- aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro;
- aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo.
N.d.R.: L'accordo 15 settembre 2010 prevede quanto segue:
Premesso che:
- il Fondo pensione Xxxxx Xxxx (di seguito anche "Fondo MP"), costituito da Confesercenti e da Confindustria-AICA, Federterme e Federturismo unitamente alle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, è il Fondo pensione complementare nazionale, a capitalizzazione individuale, riservato ai lavoratori del turismo, terziario, terme e servizi, nei cui confronti si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle Organizzazioni sopra indicate;
- il Fondo MP è iscritto al n. 146 dell'albo dei fondi pensione presso la Covip ed è rivolto ai lavoratori delle aziende dei settori del terziario, distribuzione e servizi, turismo, termale e vigilanza privata;
- il Fondo MP, secondo la Covip, non è riuscito a raggiungere un numero adeguato di adesioni;
- dal bilancio dell'anno 2009 approvato il 27 aprile 2010 dall'assemblea del Fondo MP si evince una situazione di buona amministrazione e di equilibrio;
- in data 22 luglio 2009 la Covip ha convocato gli Organi del Fondo MP per un esame della situazione;
- il Fondo MP, previa informativa alle parti sociali promotrici, avendo da subito iniziato a valutare un'ipotesi di trasferimento della forma pensionistica verso un fondo di previdenza complementare avente caratteristiche simili, ha verificato la possibilità di definire un percorso operativo, secondo le indicazioni della Covip, con il Fondo pensione FON.TE. (di seguito "FON.TE.");
- lo Statuto di FON.TE., all'art. 5, comma 3, consente l'adesione dei lavoratori "affini" in presenza di accordi collettivi nazionali stipulati dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano sottoscritto gli accordi istitutivi di FON.TE.;
Le parti, anche in considerazione di quanto in premessa; Convengono:
1) di indicare, in qualità di parti istitutive del Fondo MP, al Consiglio di amministrazione del Fondo MP di definire e portare a termine il trasferimento della forma pensionistica verso FON.TE. con l'obiettivo di garantire le posizioni degli iscritti;
2) di considerare, per l'effetto, FON.TE. il Fondo di riferimento per le future iscrizioni;
3) di stipulare, prima dell'adozione delle delibere da parte di FON.TE., apposita convenzione con le parti istitutive del Fondo MP avente ad oggetto l'informazione, il monitoraggio, le sinergie nonché la riconoscibilità specifica per la gestione ed iscrizione dei lavoratori cui si applicano i cc.cc.nn.l. sottoscritti dalle parti firmatarie il presente accordo;
4) di stabilire, di comune accordo con le parti istitutive di FON.TE., adeguate forme di rappresentanza delle parti sociali promotrici del Fondo MP nei vari livelli della governance di FON.TE.;
5) di costituire un Organismo paritetico riferito alla forma pensionistica;
6) di lasciare inalterate le misure della contribuzione dovuta alla previdenza complementare da applicarsi sulle retribuzioni utili ai fini del t.f.r., stabilite dai singoli
c.c.n.l. sottoscritti dalle parti firmatarie il presente accordo;
7) di rimettere a FON.TE. la definizione della quota di iscrizione per le future adesioni;
8) di chiedere al Consiglio di amministrazione del Fondo MP di dar inizio, anche in accordo con il Consiglio di amministrazione di FON.TE., alle procedure utili per l'estinzione del Fondo MP secondo le direttive Covip.
Dopo ampia discussione, avendo convenuto quanto sopra riportato, le parti recepiranno il contenuto del presente accordo nei rispettivi contratti collettivi nazionali, indicando FON.TE. quale Fondo pensione di riferimento per le posizioni previdenziali e regolando i rapporti di previdenza complementare che verranno a costituirsi presso FON.TE.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 13
(Previdenza complementare)
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. convengono di istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente c.c.n.l.
Le parti stipulanti il c.c.n.l. convengono altresì che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24 gennaio 2000, di seguito denominato in breve Xxxxx Xxxx, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente c.c.n.l.
L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente c.c.n.l.
Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo.
Gli elementi di costo dovranno prevedere i seguenti valori:
- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;
- una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore.
Richiamando quanto previsto dall'art. 153 del c.c.n.l. le parti concordano di avviare un percorso di corrispondenza tra i valori di cui sopra e quelli applicati dal c.c.n.l. del settore terziario, distribuzione e servizi, da effettuarsi nell'arco della durata del disposto normativo del c.c.n.l., con le seguenti modalità:
- aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro;
- aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro;
- aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo.
Titolo VI ATTIVITA' SINDACALE
Art. 14 (Permessi attività sindacale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fatta salva l'applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300 negli uffici degli agenti immobiliari, dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che, ove non sussistano tali requisiti, ai dipendenti occupati nel settore, per l'esercizio di attività sindacale, competono permessi retribuiti per un massimo di 16 ore "pro-capite" annue. Le richieste dei permessi dovranno
essere inoltrate al datore di lavoro dalle XX.XX. di categoria firmatarie del presente c.c.n.l. almeno 48 ore (quarantotto) prima della data di utilizzo del permesso.
I datori di lavoro, ove la data di utilizzo del permesso non fosse compatibile con le attività professionali, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati sia alle XX.XX. proposte alternative alla data di utilizzo richiesta.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 14 (Permessi attività sindacale)
Fatta salva l'applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300 negli uffici degli agenti immobiliari, dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che, ove non sussistano tali requisiti, ai dipendenti occupati nel settore, per l'esercizio di attività sindacale, competono permessi retribuiti per un massimo di 16 ore "pro-capite" annue.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che presso il 2° livello di contrattazione regionale e/o il 2° livello di contrattazione di area turistica potranno essere determinate modalità di utilizzo per 12 ore di assemblea e per ulteriori 8 (otto) ore.
Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate al datore di lavoro dalle XX.XX. di categoria firmatarie del presente c.c.n.l. almeno 48 ore (quarantotto) prima della data di utilizzo del permesso.
I datori di lavoro, ove la data di utilizzo del permesso non fosse compatibile con le attività professionali, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati sia alle XX.XX. proposte alternative alla data di utilizzo richiesta.
Art. 15 (Trattenuta sindacale)
Il datore di lavoro provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai rispettivi Sindacati di categoria che hanno stipulato il presente contratto. Questi ultimi faranno pervenire ai datori di lavoro una comunicazione aggiornata e per scritto dalla quale risulti:
- che il lavoratore ha conferito la delega per riscuotere i contributi sindacali;
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento all'Organizzazione sindacale prescelta. L'esazione da parte dei datori di lavoro dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all'arrivo di tale comunicazione. Qualora la revoca sia inviata direttamente dal lavoratore al datore di lavoro, quest'ultimo lo comunicherà immediatamente alle Organizzazioni sindacali interessate procedendo nel frattempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Dichiarazione delle XX.XX. dei lavoratori
Le XX.XX. dei lavoratori hanno convenuto di predisporre (in fac-simile Allegato 3 al presente c.c.n.l.), il modulo di delega valido per la scelta di adesione ad una delle XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Art. 16 (Rappresentanze sindacali unitarie)
Nell'ambito della specificità del comparto le parti hanno definito le modalità per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) come da accordo - allegato (4) - al presente c.c.n.l.
Le norme contenute nell'accordo sopra richiamato traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali norme non implicano, per gli agenti immobiliari che non ne abbiano i requisiti, alcun riconoscimento delle norme contenute nella legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Titolo VII
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premessa
Le parti, al fine di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione, convengono di riservare al livello territoriale la definizione di accordi in materia di mercato del lavoro, formazione e flessibilità dell'orario di lavoro. Inoltre, allo stesso livello è assegnata la gestione della conciliazione e dell'arbitrato delle controversie di lavoro e dei licenziamenti individuali.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Premessa
Le parti, al fine di rendere esigibile la pratica attuazione del 2° livello di contrattazione, convengono di riservare al livello territoriale la definizione di accordi in materia di mercato del lavoro, formazione e flessibilità dell'orario di lavoro. Inoltre, allo stesso livello è assegnata la gestione della conciliazione e dell'arbitrato delle controversie di lavoro e dei licenziamenti individuali.
La complessità dei settori rappresentati, che trovano la propria specificità sempre più ampliata nel contesto della mediazione anche a seguito delle recenti riforme legislative e la caratteristica polverizzazione in micro o piccole imprese tipica dei settore regolamentati, rende necessario lo strumento del c.c.n.l. nella regolamentazione dei rapporti di lavoro.
Al contempo il comparto registra al suo comparto significative presenze di settori che operando in contesti di business specifici e caratteristici, quale il settore della mediazione immobiliare turistica, hanno l'esigenza di poter contare su regolamentazione che interpretando le necessità quotidiane del settore, contribuendo ad arricchire le caratteristiche proprie, consentano l'identificazione di aziende e lavoratori nell'ambito del presente c.c.n.l., e diano luogo a modelli di contrattazione favorevoli sul territorio dove le attività si svolgono.
Art. ...
(Contrattazione di 2° livello regionale)
Le Associazioni imprenditoriali regionali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie del c.c.n.l. di cui al:
- Titolo X;
- Titolo XIII esclusivamente in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale ed articolazione dell'orario settimanale, al lavoro straordinario e sue maggiorazioni;
- Titolo XIV esclusivamente in relazione al riposo settimanale ed alle ore di lavoro nei giorni festivi.
Potranno altresì essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, restando inteso che la definizione di eventuali incrementi economici appresso la contrattazione ivi descritta godranno dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di sgravi contributivi e detassazione ovvero applicazione di aliquote maggiormente favorevoli previste dalla vigente legislazione.
Nell'ambito di tale livello di contrattazione territoriale, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti. Art bis
(Contrattazione di 2° livello per le aree turistiche)
Nelle aree geografiche caratterizzate a vocazione turistica, come definite dalla normativa in materia, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno altresì raggiungere specifiche intese sulle materie del c.c.n.l. di cui all'art contrattazione decentrata regionale che precede, inerenti
le materie del c.c.n.l. di cui al:
- Titolo X;
- Titolo XIII esclusivamente in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale ed articolazione dell'orario settimanale, al lavoro straordinario e sue maggiorazioni;
- Titolo XIV esclusivamente in relazione al riposo settimanale ed alle ore di lavoro nei giorni festivi.
La contrattazione di cui al presente articolo è alternativa a quella regionale di riferimento per l'area territoriale a vocazione turistica ove sia stata raggiunta un'intesa di cui al presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti da luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
- lavoro straordinario;
- lavoro supplementare;
- compensi per clausole elastiche e flessibili;
- lavoro a turno;
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
- lavoro notturno;
- premi variabili di rendimento;
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa. Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al 2° livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.
Art. ...
(Modalità di presentazione della piattaforma)
Al fine di avviare le trattative per il 2° livello di contrattazione di cui agli artt. ... ed bis, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle
trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate alle Organizzazioni sindacali nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e alla FIAIP, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.
Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere alla denuncia alla FIAIP e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.
L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dall'art. 6 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 45 giorni sulla procedibilità.
Le parti concordano che, qualora gli accordi di 2° livello, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto, FIAIP e/o le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 6 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 45 giorni sull'applicabilità.
Art. ...
(Elemento economico di garanzia)
I lavoratori delle regioni, ovvero di aree territoriali a vocazione turistica di cui ai precedenti articoli del c.c.n.l., dove non siano stati convenuti accordi di 2° livello, sono beneficiari dell'Elemento economico di garanzia.
L'Elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:
- verrà erogato con la retribuzione di novembre 2013;
- compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che risultino iscritti nel libro unico e presenti in servizio da almeno 12 mesi: l'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2011-31 ottobre 2013;
- per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà riproporzionato in base alle ore di lavoro;
- l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
- l'importo è automaticamente assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo ulteriore rispetto alla retribuzione contrattuale, che venga corrisposto al lavoratore.
Quadri, 1° e 2° livello | 3° e 4° livello | 5°, 6° e 7° livello |
115,00 euro | 100,00 euro | 85,00 euro |
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che il trattamento economico di garanzia costituisce un istituto sperimentale direttamente connesso alla durata del presente accordo di rinnovo.
Art. 17 (Conciliazione - Controversie - Procedure)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture territoriali la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla legge n. 108/1990.
Le parti inoltre, nel considerare la gestione della legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali, concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 17
(Conciliazione - Controversie - procedure)
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture territoriali la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla legge n. 108/1990.
Le parti inoltre nel considerare la gestione della legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
Art. 18 (Commissione di conciliazione, sede e procedure)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente
contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle realtà comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di seguito riportate.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della FIAIP competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente c.c.n.l., l'elenco delle proprie sedi provinciali. Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP al momento della firma del presente c.c.n.l., sono riportate nell'Allegato 6.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte della FIAIP o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato a cura della Commissione territoriale presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998, e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione nazionale di cui al precedente art. 6.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 18
(Commissione di conciliazione, sede e procedure)
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e dalla L. n. 183 del 4 novembre 2010, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle realtà comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di seguito riportate.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della FIAIP competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente c.c.n.l., l'elenco delle proprie sedi provinciali.
Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP al momento della firma del presente c.c.n.l., sono riportate nell'Allegato 6.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale o l'Associazione imprenditoriale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1988.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte della FIAIP o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e artt. 412-ter, cod. proc. civ..
Il processo verbale di conciliazione o di parziale conciliazione ovvero di mancato accordo è depositato a cura della Commissione territoriale presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione provvederà altresì a redigere apposito verbale.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410 e 411, cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998, e dal decreto legislativo n. 387/1998 e dalla L. n. 183/2010 in sede di Commissione territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione nazionale di cui al precedente art. 6.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo le parti potranno, entro i 30 giorni successivi, adire il Collegio arbitrale di cui al successivo art. ....
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le disposizioni di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in essere in materia.
Art. ...
(Commissioni di certificazione)
Le parti convengono che all'interno dell'Ente bilaterale nazionale di settore sia costituita la Commissione di certificazione abilitata, ai sensi del disposto dell'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, ad effettuare l'attività di certificazione di:
1) contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, le cui fattispecie siano considerate dalla contrattazione collettiva di settore e regolate appresso i Protocolli d'intesa in materia sottoscritti dalle parti sociali firmatarie del presente accordo;
2) rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113, cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
3) clausole compromissorie sottoscritte tra datore di lavoro e lavoratore di cui all'art del c.c.n.l.
Dichiarazione a verbale
Le parti, richiamando quanto reciprocamente convenuto per il tramite dell'impegno a verbale di cui all'art. 1 del c.c.n.l., si danno atto e concordano sull'opportunità di pervenire ad un regolazione, anche ai fini della contrattazione collettiva, dei contratti di cui al punto 1 che precede, in ordine alle fattispecie non riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, quali in via esemplificativa e non esaustiva: collaborazioni coordinate e continuative per l'esecuzione di un progetto/programma di lavoro e fasi di esso, rapporti di prestazione d'opera continuativa, Associazione in partecipazione con apporto di mero lavoro, ecc.
A tal fine pertanto provvedono a sottoscrivere un opportuno Protocollo d'intesa, "addendum" al presente c.c.n.l., che, preso atto delle regolamentazioni collettive definite dalle parti sociali stesse, regola quanto sopra nonché composizione, procedure, criteri d funzionamento e linee-guida, della Commissione di certificazione. Art. ...
(Clausola compromissoria)
Le parti concordano la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui all'art , delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del
mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di cui al Titolo ....
La clausola di cui al 1° comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La validità a tutti gli effetti della clausola compromissoria è subordinata alla preventiva certificazione della stessa.
Impegno tra le parti
Le parti convengono che la procedura di certificazione della sopracitata clausola debba essere oggetto di uno specifico Protocollo d'intesa che le parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere entro e non oltre il 30 luglio 2011, dando così luogo ad una procedura di certificazione immediatamente applicabile a decorrere dalla data sopramenzionata.
Art. 19 (Collegio arbitrale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 17 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l., un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente c.c.n.l., l'elenco delle proprie sedi provinciali. Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP al momento della firma del presente c.c.n.l., sono riportate nell'Allegato 6.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla FIAIP territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
1) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
2) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
3) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in via preventiva dalle parti territorialmente competenti.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater. Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall'1 gennaio 2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 19 (Collegio arbitrale)
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410, cod. proc. civ. o all'art. 17, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
1. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente accordo di rinnovo c.c.n.l., un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
2. La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente c.c.n.l., l'elenco delle proprie sedi provinciali. Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP al momento della firma del presente c.c.n.l., sono riportate nell'Allegato 6.
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla FIAIP territorialmente competente, un altro designato dall'Organizzazione sindacale dei lavoratori firmatarie del presente accordo FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
7. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
8. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
8.1. l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
8.2. l'autorizzazione al deposito di documenti, memore e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
8.3. eventuali ulteriori elementi istruttori.
9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in via preventiva dalle parti territorialmente competenti.
11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater.
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Le parti, preso atto del disposto della L. n. 183/2010, ed al fine di dare piena attuazione alle disposizioni della stessa, convengono di sottoscrivere opportuni Protocolli d'intesa che definiscano l'arbitrato nonché composizione, procedure, criteri di funzionamento e linee-guida dello stesso, entro il 31 dicembre 2011 dodici mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo.
Titolo VIII CLASSIFICAZIONE PERSONALE
Dichiarazione congiunta
La FIAIP e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, preso atto che l'evoluzione legislativa nonché le trasformazioni nell'ambito del settore dell'intermediazione immobiliare potranno determinare un conseguente sviluppo nella tipologia di prestazioni lavorative richieste nell'ambito del settore si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2010 per convenire un sistema classificatorio che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attraverso diverse forme di organizzazione del lavoro.
Art. 20 (Declaratorie e profili)
La FIAIP e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel determinare l'attuale sistema classificatorio, hanno inteso definire un sistema che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attraverso diverse forme di organizzazione del lavoro.
La classificazione concordata è volta a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo della efficienza e della produttività nel comparto, realizzando una articolazione adeguata alle esigenze professionali di adattamento dell'intero processo di valorizzazione del fattore lavoro al contesto tecnologico, organizzativo e di mercato in cui operano gli agenti immobiliari.
La presente classificazione del personale sarà applicata a tutti i lavoratori a partire dal 1° ottobre 2001. Quadri
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che muniti di laurea o di diploma di scuola media superiore, svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza loro attribuite per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'ufficio nell'ambito di strategie e programmi definiti.
Inoltre, a queste figure saranno conferiti poteri di discrezionalità decisionali e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone. Di seguito si elencano, a puro titolo esemplificativo, alcuni profili:
- preposto ai sensi dell'art. 11, D.M. n. 452/1990;
- direttore commerciale;
- capo del personale;
- responsabile pubbliche relazioni.
- responsabili di filiale operativa. 1° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con specifiche capacità tecnico- professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti, quali:
1) capi servizio o responsabili settore contratti;
2) capi servizio o responsabili settore vendite;
3) capi servizio o responsabili settore contabilità;
4) capi servizio o responsabili settore pubblicità;
5) capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi;
6) altre qualifiche di valore equivalente;
7) promotori e/o consulenti immobiliari. 2° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, quali:
1) addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all'organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;
2) addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;
3) addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;
4) interpreti e traduttori simultanei o impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al 3° livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5) contabili di concetto;
6) addetti alle vendite;
7) altre qualifiche di valore equivalente. 3° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni con specifiche conoscenze tecnico-pratiche con autonomia operativa, quali:
1) addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;
2) addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche;
3) bozzettisti e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima;
4) impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al 4° livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5) traduttori;
6) disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;
7) visuristi presso l'U.T.E., la Conservatoria registri immobiliari e gli uffici tecnici comunali;
8) operatori informatici con capacità di intervenire nei programmi;
9) incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa;
10) altre qualifiche di valore equivalente. 4° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
1) stenodattilografi;
2) dattilografi;
3) operatori informatici;
4) disegnatori lucidisti;
5) addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;
6) segretari unici con xxxxxx di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;
7) accompagnatori alle visite immobiliari;
8) conducenti di motobarche;
9) aiuto contabili;
10) addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati;
11) addetti alla compilazione di libri paga, dei contributi e della relativa modulistica sulla base di schemi predeterminati;
12) altre qualifiche di valore equivalente. 5° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:
1) conducenti di autoveicoli;
2) conducente di motobarca;
3) archivista, protocollista;
4) schedarista;
5) centralinista;
6) addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori;
7) altre qualifiche di valore equivalente. 6° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano lavori a contenuto professionale semplice, quali:
1) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
2) fattorino;
3) usciere;
4) custode;
5) portiere;
6) altre qualifiche di valore equivalente. 7° livello
- addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.
Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - Direttore commerciale - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della legge n. 39/1989, Sezione agenti immobiliari e/o agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Norma transitoria di prima applicazione
In considerazione del rinnovato assetto classificatorio del personale, che prevede un ampliamento numerico dei livelli professionali, l'inquadramento dei lavoratori avverrà esclusivamente in base alle effettive mansioni svolte.
Titolo IX
FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 21 (Formazione professionale)
Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del settore e che tale processo produrrà l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di "formazione professionale" sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente c.c.n.l., le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa e/o di collaborazione alle richieste degli amministratori di condominio, studi, e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare;
3) migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali;
5) rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia italiana ed europea;
6) aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la legislazione sulla salute e sulla sicurezza;
7) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli;
8) conoscere una lingua della Unione europea in aggiunta alla lingua madre.
Art. 22 (Congedi per la formazione finalizzata all'acquisizione di nuovi profili professionali)
Allo scopo di favorire la formazione professionale, così come indicato al precedente art. 21 ed in particolare a quanto previsto al punto 4, le parti concordano sulla opportunità di demandare all'Ente bilaterale nazionale, la promozione e/o organizzazione di percorsi formativi personalizzati mirati all'acquisizione di nuovi profili professionali scaturenti anche da normative legislative specifiche.
L'Ente, inoltre, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati in tema di formazione, dovrà altresì definire:
- le modalità di svolgimento dei percorsi formativi;
- i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
- le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
- la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno superare la misura massima individuale di 150 ore.
Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivanti dall'applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al successivo Titolo X, Capo 5, art. 71.
Art. 23 (Congedi per la formazione continua)
Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità con gli artt. 17, legge n. 196/1997 e 6, legge n. 53/2000, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché da quelli concordati dalle parti sociali, anche tramite l'Ente bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.
L'Ente bilaterale nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione.
In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2 del successivo art. 24.
Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
Art. 24 (Diritto allo studio)
1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale (in scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea), i seguenti benefici:
a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami;
b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
2) Lavoratori studenti - Congedi per la formazione
I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa.
Tale periodo formativo, previsto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è finalizzato al completamento delle scuole indicate al punto 1 del presente articolo.
Tali congedi non retribuiti non comporteranno alcun onere per il datore di lavoro, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto.
Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare.
Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico-organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo.
Il lavoratore al termine del periodo di congedo potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.
Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al successivo Titolo X, Capo 5, art. 71.
Art. 25 ("Stages")
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di "stages" con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti UE.
Titolo X MERCATO DEL LAVORO
Art. 26 (Finalità e tipologie di impiego)
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze del comparto e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali, in particolare femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In tale contesto e tenuto conto della peculiarità del settore, le parti hanno convenuto sulla esigenza e sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego previste dalle vigenti normative in materia di mercato del lavoro.
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare le sotto elencate modalità di impiego:
- apprendistato;
- contratto d'inserimento;
- contratto a tempo parziale;
- contratto di lavoro ripartito;
- contratti a tempo determinato;
- contratto di telelavoro;
- contratto di lavoro temporaneo.
Capo 1 APPRENDISTATO
Premessa
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, conformemente alle direttive dell'Unione europea, alla luce delle normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di promozione dell'occupazione, ed il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che all'art. 47 disciplina le forme di apprendistato, ravvisano in tale istituto uno strumento di fondamentale importanza per l'acquisizione delle competenze utili
allo svolgimento della prestazione lavorativa nonché un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore dell'intermediazione immobiliare e la sua capacità competitiva nei vari segmenti di mercato nazionale nonché in quelli internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela e gli adempimenti che la normativa in materia pone in capo agli agenti immobiliari e mandatari a titolo oneroso.
N.d.R.: L'ipotesi di accordo di rinnovo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art bis
(Apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere" nell'ambito della mediazione immobiliare)
Apprendistato professionalizzante "specialistico" per le mansioni contrattuali per la cui esecuzione è prevista dal c.c.n.l. e dalla normativa vigente il requisito del superamento dell'esame presso le competenti CCIA
Le parti, preso atto dell'evoluzione del settore della mediazione immobiliare convengono sull'opportunità di dare regolamentazione a forme di apprendistato che comprendano percorsi formativi utili anche al conseguimento dei requisiti per l'accesso all'attività di mediatore immobiliare di cui alla L. n. 39/1989, così come modificata dall'art. 18 della L. n. 57/2001, e a tal fine convengono di regolamentare tale percorso all'interno della fattispecie dell'apprendistato professionalizzante, a norma del disposto dell'art. 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che rappresenta la più opportuna modalità di rapporto per tali relazioni.
L'apprendistato professionalizzante di cui sopra ha durata pari a 2 (due) anni con assunzione al 5° livello iniziale e conclusione al 3° livello. Art tris
(Formazione - Durata)
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo che precede in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
E' facoltà del datore di lavoro anticipare ovvero posticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art quater
(Formazione - Durata)
In considerazione del disposto della L. n. 39/1989, così come modificata dall'art. 18 della L. n. 57/2001, il corso di ... ...
Per la formazione dell'apprendista verrà fatto riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l., di cui all'allegato modello che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quatto aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
secondo il modello (allegato) che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
secondo il modello (allegato) che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l. Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che la formazione relativa ai contenuti a carattere professionalizzante di cui all'apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere", può essere impartita all'apprendista anche, in tutto od in parte, tramite lo svolgimento del corso istituito dalle competenti CCIA o dagli enti abilitati dalle regioni da svolgersi a carico del datore di lavoro e la cui frequenza da parte dell'apprendista costituirà prestazione di lavoro, nonché consentirà l'accesso all'esame di idoneità di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della L. n. 39/1989, così come modificato dall'art. 18 della L. n. 57/2001.
Il superamento di tale esame comporterà in capo all'apprendista il diritto al conseguimento della qualifica contrattuale di "incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa".
Allegato ...
Profilo formativo apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere"
C.c.n.l. dipendenti da agenti immobiliari, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi Contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere" per il conseguimento della qualifica contrattuale di "incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa"
I contenuti formativi del profilo si articolano in una parte uguale per tutti i profili di apprendistato professionalizzante regolamentati dal presente c.c.n.l., attinente alle competenze trasversali e in una parte attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche, per il cui conseguimento è altresì prevista la frequenza del corso istituito dalle competenti CCIA o dagli enti abilitati dalle regioni da svolgersi a carico del datore di lavoro e la cui frequenza da parte dell'apprendista costituirà prestazione di lavoro, nonché consentirà l'accesso all'esame di idoneità di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della L. n. 39/1989, così come modificato dall'art. 18 della L. n. 57/2001.
Contenuti trasversali - Parte comune a tutti i profili
Per i contenuti a carattere trasversale il monte ore viene quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998, in G.U. 14 maggio 1998,
n. 110 (35% sul totale).
1. Competenze relazionali:
- valutare tutte le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
2. Organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'agenzia;
- conoscere i principali elementi economici di impresa: le condizioni ed i fattori di redditività di impresa (redditività di impresa (produttività, efficacia ed efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (prestazioni e servizi, reti, mercato, ecc.);
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera;
- conoscere la normativa di base relativa al settore dell'intermediazione (principi fondamentali di diritto costituzionale, diritto civile, commerciale, della mediazione e prassi legale in materia di compravendita e locazione immobiliare).
3. Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
4. Sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
5. Privacy:
- conoscere la normativa relativa alla privacy.
6. Primo soccorso:
- conoscere le principali nozioni in ordine al primo soccorso in ottemperanza al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003.
Contenuti tecnico-professionali specifici dell'apprendistato professionalizzante specialistico per incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa
Per i contenuti a carattere tecnico-professionale il monte ore viene quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998, in G.U. 14 maggio 1998, n. 110 (65% sul totale), al fine di garantire la sufficienza delle ore ivi citate a fronte della frequenza del corso istituito dalle competenti CCIA o dagli enti abilitati dalle regioni da svolgersi a carico del datore di lavoro; il datore di lavoro ha facoltà di anticipare o posticipare le complessive ore di formazione per i contenuti a carattere tecnico-professionale relative all'intera durata del rapporto di apprendistato professionalizzante pari a due anni, ed in caso la durata del corso come determinata dalla regione competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero in generale dalla p.a. competente, risulti superiore al totale delle ore sopracitate, di estendere il detto totale sino a concorrenza delle ore di formazione previste dal corso stesso.
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio.
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza.
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi.
- Gestione flussi informativi e comunicativi.
- Saper comunicare efficacemente.
- Conoscere e saper utilizzare gli archivi cartacei ed elettronici.
- Saper utilizzare i sistemi informatici e le strumentazioni tecniche-operative.
- Conoscere la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione.
- Saper leggere ed applicare le indicazioni e le informazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza.
- Conoscere e sapere applicare la normativa generale in materia di intermediazione e locazione immobiliare.
- Conoscere e sapere applicare le normative locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare.
- Conoscere e sapere applicare le prassi locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare.
- Conoscere e sapere applicare la normativa generale in materia di tassazione dei beni immobili.
- Conoscere e sapere applicare la normativa in materia di privacy.
- Conoscenza sulla suddivisione delle competenze dei vari enti, uffici ed istituzioni sia privati che della pubblica amministrazione attinenti alle attività d'agenzia.
- Conoscere e saper utilizzare la documentazione inerente la richiesta e/o la trasmissione d'informazioni da e verso la clientela.
- Conoscere e saper utilizzare la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione.
- Conoscere e saper applicare le metodologie di valutazione d'immobile inerenti agli aspetti architettonico-costruttivi.
- Conoscere e saper applicare le metodologie di valutazione d'immobile inerenti gli aspetti economico-finanziari.
- Conoscere e saper applicare le metodologie di valutazione d'immobile inerenti il contesto ed il posizionamento.
- Conoscenza del territorio locale.
La formazione dovrà altresì ricomprendere le materie di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 e s.m.:
a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile - con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca - di diritto tributario - con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi;
b) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e ... ....
N.B.: Le attività svolte dall'apprendista rientranti nel novero per la cui esecuzione è previsto l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. n. 39/1989, Sezione agenti immobiliari e/o agenti muniti di mandato a titolo oneroso possono essere svolte solo sotto la supervisione del titolare d'agenzia ovvero di un iscritto al sopracitato ruolo.
Art. 27 (Finalità)
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti convengono la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa.
Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di "Relazioni sindacali", previsto dal presente
c.c.n.l. e finalizzati all'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione e si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano all'Ente bilaterale nazionale di categoria un ruolo primario per il monitoraggio delle offerte formative sul territorio.
A tal fine si impegnano inoltre affinché l'Ente bilaterale nazionale realizzi un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse nazionali o disponibili, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dell'apprendistato presso la categoria.
In questo quadro le parti, infine, concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le regioni si attivino per una adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.
Norma transitoria
Xxxx apprendisti assunti precedentemente alla data del 22 marzo 2007, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al c.c.n.l. 1° ottobre 2001.
Art. 28 (Sfera di applicazione)
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2°, 3°, 4° e 5° livello della classificazione del personale.
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio; ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è pertanto possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Dichiarazione congiunta
Con riferimento all'iniziativa di modifica del regolamento concernente l'attuazione dell'art. 2, comma 3, punto e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, così come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, tesa, fra l'altro ad estendere l'applicazione della fattispecie dell'apprendistato professionalizzante all'esercizio del praticantato di agente immobiliare, le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per convenire una pronta ed esaustiva regolazione contrattuale per l'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante per lo svolgimento della pratica di agente immobiliare.
Art. 29 (Proporzione numerica)
Considerato che la legge 19 luglio 1997, n. 196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987 e successive modifiche, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 30 (Età per l'assunzione)
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 31 (Assunzione)
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Art. 32 (Periodo di prova)
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Art. 33 (Formazione - Durata)
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle regioni.
Al livello di contrattazione territoriale potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
E' facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 34 (Formazione - Contenuti)
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
secondo il modello sperimentale (allegato) che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
secondo il modello sperimentale allegato che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico- professionali.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso l'Ente bilaterale nazionale.
Dichiarazione congiunta
Le parti, in riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, D.L. n. 112/2008 e successiva legge di conversione, convengono di costituire, entro il 31 dicembre 2009, con criteri di proporzionalità e pariteticità, ad opera dei firmatari del c.c.n.l., una apposita Commissione di lavoro mista, a cui sarà attribuita la funzione di applicare quanto demandato alla contrattazione collettiva di settore dalla norma sopracitata.
Nel contempo le parti confermano anche la formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi ed i piani formativi previsti dall'Allegato 7 al "verbale di accordo per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l. ag. imm." del 22 marzo 2007.
Art. 35 (Tutor)
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi del disposto dell'art. 49, comma 5, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.
Art. 36 (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro del settore, sarà computato presso la nuova struttura lavorativa ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni ed attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Art. 37 (Obblighi del datore di lavoro) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o fare impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 40 ore annue.
Art. 38 (Doveri dell'apprendista) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento obbligatori e quelli complementari;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorative, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio post- obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere.
Art. 39 (Durata dell'apprendistato)
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello | Durata |
2° | 48 mesi |
3° | 48 mesi |
4° | 48 mesi |
5° | 36 mesi |
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti bilaterali territoriali ed all'Osservatorio nazionale.
Art. 40 (Trattamento normativo)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente c.c.n.l. per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 95 (Orario settimanale di lavoro), fermo restando le ore di formazione di cui al precedente art. 33 del presente titolo.
Le ore di formazione di cui al comma 2 del presente articolo sono comprese nell'orario di lavoro.
Art. 41 (Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico)
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Art. 42 (Trattamento malattia e infortunio)
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto alle medesime prestazioni dei lavoratori qualificati come previsto all'art. 128, commi 1 e 2, del presente c.c.n.l.
Art. 43 (Percentuale di conferma)
La disciplina relativa alla sfera di applicazione, proporzione numerica e durata dell'apprendistato, non è applicabile ai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti e non risultino aver mantenuto in servizio almeno il 70 per cento dei lavoratori, ovvero di uno su due, ovvero di due su tre, il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli licenziati per mancato superamento del periodo di prova, e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La limitazione di cui al 1° comma del presente articolo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Art. 44 (Procedure di applicabilità)
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard e/o programmi formativi predisposti dalle autorità competenti, alla specifica Commissione istituita presso l'Ente bilaterale nazionale la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, del rispetto della condizione di cui al precedente art. 43 (Percentuale di conferma), nonché della verifica della dichiarazione da parte del datore di lavoro:
- di applicare integralmente il c.c.n.l.;
- di essere in condizioni di regolarità con la contribuzione previdenziale ed assicurativa (assolvibile anche allegando alla domanda copia del DURC), nonché in relazione agli adempimenti fiscali;
- di essere in condizione di regolarità con la contribuzione assistenziale prevista contrattualmente all'art. 10.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
La richiesta del parere di conformità da parte dei datori di lavoro dovrà essere redatta sulla base del modello allegato e dovrà essere corredata della documentazione attestante le dichiarazioni del datore di lavoro assolvibile anche in autocertificazione a norma del disposto dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Allegati:
- modello di richiesta del parere di conformità;
- profili formativi c.c.n.l. dipendenti da agenti immobiliari e mandatari a titolo oneroso.
Capo 2 CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. 45 (Contratto di inserimento)
Ai sensi degli artt. 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento/reinserimento è definito quale: contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Per contratto di reinserimento pertanto si intende un rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con soggetti in possesso di professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi da Enti bilaterali ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle autorità pubbliche competenti in materia, per il reinserimento dei lavoratori, rientranti nelle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Le attività formative effettuate ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002" coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere indicati:
- la durata del contratto;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto contrattualmente per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui agli artt. 95 e segg., ferme restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati ovvero da istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati dalle autorità pubbliche competenti in materia.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contratto d'inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto.
Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica, ivi compresi i trattamenti aziendali collettivi aggiuntivi quali: servizio mensa, trasporti, ecc.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento comporta l'estensione al lavoratore del diritto a tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Le imprese forniranno annualmente all'Ente bilaterale nazionale, i dati quantitativi sui contratti di inserimento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e dell'eventuale progressione automatica di carriera.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine di rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferma di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i conseguenti adeguamenti.
Capo 3
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
Premessa
Le parti, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche concernente "l'attuazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES", nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale istituto integrandola ed armonizzandola con i contenuti del suddetto decreto.
Le parti, nel ritenere che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ne confermano la sua funzione tesa a consentire il raccordo tra i flussi di attività delle strutture lavorative con la composizione degli organici oltre che come risposta ad esigenze dei lavoratori anche già occupati.
Le parti infine demandano ad una apposita Commissione di lavoro mista, da costituirsi con criteri di proporzionalità ad opera dei firmatari del c.c.n.l., l'avvio di una iniziativa di monitoraggio sull'istituto del part-time presso il settore da concludersi entro la scadenza del vigente c.c.n.l.
Le parti si impegnano quindi a confrontarsi in materia di regolamentazione del part-time con modalità coerenti con le necessità del settore come evidenziate dalle risultanze del monitoraggio di cui al comma precedente entro la scadenza del vigente c.c.n.l., al fine di dare una disciplina definitiva alla fattispecie.
La presente disciplina, avente carattere transitorio a norma dei commi precedenti, decorre dalla data di firma del c.c.n.l.
Art. 46 (Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale)
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente c.c.n.l. e potrà essere svolto con le tipologie, le opportunità di utilizzo e le modalità di impiego come in appresso riportate:
a) di tipo "orizzontale", quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) di tipo "verticale", quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) di tipo "misto", quello in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate ai punti a) e b);
d) per "lavoro supplementare", quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato e risultante dall'atto scritto.
Le assunzioni a tempo determinato, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore; dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
a) le mansioni, la distribuzione dell'orario così come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole elastiche e le relative modalità, da ricondurre ai regimi di orario esistenti nella struttura lavorativa;
b) il periodo di prova per i nuovi assunti.
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze della struttura lavorativa e quanto sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente c.c.n.l. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordata, fatto salvo il disposto delle eventuali clausole elastiche.
Art. 47 (Durata e modalità della prestazione di lavoro a tempo parziale)
La durata della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato, cui potranno accedere:
- studenti;
- lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro; eventuali diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite da specifici accordi stipulati a livello territoriale.
Il trattamento economico e normativo sarà definito secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Art. 48 (Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale)
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del c.c.n.l., si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente contratto, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 49 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale) Premessa
Le parti in coerenza con quanto richiamato all'art. 26 e dopo aver attentamente esaminato il comma 4 dell'art. 5 di cui al decreto legislativo n. 61/2000, relativo ai "Benefici contributivi previsti dall'art. 7, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451" hanno convenuto sull'opportunità di recepire nel presente articolo i commi 1, 2 e 3, del suddetto art. 5.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento ovvero comminazione di provvedimenti disciplinari. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un rappresentante della Organizzazione sindacale territoriale indicato dal lavoratore medesimo, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso strutture lavorative site entro 50 km dall'unità lavorativa interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potrà essere fatta valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato.
Art. 50 (Genitori di portatori di handicap)
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 51 (Clausole flessibili del rapporto di lavoro a tempo parziale)
Ferma restando l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 47, punto 3, i contratti di lavoro a tempo parziale, sempreché le prestazioni siano pari o superiori a 20 ore settimanali, hanno la facoltà di prevedere clausole flessibili in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del precedente punto 1 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso un patto scritto anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro. Nel patto, inoltre, dovrà essere fatta menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al successivo art. 52, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto al successivo punto 3.
Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente punto 2 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al sopra citato art. 52, non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento ovvero comminazione di provvedimenti disciplinari.
La variazione temporale della prestazione lavorativa di cui al punto 1, è ammessa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine, per una durata contrattuale non inferiore a 12 mesi.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare, totalmente o parzialmente, la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta a favore del lavoratore un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
Le ore di lavoro ordinario, richieste in regime di flessibilità di cui al presente articolo, sono retribuite, per le sole ore svolte, in cui la variazione cioè sia applicata, con la maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. Tale maggiorazione,
stante la propria natura indennitaria non rientra nella retribuzione di cui al Titolo XXV (Trattamento economico) ed è esclusa dalla base di calcolo di ogni istituto differito quali tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, ecc.
In luogo delle maggiorazioni di cui al comma soprastante per la compensazione delle ore di lavoro svolte in regime di flessibilità, e quindi la cui collocazione temporale è variata, datore di lavoro e lavoratore possono concordare una indennità forfettaria da corrispondere per la durata del regime di flessibilità pattuito, pari ad almeno 9,00 euro mensili.
Art. 52 (Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di clausola di flessibilità)
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 2 dell'art. 51 che precede, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) esigenze di studio o di formazione;
d) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
A seguito della denuncia di cui al precedente punto 1 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'art. 47, punto 1. Successivamente alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale flessibile della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente art. 51.
Art. 53 (Clausole elastiche e lavoro supplementare nel rapporto di lavoro a tempo parziale)
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
In conformità a quanto previsto in materia di lavoro supplementare dal decreto legislativo n. 61/2000, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, sino al limite dell'orario a tempo pieno, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
a) eventuale intensificazione dell'attività lavorativa;
b) particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi la effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente c.c.n.l.
L'effettuazione di prestazioni supplementari e/o di prestazioni straordinarie di cui ai punti 2 e 3 richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Le ore di lavoro supplementare di cui al punto 2 verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettaria è convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione. Tale maggiorazione, in conformità al principio di non discriminazione così come richiamato al successivo art. 54, non rientra nella retribuzione di cui al Titolo XXV (Trattamento economico) ed è comprensiva di ogni istituto differito compreso il t.f.r.
Le ore di lavoro supplementari di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del precedente punto 2, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al punto 5, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50%, sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovute.
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura del datore di lavoro, sul libro paga, che dovrà essere esibito in visione, su richiesta del lavoratore interessato o, su mandato dello stesso, alle XX.XX. competenti per territorio. Ciò allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di cui al successivo punto 8.
Il lavoratore a tempo parziale ha facoltà di richiedere il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx precedente.
Nota a verbale
Nell'ipotesi di applicazione contemporanea di clausole elastiche e regime di flessibilità, al lavoratore andranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
- 15% della quota oraria di retribuzione per le sole ore la cui collocazione temporale sia stata variata;
- 40% della quota oraria di retribuzione per le sole ore supplementari rispetto al quantitativo orario contrattualmente determinato, secondo il seguente esempio:
Lavoratore a tempo parziale per 20 ore settimanali contrattualmente determinate. Orario di lavoro:
Lunedì: 9.00-13.00, martedì: 9.00-13.00; mercoledì: 9.00-13.00; giovedì: 9.00-13.00; venerdì: 9.00-13.00. Applicazione contemporanea di clausole elastiche e regime di flessibilità:
Orario di lavoro concretamente svolto:
Lunedì: 9.00-13.00, martedì: 10.00-14.00; mercoledì: 10.00-14.00; giovedì: 9.00-13.00; venerdì: 10.00-15.00. Maggiorazioni riconosciute:
1) martedì 10.00-14.00: maggiorazione del 15% della retribuzione oraria per due ore la cui collocazione temporale è stata variata in regime di flessibilità (inizio prestazione dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e termine prestazione giornaliera dalle ore 13.00 alle ore 14.00);
2) mercoledì 10.00-14.00: maggiorazione del 15% della retribuzione oraria per due ore in regime di flessibilità (inizio prestazione dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e termine prestazione giornaliera dalle ore 13.00 alle ore 14.00);
3) venerdì 10.00-15.00: maggiorazione del 15% della retribuzione oraria per due ore in regime di flessibilità (inizio prestazione dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e termine prestazione giornaliera dalle ore 13.00 alle ore 14.00) e maggiorazione del 40% della retribuzione oraria per un'ora di tempo supplementare (ora supplementare dalle ore 14.00 alle ore 15.00).
N.B.: L'applicazione dell'indennità forfettaria di cui al comma 7 dell'art. 51 esclude il riconoscimento della maggiorazione del 15% di cui ai punti soprastanti.
Art. 54 (Principio di non discriminazione e riproporzionamento)
In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno quali:
a) retribuzione oraria;
b) durata del periodo di prova;
c) ferie annuali;
d) astensione obbligatoria e facoltativa;
e) periodo di conservazione del posto per malattia e infortuni;
f) norme sulla tutela della sicurezza;
g) formazione professionale;
h) accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa;
i) diritti sindacali - attività sindacale.
Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispettivo orario intero previsto dal presente c.c.n.l., fatte salve le integrazioni di cui alle specifiche normative, così come definite ai successivi articoli.
Art. 55 (Periodo di comporto per malattia ed infortunio)
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto si applicano le stesse disposizioni previste dagli artt. 127 e 128, del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in tutti i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro.
Art. 56 (Quota giornaliera della retribuzione)
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene dividendo l'importo mensile così come determinato dal presente c.c.n.l. al Titolo XXV (Trattamento economico) per il divisore convenzionale 26.
Per la malattia ed infortunio si ottiene moltiplicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.
Art. 57 (Quota oraria della retribuzione)
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 168.
Art. 58 (Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno l'importo della tredicesima e della quattordicesima è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dai precedenti artt. 54 e 56 e dal successivo art. 148.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui all'art. 149, spettante all'atto della corresponsione.
Art. 59 (Festività)
Fermo restando quanto previsto al Titolo XIV (Riposo settimanale e festività) in caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui al precedente art. 56.
Art. 60 (Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti)
Il numero delle ore di riduzione dell'orario annuo di cui al Titolo XIII - artt. 97 e 98 - si determinano utilizzando i criteri previsti ai precedenti artt. 56 e 57. Resta salvo, per i lavoratori a tempo parziale, quanto previsto al Titolo XV (Permessi - Congedi - Aspettative
- Assenze).
Art. 61 (Ferie)
Conformemente a quanto previsto al Titolo XVI (Ferie), i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa di tipo "verticale" e/o "misto" configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di xxxxx sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Art. 62 (Periodo di prova e termini di preavviso)
Il periodo di prova ed i termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
I termini di preavviso decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese. Art. 63 (Disciplina previdenziale)
La retribuzione minima oraria, da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal presente c.c.n.l. per i lavoratori a tempo pieno.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del Testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'art. 26 del citato Testo unico, è sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui spettano gli assegni a norma dell'art. 2".
La retribuzione da valere ai fini dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dal presente c.c.n.l. per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente punto è stabilita con le modalità di cui al punto 1.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente, all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 64 (Minimale contributivo)
Con riferimento al minimale giornaliero così come richiamato al primo punto del precedente art. 63, il calcolo dell'ammontare del minimale di retribuzione oraria da assoggettare a contribuzione previdenziale per i lavoratori a tempo parziale si effettua con i criteri previsti dal D.L. n. 338/1989 e dalla circolare INPS n. 68/1989.
Art. 65 (Condizioni di miglior favore)
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche di sede operativa di lavoro, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
Art. 66 (Rinvio alla legge)
Per quanto non disciplinato dal presente c.c.n.l. in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Capo 4
LAVORO RIPARTITO ("JOB-SHARING")
Art. 67 (Definizione e modalità di impiego del lavoro ripartito)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto si stipula in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile ed annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidamente obbligati.
Entro il mese di febbraio di ogni anno, i datori di lavoro comunicheranno all'Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente.
Capo 5
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Art. 68 (Modalità e limiti numerici)
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla vigente normativa in materia, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 70 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filiali aziendali che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive ovvero sedi aziendali ovvero filiali aziendali che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8-bis, della legge n. 79/1983.
Art. 69 (Assunzioni per lavoro stagionale)
Le assunzioni ai sensi del precedente art. 68, potranno anche aver luogo in presenza di periodi di lavoro stagionale.
In questo caso l'assunzione può avvenire:
- a termine fisso secondo le vigenti disposizioni contrattuali e di legge, in tal caso è consentita la stipula di un rapporto a tempo parziale;
o in alternativa:
- con contratto a tempo indeterminato utilizzando a tal fine quanto previsto dal Capo 3 (Rapporto a tempo parziale);
- con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione della stagione all'inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuova stagione sia a disposizione dell'azienda dandone conferma entro il 31 gennaio.
Art. 70 (Nuove attività)
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 71 (Contratto a tempo determinato per sostituzione, congedi "legge n. 53/2000")
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato. In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro. In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previste/i dal Titolo XV del presente contratto, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
Art. 72 (Comunicazione all'Ente bilaterale nazionale)
I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall'avvenuta assunzione del lavoratore a darne comunicazione scritta all'Ente bilaterale nazionale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato.
L'Ente bilaterale, nell'ambito dei suoi compiti, ha facoltà di dare segnalazioni alle parti stipulanti il c.c.n.l. sui casi che possono configurarsi anomali rispetto all'istituto del contratto a tempo determinato.
Dichiarazione congiunta
Le parti si impegnano, nel caso di modifiche del quadro legislativo in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, ad incontrarsi per armonizzare la normativa contrattuale di cui al presente capo.
Capo 6
TELELAVORO E/O LAVORO A DISTANZA
Premessa
Le parti, in coerenza con gli obiettivi assunti e richiamati al precedente art. 26, riconoscono nel telelavoro e nel lavoro a distanza un espletamento di prestazioni lavorative che, nell'interesse comune, considerano opportuno regolamentare mediante norme e procedure contrattuali.
Ciò al fine di addivenire ad una disciplina dell'istituto rendendolo funzionale alla struttura organizzativa del settore, nella quale pur in assenza di specifiche norme, già risulta essere praticato. Le parti inoltre concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta ad importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.
Le parti in ragione di quanto sopra e nel quadro di un prevedibile diverso utilizzo dei "servizi" che le attività professionali del settore possono offrire all'utenza ed allo stesso settore, concordano sull'obiettivo di rendere possibile la destinazione di risorse economiche finalizzate sia alla creazione di occupazione aggiuntiva che a permettere, a quella già in forza, l'opportunità di prestare la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio o in luoghi diversi dalla sede di lavoro; il tutto nell'ambito di diritti e tutele dei lavoratori così come previsti dalle norme vigenti del presente c.c.n.l.
Le parti infine convengono di considerare sperimentale il presente istituto impegnandosi a verificarne contenuti ed effetti nel corso di vigenza del c.c.n.l., fatto salvo che in caso di regolamentazione legislativa di tale istituto, le stesse si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente titolo.
Art. 73 (Definizione)
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate. A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro:
a) lavoro a domicilio;
b) "hoteling", ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.
Art. 74 (Sfera di applicazione)
Il presente istituto si applica ai lavoratori del settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l. Art. 75 (Prestazione lavorativa)
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione "ex novo", presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
- volontarietà delle parti;
- possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
- pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
- definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto;
- garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
- esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.
Gli agenti dell'instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l.
Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all'Ente bilaterale.
Art. 76 (Retribuzione)
Le parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal presente c.c.n.l.
Art. 77 (Sistema di comunicazione)
E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.
Art. 78 (Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa)
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro, per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Art. 79 (Controlli a distanza)
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire trasparenza dei controlli. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere preventivamente concordate con il telelavoratore con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
Art. 80 (Diritti sindacali)
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente c.c.n.l.
Art. 81 (Organizzazione della struttura lavorativa)
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Art. 82 (Diligenza e riservatezza)
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attendendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.
Art. 83 (Formazione)
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli
addetti al telelavoro, anche con riferimento agli obblighi di formazione ed informazione previsti dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/1994.
Art. 84 (Diritti di informazione)
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori, per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore la copia del c.c.n.l. applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Art. 85 (Postazioni di lavoro)
Il datore di lavoro provvede all'installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda. All'atto della cessazione il telelavoratore s'impegna a restituire le attrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d'uso.
Art. 86 (Interruzioni tecniche)
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché questo sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Art. 87 (Misure di protezione e prevenzione)
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, dell'accordo interconfederale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 18 novembre 1996, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di un'apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro nonché della persona ed i terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva. I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.
Art. 88 (Infortunio)
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle istituzioni preposte ai fini di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.
Capo 7
LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
Art. 89 (Casi di ammissibilità del lavoro interinale)
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. 24 giugno 1997, n. 196, i datori di lavoro possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
- adempimenti di pratiche o attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere non continuato e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
- punte di più intensa attività a cui non si possa fare fronte con i normali assetti organizzativi della struttura organizzativa e con gli istituti già definiti dal c.c.n.l. vigente;
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti ed attrezzature della struttura lavorativa;
- assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994;
- sostituzione di personale dimissionario che non effettua, totalmente o parzialmente, il periodo di preavviso contrattuale.
Art. 90 (Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale)
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della legge n. 196/1997, è espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle appartenenti ai livelli 7° e 6° della classifica unica.
Art. 91 (Percentuale lavoratori assumibili)
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dall'art. 89, non potranno superare il 15% mensile dei lavoratori occupati nella stessa struttura lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore all'eventuale frazione superiore uguale allo 0,5%. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di fornitura sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo.
Art. 92 (Rinvio alla legge)
Per quanto non previsto dal presente titolo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Titolo XI ASSUNZIONE
Art. 93 (Assunzione - Documenti per l'assunzione)
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) l'orario di lavoro;
c) la durata del rapporto di lavoro;
d) il luogo di lavoro, in mancanza di un luogo fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
e) la durata del periodo di prova;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) i termini di preavviso in caso di recesso.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti:
a) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di addestramento frequentati;
b) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
c) eventuale attestato di servizio prestato presso altri datori di lavoro;
d) libretto di lavoro o analogo altro documento rilasciato in conformità delle normative derivanti dalla riforma del "collocamento";
e) codice fiscale;
f) eventuali altri documenti e certificati, ivi compresi quelli previsti al successivo art. 143. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
Titolo XII PERIODO DI PROVA
Art. 94 (Durata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Qualora l'assunzione sia disposta con periodo di prova, questa deve risultare da atto scritto. La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livelli | Durata prova |
Q e 1° | 180 giorni di calendario |
2° e 3° | 90 giorni di calendario |
4° e 5° | 60 giorni di lavoro effettivo |
6° e 7° | 20 giorni di lavoro effettivo |
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 94 (Durata)
Qualora l'assunzione sia disposta con periodo di prova, questi deve risultare da atto scritto. La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livelli | Durata prova in giorni |
Q e 1° | 180 giorni di calendario |
2° e 3° | 90 giorni di calendario |
4° e 5° | 60 giorni di lavoro effettivo |
6° e 7° | 20 giorni di lavoro effettivo |
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
Titolo XIII ORARIO DI LAVORO
Art. 95 (Orario settimanale)
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo, per la generalità del settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un'ora.
L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della legge 26 aprile 1934, n. 653.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute al Titolo XVIII (Missioni e trasferimenti) del presente c.c.n.l.
Art. 96 (Distribuzione dell'orario settimanale)
L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su cinque o sei giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13,00 del sabato.
Limitatamente alle località riconosciute dalle istituzioni locali di interesse turistico e in quelle balneari, lacustri e montane a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazione lavorativa durante la domenica il lavoratore ha diritto, fermo restando il riposo compensativo, ad una indennità pari al 10 per cento della paga base conglobata di cui al successivo art. 152 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 97 (Articolazione dell'orario settimanale)
In relazione alle peculiari esigenze del settore, al fine di migliorare il servizio all'utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure di seguito indicate, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
A) Orario settimanale su 5 giorni
Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.
In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 56 (cinquantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite, così come previsto all'art. 98 (Festività abolite).
B) Orario settimanale su 6 giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore. In questo caso, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa della settimana, di norma, avverrà entro le ore 13,00 del sabato, la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 56 (cinquantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite, così come previsto all'art. 103 (Festività abolite).
I permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) del presente articolo, ove non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di dicembre dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento potranno essere usufruiti, di comune accordo, fino al 31 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. Qualora non goduti, in tutto o in parte, gli stessi saranno liquidati con la retribuzione dello stesso mese di giugno.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi retribuiti, di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, così come previsto all'art. 142 (Computo anzianità frazione annua), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo:
- il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa "post-partum", i permessi e le aspettative non retribuite, anche se indennizzati da Xxxxxxxx assistenziali o previdenziali, nonché la malattia e l'infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Art. 98 (Flessibilità dell'orario)
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 97, lett. A) e B), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:
1) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1 verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) dell'art. 97 pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2 verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) dell'art. 97, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, così come definito all'art. 97, lett. A) e B).
I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.
Art. 99 (Lavoro notturno)
Le parti, visto il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base di quanto il su citato decreto delega alle parti sociali.
Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il "Campo di applicazione", la "Tutela della salute" e la "Comunicazione del lavoro notturno" di cui agli artt. 1, 5 e 10 del su detto "decreto", potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso "decreto", quali:
- Art. 2 - Definizioni; Art. 3 - Limitazioni al lavoro notturno; Art. 4 - Durata della prestazione; Art. 6 - Trasferimento al lavoro diurno; Art. 7 - Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva; Art. 8 - Rapporti sindacali; Art. 9 - Doveri di informazione; Art. 11 - Misure di protezione personale e collettiva.
Art. 100 (Lavoro straordinario)
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Art. 101 (Maggiorazione del lavoro straordinario)
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di cui al successivo Titolo XXV (Trattamento economico) e di eventuali superminimi con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:
1) 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro settimanale di cui al precedente art. 97, lett. A) e B);
2) 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
3) 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del mattino;
4) 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Titolo XIV
RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'
Art. 102 (Riposo settimanale - Festività nazionali ed infrasettimanali)
I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le festività nazionali ed infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle di seguito riportate:
1) 1° giorno dell'anno;
2) 6 gennaio;
3) lunedì di Pasqua;
4) 15 agosto;
5) 1° novembre;
6) 8 dicembre;
7) 25 dicembre;
8) 26 dicembre;
9) Santo Patrono;
10) 25 aprile;
11) 1° maggio;
12) 2 giugno.
Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e del servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra elencate con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari ad 1/26 della retribuzione mensile comprensiva di ogni elemento accessorio.
Art. 103 (Festività abolite)
Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanali aboliti dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e cioè:
1) 19 marzo X. Xxxxxxxx;
2) il giorno dell'Ascensione;
3) il giorno del Corpus Domini;
4) il 29 giugno SS. Xxxxxx x Xxxxx.
Tali ex festività saranno lavorate e al lavoratore spetterà, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
In coerenza con quanto previsto all'art. 97, lett. A) e B), i lavoratori potranno richiedere, in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, altrettanti giorni di permessi retribuiti, della durata di 8 (otto) ore o inferiori, da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro.
Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica, ai lavoratori spetterà lo stesso trattamento di cui al precedente art. 102, ultimo comma.
La normativa del presente articolo si applica anche nei confronti di quei lavoratori che in occasione delle predette ex festività abolite fossero in assenza retribuita per uno o più casi previsti dal presente contratto (ad esempio: in ferie; in congedo matrimoniale; in malattia, ecc.), fermo restando che in ogni caso i lavoratori non potranno comunque percepire un trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in occasione delle altre festività di cui al precedente art. 102.
Art. 104 (Festività civile soppressa cadente di domenica)
La ricorrenza del 4 novembre, sarà retribuita secondo i criteri previsti dall'ultimo comma del precedente art. 102.
Art. 105 (Ore di lavoro nei giorni festivi)
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nell'art. 102 del presente contratto dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dal presente contratto. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere del riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta solo la relativa maggiorazione.
Titolo XV
CONGEDI - PERMESSI - ASPETTATIVE - ASSENZE
Art. 106 (Permessi e congedi familiari retribuiti)
Fatta salva la normativa che in materia di permessi retribuiti è prevista ai precedenti artt. 97 e 103, sono concessi a tutti i dipendenti permessi e/o congedi familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto indicate:
a) giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso;
b) giorni 3 per natalità e per lutti familiari fino al terzo grado di parentela.
Ai fini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione. Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.
Art. 107 (Congedi per eventi e cause familiari retribuiti)
La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
a) giorni 3 (tre) lavorativi all'anno;
b) in alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con il datore di lavoro modalità di orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni. Lo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di orario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: l'evento che dà titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo restando che il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o necessità.
Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l'accordo dovrà essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovrà indicare: i giorni di congedo (3 o più di 3) e le modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con i congedi previsti agli altri articoli del presente contratto.
Art. 108 (Permessi per handicap - Benefici ai genitori di figli minori con handicap)
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 2, della legge 27 ottobre 1993,
n. 423 e cioè:
a) prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino, con diritto all'indennità economica del 30% della retribuzione a carico dell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non si è beneficiato dell'intero periodo di astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino, ma avrà inizio a partire dal nono mese dopo il parto;
b) in alternativa alla lett. a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; (se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore le ore saranno ridotte a una);
c) dopo il terzo anno e fino al 18° anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese o in alternativa ad una riduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'INPS. Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova in astensione facoltativa. Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e possono essere fruite anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (casalinga/o, disoccupata/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ore, addetto ai servizi domestici, lavorante a domicilio).
Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persona handicappata non convivente possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c) del presente articolo, a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate conviventi possono fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e non siano presenti nella famiglia altri soggetti in grado di assistere la persona handicappata.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona portatrice di handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore, di cui alla lett. c). Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata. Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.
Art. 109 (Permessi per donatori di sangue)
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, legge n. 584/1967; artt. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salasso della normale retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.
Art. 110 (Aspettative per tossicodipendenze)
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle AASSLL o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il Servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabili e non ripetibile.
Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'Autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Art. 111 (Congedi familiari non retribuiti)
In ottemperanza di quanto disciplinato in materia dalla legge n. 53, dell'8 marzo 2000, il datore di lavoro concederà al lavoratore un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a due anni, in presenza di gravi e documentati motivi familiari qui sotto indicati:
A) Necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone:
- il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone indicate al comma precedente.
Situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
B) Situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti da una delle seguenti patologie:
- Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.
Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario.
Nella lettera dovranno essere indicati: il motivo per il quale si richiede tale periodo, la durata del congedo con le rispettive date di decorrenza e scadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo dell'evento.
Il periodo dovrà comunque essere rapportato alle reali esigenze di assenza, pertanto qualora queste dovessero terminare, automaticamente decadrà il restante periodo di congedo e il lavoratore dovrà riprendere servizio entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di cessazione della motivazione.
Il lavoratore, durante l'intero periodo di congedo, non potrà svolgere altra attività lavorativa e manterrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta esclusa la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di servizio.
Il congedo non sarà considerato utile ai fini previdenziali; il lavoratore potrà però procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Il datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta dovrà dare risposta affermativa al lavoratore; solo in caso di coincidenza di scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa con l'impossibilità di sostituire con immediatezza il lavoratore, il datore di lavoro potrà differire la data di inizio del congedo prorogandola di 15 (quindici) giorni di calendario.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, valgono le disposizioni emanate dal Ministero per la solidarietà sociale, con la circolare n. 43 del 7 luglio 2000.
Art. 112 (Assenze)
Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro o a chi ne fa le veci; in caso di mancata giustificazione, valgono le norme di cui all'art. 175 del presente c.c.n.l. Ove l'assenza è causata da infortunio prodotto da terzi, il lavoratore ha l'obbligo di darne comunicazione al datore di lavoro.
Titolo XVI FERIE
Art. 113 (Durata)
Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Art. 114 (Decorso ferie - Sopravvenienza malattia)
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di ricovero ospedaliero e/o di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Art. 115 (Determinazione del periodo di ferie)
Compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie da maggio ad ottobre.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 (due) periodi.
Le ferie non potranno aver inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica o quello festivo.
Art. 116 (Ferie in caso di licenziamento e dimissioni)
Durante il periodo di ferie decorre, a favore del lavoratore, la normale retribuzione.
In caso di licenziamento e di dimissioni, il lavoratore maturerà tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno di competenza.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Art. 117 (Irrinunciabilità delle ferie)
Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Art. 118 (Richiamo per ragioni di servizio)
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, ed il diritto al rimborso delle spese per l'anticipato rientro e per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente era stato richiamato.
Art. 119 (Funzioni pubbliche elettive)
In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie di cui all'art. 113, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, saranno concessi 3 (tre) giorni aggiuntivi di ferie retribuite.
Per i giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali, i soggetti su indicati hanno diritto, ex art. 1, legge n. 69/1992, a specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi.
L'adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione del Presidente del seggio, recante la data di inizio e di chiusura delle operazioni.
Titolo XVII
CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE SESSUALI NEL LUOGO DI LAVORO
Art. 120 (Prevenzione delle molestie sessuali)
Le parti richiamati i principi costituzionali di parità sostanziale tra donne e uomini, considerata la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e la disciplina normativa in materia, adottano la seguente regolamentazione a disciplinare il "codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro" prefiggendosi l'obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro.
Definizione
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro devono essere intese come maggiormente rilevanti e gravi.
Principi
Le parti ritengono inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata. Le parti si danno atto che:
- è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
- è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti.
Prevenzione
I datori di lavoro adotteranno le iniziative utili a prevenire le problematiche relative alle situazioni di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti le lavoratrici ed i lavoratori, ad esempio mediante affissione in luogo accessibile al personale in ogni singola unità produttiva.
Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica da istituirsi presso l'Ente bilaterale nazionale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice e lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione per problematiche relative alle situazioni di cui sopra.
La Commissione provvederà a tutte le iniziative utili alla diffusione del codice di condotta.
La Commissione provvederà ad individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori per la prevenzione delle situazioni di cui sopra.
Le parti concordano che i programmi generali di formazione del personale dovranno includere nozioni inerenti orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Avviso comune
La FIAIP e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono di fare richiesta al Governo affinché i programmi di formazione siano considerati azioni positive ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Dichiarazione congiunta in materia di procedure, provvedimenti e tutela della persona oggetto di molestie sessuali
La FIAIP e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono di affidare al gruppo per le pari opportunità di cui all'art. 7, il compito di delineare, entro il 31 dicembre 2010, il modello di procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.
Titolo XVIII
RICHIAMO E CHIAMATA ALLE ARMI
Art. 121 (Computo nell'anzianità di servizio)
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982 e fino al 31 marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ. come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 1° aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui al Titolo XXXI (Trattamento economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine.
Titolo XIX
MISSIONI, TRASFERTE E TRASFERIMENTI
Art. 122 (Missione o trasferta temporanea)
Il datore di lavoro, ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso al personale compete:
1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto bagaglio;
3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto ed alloggio, postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro;
4) una diaria di euro 13,00 (tredici/00) giornaliere per missioni eccedenti le 8 (otto) ore e fino alle 24 (ventiquattro) ore e di euro 26,00 (ventisei/00) giornaliere per missioni eccedenti le 24 (ventiquattro) ore.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10% (dieci per cento). Analogamente si procederà quando le mansioni attribuite al lavoratore comportino viaggi abituali.
Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 (otto) ore compete il rimborso di cui al punto 3 del presente articolo.
Le trasferte di durata prevista superiore a 8 (otto) ore devono essere comunicate al lavoratore interessato con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.
Art. 123 (Trasferimento)
I trasferimenti danno diritto alle seguenti indennità:
1) al lavoratore che non sia capo famiglia:
a) il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, di alloggio, di viaggio (per la via più breve);
b) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
c) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi;
d) una diaria per la misura effettuata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. 122;
2) al lavoratore che sia capo famiglia e abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, di alloggio, di viaggio (per la via più breve) sostenute per sé e per ciascun convivente a carico componente il nucleo familiare;
b) il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
c) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza il godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi;
d) una diaria nella misura fissata dal precedente art. 122 per il personale in missione temporanea per sé e per ciascun convivente a carico: per i figli conviventi a carico, la diaria è ridotta di 3/5 (tre quinti).
Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Qualora il trasferimento comporti anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 (otto) giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Titolo XX MALATTIE ED INFORTUNI
Art. 124 (Certificazioni SSN)
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale, il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Art. 125 (Norme sulla malattia e l'infortunio extraprofessionale)
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 165 e 166 del presente contratto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 175 e 178 del presente contratto. Il lavoratore è tenuto altresì a far recapitare al datore di lavoro il certificato medico di prima visita, ed i successivi, in caso di prolungamento della malattia, nei termini di legge. In caso di ingiustificato ritardo anche l'assenza sarà considerata ingiustificata. Il
datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla regione.
Art. 126 (Obblighi del lavoratore)
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 (dieci) alle ore 12,00 (dodici) e dalle ore 17,00 (diciassette) alle ore 19,00 (diciannove), al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Nel caso in cui al livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati nel 2° comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, 14° comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro al lavoro.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 175 e 178 del presente contratto.
Art. 127 (Periodo di comporto)
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli artt. 165 e 166 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 133.
Almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di comporto, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore assente per malattia, il termine del periodo di comporto stesso.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 128 (Trattamento economico di malattia)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Durante il periodo di malattia, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
1) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33;
2) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
a) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
b) 85% (ottantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
c) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 150. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto, ai sensi dell'art. 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a recapitare o a trasmettere all'INPS a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui al punto 1 del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 130 e 134.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 128
(Trattamento economico di malattia)
(invariato)
Durante il periodo di malattia, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
1) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33;
2) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
a) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
b) 85% (ottantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
c) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 150.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto, ai sensi dell'art. 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a recapitare o a trasmettere all'INPS a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui al punto 1 del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 130 e 134.
Art. 129 (Infortunio professionale)
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 54 e 127.
Art. 130 (Trattamento economico di infortunio professionale)
Ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 150, per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAlL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 150. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Art. 131 (Quota giornaliera per malattia e infortunio)
Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 150, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.
Art. 132 (Festività)
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di cui all'art. 150.
Art. 133 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 127 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 127; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli artt. 127 e 129, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non retribuita, per tutta la durata dell'infortunio.
L'aspettativa spetta fino alla cessazione della corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea da parte dell'INAIL, a condizione che siano esibiti regolari certificati medici ed idonea documentazione comprovante il permanere dello stato di inabilità temporanea assoluta.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma.
Al termine del periodo di aspettativa di cui al presente articolo, perdurando l'assenza, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi del precedente art. 127; il periodo stesso è considerato utile ai soli fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto limitatamente ai primi 120 giorni del periodo di aspettativa.
Art. 134 (Tubercolosi)
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o case di cura a carico dell'Assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
L'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare
assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in lungo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 135 (Rinvio alle leggi)
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Titolo XXI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Premessa
Le parti, vista la legge n. 53 dell'8 marzo 2000, concernente i "Congedi parentali", hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge.
Art. 136 (Normativa)
La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza, rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto assicuratore. Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
1) le generalità della lavoratrice;
2) l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta;
3) il mese di gestazione alla data della visita;
4) la data presunta del parto.
Gli elementi di cui ai punti 1) e 2) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della veridicità.
Al rilascio del certificato medico suddetto sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'INPS e i medici del Servizio sanitario nazionale, tuttavia, qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui sopra il datore di lavoro o l'INPS possono accettarli ugualmente o richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla lavoratrice stessa.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette certificazioni a disposizione della Direzione periferica del lavoro per tutto il periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla tutela della legge.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.
Le disposizioni di cui al punto 2 valgono anche per il padre adottivo o affidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia rinunciato.
Il coniuge che voglia avvalersi, in alternativa alla moglie lavoratrice, del diritto a fruire della astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro ed all'INPS inoltrando:
1) domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice da cui risulti l'avvenuta rinuncia della moglie stessa ad avvalersi del diritto di astensione dal lavoro, dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro dello stesso coniuge affidatario;
2) copia del provvedimento di affidamento, ovvero di adozione;
3) copia del documento rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria ovvero adottiva.
E' vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami (art. 7, decreto legislativo n. 645/1996).
Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione provinciale del lavoro, che le convalida; a tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice ha diritto al t.f.r. e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste ai rispettivi artt. 164 e 165 del presente contratto, indipendentemente dal motivo delle dimissioni.
Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari, qualora le dimissioni siano state rassegnate entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (Corte costituzionale sentenza n. 332/1988).
La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il cento per cento della retribuzione giornaliera, di cui al successivo art. 150.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.
Art. 137(Adozione e/o affidamento)
I genitori adottivi o affidatari, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:
A) Astensione obbligatoria
Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così previsto dalle leggi nn. 1204/1971 e 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, sempreché il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età.
In caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età (v. circolari INPS nn. 151/1990 e 109 del 6 giugno 2000, art. 6, legge n. 903/1977 e art. 3, legge n. 476/1998).
B) Astensione facoltativa
Nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia.
Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall'ingresso in famiglia; il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino. Durante il periodo di astensione facoltativa l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
1) i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino;
2) i genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: entro i tre anni successivi all'ingresso in famiglia. L'indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
C) Riposi orari
Le norme sui riposi orari previsti per il caso di parto plurimo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento di bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse.
Art. 138 (Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento)
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dello studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto).
Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
Art. 139 (Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino)
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:
Astensione obbligatoria
Genitore | Durata | Periodo godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre | 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall'Ispettorato del lavoro | - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro | Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Per il periodo di astensione obbligatoria, ad esclusione di quello anticipato di cui all'art. 5 della legge n. 1204/1971, l'indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione netta mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento dell'attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto ai punti 7 e 9 del precedente art. 131 | Copertura al 100% |
Padre (*2) | 3 mesi | Dopo la nascita del bimbo | Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre | Copertura al 100% |
(*1) La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto.
Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.
Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.
(*2) L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.
Astensione facoltativa
Genitore | Durata | Periodo godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre | 6 mesi (*1) continuativi o frazionati | Nei primi 8 anni di vita del bambino | Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (*2). Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto | Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commis. al 200% dell'ass. sociale, con possibilità d'integraz. da parte dell'inter. |
Padre | 6 mesi (*1) | Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia | Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (*2). Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria | Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commis. al 200% dell'ass. sociale, con possibilità d'integraz. da parte dell'inter. |
(*1) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.
(*2) Il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. Allattamento (riposi orari)
Genitore | Durata | Periodo godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre | 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro | Nel primo anno di vita del bambino | Per detti riposi è dovuta dall'INPS una indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 | Copertura commis. al 200% dell'ass. sociale, con possibilità d'integraz. da parte dell'inter. |
Padre (*1) | 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi, comportano il diritto del lavoratore padre ad uscire dalla sede di lavoro | Nel primo anno di vita del bambino | Per detti riposi, valgono le stesse norme di legge e le stesse modalità sopra previste per la lavoratrice madre | Copertura commis. al 200% dell'ass. sociale, con possibilità d'integraz. da parte dell'inter. |
(*1) Il diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.
Malattia del bimbo
Genitore | Xxxxxx e periodo godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre (*1) | Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. 5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. La malattia del bimbo con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore | Nessuna Tali periodi danno diritto a quanto previsto all'art. 7, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 | Copertura al 100% per i periodi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato |
Padre (*1) | Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. 5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. La malattia del bimbo con ricovero interrompe le ferie del genitore | Nessuna Tali periodi danno diritto a quanto previsto all'art. 7, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 | Copertura al 100% fino ai 3 anni del bimbo. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, salvo integrazione dell'interessato |
(*1) Il diritto all'astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre.
Titolo XXII SOSPENSIONE DEL LAVORO
Art. 140 (Sospensione)
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di cui al Titolo XXV, per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari ed altri casi di forza maggiore.
Titolo XXIII
ANZIANITA' DI SERVIZIO E ANZIANITA' CONVENZIONALE
Art. 141 (Decorrenza anzianità di servizio)
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
Art. 142 (Computo frazione annua anzianità)
Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Art. 143 (Anzianità convenzionale)
Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
1) mutilati ed invalidi di guerra: 1 anno;
2) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: 6 mesi per ogni titolo di benemerenza;
3) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazione: 6 mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno 6 mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.
L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto il diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro, i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha diritto.
Titolo XXIV PASSAGGI DI QUALIFICA
Art. 144 (Mansioni del lavoratore)
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 145 (Mansioni promiscue)
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente svolta, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.
Art. 146 (Passaggi di livello)
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno "ad personam" avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità. I superminimi individuali, salvo diversa connotazione all'atto della concessione, saranno assorbibili fino a concorrenza dai successivi aumenti retributivi, esclusi gli scatti di anzianità.
Titolo XXV
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Art. 147 (Aumenti periodici di anzianità)
Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, il personale ha diritto a dieci scatti triennali.
Gli importi degli aumenti periodici, in cifra lorda fissa mensile, sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
Livelli | Dal 1° aprile 2001 € | Dal 1° luglio 2002 € | Dal 1° luglio 2003 € |
Quadro | 27,89 | 30,47 | 33,05 |
1° | 27,37 | 29,18 | 30,99 |
2° | 23,76 | 26,08 | 28,41 |
3° | 22,98 | 24,02 | 25,31 |
4° | 21,69 | 22,47 | 23,24 |
5° | 21,17 | 21,69 | 22,21 |
6° | 20,40 | 20,66 | 21,17 |
7° | 19,88 | 20,04 | 20,14 |
In occasione del nuovo scatto o passaggio di livello, l'importo degli scatti maturati viene calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Titolo XXVI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 148 (Retribuzione)
La retribuzione è costituita dalle voci sotto indicate nell'elenco di cui a seguire, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o "una tantum", e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali, ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge:
A) paga base nazionale conglobata comprensiva dell'indennità di contingenza, di cui all'art. 98 del c.c.n.l. 11 giugno 1997, dell'E.d.r. di cui all'accordo interconfederale del 21 luglio 1992 e dell'Elemento economico di 2° livello ex art. 95, c.c.n.l. 11 giugno 1997;
B) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 147;
C) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
D) eventuali assegni "ad personam";
E) eventuali superminimi.
Ferme restando le finalità di cui all'art. 9 e le modalità di funzionamento come previste dall'art. 10 del presente c.c.n.l., il contributo dovuto di cui al citato art. 10 è da intendersi componente economico aggiuntivo al soprariportato elenco.
Art. 149 (Retribuzione mensile)
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale. Pertanto, essa si riferisce a tutte le giornate del mese di calendario.
Art. 150 (Quota giornaliera)
La quota giornaliera della retribuzione si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 131. Il divisore convenzionale di cui al presente articolo stabilisce l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute che per il pagamento delle giornate lavorative.
Art. 151 (Quota oraria)
La quota oraria della retribuzione, si ottiene dividendo l'importo mensile per 168.
Art. 152 (Paga base nazionale conglobata)
La paga base nazionale conglobata, come da successiva Tabella A, è comprensiva di:
1) paga base nazionale;
2) indennità di contingenza di cui all'accordo 5 dicembre 1997; comprensiva dell'Elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale del 31 luglio 1992.
Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all'art. 20, al mese di febbraio 2009, corrisponde la seguente paga base nazionale conglobata:
Tabella A
Livello | Paga base conglobata |
1° Q | € 2.011,66 |
1° | € 1.862,85 |
2° | € 1.678,95 |
3° | € 1.507,76 |
4° | € 1.371,68 |
5° | € 1.287,59 |
6° | € 1.207,14 |
7° | € 1.106,01 |
Ai quadri è confermato il riconoscimento di una indennità di funzione, così come già previsto dall'art. 74 del c.c.n.l. 9 ottobre 1991 per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, nella misura di euro 250,00, come previsto dall'accordo di rinnovo economico del 10 febbraio 2009.
Art. 153 (Aumenti contrattuali e "una tantum")
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Aumenti contrattuali
In aggiunta alla paga base nazionale conglobata di cui al precedente art. 152, alle scadenze previste, saranno erogati gli aumenti contrattuali per ciascun livello riportati nella successiva Tabella B.
Al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui all'ultimo comma della premessa del presente c.c.n.l. la Tabella B sotto riportata comprende:
a) gli aumenti previsti dall'accordo del c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi vigente sottoscritto in data 23 luglio 2008.
Gli aumenti previsti dal rinnovo del vigente c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi, saranno erogati in aggiunta alla presente Tabella B e, pertanto le parti si incontreranno per predisporre i necessari adeguamenti.
Tabella B
Aumenti contrattuali
Livello | 01/09/2009 euro | 01/03/2010 euro | 01/09/2010 euro |
Quadro | 59,03 | 34,72 | 34,72 |
1° | 53,17 | 31,28 | 31,28 |
2° | 45,99 | 27,06 | 27,06 |
3° | 39,31 | 23,13 | 23,13 |
4° | 34,00 | 20,00 | 20,00 |
5° | 30,72 | 18,07 | 18,07 |
6° | 27,58 | 16,22 | 16,22 |
7° | 23,61 | 13,89 | 13,89 |
La paga base conglobata risulta pertanto come da seguente Tabella C.
Tabella C
Paga base conglobata
Livello | Liv. | 01/09/2009 euro | 01/03/2010 euro | 01/09/2010 euro |
Quadro | 1°Q 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° | 2.070,69 | 2.105,41 | 2.140,13 |
1° | 1.916,02 | 1.947,30 | 1.978,58 | |
2° | 1.724,94 | 1.752,00 | 1.779,06 | |
3° | 1.547,07 | 1.570,20 | 1.593,33 | |
4° | 1.405,68 | 1.425,68 | 1.445,68 | |
5° | 1.318,31 | 1.336,38 | 1.354,45 | |
6° | 1.234,72 | 1.250,94 | 1.267,16 | |
7° | 1.129,62 | 1.143,51 | 1.157,40 |
La decorrenza degli aumenti, determinati dal successivo rinnovo del c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi, salvo diverso accordo fra le parti, sarà quella stabilita da detto contratto.
Nei confronti del personale assunto dal 22 marzo 2007 sarà applicata la retribuzione base nazionale conglobata in vigore alla data d'assunzione.
"Una tantum"
A tutto il personale dipendente, in forza alla data del 1° febbraio 2009 e che abbia prestato attività nel periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009, sarà corrisposta una somma "una tantum" in tre tranches, la prima con la retribuzione del mese di febbraio 2009, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2009, la terza con la retribuzione di novembre 2009, nelle misure previste nella Tabella D sottoriportata.
Tabella D "Una tantum"
Livello | 01/02/2009 euro | 01/06/2009 euro | 01/11/2009 euro | Totale euro |
Quadro | 711,81 | 364,58 | 364,58 | 1.440,97 |
1° | 641,19 | 328,42 | 328,42 | 1.298,03 |
2° | 554,64 | 284,08 | 284,08 | 1.122,81 |
3° | 474,06 | 242,81 | 242,81 | 959,69 |
4° | 410,00 | 210,00 | 210,00 | 830,00 |
5° | 370,42 | 189,73 | 189,73 | 749,88 |
6° | 332,56 | 170,33 | 170,33 | 673,22 |
7° | 284,72 | 145,83 | 145,83 | 576,39 |
L'"una tantum" spetterà al lavoratore dipendente in proporzione al numero dei mesi di lavoro svolto in relazione al periodo intercorrente dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009. Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi gli importi di cui sopra verranno erogati "pro-quota" in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo.
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza per la fruizione dei congedi parentali e di maternità previsti dal D.Lgs. n. 151/2001.
Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Al personale dipendente con qualifica di quadro in forza alla data del 1° febbraio 2009 e che abbia prestato attività nel periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009, sarà altresì corrisposta una somma "una tantum" in tre rate in relazione alla voce retributiva dell'indennità di funzione, in tre tranches, la prima con la retribuzione del mese di febbraio 2009, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2009, la terza con la retribuzione di novembre 2009 nelle misure previste nella Tabella E sottoriportata, secondo i criteri sopra previsti per l'"una tantum" complessiva.
Tabella E "Una tantum"
Livello | 01/02/2009 euro | 01/06/2009 euro | 01/11/2009 euro | Totale euro |
Quadro | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 500,00 |
Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo delle sopracitate "una tantum" non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto retributivo contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. ...
(Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili (fatta eccezione da voci retributive "ad personam" specificamente indicate quali "anticipazioni di futuri aumenti contrattuali e/o acconti di futuri aumenti contrattuali").
Livelli | Decorrenza 1.1.2011 | Decorrenza 1.9.2011 | Decorrenza 1.4.2012 | Decorrenza 1.10.2012 | Decorrenza 1.4.2013 | Decorrenza 1.10.2013 | Totale |
Quadro | 17,36 | 22,57 | 26,04 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 149,31 |
1° | 15,64 | 20,33 | 23,46 | 25,02 | 25,02 | 25,02 | 134,49 |
2° | 13,53 | 17,59 | 20,29 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 116,33 |
3° | 11,56 | 15,03 | 17,34 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 99,43 |
4° | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 86,00 |
5° | 9,03 | 11,75 | 13,55 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 77,68 |
6° | 8,10 | 10,54 | 12,17 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 69,75 |
7° | 6,94 | 9,03 | 10,42 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 59,69 |
Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo con la retribuzione del mese di ....
Art. 154 (Assorbimenti)
Gli aumenti che non derivino da scatti d'anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, non possono essere assorbiti, in caso d'aumento di tabella, salvo che lo stesso sia stato espressamente stabilito come assorbibile all'atto della concessione. Nessun assorbimento potrà essere operato in relazione a quanto sancito dal 2° comma dello stesso art. 153.
Art. 155 (Indennità di cassa e maneggio denaro)
Senza pregiudizio d'eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui al precedente art. 152.
Art. 156 (Prospetto paga)
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare l'intestazione o la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Titolo XXVII
MENSILITA' SUPPLEMENTARI (TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA)
Art. 157 (Tredicesima mensilità)
Entro il 20 di dicembre di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all'art. 148 (esclusi gli assegni familiari). In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato, come previsto dall'art. 142.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 139, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità per intero.
Art. 158 (Quattordicesima mensilità)
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all'art. 148 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari. In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato. Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di cui all'art. 148, percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda. Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito. Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente titolo riguardanti la tredicesima mensilità.
Titolo XXVIII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
A) Recesso
Art. 159 (Recesso ex art. 2118 cod. civ.)
Ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 164.
Art. 160 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)
Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al 1° comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso, seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 165.
Art. 161 (Normativa)
Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e della legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato solo per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e art. 160 del presente contratto) o per "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
In caso di licenziamento per "giustificato motivo con preavviso" il lavoratore può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al 2° e 3° comma del presente articolo è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 162 (Nullità del licenziamento)
Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione ad attività politiche o sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a), b) e c) del 3° comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel 2° comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 170.
Art. 163 (Licenziamento simulato)
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione sia effettuata entro un mese dal licenziamento o sia reiterata più di tre volte.
B) Preavviso
Art. 164 (Preavviso)
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Livelli | Giorni di calendario |
Quadri e 1° | 60 |
2° e 3° | 30 |
4° e 5° | 20 |
6° e 7° | 15 |
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Livelli | Giorni di calendario |
Quadri e 1° | 90 |
2° e 3° | 45 |
4° e 5° | 30 |
6° e 7° | 20 |
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Livelli | Giorni di calendario |
Quadri e 1° | 120 |
2° e 3° | 60 |
4° e 5° | 45 |
6° e 7° | 20 |
Art. 165 (Indennità sostitutiva del preavviso)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 150 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 165
(Indennità sostitutiva del preavviso)
Ai sensi del 2° comma, dell'art. 2118, cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 150 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro avrà facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 150 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
C) Trattamento di fine rapporto
Art. 166 (Trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 136, 165, 168;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 116;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del 3° comma, art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli Istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Art. 167 (Cessione o trasformazione societaria)
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
Art. 168 (Decesso del dipendente)
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso e quanto dovuto a norma del presente contratto, saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 169 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo eccedente la scadenza di cui al precedente comma, sarà corrisposto un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto, fermo restando che il t.f.r. dovrà essere integralmente liquidato entro 90 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
D) Dimissioni
Art. 170 (Dimissioni)
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 166, le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 164 del presente contratto.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 165. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 171 (Dimissioni per matrimonio)
In conformità della norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 166 con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 164 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del lavoro entro il termine di un mese.
Art. 172 (Dimissioni per maternità)
Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 136 del presente contratto.
Titolo XXIX
DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI
Art. 173 (Obbligo del prestatore di lavoro)
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Art. 174 (Divieti)
E' vietato al personale ritornare nei locali di lavoro e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del datore di lavoro. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Art. 175 (Giustificazioni delle assenze)
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto al datore di lavoro entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di cui all'art. 150 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 178.
Art. 176 (Rispetto orario di lavoro)
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo arrotondate ai 15 primi superiori, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 178.
Art. 177 (Comunicazione mutamento di domicilio)
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dello studio.
Art. 178 (Provvedimenti disciplinari)
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 151;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro per un giorno senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi.
Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 173, 1° e 2° comma;
- recidiva nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 179 (Codice disciplinare)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo XXIX nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 o delle procedure di conciliazione previste dal Titolo VII del presente contratto.
Art. 180 (Normativa provvedimenti disciplinari)
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue contro deduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle contro deduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Titolo XXX
DIVISE - ATTREZZI - STRUMENTI
Art. 181 (Divise, attrezzi e strumenti)
Quando è fatto obbligo al lavoratore di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni igienico- sanitarie.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro.
Titolo XXXI DECORRENZA E DURATA
Art. 182 (Decorrenza e durata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto stipulato in data 29 maggio 2009, salvo diverse decorrenze espressamente previste, scadrà il 31 dicembre 2010. Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno quattro mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno, e così di anno in anno.
Le parti si impegnano ad incontrarsi tre mesi prima della scadenza per un esame della materia contrattuale ed avviare la trattativa di rinnovo.
Norma transitoria applicativa
Le parti si danno atto che nei casi in cui il presente contratto sia applicato ai lavoratori per i quali fosse stato adottato in precedenza un altro contratto di lavoro, ovvero fossero state riconosciute diverse condizioni economiche-normative, saranno salvaguardate le condizioni di miglior favore, mentre le eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del presente contratto saranno erogate contestualmente alla sua applicazione.
N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2011 prevede quanto segue:
Art. 182
(Decorrenza e durata)
Il presente contratto stipulato in data 29 maggio 2009, salvo diverse decorrenze espressamente previste, scadrà il 31 dicembre 2010.
Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata A/R, almeno quattro mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno, e così di anno in anno.
Le parti si impegnano ad incontrarsi tre mesi prima della scadenza per un esame della materia contrattuale ed avviare la trattativa di rinnovo. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2011 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2013.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al 1° comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A/R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Titolo XXXII ARCHIVIO CONTRATTI
Art. 183 (Archivio contratti)
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art. 17 della legge n. 963/1988, le parti firmatarie il presente c.c.n.l. si impegnano ad inviare al CNEL Archivio contratti - Viale Lubin - Roma, copia del presente contratto.
ALLEGATI
Allegato 1
Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente bilaterale nazionale del comparto agenti immobiliari professionali
Statuto Art. 1
(Costituzione)
Conformemente a quanto previsto dal Titolo 3, art. 3 del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti da agenti immobiliari professionali, è costituito, dalla FIAIP e dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, l'Ente bilaterale nazionale del comparto agenti immobiliari professionali, denominato EBNAIP.
Art. 2 (Natura)
L'EBNAIP ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 3 (Durata)
La durata dell'EBNAIP è a tempo indeterminato.
Art. 4 (Sede)
L'EBNAIP ha sede presso la FIAIP nazionale in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0 - Xxxx.
Art. 5 (Scopi)
L'EBNAIP attua e concretizza a livello nazionale:
A) le iniziative che si richiamano all'art. 3 del c.c.n.l. e in particolare i compiti previsti dall'art. 5 del c.c.n.l.;
B) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro).
Art. 6
(Soci e beneficiari)
Sono soci dell'EBNAIP le Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto firmatarie del c.c.n.l. per i dipendenti dagli agenti immobiliari professionali stipulato, confermato e acquisito agli atti dal Ministero del lavoro e della P.S.
Sono beneficiari delle prestazioni e dei servizi erogati dall'EBNAIP gli agenti immobiliari ed i loro dipendenti.
Art. 7 (Finanziamento)
L'EBNAIP è finanziato secondo le misure e le modalità di cui al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali) del c.c.n.l. per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, confermato e acquisito agli atti dal Ministero del lavoro e P.S.
Art. 8
(Organi dell'EBNAIP) Sono Organi dell'EBNAIP:
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei sindaci revisori dei conti.
Art. 9 (Assemblea)
L'Assemblea è composta, in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori e la FIAIP, da 18 membri, nominati:
- 9 complessivamente dalla FIAIP;
- 9 dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori di cui 3 nominati dalla FILCAMS-CGIL, 3 nominati dalla FISASCAT-CISL, 3 nominati dalla UILTUCS-UIL.
I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo membro avrà la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
Art. 10
(Poteri dell'Assemblea) Spetta all'Assemblea di:
- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- approvare i regolamenti interni dell'EBNAIP;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBNAIP;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'EBNAIP;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori ed i sindaci;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento; svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 11
(Riunioni dell'Assemblea)
L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 6 dei membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei sindaci.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBNAIP. Per la validità delle adunanze dell'assemblea in prima convocazione e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Xxxxxxx membro ha un voto. Le adunanze dell'assemblea in seconda convocazione sono convocate nella medesima giornata di cui alle adunanze in prima convocazione in orario diverso. Per la validità delle adunanze dell'assemblea in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un componente in rappresentanza di ciascuna delle parti di cui all'art. 1.
Le delibere assunte nel corso di adunanze in seconda convocazione sono altresì valide solo se ricevono il voto favorevole da parte di un membro dell'assemblea in rappresentanza di ciascuna delle parti di cui all'art. 1.
Art. 12
(Il Presidente)
Il Presidente dell'EBNAIP viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei lavoratori e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti la FIAIP. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.
Spetta al Presidente dell'EBNAIP di:
- rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
- indire le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato esecutivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato esecutivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato esecutivo.
Art. 13
(Il Vicepresidente)
Il Vicepresidente dell'EBNAIP viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti della FIAIP e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti della FIAIP, il Vicepresidente sia scelto fra i rappresentanti dei lavoratori e viceversa. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Art. 14
(Il Comitato esecutivo)
Il Comitato esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:
a) il Presidente dell'Assemblea;
b) il Vicepresidente dell'Assemblea;
c) due membri nominati dalla FIAIP;
d) due membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Art. 15
(Poteri del Comitato esecutivo) Spetta al Comitato esecutivo:
- garantire il funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- attuare le iniziative deliberate dall'EBNAIP;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBNAIP;
- assumere e licenziare il personale dell'EBNAIP e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti dell'EBNAIP e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 16
(Riunioni del Comitato esecutivo)
Il Comitato esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno un membro del Comitato esecutivo in rappresentanza di ciascuna delle parti di cui all'art. 1.
Ogni membro ha diritto a un voto.
Art. 17
(Il Collegio dei sindaci revisori dei conti)
Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Organizzazioni datoriali, uno dalle Organizzazioni dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo, che ne assume la Presidenza.
Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 cod. civ. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'EBNAIP per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
I sindaci potranno partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.
Art. 18
(Il patrimonio dell'EBNAIP)
Le disponibilità dell'EBNAIP sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
Costituiscono inoltre disponibilità dell'EBNAIP le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'EBNAIP ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli agenti immobiliari professionali, la quota di contributi di competenza dell'EBNAIP è utilizzata esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonata - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBNAIP è quello del "Fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunioni di beni.
I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'EBNAIP sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Art. 19
(Gestione dell'EBN/AC)
Per le spese di impianto e di gestione, l'EBNAIP potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vicepresidente.
Art. 20
(Bilancio dell'EBNAIP)
Gli esercizi finanziari dell'EBNAIP hanno inizio il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'EBNAIP e del bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci revisori dei conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.
Art. 21
(Liquidazione dell'EBNAIP)
La messa in liquidazione delI'EBNAIP è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'EBNAIP i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.
Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui 3 nominati dalla FIAIP e 3 nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale di Roma.
Le anzidette Organizzazioni determineranno, all'atto della messa in liquidazione dell'EBNAIP, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.
In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma tenuti presenti i suddetti scopi.
Art. 22
(Modifiche statutarie)
Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all'art. 1 e deliberata dall'Assemblea dell'EBNAIP con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.
Art. 23 (Controversie)
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del regolamento, è deferita all'esame della Assemblea.
Art. 24 (Disposizioni finali)
Per quanto non è necessariamente previsto dal presente statuto, valgono le norme di cui al regolamento vigente, le disposizioni del c.c.n.l., ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
Allegato 2 Regolamento dell'EBNAIP
Titolo I FUNZIONAMENTO
Art. 1
Le parti sociali di cui all'art. 1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del c.c.n.l. e la loro ripartizione, nell'ambito dell'EBNAIP che fungerà da segreteria operativa.
Art. 2
La misura dei contributi per realizzare gli scopi previsti dal c.c.n.l. a favore degli agenti immobiliari professionali e dei propri dipendenti compreso il funzionamento dell'Ente bilaterale nazionale sono definiti dal Titolo IV "Funzionamento delle relazioni sindacali" del c.c.n.l.
Art. 3
Le quote a carico dei lavoratori dipendenti saranno trattenute dal datore di lavoro all'atto del pagamento delle retribuzioni. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce "QSC" nel foglio paga e nel libro paga. Le quote a carico degli agenti immobiliari devono essere calcolate sul monte salari mensile.
Gli importi delle quote di cui ai precedenti commi devono essere versati trimestralmente con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre sul c/c postale n. 82850025 intestato a EBNAIP c/FIAIP-FILCAMS-FISASCAT-UILTUCS. In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell'interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali.
Art. 4
I lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro che intendono avvalersi delle iniziative/attività promosse dalle parti sociali di cui all'art. 1 dello Statuto e dall'Ente bilaterale nazionale sono tenuti a comprovare l'avvenuto versamento delle quote di propria competenza mediante l'esibizione della ricevuta di versamento.
Gli importi di cui all'articolo precedente avranno inizio dal mese di settembre 2001 per il trimestre giugno/agosto 2001. Titolo II
FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA
Art. 5
L'EBNAIP istituisce una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale denominata "Fondo di assistenza integrativa" di cui potranno usufruire i dipendenti ed i datori di lavoro secondo le modalità del presente titolo.
Le prestazioni del Fondo sono le seguenti:
- per i lavoratori dipendenti:
- infortuni professionali ed extra-professionali;
- rimborso ticket SSN;
- rimborso visite specialistiche;
- per i datori di lavoro:
- infortuni professionali ed extra-professionali:
- rimborso ticket SSN;
- rimborso visite specialistiche;
- rimborso di quote economiche giornaliere anticipate per la corresponsione ai lavoratori dell'indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal c.c.n.l.
Art. 6
Per i lavoratori dipendenti
A) Infortuni professionali ed extraprofessionali
In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni:
1) ai lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:
Garanzia | Massimale "pro-capite" | Note |
Invalidità permanente | Euro 25.000,00 | Franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposto un indennizzo pari al 100% del massimale |
Rimborso spese ospedaliere o cliniche | Euro 2.600,00 | Annuo |
Diaria ricovero da infortunio | Euro 13,00 per giorno per massimo 365 giorni | Franchigia 3 giorni |
2) ai lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:
Garanzia | Massimale "pro-capite" | Note |
Invalidità permanente | Euro 18.000,00 | Franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposto un indennizzo pari al 100% del massimale |
Rimborso spese ospedaliere o cliniche | Euro 1.800,00 | Annuo |
Diaria ricovero da infortunio | Euro 10,00 per giorno per massimo 365 giorni | Franchigia 3 giorni |
3) ai lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:
Garanzie | Massimale "pro-capite" | Note |
Invalidità permanente | Euro 10.000,00 | Franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposto un indennizzo pari al 100% del massimale |
Rimborso spese ospedaliere o cliniche | Euro 1.000,00 | Annuo |
Diaria ricovero da infortunio | Euro 5,00 per giorno per massimo 365 giorni | Franchigia 3 giorni |
B) Rimborso ticket SSN
1) Ai lavoratori in generale
Garanzia | Massimale "pro-capite" | Note |
Tickets per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie, visite specialistiche c/o SSN | Rimborso integrale dei tickets | "..." |
C) Rimborso visite specialistiche
Garanzia | Massimale "pro-capite" | Note |
Visite specialistiche c/o struttura sanitaria o personale convenzionato | Euro 250,00 | Annuo |
Art. 7
Per i datori di lavoro
A) Infortuni professionali ed extraprofessionali)
In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali saranno assicurate le seguenti prestazioni, valide in tutto il mondo nell'arco delle 24 ore:
Garanzie | Massimale | Note |
Decesso | Euro 25.000,00 | Raddoppio per commorienza di entrambi i coniugi ai figli handicappati |
Invalidità permanente | Euro 25.000,00 | Franchigia 3% eliminata per I.P. > 25% se I.P. > 66% viene corrisposto un indennizzo pari al 100% del massimale |
Rimborso spese da | Euro 4.000,00 | - |
infortunio | ||
Diaria ricovero da infortuni | Euro 50,00 per giorno per massimo 365 giorni | Franchigia 3 giorni |
B) Rimborso ticket SSN
Garanzia | Massimale "pro-capite" | Note |
Tickets per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie, visite specialistiche c/o SSN | Rimborso integrale dei tickets | "..." |
C) Rimborso visite specialistiche
Garanzia | Massimale "pro-capite" | Note |
Visite specialistiche c/o struttura sanitaria o personale convenzionato | Euro 250,00 | Annuo |
Art. 8
(Per i datori di lavoro)
Rimborso di quota economica giornaliera ai datori di lavoro che abbiano corrisposto ai lavoratori in caso di malattia l'indennità economica prevista dall'art. 81 del c.c.n.l., con le seguenti modalità e misure.
1) Lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:
- dal 4° al 20° giorno: euro 11,00;
- dal 21° al 180° giorno: euro 8,00.
2) Lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:
- dal 4° al 20° giorno: euro 8,00;
- dal 21° al 180° giorno: euro 6,00.
3) Lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:
- dal 4° al 20° giorno: euro 4,00;
- dal 21° al 180° giorno: euro 3,00.
Art. 9
(Diritto al rimborso)
Il diritto al rimborso di cui all'art. 8 è vincolato alla effettiva anticipazione della indennità dovuta dall'INPS.
Il datore di lavoro interessato al rimborso di cui sopra dovrà inviare al Fondo assistenza integrativa presso l'EBNAIP richiesta scritta unitamente a copia della busta paga del lavoratore interessato relativa al mese durante il quale è avvenuta l'assenza per malattia e copia della documentazione INPS (DM 10/2) dalla quale risulti il calcolo a conguaglio tra i contributi previdenziali ed assistenziali di malattia e l'anticipazione della indennità di malattia dovuta a norma di legge dal datore di lavoro, nonché copia della comunicazione di assunzione diretta con firma "per ricevuta" dell'Ufficio di collocamento.
Il diritto alle prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 potrà essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita richiesta scritta al Fondo assistenza integrativa presso l'EBNAIP unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto stesso entro e non oltre un anno dall'evento.
Art. 10
(Corresponsione di rimborso)
La corresponsione del rimborso, nelle misure previste dal precedente art. 8, avverrà entro il mese successivo a quello di presentazione della documentazione e dell'accertamento dei requisiti.
Art. 11
(Decorrenza delle prestazioni)
Nella prima fase di iscrizione al Fondo i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8 purché risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti dal c.c.n.l. all'art. 10 per i sei mesi precedenti la richiesta di xxxxxxxx. Dal settimo mese di iscrizione al Fondo i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione.
Il Fondo non rimborsa le quote di cui all'art. 8 maturate nei 5 mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.
Le prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 saranno fruibili dagli interessati purché risultino versati i contributi di almeno 12 mesi precedenti la richiesta della prestazione stessa.
Art. 12
(Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.
Art. 13
(Contabilità del Fondo)
La contabilità delle sezioni può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una apposita convenzione.
Art. 14
(Costi di amministrazione)
Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo nonché quelle di funzionamento degli Organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi di competenza dell'EBNAIP.
Art. 15
(Gestione finanziaria delle risorse)
Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative.
Nella fase iniziale potranno essere gestite direttamente dall'EBNAIP.
Art. 16 (Convenzioni)
Il Comitato esecutivo dell'EBNAIP potrà decidere la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio che consentono la più funzionale gestione del Fondo di assistenza integrativa.
Art. 17
(Clausola compromissoria)
Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle condizioni e sulle prestazioni individuali, sono deferite alla decisione di un Collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro e gli arbitri così designati nomineranno il terzo con funzione di Presidente del Collegio.
Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata - a richiesta di una qualunque delle parti - dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta da essa, della nomina dell'arbitro dell'altra parte.
Gli arbitri designati decidono - anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti amichevoli compositorie, senza alcuna formalità di procedura - entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio. Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.
Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.
Allegato 3
Riferimento Parte prima, Titolo VI, art. 14
All'Organizzazione sindacale
Il sottoscritto ..... ..... ..... ..... ..... qualifica ..... ..... ..... ..... ..... livello .... struttura lavorativa ..... ..... ..... ..... ..... sito in ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... prov. ..... ..... ..... ..... ..... via ..... ..... ..... ..... ..... n. ..... ..... ..... ..... ..... CAP (indirizzo privato):
via ..... ..... ..... ..... ..... n. ..... ..... ..... ..... ..... CAP ..... ..... ..... ..... ..... città ..... ..... ..... ..... .....
Sulla base di quanto previsto al Titolo VI, art. 14, del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti da agenti immobiliari professionali delega codesta Amministrazione a trattenere sulla retribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità quale contributo da versare alla: ( ) FILCAMS-CGIL di ..... ..... ..... ..... .....
( ) FISASCAT-CISL di ..... ..... ..... ..... .....
( ) UILTUCS-UIL di ..... ..... ..... ..... .....
La delega s'intende tacitamente rinnovata, qualora nel mese di dicembre di ciascun anno non venga data formale disdetta al datore di lavoro ed all'Organizzazione sindacale.
Data ..... ..... ..... ..... .....
Firma ..... ..... ..... ..... .....
All'Amministrazione
Il sottoscritto ..... ..... ..... ..... ..... qualifica ..... ..... ..... ..... ..... livello ..... struttura lavorativa ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Sulla base di quanto previsto al Titolo VI, art. 14, del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti da agenti immobiliari professionali operanti nel settore delega codesta Amministrazione a trattenere sulla retribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità quale contributo associativo da versare alla:
( ) FILCAMS-CGIL di ..... ..... ..... ..... .....
( ) FISASCAT-CISL di ..... ..... ..... ..... .....
( ) UILTUCS-UIL di ..... ..... ..... ..... .....
La delega s'intende tacitamente rinnovata, qualora nel mese di dicembre di ciascun anno non venga data formale disdetta al datore di lavoro ed alla Organizzazione sindacale.
Data ..... ..... ..... ..... .....
Firma ..... ..... ..... ..... .....
Allegato 4
Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Tra FIAIP
e
FILCAMS - FISASCAT - UILTUCS In Roma, addì ..... ..... ..... ..... .....
L'Associazione nazionale agenti immobiliari professionali (FIAIP) rappresentata dal Presidente e
- FILCAMS-CGIL
- FISASCAT-CISL
- UILTUCS-UIL
Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993. Protocollo che soddisfa l'esigenza di dare un quadro di regole certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di "pluralismo sindacale" quale l'attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie ed alla legittimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende ed i lavoratori interessati.
Art. 1
Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali.
Parte prima
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)
Art. 2
(Ambito ed iniziativa per la costituzione)
Negli studi degli agenti immobiliari professionali, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL possono indire le elezioni per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Possono presentare liste per la elezione della R.S.U.:
1) le stesse Federazioni di cui al comma precedente;
2) Associazioni diverse, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio Statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: 2.1) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto;
2.2) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.
Art. 3
(Designazione della lite)
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna Organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una Confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la Federazione territoriale interessata ne sconfesserà ogni appartenenza.
Art. 4
(Composizione delle R.S.U.)
Alla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale. La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al 1° comma dell'art. 2, ed alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.
Art. 5
(Attribuzione dei seggi)
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito - secondo il criterio proporzionale puro - in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.
La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di composizione della R.S.U. prevista dall'art. 4, 2° comma, del presente accordo.
Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con una nuova votazione e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al 1° comma.
Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso lo studio o la società.
Ove una delle tre Federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella R.S.U., alla stessa è riconosciuto il diritto di partecipare all'attività sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione sindacale firmataria del c.c.n.l. ancorché abbia propri esponenti in seno alla R.S.U.
Art. 6
(Composizione delle liste)
Le Federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS saranno impegnate, compatibilmente con le peculiari caratteristiche del settore, a garantire l'andamento della rappresentanza i mutamenti tecnico-organizzativi e socio-professionali nei collegi elettorali.
Nella composizione delle liste sarà perseguita un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Organizzazioni sindacali terranno conto delle categorie degli addetti al settore per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Art. 7
(Numero dei componenti le R.S.U.)
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, al Titolo Rappresentanze sindacali, punto b) (Vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà determinato come segue:
- 1 Rappresentante nelle strutture aziendali da 5 dipendenti fino a 15 dipendenti;
- 3 Rappresentanti nelle strutture aziendali con oltre i 15 dipendenti.
Le parti si incontreranno alla scadenza del vigente c.c.n.l. per verificare l'esito dell'applicazione della presente norma e l'opportunità della sua conferma.
Art. 8
(Espletamento del mandato delle R.S.U.)
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9 e ai sensi dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti delle
R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 1 Rappresentante per la R.S.U. costituita nelle unità che occupano da 5 dipendenti fino a 15 dipendenti;
b) 3 Rappresentanti per la R.S.U. costituita nelle unità che occupano oltre 15 dipendenti.
Per l'espletamento del mandato, nelle unità di cui al punto b). i componenti le R.S.U. xxxxxx non potranno assentarsi contemporaneamente dal posto di lavoro.
Pertanto, fermo restando il diritto di cui al 1° comma del presente articolo per tutti i componenti, si potrà assentare dal lavoro con permessi sindacali un solo componente la R.S.U.
Art. 9
(Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio)
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già spettanti a questi ultimi per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della legge n. 300/1970.
Al rappresentante di cui al 2° comma, punto a), del precedente articolo vengono riconosciute le prerogative, i poteri e le tutele riconosciuti alle R.S.A. per effetto della legge n. 300/1970 e spettano 12 ore di permessi retribuiti annui per l'espletamento del proprio mandato.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni sindacali dai contratti collettivi di diverso livello in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle strutture lavorative potrà essere utilizzato anche su richiesta delle XX.XX. a livello territoriale il monte ore delle assemblee. FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore.
Nelle strutture lavorative che a livello territoriale abbiano più di 15 dipendenti, e sia stata costituita la R.S.U., il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, previa comunicazione alle R.S.U.
Pertanto, le prerogative sancite dall'art. 20 della legge n. 300/1970, sono estese, per la quota di loro competenza, anche alle Federazioni territoriali di cui al comma precedente.
Art. 10
(Compiti e funzioni)
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei Sindacati categoriali e delle Confederazioni svolgono, unitamente alle Federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite dal c.c.n.l., nonché in attuazione delle politiche confederali delle XX.XX. di categoria.
Poiché esistono interdipendenze oggettive, sui diversi contenuti della contrattazione, fra i vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.
Inoltre alle R.S.U. di cui al punto b) del precedente art. 8 compete, a norma dell'accordo applicativo del D.Lgs. n. 626/1994, la designazione al loro interno del Rappresentante della sicurezza (R.L.S.).
Art. 11
(Xxxxxx e rinnovo dell'incarico)
I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni.
Sulla base di quanto previsto al 1° comma dell'art. 3 del presente accordo, le Federazioni territoriali, dopo aver informato la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all'attività sindacale, che l'azienda metterà a disposizione delle R.S.U.; tale comunicazione sarà altresì inviata al datore di lavoro.
Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza dei 36 mesi.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato, intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U., sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente decaduta.
In tal caso, si darà corso integralmente alla legge n. 300/1970 e decadranno le norme convenute con il presente accordo non previste dalla stessa.
Art. 12
(Subentro e revoca delle R.S.U.)
In caso di dimissioni di un componente la R.S.U. lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista. Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale, i lavoratori possono revocare il mandato a singoli componenti o alla totalità della R.S.U. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione dell'assemblea del collegio, nei limiti del monte ore previsto dal c.c.n.l., deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo collegio.
Art. 13
(Clausola di salvaguardia) Al fine di:
- evitare sovrapposizione di rappresentanza nell'ambito del medesimo luogo di lavoro;
- di salvaguardare il ruolo e le funzioni che i sottoscrittori del presente accordo hanno inteso riservare ai componenti le R.S.U.;
- di assicurare buon esito alla disciplina contenuta nel presente accordo;
- di garantire la reale attuazione dei principi ispiratori contenuti nella premessa del presente accordo e del Protocollo del 23 luglio 1993;
le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 2 del presente accordo, dotate dei requisiti dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, con la presentazione della lista per la elezione di propri candidati alla R.S.U., nell'ufficio o studio nel quale sia attivata la procedura per le elezioni, rinunciano ad ogni effetto a costituire R.S.A. e, all'insediamento delle R.S.U., dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. precedentemente costituite nello stesso ufficio o studio.
In assenza di R.S.U. e fino al loro insediamento, valgono le norme della legge n. 300 (Statuto dei lavoratori) del 20 maggio 1970 e successive modifiche.
Parte seconda
DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.
Art. 1
(Validità delle elezioni - "Quorum")
Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto "quorum" non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla situazione venutasi a determinare nell'unità.
Art. 2
(Elettorato attivo e passivo)
Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova, in forza alla data delle elezioni. Possono essere candidati tutti i lavoratori non in prova, esclusi coloro che hanno presentato una lista ed i membri del Comitato elettorale.
Art. 3
(Presentazione delle liste)
Le Organizzazioni sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all'art. 2, Parte prima, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all'attività sindacale.
Art. 4
(Comitato elettorale)
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità viene costituito un Comitato elettorale aziendale. Per la composizione dello stesso ogni Organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente, non candidato.
Art. 5
(Compiti del Comitato elettorale)
Il Comitato elettorale ha il compito di:
a) ricevere le liste;
b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberate sulla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo;
c) verificare la validità delle liste presentate;
d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste.
Art. 6 (Scrutatori)
E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
Art. 7
(Segretezza del voto)
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
Art. 8
(Schede elettorali)
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore, all'atto della votazione, dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.
Art. 9 (Preferenze)
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto opposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Art. 10
(Modalità di votazione)
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con il datore di lavoro, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell'attività aziendale.
Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti, anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione agli stessi, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 11
(Composizione del seggio elettorale)
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 6, Parte seconda, e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale. Art. 12
(Attrezzatura del seggio elettorale)
A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Art. 13
(Riconoscimento degli elettori)
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Art. 14
(Compiti del Presidente)
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti, la firma accanto al proprio nominativo.
Art. 15
(Operazioni di scrutinio)
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio stesso, sul quale dovrà essere dato atto delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Il Comitato elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle elezioni della R.S.U., sarà conservato, secondo accordi tra il Comitato elettorale e il datore di lavoro, in modo da garantirne l'integrità almeno per tre mesi. Successivamente a tale termine il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della Direzione.
Art. 16
(Ricorsi al Comitato elettorale)
Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al 1° comma. Il Comitato elettorale dà atto della mancanza di ricorsi nel verbale di cui all'art. 15, 1° comma. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto.
Copia di tutti i verbali dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 40 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nello stesso termine; e sempre a cura del Comitato elettorale, alla ANACI e all'UNAI che a loro volta ne daranno pronta comunicazione agli studi e/o società.
Art. 17
(Comitato dei garanti)
Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è costituito a livello nazionale.
Il Comitato sarà composto da tre rappresentanti nazionali delle XX.XX. e tre rappresentanti della FIAIP.
Alle proprie riunioni il Comitato può ammettere i rappresentanti locali delle parti in causa per eventuali audizioni. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 30 giorni.
Art. 18
(Comunicazione della elezione dei componenti della R.S.U.)
L'avvenuta elezione dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto al datore di lavoro, per il tramite della locale Organizzazione della FIAIP a cura delle XX.XX.
Art. 19
(Adempimenti del datore di lavoro)
Dietro richiesta che dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima delle votazioni, il datore di lavoro metterà a disposizione del Comitato elettorale l'elenco dei dipendenti del singolo territorio e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 20
(L'intervento della legge)
Le parti, a conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS e la FIAIP, riconfermando il valore della libertà sindacale e dell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle sedi competenti affinché eventuali interventi legislativi, pur finalizzati all'efficacia "erga omnes", non modifichino la sostanza del presente accordo.
Art. 21 (Disposizioni varie)
I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, espleteranno i loro incarichi durante l'orario di lavoro, utilizzando previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, legge 20 maggio 1970, n. 300. Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A. e ora trasferite ai componenti le R.S.U. in forza del presente accordo.
Art. 22
(Clausole per la provincia autonoma di Bolzano)
Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extraconfederali, in base all'art. 5-bis della legge n. 236/1993.
Art. 23 (Clausola finale)
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Allegato 5
Accordo applicativo del D.Lgs. n. 626/1994
Le parti
L'Associazione nazionale agenti immobiliari professionali (FIAIP) rappresentata dal Presidente e
- FILCAMS-CGIL
- FISASCAT-CISL
- UILTUCS-UIL
Tenuto conto delle peculiarità del settore, caratterizzato da:
- piccole/medie società, ditte o studi, per i quali è prevista la standardizzazione procedurale degli adempimenti;
- prestazioni che si svolgono anche presso proprietà immobiliari; sottoscrivono il presente accordo.
Il giorno , in Roma,
- premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ravvisato che il D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- considerato che la logica, che fonda i rapporti tra le parti sulla materia, intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
nel comune intento di:
- privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all'attuazione di una politica di prevenzione e protezione; si è stipulato il presente accordo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni da valere per i dipendenti da amministratori di condominio.
Parte prima Capo 1
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994, stante la definizione di unità produttiva di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni e con riferimento all'accordo sulla elezione delle R.S.U., un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato in tutte le unità produttive, salvo clausole più favorevoli dei contratti definite in relazione alle peculiarità dei rischi presenti.
Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede l'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 626/1994, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge e dal c.c.n.l. con i relativi allegati per le Rappresentanze sindacali.
2. Individuazione della Rappresentanza
a) Unità produttive fino a 15 dipendenti:
- elezione a suffragio universale, su iniziativa di uno o più lavoratori o delle XX.XX. territoriali aderenti alle XX.XX. firmatarie del presente accordo previa comunicazione all'Organismo paritetico territoriale ed ai lavoratori 15 giorni prima della data stabilita; la votazione del Rappresentante per la sicurezza avverrà a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori al loro interno; risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il massimo numero di voti.
b) Unità produttive con più di 15 dipendenti:
b1) nei casi in cui è già stata costituita la R.S.U., il Rappresentante per la sicurezza è designato dai rappresentanti della R.S.U. al loro interno entro 60 giorni dalla data della stipula del presente accordo;
b2) nei casi in cui le R.S.U. non siano ancora state costituite e operino le R.S.A., il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori su iniziativa e nell'ambito della Rappresentanza sindacale in azienda con elezione a suffragio universale a scrutinio segreto; b3) nel caso di assenza di Rappresentanti sindacali aziendali il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno a suffragio universale, a scrutinio segreto, su iniziativa delle XX.XX. territoriali, aderenti alle XX.XX. firmatarie del presente accordo, secondo le modalità di cui al successivo punto 3.
3. Procedure per l'individuazione del Rappresentante per la sicurezza
Fatto salvo quanto previsto in materia ai punti b1) e b3) le R.S.A., ove presenti nelle unità lavorative, indicheranno come candidati uno o più dei loro componenti che saranno inseriti in una o più liste separate presentate dalle XX.XX. dei lavoratori.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola.
Ogni lavoratore potrà esprimere una preferenza. Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio al datore di lavoro e da questi tempestivamente inviata all'Organismo paritetico territoriale, che provvederà ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione del verbale in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova Rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Le date e gli orari delle elezioni saranno concordate tra il datore di lavoro e le R.S.U./R.S.A. dei lavoratori, ove presenti, ovvero le XX.XX. territoriali dei lavoratori aderenti alle XX.XX. stipulanti il presente accordo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
4. Permessi retribuiti
In relazione alle peculiarità per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione un massimo di:
- 18 ore annue nelle unità produttive sino a 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati, salvo quanto previsto da accordi stipulati ex art. 9, legge n. 300/1970.
5. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:
5a) Strumenti e mezzi
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 626/1994 il Rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione dal datore di lavoro ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il Rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi o l'autocertificazione previsti all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 custodito presso il datore di lavoro.
L'attività della rappresentanza dei lavoratori avviene nei locali dell'amministrazione, dello studio o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare.
Il datore di lavoro consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Il Rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Il Rappresentante per la sicurezza nell'espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che il datore di lavoro ha destinato alle R.S.A./R.S.U.
5b) Accesso ai locali
Il diritto di accesso ai locali deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge. La Rappresentanza per la sicurezza dei lavoratori deve segnalare al datore di lavoro, con preavviso di almeno 2 giorni feriali, le visite che intende effettuare, salvo i casi di comprovata urgenza.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal datore di lavoro o da persona delegata.
5c) Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata nei modi e nei termini di legge.
Il Rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, che saranno, comunque, verbalizzate. Il Rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta consultazione.
5d) Informazioni e documentazione delle unità produttive
Ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e i locali, gli infortuni e le malattie professionali.
Il Rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al paragrafo precedente, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.
6. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
In tutti i casi in cui il Rappresentante per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preavviso al datore di lavoro, almeno 2 giorni feriali prima, firmando una apposita "scheda permessi" al fine di consentire il computo delle ore utilizzate, salvo i casi di comprovata urgenza.
Capo 2
FORMAZIONE DEI COMPONENTI LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Al fine di consentire ai componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, si stabilisce quanto segue:
- il Rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 626/1994 e al decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 del Ministero del lavoro e della sanità; la formazione non può comportare oneri economici a carico del Rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività. Tale formazione avverrà sugli argomenti di seguito indicati con una durata di 32 ore secondo il programma e i moduli formativi predisposti dall'Organismo paritetico nazionale ed i contenuti stabiliti dal decreto ministeriale 16 gennaio 1997 del Ministero del lavoro e della sanità:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione possono essere organizzati dai datori di lavoro direttamente o dall'Organismo paritetico territoriale tramite, eventualmente, strutture esterne specializzate.
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
Sono inclusi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, in applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al termine del corso sarà rilasciata, in triplice copia, attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso; una copia sarà consegnata all'azienda, un'altra al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la terza all'Organismo paritetico territoriale.
Capo 3
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
La FIAIP e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 626/1994, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d); volume che sarà pubblicato e distribuito dall'EBNAIP.
La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese. I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n.
626/1994.
La FIAIP e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo, in quanto parti stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994, può ritenersi adempiuta mediante la frequenza di corsi promossi dall'EBNAIP o, comunque, che rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti negli albi professionali di competenza o forniti del relativo titolo di studio, per le materie tecniche - anche nell'ambito di enti, istituti, società, Associazioni con attività finalizzata alla fornitura di servizi di istruzione, di assistenza e consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, o rivolta all'associazionismo di categoria;
b) siano attivati in collaborazione con l'EBNAIP;
c) abbiano durata di otto ore e prevedano le seguenti materie, così come indicato all'art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997, Ministri del lavoro e della sanità:
c1) illustrazione dei rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, nonché dei possibili danni e delle conseguenti misure e procedure di prevenzione o protezione;
c2) nozioni relative ai diritti ed ai doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; c3) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo;
d) siano svolti con un programma articolato sui seguenti argomenti, da trattare con i tempi a margine indicati:
Durata h | Argomenti e programmi | |
d/2 | 1,5 | Il D.Lgs. n. 626/1994: - disposizioni generali; - informazione e formazione dei lavoratori; - sanzioni. |
d/2 | 1 | Il rischio elettrico: - rischio da contatto diretto e da contatto indiretto; - requisiti impiantistici e dispositivi per la protezione da contatto diretto e indiretto; - rischio connesso all'utilizzo di apparecchiature elettriche e le fondamentali misure di prevenzione e protezione. |
d/3 | 1 | Il rischio di incendio: - triangolo di fuoco; - materiali esplosivi, altamente infiammabili ed incendiabili; - normativa antincendio riguardante gli edifici di civile abitazione; - fondamentali misure di prevenzione e protezione; - tipologie di estintori e modalità di pratico impiego. |
d/4 | 2 | I rischi connessi all'uso di attrezzature munite di videoterminali: - campo di applicazione, obblighi delle parti, svolgimento del lavoro, sorveglianza sanitaria, caratteristiche tecniche. |
d/5 | 1 | Nozioni di base di primo soccorso. |
d/6 | 0,5 | Elementi di comunicazione interpersonale. |
d/7 | 1 | Esercitazione: - individuazione dei rischi ed adozione di idonei comportamenti preventivi e protettivi riferiti al posto di lavoro del singolo lavoratore. |
L'esercitazione di cui all'ultimo punto della elencazione precedente dovrà articolarsi sulla base delle risultanze della valutazione del rischio contenute in apposito documento che i datori di lavoro consegneranno ai propri dipendenti.
Ove ricorrano rischi atipici, legati alla presenza di particolari impianti e strutture, la stessa esercitazione comprenderà anche una ricognizione dei particolari rischi individuati.
L'esercitazione pratica dovrà in ogni caso comprendere un accesso sul luogo di lavoro al fine di una ricognizione della realtà operativa di ciascun lavoratore, individuando i fattori di rischio e le modalità per eliminarli.
L'avvenuto accesso sarà documentato nell'attestato di frequenza di cui alla successiva lett. f), del quale costituirà parte integrante e necessaria.
Di eventuali aggiornamenti del programma sopra riportato, concordati fra le parti firmatarie, sarà data informativa all'EBNAIP;
e) la frequenza ai vari moduli del corso risulterà da appositi elenchi sottoscritti di volta in volta dai rispettivi docenti e dai singoli lavoratori;
f) al termine della formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza, sottoscritto dal o dai docente/i, dai rappresentanti del soggetto organizzatore e dal lavoratore, che conterrà anche l'elenco degli argomenti trattati, la data del corso ed i nominativi dei docenti e del soggetto organizzatore.
L'attestato di frequenza sarà rilasciato in quattro copie, delle quali, a cura del soggetto organizzatore:
- una verrà consegnata al lavoratore, che dovrà conservarla ed esibirla in caso di frequenza di ulteriore successivo corso di formazione, determinata da cambiamento di attività, sia presso lo stesso che presso altro datore di lavoro anche esercitante altra attività, ovvero a seguito di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi impianti o nuove tecnologie;
- una verrà conservata agli atti del soggetto organizzatore stesso;
- una verrà consegnata al datore di lavoro del lavoratore frequentante, al fine della conservazione unitamente all'altra documentazione di lavoro;
- una, infine, verrà inviata all'Organismo paritetico territoriale, di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 626/1994, e al successivo punto 2, Parte seconda;
g) la frequenza del corso di formazione avrà luogo:
- per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che non abbiano già frequentato un corso con caratteristiche analoghe a quelle del presente accordo, entro sei mesi dalla predetta data;
- per i lavoratori assunti successivamente, entro due mesi dall'assunzione (se effettuata senza periodo di prova) o dal termine del periodo di prova seguito da conferma in servizio;
- per i lavoratori da assumere con contratti a termine di breve durata, la frequenza del corso potrà aver luogo preventivamente rispetto all'inizio del rapporto di lavoro;
h) la formazione comprenderà tutti gli argomenti di cui alla lett. d) per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 (1° gennaio 1997) nonché, in caso di prima assunzione o in caso di nuova assunzione che intervenga oltre dieci anni successivi alla frequenza di precedente corso di formazione.
In caso di assunzione non rientrante nei casi precedenti, ovvero di intervenuta introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuovi impianti o nuove tecnologie, la formazione sarà limitata ai punti d/1) e d/7).
In caso di successiva riassunzione, entro il decennio, di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro con le medesime mansioni, la formazione comprenderà esclusivamente l'esercitazione di cui al punto d/7);
i) i corsi saranno tenuti durante l'orario di lavoro e, comunque, in orari retribuiti; essi saranno svolti possibilmente in due o tre moduli anche non consecutivi;
j) i corsi non comporteranno oneri economici diretti a carico dei lavoratori.
I corsi ed i relativi attestati di frequenza saranno pertanto gratuiti per i lavoratori partecipanti.
I corsi saranno tenuti, possibilmente, nella stessa località ove il lavoratore presta normalmente la propria attività, ovvero in località viciniori, compatibilmente con ragioni di economicità di gestione. Nel caso che il lavoratore, per la frequenza del corso, debba recarsi in località diverse da quelle ove egli presta la propria attività, il datore di lavoro provvederà a rimborsargli le relative spese di trasporto.
Capo 4
FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La formazione dei responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, se ed in quanto soggetti rientranti nelle figure professionali previste dal c.c.n.l. per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 626/1994 e dal decreto Ministero del lavoro e sanità 16 gennaio 1997, avverrà secondo programmi, modalità e moduli formativi predisposti dall'Organismo paritetico nazionale tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del succitato D.M.
I corsi di formazione possono essere organizzati dagli agenti immobiliari direttamente o dall'Organismo paritetico territoriale tramite l'EBNAIP.
I suddetti parteciperanno ai predetti corsi usufruendo di permessi retribuiti di durata pari a quella dei corsi e comunque per un minimo di 16 ore.
Al termine del corso sarà rilasciata in triplice copia l'attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso.
Una copia sarà consegnata all'azienda, l'altra al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e la terza all'Organismo paritetico territoriale.
Parte seconda
ORGANISMI PARITETICI
1. Organismo paritetico nazionale (O.P.N.)
La FIAIP e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo istituiscono un Organismo paritetico nazionale (O.P.N.) con le seguenti funzioni e compiti:
a) promozione della costituzione degli Organismi paritetici territoriali di cui al successivo punto 2 e coordinamento delle loro attività;
b) promozione, anche diretta, di attività formativa a favore dei componenti degli O.P.T.; a tal fine potranno essere organizzati corsi, seminari ed altre attività complementari, anche tramite l'EBNAIP;
c) collaborazione, in funzione di surroga e/o di supplenza rispetto agli O.P.T., per qualunque causa resasi necessaria, nella attuazione degli interventi formativi di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 626/1994;
d) definizione e proposizione di linee-guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che siano di riferimento per gli O.P.T.;
e) promozione e coordinamento di interventi formativi, anche attraverso l'attivazione di canali di finanziamento da parte dell'Unione europea e di altri enti pubblici comunitari, nazionali e/o locali;
f) elaborazione e proposizione alle parti sociali di valutazione e pareri in merito alle normative, sia comunitarie che nazionali, inerenti l'igiene e sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni;
g) monitoraggio sull'andamento delle controversie di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994, fornendo orientamenti interpretativi ed attuativi in materia e ricevendo la documentazione indicata al punto 3-j);
h) indicazione agli O.P.T. di criteri interpretativi nei riguardi delle modalità di applicazione del presente accordo;
i) istanza di 2° grado per la composizione delle controversie di cui al successivo punto 4-d), nel rispetto di procedure analoghe a quelle indicate al punto 3.
L'O.P.N. è formato da 3 componenti, ognuno dei quali con un supplente, in rappresentanza della FIAIP e da altrettanti in rappresentanza delle XX.XX. dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
Le attività operative di segreteria necessarie per l'attuazione delle funzioni proprie dell'O.P.N. saranno assolte dall'EBNAIP.
2. Organismi paritetici territoriali (O.P.T.)
Saranno istituiti Organismi paritetici territoriali (O.P.T.), con le funzioni di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994, fatte salve le riserve formulate al precedente punto 1. Articolazioni territoriali differenti saranno concordate con l'O.P.N.
Gli O.P.T. saranno formati da 3 componenti ognuno dei quali con supplente, in rappresentanza della FIAIP e da altrettanti in rappresentanza delle corrispondenti XX.XX. dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
Gli O.P.T. avranno le seguenti funzioni ed i seguenti compiti:
a) individuare i fabbisogni informativi e formativi connessi con le specificità territoriali ed ambientali, definire i contenuti, effettuare attività di orientamento e promozione delle relative iniziative nei confronti dei lavoratori;
b) ricevere e conservare copia degli attestati di frequenza ai corsi cui abbiano partecipato i dipendenti;
c) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei lavoratori formati ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 626/1994;
d) comporre in prima istanza le controversie di cui all'art. 20, 1° comma, D.Lgs. n. 626/1994, sulla base del presente accordo e nel rispetto delle procedure di cui al successivo punto;
e) promuovere la formazione dei lavoratori, dei Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza e dei responsabili aziendali della sicurezza.
L'O.P.T. sarà considerato regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti costituenti l'O.P.T. stesso. In via transitoria e per tutta la durata del presente accordo i compiti dell'O.P.T. saranno assunti dall'O.P.N.
3. Procedura controversie
Per la composizione delle controversie di cui al precedente punto 2-d) opereranno con le seguenti procedure:
a) l'attivazione del procedimento avrà luogo a seguito della ricezione di un ricorso da parte di un datore di lavoro, o di un lavoratore, o di alcuno dei loro rappresentanti, sia congiunto che disgiunto;
b) la segreteria dell'O.P.T. provvederà a convocare i componenti l'Organismo stesso, la parte ricorrente e quella contro interessata, entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso, mediante lettera raccomandata A.R.;
c) eventuali ricorsi disgiunti, relativi alla stessa fattispecie, verranno riuniti;
d) l'O.P.T. si riunirà entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso e dovrà preliminarmente effettuare l'audizione delle parti interessate sui fatti che costituiscono oggetto di contenzioso; l'audizione potrà essere sia congiunta che disgiunta;
e) le riunioni potranno essere aggiornate, ma la fase istruttoria dovrà essere ultimata entro 30 giorni dalla prima riunione;
f) l'O.P.T. emetterà parere motivato entro 7 giorni dal termine della fase istruttoria, con deliberazione unanime dei propri componenti;
g) il parere di cui sopra sarà trasmesso alle parti interessate entro ulteriori 7 giorni, mediante lettera raccomandata A.R.;
h) nel caso in cui sia stato impossibile raggiungere una delibera unanime, l'O.P.T. provvederà a stilare un verbale dal quale risultino i pareri difformi e le relative motivazioni; tale documento sarà trasmesso alle parti interessate, in conformità con quanto previsto alla precedente lett. g);
i) ogni parere espresso congiuntamente ed all'unanimità sarà vincolante per l'O.P.T. in caso di successivi ricorsi relativi alle stesse fattispecie, proposti sia dalle stesse che da nuove e diverse parti;
j) copia dei ricorsi introduttivi, degli atti istruttori e del parere finale o del verbale di mancato accordo, con le relative motivazioni, sarà tempestivamente trasmesso all'O.P.N. ai sensi del precedente punto 1-g).
4. Funzionamento degli Organismi paritetici
4a) Gli Organismi paritetici:
- assumono le proprie decisioni all'unanimità: la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le Organizzazioni stipulanti;
- redigono motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (datori di lavoro, lavoratori e i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata. 4b) Composizione e controversie
Le parti confermano che, per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro, occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
A tale fine, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) ricorreranno all'Organismo paritetico territoriale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
In seconda istanza ricorreranno all'O.P.N. secondo quanto previsto al punto 1, Parte seconda. 4c) Procedure
La parte che ricorre all'O.P.T. ne informa senza ritardo le altre parti interessate; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'O.P.T. il ricorso scritto con raccomandata A.R. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro i 30 giorni successivi a tale termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'O.P.T.
L'O.P.T. assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le Organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna.
Si redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese; trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'Organismo paritetico nazionale, secondo le modalità previste al punto 2, Parte seconda. 4d) Per tutta la durata della procedura non si possono prendere iniziative sindacali e legali.
Le parti interessate (datori di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata. Parte terza
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo entra in vigore alla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2005 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.
Allegato 6
Modello di richiesta del parere di conformità
Da stampare su carta intestata della ditta
Alla cortese attenzione della Commissione paritetica x/x XXXXXX
X.xx Xxxxxxxx 0
00000 Xxxx
Il sottoscritto, ..... ..... ..... ..... nella qualità di ..... ..... ..... ..... della ditta ..... ..... ..... ..... con sede in ..... ..... ..... ..... (...) in via ..... ..... .....
..... esercente l'attività di ..... ..... ..... ..... C.F. ..... ..... ..... ..... P.IVA ai sensi del disposto del vigente c.c.n.l. agenti
immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso del ;
Chiede:
- alla Commissione paritetica istituita presso l'Ente bilaterale nazionale agenti immobiliari professionali il Parere di conformità
per l'instaurazione di un rapporto di apprendistato
( ) in diritto-dovere di istruzione/formazione (x) professionalizzante ( ) di alta formazione
con il/la sig./sig.ra ..... ..... ..... ..... nato/a a ..... ..... ..... ..... (....) il ..... ..... ..... ..... C.F per il conseguimento della
qualifica di ..... ..... ..... ..... di ...... livello settore agenti immobiliari professionali, con mansioni di ..... ..... ..... ..... per la durata di .......
mesi con orario di lavoro:
( ) a tempo pieno pari a 40 ore settimanali
( ) a tempo parziale pari a ore settimanali.
A tale scopo, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze connesse all'annullamento del parere di conformità, dichiara quanto segue:
1. L'organico del personale dipendente dell'impresa è così composto: Xxxxxx subordinato:
N. dipendenti attualmente impiegati ( ) Xxxxxxxxx di apprendistato:
X. apprendisti attualmente in carica ( )
N. contratti di apprendistato scaduti negli ultimi 2 anni ( )
di cui n. contratti trasformati in lavoro dipendente negli ultimi 2 anni ( ) di cui n. rapporti di appr. interrotti o non proseguiti negli ultimi 2 anni ( ) di cui con dimissioni dell'apprendista (*) ( )
di cui licenziati per giusta causa ( ) motivi del licenziamento ( ) .....................
Spedire via fax al numero o per posta all'indirizzo di cui sopra;
(*) Il datore di lavoro si impegna a mandare le dimissioni degli apprendisti o la dichiarazione degli stessi di rifiutare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualora la Commissione paritetica ne facesse richiesta.
nonché:
( ) di applicare il c.c.n.l. agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso;
( ) di essere in condizione di regolarità con la contribuzione previdenziale ed assicurativa nonché in relazione agli adempimenti fiscali; ( ) di essere in condizione di regolarità con il versamento dei contributi previsti dal c.c.n.l. in materia di QSC.
Il datore di lavoro si impegna a far in modo che l'apprendista frequenti l'attività formativa così come previsto dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali nonché dalla contrattazione collettiva, nelle modalità e nella durata previste dalla legge. Più in particolare l'impresa:
- si impegna a far in modo che l'apprendista frequenti i corsi di formazione di 120 ore (con eventuale riduzione seconda la normativa vigente);
- dichiara di nominare il sig./la sig.ra quale tutor aziendale che affiancherà l'apprendista nelle attività di formazione
pratica interna all'azienda;
- dichiara che durante la formazione pratica interna all'azienda l'apprendista verrà formato nei seguenti contenuti teorici e/o pratici:
.......................
.......................
.......................
Nell'ipotesi di eventuali modifiche del contesto d'impresa, contrattualmente e/o legislativamente significative, il datore di lavoro s'impegna altresì a comunicare le stesse a codesto EBNAIP per la conferma della conformità.
Data ..... ..... ..... .....
Timbro e firma
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Si allegano alla presente:
( ) certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti preposti (INPS ed INAIL);
( ) autocertificazione del richiedente a norma del disposto dal verbale d'accordo - c.c.n.l. FIAIP del 5 luglio 2007 (N.B.: qualora ne ricorrano i requisiti);
( ) fotocopia della ricevuta del versamento acconto QSC a norma del disposto del verbale d'accordo - c.c.n.l. FIAIP del 4 dicembre 2007 (N.B.: qualora ne ricorrano i requisiti);
( ) Piano formativo individuale;
( ) fotocopia del documento d'identità valido del dichiarante; ( ) fotocopia del codice fiscale del dichiarante;
( ) altro ..... ..... ..... ..... .....
Informativa e consenso per la "privacy"
Il sottoscritto, ..... ..... ..... ..... ....., C.F. ..... ..... ..... ..... ..... nella qualità di ..... ..... ..... ..... .. della ditta , ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consente al trattamento dei dati inviati nella misura necessaria per il conseguimento del parere di conformità per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, così come previsto dalla vigente legislazione e dal c.c.n.l. per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso e per tutte attività riconducibili alla gestione, al monitoraggio ed all'analisi del contratto di apprendistato.
Consente altresì all'inserimento e conservazione in un suo archivio-banca dati tutti i dati contenuti nella presente scheda; autorizza inoltre EBNAIP ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi proposti dall'Ente stesso.
Data, ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... .....
timbro e firma
Allegato 7
Modello di piano formativo individuale
Piano formativo individuale
P.F.I. relativo all'assunzione del/la sig./ra:
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
1. Azienda
Ragione sociale: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Sede (indirizzo): ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
CAP (comune): ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .
P. IVA: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Cod. fisc.: ..... ..... ..... ..... ..... ...
Tel.: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. Fax: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .
E-mail: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Legale rappresentante (nome e cognome): ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..
2. Apprendista
Dati anagrafici
Cognome: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Nome: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .
Cod. fisc.: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... Cittadinanza: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...
Scadenza permesso di soggiorno (nel caso straniero non comunitario): ..... ..... ..... ..... ...
Nato a ..... ..... ..... ..... il ..... ..... .....
Residenza/domicilio: via ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... n. .....
Comune ..... ..... ..... ..... ..... Prov. .....
Tel.: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Fax: ..... ..... ..... ..... ..... .....
E- mail: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non ancora conclusi:
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Esperienze lavorative:
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Formazione extra-scolastica (compresa quella svolta in apprendistato):
a) ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....;
b) ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....;
c) ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Aspetti normativi
Data assunzione: ..... ..... ..... ..... ..... .....
Qualifica da conseguire: ..... ..... ..... ..... ..... .....
Durata mesi
Livello di inquadramento iniziale: ..... .....
Livello di inquadramento finale: ..... .....
3. Tutor
Tutor aziendale: sig./ra: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Cod. fisc.: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Livello di inquadramento: ..... ..... ..... ..... ..... .....
Anni di esperienza: ..... ..... ..... ....
4. Contenuti formativi
1) Aree tematiche trasversali
1. Competenze relazionali ore
- valutare tutte le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa. 2. Organizzazione ed economia ore
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'agenzia;
- conoscere i principali elementi economici di impresa: le condizioni ed i fattori di redditività di impresa (redditività di impresa (produttività, efficacia ed efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (prestazioni e servizi, reti, mercato, ecc.);
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera;
- conoscere la normativa di base relativa al settore di intermediazione (principi fondamentali di diritto costituzionale, diritto civile, commerciale, della mediazione e prassi legale in materia di compravendita e locazione immobiliare).
3. Disciplina del rapporto di lavoro ore
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro. 4. Sicurezza sul lavoro ore
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione. 5. Privacy ore
- conoscere la normativa relativa alla privacy. 6. Primo soccorso ore
- conoscere le principali nozioni in ordine al primo soccorso in ottemperanza al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003.
2) Aree tematiche aziendali/professionali
Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo.
N.B.: Si riporta un esempio (non esaustivo) a mò di traccia operativa per la compilazione:
Addetto alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico
- Saper utilizzare i sistemi informatici e le strumentazioni tecniche-operative
- Conoscere e saper utilizzare le procedure operative
- Conoscere la documentazione inerente il servizio
- Conoscere la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione
- Sapere leggere ed applicare l'indicazione e le informazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Conoscere e sapere applicare la normativa generale in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e sapere applicare le normative locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e sapere applicare le prassi locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e sapere applicare la normativa in materia di mutui immobiliari
- Conoscere e sapere applicare la normativa in materia di leasing immobiliari
- Conoscere e sapere applicare la normativa in materia di privacy
- Conoscere e saper applicare le metodologie di organizzazione degli archivi cartacei ed elettronici
- Conoscenza sulla suddivisione delle competenze dei vari enti, uffici ed istituzioni sia privati che della pubblica amministrazione attinenti alle attività d'agenzia
- Conoscere e saper utilizzare la documentazione inerente la richiesta e/o la trasmissione d'informazioni da e verso la clientela.
5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione
(N.B.: E' possibile optare per più opzioni barrandole):
Interna ( ) Aula
( ) "On the job"
( ) Affiancamento ( ) Xxxxxxxx
( ) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx ( ) Xxxxxxxxxxxxx
( ) "Action learning" ( ) Visite aziendali Esterna
( ) Xxxx
( ) Xxxxxxxxxxxxx ( ) Xxxxxxxx
( ) Esercitazioni di gruppo ( ) Testimonianze
( ) "Action learning" ( ) Visite aziendali
..... ..... ..... ..... .....
timbro e firma
Allegato 8
Profili formativi c.c.n.l. dipendenti da agenti immobiliari e mandatari a titolo oneroso
Apprendistato professionalizzante
I contenuti formativi dei seguenti profili si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze trasversali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche.
Contenuti trasversali - Parte comune a tutti i profili
Per i contenuti a carattere trasversale il monte ore viene quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998, in G.U. 14 maggio 1998, n. 110 (35% sul totale).
1. Competenze relazionali:
- valutare tutte le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
2. Organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'agenzia;
- conoscere i principali elementi economici di impresa: le condizioni ed i fattori di redditività di impresa (redditività di impresa (produttività, efficacia ed efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (prestazioni e servizi, reti, mercato, ecc.);
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera;
- conoscere la normativa di base relativa al settore della intermediazione (principi fondamentali di diritto costituzionale, diritto civile, commerciale, della mediazione e prassi legale in materia di compravendita e locazione immobiliare).
3. Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
4. Sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
5. Privacy:
- conoscere la normativa relativa alla privacy.
6. Primo soccorso:
- conoscere le principali nozioni in ordine al primo soccorso in ottemperanza al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003. Contenuti tecnico-professionali specifici dei profili formativi
Per i contenuti a carattere tecnico-professionale il monte ore viene quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998, in G.U. 14 maggio 1998, n. 110 (65% sul totale).
1. Addetti alle attività di amministrazione e mansioni di segreteria
Archivisti; protocollisti; schedaristi; centralinisti; addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori.
Stenodattilografi; dattilografi; operatori informatici; addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine; aiuto contabili; addetti alla compilazione di libri paga, dei contributi e della relativa modulistica sulla base di schemi predeterminati.
Traduttori; operatori informatici con capacità di intervenire nei programmi; contabili di concetto.
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico
- Trattamento documenti amministrativo-contabili
- Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro
- Gestione corrispondenza
- Configurazione sistema della contabilità generale
- Principi ragionieristici di base
- Trattamento operazioni fiscali e previdenziali
- Controllo andamento economico-finanziario
- Gestione servizi bancari
- Gestione acquisti
- Gestione attività di fatturazione e contabilità
- Predisposizione e gestione documentale
- Assistenza clienti e segreteria commerciale
- Gestione incassi
- Conoscenza normativa del lavoro e del c.c.n.l.
- Principi base di amministrazione e di gestione del personale
- Conoscenza di base dei sistemi informativi
- Conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione
- Gestione operativa
- Cenni di manutenzione e sicurezza dei sistemi informatici
- Gestione della privacy
2. Addetti alla conduzione e manutenzione dei veicoli e motobarche
Conducenti di motobarca/e; conducenti di autoveicoli
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Conoscenza tecnica dei veicoli
- Conoscenza principi base in tema di attrezzature d'officina/carrozzeria e loro manutenzione
- Primaria manutenzione e preparazione del veicolo
- Conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria
- Interventi di riparazione
- Conoscenza della dotazione di sicurezza
- Conoscenza della normativa di trasporto di persone
3. Addetti a mansione d'ordine ed ai contatti informativi
Segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela, addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati
Addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere
Addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all'organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita ed alla locazione
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico
- Saper utilizzare i sistemi informatici e le strumentazioni tecniche operative
- Conoscere e saper utilizzare le procedure operative
- Conoscere la documentazione inerente il servizio
- Conoscere la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione
- Saper leggere ed applicare le indicazioni e le informazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Conoscere e sapere applicare la normativa generale in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e saper applicare le normative locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e sapere applicare le prassi locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e saper applicare la normativa in materia di mutui immobiliari
- Conoscere e saper applicare la normativa in materia di leasing immobiliari
- Conoscere e saper applicare la normativa in materia di privacy
- Conoscere e saper applicare le metodologie di organizzazione degli archivi cartacei ed elettronici
- Conoscenza sulla suddivisione delle competenze dei vari enti, uffici ed istituzioni sia privati che della pubblica amministrazione attinenti alle attività d'agenzia
- Conoscere e saper utilizzare la documentazione inerente la richiesta e/o la trasmissione d'informazioni da e verso la clientela
4. Addetti all'accettazione clienti e gestione immobili turistici
Addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche; impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al 4° livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione
Addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico
- Saper utilizzare i sistemi informatici e le strumentazioni tecniche operative
- Conoscere e saper utilizzare le procedure operative
- Conoscere la documentazione inerente il servizio
- Conoscere la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione
- Saper leggere ed applicare le indicazioni e le informazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Conoscere e saper applicare la normativa generale in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e saper applicare le normative locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e saper applicare le prassi locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscenza scritta ed orale di una lingua straniera
- Conoscere e saper applicare le particolarità culturali di comunicazione di una lingua estera
- Conoscere e saper applicare la normativa in materia di permanenza di stranieri sul territorio nazionale a fini turistici
- Conoscenza delle metodologie di maneggio denaro e cambio valute
- Conoscenza della normativa di pubblica sicurezza in materia turistica
- Conoscenza del territorio locale a fini turistico/stagionali
5. Addetti all'accompagnamento ed all'acquisizione di incarichi
Accompagnatori alle visite immobiliari
Incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa (1)
Addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime (1)
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Saper comunicare efficacemente
- Sviluppare capacità di concentrazione, analisi e di contatto con il pubblico
- Conoscere e saper utilizzare gli archivi cartacei ed elettronici
- Saper utilizzare i sistemi informatici e le strumentazioni tecniche operative
- Conoscere e saper utilizzare le procedure operative
- Conoscere la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione
- Saper leggere ed applicare le indicazioni e le informazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Conoscere e saper applicare la normativa generale in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e saper applicare le normative locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e saper applicare le prassi locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare
- Conoscere e saper applicare la normativa in materia di mutui immobiliari
- Conoscere e saper applicare la normativa in materia di leasing immobiliari
- Conoscere e sapere applicare la normativa generale in materia di tassazione dei beni immobili
- Conoscere e sapere applicare la normativa in materia di privacy
- Conoscenza sulla suddivisione delle competenze dei vari enti, uffici ed istituzioni sia privati che della pubblica amministrazione attinenti alle attività d'agenzia
- Conoscere e saper utilizzare la documentazione inerente la richiesta e/o la trasmissione d'informazioni da e verso la clientela
- Conoscere e sapere utilizzare la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione
- Conoscere e saper applicare le metodologie di valutazione d'immobile inerenti gli aspetti architettonico/costruttivi
- Conoscere e sapere applicare le metodologie di valutazione d'immobile inerenti gli aspetti economico/finanziari
- Conoscere e saper applicare le metodologie di valutazione d'immobile inerenti il contesto ed il posizionamento
- Conoscenza del territorio locale
(1) Le attività svolte dall'apprendista rientranti nel novero per la cui esecuzione è previsto l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. n. 39/1989, Sezione agenti immobiliari e/o agenti muniti di mandato a titolo oneroso possono essere svolte solo sotto la supervisione del titolare d'agenzia ovvero di un iscritto al sopracitato ruolo.
Allegato 9 Accordo mediatori creditizi
Verbale di accordo del 22 aprile 2010 Verbale di stipula
Il giorno 22 aprile 2010 in Roma Tra
il Vicepresidente nazionale delegato al c.c.n.l. e previdenza per la Federazione italiana agenti immobiliari professionali: FIAIP il Vicepresidente nazionale delegato alla mediazione creditizia
e
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL
Si è stipulato il seguente verbale:
Premessa
La FIAIP e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle recenti innovazioni apportate alle attività inerenti la mediazione creditizia, convengono che le attività medesime hanno nel corso del recente passato sviluppato qualità e specificità imprenditoriali, che hanno comportato e comportano una significativa sinergia tra le attività di mediazione immobiliare e quelle appunto di mediazione creditizia.
In ordine a quanto sopra quindi le parti hanno ritenuto opportuno, dare alle attività di mediazione creditizia una coerente rappresentazione contrattuale al fine appunto di garantire una opportuna applicazione delle norme del contratto collettivo che regolamenterà perciò oltre ai rapporti di lavoro presso le agenzie immobiliari e mandatari a titolo oneroso, anche i rapporti di lavoro presso i mediatori creditizi e loro imprese.
Per i fini di cui sopra le parti hanno perciò provveduto ad elaborare le apposite declaratorie mansionali che suddivise per livelli retributivi, integrano la classificazione del personale di cui al c.c.n.l. dipendenti da agenzie immobiliari del 29 maggio 2009, di cui il presente verbale costituisce parte integrante ed essenziale.
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:
Art. 1
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo il c.c.n.l. agenzie immobiliari del 29 maggio 2009, è integrato dall'Allegato 1 Classificazione del personale e dall'Allegato 2 Profili formativi in materia di apprendistato professionalizzante. Art. 2
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo quindi il c.c.n.l. citato è inteso come fonte contrattuale e regolataria dei rapporti di lavoro subordinato presso le imprese attive nella mediazione creditizia, ed in quanto tale è da considerarsi integrale, unitario ed inscindibile.
Allegati, come da testo. Allegato 1
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso (...)
Art. 20
(Declaratorie e profili)
La FIAIP e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel determinare l'attuale sistema classificatorio, hanno inteso definire un sistema che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attraverso diverse forme di organizzazione del lavoro.
La classificazione concordata è volta a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo dell'efficienza e della produttività nel comparto, realizzando una articolazione adeguata alle esigenze professionali di adattamento dell'intero processo di valorizzazione del fattore lavoro al contesto tecnologico, organizzativo e di mercato in cui operano gli agenti immobiliari.
La presente classificazione del personale sarà applicata a tutti i lavoratori a partire dal 1° ottobre 2001. Quadri
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che muniti di laurea o di diploma di scuola media superiore, svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza loro attribuite per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'ufficio nell'ambito di strategie e programmi definiti.
Inoltre, a queste figure saranno conferiti poteri di discrezionalità decisionali e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone. Di seguito si elencano, a puro titolo esemplificativo, alcuni profili:
- preposto ai sensi dell'art. 11, D.M. n. 452/1990;
- Direttore commerciale;
- capo del personale;
- responsabile pubbliche relazioni;
- responsabili di filiale operativa. 1° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con specifiche capacità tecnico- professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti, quali:
1) capi servizio o responsabili settore contratti;
2) capi servizio o responsabili settore vendite;
3) capi servizio o responsabili settore contabilità;
4) capi servizio o responsabili settore pubblicità;
5) capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi;
6) altre qualifiche di valore equivalente;
7) promotori e/o consulenti immobiliari.
2° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, quali:
1) addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all'organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;
2) addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;
3) addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;
4) interpreti e traduttori simultanei o impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al 3° livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5) contabili di concetto;
6) addetti alle vendite;
7) altre qualifiche di valore equivalente.
Mediatori creditizi:
8) coordinatori di ufficio locale;
9) addetti alla gestione e cura delle relazioni con gli intermediari finanziari mandanti. 3° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni con specifiche conoscenze tecnico-pratiche con autonomia operativa, quali:
1) addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;
2) addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche;
3) bozzettisti e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima;
4) impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al 4° livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5) traduttori;
6) disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;
7) visuristi presso l'U.T.E., la conservatoria registri immobiliari e gli uffici tecnici comunali;
8) operatori informatici con capacità di intervenire nei programmi;
9) incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa;
10) altre qualifiche di valore equivalente.
Mediatori creditizi:
11) addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti, all'organizzazione degli archivi con incarichi specifici nell'ambito dell'identificazione del cliente ed all'inserimento dei dati dello stesso nella documentazione aziendale obbligatoria ai sensi della normativa antiriciclaggio;
12) addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi anagrafici e degli atti in genere inerenti in contratti di credito;
13) addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare valutazioni e dare consulenza sui prodotti finanziari e creditizi. 4° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
1) stenodattilografi;
2) dattilografi;
3) operatori informatici;
4) disegnatori lucidisti;
5) addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;
6) segretari unici con xxxxxx di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;
7) accompagnatori alle visite immobiliari;
8) conducenti di motobarche;
9) aiuto contabili;
10) addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati;
11) addetti alla compilazione di libri paga, dei contributi e della relativa modulistica sulla base di schemi predeterminati;
12) altre qualifiche di valore equivalente.
Mediatori creditizi:
13) visuristi addetti alla consultazione di banche dati e sistemi di informazione creditizia. 5° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:
1) conducenti di autoveicoli;
2) conducente di motobarca;
3) archivista, protocollista;
4) schedarista;
5) centralinista;
6) addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori;
7) altre qualifiche di valore equivalente.
6° livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano lavori a contenuto professionale semplice, quali:
1) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
2) fattorino;
3) usciere;
4) custode;
5) portiere;
6) altre qualifiche di valore equivalente. 7° livello
- Addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.
Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - Direttore commerciale - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. n. 39/1989, Sezione agenti immobiliari e/o agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - Direttore commerciale - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di filiale operativa, gerente di ufficio locale, e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare valutazioni e dare consulenza sui prodotti finanziari e creditizi, nel settore della mediazione creditizia, sono qualifiche professionali contrattuali per il cui conferimento è obbligatoria la preventiva iscrizione individuale del lavoratore all'albo mediatori creditizi presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 16, L. n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Norma transitoria di prima applicazione
In considerazione del rinnovato assetto classificatorio del personale, che prevede un ampliamento numerico dei livelli professionali, l'inquadramento dei lavoratori avverrà esclusivamente in base alle effettive mansioni svolte.
(...)
Allegato 2
Profili formativi c.c.n.l. dipendenti da agenti immobiliari e mandatari a titolo oneroso per il settore della mediazione creditizia Apprendistato professionalizzante
I contenuti formativi dei seguenti profili si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze trasversali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche.
Contenuti trasversali - Parte comune a tutti profili
Per i contenuti a carattere trasversale il monte ore viene quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998, in G.U. 14 maggio 1998, n. 110 (35% sul totale).
1. Competenze relazionali:
- valutare tutte le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
2. Organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro presso il datore di lavoro;
- conoscere i principali elementi economici di impresa: le condizioni ed i fattori di redditività di impresa (redditività di impresa (produttività, efficacia ed efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (prestazioni e servizi, reti, mercato, ecc.));
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area d'attività;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera;
- conoscere la normativa di base relativa al settore della intermediazione finanziaria e creditizia (principi fondamentali di diritto costituzionale, diritto civile, commerciale, della mediazione finanziaria e creditizia e prassi legale in materia di prodotti di credito).
3. Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
4. Sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
5. Privacy:
- conoscere la normativa relativa alla privacy.
6. Primo soccorso:
- conoscere le principali nozioni in ordine al primo soccorso in ottemperanza al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003. Contenuti tecnico-professionali specifici dei profili formativi
Per i contenuti a carattere tecnico-professionale il monte ore viene quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998, in G.U. 14 maggio 1998, n. 110 (65% sul totale).
1. Addetti alle attività di amministrazione e mansioni di segreteria
Archivisti; protocollisti; schedaristi; centralinisti; addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori; stenodattilografi, dattilografi; operatori informatici; addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine; aiuto contabili; addetti alla compilazione di libri paga, dei contributi e della relativa modulistica sulla base di schemi predeterminati; traduttori; operatori informatici con capacità di intervenire nei programmi; contabili di concetto:
- conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio;
- leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza;
- sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi;
- gestione flussi informativi e comunicativi;
- organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico;
- trattamento documenti amministrativo-contabili;
- organizzazione riunioni ed eventi di lavoro;
- gestione corrispondenza;
- configurazione sistema della contabilità generale;
- principi ragionieristici di base;
- trattamento operazioni fiscali e previdenziali;
- controllo andamento economico-finanziario;
- gestione servizi bancari;
- gestione acquisti;
- gestione attività di fatturazione e contabilità;
- predisposizione e gestione documentale;
- assistenza clienti e segreteria commerciale;
- gestione incassi;
- conoscenza normativa del lavoro e del c.c.n.l.;
- principi base di amministrazione e di gestione del personale;
- conoscenza di base dei sistemi informativi;
- conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione;
- gestione operativa;
- cenni di manutenzione e sicurezza dei sistemi informatici;
- gestione della privacy.
2. Addetti alla conduzione e manutenzione dei veicoli
Conducenti di autoveicoli:
- conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio;
- leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza;
- sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi;
- conoscenza tecnica dei veicoli;
- conoscenza principi base in tema di attrezzature d'officina/carrozzeria e loro manutenzione;
- primaria manutenzione e preparazione del veicolo;
- conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria;
- interventi di riparazione;
- conoscenza della dotazione di sicurezza;
- conoscenza della normativa di trasporto di persone.
3. Addetti a mansioni d'ordine ed ai contatti informativi
Segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela, addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati; addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi anagrafici e degli atti in genere inerenti i contratti di credito; impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al 4° livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
Visuristi addetti alla consultazione di banche dati e sistemi di informazione creditizia;
Addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti, all'organizzazione degli archivi con incarichi specifici nell'ambito dell'identificazione del cliente ed all'inserimento dei dati dello stesso nella documentazione aziendale obbligatoria ai sensi della normativa antiriciclaggio;
Addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi anagrafici e degli atti in genere inerenti i contratti di credito;
Addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare valutazioni e dare consulenza sui prodotti finanziari e creditizi:
- conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio;
- leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza;
- sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi;
- gestione flussi informativi e comunicativi;
- organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico;
- saper utilizzare i sistemi informatici e le strumentazioni tecniche operative;
- conoscere e saper utilizzare le procedure operative;
- conoscere la documentazione inerente il servizio;
- conoscere la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione creditizia;
- saper leggere ed applicare le indicazioni e le informazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza;
- conoscere e sapere applicare la normativa generale in materia di mediazione creditizia;
- conoscere e sapere applicare la normativa generale in materia distribuzione di prodotti creditizi;
- conoscere e sapere applicare la normativa in materia di mutui ed altre forme di finanziamento;
- conoscere e saper applicare la normativa in materia di prodotti assicurativi;
- conoscere e sapere applicare la normativa in materia di privacy;
- conoscere e saper applicare la normativa in materia di antiriciclaggio;
- conoscere e saper applicare le metodologie di organizzazione degli archivi cartacei ed elettronici;
- conoscenza sulla suddivisione delle competenze dei vari enti, uffici ed istituzioni sia privati che della pubblica amministrazione attinenti alle attività svolte;
- conoscere e saper utilizzare la documentazione inerente la richiesta e/o la trasmissione d'informazioni da e verso la clientela.
4. Addetti all'acquisizione ed alla gestione di incarichi
Coordinatore d'ufficio locale (1);
Addetti alla gestione e cura delle relazioni con gli intermediari finanziari mandanti;
Addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare valutazioni e dare consulenza sui prodotti finanziari e creditizi (1):
- conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio;
- leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza;
- sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi;
- gestione flussi informativi e comunicativi;
- saper comunicare efficacemente;
- sviluppare capacità di concentrazione analisi e di contatto con il pubblico;
- conoscere e saper utilizzare gli archivi cartacei ed elettronici;
- saper utilizzare i sistemi informatici e le strumentazioni tecniche operative;
- conoscere e saper utilizzare le procedure operative;
- conoscere la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione creditizia;
- saper leggere ed applicare le indicazioni e le informazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza;
- conoscere e sapere applicare la normativa generale in materia di distribuzione di prodotti creditizi, mutui ed altre forme di finanziamento;
- conoscere e sapere applicare la normativa in materia di prevenzione dell'usura;
- conoscere e sapere applicare la normativa in materia di prodotti assicurativi;
- conoscere e sapere applicare la normativa in materia di privacy;
- conoscere e sapere applicare la normativa in materia di antiriciclaggio;
- conoscenza sulla suddivisione delle competenze dei vari enti, uffici ed istituzioni sia privati che della pubblica amministrazione attinenti alle attività svolte;
- conoscere e saper utilizzare la documentazione inerente la richiesta e/o la trasmissione d'informazioni da e verso la clientela;
- conoscere e saper utilizzare la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione;
- conoscenza del contesto locale.
(1) Le attività svolte dall'apprendista rientranti nel novero per la cui esecuzione è previsto l'obbligo di preventiva iscrizione individuale all'albo mediatori creditizi presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 16, L. n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere svolte solo sotto la supervisione del titolare d'impresa ovvero di un iscritto al sopracitato ruolo.
I
Accordo 15 settembre 2010
in materia di previdenza complementare per i dipendenti
da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso
Premesso che:
- il Fondo pensione Xxxxx Xxxx (di seguito anche "Fondo MP"), costituito da Confesercenti e da Confindustria-AICA, Federterme e Federturismo unitamente alle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, è il Fondo pensione complementare nazionale, a capitalizzazione individuale, riservato ai lavoratori del turismo, terziario, terme e servizi, nei cui confronti si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle Organizzazioni sopra indicate;
- il Fondo MP è iscritto al n. 146 dell'albo dei fondi pensione presso la Covip ed è rivolto ai lavoratori delle aziende dei settori del terziario, distribuzione e servizi, turismo, termale e vigilanza privata;
- il Fondo MP, secondo la Covip, non è riuscito a raggiungere un numero adeguato di adesioni;
- dal bilancio dell'anno 2009 approvato il 27 aprile 2010 dall'assemblea del Fondo MP si evince una situazione di buona amministrazione e di equilibrio;
- in data 22 luglio 2009 la Covip ha convocato gli Organi del Fondo MP per un esame della situazione;
- il Fondo MP, previa informativa alle parti sociali promotrici, avendo da subito iniziato a valutare un'ipotesi di trasferimento della forma pensionistica verso un fondo di previdenza complementare avente caratteristiche simili, ha verificato la possibilità di definire un percorso operativo, secondo le indicazioni della Covip, con il Fondo pensione FON.TE. (di seguito "FON.TE.");
- lo Statuto di FON.TE., all'art. 5, comma 3, consente l'adesione dei lavoratori "affini" in presenza di accordi collettivi nazionali stipulati dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano sottoscritto gli accordi istitutivi di FON.TE.;
Le parti, anche in considerazione di quanto in premessa; Convengono:
1) di indicare, in qualità di parti istitutive del Fondo MP, al Consiglio di amministrazione del Fondo MP di definire e portare a termine il trasferimento della forma pensionistica verso FON.TE. con l'obiettivo di garantire le posizioni degli iscritti;
2) di considerare, per l'effetto, FON.TE. il Fondo di riferimento per le future iscrizioni;
3) di stipulare, prima dell'adozione delle delibere da parte di FON.TE., apposita convenzione con le parti istitutive del Fondo MP avente ad oggetto l'informazione, il monitoraggio, le sinergie nonché la riconoscibilità specifica per la gestione ed iscrizione dei lavoratori cui si applicano i cc.cc.nn.l. sottoscritti dalle parti firmatarie il presente accordo;
4) di stabilire, di comune accordo con le parti istitutive di FON.TE., adeguate forme di rappresentanza delle parti sociali promotrici del Fondo MP nei vari livelli della governance di FON.TE.;
5) di costituire un Organismo paritetico riferito alla forma pensionistica;
6) di lasciare inalterate le misure della contribuzione dovuta alla previdenza complementare da applicarsi sulle retribuzioni utili ai fini del t.f.r., stabilite dai singoli c.c.n.l. sottoscritti dalle parti firmatarie il presente accordo;
7) di rimettere a FON.TE. la definizione della quota di iscrizione per le future adesioni;
8) di chiedere al Consiglio di amministrazione del Fondo MP di dar inizio, anche in accordo con il Consiglio di amministrazione di FON.TE., alle procedure utili per l'estinzione del Fondo MP secondo le direttive Covip.
Dopo ampia discussione, avendo convenuto quanto sopra riportato, le parti recepiranno il contenuto del presente accordo nei rispettivi contratti collettivi nazionali, indicando FON.TE. quale Fondo pensione di riferimento per le posizioni previdenziali e regolando i rapporti di previdenza complementare che verranno a costituirsi presso FON.TE.
I
Ipotesi di accordo 27 luglio 2011
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti
da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Titolo I
SFERA D'APPLICAZIONE
Art. 1
(Sfera d'applicazione)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, le relazioni tra gli agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi ed il loro personale.
Il presente contratto disciplina quindi, per quanto compatibile con la vigente normativa in materia:
- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- le altre modalità d'impiego previste al Titolo X (mercato del lavoro);
- gli stages di orientamento al lavoro;
nonché, attraverso specifiche appendici allegate al c.c.n.l. stesso, quanto sarà definito a conclusione dei lavori di cui all'impegno assunto dalle parti firmatarie di cui a seguire.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Dichiarazione congiunta
Le parti, preso atto della riforma del settore della mediazione creditizia intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 141/2010 e successive modificazioni, confermano l'applicabilità del c.c.n.l. nei confronti dei rapporti tra società di mediazione creditizia come regolamentate dal citato decreto ed i lavoratori subordinati dipendenti dalle stesse.
Titolo III
STRUMENTI BILATERALI
Premessa
Le parti, tenuto conto della specificità strutturale delle agenzie immobiliari, dei mandatari a titolo oneroso e dei mediatori creditizi confermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo nonché dal Titolo VI rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo previsto nel presente c.c.n.l. e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, associate o non associate a FIAIP, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 5
(Ente bilaterale nazionale)
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del comparto "Agenti immobiliari professionali" (EBNAIP). L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente c.c.n.l. (All. 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che, anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c), dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente c.c.n.l. hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della L. n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con:
- enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici:
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative a utilizzo della L. n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente c.c.n.l.;
f) predispone la stampa e organizza:
- la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N., della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità;
h) l'Ente bilaterale nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC di cui ai commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) secondo i criteri di cui al regolamento allegato al presente c.c.n.l. Gli Organi statutari degli Enti bilaterali nazionale e regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente c.c.n.l.
Esso, inoltre, svolge attraverso l'apposita Commissione paritetica bilaterale, composta da almeno 6 membri rappresentanti, designati dalle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo X (Mercato del lavoro) del c.c.n.l. emette attraverso l'apposita Commissione paritetica bilaterale i pareri di conformità in materia di apprendistato i cui al successivo art del c.c.n.l., nonché per lo
svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del c.c.n.l., con le modalità definite a cura del Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale stesso.
i) L'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre una apposita Commissione paritetica per esprimere i pareri di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 6 del c.c.n.l., nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegate dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del c.c.n.l. Il Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale potrà costruire apposita Commissione con le modalità definite dal Comitato esecutivo stesso.
i) L'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre una apposita Commissione di certificazione per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali in materia di certificazione preventiva di cui all'art del c.c.n.l.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste dal Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
Il testo dello Statuto e del regolamento allegati al presente c.c.n.l. ne costituiscono parte integrante. La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso la FIAIP sita in xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxx.
Titolo IV
FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 10
(Quota di servizio contrattuale - QSC)
Il funzionamento di tali strumenti è assicurato da un contributo (indicato con la sigla QSC, quota di servizio contrattuale), fissato nella misura dell'1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:
- 0,30% a carico dei lavoratori;
- 1,60% a carico dei datori di lavoro;
- e ad un ulteriore contributo forfetario, a carico dei datori di lavoro, pari ad euro 12,00 mensili per dodici mensilità.
Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno trattenute dai datori di lavoro e versate trimestralmente, unitamente a quelle a proprio carico, sul c/c postale n. 0082850025, bancario n. ... IBAN ; intestato a: Ente bilaterale nazionale AIP presso la FIAIP sita in
xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxx, costituito da: "FIAIP/FILCAMS/FISASCAT/UILTUCS".
I versamenti trimestrali dovranno essere effettuati, di anno in anno, con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, ottobre, dicembre, e nelle causali di versamento dovrà essere indicata la voce QSC 1° (o 2°, 3°, 4° a seconda del periodo di riferimento) nonché i dati dei lavoratori e del datore di lavoro cui il versamento fa riferimento comprensivi di: nome, cognome, codice fiscale.
Il mancato e/o irregolare versamento dei contributi di cui al presente articolo preclude l'accesso alle prestazioni di cui al Titolo III del presente c.c.n.l.
Nell'ipotesi di mancato versamento della QSC di cui al presente articolo il datore di lavoro è altresì tenuto a corrispondere al lavoratore un importo lordo mensile pari al 3,80% della retribuzione mensile in aggiunta alla retribuzione mensile del lavoratore. Titolo V
TUTELE E GARANZIE
Art. 12
(Tutele e garanzie)
1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Si fa riferimento alle norme di legge e alla risoluzione CEE del 20 maggio 1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27 novembre 1991, così come richiamate al Titolo II, art. 3, punto 3.
2. Salute e sicurezza sul lavoro. Le parti, visto il D.Lgs. n. 81/2008 convengono di istituire apposita Commissione per l'esame della materia e la revisione dell'accordo applicativo riportato in allegato (5) al presente c.c.n.l. i cui contenuti si intendono comunque confermati sino a successiva sostituzione. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'EBNAIP la funzione di segreteria operativa per la gestione di quanto sopra.
3. Assistenza e diritti delle persone disabili. Si fa riferimento alle norme previste dalle leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'art. 108 del presente c.c.n.l.
Art. 13
(Previdenza complementare)
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. convengono di istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente c.c.n.l.
Le parti stipulanti il c.c.n.l. convengono altresì che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24 gennaio 2000, di seguito denominato in breve Xxxxx Xxxx, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente c.c.n.l.
L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente c.c.n.l.
Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo.
Gli elementi di costo dovranno prevedere i seguenti valori:
- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;
- una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore.
Richiamando quanto previsto dall'art. 153 del c.c.n.l. le parti concordano di avviare un percorso di corrispondenza tra i valori di cui sopra e quelli applicati dal c.c.n.l. del settore terziario, distribuzione e servizi, da effettuarsi nell'arco della durata del disposto normativo del c.c.n.l., con le seguenti modalità:
- aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro;
- aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro;
- aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3° anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo.
Art. 13 bis
(Assistenza sanitaria integrativa)
Le parti convengono circa l'opportunità di aderire a forme di assistenza sanitaria integrativa presso fondi esistenti, e si impegnano nel corso della vigenza del presente c.c.n.l. a concludere accordi circa tale adesione.
Titolo VI
ATTIVITA' SINDACALE
Art. 14
(Permessi attività sindacale)
Fatta salva l'applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300 negli uffici degli agenti immobiliari, dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che, ove non sussistano tali requisiti, ai dipendenti occupati nel settore, per l'esercizio di attività sindacale, competono permessi retribuiti per un massimo di 16 ore "pro-capite" annue.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che presso il 2° livello di contrattazione regionale e/o il 2° livello di contrattazione di area turistica potranno essere determinate modalità di utilizzo per 12 ore di assemblea e per ulteriori 8 (otto) ore.
Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate al datore di lavoro dalle XX.XX. di categoria firmatarie del presente c.c.n.l. almeno 48 ore (quarantotto) prima della data di utilizzo del permesso.
I datori di lavoro, ove la data di utilizzo del permesso non fosse compatibile con le attività professionali, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati sia alle XX.XX. proposte alternative alla data di utilizzo richiesta.
Titolo VII
RELAZIONI SINDCALI A LIVELLO DECENTRATO
Premessa
Le parti, al fine di rendere esigibile la pratica attuazione del 2° livello di contrattazione, convengono di riservare al livello territoriale la definizione di accordi in materia di mercato del lavoro, formazione e flessibilità dell'orario di lavoro. Inoltre, allo stesso livello è assegnata la gestione della conciliazione e dell'arbitrato delle controversie di lavoro e dei licenziamenti individuali.
La complessità dei settori rappresentati, che trovano la propria specificità sempre più ampliata nel contesto della mediazione anche a seguito delle recenti riforme legislative e la caratteristica polverizzazione in micro o piccole imprese tipica dei settore regolamentati, rende necessario lo strumento del c.c.n.l. nella regolamentazione dei rapporti di lavoro.
Al contempo il comparto registra al suo comparto significative presenze di settori che operando in contesti di business specifici e caratteristici, quale il settore della mediazione immobiliare turistica, hanno l'esigenza di poter contare su regolamentazione che interpretando le necessità quotidiane del settore, contribuendo ad arricchire le caratteristiche proprie, consentano l'identificazione di aziende e lavoratori nell'ambito del presente c.c.n.l., e diano luogo a modelli di contrattazione favorevoli sul territorio dove le attività si svolgono.
Art. ...
(Contrattazione di 2° livello regionale)
Le Associazioni imprenditoriali regionali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie del
c.c.n.l. di cui al:
- Titolo X;
- Titolo XIII esclusivamente in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale ed articolazione dell'orario settimanale, al lavoro straordinario e sue maggiorazioni;
- Titolo XIV esclusivamente in relazione al riposo settimanale ed alle ore di lavoro nei giorni festivi.
Potranno altresì essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, restando inteso che la definizione di eventuali incrementi economici appresso la contrattazione ivi descritta godranno dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di sgravi contributivi e detassazione ovvero applicazione di aliquote maggiormente favorevoli previste dalla vigente legislazione.
Nell'ambito di tale livello di contrattazione territoriale, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.
Art bis
(Contrattazione di 2° livello per le aree turistiche)
Nelle aree geografiche caratterizzate a vocazione turistica, come definite dalla normativa in materia, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno altresì raggiungere specifiche intese sulle materie del c.c.n.l. di cui all'art contrattazione decentrata regionale che precede, inerenti le materie del c.c.n.l. di cui al:
- Titolo X;
- Titolo XIII esclusivamente in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale ed articolazione dell'orario settimanale, al lavoro straordinario e sue maggiorazioni;
- Titolo XIV esclusivamente in relazione al riposo settimanale ed alle ore di lavoro nei giorni festivi.
La contrattazione di cui al presente articolo è alternativa a quella regionale di riferimento per l'area territoriale a vocazione turistica ove sia stata raggiunta un'intesa di cui al presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti da luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
- lavoro straordinario;
- lavoro supplementare;
- compensi per clausole elastiche e flessibili;
- lavoro a turno;
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
- lavoro notturno;
- premi variabili di rendimento;
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.
Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al 2° livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.
Art. ...
(Modalità di presentazione della piattaforma)
Al fine di avviare le trattative per il 2° livello di contrattazione di cui agli artt. ... ed bis, la piattaforma sarà presentata in tempo utile
per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate alle Organizzazioni sindacali nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e alla FIAIP, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.
Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere alla denuncia alla FIAIP e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.
L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dall'art. 6 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 45 giorni sulla procedibilità.
Le parti concordano che, qualora gli accordi di 2° livello, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto, FIAIP e/o le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 6 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 45 giorni sull'applicabilità.
Art. ...
(Elemento economico di garanzia)
I lavoratori delle regioni, ovvero di aree territoriali a vocazione turistica di cui ai precedenti articoli del c.c.n.l., dove non siano stati convenuti accordi di 2° livello, sono beneficiari dell'Elemento economico di garanzia.
L'Elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:
- verrà erogato con la retribuzione di novembre 2013;
- compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che risultino iscritti nel libro unico e presenti in servizio da almeno 12 mesi: l'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2011-31 ottobre 2013;
- per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà riproporzionato in base alle ore di lavoro;
- l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
- l'importo è automaticamente assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo ulteriore rispetto alla retribuzione contrattuale, che venga corrisposto al lavoratore.
Quadri, 1° e 2° livello | 3° e 4° livello | 5°, 6° e 7° livello |
115,00 euro | 100,00 euro | 85,00 euro |
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che il trattamento economico di garanzia costituisce un istituto sperimentale direttamente connesso alla durata del presente accordo di rinnovo.
Art. 17
(Conciliazione - Controversie - procedure)
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture territoriali la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla legge n. 108/1990.
Le parti inoltre nel considerare la gestione della legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
Art. 18
(Commissione di conciliazione, sede e procedure)
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e dalla L. n. 183 del 4 novembre 2010, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle realtà comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di seguito riportate.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della FIAIP competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente c.c.n.l., l'elenco delle proprie sedi provinciali. Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP al momento della firma del presente c.c.n.l., sono riportate nell'Allegato 6.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale o l'Associazione imprenditoriale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1988.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte della FIAIP o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e artt. 412-ter, cod. proc. civ..
Il processo verbale di conciliazione o di parziale conciliazione ovvero di mancato accordo è depositato a cura della Commissione territoriale presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione provvederà altresì a redigere apposito verbale.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410 e 411, cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998, e dal decreto legislativo n. 387/1998 e dalla L. n. 183/2010 in sede di Commissione territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione nazionale di cui al precedente art. 6.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo le parti potranno, entro i 30 giorni successivi, adire il Collegio arbitrale di cui al successivo art. ....
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le disposizioni di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in essere in materia.
Art. ...
(Commissioni di certificazione)
Le parti convengono che all'interno dell'Ente bilaterale nazionale di settore sia costituita la Commissione di certificazione abilitata, ai sensi del disposto dell'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, ad effettuare l'attività di certificazione di:
1) contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, le cui fattispecie siano considerate dalla contrattazione collettiva di settore e regolate appresso i Protocolli d'intesa in materia sottoscritti dalle parti sociali firmatarie del presente accordo;
2) rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113, cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
3) clausole compromissorie sottoscritte tra datore di lavoro e lavoratore di cui all'art del c.c.n.l.
Dichiarazione a verbale
Le parti, richiamando quanto reciprocamente convenuto per il tramite dell'impegno a verbale di cui all'art. 1 del c.c.n.l., si danno atto e concordano sull'opportunità di pervenire ad un regolazione, anche ai fini della contrattazione collettiva, dei contratti di cui al punto 1 che precede, in ordine alle fattispecie non riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, quali in via esemplificativa e non esaustiva: collaborazioni coordinate e continuative per l'esecuzione di un progetto/programma di lavoro e fasi di esso, rapporti di prestazione d'opera continuativa, Associazione in partecipazione con apporto di mero lavoro, ecc.
A tal fine pertanto provvedono a sottoscrivere un opportuno Protocollo d'intesa, "addendum" al presente c.c.n.l., che, preso atto delle regolamentazioni collettive definite dalle parti sociali stesse, regola quanto sopra nonché composizione, procedure, criteri d funzionamento e linee-guida, della Commissione di certificazione.
Art. ...
(Clausola compromissoria)
Le parti concordano la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui all'art , delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei
licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di cui al Titolo ....
La clausola di cui al 1° comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La validità a tutti gli effetti della clausola compromissoria è subordinata alla preventiva certificazione della stessa. Impegno tra le parti
Le parti convengono che la procedura di certificazione della sopracitata clausola debba essere oggetto di uno specifico Protocollo d'intesa che le parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere entro e non oltre il 30 luglio 2011, dando così luogo ad una procedura di certificazione immediatamente applicabile a decorrere dalla data sopramenzionata.
Art. 19
(Collegio arbitrale)
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410, cod. proc. civ. o all'art. 17, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
1. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente accordo di rinnovo c.c.n.l., un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
2. La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente c.c.n.l., l'elenco delle proprie sedi provinciali. Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP al momento della firma del presente c.c.n.l., sono riportate nell'Allegato 6.
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla FIAIP territorialmente competente, un altro designato dall'Organizzazione sindacale dei lavoratori firmatarie del presente accordo FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
7. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
8. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
8.1. l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
8.2. l'autorizzazione al deposito di documenti, memore e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
8.3. eventuali ulteriori elementi istruttori.
9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in via preventiva dalle parti territorialmente competenti.
11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater.
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Le parti, preso atto del disposto della L. n. 183/2010, ed al fine di dare piena attuazione alle disposizioni della stessa, convengono di sottoscrivere opportuni Protocolli d'intesa che definiscano l'arbitrato nonché composizione, procedure, criteri di funzionamento e linee-guida dello stesso, entro il 31 dicembre 2011 dodici mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo.
Titolo X
MERCATO DEL LAVORO
...
Capo 1
...
Art bis
(Apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere" nell'ambito della mediazione immobiliare)
Apprendistato professionalizzante "specialistico" per le mansioni contrattuali per la cui esecuzione è prevista dal c.c.n.l. e dalla normativa vigente il requisito del superamento dell'esame presso le competenti CCIA
Le parti, preso atto dell'evoluzione del settore della mediazione immobiliare convengono sull'opportunità di dare regolamentazione a forme di apprendistato che comprendano percorsi formativi utili anche al conseguimento dei requisiti per l'accesso all'attività di mediatore immobiliare di cui alla L. n. 39/1989, così come modificata dall'art. 18 della L. n. 57/2001, e a tal fine convengono di regolamentare tale percorso all'interno della fattispecie dell'apprendistato professionalizzante, a norma del disposto dell'art. 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che rappresenta la più opportuna modalità di rapporto per tali relazioni.
L'apprendistato professionalizzante di cui sopra ha durata pari a 2 (due) anni con assunzione al 5° livello iniziale e conclusione al 3° livello.
Art tris (Formazione - Durata)
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo che precede in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
E' facoltà del datore di lavoro anticipare ovvero posticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art quater (Formazione - Durata)
In considerazione del disposto della L. n. 39/1989, così come modificata dall'art. 18 della L. n. 57/2001, il corso di ... ...
Per la formazione dell'apprendista verrà fatto riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l., di cui all'allegato modello che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quatto aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
secondo il modello (allegato) che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
secondo il modello (allegato) che costituisce parte integrante del presente c.c.n.l. Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che la formazione relativa ai contenuti a carattere professionalizzante di cui all'apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere", può essere impartita all'apprendista anche, in tutto od in parte, tramite lo svolgimento del corso istituito dalle competenti CCIA o dagli enti abilitati dalle regioni da svolgersi a carico del datore di lavoro e la cui frequenza da parte dell'apprendista costituirà prestazione di lavoro, nonché consentirà l'accesso all'esame di idoneità di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della L. n. 39/1989, così come modificato dall'art. 18 della L. n. 57/2001.
Il superamento di tale esame comporterà in capo all'apprendista il diritto al conseguimento della qualifica contrattuale di "incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa".
Titolo XII
PERIODO DI PROVA
Art. 94 (Durata)
Qualora l'assunzione sia disposta con periodo di prova, questi deve risultare da atto scritto. La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livelli | Durata prova in giorni |
Q e 1° | 180 giorni di calendario |
2° e 3° | 90 giorni di calendario |
4° e 5° | 60 giorni di lavoro effettivo |
6° e 7° | 20 giorni di lavoro effettivo |
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
Art. 128 (Trattamento economico di malattia) (invariato)
Durante il periodo di malattia, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
1) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33;
2) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
a) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
b) 85% (ottantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
c) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 150. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto, ai sensi dell'art. 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a recapitare o a trasmettere all'INPS a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui al punto 1 del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 130 e 134.
Art. 165 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Ai sensi del 2° comma, dell'art. 2118, cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 150 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro avrà facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 150 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Art (Aumenti retributivi mensili)
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili (fatta eccezione da voci retributive "ad personam" specificamente indicate quali "anticipazioni di futuri aumenti contrattuali e/o acconti di futuri aumenti contrattuali").
Livelli | Decorrenza 1.1.2011 | Decorrenza 1.9.2011 | Decorrenza 1.4.2012 | Decorrenza 1.10.2012 | Decorrenza 1.4.2013 | Decorrenza 1.10.2013 | Totale |
Quadro | 17,36 | 22,57 | 26,04 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 149,31 |
1° | 15,64 | 20,33 | 23,46 | 25,02 | 25,02 | 25,02 | 134,49 |
2° | 13,53 | 17,59 | 20,29 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 116,33 |
3° | 11,56 | 15,03 | 17,34 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 99,43 |
4° | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 86,00 |
5° | 9,03 | 11,75 | 13,55 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 77,68 |
6° | 8,10 | 10,54 | 12,17 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 69,75 |
7° | 6,94 | 9,03 | 10,42 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 59,69 |
Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo con la retribuzione del mese di ....
Titolo XXXI DECORRENZA E DURATA
Art. 182 (Decorrenza e durata)
Il presente contratto stipulato in data 29 maggio 2009, salvo diverse decorrenze espressamente previste, scadrà il 31 dicembre 2010. Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata A/R, almeno quattro mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno, e così di anno in anno.
Le parti si impegnano ad incontrarsi tre mesi prima della scadenza per un esame della materia contrattuale ed avviare la trattativa di rinnovo.
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2011 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2013.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al 1° comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A/R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Allegato ...
Profilo formativo apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere"
C.c.n.l. dipendenti da agenti immobiliari, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi Contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Apprendistato professionalizzante specialistico o "di mestiere" per il conseguimento della qualifica contrattuale di "incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa"
I contenuti formativi del profilo si articolano in una parte uguale per tutti i profili di apprendistato professionalizzante regolamentati dal presente c.c.n.l., attinente alle competenze trasversali e in una parte attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche, per il cui conseguimento è altresì prevista la frequenza del corso istituito dalle competenti CCIA o dagli enti abilitati dalle regioni da svolgersi a carico del datore di lavoro e la cui frequenza da parte dell'apprendista costituirà prestazione di lavoro, nonché consentirà l'accesso all'esame di idoneità di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della L. n. 39/1989, così come modificato dall'art. 18 della L. n.
57/2001.
Contenuti trasversali - Parte comune a tutti i profili
Per i contenuti a carattere trasversale il monte ore viene quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998, in G.U. 14 maggio 1998, n. 110 (35% sul totale).
1. Competenze relazionali:
- valutare tutte le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
2. Organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'agenzia;
- conoscere i principali elementi economici di impresa: le condizioni ed i fattori di redditività di impresa (redditività di impresa (produttività, efficacia ed efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (prestazioni e servizi, reti, mercato, ecc.);
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera;
- conoscere la normativa di base relativa al settore dell'intermediazione (principi fondamentali di diritto costituzionale, diritto civile, commerciale, della mediazione e prassi legale in materia di compravendita e locazione immobiliare).
3. Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
4. Sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
5. Privacy:
- conoscere la normativa relativa alla privacy.
6. Primo soccorso:
- conoscere le principali nozioni in ordine al primo soccorso in ottemperanza al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003.
Contenuti tecnico-professionali specifici dell'apprendistato professionalizzante specialistico per incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa
Per i contenuti a carattere tecnico-professionale il monte ore viene quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 8 aprile 1998, in G.U. 14 maggio 1998, n. 110 (65% sul totale), al fine di garantire la sufficienza delle ore ivi citate a fronte della frequenza del corso istituito dalle competenti CCIA o dagli enti abilitati dalle regioni da svolgersi a carico del datore di lavoro; il datore di lavoro ha facoltà di anticipare o posticipare le complessive ore di formazione per i contenuti a carattere tecnico-professionale relative all'intera durata del rapporto di apprendistato professionalizzante pari a due anni, ed in caso la durata del corso come determinata dalla regione competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero in generale dalla p.a. competente, risulti superiore al totale delle ore sopracitate, di estendere il detto totale sino a concorrenza delle ore di formazione previste dal corso stesso.
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio.
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza.
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi.
- Gestione flussi informativi e comunicativi.
- Saper comunicare efficacemente.
- Conoscere e saper utilizzare gli archivi cartacei ed elettronici.
- Saper utilizzare i sistemi informatici e le strumentazioni tecniche-operative.
- Conoscere la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione.
- Saper leggere ed applicare le indicazioni e le informazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza.
- Conoscere e sapere applicare la normativa generale in materia di intermediazione e locazione immobiliare.
- Conoscere e sapere applicare le normative locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare.
- Conoscere e sapere applicare le prassi locali in materia di intermediazione e locazione immobiliare.
- Conoscere e sapere applicare la normativa generale in materia di tassazione dei beni immobili.
- Conoscere e sapere applicare la normativa in materia di privacy.
- Conoscenza sulla suddivisione delle competenze dei vari enti, uffici ed istituzioni sia privati che della pubblica amministrazione attinenti alle attività d'agenzia.
- Conoscere e saper utilizzare la documentazione inerente la richiesta e/o la trasmissione d'informazioni da e verso la clientela.
- Conoscere e saper utilizzare la documentazione per l'assolvimento degli incarichi di mediazione.
- Conoscere e saper applicare le metodologie di valutazione d'immobile inerenti agli aspetti architettonico-costruttivi.
- Conoscere e saper applicare le metodologie di valutazione d'immobile inerenti gli aspetti economico-finanziari.
- Conoscere e saper applicare le metodologie di valutazione d'immobile inerenti il contesto ed il posizionamento.
- Conoscenza del territorio locale.
La formazione dovrà altresì ricomprendere le materie di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 e s.m.:
a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile - con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca - di diritto tributario - con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi;
b) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e ... ....
N.B.: Le attività svolte dall'apprendista rientranti nel novero per la cui esecuzione è previsto l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. n. 39/1989, Sezione agenti immobiliari e/o agenti muniti di mandato a titolo oneroso possono essere svolte solo sotto la supervisione del titolare d'agenzia ovvero di un iscritto al sopracitato ruolo.
"Addendum"
Ipotesi di accordo del 27 luglio 2011
Il giorno 27 luglio 2011, in Roma Tra
la Federazione italiana agenti immobiliari professionali: FIAIP e
la Federazione del commercio-turismo e servizi: FISASCAT-CISL l'Unione italiana lavoratori turismo-commercio e servizi: UILTUCS-UIL si è stipulato il seguente accordo:
Premesso che nel comparto della mediazione immobiliare nonché in quella della mediazione creditizia si registra un sempre più frequente ricorso a fattispecie contrattuali di natura autonoma il cui utilizzo nelle varie declinazioni appunto contrattuali quali: il lavoro a progetto/programma ex art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, la prestazione d'opera di cui all'art. 2222, cod. civ., l'Associazione in partecipazione con apporto di mero lavoro, ecc., è tale da rendere opportuna oltre che necessaria una valutazione tra le parti sociali al fine di addivenire a proposte condivise circa la regolamentazione collettiva delle fattispecie contrattuali sopra menzionate, il riconoscimento di equi compensi nonché l'estensione a tali rapporti di tutele di welfare contrattuale, oltre che ad eventuali modalità di emersione e d'ingresso nel mercato del lavoro, che costituiranno appendici al c.c.n.l. dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi.
Preso atto, quindi, delle necessità sopra delineate le parti, anche facendo riferimento a quanto previsto dall'accordo di rinnovo del citato c.c.n.l. del 27 luglio 2011, che al punto prevede la possibilità di certificazione preventiva di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003 delle citate fattispecie contrattuali, hanno ritenuto opportuno dare alle stesse una coerente rappresentazione contrattuale al fine appunto di garantire una opportuna applicazione delle norme del presente cui andrà fatto riferimento per la regolamentazione dei rapporti di lavoro presso le agenzie immobiliari e mandatari a titolo oneroso ed i mediatori creditizi e le loro imprese.
Per i fini di cui sopra le parti hanno perciò provveduto ad elaborare le apposite definizioni contrattuali che, suddivise per le fattispecie, integrano il citato c.c.n.l. in forma di "addendum".
Dichiarazione congiunta
Le parti, preso atto della riforma della specificità del settore della mediazione immobiliare - come regolato dalla L. n. 39/1989 - e creditizia - come novellato per effetto del D.Lgs. n. 141/2010 e successive modificazioni - confermano l'applicabilità del presente accordo e sue previsioni nei soli confronti delle relazioni aventi ad oggetto prestazioni di lavoro prevalentemente personale inerenti l'esecuzione in delega di attività concernenti appunto l'esecuzione di incarichi di mediazione immobiliare ovvero l'espletamento di attività di mediazione creditizia nella forma del contatto con il pubblico e/o l'esecuzione degli incarichi di mediazione creditizia appunto detta.
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:
Art. 1
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo il c.c.n.l. agenzie immobiliari, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi, è integrato dall'allegato presente accordo e suoi allegati.
Art. 2
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo quindi lo stesso è inteso come fonte contrattuale e regolataria dei rapporti di:
- lavoro a progetto/programma di cui all'art. 61, D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.;
- la prestazione d'opera di cui all'art. 2222, cod. civ.;
- l'Associazione in partecipazione con apporto di mero lavoro di cui all'art. 2549;
aventi ad oggetto l'esecuzione di attività di mediazione immobiliare ovvero creditizia, stipulati tra le imprese attive nella mediazione immobiliare ovvero creditizia e lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'esecuzione delle attività suddette.
Il presente accordo in quanto tale è perciò da considerarsi integrale, unitario ed inscindibile.
Art. 3
I contratti stipulati secondo le previsioni del presente possono essere sottoposti a certificazione preventiva di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m., secondo le regole e procedure previste dal c.c.n.l. agenzie immobiliari, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi cui si fa espresso riferimento e rimando.
Art. 4
Le fattispecie contrattuali elencate all'art. 2 che precede dovranno essere predisposte facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa di legge vigente per le singole fattispecie anche alle previsioni ivi contenute:
A) il contratto di lavoro a progetto/programma o per la realizzazione di fasi di esso:
- il contratto dovrà prevedere espressamente l'autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto e finalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso;
- il contratto dovrà provvedere ad una ricognizione dell'adeguata professionalità del lavoratore che potrà essere dimostrata tramite l'allegazione di opportuno curriculum professionale del collaboratore e/o la comunicazione del possesso dei requisiti di legge per l'esecuzione delle attività di mediazione immobiliare ovvero creditizia;
- il contratto dovrà affermare espressamente se il lavoratore fosse già stato legato da analogo rapporto in precedenza dalla medesima impresa di mediazione immobiliare ovvero creditizia medesimo, ovvero i motivi che hanno reso opportuno una continuazione/proroga del rapporto ovvero una ulteriore successiva relazione;
- il contratto dovrà prevedere un'esplicita indicazione delle modalità con cui si dovrà attuare il coordinamento con il committente, da effettuarsi in termini non generici ma con riferimento alla concreta realizzazione del progetto/programma o fasi di esso ed in rapporto all'autonomia del collaboratore;
- la prestazione del collaboratore dovrà essere delimitata nel tempo e necessariamente collegata al progetto/programma o fase di esso; sarà comunque impossibile per il committente richiedere una prestazione o un'attività che dovesse esulare dagli stessi;
- il contratto dovrà prevedere espressamente un termine ed eventuali termini e modalità di risoluzione anticipata con o senza preavviso nel caso di risoluzione per inadempimento, che andranno indicati e circostanziati in modo non generico;
- il contratto dovrà altresì prevedere ... ...
B) il contratto di associazione in partecipazione:
- il contratto dovrà prevedere espressamente e descrivere in termini non generici od in modo non superficiale e/o approssimativo l'apporto dell'associato;
- il contratto dovrà affermare espressamente se il lavoratore fosse già stato legato da analogo rapporto in precedenza dalla medesima impresa di mediazione immobiliare ovvero creditizia medesimo, ovvero i motivi che hanno reso opportuno una continuazione/proroga del rapporto ovvero una ulteriore successiva relazione;
- il contratto dovrà prevedere espressamente la quota di partecipazione agli utili (ovvero ai ricavi) nel caso vi sia partecipazione agli stessi da parte dell'associato, precisandone il valore nonché i criteri necessari per calcolarne l'importo ed ogni parametro e/o misura necessari a valutare l'adeguatezza e coerenza delle effettive erogazioni all'associato;
- il contratto dovrà prevedere espressamente l'esclusione di una eventuale partecipazione alle perdite da parte dell'associato; casi specifici di partecipazione alle perdite potranno essere contrattualmente regolati qualora le circostanze del contratto ne giustifichino la presenza, purché tali circostanze siano descritte contrattualmente in termini non generici;
- il contratto dovrà prevedere espressamente indicazioni in relazione al tipo di controllo che può esercitare l'associato ed al diritto al rendiconto periodico, nonché alle modalità di esercizio di tale controllo;
- il contratto dovrà prevedere espressamente autonomia dell'associato nello svolgimento dell'attività dedotta nel contratto, prendendo comunque atto del potere dell'associante di impartire direttive ed istruzioni all'associato per il buon fine dell'impresa od affare;
- il contratto dovrà prevedere espressamente un termine ed eventuali termini e modalità di risoluzione anticipata con o senza preavviso nel caso di risoluzione per inadempimento, che andranno indicati e circostanziati in modo non generico;
C) il contratto di prestazione d'opera:
- il contratto dovrà prevedere espressamente e descrivere in termini non generici od in modo non superficiale e/o approssimativo le attività la cui esecuzione è attribuita al lavoratore;
- il contratto dovrà affermare espressamente se il lavoratore fosse già stato legato da analogo rapporto in precedenza alla medesima impresa di mediazione immobiliare ovvero creditizia medesimo, ovvero i motivi che hanno reso opportuno una continuazione/proroga del rapporto ovvero una ulteriore successiva relazione;
- il contratto dovrà prevedere espressamente il valore ed i criteri di corrispettivo per il lavoratore specificandone i parametri e/o misura necessari a valutare l'adeguatezza e coerenza delle effettive erogazioni al lavoratore;
- il contratto dovrà prevedere espressamente indicazioni in relazione al tipo di controllo che può esercitare l'associato ed al diritto al rendiconto periodico, nonché alle modalità di esercizio di tale controllo;
- il contratto dovrà prevedere espressamente l'autonomia del prestatore nello svolgimento dell'attività dedotta nel contratto, escludendo altresì espressamente qualsiasi facoltà di controllo da parte del committente che non sia relativo all'esito delle attività ovvero di eventuale salvaguardia della propria immagine commerciale;
- il contratto dovrà prevedere espressamente un termine ed eventuali termini e modalità di risoluzione anticipata con o senza preavviso nel caso di risoluzione per inadempimento, che andranno indicati e circostanziati in modo non generico.
Tutti i contratti sopra elencati dovranno altresì prevedere espressamente le forme prescelte di remunerazione delle prestazioni del lavoratore, indicando se tali forme coincidano con importi predeterminati o prefissati tra le parti nel loro importo economico (remunerazione prefissata), ovvero se coincidenti con importi da calcolare in ragione di percentuali applicate su elementi del fatturato del committente (remunerazione variabile), ovvero forme miste tra le due (remunerazione mista).
Nel caso le parti prescelgano, come maggiormente attinente agli interessi della relazione, la forma della remunerazione variabile, la stessa non potrà essere inferiore al 15% ovvero superiore al 30% del fatturato del committente per i singoli affari al cui favorevole esito il lavoratore abbia contribuito.
I contratti potranno altresì prevedere forme di rimborso e sostegno alle spese del lavoratore nell'esecuzione delle attività dedotte contrattualmente, in forma di un contributo alle spese in cifra fissa da corrispondere periodicamente; in tal caso il contratto dovrà fare riferimento a forme di remunerazione mista, integrando al sopraddetto contributo la parte fissa della remunerazione.
Art. 4
I contratti relativi alle fattispecie elencate all'art. 2 dovranno prevedere contrattualmente:
- la sospensione del rapporto in caso di malattia od infortunio del lavoratore, e la possibilità di proroga del rapporto per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni di calendario, comunque previo invio da parte del lavoratore di idonea certificazione medica;
- l'estensione al lavoratore delle tutele di assistenza integrativa complementare previste dal vigente c.c.n.l. agenzie immobiliari, mandatari a titolo oneroso;
- l'eventuale sussistenza di forme di integrazione economica da parte del committente nei confronti del lavoratore nei periodi di sospensione del rapporto per le cause di cui sopra;
in tale ultima ipotesi l'integrazione economica da parte del committente dovrà essere conforme ai seguenti criteri:
- l'integrazione economica è ammessa decorsi almeno 6 mesi di rapporto continuativo e va calcolata in ragione di una percentuale della media degli importi corrisposti al lavoratore nel corso del rapporto pari al:
- 30% per il primo mese di sospensione;
- 20% per il secondo mese di sospensione e per il terzo mese di sospensione, decorso il quale cessa l'integrazione economica stessa.
Art. 5
I contratti in questione non potranno avere una iniziale durata inferiore ad un anno e superiore a tre, e potranno essere prorogati non più di due volte complessive.
I contratti citati non potranno essere rinnovati più di due volte in 48 mesi.
I rapporti che superino i limiti di cui ai commi precedenti saranno oggetto di una proposta di stabilizzazione del rapporto, prevalentemente in forma subordinata ed a tempo indeterminato, da parte del committente al lavoratore, ad eccezione dei casi ove il lavoratore abbia avuto nel corso dei medesimi periodi di tempo altri rapporti analoghi con altri committenti, in regime di pluricommittenza.