Commissione Diritto del Lavoro
Commissione Diritto del Lavoro
Il contratto a progetto, le mini xx.xx.xx. e il lavoro occasionale
Roma, 19 marzo 2010
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Componente Commissione Diritto del Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma
Fonti normative e prassi amministrativa
Art. 2094 e 2104, c. 2, del Codice Civile Art. 2222 del Codice Civile
Art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile L. 741/1959 (c.d. “Vigorelli”)
L. 335/1995 - D.Lgs. 38/2000 art. 5
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 49 e segg. (già 46 e ss.)
D. Lgs. 276/03 artt. 61 e segg.
Circolare 01/2004 Ministero del Lavoro Circolare 17/2006 Ministero del Lavoro Circolare 04/2008 Ministero del Lavoro
Nota n. 25/I/16984 del 27/11/08 Ministero del Lavoro
L. 2/2009 (di conv. D.L. 185/08 “decreto anti-crisi”)
L. 191/09 (Finanziaria 2010) – Collegato lavoro 2010
la definizione del Codice Civile
• Art. 2094 C.C.
• “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore”
obbligo di diligenza
• Art. 2104 C.C. – 2°comma
• il lavoratore subordinato “deve osservare le disposizioni per l’esecuzione
e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”
la definizione del Codice Civile
• Art. 2222 C.C.
• “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV”
dell’attività
“chi non ha autonoma capacità di decisione e si lascia perciò dirigere da
altri nella propria prestazione”, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro, mediante ordini che il
lavoratore è obbligato a rispettare.
• potere direttivo sulle modalità di svolgimento del lavoro
• subordinazione gerarchica al datore di lavoro ed ai superiori
• potere disciplinare
• assenza di rischio economico per il lavoratore
• stabile inserimento nell’altrui organizzazione produttiva
• orario di lavoro
• luogo di lavoro
• inserimento nell’organizzazione del committente
• esclusività del rapporto
• retribuzione fissa a tempo senza rischio del risultato
I due rapporti a confronto
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
• PRESTATORE: PERSONA FISICA
• ONEROSITA’: SCAMBIO TRA LAVORO E RETRIBUZIONE
• OGGETTO: OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE DELL’IMPRENDITORE
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO
• PRESTATORE: PERSONA FISICA
• ONEROSITA’: SCAMBIO TRA LAVORO E CORRISPETTIVO
• OGGETTO: ESECUZIONE DELL’OPERA O DEL
SERVIZIO
Definizione non nel C. C., bensì in altre leggi:
• Art. 2, L. n. 741/1959
• Art. 409, n. 3, c.p.c. (e, compresa in tale ambito art. 429, c. 3, c.p.c.)
• Art. 00, x. 0, xxxx. x), X.X.X. 000/0000 (X.X.)
• Art. 2, c. 26, L. n. 335/1995
Art. 2, L. n. 741/1959
delega al Governo per la fissazione di minimi di trattamento conformi alle clausole dei contratti e accordi collettivi, che riguarda non solo i rapporti di lavoro subordinato, ma anche i “rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d’opera continuativa e coordinata”
Art. 409 c.p.c.
di estensione del processo del lavoro (e quindi anche la norma sostanziale su interessi e rivalutazione monetaria di cui all’Art. 429, c. 3, c.p.c.) ai “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (mediante il richiamo a questa disposizione è stata applicata ai lavoratori parasubordinati anche la disciplina delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 x.x.)
xxx. 00, x. 0, xxxx. X), X.X. II.DD. approvato con D.P.R.
917/1986
definisce redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti da “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa … aventi per oggetto la prestazione di attività … svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”. A questa stessa definizione fa espresso riferimento la norma che ha introdotto la tutela previdenziale obbligatoria anche per i lavoratori parasubordinati (art. 2, c.
26, legge 335/1995)
NUCLEO COMUNE DELLE FONTI:
“collaborazione continuativa e coordinata senza vincolo di
subordinazione”
+
“prevalenza dell’attività personale”
(esplicita nella disposizione processuale (409) e ricavabile nella normativa tributaria e previdenziale dall’espressione “senza impiego di mezzi
organizzati” e dalla distinzione sistematica rispetto al reddito di impresa)
è svolta senza determinazione temporale, ovvero, vi è una PERMANENZA NEL TEMPO DELLA COLLABORAZIONE
è ad esecuzione continuata
non è occasionale
La prestazione è CONTINUATIVA se:
La prestazione è COORDINATA se esiste:
•un collegamento operativo abituale
•una connessione funzionale
tra l’attività del collaboratore e quella del collaborato, ma il
collaboratore DEVE mantenere l’AUTONOMIA nella scelta delle MODALITA’ per l’ESECUZIONE della prestazione
La prestazione è PREVALENTEMENTE PERSONALE se:
l’opera diretta del collaboratore resti decisiva e non limitata alla mera organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro
altrui (altrimenti: contratto d’appalto)
La collaborazione coordinata e continuativa si differenzia dal rapporto di lavoro subordinato esclusivamente per:
l’assenza dell’ETERODIREZIONE dell’attività (vincolo di subordinazione)
Nozione lavoro subordinato
Cassazione 14/12/2009, n. 26160
Requisito fondamentale è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative. L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo.
Distinzione lav. sub./autonomo
Cassazione 22/12/2009, n. 26986
Ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato le disposizioni o direttive devono essere pregnanti ed assidue e si devono tradurre in un’autentica attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia.
Il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsicamente inerenti alla prestazione. Mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
ESCLUSIONE
Ogni tutela legale diversa dalle precedenti citate resta inapplicabile ai lavoratori autonomi parasubordinati, in particolare:
• principio retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.;
• disciplina prestazione di fatto ex art. 2126 c.c.;
• disciplina mansioni ex art. 2103 c.c.;
• norme limitative del potere di licenziamento (Cass. 25/05/1996 n. 4849);
• tutela attività sindacale nei luoghi di lavoro
• regime della prescrizione e dei privilegi di cui all’art. 2751 bis, n. 1 c.c.
Impugnativa del recesso
Art. 32, c. 3, lett. b), Collegato Lavoro 2010: Le disposizioni di cui all’art. 6 della legge 604/66, come modificate dal comma 1, art. 32,
“Collegato” (impugnazione licenziamento entro 60 gg. seguita – entro il successivo termine di 180 gg. – dal deposito del ricorso giudiziale o comunicazione controparte di richiesta tentativo conciliazione o arbitrato) si applicano inoltre:
• b) al recesso del committente nei rapporti di cococo, anche nella modalità a progetto, di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.
Art. 61 e segg. D.Lgs. 276/03
I rapporti di xx.xx.xx. devono essere riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro, determinati dal committente e gestiti in autonomia dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione e prescindendo dal tempo impiegato
Esclusioni:
• Collaborazioni minime (5.000 euro – 30 giorni);
• Agenti e rappresentanti;
• Professioni intellettuali con albo professionale;
• Componenti organi di amministrazione e controllo e partecipanti a collegi e commissioni;
• Collaboratori che percepiscono pensioni di vecchiaia (o al raggiungimento dei 65 anni);
La Forma:
• Forma scritta “ad probationem” (ai fini della prova) e non “ad substantiam” (per la validità dell’atto); tuttavia la forma scritta assume valore decisivo per l’individuazione del progetto, poiché in mancanza non sarà agevole, per le parti, provare la riconducibilità della prestazione lavorativa ad un progetto, programma o fase di esso.
Elementi essenziali:
1. Durata determinata (o determinabile);
2. Individuazione del programma o del progetto;
3. Corrispettivo e criteri di determinazione;
4. Modalità e tempi di pagamento;
5. Forme di coordinamento anche temporale;
6. Misure di tutela salute e sicurezza;
1. Connessa al progetto / programma / fase
2. Termine determinato o determinabile;
3. Consentita proroga e/o rinnovo
PROGRAMMA o FASE
• Attività cui non è riconducibile un risultato finale
(parte di un processo più ampio e tendente ad essere integrato con altre lavorazioni per giungere ad un risultato finale)
PROGETTO
• Attività connessa ad un risultato finale in modo diretto
(non necessariamente attività straordinaria o accessoria – scelta tecnica insindacabile)
• Il progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
• Il progetto può essere connesso all’attività principale o accessoria dell’impresa.
• L’individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.
• Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.
(Min. Lavoro Circ. n. 1/2004)
• I progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, pur
potendo essere connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa, non possono totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.
• Il progetto, il programma o fase di esso così determinati diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante.
(Min. Lavoro Circ. n. 17/2006)
PRASSI: Autonoma gestione del Progetto o Programma
• Nell’ambito del progetto o programma la definizione dei tempi di lavoro e relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.
• L’interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.
• Le cocopro hanno una durata determinata o determinabile, quest’ultima è funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell’”an” ma non necessariamente nel “quando”.
(Min. Lavoro Circ. n. 1/2004)
• Il cocopro quando opera all’interno del ciclo produttivo del committente, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell’organizzazione del committente.
• Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto/programma, ferma restando l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione esulante dal progetto/programma originariamente convenuto.
(Min. Lavoro Circ. n. 1/2004)
Il cocopro deve poter decidere:
• a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
• b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;
• c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera;
(Min. Lavoro Circ. n. 17/2006)
E’ ammissibile:
a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore deve poter agire con l'autonomia sopra specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dall'azienda né questa può assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;
(Min. Lavoro Circ. n. 17/2006)
E’ ammissibile:
b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate all'aggiornamento del collaboratore. La collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dall'azienda;
(Min. Lavoro Circ. n. 17/2006)
E’ ammissibile:
c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attività può consistere nel fornire assistenza tecnica al collaboratore;
d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per l'esecuzione della prestazione.
(Min. Lavoro Circ. n. 17/2006)
Il cocopro può essere considerato autonomo alla condizione essenziale che possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
(Min. Lavoro Circ. n. 17/2006)
CONNESSO A QUANTITA’ QUALITA’
DELLA PRESTAZIONE
DEVE TENERE CONTO DI ANALOGHE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO (E/O DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI
RIFERIMENTO(?) art. 1, c. 772, L. 296/06)
• La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto e in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre.
Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.
Nel contratto possono essere inserite clausole particolari
tipo:
• Possibilità di riduzione/incremento del corrispettivo per mancato o parziale raggiungimento del risultato o implementazione dello stesso;
• Trattamento di fine mandato;
• Indennità di esclusiva;
• Patto di non concorrenza;
1.
RISERVATEZZA
2.
ATTIVITA’ IN CONCORRENZA
3.
ATTI PREGIUDIZIEVOLI VERSO IL COMMITTENTE
• Malattia e infortunio: non c’è estinzione del contratto ma rimane sospeso senza EROGAZIONE del compenso per 1/6 della durata ovvero 30 gg se questa è determinabile – inoltro certificazione medica;
• Gravidanza: sospensione e proroga del rapporto di 180 gg
Diritti del collaboratore TU 81/2008
Le norme del TU si applicano a tutti i lavoratori, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
La norma (art. 2 TU) definisce cosa debba intendersi ai fini dell’applicazione del T.U per lavoratore ed include nella nozione tutti i soggetti che, “ indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”
Estinzione del rapporto (art. 67)
ESTINZIONE
RINUNZIE E TRANSAZIONI 410 - 411 CPC - 2113 CC
TERMINE PROGETTO
GIUSTA CAUSA
CON PREAVVISO
MODALITA'
STABILITE NEL CONTRATTO IND.
“Protezione” del contratto (art. 68)
CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO
(Art. 75 Dlgs 276/03)
La certificazione è una speciale procedura che attesta che il contratto che si vuole
sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. È una procedura a carattere volontario, può essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti e ha lo scopo di ridurre il contenzioso in
materia di qualificazione dei contratti di lavoro.
SANZIONI (art. 69)
MANCANZA DI PROGETTO:
Conversione in rapporto SUBORDINATO tempo INDETERMINATO
Xxx Xxxxxx e Giurisprudenza PRESUNZIONE RELATIVA
(possibile dimostrazione in giudizio dell’esistenza di un rapporto autonomo)
MODALITA’ OPERATIVE
CON SUBORDINAZIONE:
Conversione nel rapporto che le parti hanno di fatto posto in essere
• Forma scritta del contratto a progetto
• Specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso (non può coincidere integralmente con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale). In pratica, il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore.
(Min. Lavoro Circ. n. 04/2008)
• verificare le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente (valutare la tipologia e le modalità in cui si esplica l'inserimento nell'organizzazione aziendale sopratutto con riguardo alle forme di coordinamento).
• il contenuto della prestazione non deve essere elementare, ripetitivo e predeterminato in quanto non compatibile con una attività di carattere progettuale.
(Min. Lavoro Circ. n. 04/2008)
• in capo al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, deve residuare una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.
• verifica del potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente
• il compenso non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma deve essere riferibile anche al risultato enucleato nel progetto.
(Min. Lavoro Circ. n. 04/2008)
“l’accertamento ispettivo dovrà rivolgersi esclusivamente su quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del Dlgs n. 276 del 2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro”
(Xxxxxxxxx Ministro Xxxxxx 18/09/2008)
“Nei riguardi dei contratti non certificati l’ispettore del lavoro dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circ. n. 1/2004 e
n. 17/2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e
delle preclusioni contenute nella circolare n. 4/2008, da ritenersi non coerenti con l’impianto e le finalità della
«Legge Biagi»),
(Xxxxxxxxx Ministro Xxxxxx 18/09/2008)
“Le collaborazioni coordinate certificate saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica.”
(Xxxxxxxxx Ministro Xxxxxx 18/09/2008)
Riconoscimento della subordinazione:
• Trib. Torino 14/04/2005
• Trib. Milano 23/03 e 20/06/2006
• Trib. Torino 10 e 16/05/2006
• Trib. Genova 05/05/2006
• Trib. Milano 8 e 18/01/2007
• Trib. Milano 2 e 05/02/2007
Sentenze attestate sulla circostanza che il progetto non fosse stato adeguatamente costruito o fosse
del tutto assente
Genuinità della collaborazione:
• Trib. Ravenna 25/10/2005
• Trib. Milano 10/11/2005
• Trib. Modena 21/02/2006 Motivazioni addotte:
• Corretta identificazione/costruzione del Progetto (accompagnata da modalità di gestione del rapporto coerenti con l’autonomia che è propria del lavoro a progetto, in quanto rapporti di lavoro parasubordinato e, quindi, autonomi)
Elemento caratterizzante:
• IL PROGETTO
Tale elemento caratterizza per la presenza qualificante di un requisito che oltre a costituire il fondamento del tipo giuridico “lavoro a progetto” è, e deve essere inteso quale la causa del rapporto contrattuale, l’elemento fondamentale in base al quale le parti addivengono alla stipulazione del contratto
Istruttoria del Giudice:
• La presenza di un valido progetto o programma, accompagnata, poi, da modalità di gestione rapporto adeguata per una collaborazione autonoma (gli “indici”
“Il progetto è sufficientemente specifico quando è individuato nel suo contenuto caratterizzante . La consapevolezza, da parte del collaboratore, del
contenuto del progetto e del risultato chiesto dall’azienda costituiscono prova di tale specificità”
(Tribunale di Modena 21/02/2006)
Tribunale di Ravenna (24/11/2005) riconosce cocopro:
-riconoscimento presenza valido progetto;
-la piena discrezionalità tecnica della ricorrente;
-il coordinamento della suddetta con la realtà aziendale attraverso l'adesione alle linee guida commerciali seguite dall'impresa;
-mancata presenza di attività di sorveglianza e/o direzione, posto che la cocopro riceveva soltanto indicazioni circa gli obiettivi commerciali di massima dall’azienda;
Tribunale di Milano (10/11/2005) riconosce cocopro:
il Giudice milanese, ricordato quanto afferma ormai la giurisprudenza univoca della Cassazione che ogni attività umana può formare oggetto di un rapporto di natura sia autonoma sia subordinata, si spinge fino ad esaminare la coerenza del progetto dedotto nel contratto con la cornice di riferimento individuata dalle parti nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
Tribunale di Torino (10/05/2006) nega cocopro:
il progetto è effettivamente tale solo quando prevede un’attività che deve esplicarsi in funzione di uno specifico risultato, come è proprio dei rapporti di lavoro autonomo
Tribunale di Milano (20/06/2006) nega cocopro:
sottolinea che un progetto identificato attraverso la “semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite alla lavoratrice, senza alcun accenno all’obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al conseguimento” è un progetto che non può ritenersi adeguato.
Tribunale di Benevento (15/12/2009) nega cocopro:
Conferma del principio della prevalenza, delle situazioni di fatto rispetto alla forma delle stesse. Valutato preliminarmente il “progetto” indicato, esso è risultato fortemente generico e dunque inconsistente; di qui la sua inidoneità. Il Tribunale riscontra indici caratterizzanti lavoro subordinato: l’osservanza di un orario predeterminato, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.
Conclusione: reintegra nel posto di lavoro e pagamento mensilità arretrate
Art. 69: PRESUNZIONE ASSOLUTA
“I rapporti di xx.xx.xx. instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto,
programma o fase di esso (…) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”
(Tribunale di Milano sent. 23/03/2006)
Tribunale di Torino (23 marzo 2007) dichiara:
Si ritiene .. di ribadire sul punto il proprio precedente orientamento interpretativo nel senso che l’art. 69 stabilisce una presunzione relativa e non assoluta (in tal senso ex pluris anche T. Genova 7.4.2006, X. Xxxxx 13.2.2007, X. Xxxxxx 10.11.2005); la scelta interpretativa, pure apparentemente in conflitto con il mero dato letterale della norma pare a questo giudice la più coerente con ragioni di interpretazione sistematica e con la stessa ratio normativa, nonché l’unica costituzionalmente compatibile.
Trib. di Torino (23/03/2007) segue motivazioni:
“la norma non può essere intesa solo nel senso di tutelare rapporti che concretamente abbiano assunto caratteri di subordinazione, nonostante la diversa qualificazione ad essi data dalle parti, ma anche nel senso inverso di non attribuire indebitamente la tutela del lavoro subordinato a prestazioni che dello stesso non hanno alcuna caratteristica” (indagine del caso concreto in ordine alla reale sussistenza dei tradizionali indici della subordinazione)
Considerazioni conclusive sotto il profilo giuridico
In virtù di quanto illustrato emergono due considerazioni:
1. Se il progetto è idoneo ed è sorretto da adeguate modalità di gestione del rapporto, non vi sono elementi validi per sostenere, pur in presenza di forme di coordinamento incisive, che il rapporto possa essere qualificato come subordinato. L’indagine successiva sugli elementi sussidiari, appunto, di gestione del rapporto potrebbe essere anche eventuale ai fini qualificatori;
2. Per contro, in assenza del progetto è necessario effettuare un’indagine accurata sulle modalità di gestione del rapporto al fine di verificare, comunque, l’esistenza o meno di quegli indici della subordinazione che sono i soli a legittimare la effettiva divergenza tra quanto voluto dalle parti e quanto costituisce prestazione lavorativa effettiva.
REGIME FISCALE
Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
• Dal 1º gennaio 2001 le collaborazioni coordinate e continuative sono "spostate" dall'art. 53 (redditi di lavoro autonomo) all'art. 50 del TUIR 917/1986 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) ad opera dell'art. 34 della L. n. 342/2000.
• Da tale data le collaborazioni coordinate e continuative sono, quindi, "assimilate" al lavoro dipendente.
REGIME FISCALE
l’imponibile
• L'imponibile fiscale è al netto delle quote di contribuzione previdenziale ed assistenziale poste a carico del collaboratore e dei premi relativi ad assicurazioni per infortuni e malattie professionali.
• L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente opera oltre che per le collaborazioni a progetto anche per le prestazioni occasionali coordinate e continuative (c.d. “mini xx.xx.xx.”). Rimangono invece acquisiti alla categoria dei redditi di lavoro autonomo e costituiscono redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l) TUIR, i compensi percepiti dai collaboratori autonomi occasionali, per i quali il committente opera una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso erogato (v. art. 25,
D.P.R. n. 600/1973 e art. 71, c. 2, TUIR).
REGIME FISCALE
• Determinazione dell'imposta e versamento
• Addizionali all'IRPEF
• Fringe-benefits
• Trasferte e rimborsi spese
• Conguaglio
Seguono le regole previste per i lavoratori dipendenti
• Redditi da collaborazione corrisposti a soggetti non residenti
ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30% (art. 24, c. 1-ter,
D.P.R. n. 600/1973)
Tassazione:
• Ordinaria – se concordato durante lo svolgimento del rapporto;
• Separata – se definito (data certa) prima dell’inizio del rapporto
– R.A. 20%;
A differenza del T.F.R. è sempre soggetto a contribuzione previdenziale Gest. Separata (Nota INPS 15/03/02)
Iscrizione alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 e
ss. L. n. 335/1995 per:
• cococo
• cocopro
• mini cococo di cui al 2°comma dell’art. 61 D.Lgs. 276/03
• lavoro autonomo occasionale – art. 44, c. 2, D.L. 269/03 (solo se gli emolumenti sono > € 5.000 nell’anno solare)
• professionisti senza cassa (ctr. a carico degli stessi con rivalsa 4%)
• associati in partecipazione
Iscrizione Gestione Separata art. 2, c. 26 e ss. L. n. 335/1995 NUOVO MODELLO DI ISCRIZIONE
Messaggio INPS n. 26904/2009: Istituzione nuovo modello di iscrizione, unificato e semplificato, disponibile sul sito internet INPS sezione modulistica
• Unico modello per tutte le tipologie lavorative
• Indicazione della sola data inizio attività e, se questa viene svolta come Professionista, indicazione che l’attività non prevede obbligo di iscrizione ad altra Cassa previdenziale, della partita IVA e codice attività Ateco
• Trasmissione domanda in via telematica – servizi on line portale xxx.xxxx.xx
REGIME PREVIDENZIALE
Automatismo dell’aliquota
• Con la finanziaria 2007 viene eliminata l'equiparazione dell'aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata che non siano iscritti ad altre forme obbligatorie a quella prevista per la gestione previdenziale dei commercianti (19%)
• Dal 1º gennaio 2007 tale aliquota sale al 23% ed aumenterà al 24% per l’anno 2008, al 25% per il 2009 ed al 26% a decorrere dall'anno 2010 (art. 1, c. 79, L. n. 247/2007; INPS circ. n. 8/2008)
• Gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo pari allo 0,50% per il finanziamento dell'indennità economica di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la malattia (art. 84, D.Lgs. n. 151/2001). A partire dai compensi corrisposti dal 7 novembre 2007 è prevista un'aliquota aggiuntiva nella misura dello 0,22%, da sommarsi all'aliquota dello 0,50%, finalizzata al finanziamento della tutela della maternità (art. 7, D.M. 12 luglio 2007; INPS circ. n. 7/2007; mess. n. 27090/2007; INPS circ. n. 137/2007).
REGIME PREVIDENZIALE
Le percentuali 2010:
• Lavoratori privi di altra copertura: 26,72% (comprensivo 0,50% finanz. ind. econom. MA, MT e ANF e 0,22% finanz. Tutela MT)
• Pensionati e lav. iscritti altre gestioni: 17% Massimale Contributivo: € 92.147
REGIME PREVIDENZIALE
Verifica del compenso netto
• Ai sensi della Finanziaria 2007 (art. 1, commi 770 e 772 della L. n. 296/2006) L'aumento della contribuzione non può, in ogni caso, determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota. La verifica della corretta osservanza di tale disposizione deve essere effettuata assumendo a riferimento il compenso mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della L. n. 296/2006, al netto dei soli oneri contributivi, cioè prima di effettuare le ritenute fiscali (ML interpello n. 39/2008)
REGIME PREVIDENZIALE
Minimale di reddito ai fini pensionistici:
• Per il versamento dei contributi non è previsto alcun minimale. Tuttavia per poter accreditare ai fini pensionistici l’intero anno di assicurazione è necessario che la contribuzione risulti pari o superiore al minimale che per l’anno 2010 è fissato in € 14.334
• 26,72% accredito intero anno con € 3.830,04
• 17% accredito intero anno con € 2.436,78 Altrimenti contrazione mesi accreditati in
proporz.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
• Indennità di maternità
• Indennità in caso di adozione o affidamento
• Interruzione della gravidanza
• Indennità di paternità
• Congedo parentale
• Assegno Nucleo Familiare
• Indennità per degenza ospedaliera
• Indennità di malattia
Spettano ai soli collaboratori NON titolari di pensione e NON iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in base a specifici requisiti di reddito/anzianità e contribuzione e vengono erogate direttamente agli interessati da parte dell’INPS, previa presentazione di domanda su appositi modelli predisposti per ciascuna indennità.
INDENNITA’ UNA TANTUM PER FINE COLLABORAZIONI
Art. 2, c. 130, Finanziaria 2010 (L.191/09) - Circ. INPS 9/03/10 n.36
I collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, con esclusione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, nei soli casi di fine lavoro e per il solo biennio 2010-2011, avranno diritto a decorrere dal 1°gennaio 2010, ad una somma pari al 30% del reddito anno precedente entro il tetto massimo di € 4.000, a condizione che:
- abbiano operato in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito lordo non superiore ad € 20.000 e non inferiore ad € 5.000;
- sia stato accreditato, per l’anno di riferimento (2010), presso la Gestione Separata INPS un numero di mensilità non inferiore ad 1;
- risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi;
- risultino accreditati nell’anno precedente almeno 3 mesi presso la Gest. Sep. INPS
INDENNITA’ UNA TANTUM PER FINE COLLABORAZIONI
Art. 2, c. 130, Finanziaria 2010 (L. 191/09) – Segue: CESSAZIONE DEL CONTRATTO NEL 2009
Se il contratto è cessato nel 2009 è confermata disciplina previgente, quindi una tantum 20% del reddito 2008 per i collaboratori, che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni (Circolare INPS 26/05/2009 n. 74):
- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito, nell'anno precedente (2008), un reddito compreso tra € 5.000 e € 13.819 (minimale di reddito 2008);
- nell’anno precedente (2008), siano accreditate alla Gest. Sep. non meno di tre mesi, ma non più di 10;
- nell'anno di riferimento (2009) siano stati accreditati presso la gestione separata almeno 3 mensilità.
INDENNITA’ UNA TANTUM PER FINE COLLABORAZIONI
Art. 2, c. 130, Finanziaria 2010 (L. 191/09) – Segue: L’ACCREDITO CONTRIBUTIVO
Il diritto matura solo se sono state accreditate almeno 3 mensilità nel periodo preso a riferimento. Per l’accredito dell’intera annualità nella Gest. Sep. INPS è necessario che i contributi siano versati con riferimento a un imponibile almeno pari al minimale di reddito.
Esempio di accredito di una mensilità nel 2009:
Minimale 14.240 x 25,72% / 12 = € 305,21 (contributo mensile utile)
Le prestazioni non vengono riconosciute senza il versamento contributivo(principio di non automaticità)
COMPUTO AI FINI DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
Art. 2, c. 131, Finanziaria 2010 (L. 191/09)
In via sperimentale per il 2010, per beneficiare del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali si possono computare anche i periodi svolti in collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane.
Quantificazione: si calcola l'equivalente in giornate
lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera previsto per la gestione commercio.
COMPUTO AI FINI DELLA CIG E MOBILITA’ “IN DEROGA”
Art. 2, c. 139, Finanziaria 2010 (L. 191/09):
Ai fini della CIG e della Mobilità “in deroga” sono valide anche mensilità accreditate, dalla medesima impresa, alla Gest. Sep.
INPS, per i soggetti in regime di mono- committenza che hanno conseguito un compenso superiore ad € 5.000.
OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE
PREVIDENZIALI
Art. 39, “collegato lavoro” 2010:
I committenti che non versano alla Gest. Sep. INPS la quota contributiva a carico dei collaboratori commettono REATO. Sanzioni: reclusione fino a 3 anni e multa fino ad € 1.032. Non si è punibili se si provvede al versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
• lavoratori subordinati (con qualsiasi tipologia);
• collaboratori coordinati e continuativi (di qualsiasi tipo a progetto, xx.xx.xx. o mini- xx.xx.xx.);
• associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto a capitale).
Riepilogo Fisco & Previdenza
Tipologia | Tassazione | Contribuzione |
Xx.xx.xx. con o senza progetto | Reddito Lavoro dipendente | Gestione separata |
Xx.xx.xx. Occasionale 30 gg – 5.000 euro | Reddito Lavoro dipendente | Gestione separata |
Lavoro occasionale Autonomo - 2222 cc | RA 20% Art. 25 DPR 600/73 | No contribuzione < = 5.000 euro Gestione separata > 5.000 euro |
FINE
Grazie per l’attenzione
Dott. Xxxxx X. Diano
Componente Commissione Diritto del Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma