CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA LOTTO 2 AMBITO 2.4
Allegato 5.2.4 – Schema Capitolato speciale di Polizza Lotto 2 ambito 2.4
Aci Informatica S.p.A.
CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA LOTTO 2 AMBITO 2.4
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
CIG 766560408A
Tra: Aci Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in : Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxx e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente
POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE N.
Contraente : ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale : Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxx
Broker : Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2021
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: SI
Tacito rinnovo : NO
INDICE
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI | |
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | |
Art. 2.1 | - Durata del contratto - Facoltà di recesso |
Art. 2.2 | - Gestione del contratto |
Art. 2.3 | - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede |
Art. 2.4 | - Diminuzione del rischio |
Art. 2.5 | - Dolo e colpa grave |
Art. 2.6 | - Pagamento del premio - Termini di rispetto |
Art. 2.7 | - Regolazione del premio |
Art. 2.8 | - Recesso in caso di sinistro |
Art. 2.9 | - Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni |
Art. 2.10 | - Forma delle comunicazioni |
Art. 2.11 | - Assicurazione per conto di chi spetta |
Art. 2.12 | - Interpretazione del contratto |
Art. 2.13 | - Obbligo di documentazione dei sinistri |
Art. 2.14 | - Estensione territoriale |
Art. 2.15 | - Rinvio alle norme di legge |
Art. 2.16 | - Oneri fiscali |
Art. 2.17 | - Foro Competente |
Art. 2.18 | - Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 2.19 | - Obblighi della Contraente |
Art. 2.20 | - Disposizione finale |
Art. 2.21 | - Trattamento dei dati |
Art. 2.22 | - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) |
Art. 2.23 | - Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese |
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE KASKO | |
Art. 3.1 | - Enti assicurati |
Art. 3.2 | - Oggetto della garanzia |
Art. 3.3 | - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Art. 3.4 | - Copertura automatica |
Art. 3.5 | - Colpa grave dell'Assicurato |
Art. 3.6 | - Diritto di surrogazione |
Art. 3.7 | - Danni parziali |
Art. 3.8 | - Esclusioni |
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI | |
Art. 4.1 | - Denuncia del sinistro |
Art. 4.2 | - Pagamento dell’indennizzo |
Art. 4.3 | - Perdita totale - Tabelle indennizzi - Clausola arbitrale |
SEZIONE 5 - CALCOLO DEL PREMIO |
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:
il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato: il soggetto a favore del quale è prestata l’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A..
Contraente: Aci Informatica S.p.A..
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del valore
commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale.
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo.
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in
genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
Eventi socio politici e atti vandalici:
i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi.
Franchigia: la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene
dedotta dall’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale
dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse.
Polizza: il documento che prova e regolamenta l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto: la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: la Compagnia Assicurazione.
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1a
immatricolazione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.
La Società La Contraente
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
Qualora l’Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di disdetta notificata dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Art. 2.2 - Gestione del contratto
La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Xxxxxx Italia SpA
- Sede legale Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contrente è tenuto a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.
La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.
Art. 2.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, cosi come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.
La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.
In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.
Art. 2.4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 2.5 - Dolo e colpa grave
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell’art. 1900 C.C., della Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.
Art. 2.6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
− l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
− al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 2.7 - Regolazione del premio
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Sezione 5 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari ovvero il totale delle giornate di missione effettuate nel periodo di riferimento per il conteggio del premio a consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta formalmente corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società dovrà provvedere a mettere in mora l'assicurato; trascorso infruttuosamente un ulteriore termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte dell'Assicurato, la Società potrà indennizzare i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 2.8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all’art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo.
Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 2.9 - Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni
In deroga a quanto disposto dall’art. 1910 C.C la Contraente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.
Art. 2.10 - Forma delle comunicazioni
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 2.11 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1981 del Codice Civile.
Art. 2.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 2.13 - Obbligo di documentazione dei sinistri
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
− sinistri denunciati;
− sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
− sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
− sinistri senza seguito;
− sinistri respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 2.14 - Estensione territoriale
Le coperture assicurative di cui alla presente polizza valgono per il territorio degli Stati facenti parte dell’Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx nonché per tutti i paesi facenti parte del Sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali indicate sulla carta verde non siano barrate.
Art. 2.15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.16 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 2.17 - Foro Competente
Per controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede la Contraente.
Art. 2.18 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 2.19 - Obblighi della Contraente
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall’Assicurato così come stabilito dall’art. 1891 del C.C.
Art. 2.20 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 2.21 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 2.22 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 2.23 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia Società mandataria Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c.
e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
La Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Xxxxxx Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione
saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla società Xxxxxx Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
La Società La Contraente
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE KASKO
Art. 3.1 - Enti assicurati
La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motore o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome della Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione della Contraente da:
- Amministratori, dipendenti di ogni ordine e grado, lavoratori para-subordinati e lavoratori interinali in forza alla Contraente stesso, componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Contraente stessa.
Sono anche compresi in garanzia:
a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati;
b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).
La garanzia è operante per le autovetture di qualsiasi potenza fiscale e senza obbligo di coesistenza delle garanzie RC.A. ed Incendio.
Ai fini dell’operatività della garanzia è condizione essenziale che il veicolo risulti iscritto al Pubblico Registro Automobilistico a nome del dipendente, del coniuge o di un genitore dello stesso e sia stata comunicata l’inclusione in garanzia come previsto dall’art. 2.7 - Regolazione del premio.
Art. 3.2 - Oggetto della garanzia
Oggetto dell’assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene assicurato, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:
a) collisione con altri veicoli;
b) urto attivo e/o passivo contro qualsiasi ostacolo;
c) ribaltamento;
d) uscita di strada;
e) eventi socio politici ed xxxx xxxxxxxxx;
f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti;
g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso), rapina ed estorsione;
h) eventi naturali;
i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi;
j) traino attivo o passivo del veicolo, nonché di manovra a spinta o a mano, purché effettuate al fine di liberare la sede stradale.
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optionals e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.
Art. 3.3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
L’assicurazione è prestata a Valore Intero fino alla concorrenza massima di Euro 30.000,00 per ogni veicolo.
Art. 3.4 - Copertura automatica
La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti mezzi di trasporto e, pertanto, la Contraente viene esonerata dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli
stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative della Contraente che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.
Art. 3.5 - Colpa grave dell'Assicurato
La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave della Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto.
Art. 3.6 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete, ai sensi dell'Art. 1916 CC, nei confronti del conducente del mezzo di trasporto.
Art. 3.7 - Danni parziali
La Società rimborsa, solo per le parti cosiddette "non usurabili", le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte senza tenere conto del degrado d’uso. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che:
- il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto.
L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.
Art. 3.8 - Esclusioni
La garanzia non opera:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di mezzo di trasporto adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- nel caso di mezzo di trasporto con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di mezzo di trasporto guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs n. 85 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada);
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- durante la partecipazione del mezzo a corse, gare e relative prove;
- per i danni verificatisi in occasione di attività illecita della Contraente e/o dell'Assicurato e/o della Contraente;
- per danni determinati da vizi di costruzione;
- per danni cagionati da operazioni di carico e scarico;
- per danni derivanti dal mancato uso del mezzo di trasporto o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque -insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.
La Società La Contraente
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 - Denuncia del sinistro
In deroga a quanto disposto dall’Art. 1913 de Codice Civile, la Contraente in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker e/o alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente della Contraente stessa ne ha avuto conoscenza.
Art. 4.2 - Pagamento dell’indennizzo
La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Art. 4.3 - Perdita totale - Tabelle indennizzi - Clausola arbitrale
Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’75% del valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.
In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all’Assicurato:
- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi.
Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà alla Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
SEZIONE 5 – CALCOLO DEL PREMIO
Art. 5.1- Calcolo del premio
Il premio annuo finito (comprensivo delle imposte) è calcolato prendendo in considerazione i seguenti parametri
Dipendenti in missione Numero giornate di missione | Premio Lordo per giornata | Premio Lordo complessivo |
2.300 | Euro | Euro |
La Società La Contraente
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
(L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).
La Società La Contraente