TESTO UNICO
VADEMECUM
TESTO UNICO
SULLA RAPPRESENTANZA
FLAI CGIL
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - Xxxx 00000 Tel. x00 00000000
Fax x00 0000000000
ACCORDO FLAI, FAI E UILA
12 GIUGNO 2014
CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE 2015-2019
xxx.xxxx.xx
1
Aggiornato 2019
INDICE
1 TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA, ACCORDO FLAI, FAI, UILA 12.6.2014
E CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE 2015-2019 PAG. 5
1.1 Misurazione della rappresentanza, titolarità nella contrattazione, elezione RSUpag. 5
1.2 Contrattazione aziendale e sua esigibilità pag. 6
1.3 Rappresentanza pag. 6
2 RUOLO RSU CON T.U. DEL 10.1.2014, ACCORDO FAI FLAI UILA DEL 12.6.2014
E CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE 2015-2019 PAG. 7
2.1 Decisioni RSU e Contrattazione aziendale pag. 7
2.2 Titolarità contrattazione di secondo livello pag. 8
3 PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEL RINNOVO DELLE RSU PAG. 9
3.1 Elezioni RSU - Intreccio Accordo Interconfederale 20.12.1993,
T.U. 10 01.2014, Accordo FAI FLAI UILA del 12.01.2014
e CCNL Industria alimentare 2015-2019 pag. 9
3.2 Ambito e iniziativa per la costituzione pag. 10
3.3 Composizione RSU pag. 11
3.4 Numero dei componenti pag. 12
1
4 LE RSU | PAG. | 13 |
4.1 Xxxxxx e sostituzioni nell’incarico | pag. | 13 |
4.2 «Cambio di Casacca» o di «appartenenza sindacale» | pag. | 14 |
4.3 Disciplina RSA – RSU e clausola di Salvaguardia | pag. | 14 |
5 PROCEDURA PER ELEZIONI RSU | PAG. | 17 |
5.1 Modalità per indire le elezioni | pag. | 17 |
5.2 Apertura della procedura | pag. | 17 |
5.3 Quorum per la validità delle elezioni | pag. | 18 |
5.4 Definizione della platea degli elettori | pag. | 19 |
5.5 Numero dei dipendenti e computo dei tempi determinati e di part time | pag. | 19 |
5.6 Elettorato attivo e passivo | pag. | 20 |
5.7 Presentazione delle liste | pag. | 21 |
5.8 Incompatibilità nelle candidature | pag. | 22 |
6 LA COMMISSIONE ELETTORALE | PAG. | 23 |
6.1 Ruolo e composizione della Commissione elettorale (assume un ruolo di maggior importanza rispetto a normativa precedente) | pag. | 23 |
6.2 Compiti della Commissione Elettorale | pag. | 24 |
7 VOTO | PAG. | 25 |
7.1 Scrutatori | pag. | 25 |
7.2 Segretezza del voto e schede elettorali | pag. | 25 |
7.3 Modalità della votazione | pag. | 27 |
2
7.4 Composizione del seggio elettorale e attrezzatura del seggio elettorale | pag. | 28 |
7.5 Riconoscimento degli elettori e compiti del Presidente | pag. | 29 |
8 SCRUTINIO SCHEDE E ASSEGNAZIONE SEGGI | PAG. | 30 |
8.1 Operazioni di scrutinio | pag. | 30 |
8.2 Attribuzione dei seggi | pag. | 31 |
9 DOPO IL VOTO E LA SUDDIVISIONE DEI SEGGI | PAG. | 34 |
9.1 Pubblicazione del verbale e eventuali ricorsi alla Commissione elettorale | pag. | 34 |
9.2 Eventuale ricorso contro le decisioni della Commissione Elettorale al Comitato provinciale dei garantipag. 35 | ||
9.3 Adempimenti della Direzione aziendale | pag. | 36 |
9.4 Comitato Rappresentanza come previsto da Accordo FAI FLAI UILA del 12.6.2014 | pag. | 36 |
10 CONCLUSIONE | PAG. | 38 |
10.1 Importanza del voto alle RSU | pag. | 38 |
10.2 Cosa cambia dopo il T.U. e l’Accordo di FLAI FAI e UILA? | pag. | 38 |
10.3 Piattaforme programmatiche per rinnovo RSU | pag. | 39 |
Industria alimentare: | pag. | 40 |
Cooperazione alimentare: | pag. | 40 |
3
4
1 TESTO UNICO
SULLA RAPPRESENTANZA, ACCORDO FLAI, FAI, UILA 12.6.2014 E CCNL INDUSTRIA
ALIMENTARE 2015-2019
1.1 MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA, TITOLARITÀ NELLA CONTRATTAZIONE, ELEZIONE RSU
Il Testo Unico sulla Rappresentanza firmato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria il 10 Gennaio 2014 sancisce le regole di mi- surazione della rappresentanza delle Organizzazioni sin- dacali, la titolarità alla Contrattazione relativamente al grado di rappresentatività, le regole della validazione degli accordi siglati, le modalità di elezione delle RSU e le modalità di nomina delle RSA.
FLAI, FAI e UILA il 12 Giugno 2014 hanno siglato un ac- cordo che integra e adegua alle specificità del comparto agro-alimentare il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 Gennaio, integrato nella sua quasi totalità nel CCNL In- dustria Alimetare 2015-2019.
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1.2 CONTRATTAZIONE AZIENDALE E SUA ESIGIBILITÀ
FLAI FAI e UILA concordano che gli accordi aziendali per es- sere efficaci ed esigibili devono essere sottoposti alla con- sultazione certificata dell’assemblea dei lavoratori interessati.
Le modalità di consultazione saranno stabilite, di volta in volta, dalle strutture territoriali; in assenza delle stesse, valgono le rego- le previste per il nazionale.
1.3 RAPPRESENTANZA
Come previsto dal Testo Unico del 10 gennaio 2014 in ogni sin- gola unità produttiva con più di quindici dipendenti do- vrà essere adottata una sola forma di rappresentanza.
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2 RUOLO RSU CON T.U. DEL 10.1.2014, ACCORDO FAI FLAI UILA DEL 12.6.2014
E CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE 2015-2019
2.1 DECISIONI RSU E CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Le decisioni spettanti la RSU sono prese a maggioranza.
FAI, FLAI e UILA concordano, con l’Accordo del 12 giugno 2014, che gli accordi aziendali per essere efficaci ed esigibili devo- no essere sottoposti alla consultazione certificata dell’assem- blea dei lavoratori interessati.
Le modalità di consultazione saranno stabilite, di volta in volta, dalle strutture territoriali. In assenza delle stesse, valgono le rego- le previste per il nazionale.
T.U. del 10 gennaio 2014 non prevedeva consultazioni per gli ac- cordi aziendali (solo referendum abrogativo se firmati da RSA).
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2.2 TITOLARITÀ CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Per quanto riguarda la titolarità dell’azione contrattua- le aziendale e nell’esercizio della contrattazione territoriale e settoriale, si conferma la normativa prevista dal CCNL in vigore (Accordo FAI FLAI UILA del 12 giugno 2014)
Art. 6 – Contrattazione aziendale
(CCNL Industria Alimentare Privata)
La contrattazione aziendale è prevista nello spirito della prassi negoziale previgente all’accordo di settore 13 gennaio 1994, con particolare riferimento alle piccole imprese.
Pertanto, la contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente in- dicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contratta- zione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione degli accordi di settore 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le R.S.U. di cui all’art. 7 del presente contratto e, secondo le indicazioni fornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strut- ture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il XXXX.
0
0 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXX
3.1 ELEZIONI RSU - INTRECCIO ACCORDO INTERCONFEDERALE 20.12.1993, T.U. 10.01.2014, ACCORDO FAI FLAI UILA DEL
12.01.2014 E CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE 2015-2019
Le regole in materia di rappresentanze sindacali unitarie ripren- dono la disciplina contenuta nell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, con gli adeguamenti alle nuove intese interconfe- derali (T.U. del 10 gennaio 2014).
Nel CCNl Industria Alimentare 2015-2019, si è concordato di svolgere, ogni triennio, salvo diverse intese, tutti i rinnovi delle RSU del settore nei periodi di aprile/maggio e ottobre/novembre, in modo da consentire la maggior partecipazione possibile da par- te dei lavoratori stagionali.
La scelta di svolgere le elezioni contemporaneamente in tutte le aziende alimentari è fondamentale per FAI, FLAI e UILA e sarà sostenuta da una decisa campagna d’informa- zione e di proselitismo, potenzialmente in grado di coinvol- xxxx ed avvicinare anche i lavoratori ancora non iscritti ad alcun sindacato (Accordo FAI FLAI UILA del 12 giugno 2014).
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3.2 AMBITO E INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Le RSU possono essere costituite in aziende con più di 15 dipendenti (da CCNL: esclusi i viaggiatori o piazzisti ed inclu- si i lavoratori a tempo determinato di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 368/2001).
Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura pro- porzionale all’orario di lavoro contrattuale, mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al nume- ro medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Hanno potere d’iniziativa le Organizzazioni sindacali di ca- tegoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo In- terconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio
2013 e del Testo Unico del 10 gennaio 2014.
Hanno potere di iniziativa anche le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste eletto- rali (vedi raccolta firme), a condizione che abbiano comunque effet- tuato adesione formale al contenuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo Uni-
co del 10 gennaio 2014.
Iniziativa espressa congiuntamente o disgiuntamente dalle OOSS.
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La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere as- sunta anche dalla RSU ove validamente esistente.
3.3 COMPOSIZIONE RSU
Eliminazione della quota di nomina 1/3, come previsto dal T.U. del 10 gennaio 2014.
Elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Designazione proporzionale di tutti i delegati.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribu- zione dei seggi, si dovrà tenere conto degli operai, degli impie- gati e dei quadri, nei casi di incidenza significativa.
Da CCNL: qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spet- tanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica.
Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappre- sentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme anti discriminatorie.
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3.4 NUMERO DEI COMPONENTI
Come previsto dall’attuale art. 7 del CCNL il numero dei componenti la RSU è pari a:
• 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
• 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
• 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
• 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
• 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
• 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
• 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
• 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
• 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
• 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;
• 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.
Sempre da art. 7 CCNL: nelle unità produttive con almeno 11 componenti la R.S.U., quest’ultima, per i rapporti con la Direzione aziendale, ferma restando la propria titolarità contrattuale, deci- sionale e di indirizzo, potrà avvalersi di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.
Da T.U. 10/01/14: Le RSU costituite nelle unità produttive di im- prese plurilocalizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone espressamente poteri e competenze.
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4 LE RSU
4.1 DURATA E SOSTITUZIONI NELL’INCARICO
I componenti della RSU restano in carica per 3 anni.
In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà so- stituito dal primo dei non eletti della medesima lista.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU, con conseguente ob- bligo di procedere al suo rinnovo.
Da CCNL: La RSU decade in presenza di richiesta formale di de- cadenza anticipata con raccolta di firme tra i lavorato- ri aventi diritto al voto, pari o superiori al 50%; tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate.
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4.2 «CAMBIO DI CASACCA» O DI «APPARTENENZA SINDACALE»
Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un com- ponente della RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista originaria di ap- partenenza del sostituito.
Per “cambio di appartenenza sindacale” ùdeve intendersi qual- siasi modifica allo status sindacale del lavoratore regolarmente candidato nelle liste elettorali di FAI, FLAI e UILA.
In aggiunta il lavoratore decade dalla carica di RSU se:
• si iscrive a un sindacato diverso da quello della lista nella qua- le è stato eletto;
• invia regolare richiesta di disdetta alla organizzazione nella cui lista è stato eletto;
• viene espulso per violazione delle norme statutarie dall’orga- nizzazione nella cui lista è stato eletto.
• Si fa salva l’ipotesi del lavoratore che non iscritto
a nessun sindacato, decide di candidarsi nella lista di una organizzazione e poi aderisce formalmente alla stessa.
4.3 DISCIPLINA RSA – RSU E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Con- federazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno
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2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del T.U. del 10 gennaio 2014 o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
In particolare, le Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfe- derale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del del T.U. del 10 gennaio 2014, o che comunque ad essi aderisca- no, si impegnano a non costituire RSA nelle realtà in cui si- ano state o vengano costituite RSU.
Le RSA, quando presenti, durano in carica tre anni. I tre anni così stabiliti hanno inizio, per le RSA già vigenti, dall’entrata in vi- gore dell’Accordo FAI FLAI UILA del 12 giugno 2014 (Accordo FAI FLAI UILA del 12 giugno 2014).
Nelle aziende ove non siano mai state costituite forme di rappre- sentanza sindacale, il passaggio da RSA a RSU potrà avve- nire solo se deciso dalle Organizzazioni sindacali territoriali che rappresentino, a livello aziendale e di conseguenza come nume- ro di deleghe, la maggioranza del 50% +1 (Accordo FAI FLAI UILA del 12 giugno 2014):
Il T.U. del 10 gennaio 2014 prevede che il passaggio da RSA a RSU venga deciso dalle OOSS che rappresenta- no il 50% +1 a livello nazionale.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità e nell’esercizio dei poteri a loro spettanti.
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Rete vendita
Per quanto concerne le RETI VENDITA si conferma il protocollo contrattuale attuale che prevede come forma di rappresentanza la RSA, con l’impegno di FLAI FAI e UILA Nazionali di definire co- munque un sistema di designazione che riconduca ad omogenei- tà le varie procedure aziendali oggi in essere.
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5 PROCEDURA
PER ELEZIONI RSU
5.1 MODALITÀ PER INDIRE LE ELEZIONI
Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni sindacali, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno a indire le elezioni mediante comu- nicazione da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale.
Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di sca- denza s’intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
5.2 APERTURA DELLA PROCEDURA
Sarebbe opportuno, se ci sono le condizioni, aprire la procedura unitariamente, almeno con le sigle sindacali che hanno RSU pre- senti in azienda.
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Se non ci sono le condizioni è bene rispettare scrupolosamente quanto segue:
• lasciare traccia, con fax, raccomandata o email certificata, dell’apertura della procedura sia all’azienda che alle altre Or- ganizzazioni sindacali, per evitare possibili e futuri contenziosi;
• rispettare scrupolosamente i tempi previsti per l’apertura del- la procedura:
- 3 mesi prima della scadenza per aprire la procedura;
- 15 giorni per presentare le liste dall’apertura ufficiale del- la procedura;
Si consiglia di avere la lista dei candidati già definita, prima di partire con l’apertura della procedura.
È bene individuare, con altrettanta precisione, anche un iscritto (che non può assolutamente essere candidato) per la COMMIS- SIONE ELETTORALE. Ruolo e compito verranno trattati più avanti.
5.3 QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso par- te più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commis- sione elettorale e le Organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in rela- zione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.
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5.4 DEFINIZIONE DELLA PLATEA DEGLI ELETTORI
È opportuno avere ben chiaro, prima di aprire la procedura o co- munque prima di presentare le liste alla Commissione Elettorale, il quadro preciso e completo dell’occupazione «certifi- cata» dall’azienda.
Bisogna chiedere all’azienda le seguenti informazioni:
• numero operai, impiegati e quadri;
• numero donne e uomini;
• numero rapporti di lavoro part time;
• numero dei tempi determinati attivati nei due anni precedenti, con contestuale durata dei contratti.
Questi dati sono essenziali per conoscere quante RSU possono essere elette e conseguentemente determinare la quantità di candidati da mettere in lista.
N.B. le norme del CCNL Industria alimentare prevedono condi- zioni di miglior favore (vedi art. 7 CCNL). Esse continuano ad es- sere valide fino ad eventuale modifica del CCNL).
5.5 NUMERO DEI DIPENDENTI
E COMPUTO DEI TEMPI DETERMINATI E DI PART TIME
Le novità introdotte dal T.U. del 10 gennaio 2014, pre- vedono quanto segue:
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• i lavoratori con contratto di lavoro a part-time sa- ranno computati in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale;
Esempio: un P.T al 50% e un P.T al 66% = 1,16 dipendenti totali
• i lavoratori con contratto a tempo determinato sa- ranno computati in base al numero medio mensile di quelli im- piegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro
Esempio:
10 T.D a 6 mesi + 10 T.D a 8 mesi nei due anni prece- denti = (10x6 + 10x8) /24 = 5,83 dipendenti totali
5.6 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli im- piegati e i quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.
Hanno diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.
Da CCNL: Ferma restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva possono esse-
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re eletti anche i lavoratori non a tempo indetermina- to il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
5.7 PRESENTAZIONE DELLE LISTE
All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presen- tate dalle:
• Organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confede- razioni firmatarie del T.U. del 10 gennaio 2014 oppure dalle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva;
• associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che:
- accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
- la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori di- pendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti.
Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.
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5.8 INCOMPATIBILITÀ NELLE CANDIDATURE
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove un can- didato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettora- le, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle liste stesse, inviterà il lavo- ratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di ol- tre 2/3 (prima era di 1/3) il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
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6 LA COMMISSIONE ELETTORALE
6.1 RUOLO E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE (ASSUME UN RUOLO DI MAGGIOR IMPORTANZA RISPETTO A NORMATIVA PRECEDENTE)
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costi- tuita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilita- ta alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità produttiva, non candidato.
Da CCNL:
• nelle unità produttive con più di 500 dipendenti, ogni Orga- nizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste po- trà designare due lavoratori dipendenti dall’unità produttiva, non candidati;
• possono espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavo- ro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando i permessi re- tribuiti di cui all’art. 23, legge 20 maggio 1970, n. 300.
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6.2 COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale ha il compito di:
• ricevere la presentazione delle liste;
• verificare la valida presentazione delle liste;
• costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgi- mento dell’attività aziendale;
• assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
• esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;
• proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste. (prima la comunicazione era af- fidata alle OOSS).
Affissione liste
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissio- ne nell’albo aziendale, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
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7 VOTO
7.1 SCRUTATORI
È nella facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavo- ratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
Da CCNL: possono espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando i permessi retribuiti di cui all’art. 23, legge 20 maggio 1970, n. 300.
7.2 SEGRETEZZA DEL VOTO E SCHEDE ELETTORALI
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
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La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprenden- te tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di prece- xxxxx xxxx estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due com- ponenti del seggio; la loro preparazione e la votazione de- vono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta traccia- ta sull’intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Preferenze
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candi- dato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato pre- ferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’ap- posito spazio della scheda.
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L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido sola- mente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
7.3 MODALITÀ DELLA VOTAZIONE
Il luogo e il calendario della votazione saranno stabili- ti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzio- ne aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Da CCNL: I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro, in tale ultima ipotesi utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo do- vessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazioni, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
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Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere por- tati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunica- zione nell’albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
7.4 COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE E ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio è composto dagli scrutatori e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e si- gillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
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7.5 RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI E COMPITI DEL PRESIDENTE
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presi- dente del seggio un documento di riconoscimento personale.
In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco de- gli aventi diritto al voto, la firma accanto al suo nominativo.
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8 SCRUTINIO SCHEDE
E ASSEGNAZIONE SEGGI
8.1 OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiu- sura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.
• Al fine di rendere lo scrutinio occasione di partecipazione, la Commissione Elettorale potrà decidere che il suo svolgimento avvenga alla presenza dei lavoratori e delle lavoratrici (indi- cazione CGIL).
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche del- le eventuali contestazioni, verrà consegnato – unitamente al ma- teriale delle votazioni (schede, elenchi, ecc.) – alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni rie- pilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico pie- go tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU, sarà conser- vato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Dire-
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zione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delega- to della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
8.2 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, con l’applicazione del metodo dei resti più alto, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Scompare quindi la quota di 1/3 riservata alle OOSS.
Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all’attribuzione dei seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ot- tenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferen- za, in relazione all’ordine nella lista.
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ESEMPIO RIPARTIZIONE SEGGI CON L’UTILIZZO DELLA %
Azienda con 600 dipendenti
RSU da eleggere 11 - Xxxxx partecipato al voto in 400
Voti espressi alle liste
FLAI 205
FAI 90
UIL 55
Bianche 25
Xxxxx 00
Xxxx xxxxxx (xxxxx schede bianche o nulle) 350
Percentuali ottenute sui voti validi
FLAI 58,57%
FAI 25,71%
UILA 15,71%
Ripartizione seggi utilizzando la % ottenuta | 1° | Resti ottenuti | 2° | Assegnazione conclusiva |
FLAI 6,44 | 6 | 0,44 | 6 | |
FAI 2,83 | 2 | 0,83 | 1 | 3 |
UILA 1,73 | 1 | 0,73 | 1 | 2 |
Assegnazione RSU | 9 | 2 | 11 |
ESEMPIO RIPARTIZIONE SEGGI CON L’UTILIZZO DEL QUOZIENTE
Azienda con 600 dipendenti
RSU da eleggere 11 - Xxxxx partecipato al voto in 400
Voti espressi alle liste
FLAI 205
FAI 90
UIL 55
Bianche 25
Nulle 25
Totale 400
Voti validi (senza schede e nulle) 350
Determinazione quoziente per eleggere un delegato (voti validi/RSU da eleggere)
Quoziente 31.82
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Assegnazione seggi FLAI | ||
205,00 - 31,82 = | 173,18 | 1 |
173,18 - 31,82 = | 141,36 | 1 |
141,36 - 31,82 = | 109,55 | 1 |
109,55 - 31,82 = | 77,73 | 1 |
77,73 - 31,82 = | 45,91 | 1 |
45,91 - 31,82 = | 14,09 | 1 |
14,09 - 31,82 = | - 17,73 | 0 |
La FLAI ha 6 seggi pieni con resto | - 17,73 | 6 |
Assegnazione seggi FAI | ||
90,00 - 31,82 = | 58,18 | 1 |
58,18 - 31,82 = | 26,36 | 1 |
26,36 - 31,82 = | - 5,45 | 0 |
La FAI ha 2 seggi pieni con resto | - 5,45 | 2 |
Assegnazione seggi UILA | ||
55,00 - 31,82 = | 23,18 | 1 |
23,18 - 31,82 = | - 8,64 | 0 |
La UILA ha 1 seggio pieno con resto | - 8,64 | 1 |
Prima assegnazione
FLAI 6
FAI 2
UILA 1
Resti maggiori
FLAI 0
FAI 1
UILA 1
Totale seggi
FLAI 6
FAI 3
UILA 2
Totale 11
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9 DOPO IL VOTO
E LA SUDDIVISIONE DEI SEGGI
9.1 PUBBLICAZIONE DEL VERBALE
E EVENTUALI RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all’assegnazione dei seggi e alla re- dazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini, senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei sog- getti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al Comitato provinciale dei Garanti.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà es- sere notificata a ciascun rappresentante delle associa-
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zioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma pre- cedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta elettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, al Comitato provincia- le dei Garanti e alla Associazione industriale territoria- le, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.
9.2 EVENTUALE RICORSO CONTRO LE DECISIONI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE AL COMITATO PROVINCIALE DEI GARANTI
Contro le decisioni della Commissione elettorale è am- messo ricorso entro 10 giorni da apposito Comitato dei ga- ranti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione industriale locale di appartenenza, ed è presie- duto dal Direttore della DTL o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
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9.3 ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissio- ne elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
NB: questo adempimento, da parte della Direzione azienda- le, non deve intendersi come sostitutivo di quanto affermato in precedenza.
• Questo elenco dei dipendenti serve per verificare e certifi- care la correttezza delle operazioni di voto.
• Questo elenco non deve essere usato per determinare
il numero dei dipendenti totali, dal quale individuare il numero delle RSU da eleggere.
• Per determinare il numero dei dipendenti attenersi
alle indicazioni precedenti, le quali possono consentirci di ottenere importanti informazioni (andamento tempi determi- nati nei due anni precedenti, numero e tipologia contratti PT).
9.4 COMITATO RAPPRESENTANZA COME PREVISTO DA ACCORDO FAI FLAI UILA DEL 12.6.2014
FAI, FLAI e UILA istituiscono il Comitato Rappresentanza al fine di monitorare la corretta attuazione di quanto previsto nella parte prima del T.U. 10 gennaio 2014, in merito alla certi- ficazione della rappresentatività a livello nazionale delle Orga-
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nizzazioni sindacali di categoria. Il Comitato Rappresentanza è composto da tre componenti.
Tale Comitato ha il compito di:
• monitorare la corretta trasmissione dei verbali delle ele- zioni RSU al Comitato dei garanti (o analogo organo predi- sposto alla stessa mansione) prima e al CNEL poi;
• raccogliere e archiviare i suddetti verbali;
• curare i rapporti con la controparte per la vigilanza sulle di- chiarazioni Uniemens;
• dirimere le eventuali dispute interpretative circa l’ac-
cordo FAI, FLAI e UILA sulla Rappresentanza.
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10 CONCLUSIONE
10.1 IMPORTANZA DEL VOTO ALLE RSU
I voti che ogni Federazione di Categoria raccoglie in occasione del- le elezioni delle RSU, presentando la propria lista di delegate e dele- gati candidati, sono utili a determinare la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali a livello nazionale.
10.2 COSA CAMBIA DOPO IL T.U. E L’ACCORDO DI FLAI FAI E UILA?
Stante l’accordo sulla certificazione della rappresentanza e la conseguente titolarità alla contrattazione le elezioni delle RSU divengono dirimenti per il riconoscimento dell’azione della FLAI e per poter mettere in campo azioni di forza volte a condizionare i vari tavoli contrattuali in favore delle posizioni del- la nostra categoria.
Le prossime elezioni delle RSU dovranno quindi rap- presentare un importante momento di coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende sulle propo- ste e sulle politiche della FLAI e della CGIL.
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Pertanto si ritiene necessario avviare la prossima cam- pagna elettorale mettendo in campo nuovi strumenti di proselitismo atti a coinvolgere e ad avvicinare più lavoratori e lavoratrici possibili alle politiche della CGIL e della FLAI.
10.3 PIATTAFORME PROGRAMMATICHE PER RINNOVO RSU
Le strutture tutte quindi dovranno coordinarsi e operare al fine di rendere possibile la presentazione di vere e proprie piattaforme nei luoghi di lavoro da parte dei candidati RSU nelle liste del- la FLAI.
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TESTI DI RIFERIMENTO
Industria alimentare:
• T.U. sulla Rappresentanza del 10.1.2014 e Accordo di modifica del 7.7.2017
• Accordo FAI, FLAI, UILA del 12.6.2014
• CCNL Industria alimentare 2015-2019
Cooperazione alimentare:
• Accordo Rappresentanza Cooperazione del 28.7.2015
• CCNL Cooperazione alimentare 2015-2019
• xxx.xxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxx-XXXX-XXX
Impaginazione e stampa: Eureka3
Xxx Xxx X’Xxxxx 00 - 00000 Xxxx xxx.xxxxxx0.xx
Finito di stampare: Luglio 2019