ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD RELATIVO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE SVOLTE DALL'AGENZIA EUROPEA DELLA GUARDIA FRONTIERA E COSTIERANELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD
ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD RELATIVO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE SVOLTE DALL'AGENZIA EUROPEA DELLA GUARDIA FRONTIERA E COSTIERANELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD
L'UNIONE EUROPEA,
e
LA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD,
di seguito denominati individualmente «la parte» e collettivamente «le parti»,
CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») sia chiamata a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord, anche sul territorio della Repubblica di Macedonia del Nord,
CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico sotto forma di accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dispiegati dall'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica di Macedonia del Nord,
CONSIDERANDO che l'accordo sullo status può prevedere l'istituzione, da parte dell'Agenzia, di uffici antenna nel territorio della Repubblica di Macedonia del Nord per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per assicurare una gestione efficace delle risorse umane e tecniche dell'Agenzia,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Macedonia del Nord, paese candidato all'adesione all'Unione europea dal 2005, coopera strettamente con l'Unione nella gestione dei flussi migratori e nella lotta all'immigrazione illegale e alla criminalità transfrontaliera,
CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali nella Repubblica di Macedonia del Nord e nell'Unione europea,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Macedonia del Nord ha ratificato la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale,
TENENDO PRESENTE che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è uno dei principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Macedonia del Nord ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, i cui diritti corrispondono a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
CONSIDERANDO che tutte le attività operative dell'Agenzia nel territorio della Repubblica di Macedonia del Nord dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli accordi internazionali di cui l'Unione europea, i suoi Stati membri e/o la Repubblica di Macedonia del Nord sono parti,
CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a mantenere i più elevati livelli di integrità, condotta etica e professionalità, nonché il rispetto dei diritti fondamentali e a soddisfare gli obblighi a esse imposti dalle disposizioni del piano operativo e dal codice di condotta dell'Agenzia,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
1. Il presente accordo disciplina tutti gli aspetti necessari al dispiegamento di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nella Repubblica di Macedonia del Nord, nel cui territorio i membri delle squadre hanno la facoltà di esercitare poteri esecutivi.
2. Il dispiegamento di cui al paragrafo 1 può avvenire nel territorio della Repubblica di Macedonia del Nord.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
1) «attività operativa»: un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere;
2) «Agenzia»: l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o sue eventuali modifiche;
3) «controllo di frontiera»: l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente accordo, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;
4) «corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea»: il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1896;
5) «squadre per la gestione delle frontiere»: le squadre formate dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da dispiegare in operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne negli Stati membri e nei paesi terzi;
6) «forum consultivo»: l'organo consultivo istituito dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/1896;
7) «EUROSUR»: il quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia;
8) «osservatore dei diritti fondamentali»: l'osservatore dei diritti fondamentali di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896;
9) «Stato membro di appartenenza»: lo Stato membro dal quale un membro del personale è impiegato o distaccato presso il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;
10) «episodio»: una situazione connessa all'immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne dell'Unione europea o della Repubblica di Macedonia del Nord, lungo le stesse o in loro prossimità;
11) «operazione congiunta»: un'azione coordinata o organizzata dall'Agenzia a supporto delle autorità nazionali della Repubblica di Macedonia del Nord responsabili del controllo di frontiera e mirante ad affrontare sfide quali l'immigrazione illegale, le minacce presenti o future alle frontiere della Repubblica di Macedonia del Nord o la criminalità transfrontaliera o a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa per il controllo di tali frontiere;
12) «membro della squadra»: un membro del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegato nell'ambito di una squadra per la gestione delle frontiere per partecipare a un'attività operativa;
13) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
14) «area operativa»: l'area geografica in cui ha luogo l'attività operativa;
(1) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che xxxxxx x xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 x (XX) 0000/0000 (XX L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
15) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa ad un'attività operativa fornendo attrezzatura tecnica o personale del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;
16) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
17) «intervento rapido alle frontiere»: un'azione condotta per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere della Repubblica di Macedonia del Nord mediante il dispiegamento, per un periodo limitato, di squadre per la gestione delle frontiere nel territorio della Repubblica di Macedonia del Nord incaricate di svolgere il controllo di frontiera insieme alle autorità nazionali della Repubblica di Macedonia del Nord responsabili del controllo delle frontiere;
19) «poteri esecutivi»: i poteri necessari per svolgere i compiti richiesti per il controllo di frontiera nel territorio della Repubblica di Macedonia del Nord nel corso di un'attività operativa come previsto nel piano operativo.
ARTICOLO 3
Avvio di attività operative
1. Un'attività operativa a norma del presente accordo è avviata con decisione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia («direttore esecutivo») su richiesta presentata per iscritto dalle autorità competenti della Repubblica di Macedonia del Nord. Tale richiesta comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste nonché i profili del personale necessario, incluso, se del caso, quello che detiene poteri esecutivi.
2. Qualora ritenga che l'attività operativa richiesta possa implicare o comportare gravi o persistenti violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale, il direttore esecutivo non avvia l'attività operativa in questione.
3. Se, dopo aver ricevuto una richiesta a norma del paragrafo 1, ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni per decidere se avviare un'attività operativa, il direttore esecutivo può chiedere ulteriori informazioni o autorizzare esperti dell'Agenzia a recarsi nella Repubblica di Macedonia del Nord per valutare la situazione in loco. La Repubblica di Macedonia del Nord agevola tali spostamenti.
4. Il direttore esecutivo decide di non avviare un'attività operativa se ritiene che sussistano fondati motivi per sospenderla o cessarla a norma dell'articolo 18.
ARTICOLO 4
Piano operativo
1. Per ogni attività operativa l'Agenzia elabora un piano operativo ai sensi degli articoli 38 e 74 del regolamento (UE) 2019/1896. Il piano operativo è concordato tra l'Agenzia e la Repubblica di Macedonia del Nord ed è vincolante per l'Agenzia, la Repubblica di Macedonia del Nord e gli Stati membri partecipanti.
2. Il piano operativo definisce gli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività operativa, fornendo in particolare:
a) una descrizione della situazione che specifichi il modus operandi e gli obiettivi del dispiegamento, incluse le finalità operative;
(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
b) l'indicazione del lasso di tempo stimato necessario affinché l'attività operativa consegua i suoi obiettivi;
c) l'indicazione dell'area operativa;
d) una descrizione dei compiti, inclusi quelli che richiedono poteri esecutivi, delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi di protezione dei dati, e istruzioni specifiche per le squadre per la gestione delle frontiere, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni e attrezzature nella Repubblica di Macedonia del Nord;
e) la composizione della squadra per la gestione delle frontiere e il dispiegamento di altro personale pertinente/la presenza di altri membri del personale statutario, inclusi gli osservatori dei diritti fondamentali;
f) disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera o di altro personale pertinente della Repubblica di Macedonia del Nord responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera o di altro personale pertinente che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione nella catena di comando dei membri delle squadre;
g) l'indicazione delle attrezzature tecniche da utilizzare durante l'attività operativa, inclusi requisiti specifici come le condizioni d'uso, l'equipaggio necessario, il trasporto e altri aspetti logistici, e delle disposizioni finanziarie;
h) disposizioni dettagliate per la segnalazione immediata di episodi al consiglio di amministrazione e alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e della Repubblica di Macedonia del Nord da parte dell'Agenzia in relazione a ogni episodio verificatosi nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo;
i) uno schema di relazioni e valutazioni contenente i parametri per la relazione di valutazione, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;
j) [lasciato intenzionalmente in bianco];
k) le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione europea diversi dall'Agenzia, altri paesi terzi o organizzazioni internazionali;
l) istruzioni generali su come garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali durante l'attività operativa, inclusi la protezione dei dati personali e gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani;
m) un'indicazione delle procedure grazie alle quali persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e altre persone in situazioni vulnerabili siano indirizzati alle autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata;
n) un'indicazione delle procedure per la creazione di un meccanismo di ricezione e trasmissione all'Agenzia e alla Repubblica di Macedonia del Nord di denunce (incluse quelle presentate in forza dell'articolo 8, paragrafo 5) nei confronti di chiunque partecipi a un'attività operativa, tra cui guardie di frontiera o altro personale competente della Repubblica di Macedonia del Nord e membri delle squadre, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della partecipazione a un'attività operativa dell'Agenzia;
o) un'indicazione delle disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente nelle zone in cui è prevista l'attività operativa; e
p) un'indicazione delle disposizioni riguardanti un ufficio antenna istituito conformemente all'articolo 6.
3. Il piano operativo e le relative modifiche o adattamenti sono subordinati all'accordo dell'Agenzia, della Repubblica di Macedonia del Nord e degli Stati membri situati in prossimità della Repubblica di Macedonia del Nord o confinanti con l'area operativa, previa consultazione degli Stati membri partecipanti.
4. Lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa ai fini di EUROSUR avvengono in conformità delle norme concernenti l'istituzione e la condivisione dei quadri situazionali specifici da stabilire nel piano operativo per l'attività operativa interessata.
5. La valutazione dell'attività operativa ai sensi del paragrafo 2, lettera i), è effettuata congiuntamente dalla Repubblica di Macedonia del Nord e dall'Agenzia.
6. Le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione europea ai sensi del paragrafo 2, lettera k), sono conformi ai rispettivi mandati e compatibili con le risorse disponibili.
ARTICOLO 5
Segnalazione di episodi
1. L'Agenzia e il ministero dell'Interno della Repubblica di Macedonia del Nord dispongono ciascuno di un meccanismo di segnalazione di episodi atto a consentire la segnalazione tempestiva di ogni episodio riscontrato nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo.
2. L'Agenzia e la Repubblica di Macedonia del Nord si prestano assistenza reciproca nello svolgimento di tutte le attività necessarie di accertamento e indagine inerenti a qualsiasi episodio segnalato tramite detto meccanismo, quali l'identificazione di testimoni e la raccolta e la produzione di elementi probatori, incluse le richieste di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati all'episodio segnalato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.
ARTICOLO 6
Uffici antenna
1. L'Agenzia può istituire uffici antenna nel territorio della Repubblica di Macedonia del Nord per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per garantire una gestione efficace delle sue risorse umane e tecniche. La sede degli uffici antenna è stabilita dall'Agenzia in consultazione con le autorità competenti della Repubblica di Macedonia del Nord.
2. Gli uffici antenna sono istituiti in conformità delle esigenze operative e rimangono operativi per il periodo necessario all'Agenzia per svolgere attività operative nella Repubblica di Macedonia del Nord. Tale periodo può essere prorogato dall'Agenzia previo accordo della Repubblica di Macedonia del Nord.
3. Ogni ufficio antenna è gestito da un rappresentante dell'Agenzia nominato dal direttore esecutivo a capo dell'ufficio stesso, con il compito di sovrintendere ai lavori di quest'ultimo.
4. Se del caso, gli uffici antenna:
a) forniscono supporto operativo e logistico e garantiscono il coordinamento delle attività dell'Agenzia nelle aree operative interessate;
b) forniscono supporto operativo alla Repubblica di Macedonia del Nord nelle aree operative interessate;
c) monitorano le attività delle squadre per la gestione delle frontiere e riferiscono periodicamente alla sede centrale dell'Agenzia;
d) cooperano con la Repubblica di Macedonia del Nord su tutte le questioni connesse all'attuazione pratica delle attività operative organizzate dall'Agenzia nella Repubblica di Macedonia del Nord, comprese eventuali ulteriori questioni sorte durante tali attività;
e) forniscono sostegno al funzionario di coordinamento ai fini della cooperazione di questi con la Repubblica di Macedonia del Nord, su tutte le questioni connesse al loro contributo alle attività operative organizzate dall'Agenzia e, se necessario, assicurano il collegamento con la sede centrale dell'Agenzia;
f) forniscono sostegno al funzionario di coordinamento, nonché all'osservatore/agli osservatori dei diritti fondamentali incaricato/i di monitorare l'attività operativa, al fine di agevolare, se necessario, il coordinamento e la comunicazione tra le squadre per la gestione delle frontiere e le autorità pertinenti della Repubblica di Macedonia del Nord nonché lo svolgimento di qualsiasi compito pertinente;
g) organizzano il supporto logistico per il dispiegamento dei membri delle squadre e il dispiegamento e l'uso delle attrezzature tecniche;
h) forniscono ogni altro supporto logistico necessario nell'area operativa di cui è responsabile un dato ufficio antenna per facilitare il regolare svolgimento delle attività operative organizzate dall'Agenzia;
i) garantiscono una gestione efficace delle attrezzature proprie dell'Agenzia nelle aree in cui essa svolge le sue attività, tra cui l'eventuale immatricolazione e manutenzione a lungo termine di tali attrezzature e qualsiasi supporto logistico necessario; e
j) sostengono altro personale e/o altre attività dell'Agenzia nella Repubblica di Macedonia del Nord secondo quanto concordato tra l'Agenzia e la Repubblica di Macedonia del Nord.
5. L'Agenzia e la Repubblica di Macedonia del Nord assicurano le migliori condizioni possibili per consentire agli uffici antenna di adempiere ai loro compiti.
6. La Repubblica di Macedonia del Nord fornisce assistenza all'Agenzia per garantire la capacità operativa degli uffici antenna.
ARTICOLO 7
Funzionario di coordinamento
1. Fatto salvo il ruolo degli uffici antenna di cui all'articolo 6, il direttore esecutivo nomina uno o più esperti facenti parte del personale statutario da impiegare in qualità di funzionario/i di coordinamento per ogni attività operativa. Il direttore esecutivo comunica tale nomina alla Repubblica di Macedonia del Nord.
2. Il funzionario di coordinamento svolge le mansioni seguenti:
a) funge da interfaccia tra l'Agenzia, la Repubblica di Macedonia del Nord e i membri delle squadre, fornendo assistenza alle squadre per la gestione delle frontiere, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del dispiegamento;
b) monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali in collaborazione con l'osservatore/gli osservatori dei diritti fondamentali, e riferisce al direttore esecutivo in merito;
c) agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre per la gestione delle frontiere e riferisce all'Agenzia su tutti questi aspetti; e
d) favorisce la cooperazione e il coordinamento tra la Repubblica di Macedonia del Nord e gli Stati membri partecipanti.
3. Nel contesto delle attività operative, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla risoluzione di eventuali controversie nell'esecuzione del piano operativo e nel dispiegamento delle squadre per la gestione delle frontiere.
4. La Repubblica di Macedonia del Nord impartisce ai membri delle squadre unicamente istruzioni conformi al piano operativo. Il funzionario di coordinamento, qualora ritenga che le istruzioni impartite ai membri delle squadre non siano conformi al piano operativo o agli obblighi normativi applicabili, ne informa immediatamente i funzionari della Repubblica di Macedonia del Nord che svolgono un ruolo di coordinamento e il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può prendere le misure opportune, inclusa la sospensione o la cessazione dell'attività operativa conformemente all'articolo 18.
ARTICOLO 8
Diritti fondamentali
1. Nell'adempiere agli obblighi a esse derivanti dal presente accordo, le parti si impegnano ad agire conformemente a tutti gli strumenti pertinenti in materia di diritti umani, ivi inclusi la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo corrispondente del 1967, la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compresi l'accesso alle procedure di asilo e la dignità umana, e prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base a fattori quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in linea con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Eventuali misure che interferiscano con i diritti e le libertà fondamentali possono essere prese dai membri della squadra nello svolgimento dei loro compiti o nell'esercizio delle loro competenze unicamente qualora esse siano necessarie e proporzionate agli obiettivi che perseguono e devono rispettare l'essenza di tali diritti e libertà fondamentali conformemente al diritto dell'Unione europea, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili.
Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, a tutto il personale delle autorità nazionali della Repubblica di Macedonia del Nord che partecipa a un'attività operativa.
3. Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia vigila sulla conformità di ciascuna attività operativa alle norme applicabili in materia di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali, o il suo delegato, può effettuare visite in loco nel paese terzo; fornisce anche pareri sui piani operativi e informa il direttore esecutivo di eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative a una data attività operativa. La Repubblica di Macedonia del Nord sostiene l'attività di monitoraggio del responsabile dei diritti fondamentali in base a quanto richiesto.
4. L'Agenzia e la Repubblica di Macedonia del Nord convengono di fornire al forum consultivo un accesso tempestivo ed effettivo a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a qualsiasi attività operativa svolta nel quadro del presente accordo, anche mediante visite in loco nell'area operativa.
5. L'Agenzia e la Repubblica di Macedonia del Nord dispongono di un meccanismo di denuncia per il trattamento dei casi di presunta violazione dei diritti fondamentali commessa dal rispettivo personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'attività operativa svolta nel quadro del presente accordo.
ARTICOLO 9
Osservatori dei diritti fondamentali
1. Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia assegna a ciascuna operazione almeno un osservatore dei diritti fondamentali incaricato di fornire, tra l’altro, assistenza e consulenza al funzionario di coordinamento.
2. L'osservatore monitora il rispetto dei diritti fondamentali e presta assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali nella preparazione, nello svolgimento e nella valutazione dell'attività operativa pertinente. In particolare, è incaricato di:
a) seguire la preparazione dei piani operativi e riferire al responsabile dei diritti fondamentali per consentirgli di svolgere i compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1896;
b) effettuare visite, anche a lungo termine, nei luoghi in cui si svolgono le attività operative;
c) collaborare e mantenere i contatti con l'agente di coordinamento e fornirgli consulenza e assistenza;
d) informare l'agente di coordinamento e segnalare al responsabile dei diritti fondamentali qualsiasi preoccupazione riguardante eventuali violazioni dei diritti fondamentali relative all'attività operativa; e
e) contribuire alla valutazione dell'attività operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera i).
3. Gli osservatori dei diritti fondamentali hanno accesso a tutte le zone in cui si svolge l'attività operativa e a tutti i documenti pertinenti ai fini dello svolgimento di tale attività.
4. Durante la loro presenza nell'area operativa, gli osservatori dei diritti fondamentali indossano un distintivo che consente di identificarli chiaramente come tali.
ARTICOLO 10
Membri della squadra
1. I membri della squadra hanno la facoltà di svolgere i compiti di cui al piano operativo.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Macedonia del Nord. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, essi rispettano inoltre il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale applicabili.
3. I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio della Repubblica di Macedonia del Nord esclusivamente sotto il controllo e in presenza delle autorità della Repubblica di Macedonia del Nord competenti per la gestione delle frontiere. La Repubblica di Macedonia del Nord può, previo consenso dell'Agenzia o, se del caso, dello Stato membro di appartenenza, autorizzare i membri della squadra a svolgere compiti specifici e a esercitare competenze specifiche sul suo territorio in assenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere.
4. Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri della squadra che sono personale statutario indossano l'uniforme del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.
Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri della squadra che non sono personale statutario indossano la loro uniforme nazionale nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.
Durante il servizio, inoltre, tutti i membri della squadra portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con i distintivi dell'Unione europea e dell'Agenzia.
5. La Repubblica di Macedonia del Nord autorizza i membri della squadra pertinenti a svolgere, durante un'attività operativa, compiti che richiedono l'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, conformemente alle disposizioni pertinenti del piano operativo.
I membri della squadra che sono personale statutario possono portare e utilizzare armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, previo consenso dell'Agenzia.
I membri della squadra che non sono personale statutario possono portare e utilizzare armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, previo consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.
6. L'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, è esercitato in conformità del diritto nazionale della Repubblica di Macedonia del Nord e in presenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere. La Repubblica di Macedonia del Nord può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue pertinenti autorità competenti per la gestione delle frontiere.
Nel caso in cui i membri della squadra siano personale statutario, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere della Repubblica di Macedonia del Nord è subordinata al consenso dell'Agenzia.
Nel caso in cui i membri della squadra non siano personale statutario, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere della Repubblica di Macedonia del Nord è subordinata al consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.
Fatti salvi i requisiti previsti dal diritto nazionale della Repubblica di Macedonia del Nord, l'uso della forza da parte dei membri della squadra è conforme ai principi di necessità e proporzionalità e al dovere di precauzione. Tale uso della forza deve inoltre essere pienamente conforme al diritto dell'Unione europea e al diritto internazionale applicabili, comprese le norme di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1896.
7. Prima del dispiegamento dei membri della squadra, l'Agenzia informa la Repubblica di Macedonia del Nord in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle altre attrezzature che essi sono autorizzati a portare a norma del paragrafo 5. La Repubblica di Macedonia del Nord può vietare di portare alcune armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, a condizione che la sua legislazione preveda il medesimo divieto per le sue autorità competenti per la gestione delle frontiere. Prima del dispiegamento dei membri della squadra, la Repubblica di Macedonia del Nord informa l'Agenzia in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle attrezzature autorizzate e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.
La Repubblica di Macedonia del Nord adotta le disposizioni necessarie per il rilascio di eventuali porto d'armi necessari e agevola l'importazione, l'esportazione, il trasporto e la custodia di armi, munizioni e altre attrezzature a disposizione dei membri della squadra, come definito nel piano operativo, secondo quanto richiesto dall'Agenzia.
8. Le armi d'ordinanza, le munizioni e le attrezzature possono essere usate per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone conformemente al diritto nazionale della Repubblica di Macedonia del Nord. Tale utilizzo rispetta i principi pertinenti del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea.
9. L'accesso alle banche dati nazionali è riservato esclusivamente alle persone autorizzate dalla Repubblica di Macedonia del Nord. La Repubblica di Macedonia del Nord può autorizzare la condivisione dei dati provenienti dalle sue banche dati nazionali con i membri della squadra conformemente al piano operativo. I membri della squadra consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze.
10. Ai fini dell'attuazione delle attività operative, la Repubblica di Macedonia del Nord impiega funzionari delle sue autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera che abbiano la volontà e la capacità di comunicare in inglese affinché svolgano un ruolo di coordinamento per conto della Repubblica di Macedonia del Nord.
ARTICOLO 11
Privilegi e immunità relativi a beni, fondi, mezzi e operazioni dell'Agenzia
1. I locali e gli edifici dell'Agenzia nella Repubblica di Macedonia del Nord sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.
2. I beni e i mezzi dell'Agenzia, ivi inclusi i mezzi di trasporto, le comunicazioni, gli archivi, qualsiasi corrispondenza, i documenti, i documenti d'identità e i beni finanziari godono dell'inviolabilità.
3. I mezzi dell'Agenzia comprendono i mezzi posseduti, in comproprietà, noleggiati o presi in locazione da uno Stato membro e offerti all'Agenzia. Al momento del loro imbarco, il rappresentante o i rappresentanti delle autorità nazionali competenti sono considerati mezzi adibiti a un servizio pubblico e autorizzati come tali.
4. Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti dell'Agenzia. I beni e i mezzi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria. I beni dell'Agenzia non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza.
5. La Repubblica di Macedonia del Nord permette l'ingresso e l'uscita di oggetti e attrezzature dispiegati dall'Agenzia nel suo territorio per scopi operativi.
6. L'Agenzia è esente da ogni dazio (anche doganale) e imposta, nonché da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale, indipendentemente dal fatto che siano trasportati dall'Agenzia o da terzi.
ARTICOLO 12
Privilegi e immunità dei membri della squadra
1. I membri della squadra non possono essere oggetto di indagini o procedimenti giudiziari nella Repubblica di Macedonia del Nord o da parte delle autorità della Repubblica di Macedonia del Nord tranne nelle circostanze di cui al paragrafo 2.
2. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Repubblica di Macedonia del Nord per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali.
Qualora le autorità della Repubblica di Macedonia del Nord intendano avviare un procedimento penale, civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice della Repubblica di Macedonia del Nord, le autorità competenti ne informano immediatamente il direttore esecutivo.
Dopo aver ricevuto tale notifica, il direttore esecutivo informa senza indebito ritardo le autorità competenti della Repubblica di Macedonia del Nord se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è indicato come compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto è indicato come non compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. Quanto indicato dal direttore esecutivo è vincolante per la Repubblica di Macedonia del Nord, che non può contestarlo.
In attesa di tale indicazione, l'Agenzia si astiene dall'adottare qualsiasi misura volta a compromettere un'eventuale successiva azione penale nei confronti del membro della squadra da parte delle autorità competenti della Repubblica di Macedonia del Nord, anche agevolando il rimpatrio del membro della squadra in questione dalla Repubblica di Macedonia del Nord al suo Stato membro di appartenenza.
3. Il membro della squadra che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale in controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.
4. I locali, le abitazioni, i mezzi di trasporto, le comunicazioni e gli averi, ivi inclusi la corrispondenza, i documenti, documenti diidentità e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 8.
5. La Repubblica di Macedonia del Nord è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi dai membri della squadra nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
6. In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che sia membro del personale statutario o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica di Macedonia del Nord può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che l'Agenzia risarcisca i danni.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che non sia membro del personale statutario o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica di Macedonia del Nord può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro di appartenenza in questione risarcisca i danni.
7. I membri delle squadre non possono essere obbligati a rendere testimonianza nell'ambito di procedimenti giudiziari nella Repubblica di Macedonia del Nord.
8. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento penale, civile o amministrativo non connesso alle sue funzioni ufficiali. I beni dei membri della squadra certificati dal direttore esecutivo come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti penali, civili o amministrativi i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.
9. Per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, i membri della squadra sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica di Macedonia del Nord.
10. Le retribuzioni e gli emolumenti versati dall'Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza ai membri della squadra, nonché ogni entrata percepita dai membri della squadra al di fuori della Repubblica di Macedonia del Nord, non sono assoggettati ad alcuna forma di imposizione nella Repubblica di Macedonia del Nord.
11. La Repubblica di Macedonia del Nord autorizza l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e concede l'esenzione dal pagamento di dazi (anche doganali), imposte e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Repubblica di Macedonia del Nord autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.
12. I membri della squadra sono esentati dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi per sospettare che tale bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dal diritto o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica di Macedonia del Nord. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo in presenza dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.
13. L'Agenzia e la Repubblica di Macedonia del Nord designano punti di contatto raggiungibili in qualsiasi momento e responsabili dello scambio di informazioni e delle azioni immediate da intraprendere, qualora un atto commesso da un membro della squadra possa costituire una violazione del diritto penale, e dello scambio di informazioni e delle attività operative in relazione a qualsiasi procedimento civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra.
Fino all'adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti dello Stato membro di appartenenza, l'Agenzia e la Repubblica di Macedonia del Nord si assistono reciprocamente nello svolgimento di tutte le inchieste e le indagini necessarie su qualsiasi presunto reato avente rilevanza per l'Agenzia o la Repubblica di Macedonia del Nord, o entrambe, nell'identificazione dei testimoni e nella raccolta e produzione degli elementi probatori, inclusa la richiesta di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati a un presunto reato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.
ARTICOLO 13
Infortunio o decesso di membri della squadra
1. Fatto salvo l'articolo 12, il direttore esecutivo ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio di un membro della squadra infortunato o deceduto, nonché degli effetti personali di tale membro, adottando a tal fine le disposizioni necessarie.
2. Sulla salma di un membro della squadra può essere praticata un'autopsia solo con il consenso espresso dello Stato membro di appartenenza interessato e in presenza di un rappresentante dell'Agenzia o di tale Stato membro di appartenenza. Se tale autopsia è effettuata al di fuori della Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di Macedonia del Nord è informata dell'esito dell'autopsia su richiesta.
3. La Repubblica di Macedonia del Nord e l'Agenzia prestano la massima cooperazione possibile al fine di consentire un tempestivo rimpatrio del membro della squadra infortunato o deceduto.
ARTICOLO 14
Documento di accreditamento
1. L'Agenzia rilascia a ciascun membro della squadra un documento, redatto in macedone e in inglese, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali della Repubblica di Macedonia del Nord e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 10 del presente accordo e al piano operativo («documento di accreditamento»).
2. Nel documento di accreditamento figurano i seguenti dati di ciascun membro della squadra: nome e cittadinanza; grado o funzione; fotografia digitale recente e compiti che il membro è autorizzato a svolgere durante la missione.
3. Per essere identificabili dalle autorità nazionali della Repubblica di Macedonia del Nord, i membri della squadra sono obbligati a essere sempre muniti del documento di accreditamento.
4. La Repubblica di Macedonia del Nord riconosce il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, quale documento che conferisce al titolare il diritto di entrare e soggiornare nella Repubblica di Macedonia del Nord senza l'obbligo di visto, di autorizzazione preliminare o di alcun altro documento fino al giorno della sua scadenza.
5. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine della missione. La restituzione è comunicata alle autorità competenti della Repubblica di Macedonia del Nord.
ARTICOLO 15
Applicabilità ai membri del personale dell'Agenzia non dispiegati come membri di una squadra
Gli articoli 12, 13 e 14 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i membri del personale dell'Agenzia dispiegati nella Repubblica di Macedonia del Nord che non siano membri di una squadra, compresi gli osservatori dei diritti fondamentali e il personale statutario presso gli uffici antenna.
ARTICOLO 16
Protezione dei dati personali
1. I dati personali vengono comunicati solo se necessario ai fini dell'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Repubblica di Macedonia del Nord o dell'Agenzia. Il trattamento dei dati personali da parte di un'autorità in un caso specifico, compreso il loro trasferimento all'altra parte, è soggetto alle norme in materia di protezione dei dati applicabili a tale autorità. Le parti assicurano il rispetto delle garanzie minime seguenti, quale condizione preliminare per qualsiasi trasferimento di dati:
a) i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
b) i dati personali devono essere raccolti per le finalità specifiche, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e devono essere successivamente trattati, dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità;
c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati a norma del diritto applicabile dell'autorità che li comunica possono riguardare unicamente uno o più dei seguenti dati:
— nome,
— cognome,
— data di nascita,
— cittadinanza,
— grado,
— pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio,
— documento di accreditamento,
— fotografia della carta d'identità/del passaporto/del documento di accreditamento,
— indirizzo email,
— numero di telefono cellulare,
— informazioni dettagliate sulle armi,
— durata della missione,
— luogo in cui si svolge la missione,
— numeri di identificazione dell'aeromobile o della nave,
— data di arrivo,
— aeroporto/valico di frontiera di arrivo,
— numero del volo di arrivo,
— data di partenza,
— aeroporto/valico di frontiera di partenza,
— numero del volo di partenza,
— Stato membro/paese terzo di appartenenza,
— autorità responsabile del dispiegamento,
— funzioni/profilo operativo,
— mezzi di trasporto,
— itinerario
dei membri della squadra, del personale dell'Agenzia, degli osservatori pertinenti o dei partecipanti a programmi di scambio del personale;
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, e non oltre;
f) i dati personali devono essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici legati al loro trattamento, anche attraverso la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («violazione dei dati»); la parte che riceve i dati adotta misure appropriate per porre rimedio a qualsiasi violazione degli stessi e informa la parte che li comunica di tale violazione senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore;
g) sia l'autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare o cancellare tempestivamente i dati il cui trattamento non sia conforme al presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati; ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte di ogni rettifica o cancellazione di tali dati;
h) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso;
i) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti di seguito elencate:
— l'Agenzia; e
— il ministero dell'Interno della Repubblica di Macedonia del Nord,
l'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'autorità che li comunica;
j) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e la ricezione dei dati personali;
k) è istituito un organo di controllo indipendente incaricato di accertare l'osservanza delle norme in materia protezione dei dati, anche mediante l'ispezione dei suddetti registri; gli interessati hanno il diritto di proporre reclami all'organo di controllo e di ricevere risposta senza indebito ritardo;
l) gli interessati hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere a tali dati e di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali inesatti o trattati in modo illecito, fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate per importanti motivi di interesse pubblico; e
m) gli interessati hanno il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione delle garanzie di cui sopra.
2. Ciascuna parte procede periodicamente a una verifica delle proprie politiche e procedure di attuazione del presente articolo. Su richiesta dell'altra parte, la parte che ha ricevuto la richiesta riesamina le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare l'attuazione efficace delle garanzie di cui al presente articolo. I risultati della verifica sono comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta entro un termine ragionevole.
3. Le garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente accordo sono soggette al controllo del Garante europeo della protezione dei dati e dell'Agenzia per la protezione dei dati personali della Repubblica di Macedonia del Nord.
4. Le parti collaborano con il Garante europeo della protezione dei dati nella sua qualità di autorità di vigilanza dell'Agenzia.
5. L'Agenzia e la Repubblica di Macedonia del Nord redigono una relazione comune sull'applicazione del presente articolo alla fine di ciascuna attività operativa. Tale relazione è inviata sia al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, sia all'Agenzia per la protezione dei dati personali della Repubblica di Macedonia del Nord.
6. L'Agenzia e la Repubblica di Macedonia del Nord stabiliscono norme dettagliate sulla comunicazione e sul trattamento dei dati personali ai fini delle attività operative a norma del presente accordo in disposizioni specifiche contenute nei piani operativi pertinenti. Tali disposizioni sono conformi ai requisiti pertinenti del diritto dell'Unione europea e del diritto della Repubblica di Macedonia del Nord. Esse descrivono, tra l'altro, la finalità prevista della comunicazione, il titolare o i titolari del trattamento e tutti i ruoli e le responsabilità, le categorie dei dati comunicati, i periodi specifici di conservazione dei dati e tutte le garanzie minime. A fini di trasparenza e prevedibilità, tali disposizioni sono rese pubbliche conformemente agli orientamenti pertinenti del comitato europeo per la protezione dei dati.
ARTICOLO 17
Scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili non classificate
1. Lo scambio, la condivisione o la divulgazione di informazioni classificate nell'ambito del presente accordo sono disciplinati da un accordo amministrativo distinto concluso tra l'Agenzia e le autorità competenti della Repubblica di Macedonia del Nord e soggetto all'approvazione preliminare della Commissione europea.
2. Qulasiasi scambio di informazioni sensibili non classificate nel quadro del presente accordo:
a) è gestito dall'Agenzia conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della decisione (UE, Xxxxxxx) 2015/443 della Commissione (3);
b) è sottoposto dalla parte che riceve le informazioni a un livello di protezione in termini di riservatezza, integrità e disponibilità equivalente a quello offerto dalle misure applicate a tali informazioni dalla parte che le comunica; e
c) è effettuato tramite un sistema per lo scambio di informazioni che soddisfi i criteri di disponibilità, riservatezza e integrità relativi alle informazioni sensibili non classificate, tra cui la rete di comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1896.
3. Le parti rispettano i diritti di proprietà intellettuale collegati a qualsiasi dato sottoposto a trattamento nell'ambito del presente accordo.
ARTICOLO 18
Decisione di sospensione o cessazione di un'attività operativa e/o di revoca del relativo finanziamento
1. Se non sussistono più le condizioni per lo svolgimento di un'attività operativa, il direttore esecutivo cessa tale attività dopo averne dato comunicazione scritta alla Repubblica di Macedonia del Nord.
2. Se la Repubblica di Macedonia del Nord non ha rispettato il presente accordo o il piano operativo, il direttore esecutivo può revocare il finanziamento dell'attività operativa interessata e/o sospendere o cessare tale attività dopo averne dato comunicazione scritta alla Repubblica di Macedonia del Nord.
3. Se non è possibile garantire la sicurezza dei partecipanti a un'attività operativa svolta nella Repubblica di Macedonia del Nord, il direttore esecutivo può sospendere o cessare l'attività operativa in questione o alcune sue parti.
(3) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
4. Se ritiene che si siano verificate o possano verificarsi violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o probabilmente destinate a persistere in relazione a un'attività operativa svolta ai sensi del presente accordo, il direttore esecutivo revoca il finanziamento dell'attività operativa in questione e/o sospende o cessa tale attività dopo averne informato la Repubblica di Macedonia del Nord.
5. La Repubblica di Macedonia del Nord può chiedere al direttore esecutivo di sospendere o cessare un'attività operativa se un membro della squadra non rispetta il presente accordo o il piano operativo. Tale richiesta è formulata per iscritto precisandone le motivazioni.
6. La sospensione o cessazione di un'attività operativa o la revoca del relativo finanziamento ai sensi del presente articolo prende effetto dalla data della sua notifica alla Repubblica di Macedonia del Nord. Essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima di tale sospensione o cessazione o della revoca del finanziamento.
ARTICOLO 19
Lotta antifrode
1. Qualora venga a conoscenza dell'esistenza di accuse attendibili di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa all'attuazione del presente accordo, la Repubblica di Macedonia del Nord ne dà immediata comunicazione all'Agenzia, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e/o ad altre istituzioni, organi o autorità dell'Unione europea competenti in materia.
2. Ove tali accuse riguardino finanziamenti dell'Unione europea erogati nel quadro del presente accordo, la Repubblica di Macedonia del Nord, nel rispetto di eventuali meccanismi di cooperazione consolidati applicabili, fornisce tutta l'assistenza necessaria alle istituzioni, organi e autorità di cui al paragrafo 1 in relazione alle attività d'indagine sul suo territorio.
ARTICOLO 20
Attuazione del presente accordo
1. Per la Repubblica di Macedonia del Nord, il presente accordo è attuato dal ministero dell'Interno della Repubblica di Macedonia del Nord.
2. Per l'Unione europea il presente accordo è attuato dall'Agenzia.
ARTICOLO 21
Risoluzione delle controversie
1. Tutte le controversie relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità competenti della Repubblica di Macedonia del Nord.
2. Se non si giunge ad una composizione, le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo sono risolte esclusivamente per via negoziale tra le parti.
ARTICOLO 22
Entrata in vigore, modifica, durata, sospensione e denuncia dell'accordo
1. Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione delle parti secondo le rispettive procedure giuridiche interne. Le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo può essere modificato consensualmente dalle parti solo in forma scritta.
4. Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Esso può essere sospeso o denunciato con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da una delle parti.
In caso di sospensione o denuncia unilaterale, la parte che intende sospendere o denunciare il presente accordo notifica per iscritto tale intenzione all'altra parte. La denuncia o sospensione unilaterale del presente accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al mese nel corso del quale si è proceduto alla notifica.
5. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica di Macedonia del Nord, al ministero degli Esteri della Repubblica di Macedonia del Nord.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e macedone, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.