REGIONE
REGIONE
ABRUZZO
SCHEMA PROTOCOLLO OPERATIVO
TRA
REGIONE ABRUZZO
E
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI
AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI CONFEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI
CONSORZIO AGRARIO
TITOLARE E/O GESTORE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
PROGETTO
“CAMPI DIMOSTRATIVI – COMPOST ABRUZZO”
REGIONE ABRUZZO
Direzione Protezione Civile Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti
Osservatorio Regionale Rifiuti
L’anno ……., il giorno ……. del mese di , presso la sede della Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx
Xxxxxxxxxxxxx, 00 – Pescara,
TRA
Regione Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in L’Aquila, via L. Da Vinci n. 6, partita IVA 80003170661, in persona del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
E
Consorzio Italiano Compostatori, con sede e domicilio fiscale in Bologna xxx Xxxxxxxx x. 0, partita IVA 01813631205 in persona del Direttore xxxx. Xxxxx Xxxxxx o suo delegato;
ARSSA – Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, con sede e domicilio fiscale in Avezzano (L’Aquila) – Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 , xxxxxxx XXX 00000000000 in persona del Commissario xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx o suo delegato;
Federazione Regionale Coltivatori Diretti, con sede e domicilio fiscale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (XX) - Xxx Xx x. 000, partita IVA…………………….in persona del presidente
…………………………………… o suo delegato;
Confederazione Regionale Agricoltori, con sede e domicilio fiscale in Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxx x. 00, partita IVA……………………. in persona del presidente …………………………………… o suo delegato;
Consorzio Agrario, con sede e domicilio fiscale in..…………………………….., partita IVA……………………. in persona del presidente o suo delegato;
……………….….., Titolare e/o Gestore dell’impianto di compostaggio, con sede e domicilio fiscale
in ………………………………., partita IVA ………………….., in persona del presidente
…………………o suo delegato;
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PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche ambientali da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo per ridurre la produzione dei rifiuti, per recuperarli/riciclarli e per raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi;
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende sempre più valorizzare, in coerenza con gli obiettivi del VI° programma per l’ambiente, politiche nel settore della gestione dei rifiuti urbani improntate alla riduzione, riuso e riciclo degli stessi, in modo particolare incentivando le attività di riutilizzo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate ed in modo particolare delle frazioni organiche (umido e verde), da destinare alla produzione di ammendanti per la tutela della fertilità dei suoli;
RITENUTO opportuno avviare delle attività di sperimentazione nel settore finalizzate alla realizzazione ed alla gestione di “campi dimostrativi” sull’utilizzo del “compost di qualità” come ammendante nei suoli agricoli regionali;
VISTO il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. che stabilisce in particolare:
• all’art. 180 “omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, ….. omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;
• all’art. 181, comma 10 “I soggetti firmatari degli accordi sono iscritti presso un’apposita sezione da costituire presso l’Albo di cui all’art. 212, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui al comma 7, dell’art. 212”;
• all’art. 183, comma 1, lettere t) e u) che definisce due tipi di compost:
- compost da rifiuti: il prodotto ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche;
- compost di qualità: il prodotto ottenuto dal compostaggio dei rifiuti organici oggetto di raccolta differenziata nel rispetto del D.Lgs. 217/2006;
• all’art. 206, comma 1 “omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”;
• all’art. 206, comma 3 “omissis … Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”.
VISTO il D.Lgs. 29.04.06, n. 217 avente per oggetto “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”;
VISTO il D.M. politiche Agricole 19.04.1999 “Codice di buona pratica agricola”;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione dei rifiuti” e s.m.i., che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che prevede la priorità della riduzione della produzione e del riciclaggio dei rifiuti e la promozione e diffusione di programmi per favorire, in particolare:
• l'utilizzo degli ammendanti di cui al D.Lgs 29 aprile 2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, per attività agronomiche e tutela dei suoli (art. 24, comma 4, lett. i);
CONSIDERATO che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede al capo IV “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” in particolare prevede:
• all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
• all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
• all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
• all’art. 27 “Rifiuti Urbani Biodegradabili”, in cui si prevede che la Giunta Regionale emana apposite direttive per garantire l’effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB).
VISTA la L.R. 17.07.2007, n. 22 “Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”che, tra l’altro all’art. 7 ha previsto un insieme di
attività per la realizzazione di un “Marchio di qualità – Compost Abruzzo”, nonché l’istituzione di un “Osservatorio Regionale sul Compostaggio”;
VISTO il D.M. 08.05.2003, n. 203 (cd “G.P.P”), che prevede l’introduzione del principio di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquistare almeno il 30% del loro fabbisogno da materiali provenienti dal recupero post-consumo e gli ammendanti verdi e misti, prodotti con “compost” da frazioni organiche di rifiuti compostabili, sono tra i materiali soggetti alla normativa;
VISTA la circolare del 02.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005) che indica tra i prodotti iscrivibili al ”Repertorio del riciclaggio”, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo ha approvato definitivamente il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, cosiddetto programma “RUB”, con
L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n. 37 del 07.07.2006 che stabilisce le azioni da attuare, su base regionale e di ATO, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 36/03;
RICHIAMATA la DGR n. 1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico”, pubblicata sul BURA n. 11 Speciale del 09/02/2007;
RICHIAMATA la DGR n. 1149 del 16.10.2006 “Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell’utilizzo degli ammendanti”, con la quale si è provveduto ad approvare e successivamente a sottoscrivere un “Accordo di programma” tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.), che viene interamente richiamato nel presente atto il quale costituisce una parte importante del percorso attuativo delle attività da avviare per la creazione di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti organici;
PRESO ATTO che il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), è titolare e gestore del “Marchio di Qualità Nazionale” per il “Compost di Qualità”, un programma di certificazione della qualità degli ammendanti compostati, verdi e misti, prodotti negli impianti associati; infatti sono oltre 30 le aziende aderenti al programma su tutto il territorio nazionale che rappresentano circa il 25% della produzione nazionale di ammendanti compostati;
RICHIAMATA la DGR n. 604 del 26.10.2009 “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45.
Direttive regionali in materia di Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio - Approvazione”;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/137 del 09.10.2007, con la quale la Regione Abruzzo ha incaricato il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), di supportare tecnicamente la struttura Regionale ed in particolare l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), che si è impegnato a elaborare un Piano dettagliato degli interventi da definire con gli altri soggetti e la Regione Abruzzo;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/297 del 5.11.2008 avente per oggetto: “DGR
n. 1149 del 16.10.2006 avente per oggetto: “Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili ed utilizzo degli ammendanti”. Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori - C.I.C. - Piano attività congiunte 2008-2010 tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori; Compost Abruzzo - Programma di certificazione del compost di qualità; Schema di protocollo operativo per la certificazione del compost di qualità prodotto presso fabbricante di ammendante compostato nel territorio della Regione Abruzzo - Approvazione ed impegno di spesa”, a cui si fa riferimento per le disposizioni relative alle attività finalizzate all’istituzione di un Marchio di Qualità “Compost Abruzzo”;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN/3 dell’11.12.2008 avente per oggetto: “Osservatorio Regionale del Compostaggio L.R. n. 22 del 17.07.2007 DGR n. 628. del 09.07.08. Nomina componenti ORC”;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DR 4/203 del 28/10/2009 avente per oggetto: “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1149 del 16.10.2006 - D.G.R. n.
1528 del 27.12.06. - DGR n. 604 del 26.10.2009. Marchio di Qualità "Compost Abruzzo", pubblicata sul BURA n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009
VISTA la Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, che stabilisce che almeno il 30% dei beni acquistati debba rispondere anche a requisiti ecologici;
VISTO il D.M. 19.04.1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola”, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 4.05.1999;
VISTA la Decisione 2006/799/CE della Commissione del 3.11.2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati ed i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (G.U.C.E. 24.11.2006 L 325/28), notificata con il numero C (2006) 5369;
CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 297 del 05.11.2008 il Servizio Gestione Rifiuti ha approvato il Piano attività congiunte 2008-2010 tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio italiano compostatori e lo Schema di protocollo operativo per la certificazione del compost di qualità prodotto presso fabbricante di ammendante compostato nel territorio della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che l’implementazione delle direttive in oggetto, possono essere supportate da specifici “Protocolli tecnici d’intesa”, tra i diversi soggetti interessati, finalizzati alla sperimentazione anche in “campi dimostrativi” del compost di qualità ed all’utilizzo cautelativo ed ambientalmente sostenibile, anche caso per caso (singoli siti e/o impianti interessati), delle diverse tipologie di frazioni organiche, per gli usi previsti dalle stesse, mentre nel caso di utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate in discariche, è necessaria l’autorizzazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.36/03 e s.m.i.) e vigenti normative tecniche regionali applicative;
PRECISATO che, ai fini dell’approvazione del presente schema di Protocollo operativo, si intende per “compost di qualità”, il prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici previsti per la tipologia dell’ammendante compostato come indicato nell’Allegato 2 del D.Lgs. 29/04/06, n. 217;
RIBADITO che alcuni progetti scientifici e dimostrativi hanno evidenziato, sulla base delle prove effettuate sulle diverse colture orticole, frutticole ed erbacee, che i risultati dell’utilizzo del compost di qualità su terreno agricolo sono stati gli stessi ed in alcuni casi anche migliori a quelli raggiunti tramite l’impiego di altri ammendanti organici convenzionali;
RITENUTO che le attività previste dal progetto “Campi dimostrativi – Compost Abruzzo”, possano svilupparsi nell’arco temporale di un triennio a partire dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo operativo e che le risorse necessarie per far fronte al finanziamento delle stesse, saranno reperite sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
RITENUTO essenziale il coinvolgimento del Consorzio Italiano Compostatori, Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) Abruzzo, Federazione Regionale Coltivatori Diretti, Confederazione Regionale Agricoltori, al fine di fornire un supporto operativo per i campi dimostrativi, inserendoli nell’ambito delle proprie attività, in base alle specifiche competenze
rappresentate al proprio interno ed alle esperienze maturate attraverso lo svolgimento di numerose attività inerenti il compostaggio;
RITENUTO altresì, essenziale coinvolgere:
a. i titolari degli impianti di compostaggio abruzzesi in possesso di regolare autorizzazione per la produzione di compost di qualità, con il marchio “Compost Abruzzo”, da utilizzare come ammendante compostato nei campi dimostrativi messi a disposizione per tale scopo;
b. le aziende agricole regionali che utilizzeranno il compost di qualità “Compost Abruzzo”, prodotti dagli impianti di compostaggio di cui al punto a., sui propri terreni agricoli come surrogato di altri ammendanti agricoli a disposizione;
c. gli Istituti Tecnici e Professionali per l’agricoltura regionali che utilizzeranno il compost di qualità “Compost Abruzzo”, prodotti dagli impianti di compostaggio di cui al punto a., su terreni agricoli sperimentali come ammendante compostato per finalità didattico-scientifiche;
d. altri soggetti, pubblici e/o privati, in relazione alle specificità territoriali in cui si organizzano le attività dei “campi dimostrativi” ed alla necessità di rendere l’esperienza, più partecipata e qualificata;
VISTA la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
VISTI
il D.Lgs.152/06 e s.m.i.; il D.Lgs. 217/06;
la L.R. 45/07 e s.m.i.; la L.R. 22/07;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:
Art. 1
(Premessa)
1. Il presente Protocollo operativo, di seguito denominato “Accordo”, è redatto ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (di seguito denominato “D.Lgs. 152/06”) e dell’art. 28 della L.R. 45/07 e s.m.i.
2. Le parti riconoscono l’importanza del rapporto tra il ciclo della sostanza organica e la fertilità dei suoli agricoli che può essere recuperata con l’impiego di ammendanti derivanti dal trattamento e riciclo delle frazioni organiche.
Art. 2
(Ambito di applicazione e finalità dell’Accordo)
1. Il presente Accordo si applica alle iniziative di dimostrazione e sperimentazione dell’utilizzo del “Compost Abruzzo”, come ammendante organico nei terreni utilizzati per coltivazioni agricole e forestali.
2. Il presente Accordo persegue, prioritariamente, le seguenti finalità:
a. dimostrativa, dell’utilizzo degli ammendanti nei terreni coltivati, in sostituzione parziale o totale di altri fertilizzanti di uso più comune;
b. divulgativa, per diffondere l’utilizzo del “compost di qualità” nella normale pratica agricola delle aziende agricole e forestali;
c. didattica e culturale, a servizio delle attività didattiche degli istituti agrari ed altri istituti scolastici interessati;
d. economico ed ambientale, ai fini dello sviluppo di un mercato del “compost di qualità”, da impiegare nei settori interessati.
Art. 3
(Modalità di organizzazione dei campi)
1. I campi dimostrativi sono localizzati all’interno di aree agricole, preferibilmente in prossimità degli impianti di produzione del compost di qualità o di zone ad alta intensità agricola dove sussistono le maggiori potenzialità d’uso dello stesso, oppure nelle aree di istituti scolastici che hanno sede sul territorio regionale.
2. In ciascun campo dimostrativo è obbligatoria l’istallazione di tabelle identificative in cui saranno riportate le principali informazioni sulle attività degli stessi, quali:
a. enti interessati alla sperimentazione e gestione del campo dimostrativo;
b. riferimenti al “protocollo operativo” ed altri atti amministrativi ad esso connessi;
c. dati dell’impianto di produzione del “compost di qualità”;
d. informazioni sul soggetto gestore del campo dimostrativo;
e. finalità delle attività svolte nel campo dimostrativo;
f. riferimenti su siti web, e-mail, .. etc. per la migliore conoscenza dell’iniziativa.
2. L’organizzazione, la gestione e la supervisione delle attività nei campi dimostrativi sarà coordinata dall’ARSSA.
3. I gestori dei campi dimostrativi potranno essere:
- gestori di impianti di produzione del “compost di qualità”;
- gli istituti agrari ed altri istituti coinvolti che manifesteranno la volontà di partecipazione alle iniziative;
- le aziende agricole individuate dalle associazioni degli agricoltori e dall’ARSSA.
- il Centro per la Sperimentazione e la Divulgazione delle Tecniche Irrigue (COTIR).
4. L’individuazione delle aziende agricole sarà basata sui seguenti criteri:
- capacità tecniche delle aziende a collaborare alla sperimentazione ed al rispetto del protocollo tecnico operativo;
- vocazionalità delle diverse colture nell’ambito del territorio regionale;
- presenza di infrastrutture che facilitino il raggiungimento delle aziende sia per il trasporto dei mezzi tecnici che per l’organizzazione di visite guidate ai campi dimostrativi;
- precedenti esperienze di collaborazione nella gestione di campi dimostrativi e sperimentali.
5. Possono essere ipotizzati altri sistemi di organizzazione dei campi dimostrativi, purché tali sistemi alternativi vengano comunicati al competente Servizio della Regione Abruzzo, che provvede ai fini di un eventuale aggiornamento del presente Accordo.
Art. 4
(Impegni del Consorzio Italiano Compostatori)
1. Il CIC si impegna a:
a. fornire consigli ed informazioni per l’attività da svolgere nei campi dimostrativi;
b. diffondere tramite i propri strumenti di informazione e comunicazione le attività ed i risultati delle attività dei campi dimostrativi;
x. xxxxxxxxxxx, nei limiti delle proprie possibilità, ad eventi organizzati;
1. La Regione Abruzzo si impegna a:
Art. 5
(Impegni della Regione)
a. inserire in programmi di finanziamenti regionali, le risorse destinate all’attuazione delle finalità previste nel presente Accordo;
b. verificare, tramite gli organismi di controllo a ciò preposti, la funzionalità ed efficacia delle modalità e disposizioni di natura tecnico-procedurale previste con il presente atto apportando, se necessario, le opportune modifiche ed integrazioni;
c. rendere accessibile al pubblico, nei modi possibili (es. sito web, ..etc.), i risultati conseguiti con l’attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo;
d. compartecipare all’attuazione del progetto sperimentale con risorse finanziarie, valutabili, nel triennio 2010 – 2012 di attività, complessivamente per un massimo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), compresa IVA, da corrispondere all’ARSSA, per ogni anno di attività, nella misura di un 1/3 dell’importo complessivo (€ 15.000,00 - quindicimila/00), compreso IVA, erogato al:
- 70% alla comunicazione di inizio delle attività;
- 30% alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per le iniziative realizzate al Servizio Gestione Rifiuti della Regione.
Art. 6
(Impegni dell’ARSSA)
1. L’ARSSA si impegna a:
a. individuare i metodi ed i criteri per l’attivazione dei campi dimostrativi;
b. individuare, in collaborazione con le Associazioni agricole, le aziende per la gestione dei campi dimostrativi;
c. individuare, in collaborazione con gli istituti scolastici interessati, le aree di questi ultimi, da destinare a campi dimostrativi;
d. coordinare la gestione operativa dei campi dimostrativi;
e. valutare la qualità dei substrati attraverso analisi chimico-fisiche dei campioni di terreno prima e dopo l’applicazione del “compost di qualità”;
f. prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Accordo ed in particolare, coordinare il rapporto con le istituzioni scolastiche aderenti al progetto o, comunque, interessate;
g. redigere per ogni anno di attività un dettagliato “Rapporto Finale” delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti (istituti scolastici ed aziende coinvolte, risorse finanziarie corrisposte, campi dimostrativi interessati, attrezzature impiegate e materiali didattici prodotti, attività di promozione e comunicazione organizzate, ..etc) e provvedere alla sua pubblicazione, nei modi più opportuni.
Art. 7
(Impegni delle associazioni di categoria)
1. Le Associazioni di imprese agricole si impegnano a:
a. individuare, in collaborazione con l’ARSSA, le aziende agricole per la gestione dei campi dimostrativi;
b. fornire ai propri associati ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti del presente Accordo;
c. prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Accordo;
1. I Consorzi Agrari si impegnano a:
Art. 8
(Impegni dei Consorzi Agrari)
a. individuare, in collaborazione con l’ARSSA, le aziende agricole per la gestione dei campi dimostrativi;
b. fornire ai propri associati ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti del presente Accordo;
c. diffondere l’utilizzo del “compost di qualità” sul territorio, mediante l’organizzazione di attività di divulgazione e comunicazione rivolta, in particolare, all’imprenditoria agricola;
d. promuovere lo sviluppo di un mercato del “compost di qualità”, da impiagare nei settori economici ed ambientali interessati;
e. integrare, per ogni anno di attività, il “Rapporto Finale” delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti, di cui all’art. 6, lett. g) del presente Accordo, con una sezione dedicata
all’andamento della commercializzazione del compost di qualità e provvedere alla sua pubblicazione, nei modi che si riterrà più opportuni.
Art. 9
(Impegni del titolare e/o gestore dell’impianto di compostaggio)
2. Il titolare dell’impianto di compostaggio, anche mediante il gestore dell’impianto di produzione del “compost di qualità”, a cui può conferire apposita delega, si impegna a:
b. mettere a disposizione uno o più campi dimostrativi per le attività dimostrative (salvo motivi ostativi che ne impediscono la disponibilità che saranno opportunamente giustificati);
c. fornire il “compost di qualità”, certificato dal CIC con il Marchio “Compost Abruzzo”, necessario per le attività di fertilizzazione dei terreni;
d. garantire la qualità dei fertilizzanti attraverso criteri di tracciabilità e fornire all’ARSSA i certificati di analisi e le etichette richieste;
e. fornire i dati e le informazioni utili alle attività dimostrative e divulgative, collaborare con gli altri Enti coinvolti nella comunicazione e partecipare agli eventi organizzati;
f. trasportare il “compost di qualità” nei campi dimostrativi mettendo a disposizione i propri mezzi di trasporto;
g. non applicare, per la fornitura ed il trasporto del “compost di qualità” (di cui ai punti d e f), alcun onere a carico dell’imprenditore agricolo e di altri soggetti interessati;
Art. 10
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e si intende automaticamente prorogato salvo comunicazione di disdetta da ameno una delle parti interessate.
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. Le parti si impegnano a monitorare lo stato di attuazione del presente Accordo, a scambiarsi reciprocamente le informazioni acquisite e concordano, ogni qualvolta sarà necessario e/o richiesto e almeno ogni dodici mesi, di verificare l’esecuzione di quanto stipulato, valutando eventuali difficoltà insorte, integrazioni e/o modifiche da apportare.
2. Per quanto non espressamente precisato dal presente Accordo si fa riferimento alle norme legislative vigenti di settore.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
Regione Abruzzo
Consorzio Italiano Compostatori
ARSSA – Agenzia Regionale per i Servizi di
Sviluppo Agricolo
Federazione Regionale Coltivatori Diretti
Confederazione Regionale Agricoltori
Consorzio Agrario
Titolare e/o Gestore dell’impianto di compostaggio