Potenza. Integrativo provinciale edili
Potenza. Integrativo provinciale edili
IPOTESI
ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO, INTEGRATIVO DEL CCNL 20 maggio 2004 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI POTENZA
L’anno 2006, il giorno 13 del mese di ottobre 2006 si sono incontrati:
· La Sezione Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza, rappresentata dal Presidente Sig. Xxxxxxx Xxxxxx e dalla delegazione degli imprenditori composta dai sig.ri Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxx assistiti dal direttore xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx
e
· La FILLEA CGIL Provinciale di Potenza rappresentata dal Segretario Xxxxxx Xxxxxxxx,;
· La FILCA CISL Provinciale di Potenza rappresentata dal Segretario Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
· La FeNEAL UIL Provinciale di Potenza rappresentata dal Segretario Xxxxxxxx Xxxxx.
Visti
- l’art. 38 e l’art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004;
- l’Accordo Nazionale del 23 marzo 2006
Le parti sopraindicate, dopo ampia ed approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri a partire dal 16 settembre 2002;
stipulano
per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, il presente Accordo , integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 da valere per tutto il territorio della Provincia di Potenza per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità all’accordo nazionale 23 marzo 2006, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt.12 e 38 del ccnl 20 maggio 2004.
Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Potenza, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:
- numero delle imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all’Accordo Nazionale 23 marzo 2006.
La determinazione annuale dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati, del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.
Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.
Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:
§ acquisendo i dati relativi agli indicatori;
§ acquisendo informazioni dall’Osservatorio di settore, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;
§ individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.
Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.
Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.
L’elemento economico territoriale di cui all’art.38 e 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° gennaio 2006.
Relativamente all’anno 2006, gli importi mensili ed orari rispettivamente per gli impiegati, quadri ed operai definiti in via presuntiva – sulla base dei parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti:
In attesa della verifica che deve essere effettuata, come previsto dal presente verbale di accordo, entro il 31 gennaio 2007, valutati i dati parziali al momento disponibili che confermano le oggettive positive previsioni per il settore per l’anno 2006, è confermata l’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale riconosciuto per il periodo 1°gennaio/30 settembre 2006 negli importi previsti dal verbale di proroga del 30 gennaio 2006
DAL 1° GENNAIO 2006 al 30 SETTEMBRE 2006
LIVELLI - CATEGORIE | IMPORTI MENSILI | IMPORTI ORARI | |
Quadri ed impiegati di 1° super | 127,61 | - |
Impiegati di 1° | 114,84 | - |
Impiegati di 2° | 95,71 | - |
Impiegati ed operai di 4° livello | 89,32 | 0,52 |
Impiegati di 3° - operai specializzati | 82,94 | 0,48 |
Impiegati di 4° - operai qualificati | 74,64 | 0,43 |
Impiegati di 4° primo impiego – operai comuni | 63,80 | 0,37 |
Custodi, portinai, fattorini | 0,29 | |
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) | 0,25 |
Con decorrenza 1° ottobre 2006, è determinata un’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale nella misura del 3% dei minimi in vigore al 1° marzo 2006. Pertanto l’importo complessivo dell’Elemento Economico Territoriale negli importi mensili ed orari di seguito indicati e differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori:
DAL 1° OTTOBRE 2006
LIVELLI - CATEGORIE | IMPORTI MENSILI | IMPORTI ORARI |
Quadri ed impiegati di 1° super | 35,92 | - |
Impiegati di 1° | 32,32 | - |
Impiegati di 2° | 26,94 | - |
Impiegati ed operai di 4° livello | 25,14 | 0,15 |
Impiegati di 3° - operai specializzati | 23,34 | 0,13 |
Impiegati di 4° - operai qualificati | 21,01 | 0,12 |
Impiegati di 4° primo impiego – operai comuni | 17,96 | 0,10 |
Custodi, portinai, fattorini | 0,09 | |
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) | 0,08 |
Per la determinazione a consuntivo dell’E.E.T. relativamente all’anno 2006, la verifica e valutazione dell’andamento del settore nella provincia di Potenza verrà effettuata nel mese di gennaio 2007 raffrontando i dati relativi al periodo immediatamente precedente e cioè 1° ottobre 2005-30 settembre 2006 e al periodo fisso di riferimento 1° ottobre 2004-30 settembre 2005.
Sempre con riferimento ai positivi parziali risultati del settore per l’anno 2006, che le parti hanno riscontrato dai dati da oggi disponibili, è determinata, nella misura del 4% dei minimi in vigore al 1° marzo 2006, un ulteriore anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale con decorrenza 1° settembre 2007.
Pertanto per effetto di detta ulteriore anticipazione l’importo complessivo dell’Elemento Economico Territoriale risulta secondo la categoria di appartenenza nei seguenti valori con la decorrenza indicata
DAL 1° SETTEMBRE 2007
LIVELLI - CATEGORIE | IMPORTI MENSILI | IMPORTI ORARI |
Quadri ed impiegati di 1° super | 83,81 | - |
Impiegati di 1° | 75,42 | - |
Impiegati di 2° | 62,85 | - |
Impiegati ed operai di 4° livello | 58,66 | 0,34 |
Impiegati di 3° - operai specializzati | 54,47 | 0,31 |
Impiegati di 4° - operai qualificati | 49,02 | 0,28 |
Impiegati di 4° primo impiego – operai comuni | 41,90 | 0,24 |
Custodi, portinai, fattorini | 0,22 | |
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) | 0,19 |
Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art.2 del D.L. 25 marzo 997, n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività qualità e competitività di cui al citato art.2
Nota a verbale:
INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE
Le parti, viste le previsioni di cui al punto III, 1° comma 2° linea, dell’Accordo Nazionale 23 marzo 2006 relativamente al conglobamento nell’indennità territoriale di settore e nel premio di produzione degli importi dell’Elemento Economico Territoriale, concordano in merito quanto segue.
Dal 1° ottobre 2006, data di decorrenza del presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la provincia di Potenza, gli importi in essere alla data del 30 settembre 2006 dell’Elemento Economico Territoriale per i dipendenti operai vengono conglobati negli importi dell’indennità territoriale di settore.
Detta indennità risulterà pertanto dalla predetta data del 1° ottobre 2006 nei valori di seguito indicati.
OPERAI
Livelli | Orario | Indennità Territoriale Dal 1° Ottobre 2006 | |
Indennità Territoriale al 30.09.2006 | E.E.T. al 30.09.2006 | ||
4 | €. 0,63 | €. 0,52 | €. 1,15 |
3 Op. spec. | €. 0,58 | €. 0,48 | €. 1,06 |
2 Op. qual. | €. 0,52 | €. 0,43 | €. 0,95 |
1 Op. com. | €. 0,45 | €. 0,37 | €. 0,82 |
Discontinui: | |||
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti.. | €. 0,36 | €. 0,29 | €. 0,65 |
Custodi, portinai, guardiani con alloggio | €. 0,30 | €. 0,25 | €. 0,55 |
Dal 1° ottobre 2006, data di decorrenza del presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la provincia di Potenza, gli importi in essere alla data del 30 settembre 2006 dell’Elemento Economico Territoriale per i dipendenti impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione.
Detto premio risulterà pertanto dalla predetta data del 1° ottobre 2006 nei valori di seguito indicati:
IMPIEGATI
Livelli | Mensile | Premio di produzione Dal 1° Ottobre 2006 | |
Premio di Produzione al 30.09.2006 | E.E.T. al 30.09.2006 | ||
7 – 1° cat. | €. 154,78 | €. 127,61 | €. 282,39 |
6 – ex 1°cat. | €. 144,40 | €. 114,84 | €. 259,24 |
5 – ex 2° cat.A | €. 118,04 | €. 95,71 | €. 213,75 |
4 – ex 2° cat.B | €. 108,34 | €. 89,32 | €. 197,66 |
3 – ex 3° cat. | €. 100,60 | €. 82,94 | €. 183,54 |
2 – ex 4° cat. | €. 90,55 | €. 74,64 | €. 165,19 |
1 – 4° cat (primo imp.) | €. 77,39 | €. 63,80 | €. 141,19 |
ART.16 - MENSA ED INDENNITA’ SOSTITUTIVA
In tutti i cantieri fino a 39 dipendenti ed in quelli in cui non ricorre l’obbligatorietà dell'istituzione della mensa di cui al paragrafo successivo è dovuta un'indennità di mensa pari a €. 0,13 orarie dal 1° ottobre 2006.
Nei cantieri lontani dalla periferia dei centri abitati, aventi la durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un'occupazione di non meno di 40 operai alle dirette dipendenze dell’impresa appaltatrice, l’impresa, istituirà il servizio mensa garantendo, per ogni giorno d'effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.
La quota di partecipazione dei lavoratori è pari al 5% della paga lorda giornaliera ricavata dalla media aritmetica della stessa paga giornaliera delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), costituita dagli elementi di cui al punto 3) dell’art.24 del C.C.N.L. 20.05.2004.
La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell’impresa.
Il controllo, se necessario, potrà essere effettuato fuori dell’orario di lavoro da una terna di operai da nominarsi ogni 15 giorni.
Nota a verbale: le parti concordano che l’indennità sostitutiva di cui al 1° comma del presente articolo non sostituisce e ne libera l’impresa, che si trova nella condizione di cui al 2° comma dello stesso articolo dall’obbligo di istituire la mensa.
ART.17 – INDENNITA’ DI TRASPORTO
Con decorrenza 1° ottobre 2006 è corrisposta un'indennità sostitutiva di trasporto di € 0,10 orarie.
Inoltre, le parti convengono che le imprese che hanno i cantieri fuori dei centri abitati, privi di mezzi di comunicazione ordinaria, distanti dalla periferia dei centri abitati in cui è ubicato il cantiere corrisponderanno agli operai in aggiunta a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo un'ulteriore indennità percentuale, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) sub a) dell’art. 24 del C.C.N.L. 20.05.2004 ricavata dalla media aritmetica delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), nella seguente misura:
a)dell’1% (uno per cento) per i cantieri ubicati nei Comuni della provincia (con esclusione del Comune di Potenza) distanti oltre i km 5 fino a km 20.
b)del 2% (due per cento) per i cantieri ubicati nell’intero territorio provinciale oltre i km 20.
c)del 2% (due per cento) per i cantieri in estensione che superano i km 6 qualunque sia l’ubicazione degli stessi, con l’esclusione automatica dell’indennità stabilita nei precedenti punti a) e b).
L’indennità di cui ai punti a), b) e c) non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con i propri mezzi; in tal caso, si precisa, che il tempo di percorrenza dal luogo d'imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l’esecuzione dell’effettivo lavoro non è computabile ai fini dell’orario di lavoro da retribuire.
L’indennità suddetta non è dovuta:
▪se la località in cui è ubicato il cantiere è servita da mezzi pubblici;
▪agli operai che pernottano in cantiere;
▪agli operai che sono residenti nel Comune nel cui territorio è ubicato il cantiere.
VALIDITA' E DURATA
Per quanto non innovato dal presente accordo, resta in vigore la normativa di cui al precedente Contratto Integrativo (CCPL 16.01.2003).
Il presente contratto è in vigore dal 1° ottobre 2006 ed ha durata fino al 31/12/2010.
Per la Sezione Costruttori Edili dell'Assindustria di Potenza
FILLEA CGIL FILCA CISL FENEAL UIL