S C U O L A
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D E I B E N I E D E L L E AT T I V I TA ' C U LT U R A L I E D E L T U R I S M O
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.
LGS. 18 APRILE 2016 N.50) DEL SERVIZIO di somministrazione lavoro a tempo determinato per la SCUOLA dei beni e delle attività culturali e del turismo per la durata di un anno CIG 7366197A0E
QUESITI PERVENUTI FRA IL 16/02/2018 E IL 20/02/2018
QUESITO N. 4:
In riferimento all'art. 7 del capitolato si richiede se l'agenzia aggiudicataria effettuerà la fatturazione del servizio di somministrazione lavoro reso mensilmente.
RISPOSTA: La tempistica della fatturazione sarà definita dagli specifici contratti di affidamento e verrà comunque stabilita con cadenza mensile.
QUESITO N. 5:
Onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali;
RISPOSTA: Allo stato, le spese ipotizzabili dal punto di vista della Scuola sono quelle relative alla eventuale registrazione in caso d’uso del contratto.
QUESITO N. 6
Relativamente l’offerta tecnica siamo a chiedere se con n. 3 pagine ci si riferisce al fronte/retro e quindi a 6 facciate od a 3 facciate solo fronte;
RISPOSTA: si veda la risposta al Quesito n. 1/Quesiti al 16 febbraio (6 facciate)
QUESITO N. 7:
Sempre per l’offerta tecnica, chiediamo se possono essere prodotti come allegati almeno dei cv e delle schede tecnico/illustrative
RISPOSTA: Non sono ammessi allegati (cfr. Disciplinare di gara – articolo 4.2)
QUESITO N. 8
Relativamente all’art. 9 del CSA, chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato.
In quest’ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l’attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all’art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35.
L’istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come
fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l’utilizzatore ed il lavoratore.
Tale peculiare rapporto trilatere si contraddistingue proprio perché l’attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell’impresa somministratrice nell’interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall’impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l’articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 2043 del c.c. Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione.
In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012.
Tali considerazioni trovano un’ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all’istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell’art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all’art. 1665 cc, stabilisce espressamente che “…il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”. Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell’esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall’art.103 del D. Lgs. 50/2016.
RISPOSTA: Si conferma che la copertura assicurativa è riferita a dipendenti/collaboratori diretti dell’Aggiudicatario e non al personale somministrato.
QUESITO N. 9:
Allegato A): come sono state calcolate le ore lavorabili 156,92?
RISPOSTA: Il quesito si riferisce all’Allegato A) al Capitolato; le ore lavorabili sono state calcolate come segue:
1) ore annue lavorabili teoriche= 2.088 (pari a 40 ore x 52,2 settimane) /12 mesi= 174 ore mese teoriche
2) parametri adottati per calcolo ore effettive lavorabili:
- ore ferie= 14 (pari a 173 ore ferie annue / 12 mesi)
- ore permessi= 2,67 (pari a 32 ore annue di permessi retribuiti/12mesi)
Pertanto ore teoriche 174 – (14 ore ferie + 2,67 ore permessi) = 156,92 ore lavorabili
QUESITO N. 10
Per la presentazione di un corretto moltiplicatore, sarebbe utile comprendere le modalità da Voi utilizzate per indicare sia la Retribuzione oraria H sia i vari Costi Lavoro per i diversi livelli di inquadramento.
RISPOSTA: Secondo quanto rappresentato dall’articolo 3.2 del Capitolato la Retribuzione oraria lorda e il Costo orario del lavoro sono stati ricavati per media oraria (vedi risposta al quesito n. 9) assumendo a riferimento le componenti retributive minime previste per i diversi livelli dal CCNL Terziario-CONFCOMMERCIO in vigore dal 01/03/2018 inclusi i ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, festività ed ex festività. Nel Costo orario sono stati inoltre inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, il rateo del TFR e l’IRAP.
QUESITO N. 11:
Sulla base dell’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere:
• Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione
• L’inquadramento di tali lavoratori
• La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori
• La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
• L’attuale fornitore
RISPOSTA: La Scuola non ha mai attivato contratti di somministrazione lavoro.
QUESITO N. 12:
Nel Disciplinare di Gara pagina 7, punto 4.2 è richiesto che la relazione tecnica sia di massimo 3 pagine, si intende quindi che la relazione sia costituita da 6 facciate?
RISPOSTA: si veda risposta ai Quesiti nn. 1 e 6
QUESITO N. 13:
Capitolato: art. 4.1 III cpv - chiediamo conferma che le sostituzioni dei lavoratori effettuate fuori dal periodo di prova (art 33 CCNL Agenzie per il lavoro) avverranno per giusta causa (ART 45 ccnl) o a seguito dell’instaurarsi del procedimento disciplinare;
RISPOSTA: Il Capitolato prevede (art. 4.1 – III capoverso):
“a provvedere, su richiesta della SCUOLA, alla sostituzione entro 24 ore del lavoratore che interrompa la prestazione lavorativa, oppure nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto”.
Si specifica che le sostituzioni dei lavoratori effettuate fuori dal periodo di prova verranno richieste nel caso in cui il lavoratore interrompa la prestazione lavorativa, ovvero per giusta causa o a seguito dell’instaurarsi del procedimento disciplinare.
QUESITO N. 14:
Capitolato: art. 4.1 V cpv - Segnaliamo che al servizio di somministrazione lavoro non si applica l’art 26 D. Lgs. 81/08, poiché quest’ultimo si riferisce agli appalti, istituto differente dal servizio oggetto di gara
RISPOSTA: La somministrazione di lavoro è da considerare un servizio pienamente rientrante nella disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).
Ciò premesso si specifica che i lavoratori somministrati svolgeranno l’attività lavorativa presso strutture (uffici) non di proprietà della Scuola e per le quali saranno comunque richieste idonee modalità identificative degli stessi.
QUESITO N. 15
art.6 (durata del contratto e tempi di esecuzione)
Chiediamo di prendere in considerazione la normativa inerente la somministrazione lavoro e il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di chiusura del rapporto per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza contrattuale, con conseguente onere dell’utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
RISPOSTA: L’articolo 6 del Capitolato non pone alcuna contraddizione con quanto previsto dall’articolo 45 del CCNL Agenzie per il lavoro: la Scuola sarà comunque obbligata al rispetto dei singoli contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo quadro generale, in conformità alla normativa vigente e al CCNL Agenzie per il lavoro. Di conseguenza in caso di chiusura del rapporto per cause differenti dalla giusta causa la Scuola ottempererà ai propri obblighi nel rispetto della normativa vigente e del CCNL di riferimento.
QUESITO N. 16:
Art.9 (CAPITOLATO)
Nel rispetto dell’art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15, la responsabilità verso terzi è a carico dell’utilizzatore. L’agenzia potrà rispondere dei danni derivanti da inadempimenti a lei imputabili ma non per “danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza del Servizio” e pertanto non potrà sollevare l’Ente per danni a lei non imputabili ed non accertati. Chiediamo di rivedere l’articolo. Per quanto concerne la Polizza richiesta ricordiamo che nel rispetto della Circolare Funzione Pubblica 7/2009 e determina AVCP 100/2012 le Agenzia non possono accendere polizze nuove o modificare quelle in loro possesso. Pertanto chiediamo la revisione dell’articolo.
RISPOSTA: si veda la risposta al quesito n. 8
QUESITO N. 17
Art. 13 (CAPITOLATO)
Riteniamo non applicabili gli artt. 108, 109 e 110 D. Lgs. 50/2016 e chiediamo il rinvio alla normativa di settore (D.lgs 81/15 e CCNL Agenzie per il lavoro).
RISPOSTA: Le disposizioni indicate si ritengono applicabili in quanto compatibili, con invito alla lettura della risposta ai quesiti nn. 14 e 15.
QUESITO N. 18
ART. 14 (CAPITOLATO) - Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali; RISPOSTA: Si veda la risposta al Quesito n. 5.
QUESITO N. 19
art.17 ultimo cpv 8 (CAPITOLATO) - chiediamo conferma che la disposizione non si applica ai rinnovi dei CCNL.
RISPOSTA: Xxxxxx, la disposizione non si applica ai rinnovi del CCNL