Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
SINTESI CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati
Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:
CONFLAVORO PMI CONFSAL
FESICA
In vigore dal
01.05.2019 al 30.04.2022
CAMPO DI APPLICAZIONE
DISTRIBUZIONE DELLE MERCI, DELLA LOGISTICA E DEI SERVIZI POSTALI PRIVATI
• autotrasporto merci su strada per conto di terzi
• imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto
• imprese di spedizione
• consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non , pacchi
• ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali;
• servizi industriali
• servizi affini e complementari connessi
• servizi accessori
• distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci
ISTITUTI E CONTENUTI
ISTITUTI | CONTENUTI |
Periodo di prova Art.2 | 6 MESI: Quadri e primo livello. 3 MESI: secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo livello. I mesi si intendono di lavoro effettivo. |
Orario di lavoro Personale viaggiante Art. 7 | 39 ore settimanali suddivise in 5 o 6 giornate lavorative. 47 ore settimanali conducenti inquadrati nei livelli 3S e 3, la cui attività comporti normalmente l’alternanza tra periodo di guida e periodi di inattività e/o riposo. Condizione soggetta a verifica, da parte di EBIASP, della presenza di discontinuità. 44 ore settimanali per il personale viaggiante di cui al livello 4 previo accordo territoriale o aziendale. |
Orario di lavoro personale non viaggiante Art. 7 bis | 39 ore settimanali suddivise in 5 o 6 giornate lavorative con orario flessibile (massimo 48 ore settimanali) da calcolarsi nell’arco di 4 mesi. |
Flessibilità orario Art. 9 | In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa , è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane. |
Banca delle ore Art. 10 | Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nel limite massimo del 50%. |
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13 | Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. Lavoro notturno (escluso personale viaggiante): 20%, compiuto dal guardiano; 15%, compreso in turni avvicendati; 25%, non compreso in turni avvicendati. Lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante): 20%, diurno; 50%, notturno; 50%, lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell’ambito dell’orario normale). Per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del 50%; 30%, lavoro straordinario feriale diurno; 50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di sabato (per il personale con orario distribuito dal lunedì al venerdì); 50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di lunedì (per il personale con orario distribuito dal martedì al sabato); 50%, lavoro straordinario feriale notturno; 65%, lavoro straordinario festivo diurno; 75%, lavoro straordinario festivo notturno. Per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l’orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell’art.24 del presente CCNL. Le ore di lavoro notturno, dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 15% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell’art.24 del presente CCNL. |
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14 | Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della retribuzione. |
Ferie e permessi Art. 15/19 | Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. Ferie annuali: 4 settimane. |
Tipologie di retribuzione Art. 25 | La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “173”. |
Mensilità | 13° e 14° mensilità. |
Premio risultato Art. 30 | Potrà essere negoziato in sede aziendale. |
Scatto di merito Art. 31 | Le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l’erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori. L’accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione. |
Malattia Art. 34 e ss | Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Su richiesta il lavoratore potrà usufruire di ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita (12 mesi in caso di patologia grave e continuativa). |
Trattamento economico per malattia Art. 37 | Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (massimo 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Indennizzabili massimo 45 giorni nell’anno. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno. |
Infortunio Art. 38 | Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento. L’indennità a carico azienda, a decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della normale retribuzione. |
Preavviso Art. 51 I giorni si intendono di calendario | |
Contrattazione collettiva decentrata Art. 53 | Dall’entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle Associazioni Regionali o Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del presente CCNL, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali. Rientrano nell’ambito della contrattazione aziendale gli Istituti di cui all’art. 53. |
Livello di Inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
Quadri e 1° livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
2° e 3° livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
4° e 5° livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
6° e 7° livello | 7 giorni | 10 giorni | 20 giorni |
Apprendistato Art. 54 e ss Apprendistato professionalizzante Xxxxxxx essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Xxxxxxx essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 d.lgs.n.81/2015).Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Xxxxxx, livelli di inquadramento professionale e trattamento economico Durata 36 mesi; Il livello di inquadramento: quello corrispondente alla mansione di “approdo”. Trattamento economico : Liv. 2°, 3°S e 3, 4°, 5° e 6°: 1° anno: 75% 2° anno: 85% 3° anno: 100 Liv. 7°: 1° anno: 75% ; 2° anno: 85%; al termine un ulteriore anno al 6° livello Profili equipollenti a quelli degli artigiani Autisti classificati al livello 3° S: durata 5 anni. 1°anno: 90%; 2°anno: 95%; 3°anno: 100%; 4°anno: 100%; 5°anno: 100%. Autisti classificati al livello 3°: durata 4 anni. 1°anno: 90%; 2°anno: 95%; 3°anno: 100%; 4°anno: 100%. Addetti al magazzino, addetti alla manutenzione dei veicoli e addetti alla movimentazione: durata 4 anni. 1°anno: 90%; 2 anno: 95%; 3°anno: 100%; 4°anno: 100%. Malattia: per i primi tre giorni e limitatamente a 4 eventi nel corso dell’anno indennità pari al 50% della retribuzione. Nel corso della durata del rapporto di apprendistato le predette giornate indennizzabili non possono complessivamente superare la soglia di 45 giorni. In caso di ricovero ospedaliero tale indennità spetta per la durata del ricovero nei limiti del periodo di comporto: indennità ridotta ai 2/5 se senza familiari a carico. Infortunio: conservazione del posto per 180 giorni; indennità integrativa pari al 60% per i primi tre giorni, al 65% dal 4° al 20° giorno e al 70% dal 21° giorno in poi. | |
Part time Art.76 e ss | Sono ammesse clausole di flessibilità ed elastiche. Il lavoro a tempo Part time può essere: • orizzontale: come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno; • verticale: come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; • misto: come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”. |
Lavoro intermittente Art. 86 | Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. |
Tempo determinato Art.92 e ss | Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. |
Somministrazione Art. 100 e ss | Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio. |
Telelavoro e lavoro agile Art. 104 e ss | Alla contrattazione aziendale è demandata la disciplina in dettaglio. |
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 118 e ss | -Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. -La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00. -L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. -Le quote,unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”,vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. |
Assistenza Sanità integrativa Art. 120 | Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore , da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale).I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP , in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: |
Classificazione del personale Artt. 145 e ss | Organizzata su sette livelli oltre ai quadri e un terzo livello super, con declaratorie contrattuali per ogni livello. |
da 1 a 5 : | € 50,00 |
da 6 a 15 : | € 100,00 |
da 16 a 30 : | € 150,00 |
da 31 a 40 : | € 250,00 |
da 41 a 50: | € 300,00 |
oltre 50: | € 350,00 |
TABELLA RETRIBUTIVA
Allegato A
Retribuzioni Base
Tabella a: Art.24 lett.a e 26 del presente CCNL.
Inquadramento retributivo | dal 01/05/2019 | dal 01/10/2019 |
Quadri | 2.256,20* | 2.298,70* |
Primo livello | 2.070,00 | 2.110,00 |
Secondo livello | 1.902,00 | 1.938,50 |
Terzo livello Super | 1.717,70 | 1.750,80 |
Terzo livello | 1.672,00 | 1.704,00 |
Quarto livello | 1.620,10 | 1.660,00 |
Quinto livello | 1.516,00 | 1.545,00 |
Sesto livello | 1.416,50 | 1.444,80 |
Settimo livello | 1.303,20 | 1.328,20 |
*) Comprensiva di euro 52,00 quale indennità di funzione
Livello | Periodo | Parametri | Minimi 1/5/2019 | Minimi 1/10/2019 |
A | Primi 6 mesi | 110 | 1.421,00 | 1.448,00 |
A | Mesi successivi | 116 | 1.498,00 | 1.527,00 |
B | Primi 6 mesi | 110 | 1.421,00 | 1.448,00 |
B | Ulteriori 9 mesi | 116 | 1.498,00 | 1.527,00 |
B | Mesi successivi | 119 | 1.537,00 | 1.566,50 |
APPENDICE
Raiders
Coperture assicurative e previdenziali previste dalle vigenti norme e dal presente CCNL, Assistenza Sanitaria Integrativa e Bilateralità contrattuale.
Inquadramento:
-Livello A -
Personale che effettua il servizio utilizzando cicli.
-Livello B -
Personale che effettua il servizio utilizzando ciclomotori o motocicli.
Orario di lavoro:
39 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni.
Orario giornaliero e la relativa retribuzione: non inferiore a 2 ore.
Apprendistato professionalizzante:
36 mesi: retribuzione pari a quella prevista per il livello di inquadramento.
TABELLA RETRIBUTIVA