VADEMECUM
VADEMECUM
SULLA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO
A) GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ARTICOLO 182-BIS DEL REGIO DECRETO DEL 1942 N.267
Generalità
Una delle novità di maggior rilievo contenuta nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 89 è senza dubbio l’estensione all’imprenditore agricolo dell’istituto della ristrutturazione dei debiti disciplinato dall’art. 182-bis, concernente gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Si tratta di un’estensione giuridica al comparto agricolo, finora escluso, e che permetterà di affrontare le situazioni di crisi o di insolvenza attraverso gli accordi di ristrutturazione dei debiti, che libereranno l’imprenditore dei pesi residui verso i creditori concorsuali non soddisfatti.
Pubblicità
L’accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese e da tale data decorre il termine di 30 gg. per l’opposizione da parte dei creditori e di ogni altro interessato. Pubblicazione è un termine utilizzato in senso atecnico ed è da intendersi come deposito per l’iscrizione, in considerazione degli effetti che da tale momento derivano.
Efficacia
Il contratto di ristrutturazione dei debiti non produce effetti al momento della sottoscrizione, ma dalla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese.
Termini
Com’è noto, la legge fallimentare nulla dice relativamente al fatto se la pubblicazione dell’accordo debba essere anteriore o posteriore al deposito nello stesso Tribunale.
Si ritiene, tuttavia, che una delle condizioni procedurali, ai fini dell’omologazione, sia la prova dell’avvenuto deposito al Registro delle imprese.
Potrebbe, però, verificarsi la seguente situazione: l’imprenditore provvede alla pubblicazione dell’accordo al RI, trascorrono i 30 giorni per l’opposizione senza che alcun creditore a ciò legittimato si sia opposto, dopodiché l’Accordo non viene depositato in Tribunale per l’omologa.
In effetti, dalla normativa non sembrerebbe evincersi un obbligo da parte del debitore di procedere alla richiesta obbligatoria di omologazione, con l’unica conseguenza che il
debitore non potrà avvalersi di quanto previsto dall’art. 67, comma 3, lettera e). Conseguentemente, non si ritiene che l’Ufficio R.I. abbia l’obbligo (e neanche l’onere) di dover comunicare al Tribunale l’avvenuto deposito di un Accordo di Ristrutturazione da parte di un imprenditore commerciale.
Condizioni oggettive
Il presupposto oggettivo per l’accesso alla procedura sembrerebbe identificarsi con lo “stato di crisi” previsto dall’art. 160 L.F., che è stati equiparato allo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 36 del D.L. 30-12-2005 n. 273.
Tribunale competente sarebbe quello stabilito secondo le regole del concordato preventivo, per cui il trasferimento della sede, avvenuto nell’anno precedente al deposito del ricorso, non avrebbe rilevanza ai fini dell’individuazione della competenza.
La maggioranza deve essere calcolata per somme e non per teste e, quindi, facendo riferimento all’importo dei crediti di cui sono titolari i creditori che vi aderiscono e non riguarda il numero dei creditori che siglano l’accordo.
Pertanto, l’accordo può anche essere stipulato con un solo creditore, purché egli sia titolare di un credito che da solo è pari almeno al 60% di tutti i debiti del’impresa, risultanti dall’elenco nominativo dei creditori.
Inoltre, la percentuale va calcolata sul totale dei crediti, indipendentemente dalla loro natura (chirografaria o privilegiata) e tale percentuale deve sussistere al momento del deposito e della pubblicazione dell’accordo nel Registro delle imprese.
Condizioni soggettive
L’iniziativa è affidata in via esclusiva al debitore e deve trattarsi di imprenditori commerciali non piccoli (o forse è meglio dire: imprenditori commerciali non esclusi dal fallimento), salvo diverso orientamento del Tribunale che, in fase omologatoria, potrebbe ritenerlo applicabile anche a tali imprese. La norma non ne prevede l’iscrizione al R.I., tuttavia la successiva previsione della pubblicazione dell’accordo nel R.I. fa ritenere necessario tale presupposto soggettivo.
Tuttavia, qualora il soggetto giuridico risultasse non iscritto al Registro delle Imprese, occorrerebbe sicuramente procedere a tale iscrizione, eventualmente d’ufficio ai sensi dell’art. 2190.
Documentazione
La documentazione da depositare al R.I. consiste nell’Accordo di Ristrutturazione e nella Relazione dell’esperto.
La necessità di dare pubblicità ad entrambi i documenti deriva dal fatto che dal deposito nel R.I. decorrono i termini per i creditori e gli altri interessati che vogliono opporsi all’omologazione dell’Accordo.
Diritto d’impugnazione che sarebbe leso qualora non si consentisse ai terzi interessati di avere adeguata ed immediata conoscenza dell’attuabilità dell’Accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Accordo di Ristrutturazione
L’accordo è un contratto con una o più parti in cui, da un lato vi è il debitore e dall’altro vi sono i creditori, che ha come oggetto la riduzione e/o dilazione dei crediti, di cui sono titolari i creditori che lo sottoscrivono.
Il contratto deve essere unico, in modo che gli accordi raggiunti con ciascun creditore siano conoscibili da parte degli altri creditori. Essi saranno così consapevoli del trattamento ricevuto, che potrebbe differire l’uno dall’altro.
Relazione dell’esperto
La legge nulla dice in merito all’individuazione dei soggetti che possano essere considerati esperti al fine della legittima redazione della relazione.
Infatti, a differenza di quanto indicato per il concordato preventivo, in cui il professionista dell’art. 161 deve possedere i requisiti dell’art.28, nel caso degli accordi di ristrutturazione questi non devono possedere alcuna specifica qualità professionale.
Tuttavia, oggetto della relazione dell’esperto è l’attuabilità del piano, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Effetti dichiarativi della pubblicazione al R.I.
L’art. 182 bis dice che l’accordo è pubblicato al R.I. ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione, senza esplicitare se si tratti di un procedimento di iscrizione (pubblicità dichiarativa) o di deposito (pubblicità notizia) di un atto.
Vista la rilevanza dell’effetto saremmo propensi a considerarlo come un procedimento di iscrizione, con la conseguenza che gli effetti della pubblicazione sono quelli di cui all’art. 2193 c.c. e per il procedimento dovremmo applicare l’art. 11 del D.P.R. 581/95 ed in particolare i commi, 6 e 11.
Forma dell’atto
La norma non richiede particolari formalità, se non nell’utilizzo della forma scritta dato che l’accordo deve essere pubblicato nel R.I. (forma regularitatem) e depositato in Tribunale.
Procedimenti di iscrizione al R.I.
Modalità di presentazione
Nel caso di atto redatto con l’intervento del Notaio, si utilizzano le normali procedure per l’iscrizione di un atto in cui è richiesto il suo intervento.
Soggetti obbligati/legittimati
Non essendo stato indicato un soggetto obbligato a richiederne la pubblicazione, si ritiene di poter applicare i principi generali in tema di legittimazione per cui:
il Notaio, ai sensi dell’arti. 31, comma 2 ter, della legge 340/2000.
Atti e documenti allegati
- Relazione dell’esperto.
Predisposizione della documentazione
Per le società
- Accordo di Ristrutturazione: copia informatica (file) che riproduce il contenuto del documento o copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante scansione) sottoscritta digitalmente dal Notaio. Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art.23, comma 5, del D. Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica:
“Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 23 comma 5, D. Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio.
La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica.
- Relazione dell’esperto: copia informatica (file) che riproduce il contenuto del documento o copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante scansione) sottoscritta digitalmente dall’esperto o dichiarata conforme dal Notaio;
Per le imprese individuali (che possono avvalersi della presentazione su supporto cartaceo)
- Accordo di ristrutturazione: copia autentica dell’Accordo di Ristrutturazione
- Relazione dell’esperto sottoscritta con firma autografa;
Controllo dell’ufficio (art. 11, comma 6, DPR 581/95)
Il controllo dell’ufficio sarà diretto ad accertare la completezza della documentazione (accordo di ristrutturazione, relazione dell’esperto), dalla quale dovrà anche risultare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, art. 000 xxx, x xxxx xx xxxxxxx dell’accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei debit indicati.
Infatti, come già evidenziato in precedenza tale condizione deve sussistere già al momento del deposito e della pubblicazione al Registro delle Imprese.
Termini per la richiesta di pubblicazione Non sono previsti
Archiviazione degli atti
L’Ufficio R.I. dovrà provvedere all’Archiviazione degli atti di cui è richiesta la pubblicazione, in modo da renderli immediatamente accessibili ai soggetti interessati.
Certificato e Visura
Dal certificato ordinario e dalla visura ordinaria, risulterà l’avvenuta pubblicazione dell’Accordo di Ristrutturazione, con l’indicazione della data di trascrizione, che determina il momento dal quale cominciano a decorrere i 30 giorni per l’opposizione da parte dei creditori.
L’indicazione potrebbe essere “In data è stato pubblicato l’Accordo di
Ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis della legge fallimentare. I creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione”.
Omologazione
Il Tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione con decreto motivato. Il tenore della norma farebbe propendere per una interpretazione diretta ad affermare che, solo in caso di contestazione, verrebbe ad innescarsi l’eventuale procedimento di omologazione. Per suscitare un procedimento di omologazione, infatti, la forma necessaria, è quella del ricorso.
Tuttavia, si ritiene che l’omologazione sia sempre necessaria a prescindere dalla presenza di opposizioni o meno, tenuto conto del fatto che dare immediata esecuzione all’accordo potrebbe comportare rilevanti alterazioni nella composizione patrimoniale prima che sia decorso il termine per le opposizioni, a scapito dei creditori estranei, anche se privilegiati. Inoltre, il Tribunale potrà in questo modo valutare attentamente l’attuabilità dell’accordo, in quanto il successivo inadempimento del debitore porterebbe, in virtù dell’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 67, terzo comma, lettera e), a cristallizzare una situazione non più rimediabile. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma non prevede né una durata massima del piano, né uno strumento in convenzione in fallimento in caso di inadempimento del debitore e per di più non vi è alcun richiamo agli istituti della risoluzione ed annullamento del concordato preventivo.
Pubblicità
Il decreto del Tribunale deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese e della sua pubblicazione decorrono i termini per proporre reclamo alla Corte d’Appello. Sussiste, pertanto, un obbligo o quantomeno un onere a carico della Cancelleria di trasmettere il provvedimento al Registro delle Imprese affinché questo sia iscritto.
Reclamo contro il decreto di omologazione
Contro il decreto che omologa o respinge l’accordo possono reclamare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese. Il decreto è pubblicato a norma dell’art. 17. La Cancelleria trasmetterà il provvedimento al registro delle Imprese affinché questo sia iscritto.
Procedimento ai senso del novellato art. 17
Il cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria, trasmette, anche per via telematica, l’estratto del provvedimento all’ufficio del registro delle Imprese.
B) LA TRANSAZIONE FISCALE EX ARTICOLO 182-TER DEL REGIO DECRETO DEL 1942 N. 267.
Generalità
La transazione fiscale di cui all’art, 182-ter della legge fallimentare prevede che l’Amministrazione finanziaria può transigere le proprie pretese nell’ambito della procedura di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con ciò derogando ad uno dei fondamentali principi del diritto tributario – ossia quello della indisponibilità del credito tributario – in specifiche ipotesi, trasformando così in campo fiscale talune caratteristiche proprie del tradizionale istituto di cui all’art. 1965 del Codice civile.
Con tale istituto il legislatore fiscale persegue l’intento di rispondere efficacemente all’esigenza di ridurre la mole del contenzioso, accelerare i tempi di riscossione, definire situazioni altrimenti destinate a protrarsi nel tempo generando ingenti spese di lite sia per l’Erario che per il contribuente. Per effetto di tale intervento legislativo, la transazione fiscale ha trovato collocazione nell’ambito della procedura di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, assumendo, pertanto ben più specifiche ed ampie connotazioni di operatività.
Con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il legislatore ha inteso estendere anche all’imprenditore agricolo l’operatività di tale prezioso istituto.
Presupposto oggettivo
L’espresso richiamo all’art. 160 l.f. contenuto nell’art. 182-ter (“Con il piano di cui all’art. 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali…”) consente di identificare il presupposto per l’accesso al concordato preventivo e, quindi, alla transazione fiscale nello:
stato di crisi dell’impresa
Tale nozione va intesa, in coerenza con l’orientamento giurisdizionale maggioritario, secondo l’accezione più ampia di “qualsiasi situazione di difficoltà imprenditoriale che richieda un accordo con il ceto creditorio, compreso lo stato di insolvenza “. Ciò in linea con le modifiche introdotte dal Legislatore che, all’ultimo comma dell’art. 160 precisa che, “ai fini di cui al primo comma”, per stato di crisi si intende lo stato di insolvenza.