Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del...
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione, successivamente recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018.
Rep. Atti n. 199/CSR del 7 ottobre 2021
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 7 ottobre 2021:
VISTO l’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTI i seguenti atti di questa Conferenza:
-l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n. 80 del 6 aprile 2018), sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/ CSR);
-l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante “Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13 dell’Accordo concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017)”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR);
-l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante “Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13, comma 1, dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2,
della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n.80 del 6 aprile 2018)”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR);
VISTA la nota del 17 settembre 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in epigrafe, diramato con nota DAR 0016141 del 28 settembre 2021 con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 4 ottobre 2021;
TENUTO CONTO che, in data 4 ottobre 2021, a seguito della riunione tecnica, il Coordinamento della Commissione Salute ha trasmesso l’assenso tecnico al provvedimento;
CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo;
ACQUISITO, quindi, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:
VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” che, all’art. 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nella individuazione e formazione dei profili di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;
CONSIDERATO che le Regioni nonché le associazioni degli Odontoiatri e le associazioni degli Assistenti di studio odontoiatrico hanno fatto pervenire al Ministero della salute, a seguito di specifici incontri, diverse proposte di revisione del citato Accordo del 23 novembre 2017, a causa di talune problematiche riscontrate nell’applicazione di alcune disposizioni;
CONSIDERATO che le proposte di modifica formulate dalle Regioni e dalle associazioni degli odontoiatri e di categoria incidevano in modo sostanziale sui contenuti dell’Accordo siglato il 23 novembre 2017 e che pertanto si rendeva necessario intervenire con un nuovo Accordo che sostituisse integralmente il citato Accordo del 23 novembre 2017;
TENUTO CONTO che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo, che avrebbe richiesto tempi lunghi, con il suindicato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR) sono state prorogate di dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, del richiamato Accordo del 23 novembre 2017 e con successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR) sono state nuovamente prorogate di ulteriori dodici mesi le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del medesimo Accordo del 23 novembre 2017;
TENUTO CONTO che nel corso dei diversi incontri svoltisi presso il Ministero della salute con le Regioni, le organizzazioni datoriali e le associazioni di categoria, sono state approfondite le difficoltà applicative del citato Accordo del 23 novembre 2017 dal cui esame è emersa la necessità di apportare modifiche sostanziali al predetto Accordo;
ATTESO che al fine di rendere agevole l’applicazione delle modifiche è apparso utile, piuttosto che intervenire su singole parti dell’Accordo del 23 novembre 2017, predisporre il testo di un nuovo Accordo in sostituzione del precedente, che contenesse sia le parti non modificate sia quelle emendate, così da avere un testo unico concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico;
RITENUTO quindi di procedere ad un nuovo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che sostituisse integralmente l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017, recante individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n. 209/CSR), al fine di disporre di un unico testo, di pronta utilità, per la disciplina del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico;
SI CONVIENE
Art.1
(Individuazione della figura e del profilo)
1. E' individuato l'operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e s.m.i., denominato «Assistente di Studio odontoiatrico» (ASO).
2. L'Assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dai successivi artt. 11 e 12 del presente Accordo, che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, cosi come specificato nell'allegato 1 del presente Accordo. E' fatto assoluto divieto all'Assistente di Studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.
3. Gli standard professionali in termini di attività e competenze dell’Assistente di studio odontoiatrico sono definiti secondo quanto indicato dal successivo articolo 5 e costituiscono elementi minimi comuni di riferimento nazionale per la definizione della formazione di cui al successivo articolo 2.
Art. 2
(La formazione)
1. La formazione dell'Assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.
2. E’ consentito l’utilizzo della Formazione a distanza FAD nella misura massima del 30 % delle lezioni frontali, salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale, conformemente a quanto stabilito nelle “Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e- learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 25 luglio 2019”.
3. Coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell'art. 10 e 12 e i lavoratori esentati di cui all'art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno.
4. L’obbligo di aggiornamento annuale decorre dall’anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l’anno medesimo.
5. Nei casi di cui all’art. 11, la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.
6. Xxxxx restando che la durata della formazione non può essere superiore a dodici mesi, la qualifica di assistente di studio odontoiatrico potrà essere acquisita anche tramite l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81.
Art. 3 (Contesto operativo)
1.L'Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.
Art. 4 (Contesto relazionale)
1. L'Assistente di studio odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l'equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.
Art. 5 (Attività e competenze)
1. Le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell'ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:
a) tecnico clinico;
b) ambientale e strumentale;
c) relazionale;
d) segretariale e amministrativo.
2. Il processo di lavoro e le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono illustrati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.
3. Il processo di lavoro e le attività di cui al precedente comma 2 sono declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento, contenute nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente Accordo.
Art. 6 (Requisiti di accesso)
0.Xx requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione.
2. Chi ha conseguito una formazione scolastica all’estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/ corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
3. I cittadini stranieri che non hanno conseguito un titolo di studio in Italia, devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
Art. 7 (Organizzazione didattica)
1. Il corso di formazione per Assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
2. Il corso è strutturato in due moduli:
a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.
Art. 8
(Aree disciplinari e docenza)
1. I moduli di cui all'art. 7, comma 2, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale;
2. Le materie di insegnamento sono indicate nell'allegato 2 al presente Accordo.
3. I criteri per l'affidamento della docenza sono individuati dalle regioni e province autonome.
Art. 9 (Tirocinio)
1. Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l'Assistente di studio odontoiatrico.
2. Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.
3. Nei casi previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 14 comma 1 il tirocinio può essere svolto nel luogo e nell’orario di lavoro ma deve essere comunque tracciato in maniera chiara come ore dedicate alla formazione e distinte da quelle di lavoro.
Art. 10
(Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione)
1. La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.
2. L'esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui all'allegato 2 del presente Accordo, deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
3. La composizione della commissione d'esame è disciplinata dalle regioni e province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri.
4. Al superamento dell'esame consegue il rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione per Assistente di studio odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale, elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello di cui all'allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.
Art. 11
(Xxxxxxxxx conseguimento dell’attestato di qualifica / certificazione)
1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di Assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo
svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi X.X.xx n. 81/08.
3. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.
Art. 12
(Esenzione parziale per il conseguimento dell’Attestato di qualifica/certificazione)
1. Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’Assistente di Studio Odontoiatrico, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all’art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell’art.10 e al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.
2. Al percorso formativo di cui al precedente comma, che deve far riferimento all’allegato 2, competenze n. 2 e 3, si accede con l’esibizione del contratto di lavoro individuale registrato conformemente ai requisiti di cui al precedente comma.
Art. 13
(Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi)
1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale
30 giugno 2015 in materia di individuazione validazione e certificazione delle competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
2. Resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.
Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Restano ferme le disposizioni transitorie già previste dall’art. 13 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/ CSR), come prorogate dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/ CSR) e dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR).
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/ CSR).
3. Il presente accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute.
Art. 15 (Clausola di invarianza)
1. Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Segretario Il Presidente
Cons. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx On.le Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
SLR/AC