ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana (nel seguito denominata Direzione Regionale), con sede in Firenze, Lungarno X.X. xx’ Xxxxxx, 6, (CF 94090920482), rappresentata dal Direttore, Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxx, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell’Ente;
Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (nel seguito denominato Centro Interuniversitario), istituito presso l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, con sede in Firenze, via P. A. Xxxxxxx, 2 (CF. e P.I. 01279680480 ), rappresentato per la firma del presente atto dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Centro Interuniversitario,
E
Regione Toscana, con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, 00 (CF 01386030488), rappresentata dal Dirigente del Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, nominato con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità n. 5588 del 23/11/2010;
VISTI
- il D. Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt. 107 e 108;
- Il D.P.R. 233/2007 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le attività culturali, art. 17;
- la X.X. 0/0000 - Xxxxx per il governo del territorio, art. 29 - Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale;
- L’Accordo Generale tra la Regione Toscana e il Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx 00/00/0000;
- la D.G.R 714/2011 - Approvazione dello schema di Accordo Generale con il Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio;
CONSIDERATO CHE
- la Direzione Regionale attraverso gli Archivi di Stato toscani, quali organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, svolge le funzioni istituzionali di tutela, conservazione, valorizzazione e comunicazione del patrimonio archivistico posseduto;
- la Regione Toscana, in attuazione dell’art. 29 della L.R. 1/2005 svolge attività di produzione, aggiornamento e diffusione della Base informativa geografica regionale, fra le cui componenti fondamentali vi sono indicate le cartografie storiche;
- il Centro Interuniversitario, nell’ambito delle sue finalità istituzionali ha un precipuo interesse a sviluppare attività di ricerca applicata per rispondere all'esigenza di una ricomposizione e coordinamento multidisciplinare nell'ambito dell'evoluzione delle politiche territoriali da forme di pianificazione settoriale a forme integrate e multisettoriali di governo del territorio, collaborando a tal fine con la Regione Toscana;
- la Regione Toscana, con propri Decreti Dir. n. 5172/2012 e n. 5173/2012, ha approvato due schemi di Accordo con il Centro Interuniversitario per la realizzazione di due progetti di ricerca, entrambi sottoscritti dalle parti in data 13 novembre 2012;
- i Direttori degli Archivi di Stato di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena hanno manifestato il loro interesse ai contenuti del presente Accordo di collaborazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, che si sottoscrive fra le parti ai sensi dell’art. 15, comma 1 della L. n. 241/1990.
Art. 2 - Oggetto dell’Accordo
Il Centro Interuniversitario, in raccordo con la Regione Toscana ed in collaborazione con gli Archivi di Stato toscani, svolgerà le attività descritte negli Accordi allegati al presente Accordo, relative a due distinti progetti di ricerca aventi per oggetto, rispettivamente, la schedatura, l’acquisizione digitale e la pubblicazione online di una
selezione di documenti cartografici relativi ai secoli XV–XIX ad integrazione della banca dati regionale “CASTORE” e a implementazione della banca dati del catalogo digitale “IMAGO TUSCIAE”, nonché la realizzazione di un archivio digitale storico- comparativo dei nomi dei luoghi della Toscana anche ai fini di una revisione/integrazione del patrimonio toponomastico contenuto nelle cartografie tecniche regionali
Art. 3 – Obiettivi dell’Accordo
Con l'attuazione del presente Accordo i contraenti perseguono i seguenti obiettivi:
- documentare la conoscenza del territorio regionale sia attraverso la catalogazione e la riproduzione digitale dei fondi cartografici storici della Toscana preunitaria, che attraverso lo studio della toponomastica territoriale e della sua evoluzione storica;
- promuovere la conoscenza delle strutture paesaggistiche e territoriali nella loro dinamica storica ai fini dell’arricchimento dei quadri conoscitivi degli atti di pianificazione e di governo del territorio, mettendo a disposizione degli Enti territoriali toscani un basamento conoscitivo sia cartografico che toponomastico;
- promuovere la ricerca e la didattica nelle Università toscane producendo e condividendo ulteriori strumenti conoscitivi in tutte le aree disciplinari storiche, geografiche e più in generale territorialistiche e ambientalistiche;
- salvaguardare lo stato di conservazione dei documenti cartografici e descrittivi originali e potenziare la gestione dell’accesso agli stessi presso le sedi archivistiche competenti;
- valorizzare il patrimonio archivistico dello Stato ed in particolar modo le rappresentazioni cartografiche e le altre categorie di documenti del territorio, favorendone l’accesso da parte dei cittadini, dei tecnici, della scuola, attraverso strumenti di diffusione in Internet.
Art. 4 – Impegni dei contraenti
Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente Art. 2, la Regione Toscana e il Centro Interuniversitario si impegnano a:
- svolgere, in forma coordinata, le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati garantendo altresì ogni qualsiasi accorgimento e precauzione previsti da norme o regolamenti, al fine del corretto svolgimento delle suddette attività, tenendo conto delle specificità locali di ciascun Archivio di Stato;
- cedere agli Archivi di Stato una copia dei prodotti risultanti dalle attività inerenti i due progetti di ricerca, corredati della relativa documentazione tecnica e scientifica, nei formati digitali concordati nell’ambito del Tavolo tecnico di cui al successivo Articolo 5;
- non utilizzare le riproduzioni e i data base prodotti per scopi non previsti dal presente accordo, né cedere a terzi tali materiali senza preventiva autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale ovvero dai Direttori degli Archivi di Stato;
- fornire la più ampia comunicazione esterna sul progetto negli ambienti di diffusione Internet;
- citare esplicitamente, negli ambienti di diffusione Internet ovvero nelle pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative, fonte e proprietà dei dati, vincoli d’uso e modalità di accesso ai dati originali;
- indicare esplicitamente, nei siti istituzionali che diffonderanno la documentazione archivistica, un link alla home page dell'Archivio di Stato specificamente interessato.
Gli Archivi di Stato si impegnano a:
- autorizzare e garantire le condizioni ottimali per l’accesso ai fondi cartografici e documentari al fine di agevolare lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente Convenzione;
- autorizzare l’utilizzo gratuito delle riproduzioni digitali di documentazione cartografica e di altro genere già in loro possesso giudicate consone al progetto dal Tavolo tecnico di cui all’art. 5;
- autorizzare la cessione di una copia dei prodotti risultanti dalle attività oggetto del presente Accordo agli Enti territoriali toscani per i propri fini istituzionali, previa sottoscrizione d’impegno, da parte del singolo Ente destinatario, del rispetto di quanto previsto dal presente Accordo;
- autorizzare la cessione di una copia dei prodotti risultanti dalle attività oggetto della presente Accordo ai Dipartimenti delle Università toscane per i propri fini istituzionali, previa sottoscrizione d’impegno, da parte del singolo Dipartimento destinatario, del rispetto di quanto previsto dal presente Accordo;
- autorizzare la cessione di una copia dei prodotti risultanti dalle attività oggetto della presente Accordo agli Istituti periferici del MiBAC toscani per i propri fini istituzionali, previa sottoscrizione d’impegno, da parte del singolo Istituto destinatario, del rispetto di quanto previsto dal presente Accordo;
- autorizzare la pubblicazione su Internet attraverso servizi Web con funzioni di ricerca, visualizzazione dei documenti cartografici e di altro genere acquisiti con citazione della titolarità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La pubblicazione dovrà avvenire con modalità che consentano la visualizzazione ma non il download delle immagini, che sono coperte dal copyright del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- indicare esplicitamente, nei propri siti istituzionali, un link ai siti dei progetti CASTORE e IMAGO TUSCIAE di cui al precedente Art. 2 e ad altre eventuali applicazioni che verranno realizzate.
Art. 5 - Tavolo tecnico
Per il coordinamento e il monitoraggio delle attività nonché per la soluzione di eventuali criticità emerse in corso d'opera e per qualsiasi altra decisione inerente il presente Accordo, è costituito un Tavolo tecnico composto per il MiBAC da un Rappresentante della Direzione Regionale e dai Direttori degli Archivi di Stato o loro delegati, per il Centro Interuniversitario dai Responsabili scientifici individuati dagli Accordi di cui al precedente Art. 2 e, per la Regione Toscana, dal Responsabile amministrativo dei suddetti Accordi, ovvero da funzionari delegati. Il Tavolo tecnico, presieduto congiuntamente dai rappresentanti del Centro Interuniversitario si riunisce, previa convocazione da parte degli stessi presidenti, su richiesta di uno dei Contraenti.
Art. 6 - Durata dell’accordo
Il presente accordo avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula dell’accordo stesso e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori 12 mesi, salvo esplicita disdetta da parte di un singolo contraente.
Art. 7 - Oneri complessivi
Lo svolgimento del presente Accordo non comporta oneri finanziari per i contraenti.
Art. 8 - Domicilio
Per quanto concerne il presente accordo le parti eleggono domicilio a Firenze, xxx xx Xxxxxx 00, xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.
Art. 9 - Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Art. 10 - Norme conclusive
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Firenze, li ……………………….
Per la Direzione Regionale, Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxx Per la Regione Toscana, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per il Centro Interuniversitario, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx