CONDIZIONI GENERALI DI SPONSORIZZAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI SPONSORIZZAZIONE
Art. 1 – Obblighi dello Sponsor
La Banca si obbliga a pagare la somma relativa allo spazio pubblicitario dietro presentazione di idonea documentazione, come indicato nell’Art. 4.
Art. 2 – Obblighi del Beneficiario
Il Beneficiario si impegna a dare adeguata evidenza al logo della Banca in modo tale da garantire visibilità. A tal fine, in ragione della tipologia dell’iniziativa sponsorizzata, verranno preventivamente concordate con la Banca le modalità di esposizione del logo, alle quali il beneficiario dovrà attenersi scrupolosamente.
Art. 3 – Utilizzo del logo della Banca
Nel caso in cui la sponsorizzazione preveda la presenza del logo di Banca di Asti su materiale stampato, le indicazioni relative all’utilizzo dei marchi di proprietà di Banca di Asti e le istruzioni per ottenere i files sono reperibili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/
Loghi, marchi e spazi pubblicitari devono essere ottenuti secondo le indicazioni ivi illustrate e non richiesti a terzi (tipografie) o utilizzando files già concordati per precedenti sponsorizzazioni.
I loghi non devono in nessun modo essere ritoccati o modificati né nella forma né nel colore. Il risultato della stampa deve essere di alta qualità; loghi sgranati o non leggibili non vengono accettati. Prima di procedere alla stampa, la bozza deve essere sottoposta all’Ufficio Comunicazione per l’approvazione. Il materiale prodotto dovrà essere conservato e inviato all’Ufficio Comunicazione unitamente alla fattura.
Gli striscioni pubblicitari devono essere esposti per tutta la durata della manifestazione sponsorizzata. Gli oneri di affissione sono a carico dell’ente sponsorizzato. Il mancato pagamento della tassa di affissione dello striscione e/o l’uso anomalo dello stesso (strappi, abrasioni) causerà una proporzionale diminuzione dell’importo comunicato.
La restituzione dello striscione, unitamente a una foto che ne comprovi l’esposizione, è necessaria per procedere al pagamento dell’importo deliberato.
Per tutta la durata dell’iniziativa sponsorizzata, la Banca ha diritto di verificare il rispetto degli obblighi del Beneficiario, con la facoltà di richiedere la rimozione del proprio logo in qualsiasi momento, nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, ritenga che l’utilizzo del logo possa ledere l’immagine o la reputazione della Banca. Il Beneficiario potrà utilizzare il logo della Banca esclusivamente con le modalità e nei limiti indicati dalla Banca stessa in relazione alla singola iniziativa di sponsorizzazione. Conseguentemente non acquisisce alcun diritto di utilizzare i Segni distintivi della Banca per altri scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale o di qualsivoglia altra natura.
Art. 4 – Pagamento del corrispettivo
L’importo deliberato deve essere fatturato dal Beneficiario della sponsorizzazione a:
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.
c.a. Ufficio Comunicazione X.xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXX Partita Iva: 00060550050
indicando gli estremi necessari per il pagamento a mezzo di bonifico bancario: numero codice IBAN e intestazione di conto corrente. Non si accettano fatture di terzi. In caso di associazioni che non possiedano partita IVA, queste dovranno emettere una dichiarazione di non soggettività, allegando marca da bollo come previsto dalle norme vigenti e relativi giustificativi.
La fattura verrà liquidata a 30 gg dalla data di emissione se consegnata entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data di emissione
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx Tel. 0000 000 000 - Fax. 0000 000 000 - xxxx@xxxxxxxxxxx.xx Capitale sociale € 308.367.719,76 int. versato
Cod. Fisc. / P.IVA e iscrizione al Reg. Imp. n. 00060550050
Numero REA: AT-76036 - Codice Banca: 6085.5 - Codice Gruppo 6085.5 - Albo delle Banche Autorizzate n.5142. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Unitamente alla fattura dovranno pervenire alla Banca i giustificativi (foto striscioni e/o materiale stampato) e, in caso di delibera maggiore o uguale a 10.000 euro, il presente documento “Condizioni Generali di Sponsorizzazione – Copia Banca – e l’”Informativa Relativa al Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – copia Banca” - debitamente sottoscritti per accettazione.
Per motivi contabili e fiscali, le fatture devono pervenirci entro tre mesi dalla data della manifestazione, pena decadenza della sponsorizzazione.
Art. 5 – Responsabilità del Beneficiario
Il Beneficiario risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti dalle attività da lui svolte in relazione all’iniziativa promozionata. È responsabile di eventuali danni a cose o persone derivanti o riconducibili all’eventuale installazione di strutture o manufatti riportanti il Logo della Banca, non conformi alle normative di sicurezza, nonché alla mancata manutenzione degli stessi, impegnandosi, altresì, a tenere indenne la Banca da ogni richiesta di risarcimento che dovesse essere avanzata da soggetti terzi danneggiati. Resta a carico al Beneficiario l’onere di ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari, ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, e ogni spesa conseguente.
Art. 6 – Inadempimento del Beneficiario
Il Beneficiario, nel caso di inadempimento ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con la sottoscrizione delle presenti Condizioni generali di sponsorizzazione, o delle indicazioni comunque impartite dalla Banca, perderà il diritto a ottenere il pagamento della somma deliberata, in tutto o in parte e, qualora la stessa sia già stata erogata dalla Banca, sarà tenuto all’integrale restituzione.
Resta fermo il diritto della Banca a far valere, nelle sedi opportune, i maggiori danni eventualmente subiti in conseguenza dell’inadempimento del Beneficiario.
Art. 7 – Esclusiva di settore
Per tutta la durata dell’iniziativa sponsorizzata, il Beneficiario si impegna a non instaurare analogo rapporto di sponsorizzazione con altra Banca o soggetti comunque operanti negli stessi settori di operatività della Banca, salva specifica autorizzazione della Banca stessa.
Art. 8 – Foro
In caso di controversie che dovessero insorgere, unico Foro competente sarà quello di Asti.
Art. 9 – Imposte e tasse
Tutti gli oneri fiscali connessi e derivanti dal contratto di sponsorizzazione sono a carico del Beneficiario.
Art. 10 – Disposizioni generali
Il rapporto instaurato per il tramite del contratto di sponsorizzazione, non potrà in alcun modo essere considerato, come joint-venture o altra forma di associazione, restando entrambi i soggetti, l’uno nei confronti dell’altro ed entrambi nei confronti dei terzi, liberi da vincoli che non siano espressamente previsti dalle presenti Condizioni generali.