Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “M. G. Agnesi” Liceo Scienze Applicate – Liceo Linguistico Via dei Lodovichi 10 – 23807 Merate (LC)
Tel: 039 9906676 - 039 9902139 Fax: 039 9900230
IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
Anno Scolastico 2018/19
Il giorno 17.07.2019 alle ore 10.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico si riuniscono le parti qui sotto precisate per la presentazione dell’ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d’Istituto relativo al personale docente e ATA del Liceo Statale “M.G. Agnesi” di Merate.
Sono presenti:
• per la parte pubblica, il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Cassonello
• per la parte sindacale, i componenti delle RSU d’Istituto:
- prof.ssa Linda Gatti
- prof. Vincenzo Baccaro
- sig.ra Angela Cerasino
PREMESSA
• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
• Visti i progetti di Istituto, così come approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
• Vista la comunicazione del MIUR prot. 19270 del 28.09.2018, relativa all’ammontare complessivo del MOF per l’anno scolastico 2018/19;
• Vista la comunicazione del MIUR prot. 21185 del 24.10.2018, relativa all’ammontare del finanziamento per la valorizzazione del merito docenti per l’a.s. 2018/19;
• Vista la comunicazione prot. 3633 del 21.02.2019, relativa all’ammontare del finanziamento per i percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento per il periodo gennaio-agosto 2019 ;
si sottopone all’approvazione delle parti la seguente ipotesi contrattuale
CAPITOLO I
TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
(CCNL 19.04.2018, art. 22, comma 4, lett. c1)
L’Istituto Scolastico si impegna a mettere in atto tutte le procedure, le misure e gli atti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
Le parti convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno dell’Istituto, in coerenza con le norme legislative di riferimento (Decreto Lgs.vo 81/2008). Particolare attenzione verrà rivolta alla formazione del personale, avviando tutti i dipendenti ai percorsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.
Art. 1 – Responsabili dei servizi di protezione e prevenzione
Il servizio di protezione e prevenzione è così costituito:
QUALIFICA | DIPENDENTI |
DIRIGENTE SCOLASTICO | prof. Antonio Cassonello |
R.S.P.P. | ing. Alessandro Ambrosini |
MEDICO COMPETENTE | dott. Giovanni De Vito (ASST di Lecco) |
R.L.S. | prof. Fausto Personeni |
PREPOSTI | dott. Emilio Bruni, prof.ssa Isabella Rossi, prof.ssa Liliana Ponzoni, prof. Giovanni Colombo, prof.ssa Maria Airoldi, prof.ssa Marta Airoldi, prof.ssa Simona Verzeletti, prof.ssa Carmela Giuliano, prof. Salvatore Trovato, prof.ssa Simonetta Rossi |
A.S.P.P. | dott.ssa Lisa Oliveira |
ADDETTI EMERGENZA | prof. Salvatore Trovato, prof. Arnaldo Rosini, prof.ssa Carmela Giuliano |
ADDETTI ANTINCENDIO | prof. Fabrizio Bernabè, sig. Marco Castagna, sig. Francesco Gentile |
ADDETTI PRIMO SOCCORSO | Prof.ssa Cristina Ersilio, prof.ssa Elisabetta Carzaniga, prof.ssa Simona Verzeletti, prof.ssa Cinzia Manzoni, prof.ssa Linda Gatti, sig.ra Vincenza Galetta, sig.ra Giuseppina Ripamonti |
Il D.V.R. è aggiornato al 15.01.2016 ed è in via di revisione.
Il personale che ancora non abbia completato la formazione è stato iscritto ai corsi organizzati dalla Scuola capofila delle reti d’ambito 15 e 16 della Provincia di Lecco.
CAPITOLO II
FONDO D’ISTITUTO
E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
(CCNL 19.04.2018, art. 22, comma 4, lett. c2 e c3)
In coerenza con l’autonomia dell’Istituto e nel rispetto delle competenze del D.S. e degli Organi Collegiali, nel presente capitolo vengono stabilite le modalità inerenti ai seguenti punti:
a) quantificazione delle risorse disponibili per il M.O.F.
b) criteri di ripartizione delle risorse per il personale docente e per il personale ATA;
c) funzioni strumentali per il personale docente;
d) funzioni e incarichi specifici per il personale ATA
e) criteri di ripartizione fondi dell’Alternanza Scuola Lavoro
f) valorizzazione del personale
L’ammontare degli altri fondi a disposizione della Scuola (PON, Bonus docenti, ecc..) sarà oggetto di specifica comunicazione.
Art. 2 - Risorse per l’attribuzione del salario accessorio
1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
• gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
• gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle Funzioni Strumentali all’offerta formativa
• gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli Incarichi Aggiuntivi del personale ATA
• eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti Non soggetti a contrattazione sono i seguenti istituti:
• gli stanziamenti per la sostituzione dei colleghi assenti
• gli stanziamenti per l’avviamento alla pratica sportiva
• gli stanziamenti per le Aree a rischio
I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualunque sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2 – A seguito della comunicazione del MIUR prot. 19270 del 28.09.2018, relativa all’ammontare complessivo del MOF per l’anno scolastico 2018/19, i fondi disponibili per il miglioramento dell’offerta formativa sono determinati come segue al lordo dipendente:
DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI | TOTALE |
A) FONDO D’ISTITUTO 2018/19 (di cui: € 1.961,48 per punti erogazione servizio, € 25.143,91 per posti totali, € 20.966,85 per docenti 2° grado) | 48.072,24 |
• Quota DSGA (101 dipendenti in organico di diritto) | - 3.780,00 |
TOTALE DISPONIBILITA’ | 44.292,24 |
• Quota personale docente (79 docenti in organico di fatto) | 35.344,31 |
• Quota personale ATA (20 dipendenti in organico di fatto) | 8.947,93 |
B) FUNZIONI STRUMENTALI | 3.965,51 |
C) INCARICHI SPECIFICI ATA | 2.306,63 |
D) ATTIVITA’ AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA | 3.103,54 |
E) PROGETTI AREE A RISCHIO | 632,61 |
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) | 58.080,53 |
Sono inoltre disponibili le seguenti somme non soggette a contrattazione:
• Economie ore eccedenti anno precedente € 1.469,70
• Ore eccedenti 2018/19 € 2.911,15
Art. 3 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell’Istituzione Scolastica
1 - Le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella Scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano Annuale delle attività del personale docente e dal Piano Annuale di servizio del personale ATA.
La ripartizione del FIS pari a € 48.072,24 al lordo dipendente - prevede:
• l’attribuzione al DSGA dell’indennità d’amministrazione (parte variabile) secondo i parametri previsti dall’art. 4 della Sequenza Contrattuale del 28.05.2008, che prevede un calcolo basato sull’organico di diritto: tale indennità è pari a € 3.780,00;
• la suddivisione del fondo fra Docenti ed ATA della quota residua di € 44.292,24
In base all’organico di fatto, risulta che il numero complessivo degli addetti è pari a 99 (di cui 79 docenti e 20 ATA): pertanto la suddivisione del FIS, secondo un criterio proporzionale basato esclusivamente sul numero degli addetti, prevede che la quota spettante ai docenti sia pari a € 35.344,31 (79/99mi) e quella spettante agli ATA sia pari a € 8.947,93 (20/99mi).
2 – Tutti i compensi a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica saranno corrisposti agli interessati, compatibilmente con le erogazioni disposte dal MEF tramite l’applicazione denominata “Cedolino unico”, entro il 31 agosto 2019.
3 - Il personale docente dovrà consegnare i report delle attività svolte entro il mese di Giugno 2019, onde permettere alla Segreteria le necessarie operazioni di verifica, controllo e liquidazione. Nel caso in cui i report vengano consegnati dopo il 30 giugno, la liquidazione dei relativi compensi verrà effettuata entro il successivo mese di dicembre .
4 – Il compenso per l’avviamento alla Pratica Sportiva 2018/19 sarà erogato a conclusione delle attività svolte, previa presentazione di un report finale.
PERSONALE DOCENTE
Art. 4- Individuazione
1 - Il Dirigente individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extra-curricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, delle indicazioni contenute nei progetti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
2 – I docenti che propongono stage linguistici sono tenuti ad accompagnare gli studenti partecipanti. E’ preferibile che gli ulteriori accompagnatori siano docenti della medesima materia di insegnamento.
3 – Lo stage linguistico libero è a totale carico delle famiglie.
Art. 5 - Collaboratori del Dirigente
1 - Ai collaboratori del Dirigente, da retribuire con il Fondo di Istituto, spettano i seguenti compensi, in misura forfettaria annua:
• docente che svolge funzioni vicarie del Dirigente Scolastico, ore 150;
• collaboratore del Dirigente Scolastico, ore 110.
Art.6- Altre attività previste nel POF
1. Ai docenti impegnati nella realizzazione delle attività inserite nel PTOF, negli IDEI e nei corsi di recupero vengono riconosciuti i compensi indicati al successivo art. 7.
2. Eventuali compensi ai docenti impegnati in attività di aggiornamento verranno definiti in una successiva fase della contrattazione, in presenza di risorse al momento non disponibili.
Art. 7 – Compensi del FIS destinati ai docenti
1. Le ore da retribuire al personale docente per attività, sportelli e corsi di recupero sono indicate nella tabella che segue, e rientrano nei limiti previsti di € 35.344,31:
DESCRIZIONE | ORE NON INSEGNAM. | ORE INSEGNAMENTO | |||
n° ore | € 17,50 | n° ore | € 35,00 | € 50,00 | |
A) ATTIVITA’ | |||||
Collaboratori del Dirigente Scolastico (2 doc.) | 260 | 4.550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Coordinatori di classe (10 ore x 45 docenti) | 450 | 7.875,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Responsabili di laboratorio (5 ore x 8 docenti) | 40 | 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Coordinatori di dipartimento (10 ore x 9 docenti) | 90 | 1.575,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Commissione orario (1 docente) | 60 | 1.050,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Commissione informatica (forfait x 2 docenti) | 90 | 1.575,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Commissione sicurezza (1 docente) | 30 | 525,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Commissione biblioteca (20 ore x 2 docenti) | 40 | 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tutor neo-immessi in ruolo (10 ore x 2 docenti) | 20 | 350,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Responsabile cyberbullismo (1 docente) | 20 | 350,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Innovazione didattica e progettazioni varie | 79 | 1.382,50 | 20 | 700,00 | 0,00 |
TOTALE A) | 1.179 | 20.632,50 | 20 | 700,00 | 0,00 |
B) CORSI DI RECUPERO E SPORTELLI | |||||
Sportelli previsti (€ 35,00/ora) | 0 | 0,00 | 300 | 10.500,00 | 0,00 |
Corsi di recupero (€ 50,00/ora) | 0 | 0,00 | 70 | 0,00 | 3.500,00 |
TOTALE B) | 0 | 0,00 | 370 | 10.500,00 | 3.500,00 |
TOTALE A) + B) | 1.179 | 20.632,50 | 390 | 11.200,00 | 3.500,00 |
SPESA COMPLESSIVA | 35.332,50 | ||||
AVANZO | 11,81 |
Gli altri, eventuali costi derivanti dall’attuazione dei corsi di recupero, delle attività e dei progetti previsti nel PTOF saranno posti a carico del bilancio scolastico.
2. In occasione di viaggi di istruzione sul territorio nazionale, sarà riconosciuto, in base alla normativa vigente, il rimborso dei pasti non ricompresi nell’accordo con l’Agenzia di viaggio. E’ inoltre previsto il rimborso di eventuali spese sostenute personalmente dal docente, purché necessarie, opportunamente documentate e strettamente attinenti all’espletamento del suo incarico (biglietti di ingresso a musei, ticket di accesso all’interno di città, tasse di soggiorno, ecc.).
3. In occasione di viaggi di istruzione sul territorio nazionale, ogni pernottamento fuori sede verrà ricompensato in ragione di € 50,00 al lordo Stato.
4. Per i pernottamenti effettuati all’estero, il compenso di cui al comma precedente è elevato a € 80,00 al lordo Stato, e detta somma si intende comprensiva dell’eventuale pasto giornaliero non ricompreso nel pacchetto concordato con l’Agenzia di viaggio.
5. Tutte le spese di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 saranno poste a totale carico delle famiglie degli studenti.
Articolo 8
Funzioni strumentali – Misura dei compensi ai docenti
1. All’inizio del corrente anno scolastico, il Collegio Docenti ha deliberato ed attribuito ad altrettanti docenti di ruolo n° 4 funzioni strumentali, come precisato nella tabella sottoriportata. Il finanziamento per le funzioni strumentali per l’anno scolastico 2018/19 è pari a complessivi € 3.965,51.
n° | TIPO DI INCARICO | DOCENTE | COMPENSO |
1 | Dimensione europea della formazione e CLIL | Cantù | 991,38 |
2 | Informatica, nuove tecnologie e progetto ECDL | Perrotta | 991,38 |
3 | Orientamento in uscita e in entrata | Spinelli | 991,38 |
4 | Educazione alla salute ed alla cittadinanza attiva | Cammisa | 991,37 |
T O T A L E | 3.965,51 |
2. Il docente destinatario della Funzione Strumentale dovrà presentare al Collegio Docenti una relazione finale dell’attività svolta; ove non vengano riscontrati significativi rilievi ostativi, a ciascun docente titolare di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa è attribuito il compenso di cui sopra (al lordo dipendente), da corrispondere, compatibilmente con le erogazioni disposte dal MEF tramite l’applicazione denominata “Cedolino unico”, entro il 31 agosto 2019.
3. È facoltà del D.S. istituire forme di controllo in itinere al fine di monitorare il perseguimento degli obiettivi connessi all’espletamento delle attività assegnate alle F.S.
4. Nel caso in cui la valutazione di cui al precedente comma 3 dia esito negativo, si convocherà un Collegio Docenti per provvedere alla revoca del mandato e ad una nuova attribuzione della funzione. Contestualmente si provvederà, d’intesa tra i sottoscrittori del presente accordo, all’eventuale ricalcalo dei compensi.
Articolo 9
Risorse del M.O.F. non soggette a contrattazione
1. Le risorse - provenienti da specifici finanziamenti ministeriali - che hanno un preciso vincolo di destinazione e che, pertanto, non sono soggette a contrattazione sono le seguenti:
- € 2.911,15 per la sostituzione dei colleghi assenti: tale risorsa compenserà le prestazioni orarie straordinarie per la sostituzione dei colleghi temporaneamente assenti; la liquidazione sarà corrisposta esclusivamente per le ore prestate in eccedenza, rilevabili da apposita registrazione; a tale somma si aggiungono le economie provenienti dall’analogo finanziamento dello scorso anno, pari a € 1.469,70;
- € 3.103,54 per le attività complementari di Ed. Fisica: per tali attività viene riconosciuto ai docenti di Ed. fisica il compenso stabilito a norma del CCNL. In ogni caso, il compenso complessivo non potrà eccedere lo stanziamento ministeriale e si concorda che null’altro è dovuto ai docenti per le attività collegate all’avviamento alla pratica sportiva;
- € 632,61 per il finanziamento relativo alle Aree a rischio; con tale risorsa verrà retribuito l’impegno lavorativo oltre l’orario d’obbligo per progetti di interculturalità e inclusione.
PERSONALE ATA
Art. 10 – Risorse a disposizione del personale ATA
1. La quota del F.I.S. spettante al personale ATA ammonta a € 8.947,93. Si conviene che la ripartizione fra le due tipologie di accesso al fondo sarà la seguente: 70% destinato all’intensificazione e 30% agli straordinari.
2. Il compenso per lavoro straordinario verrà liquidato a fronte delle ore effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio e dovrà tener conto di eventuali ore prestate in orario notturno e/o festivo. La maggiorazione prevista dal suddetto articolo riguarda solo l’aspetto retributivo, e non anche il recupero in termini orari.
3. Le ore retribuibili come intensificazione (aggravio di lavoro connesso con le proprie mansioni nell’ambito del normale orario di servizio) saranno determinate in ragione dei risultati e dell’impegno professionale dei singoli dipendenti, e verranno liquidate in seguito alla valutazione finale che verrà fatta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. I descrittori che andranno a determinare l’importo dell’intensificazione saranno:
• disponibilità a collaborare
• continuità nelle presenze in servizio
• autonomia lavorativa
• rapidità e precisione nell’esecuzione dei lavori
4. La somma di cui al punto 1 viene innanzitutto depurata per l’eventuale indennità della sostituzione del DSGA durante il periodo estivo: tale indennità viene prevista in ragione di
€ 262,40 (pari ad un’assenza del DSGA di gg. 20 consecutivi). Nel caso in cui il DSGA non dovesse assentarsi per un periodo di almeno 16 giorni (nota MIUR prot. 724 del 2.12.2003), detta risorsa potrà essere utilizzata quale ulteriore compenso per l’intensificazione di servizio degli assistenti amministrativi.
5. La somma residua di € 8.685,53 viene equamente ripartita fra Assistenti (Ammnistrativi e Tecnici) e Collaboratori Scolastici in organico di diritto.
6. Al personale amministrativo e tecnico viene riconosciuto l’accesso al FIS in ragione di € 4.342,77, per un totale di ore 299 a € 14,50 ciascuna e con un avanzo di € 7,27. Detta quota verrà opportunamente ripartita fra personale a tempo pieno e personale in regime di part-time.
7. Al personale ausiliario è riconosciuta l’attribuzione della quota di € 4.342,76, per un totale complessivo di ore 347 a € 12,50 ciascuna e con un avanzo di € 5,26. Detta quota verrà opportunamente ripartita fra personale a tempo pieno e personale in regime di part- time.
8. Il fondo accessorio del personale può essere aumentato del 5% degli eventuali introiti scaturiti da concessioni di utilizzo degli spazi dell’Istituto ad enti esterni. Tali somme stimate compensano il disagio di eventuali aperture e chiusure fuori dall’orario di servizio.
9. I criteri per la suddivisione delle somme a disposizione del personale ATA terranno conto dei seguenti criteri:
a. Collaboratori Scolastici: la presenza dell’impresa di pulizie (cui sono affidate 36 aule su 45) permette una diversa e meno faticosa suddivisione dei compiti connessi
appunto alla pulizia dei locali e degli spazi scolastici; di conseguenza, verranno incentivate e premiate le attività di supporto agli alunni, ai docenti ed alla Segreteria;
b. Assistenti Amministrativi: verrà premiata la capacità di apprendimento e problem solving messa in atto per gestire al meglio le situazioni amministrative in carico all’Ufficio di Segreteria.
c. Assistenti Tecnici: visto l’esiguo numero di personale in servizio, verranno incentivate sia le priorità dettate dalla programmazione didattica e dalla necessità di assistenza alle postazioni informatiche, sia la disponibilità a svolgere eventuali, ulteriori mansioni a supporto dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 11 - Incarichi specifici del personale ATA Criteri di assegnazione e campo di applicazione
1 - Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce la natura degli incarichi specifici da attivare nella Scuola.
2 - Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
• professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;
• disponibilità degli interessati.
3 - Il D.S. conferisce gli incarichi con atto motivato, viste le proposte effettuate dal DSGA nel piano di lavoro ed escludendo coloro che sono destinatari dei compensi relativi alla prima e seconda posizione economica (vedasi elenco alla fine del presente articolo).
4 - In considerazione del fatto che gli incarichi specifici rientrano nell’ambito dei profili professionali, non vi può essere titolo culturale che costituisca requisito di precedenza per la loro attribuzione.
5- L’individuazione e il numero degli incarichi specifici sono curati dal D.S. e comportano l’assunzione di responsabilità rispetto ai compiti assegnati e collocati nell’ambito delle attività e delle mansioni espressamente definite nell’area di appartenenza.
6 - La verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento degli incarichi è di competenza del D.S.
7- È possibile, per il personale destinatario dell’incarico, accedere anche al FIS per lo svolgimento di attività che non rientrano nelle funzioni ordinarie.
8 - Vista l’erogazione del MIUR comunicata a questa Scuola, relativa al finanziamento totale per il Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico in corso, la quota complessiva per gli incarichi specifici del personale ATA è pari a € 2.306,63 al lordo dipendente.
9 – Le attività correlate all’incarico specifico dovranno diversificarsi rispetto al normale mansionario di lavoro. Il compenso di cui sopra è correlato alla complessità di ciascun incarico e sarà liquidato in relazione alla durata dell’attività ed in base ai risultati conseguiti.
10 - Le ore effettivamente prestate per svolgere l’incarico, anche se prestate oltre l’orario d’obbligo settimanale, non potranno dar luogo ad ulteriori compensi a carico del FIS né potranno essere tramutate in giornate di recupero.
11 - L’attività svolta sarà documentata tramite un report finale presentato al D.S; è facoltà del D.S. istituire forme di controllo in itinere, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento degli incarichi specifici. In caso di esito negativo, si
provvederà, di concerto con il D.S.G.A., alla convocazione dell’assemblea del personale ATA per procedere alla revoca del mandato e ad una nuova attribuzione dell’incarico.
12 - Viste le necessità della Scuola e viste le proposte formulate dal personale ATA per migliorare la qualità del servizio scolastico, vengono individuati i seguenti incarichi specifici (per un totale di € 2.306,63):
Area professionale | Natura dell’incarico specifico | Compenso |
Assistente Amministrativo | Gestione bandi di gara per stages, gite e visite d’istruzione | 800,00 |
Assistente Amministrativo | Rifacimento ricostruzioni di carriera a seguito nuovo CCNL | 650,00 |
Collaboratore Scolastico | Gestione materiale cancelleria e magazzino pulizia | 160,00 |
Collaboratore Scolastico | Gestione sala stampa | 220,00 |
Collaboratore Scolastico | Assistenza alunni disabili, infortunati o indisposti | 316,63 |
Collaboratore Scolastico | Gestione sussidiaria per fotocopie, sportelli e magazzino | 160,00 |
TOTALE | 2.306,63 |
I compensi di cui sopra saranno corrisposti agli interessati, compatibilmente con le erogazioni disposte dal MEF tramite l’applicazione denominata “Cedolino unico”, entro il 31 agosto 2019.
13 - I corsi di aggiornamento on-line previsti per l’utilizzo dei programmi informatici ministeriali vengono svolti in orario di servizio. Eventuali compensi per attività di aggiornamento fuori sede verranno definiti in una successiva fase della contrattazione in presenza di risorse al momento non disponibili.
Articolo 12
Risorse per il Progetto Alternanza Scuola/Lavoro e Progetti PON
• Per quanto riguarda il Progetto Alternanza Scuola/Lavoro, ora denominato “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, si precisa che le risorse disponibili sono le seguenti:
• Risorse disponibili al 31.12.2018 (compreso settembre/dicembre 2018) | € 45.751,39 |
• Assegnazione ministeriale gennaio-agosto 2019 | € 8.530,45 |
• TOTALE DISPONIBILITA’ | € 54.281,84 |
• Le cifre da ripartire nell’anno scolastico 2018/19 non potranno superare 1/3 della disponibilità totale.
• Le risorse saranno utilizzate esclusivamente per realizzare i progetti di Alternanza Scuola/Lavoro e potranno essere finanziate esclusivamente le seguenti spese:
- spese per le uscite legate ai progetti;
- spese per la formazione dei docenti;
- compensi docenti e ATA coinvolti nelle attività
• Il Progetto di Sperimentazione di Curvatura Biomedica rientra nelle attività retribuibili a carico del Progetto Alternanza Scuola Lavoro.
• Per gli addetti di Segreteria e per gli Assistenti Tecnici di laboratorio, relativamente alla collaborazione nelle attività di organizzazione, predisposizione della documentazione di stage e gestione contabile dei compensi, viene messo a disposizione il 15% massimo della disponibilità, da suddividere secondo il lavoro svolto da ciascuno.
• Si conviene che, per l’anno scolastico 2018/19, i docenti che svolgeranno attività tutoriale per gli alunni coinvolti nell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro e che non usufruiscono di ore di potenziamento per tali attività, verranno ricompensati in ragione di € 30,00 (lordo dipendente) per ogni studente: la previsione di spesa complessiva ammonta a € 11.640 (388 alunni x € 30).
• Al personale ATA coinvolto nella realizzazione del Progetto sia a livello amministrativo
sia a livello di supporto tecnico verranno riconosciuti i compensi in base alle ore di lavoro straordinario effettuate.
• Per quanto riguarda le attività e gli impegni connessi ai progetti PON, rientranti nella sfera dei progetti comunitari, ai fini della liquidazione vengono individuati i seguenti criteri per la scelta del personale docente ed ATA coinvolto nella realizzazione dei vari progetti: a) disponibilità a partecipare al progetto; b) competenza professionale; c) titoli e requisiti specifici. Ove necessario, verranno stilate delle graduatorie di merito basate su titoli, esperienze pregresse e abilità possedute. In considerazione delle ore effettuate e dei risultati effettivamente conseguiti, il Dirigente Scolastico determinerà la misura del compenso spettante alle singole figure professionali che hanno partecipato all’attività, la quale dovrà essere opportunamente rendicontata dagli interessati.
COMPENSI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
(CCNL 19.04.2018, art. 22, comma 4, lett. c4)
Articolo 13
Valorizzazione del merito dei docenti – Definizione dei criteri di attribuzione
Per il corrente anno scolastico 2018/19, la risorsa finanziaria erogata dal Ministero finalizzata a retribuire la valorizzazione del personale docente, introdotta dalla legge 107 del 13.07.2015, ammonta a € 10.333,83 (lordo dipendente).
Nell’erogazione di detto compenso, verranno prese in considerazione le tre diverse aree indicate dalla legge 107/2015 (art. 129, comma 3) , e cioè:
a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Visti i criteri e le indicazioni espressi dal Comitato di Valutazione all’uopo nominato, le parti concordano la seguente distribuzione dei fondi destinati alla valorizzazione del merito:
Aree di applicazione della legge 107/2015 | Percentuale | Somma disponibile |
Qualità dell’insegnamento | 50% | 5.166,91 |
Risultati ottenuti | 25% | 2.583,46 |
Coordinamento organizzativo | 25% | 2.583,46 |
TOTALE | 100% | 10.333,83 |
La percentuale dei docenti che accede al fondo è dell’86% del personale a tempo determinato ed indeterminato, dato ottenuto attraverso la votazione espressa dagli studenti prima della fine della scuola. Poiché l’86% corrisponde a numero 66 docenti, questi avranno la stessa quota-parte (pari a € 78,28 pro capite) della somma prevista per l’area denominata “Qualità dell’insegnamento”, la quale ammonta, come da tabella, al 50% della somma complessivamente disponibile. Analoga procedura vale per la seconda area “Risultati ottenuti”, dove tuttavia l’incidenza della votazione degli studenti è del 50%, pari a quella stabilita per il Dirigente Scolastico. Anche qui però i docenti che otterranno una valutazione almeno sufficiente accederanno al bonus con una medesima quota-parte. Per la terza area “Coordinamento didattico e organizzativo”, il criterio retributivo fondamentale sarà quello di valorizzare il lavoro effettivamente svolto oltre quello già retribuito con il FIS.
Resta ferma la competenza del Dirigente Scolastico in merito all’individuazione dei docenti meritevoli sulla base di criteri, non soggetti a contrattazione, formulati dallo specifico Comitato per la valutazione.
CAPITOLO III
CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
(CCNL 19.04.2018, art. 22, comma 4, lett. c5)
Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti (art. 4, comma 1, CCNL 2016-18).
La contrattazione integrativa, come previsto dall’art. 22 del CCNL 2016-18, è finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. La contrattazione integrativa si svolge, a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2016-18, che costituiscono la parte sindacale.
A livello di istituzione scolastica, sono oggetto di contrattazione integrativa:
• l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
• i criteri di ripartizione del fondo d’istituto
• i criteri per l’attribuzione dei compensi accessori
• i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale
• i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali
• i criteri per l’individuazione della flessibilità oraria del personale ATA
• i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
• il diritto alla disconnessione
• i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità derivanti dalle innovazioni tecnologiche inerenti i servizi amministrativi e quelli a supporto dell’attività scolastica
Articolo 14: Materie oggetto della contrattazione integrativa (Campo di applicazione: procedure, decorrenza e durata)
1. Gli effetti del presente Contratto decorrono dalla data di sottoscrizione definitiva, fermo restando che le norme ivi contenute si intenderanno tacitamente abrogate da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
2. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo, la normativa primaria di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
4. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle leggi vigenti e dal vigente CCNL, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e contrattazione integrativa (art. 5 CCNL 2016-18).
5. Il D.S. fornisce l’informazione preventiva e successiva, consegnando l’eventuale documentazione sulle materie di confronto almeno cinque giorni prima degli incontri concordati con la RSU, onde consentire un esame congiunto. Ogni convocazione deve essere notificata per iscritto almeno cinque giorni prima della data dell’incontro.
6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvederà a fare affiggere all’albo dell’Istituto copia integrale del presente protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali.
7. La trattativa per il rinnovo contrattuale deve iniziare non oltre il 15 settembre e di norma si conclude entro il 30 novembre; in caso contrario le parti possono sottoporre le questioni controverse alla commissione di cui all’art. 22 comma 7 del CCNL 2016.
8. E’ diritto del D.S. e della RSU prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, contemperando tale diritto con le scadenze della vita scolastica.
9. Durante l’intera fase della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’amministrazione scolastica di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal D.S. e dalla maggioranza dei componenti eletti della RSU.
10. Di ogni seduta deve essere redatto e sottoscritto apposito verbale a cura della parte pubblica.
11. Il presente accordo è valido fino alla sottoscrizione del Contratto Integrativo del prossimo anno scolastico.
Articolo 15: Divieto di deroga peggiorativa (Interpretazione autentica)
I contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice Civile).
La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure previste dal vigente CCNL. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio di vigenza del contratto integrativo (art. 7 CCNL 2016-18).
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate (art. 8 CCNL 2016-18).
1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente accordo a livello di istituzione scolastica, le parti si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 3. L’eventuale controversia, tuttavia, può essere sanata attraverso procedure di conciliazione, clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria in esame congiunto e/o di concertazione.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta alla controparte e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti all’origine della presente procedura.
3. Le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali nei dieci giorni successivi alla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
4. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF non possono essere oggetto di trattativa.
Articolo 16: Ambito d’applicazione del contratto (Assemblee sindacali) art. 23
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, in servizio presso l’istituzione scolastica.
2. Il personale docente ed ATA può essere invitato a partecipare alle assemblee sindacali anche separatamente, in orari e giorni non coincidenti.
3. Il D.S., contestualmente alla ricezione e all’affissione all’albo della convocazione dell’assemblea, trasmette tempestivamente le comunicazioni a tutto il personale di cui al comma 1, attraverso circolari interne dell’Istituto.
4. Per le assemblee nelle quali è coinvolto anche il personale ATA, al fine di assicurare i servizi essenziali, è indispensabile la presenza in servizio di almeno un (1) collaboratore scolastico presso il centralino. Non si ravvisano altre attività indifferibili che possano coincidere con la durata dell’assemblea sindacale. Per le assemblee nelle quali è prevista l’adesione totale dei lavoratori (docenti e ATA), non è necessario garantire i servizi minimi.
5. Qualora si rendesse necessario, il D.S. sceglierà i nominativi dell’unità di personale, di cui al comma precedente, seguendo il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.
6. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta da parte di tutto il personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti né a firmare in assemblea fogli di presenza. Al fine di predisporre la riorganizzazione del servizio e di fornirne comunicazione alle famiglie, la dichiarazione di partecipazione deve essere resa dai docenti entro le ore 11 del secondo giorno lavorativo precedente l’assemblea.
7. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione; ciascuna assemblea di singola Istituzione Scolastica dello stesso Comune può avere una durata massima di 2 ore.
8. Nel caso in cui l’assemblea si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. concederà ad ogni dipendente il tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea stessa.
Articolo 17: Espletamento delle relazioni sindacali (Accordo sulle modalità delle relazioni sindacali)
1. Sulla base dei criteri definiti dagli organi competenti per l’utilizzo dei permessi sindacali da parte delle RSU, le stesse possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione a riunioni di formazione ed alle iniziative di carattere sindacale indette dalle Organizzazioni Sindacali e per qualsiasi altra iniziativa inerente la loro funzione.
2. I permessi sindacali, di cui al precedente comma 1, possono essere fruiti entro i limiti complessivi pari a 54 ore annuali, secondo le modalità decise dalla medesima RSU, come è previsto dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.
3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al D.S. in via esclusiva dai singoli componenti della RSU tramite atto scritto da produrre, di norma, almeno tre giorni prima dell’impegno previsto. In caso di partecipazione di responsabili sindacali esterni, essa deve essere comunicata per iscritto, con fonogramma o fax, al
D.S. interessato almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio e non possono superare bimestralmente 5 giorni lavorativi o 12 giorni nel corso dell’anno scolastico. La fruizione dei permessi deve essere formalmente comunicata al
D.S. almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili.
5. I permessi sindacali non possono essere concessi in occasione degli scrutini intermedi e finali.
6. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale del delegato RSU spetta unicamente all’ Organizzazione Sindacale di appartenenza.
7. In base al disposto di cui all'art. 6 del Contratto Quadro ARAN-OOSS del 9 ottobre 2009, i Rappresentanti Sindacali Unitari hanno diritto ad ottenere ogni anno scolastico
25 minuti e 30 secondi di permessi retribuiti per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio nella scuola: dal momento che nell’Istituto i dipendenti di cui sopra ammontano a 99 unità, i permessi complessivamente fruibili sono pari a ore 42 e 04 minuti.
Articolo 18: Informazione (Agibilità sindacale all’interno dell’Istituto)
Al fine di consentire gli incontri per un esame congiunto della documentazione sulle materie di confronto fra le parti, si stabilisce quanto segue:
1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.
2. Il D.S. assicura la tempestiva trasmissione alla RSU di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
3. Al di fuori dell’orario obbligatorio di servizio, alla RSU è consentito comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale.
4. E’ garantito alla RSU l’uso gratuito del telefono e della fotocopiatrice, ma solo al di fuori dell’ orario di servizio
5. Al di fuori dell’orario obbligatorio di servizio, alla RSU è altresì garantito l’uso gratuito di un personal computer e di una stampante, per gestire, ricevere, spedire e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime inviato.
6. Alla RSU è garantito l’uso esclusivo di un armadio per conservare tutta la documentazione necessaria all’esercizio del mandato. Detto armadio è situato nell’Ufficio di Vice Presidenza.
7. Nell’Istituto è garantito alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU l’utilizzo di un’apposita bacheca sindacale ai fini dell’esercizio del diritto di affissione di cui all’art. 25 della Legge n. 300 del 1970; potrà inoltre riservato, quando richiesto, uno spazio informativo sul sito Web dell’Istituto.
8. Le bacheche sindacali di cui al precedente comma 7 sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non marginali e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
9. La RSU ha diritto ad affiggere nelle bacheche il materiale di interesse sindacale e del lavoro in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del D.S.
10. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali.
Articolo 19: Trasparenza degli atti (Patrocinio e patronato)
La RSU e le Segreterie Provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL hanno diritto di accesso agli atti della Scuola su tutte le materie oggetto di informazione (preventiva e successiva).
1. Il rilascio di tali atti avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro due giorni dalla richiesta e comunque entro e non oltre cinque giorni da essa.
2. Il rilascio di copia degli atti personali, sempre senza oneri di Segreteria, deve avvenire entro due giorni e non oltre i dieci dalla richiesta.
3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti deve sempre avvenire in forma scritta
4. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di Patronato Sindacale per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali o previdenziali, davanti ai competenti organi dell’Amministrazione Scolastica.
Articolo 20: Calendario delle attività sindacali (Programmazione degli incontri)
Premesso che il D.S. fornisce alla RSU copia di tutti gli atti e i documenti sui quali sia prevista informazione preventiva e successiva, di tutti gli atti e documenti sui quali sia prevista attività di contrattazione integrativa della scuola, nonché di tutti gli atti e i documenti emanati dall’Istituzione Scolastica e di tutte le disposizioni inviate dall’Ufficio Scolastico Territoriale, dalla Direzione Generale Regionale o dal MIUR attinenti gli argomenti della contrattazione, in modo da assicurare alla RSU una completa informazione, si stabilisce il seguente calendario di programmazione degli incontri e delle scadenze delle relazioni sindacali recependo gli art. 5, 6, 7 e 22 del CCNL 2016-2018:
1. Il D.S. convoca il tavolo della trattativa entro il 15 settembre. In quella sede fornisce alla RSU l’informazione preventiva sul piano delle risorse complessive e su tutte le materie oggetto di contrattazione che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico (utilizzo del personale, piano di lavoro, articolazione dell’orario).
2. Le parti si impegnano a sottoscrivere l’accordo definitivo possibilmente entro il 30 novembre, onde non ricorrere all’assistenza della commissione bilaterale regionale.
3. Entro il 28 febbraio e comunque prima della trasmissione dei dati all’ U.S.T., il D.S. fornisce l’informazione relativa alla proposta di formazione delle classi e la determinazione degli organici docenti e ATA.
4. Ove le parti lo ritengono necessario, entro il 15 marzo si procede a una prima verifica
in itinere dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.
5. Se possibile, entro il 30 giugno si procede alla verifica conclusiva dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse. In quella sede il D.S. fornisce il prospetto analitico di tutte le attività aggiuntive dei docenti e degli ATA contenenti i nominativi del personale coinvolto, le tipologie delle attività e dei progetti, le quote orarie e i compensi.
Articolo 21: Componenti del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto (Composizione delle delegazioni trattanti)
Le delegazioni trattanti sono così composte:
a) per la parte pubblica: dal Dirigente Scolastico
b) per le organizzazioni sindacali: dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL vigente
1. Il D.S. si può avvalere dell’assistenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e dei suoi Collaboratori
2. La RSU può avvalersi dell’assistenza o della consulenza di un esperto di parte su una o più materie oggetto di contrattazione, previa comunicazione al D.S.
Articolo 22: Diritto di sciopero
(Norme di sciopero per il personale docente ed ATA e determinazione dei contingenti)
La comunicazione del D.S. dell’indizione di uno sciopero, prevista dall’art. 2, comma 3 delle norme di attuazione della legge 146/90, come modificata dalla legge n. 83 dell’11.04.2000, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della Scuola entro 48 ore dall’emanazione e ricezione della comunicazione da parte del Direttore Regionale.
1. La comunicazione del D.S. relativa allo sciopero deve avvenire in forma scritta e deve circolare all’interno dell’Istituto per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale; il D.S., inoltre, vigila affinché la comunicazione dello sciopero sia diffusa nei termini sopra esposti.
2. Ai sensi dell’art. 3 dell’accordo già citato, il D.S. dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie.
3. Ai sensi degli articoli 3 e 4 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90, il D.S. inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero. Si precisa che la comunicazione di adesione o meno allo sciopero da parte del singolo lavoratore non è obbligatoria. In caso di adesione, la stessa non potrà essere revocata.
4. In caso di indizione di uno sciopero, entro 48 ore dallo sciopero stesso, il D.S. consegna alla RSU ed invia al MIUR una rilevazione con il numero esatto degli scioperanti e di quelli obbligati in servizio.
5. In occasione di ciascun sciopero - e in particolare in caso di esami, scrutini finali e pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei - il Dirigente individuerà i nominativi del personale da includere nei contingenti tenuti alle prestazioni indispensabili per assicurare i servizi minimi individuati dall’attuazione della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000. I singoli interessati dovranno essere avvisati cinque giorni prima dell’indizione dello sciopero.
FLESSIBILITA’ ORARIA PER IL PERSONALE ATA
(CCNL 19.04.2018, art. 22, comma 4, lett. c6)
Articolo 23
(Orario di lavoro del personale ATA e flessibilità oraria)
1. L’orario di lavoro del personale ATA è funzionale alle esigenze di servizio e di apertura all’utenza. Al fine di permettere al personale ATA una maggiore conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, è possibile usufruire - a domanda - della variazione individuale dell’orario di entrata rispetto al normale orario di servizio (ore 8-14), compatibilmente con le esigenze dell’istituto. L’entrata posticipata fino a 15 minuti non si considera ritardo, sempreché l’orario di uscita venga, di conseguenza, posticipato di altrettanti minuti. Inoltre, per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività, è possibile adottare sia turnazioni sia orario plurisettimanale.
2. L’orario di lavoro del personale ATA è documentato con il cartellino, rilevabile dall’Ufficio di Segreteria.
3. Il personale ATA rispetta di norma un orario individuale di lavoro di sei ore giornaliere per sei giorni alla settimana. Tuttavia, in base alle richieste individuali di variazione dell’orario di servizio presentate dai dipendenti in funzione della maturazione di un giorno libero alla settimana (o al mese), e i base alle esigenze della scuola, si concorda un orario di lavoro settimanale ad personam, quale precisato nel Piano di Lavoro annuale predisposto dal DSGA.
4. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine di recuperare le energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti .
5. Le richieste di articolazione orario su 5 giorni la settimana (di cui al precedente punto 3) potranno essere accordate, verificata la compatibilità con le esigenze di servizio, purché sia garantita almeno una unità di personale per ciascuna area del profilo degli Assistenti Amministrativi, anche a rotazione. Anche le richieste dei Collaboratori Scolastici intese ad ottenere una giornata libera al mese saranno accolte concedendo il beneficio, a rotazione, ad una singola unità di personale per volta fra quanti ne hanno fatto domanda.
6. Atteso che le condizioni perché si attui il regime delle 35 ore sono:
• apertura della scuola per oltre dieci ore per più di tre giorni alla settimana;
• turnazione del personale;
si constata che già la prima condizione non sussiste, mentre la seconda condizione (turnazione) è valida solo per quei dipendenti che effettuino un regime di orario articolato su più turni ovvero che siano coinvolti in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni dell’orario individuale rispetto a quello ordinario, in base alle esigenze della scuola. Date queste premesse, si constata che nessun dipendente è adibito a tali regimi di lavoro e che, quindi, nessun dipendente ha diritto ad usufruire del beneficio della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
7. Se l’eventuale chiusura della Scuola viene a coincidere con la giornata libera di chi presta un orario di servizio su meno di sei giorni lavorativi, non si effettuerà recupero.
8. Dopo la conclusione degli esami di maturità, l’offerta del servizio scolastico è solo antimeridiana e di conseguenza l’orario di servizio di tutto il personale ATA ad orario pieno (36 ore) sarà articolato in sei ore giornaliere, dal lunedì al sabato.
9. Durante la sospensione delle attività didattiche nel corso dell’anno (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc.), l’orario di servizio del personale ATA sarà di norma effettuato dalle ore
8.00 alle ore 14.00, salvo casi particolari da valutare di volta in volta. Le eventuali ore pomeridiane non lavorate dal personale ATA che sarebbe stato tenuto al servizio nelle giornate in cui si realizza la chiusura pomeridiana della scuola saranno oggetto di recupero.
10. Per i dipendenti in part-time, con settimana lavorativa articolata su meno di sei giorni settimanali, le ferie maturate verranno conteggiate solo nelle giornate di abituale lavoro.
Articolo 24
(Personale ATA – Ritardi e relativo recupero)
1. Il ritardo rispetto all’orario individuale di lavoro va di norma recuperato nella medesima giornata, posticipando l’orario di uscita. Per i ritardi superiori ai 15 minuti, il recupero va concordato con l’Amministrazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.
2. Le frazioni di ore non lavorate per permessi brevi sono recuperate secondo le esigenze di servizio, dietro richiesta dell’Amministrazione, entro due mesi dalla data in cui si è verificata la riduzione oraria.
3. Di norma, la richiesta di recupero da parte dell’Amministrazione è comunicata al dipendente entro il giorno precedente a quello in cui il recupero deve avvenire. In mancanza del predetto preavviso, il lavoratore può richiedere il rinvio del recupero.
4. L’Amministrazione fornisce mensilmente a ciascun dipendente il quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
(CCNL 19.04.2018, art. 22, comma 4, lett. c7)
Articolo 25
L’Istituto non ha ricevuto né prevede di ricevere somme destinate alla formazione del personale. Pertanto i criteri generali per la ripartizione di tali risorse verranno definiti solo nel momento in cui dovesse registrarsi un apposito stanziamento ministeriale.
UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO
(CCNL 19.04.2018, art. 22, comma 4, lett. c8)
Articolo 26
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
La Scuola ha adottato un registro elettronico e un sito web che consentono una comunicazione informatica tra utenti e amministrazione. Ogni dipendente ha accesso al sito attraverso apposite credenziali. Tutto il personale è tenuto a conservare le proprie credenziali di accesso in modo sicuro e a non comunicarle ad altre persone. Ai fini dell’utilizzo di questi sistemi, è necessario che ciascun dipendente comunichi alla Scuola i dati necessari alla compilazione delle schede anagrafiche e che indichi un indirizzo di posta elettronica al quale possano essere inviate comunicazioni.
La modulistica destinata al personale è caricata nel sito e il personale è tenuto a utilizzarla. In questo modo si ha certezza delle richieste presentate e dei relativi tempi. Restano in forma cartacea solo alcune procedure per le quali la tipologia di firma digitale presente nel sistema non può essere considerata adeguata.
Il registro elettronico e il sito non hanno limiti di tempo nell’accesso da parte del singolo utente, il quale può liberamente scegliere il momento in cui utilizzare le due piattaforme, non come obbligo di lavoro. Il loro utilizzo può essere effettuato anche da qualunque dispositivo che supporti l’applicazione o che consenta l’accesso tramite browser.
La Scuola, in orario di apertura, mette a disposizione del personale un adeguato numero di computer per l’accesso al sistema.
(Promozione della legalità, della qualità del lavoro, del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress correlato e dei fenomeni di burn- out)
La scuola è ambiente di lavoro per tutto il personale docente e ATA. La qualità del lavoro e il benessere organizzativo sono condizioni essenziali per dare concreta applicazione al diritto di tutti i lavoratori a un lavoro dignitoso. Per favorire la qualità del lavoro del singolo si ritiene che, in aggiunta a quanto già previsto da tutte le altre norme applicate, si debbano tenere in considerazione le particolari richieste dei docenti e ATA in ordine alla definizione dell’orario di servizio che non contrastino con il prevalente diritto degli alunni ad una didattica efficace ed alla funzionalità complessiva dell’Istituto.
Ai docenti viene data la possibilità, prima dell’inizio delle lezioni, di esprimere le proprie preferenze in merito al proprio orario di servizio sulla base dei criteri deliberati dal Collegio Docenti: giorno libero, oppure ingresso posticipato o uscita anticipata. Particolari esigenze d’orario verranno considerate se accompagnate dall’esplicita rinuncia all’eventuale preferenza del giorno libero. Tutte queste richieste non possono essere considerate prevalenti sulle ragioni didattiche.
Per quanto possibile, si asseconderanno le esigenze d’orario del personale ATA, compatibilmente con le esigenze di servizio della Scuola.
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI
(CCNL 19.04.2018, art. 22, comma 4, lett. c9)
In seguito all’introduzione del registro elettronico nella gestione del sistema scolastico, i servizi amministrativi si sono dovuti impegnare in uno sforzo di continuo aggiornamento onde assicurare a docenti, studenti e famiglie la piena funzionalità del servizio.
Anche l’introduzione di applicazioni informatiche legate alla gestione finanziaria della scuola ed alla gestione del personale hanno comportato un costante rinnovamento delle competenze richieste al personale di Segreteria, soprattutto alla luce dei nuovi dettati legislativi in materia di privacy, di trasparenza e di adempimenti concernenti l’attività contrattuale.
In considerazione di quanto sopra, si riconosce al personale amministrativo un maggiore e sempre crescente carico di lavoro legato alla necessità di un costante aggiornamento delle competenze professionali: il Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA, potrà stabilire, in sede di liquidazione del F.I.S. , il diritto di ciascun dipendente alla misura del compenso per l’intensificazione.