Contract
Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” (Art. 100)
1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, "giovani dilettanti" e “giovani di serie” può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società.
2.bis. Negli accordi relativi a trasferimenti definitivi di calciatori “giovani di serie” e relativi a trasferimenti definitivi di “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni emanate su richiesta della società cedente, attraverso la Lega competente, nella stagione sportiva successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.
4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.
5. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale.
I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” (Art. 101)
1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.
6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.
6.bis
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori
“giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società
professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria
il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore,
a condizione:
a) che la pattuizione risulti nello stesso
accordo di trasferimento;
b) che sia precisato l’importo
convenuto.
7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni.
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative all’obbligo di riscatto, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.
9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale
Le cessioni temporanee di contratto (Art. 103)
1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.
2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione: a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.
2 bis. Abrogato
3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste
3 bis.
Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire
l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al
verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e
semprecchè:
a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo
di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo
convenuto tra le parti;
b) il contratto ceduto scada almeno
nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo
di riscatto;
c) la società cessionaria stipuli con il
calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a
quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di
riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal
calciatore.
4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell’originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell’originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.
Ambito di applicazione
L’Articolo 103 bis delle NOIF , per il calciatori “non professionisti” e per i “giovani dilettanti: disciplina la risoluzione consensuale di un trasferimento a titolo temporaneo (PRESTITO).
Se detta facoltà viene esercitata entro l’ultimo giorno prima dell’inizio delle sessioni suppletive di trasferimento (esempio: per la stagione 2017/18 il termine è giovedì 30 novembre 2017), con accordo formalizzato dalle tre parti interessate (le due Società ed il calciatore) ed inviato con Firma Elettronica, il giocatore potrà essere ulteriormente trasferito ad altra Società nelle sessioni suppletive (esempio: per la stagione 2017/18 dal 1 al 15 dicembre 2017).
Nel caso in cui l’atleta sia destinato a rientrare nell’organico della Società detentrice del vincolo e non venga ulteriormente trasferito ad altro sodalizio, la facoltà della risoluzione consensuale potrà essere esercitata entro il termine della sessione suppletiva (esempio: per la stagione 2017/18 15 Dicembre 2017).
I trasferimenti e le cessioni suppletive (Art. 104)
1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega, di calciatori “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l'accordo. II calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.
PROCEDURA TRASFERIMENTI CON FIRMA ELETTRONICA
Per semplicità è riportata la procedura di invio dei trasferimenti mediante Firma Elettronica.
Entrare nell’Area Società con proprie credenziali
a) Creare la pratica
Selezionare il menù “Tesseramento Dilettanti”
Scegliere il tipo di trasferimento: ““Trasferimento definitivo” o “Trasferimento temporaneo””
Completare la pratica con tutti i dati
Salvare definitivo e Stampare
Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto
La società Cessionaria una volta timbrato e firmato dovrà scansionarlo creando un PDF
b) Inoltro a mezzo Firma
Elettronica
Procedura
da effettuarsi a cura della società Cessionaria ed entro i termini
stabiliti.
Selezionare il menù “Firma Elettronica” quindi “Documenti da Firmare”
Scegliere “Tesseramento Dilettanti”
Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
“Scegli File”
Caricare il documento in formato PDF
Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la convalida. Ricaricare la pagina e selezionare i documenti da firmare inserendo nella parte sottostante “Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti selezionati”. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.
DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL COMITATO/DELEGAZIONE
Le liste di trasferimento devono essere inviate esclusivamente a mezzo Firma Elettronica entro i termini stabiliti dal Consiglio Federale. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre il giorno successivo dalla data di invio a mezzo Firma Elettronica.
N.B. Si consiglia di controllare lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni di errori dei trasferimenti i quali dovranno essere tassativamente ricaricate e firmate entro la scadenza del 15/12.
Nessun trasferimento, pur creato entro la scadenza ma inviato successivamente (dal 16/12 in poi) verrà ritenuto valido.