FOGLIO INFORMATIVO
GE Capital Interbanca
Gruppo Bancario GE Capital Interbanca
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA – BENI STRUMENTALI
Agevolazione Plafond
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
- N. 2 del 01 / 07 /2016 -
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. è un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di concessione di finanziamenti al pubblico ai sensi degli artt. 106 e ss. del TUB
Società con socio unico. Appartenente al “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca” e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital Interbanca S.p.A. Codice ABI 19248
Indirizzo della sede legale: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx x. 000, Xxx. Xxxxxxxx, Xxxxxxx (XX) - CAP 12084
Tel: 0000.0000 – Fax: 0000.000000
Servizio Clienti: 0174.566466
Indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxx@xx.xxx
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CHE COS’È LA LOCAZIONE FINANZIARIA
La locazione finanziaria è una operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere con una banca o con un intermediario finanziario che concede un bene, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone, comprensivo di quota capitale e interessi calcolati secondo il tasso – fisso o variabile – indicato nel contratto. Alla fine del contratto il Cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
Locazione finanziaria a tasso fisso
Il contratto di locazione finanziaria può essere a tasso fisso: per tutta la durata della locazione finanziaria rimangono invariati sia il tasso di interesse che l’importo delle singole rate.
Locazione finanziaria a tasso variabile
Il contratto di locazione finanziaria può essere a tasso variabile: il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Rischi tipici della locazione finanziaria
Sul piano contrattuale il Cliente si assume:
- l'obbligo del pagamento del canone periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente;
- l'obbligo di custodia del bene e di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
- tutti i rischi inerenti il bene oggetto del finanziamento (quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di un bene diverso o viziato o con difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la distruzione, il furto o il danneggiamento del bene, ecc.). A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario il Cliente si fa altresì carico:
- dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, tra i quali i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura;
- dell'impegno irrevocabile a corrispondere, durante tutta la vita del contratto, i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato;
- nel caso di locazione a tasso variabile in cui l'ammontare dei canoni periodici sia indicizzato secondo parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), del rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri;
- nel caso di locazione a tasso fisso, del rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
Sede Legale: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 000, Xxx. Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx (XX). Capitale sociale: Euro 41.000.000,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 00596300046.
Autorizzata all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli artt. 106 e ss. del D. Lgs. n. 385/93. Società con socio unico. Appartenente al “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca” e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital Interbanca S.p.A. Telefono: 0000 0000 – Fax: 0000 000000 – Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx - email: xxxx.xxxxxxx@xx.xxx
Caratteristiche dell’operazione agevolata
Il finanziamento agevolato ai sensi dell’ articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (“D.L. 69/2013”) è destinato al sostegno di programmi di investimento delle micro, piccole e medie imprese (vedasi la relativa definizione nella “LEGENDA”) ed è ammesso anche nella forma della locazione finanziaria (leasing) per l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali. GE Capital Servizi Finanziari S.p.a., utilizzando fondi messi a disposizione da Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti S.p.A. (“CDP”), in relazione alla convenzione sottoscritta da quest’ultima in data 14.2.2014 con l’Associazione Bancaria Italiana (“A.B.I.”) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (“MiSE”),finalizzata a supportare il sistema delle imprese di micro, piccola e media dimensione operanti in Italia, concede in locazione finanziaria al cliente un bene nuovo di fabbrica per un periodo di tempo non superiore a 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, dietro il pagamento di un canone, comprensivo di capitale e interessi calcolati secondo il tasso – fisso o variabile – indicato nel contratto.
Il bene è acquistato su scelta ed indicazione del cliente e dovrà essere consegnato dal venditore al cliente non oltre 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria.
La mancata consegna dei beni da parte del fornitore entro tale termine comporta la perdita dell’agevolazione; il rischio della mancata consegna è posto contrattualmente a carico del cliente
Il contratto di locazione finanziaria prevede che il cliente eserciti sin dalla stipula – “ora per allora” - l’opzione finale di acquisto del bene ad un prezzo prestabilito. Presupposto del finanziamento è la concessione da parte del MiSE di un’agevolazione nella forma di un contributo
pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso di interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente all’operazione di leasing.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Costo della locazione finanziaria
Il costo della locazione finanziaria è suddiviso nell’anticipo alla firma del contratto (se previsto) e nei successivi canoni periodici ed è determinato – tra l’altro - dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto di locazione, da tutte le spese, oneri e tasse applicabili oltre che dal prezzo dell'opzione finale di acquisto del bene. Il “Tasso” concretamente praticato al Cliente relativo alla specifica operazione viene espressamente indicato in contratto.
Tasso leasing
Il "Tasso Leasing" è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi”.
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
Nel contratto è indicato un ulteriore parametro di riferimento il “Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)” che è definito nelle istruzioni della Banca d’Italia come: “il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito”. I parametri che determinano il TAEG sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese accessorie obbligatorie ai fini della concessione del finanziamento, ovvero le spese di istruttoria, le spese d'incasso, le assicurazioni obbligatorie, le imposte e i bolli. Non rientrano a far parte del calcolo del tasso in questione gli interessi di mora, le assicurazioni non obbligatorie, le spese per servizi accessori.
Nella tabella sottostante sono riportati il Tasso leasing (annuo) e il TAEG (annuo) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Costo del bene locato | Fino a 25.000 Euro | Oltre 25.000 euro |
XXXXX XXXXXXX MASSIMO PRATICATO | 14,2875% | 9,5250% |
XXXX XXXXXXX PRATICATO | 14,2875% | 9,5250% |
Tassi effettivi globali medi (TEGM)
Il Cliente potrà consultare i tassi effettivi globali medi (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 (c.d. “Legge antiusura”) e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione “Trasparenza Gruppo Bancario” o presso i locali aperti al pubblico in cui è offerta la locazione finanziaria.
Parametri e criteri di indicizzazione (VALIDO SOLO IN CASO DI CONTRATTO A TASSO INDICIZZATO)
L'ammontare del canone di locazione, escluso l’eventuale Anticipo da corrispondere contestualmente al perfezionamento del Contratto, è soggetto a variazione in funzione del variare del costo del denaro sulla base dei seguenti parametri:
a) Tasso di Riferimento Iniziale previsto nelle Condizioni Particolari;
b) Tasso d'Indicizzazione per il calcolo della variazione: il tasso EURIBOR uno, tre o sei mesi lettera 36 5 giorni come pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, a seconda della periodicità del pagamento del canone, il primo giorno lavorativo cadente nel mese di scadenza del canone periodico da variare (“Tasso di Indicizzazione”).
Il calcolo del canone di locazione da variare è effettuato secondo la presente formula:
Var = (Tasso di Indicizzazione-Tasso di Riferimento Iniziale) x Tempo x Capitale Residuo 36500
ove per “Tempo” si intende la differenza espressa in giorni tra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente e per “Capitale Residuo” si intende il debito residuo dopo il pagamento del canone di locazione precedente a quello da adeguare.
L’adeguamento non è dovuto ove la variazione comporti un aumento o una diminuzione inferiore all’importo di dieci euro (€ 10).
Fermo restando che il canone di locazione che deve essere corrisposto dal Cliente rimane il medesimo nel corso di durata del Contratto, il calcolo del conguaglio derivante dalla variazione del Tasso di Indicizzazione è effettuato con la frequenza prevista per la fatturazione dei canoni. Le variazioni in riduzione o in aumento del canone stesso a seguito dell’indicizzazione di cui al presente articolo, sono addebitate o accreditate nel mese successivo a ciascun periodo di rilevazione. I canoni di locazione scadenti oltre l’ultimo giorno di ciascun semestre solare, sono riconosciute alla fine del semestre solare successivo.
Coperture assicurative e mancato possesso o danneggiamento del bene
La struttura del contratto di locazione prevede che il Cliente deve obbligatoriamente assicurare il bene con una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di furto e incendio per l'intero valore del bene (come indicato nelle condizioni particolari del contratto di locazione).
In particolare, al Cliente è lasciata libertà di scegliere se acquistare le suddette coperture assicurative presso una primaria compagnia di assicurazione di propria fiducia e di gradimento del Locatore o, in alternativa, se usufruire del servizio assicurativo per la copertura dei rischi di furto e incendio offerto dal Locatore, rimanendo a carico del Cliente le franchigie previste dalla polizza assicurativa. In tale ultimo caso un estratto della polizza verrà allegato al contratto di locazione.
Nel caso il Cliente optasse per acquistare autonomamente le coperture assicurative contro il rischio di furto e incendio, si farà carico degli oneri per la sottoscrizione dei relativi contratti nonché per la corresponsione dei premi assicurativi. Le coperture assicurative contro il rischio di incendio e furto, ove acquistate autonomamente dal Cliente presso una compagnia di assicurazione di fiducia, devono prevedere apposito vincolo a favore di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al Locatore il quale, conseguentemente, avrà la facoltà di trattare con la compagnia di assicurazione, di transigere, di nominare periti, di firmare quietanze, senza che tali attività costituiscano fonte di alcuna responsabilità nei confronti del Cliente.
In forza di tale vincolo l’eventuale pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione sarà effettuato direttamente ed esclusivamente al Locatore che avrà la facoltà di compensare tali somme con i crediti derivanti dai rapporti con il Cliente.
Nel caso di acquisto delle suddette coperture assicurative da un’assicurazione di fiducia del Cliente, quest’ultimo deve trasmettere al Concedente (i) copia completa della polizza contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, e (ii) sino alla cessazione del contratto di locazione, copia dei rinnovi della copertura assicurativa entro ciascuna scadenza annuale della polizza. In caso di sinistro, il Cliente deve compiere tutte le formalità utili e necessarie per la liquidazione a favore del Locatore dell’indennizzo da parte della compagnia assicurativa. Eventuali oneri sostenuti dal Locatore per il recupero degli indennizzi assicurativi, dovranno essere immediatamente rimborsati dal Cliente.
Al di fuori di tale copertura assicurativa, sia ove acquistata dalla compagnia assicurativa di fiducia del Cliente sia ove fornita mediante il servizio assicurativo del Locatore, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Locatore per le perdite e/o danni subiti dal bene in locazione a causa di qualsiasi sinistro che riguardi direttamente o indirettamente il bene stesso e per qualsiasi danno ai terzi derivante dall’uso e/o comunque dalla detenzione del bene.
Il mancato possesso, detenzione e/o utilizzazione dei beni a seguito di sinistro dovuto a furto e perimento dei beni – debitamente denunciato alle autorità competenti ed alla compagnia assicurativa – comporterà la risoluzione ex art . 1456 cod. civ. della locazione con la conseguente interruzione del pagamento dei canoni, nonché con contestuale obbligo di pagamento da parte del Cliente di una penale che sarà determinata in base al valore risultante dal seguente calcolo: valore residuo finanziario del Contratto, al quale si aggiunge il valore residuo dei beni locati. A tale somma andrà poi sottratto qualsiasi indennizzo assicurativo ricevuto dal Locatore in relazione al sinistro.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE
Importo minimo €20.000,00 – massimo € 2.000.000
COSTI ED ONERI ACCESSORI (importi in Euro al netto di I.V.A.) - CONDIZIONI MASSIME
Spese di Istruttoria | Min € 120.00, Max € 7.500.00 |
Costo dello strumento di pagamento - incasso SEPA Direct Debit | € 4,00 per singolo canone |
Costo dello strumento di pagamento - incasso bonifico bancario | € 9,00 per singolo canone |
Rimborso spese bollo | al costo |
Spese di variazione dati anagrafici | € 26,00 |
Spese per ritardato pagamento canone | € 15,00 (per ciascun canone ritardato) |
Spese cessione contratto | € 160,00 (a carico del cessionario) |
Rimborso assicurazione beni | al costo |
Spese per perizie | al costo |
Spese apertura pratica sinistro | € 130,00 |
Spese per invio conteggio estinzione anticipata del contratto | € 52,00 |
Interessi di mora | 1% mensile a decorrere dalla data di scadenza e sino al giorno del saldo effettivo |
Spese di invio comunicazione periodica (per singola comunicazione) | € 1,00 (in caso di invio cartaceo) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese di invio di ogni singola fattura | € 2,00 (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese per variazione della banca d'appoggio del Cliente | € 52,00 (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese per invio estratto conto | € 16,00 (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese invio copie conformi documenti (proposta, fattura, verbale consegna) | € 16,00 (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese invio copia contratto | € 16,00 (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese per ritardata restituzione del bene | 2/30 del canone mensile per ogni giorno di ritardata restituzione |
Spese per comunicazioni relative alle modifiche unilaterali | gratuite |
PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI
Dichiarazioni e garanzie dell’Utilizzatore | L’Utilizzatore autorizza la Concedente ad agire in qualità di sua mandataria, senza rappresentanza, e senza obbligo di rendiconto in espressa deroga all’art. 1713 c.c., nella trasmissione al Ministero, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa applicabile, della richiesta di prenotazione delle risorse, nonché di ogni informazione, dato o documento richiesto dal Ministero. Il presente mandato è a titolo gratuito. Xxxxx restando che la Concedente non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Ministero, di eventuali omissioni, incompletezze e/o errori nella richiesta di prenotazione e in ogni documento allegato e/o relativo alla stessa, l’Utilizzatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da ogni responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, che possa derivare dalle predette omissioni, incompletezze e/o errori. In conformità all’art. 3 del Decreto, l’Utilizzatore dichiara e garantisce : - di essere un’impresa regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca; - di essere riconosciuto nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo Registro delle imprese; - di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non essere in liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali; - di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; - di non versare in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER (come definito ai sensi del Decreto); - di non operare nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007); - di avere una sede operativa in Italia, ovvero, in assenza della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. | Addendum art. 2.2 e 2.3 |
Mancata concessione dei contributi | Nel caso in cui, successivamente alla stipula del Contratto di Leasing e dell’ Addendum, il Ministero comunichi la propria decisione di non concedere i contributi richiesti (a titolo esemplificativo, in ragione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili); ovvero la propria disponibilità a un’erogazione inferiore rispetto a quella richiesta, il Contratto di Leasing resterà pienamente valido ed efficace in tutte le sue pattuizioni, con conseguente obbligo dell’Utilizzatore di corrispondere ogni somma dovuta ai sensi del Contratto. | Addendum art. 3 |
Pagamento canoni e interessi di mora | Il pagamento dei canoni dovrà avvenire secondo le modalità e termini previsti nelle condizioni particolari di Contratto mediante rilascio da parte del Cliente del mandato SEPA per l’addebito in conto corrente diretto. In caso di ritardato pagamento dei canoni, la Concedente ha la facoltà di chiedere gli interessi di mora. | Contratto art. 4 |
Obbligo di assicurazione del bene | Il contratto è sospensivamente condizionato all’assicurazione del Bene da parte del Cliente: (i) per i rischi derivanti dalla responsabilità civile con massimale non inferiore a Euro 6.000.000,00 e (ii) per i rischi di incendio e furto, totali e parziali, per l'intero valore del Bene. Tali coperture assicurative dovranno essere valide ed efficaci per tutta la durata della locazione finanziaria e, comunque, sino alla restituzione del Bene o al trasferimento della proprietà dello stesso, ove sia esercitato il diritto di opzione d’acquisto. La polizza assicurativa contro i rischi di furto e | Contratto art. 13 |
incendio dovrà prevedere un apposito vincolo a favore del Concedente affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al Concedente. | ||
Risoluzione per inadempimento e indennità | In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, il Concedente avrà il diritto di ottenere il pagamento immediato e in un’unica soluzione: a) di tutti i canoni maturati e insoluti sino alla data di risoluzione contrattuale, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi altro titolo, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto del Cliente; b) di un importo - a titolo indennità per la risoluzione per inadempimento del Contratto- pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione fino alla data di scadenza della locazione finanziaria e del prezzo di opzione d’acquisto dovuto dal Cliente alla fine della locazione finanziaria. Tale importo verrà attualizzato in base al tasso di attualizzazione indicato nella sezione “Condizioni di locazione finanziaria” delle condizioni particolari di Contratto; c) di tutto quanto dovuto in caso di eventuale maggior danno al Concedente In caso di risoluzione del Contratto di Leasing per inadempimento dell’Utilizzatore, ovvero per distruzione totale o perdita del Bene, l'Utilizzatore si impegna espressamente a restituire al Ministero, immediatamente e in un'unica soluzione, la quota di contributo erogato relativa ai canoni aventi scadenza successiva alla data di risoluzione del Contratto di Leasing, ovvero alla perdita o alla distruzione del Bene, maggiorata degli interessi che verranno richiesti dal Ministero. | Contratto art. 16 - Addendum art. 5 |
Recesso | L’ utilizzatore non ha facoltà di recedere dal contratto. | Contratto art. 15 |
Esercizio dell’opzione di acquisto | Il contratto di locazione finanziaria a valere sull’agevolazione Plafond Beni Strumentali prevede che il cliente eserciti sin dalla stipula – “ora per allora” – l’opzione finale di acquisto del bene ad un prezzo prestabilito. | Addendum art. 6 |
Comunicazioni al cliente e richiesta di documentazione relativa alla locazione finanziaria | Fino al decimo anno successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta, copia della documentazione inerente al presente Contratto. Al momento della richiesta, la Concedente comunicherà al Cliente il presumibile importo delle spese per la copia e l’invio della documentazione. In caso di modifiche unilaterali al Contratto, ogni comunicazione relativa alla modifica unilaterale, nonché la copia aggiornata del contratto stesso, saranno inviate all’Utilizzatore senza l’addebito di alcun costo, in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli, a sua scelta in formato elettronico ovvero cartaceo. | Contratto art. 23 |
Reclami, risoluzione stragiudiziale delle controversie e foro competente | Si veda la relativa sezione del presente foglio informativo. Qualsiasi controversia che non sia risolta per vie stragiudiziali dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. | Contratto art. 27 |
TEMPI DI EROGAZIONE
L’erogazione di ciascuna pratica avverrà entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Concedente della richiesta di leasing e di tutta la documentazione richiesta dalla Concedente ai fini della stipula del contratto di locazione finanziaria (es. contratto, verbale di consegna e collaudo ecc.).
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente potrà presentare reclamo al Concedente inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
a) via posta ordinaria all’indirizzo xxx Xxxxxxx xx Xxxxx 000, Xxx. Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx (XX); o
b) via fax al numero 0000-000000; o
c) via posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx, ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx o xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Saranno comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma, se contenenti gli estremi del Cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del Cliente. Il Concedente dovrà rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, il Concedente indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione.
Resta inteso che le risposte del Concedente alle eventuali comunicazioni di reclamo pervenute potranno essere inviate xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ovvero via posta elettronica certificata, agli indirizzi di volta in volta indicati dall’Utilizzatore.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, al Concedente oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione “Trasparenza”.
Nei casi previsti dal D. Lgs. n. 28/2010 (in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e ove la controversia non sia demandata all’Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente prima di adire l’autorità giudiziaria deve rivolgersi ad un Organismo
di Mediazione e Conciliazione iscritto nell’elenco degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, con applicazione del regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero avente sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente.
LEGENDA
Canone | È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. |
Cliente/Utilizzatore | Il soggetto debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria. |
Concedente | L'intermediario bancario o finanziario creditore che eroga il “finanziamento” e concede il bene in locazione finanziaria |
Offerta fuori sede | La promozione e conclusione di contratti di locazione finanziaria svolta in luogo diverso dalla sede di GE Capital Servizi Finanziari da parte di un soggetto terzo. |
Operazioni o sevizi accessori | Sono i servizi, anche non strettamente connessi con il finanziamento, offerti dalla Concedente unitamente alla locazione finanziaria. |
Parametro di indicizzazione | Un indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate. |
Tasso effettivo globale annuo (TAEG) | È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. |
Tasso effettivo globale medio (TEGM) | Indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal D.L. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. |
Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento dei canoni. |
Tasso leasing | Il tasso interno di attualizzazione definito nella sezione “Principali Condizioni Economiche” del presente Foglio Informativo. |
Imprese di Micro, piccola e media dimensione | entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, e sono in possesso dei seguenti requisiti: - micro imprese: imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; - piccole imprese: imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; - medie imprese: imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (per una più puntuale definizione si vedano comunque la raccomandazione della Commissione europea del 6.5.2003 n. 2003/36/CE e il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005). |
Risoluzione del contratto / Recesso del contratto | Diritto della Società, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il cliente di sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo debito |
INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Informazioni sulla banca o altro soggetto terzo che svolge la promozione e il collocamento del prodotto finanziario di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
CREDITO XXXXXXXX X.x.X.
Sede Sociale e Direzione: Xxx Xxxxxx X.Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx
Iscritta all’Albo delle Banche n. 5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010 Aderente al fondo interbancario di Tutela dei Depositi
Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere all’intermediario costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo
FOGLIO INFORMATIVO
01.07.2012
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PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 3 del 01-07-2016
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Informazioni su GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
La GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 000, Xxx. Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx (XX) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 000000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) – Capitale sociale di € 41.000.000,00 interamente versato; Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 00596300046.
Cos’è la locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Locatore, ovvero concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali (Beni), acquistati o fatti costruire dal Locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Cliente), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore e Cliente possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Locatore mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto.
Al momento della stipula del contratto può essere chiesto al Cliente il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il Cliente, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Locatore, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento del Cliente , questi si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni periodici sia indicizzato secondo parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), il Cliente si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
Sede Legale: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 000, Xxx. Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx (XX). Capitale sociale: Euro 41.000.000,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 00596300046.
Autorizzata all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli artt. 106 e ss. del D. Lgs. n. 385/93. Società con socio unico. Appartenente al “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca” e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital Interbanca S.p.A. Telefono: 0000 0000 – Fax: 0000 000000 – Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx - email: xxxx.xxxxxxx@xx.xxx
Condizioni economiche del servizio e dell'operazione
Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "Tasso Leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".
In caso di leasing con “clientela al dettaglio”, il parametro di riferimento è il “Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)”, definito nelle istruzioni della Banca d’Italia come: “il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito”.
I Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni1 pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e pubblicizzati attraverso affissione/esposizione di apposita tabella presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta oppure mediante
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consegna di un apposito foglio asportabile.
Costo del bene locato | Fino a 25.000 Euro | Oltre 25.000 euro |
XXXXX XXXXXXX MASSIMO PRATICATO | 14,2875% | 9,5250% |
TAEG MASSIMO PRATICATO | 14,2875% | 9,5250% |
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Parametri e criteri di indicizzazione (VALIDO SOLO IN CASO DI CONTRATTO A TASSO INDICIZZATO)
L'ammontare del canone di locazione, escluso l’eventuale anticipo da corrispondere contestualmente al perfezionamento del Contratto, è soggetto a variazione in funzione del variare del costo del denaro sulla base di quanto di seguito specificato.
Per ciascun Periodo di Indicizzazione (come di seguito definito), verrà computato un importo di adeguamento dei canoni di locazione al Tasso di Indicizzazione secondo la presente formula:
Var = (Tasso di Indicizzazione-Tasso di Riferimento Iniziale) x Tempo x Capitale Residuo 36500
ove per “Var” si intende l’ammontare dell’adeguamento del canone da indicizzare;
per ”Tasso di Indicizzazione” si intende, per ciascun Periodo di Indicizzazione, il tasso corrispondente all’indice Euribor 3 mesi lettera 365 giorni, come pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” con data valuta pari a quella del primo giorno lavorativo del mese di scadenza del canone da adeguare; qualora l’indice Euribor come sopra definito risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del Contratto;
per “Tasso di Riferimento Iniziale” si intende il tasso indicato nelle Condizioni Particolari;
per “Tempo” si intende la differenza espressa in giorni tra la data di scadenza del canone da indicizzare (inclusa) e la data di scadenza del canone precedente (esclusa);
per “Capitale Residuo” si intende il debito residuo dopo il pagamento del canone di locazione precedente a quello da adeguare;
“Periodo di Indicizzazione” indica ciascun periodo con riferimento al quale viene calcolata l’indicizzazione del canone in relazione alla variazione del Tasso di Indicizzazione. La decorrenza di ciascun Periodo di Indicizzazione e la relativa durata vengono stabilite come segue: (i) nel caso in cui il Contratto preveda una periodicità di scadenza delle rate del canone mensile: il Periodo di Indicizzazione si intende della durata di tre mesi di calendario a partire dalla data di scadenza della quarta rata del canone di locazione (inclusa); (ii) nel caso in cui il Contratto preveda una periodicità di scadenza delle rate del canone bimestrale, trimestrale o semestrale: il Periodo di Indicizzazione si intende della durata, rispettivamente, di due, tre o sei mesi a partire dalla data di scadenza della seconda rata del canone di locazione (inclusa).
Qualora il giorno di rilevazione del tasso cada in un giorno festivo, la stessa verrà anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente. Fermo restando tutto quanto sopra, le variazioni (in riduzione o in aumento) del canone a seguito dell’indicizzazione di cui al presente articolo saranno interamente addebitate o accreditate al Cliente contestualmente all’emissione della prima fattura del relativo Periodo di Indicizzazione
considerato.
1 Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70 convertito in Legge 12 Luglio 2011 n. 106
Coperture assicurative e mancato possesso o danneggiamento del bene
La struttura del contratto di locazione prevede che il Cliente deve obbligatoriamente assicurare il bene con una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di furto e incendio per l'intero valore del bene (come indicato nelle condizioni particolari del contratto di locazione).
In particolare, al Cliente è lasciata libertà di scegliere se acquistare le suddette coperture assicurative presso una primaria compagnia di assicurazione di propria fiducia e di gradimento del Locatore o, in alternativa, se usufruire del servizio assicurativo per la copertura dei rischi di furto e incendio offerto dal Locatore, rimanendo a carico del Cliente le franchigie previste dalla polizza assicurativa. In tale ultimo caso un estratto della polizza verrà allegato al contratto di locazione.
Nel caso il Cliente optasse per acquistare autonomamente le coperture assicurative contro il rischio di furto e incendio, si farà carico degli oneri per la sottoscrizione dei relativi contratti nonché per la corresponsione dei premi assicurativi. Le coperture assicurative contro il rischio di incendio e furto, ove acquistate autonomamente dal Cliente presso una compagnia di assicurazione di fiducia, devono prevedere apposito vincolo a favore di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al Locatore il quale, conseguentemente, avrà la facoltà di trattare con la compagnia di assicurazione, di transigere, di nominare periti, di firmare quietanze, senza che tali attività costituiscano fonte di alcuna responsabilità nei confronti del Cliente.
In forza di tale vincolo l’eventuale pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione sarà effettuato direttamente ed esclusivamente al Locatore che avrà la facoltà di compensare tali somme con i crediti derivanti dai rapporti con il Cliente.
Nel caso di acquisto delle suddette coperture assicurative da un’assicurazione di fiducia del Cliente, quest’ultimo deve trasmettere al Concedente (i) copia completa della polizza contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, e (ii) sino alla cessazione del contratto di locazione, copia dei rinnovi della copertura assicurativa entro ciascuna scadenza annuale della polizza. In caso di sinistro, il Cliente deve compiere tutte le formalità utili e necessarie per la liquidazione a favore del Locatore dell’indennizzo da parte della compagnia assicurativa. Eventuali oneri sostenuti dal Locatore per il recupero degli indennizzi assicurativi, dovranno essere immediatamente rimborsati dal Cliente.
Al di fuori di tale copertura assicurativa, sia ove acquistata dalla compagnia assicurativa di fiducia del Cliente sia ove fornita mediante il servizio assicurativo del Locatore, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Locatore per le perdite e/o danni subiti dal bene in locazione a causa di qualsiasi sinistro che riguardi direttamente o indirettamente il bene stesso e per qualsiasi danno ai terzi derivante dall’uso e/o comunque dalla detenzione del bene.
Il mancato possesso, detenzione e/o utilizzazione dei beni a seguito di sinistro dovuto a furto e perimento dei beni – debitamente denunciato alle autorità competenti ed alla compagnia assicurativa – comporterà la risoluzione ex art. 1456 cod. civ. della locazione con la conseguente interruzione del pagamento dei canoni, nonché con contestuale obbligo di pagamento da parte del Cliente di una penale che sarà determinata in base al valore risultante dal seguente calcolo: valore residuo finanziario del Contratto, al quale si aggiunge il valore residuo dei beni locati. A tale somma andrà poi sottratto qualsiasi indennizzo assicurativo ricevuto dal Locatore in relazione al sinistro.
Altri oneri dell'operazione
COSTI ED ONERI ACCESSORI (importi in Euro al netto di I.V.A.) - CONDIZIONI MASSIME
Spese di Istruttoria | Min € 120.00, Max € 7.500.00 |
Costo dello strumento di pagamento - incasso SEPA Direct Debit | € 4,00 per singolo canone |
Costo dello strumento di pagamento - incasso bonifico bancario | € 9,00 per singolo canone |
Rimborso spese bollo | al costo |
Spese di variazione dati anagrafici | € 26,00 |
Spese per ritardato pagamento canone | € 15,00 (per ciascun canone ritardato) |
Spese cessione contratto | € 160,00 (a carico del cessionario) |
Rimborso assicurazione beni | al costo |
Spese per perizie | al costo |
Spese apertura pratica sinistro | € 130,00 |
Spese per invio conteggio estinzione anticipata del contratto | € 52,00 |
Interessi di mora | 1% mensile a decorrere dalla data di scadenza e sino al giorno del saldo effettivo |
Spese di invio comunicazione periodica (per singola comunicazione) | 1.00 € (in caso di invio cartaceo) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese di invio di ogni singola fattura | 2.00 € (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese per variazione della banca d'appoggio del Cliente | € 52.00 (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese per invio estratto conto | € 16.00 (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese invio copie conformi documenti (proposta, fattura, verbale consegna) | € 16.00 (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese invio copia contratto | € 16.00 (se effettuato con altre modalità) gratuite (se effettuato via Portale Web) |
Spese per ritardata restituzione del bene | 2/30 del canone mensile per ogni giorno di ritardata restituzione |
Spese per comunicazioni relative alle modifiche unilaterali | gratuite |
Recesso del locatore
Il Locatore potrà recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento, con preavviso scritto inviato al Cliente almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso, nel caso in cui: (i) il Cliente, ovvero una qualsiasi società controllante, controllata e/o collegata: (a) venga iscritta e/o sia in alcun modo menzionata nello specifico elenco denominato “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List” (di seguito, “SDN”), e tenuto dall’ufficio statunitense del Dipartimento del Tesoro denominato ”Office of Foreign Assets Control” (di seguito, “OFAC”); (b) sia sottoposta ad una qualsiasi procedura sanzionatoria gestita dall’OFAC, a prescindere dall’iscrizione nel SDN; (c) sia sottoposta da una qualsiasi autorità nazionale e/o internazionale ad una qualsiasi procedura ispettiva ovvero sanzionatoria in materia di anti-riciclaggio (“anti- money laundering” in breve “AML”) e/o lotta al terrorismo (“counter terrorism financing” in breve “CTF”); (ii) il Cliente subisca un protesto; (iii) il Cliente ceda il contratto in violazione delle previsione sulla cessione del contratto di locazione previste nello stesso contratto; (iv) l’attuale compagine azionaria del Cliente venga modificata in maniera tale che il controllo societario venga trasferito a soggetti diversi.
Richiesta di documentazione da parte del Cliente
Fino al decimo anno successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta, copia della documentazione inerente alla presente Locazione Finanziaria.
Al momento della richiesta, il Locatore comunicherà al Cliente il presumibile importo delle relative spese per la copia e l’invio della documentazione.
In caso di modifiche unilaterali al Contratto, ogni comunicazione relativa alla modifica unilaterale, nonché la copia aggiornata del contratto stesso, saranno inviate all’Utilizzatore senza l’addebito di alcun costo, in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli, a sua scelta in formato elettronico ovvero cartaceo.
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente potrà presentare reclamo al Locatore inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
a) via posta ordinaria all’indirizzo xxx Xxxxxxx xx Xxxxx 000, Xxx. Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx (XX); o
b) via fax al numero 0000-000000; o
c) via posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx, ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx o xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Saranno comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma, se contenenti gli estremi del Cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del Cliente. Il Locatore dovrà rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, il Locatore indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione.
Resta inteso che le risposte del Locatore alle eventuali comunicazioni di reclamo pervenute potranno essere inviate xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ovvero via posta elettronica certificata, agli indirizzi di volta in volta indicati dal Cliente.
Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui al precedente paragrafo ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il Cliente potrà presentare ricorso a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d’Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere al Locatore oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e pubblicata sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Trasparenza”.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/2010 e nei casi espressamente ivi previsti, in caso di insorta controversia derivante dall’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto di locazione o a esso comunque ricollegata, la cui soluzione non sia stata devoluta all’ABF, il Cliente e il Locatore sono obbligati, prima di adire l’Autorità Giudiziaria competente, a devolvere detta controversia all’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al numero 36 dell’elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero.
Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sotto la voce “Servizi per il Cittadino”).
La sede territoriale dell’anzidetto Organismo di Conciliazione forense sarà esclusivamente Milano.
Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto di locazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Legenda
Locatore | L'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria |
Cliente | Il Cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria |
Consumatore | Nel c.d. “leasing al consumo” è il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta |
Tasso leasing | Il tasso interno di attualizzazione definito nella sezione “Principali Condizioni Economiche” |
TAN (Xxxxx Xxxxx Nominale) | Il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle società finanziatrici all’importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni spese e imposte. Corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell’intervallo di un tempo di un anno |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata |
Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogno individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei contratti di locazione finanziaria (leasing), la corretta classe di importo e applicare le regole di calcolo per l’ottenimento del valore soglia. |
Opzione finale di acquisto | La facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato |
Intermediario | L’intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario preponente offre “fuori sede” i suoi prodotti |
Verbale di consegna | Documento mediante il quale il Cliente accetta la consegna dei beni e manifesta il proprio gradimento in ordine agli stessi |
Valuta | E’ la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore |
Canone | Il corrispettivo periodico della locazione finanziaria |
Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate |
Parametro di indicizzazione | Un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate |
Arbitro Bancario Finanziario | Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i Clienti e le banche/intermediari finanziari previsto e disciplinato dalle disposizioni di Banca d’Italia |
Organismo di Mediazione e Conciliazione | Enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti nell’apposito registro degli organismi di mediazione. |
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETO TERZO CHE CONSEGNA IL FOGLIO
CREDITO XXXXXXXX X.x.X.
Sede Sociale e Direzione: Xxx Xxxxxx X.Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx
Iscritta all’Albo delle Banche n. 5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010 Aderente al fondo interbancario di Tutela dei Depositi
Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere all’intermediario costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
XXXXXX INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
(Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. e ulteriori disposizioni attuative)
IPOTECA
SEZIONE I – INFORMAZIONI SU GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
GE Capital Interbanca S.p.A. (di seguito, la “Banca”) Iscritta all'albo delle banche al n. 10685 ed all’albo dei gruppi bancari quale capogruppo del “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca”. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx. Capitale sociale: Euro 217.335.282,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00776620155; società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GE Capital International Holdings Limited ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. Telefono: 00 00000 - Fax: 00 000000 - Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare i contatti indicati nel Foglio Informativo dedicato al prodotto assistito dalla garanzia qui descritta.
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
CREDITO XXXXXXXX X.x.X.
Sede Sociale e Direzione Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx,
Iscritta all’Albo delle Banche n.5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Tel.:x00 000 00.00.00 - Fax:x00 0000 000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxx.xx
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni immobili (o mobili registrati) del debitore o di un terzo e si costituisce mediante l’iscrizione nei registri immobiliari. L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata di denaro. La somma iscritta a favore della banca e pari al doppio dell’importo del prestito concesso in linea capitale.
La banca richiede inoltre che il bene oggetto di ipoteca sia assicurato contro l’incendio per un importo ritenuto congruo dalla banca stessa e che la polizza di assicurazione venga vincolata a favore della banca.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, va tenuto presente che se il debitore non effettua il pagamento, il creditore può escutere la garanzia per soddisfare il debito.
SEZIONE III – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO
Ai fini della visione del contenuto delle più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il cliente, si rinvia al foglio informativo relativo alla tipologia di contratto, cui la presente garanzia è accessoria. Resta fermo in ogni caso il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna il cliente e/o la Banca alla stipula del contratto.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
IMPORTO XXXXXXX XXXXXXXXX: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che viene iscritta a favore della banca per potere soddisfare il debito.
TERZO DATORE DI IPOTECA: è la persona fisica/giuridica, diversa del debitore, proprietaria del bene concesso in garanzia.
VINCOLO ASSICURATIVO: è un’apposita clausola che viene posta al contratto di assicurazione incendio, e che stabilisce, in caso di liquidazione di un danno subito, il preventivo assenso della banca alla liquidazione della somma a favore del proprietario del bene.
QUESTO FOGLIO INFORMATIVO NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL’ART. 1336 DEL CODICE CIVILE
GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
XXXXXX INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
(Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. e ulteriori disposizioni attuative)
PRIVILEGIO SPECIALE SUI BENI MOBILI
SEZIONE I – INFORMAZIONI SU GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
GE Capital Interbanca S.p.A. (di seguito, la “Banca”) Iscritta all'albo delle banche al n. 10685 ed all’albo dei gruppi bancari quale capogruppo del “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca”. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx. Capitale sociale: Euro 217.335.282,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00776620155; società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GE Capital International Holdings Limited ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. Telefono: 00 00000 - Fax: 00 000000 - Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare i contatti indicati nel Foglio Informativo dedicato al prodotto assistito dalla garanzia qui descritta.
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
CREDITO XXXXXXXX X.x.X.
Sede Sociale e Direzione Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx,
Iscritta all’Albo delle Banche n.5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Tel.:x00 000 00.00.00 - Fax:x00 0000 000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxx.xx
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Il privilegio attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. Il privilegio speciale può avere per oggetto impianti, materie prime ed opere finite e deve essere trascritto negli appositi
registri. Il privilegio deve essere trascritto su beni specificatamente indicati e per una somma determinata di denaro. La somma iscritta a favore della banca è pari al doppio dell’importo del prestito concesso in linea capitale.
La banca richiede inoltre che il bene oggetto di privilegio sia assicurato contro l’incendio per un importo ritenuto congruo dalla banca stessa e che la polizza di assicurazione venga vincolata a favore della banca.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, va tenuto presente che se il debitore non effettua il pagamento, il creditore può escutere la garanzia per soddisfare il debito.
SEZIONE III – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO
Ai fini della visione del contenuto delle più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il cliente, si rinvia al foglio informativo relativo alla tipologia di contratto, cui la presente garanzia è accessoria. Resta fermo in ogni caso il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna il cliente e/o la Banca alla stipula del contratto.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
IMPORTO XXXXXXX XXXXXXXXX: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che viene iscritta a favore della banca per potere soddisfare il debito.
VINCOLO ASSICURATIVO: è una apposita clausola che viene posta al contratto di assicurazione incendio, e che stabilisce, in caso di liquidazione di un danno subito, il preventivo assenso della banca alla liquidazione della somma a favore del proprietario del bene.
QUESTO FOGLIO INFORMATIVO NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL’ART. 1336 DEL CODICE CIVILE
GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
XXXXXX INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
(Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. e ulteriori disposizioni attuative)
PEGNO
SEZIONE I – INFORMAZIONI SU GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
GE Capital Interbanca S.p.A. (di seguito, la “Banca”) Iscritta all'albo delle banche al n. 10685 ed all’albo dei gruppi bancari quale capogruppo del “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca”. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx. Capitale sociale: Euro 217.335.282,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00776620155; società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GE Capital International Holdings Limited ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. Telefono: 00 00000 - Fax: 00 000000 - Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare i contatti indicati nel Foglio Informativo dedicato al prodotto assistito dalla garanzia qui descritta.
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
CREDITO XXXXXXXX X.x.X.
Sede Sociale e Direzione Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx,
Iscritta all’Albo delle Banche n.5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Tel.:x00 000 00.00.00 - Fax:x00 0000 000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxx.xx
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Con questa garanzia che ha per oggetto beni mobili (titoli) il garante (debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia si costituisce con la consegna del documento al creditore (spossessamento) che conferisce l’esclusiva disponibilità del documento stesso. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (DLGS n. 213/98 e Testo Unico Finanza).
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• Se il debitore non adempie all’obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere il bene dato in garanzia.
• Se il debitore non adempie all’obbligazione garantita con il pegno, alla banca viene attribuito il diritto di voto ed ai dividendi.
• Se il valore dell’oggetto dato a pegno diminuisce di almeno il 10% rispetto al valore iniziale, la banca può chiedere un supplemento di garanzia al debitore; in caso di inottemperanza, la banca può dare luogo alla vendita dei titoli in pegno.
SEZIONE III – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO
Ai fini della visione del contenuto delle più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il cliente, si rinvia al foglio informativo relativo alla tipologia di contratto, cui la presente garanzia è accessoria. Resta fermo in ogni caso il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna il cliente e/o la Banca alla stipula del contratto.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
GESTIONE ACCENTRATA: modalità di gestione “in Monte Titoli” degli strumenti finanziari, de materializzati e non, presso società autorizzate.
STRUMENTI FINANZIARI: azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale, obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito a favore del proprietario del bene.
STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.
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(Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. e ulteriori disposizioni attuative)
FIDEJUSSIONE
SEZIONE I – INFORMAZIONI SU GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
GE Capital Interbanca S.p.A. (di seguito, la “Banca”) Iscritta all'albo delle banche al n. 10685 ed all’albo dei gruppi bancari quale capogruppo del “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca”. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx. Capitale sociale: Euro 217.335.282,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00776620155; società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GE Capital International Holdings Limited ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. Telefono: 00 00000 - Fax: 00 000000 - Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare i contatti indicati nel Foglio Informativo dedicato al prodotto assistito dalla garanzia qui descritta.
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
CREDITO XXXXXXXX X.x.X.
Sede Sociale e Direzione Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx,
Iscritta all’Albo delle Banche n.5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Tel.:x00 000 00.00.00 - Fax:x00 0000 000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxx.xx
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
E’ una garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, va tenuto presente che se il debitore principale non effettua il pagamento, la banca può escutere la garanzia per soddisfare il debito; il fidejussore risponde con tutti i propri beni.
SEZIONE III – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO
Ai fini della visione del contenuto delle più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il cliente, si rinvia al foglio informativo relativo alla tipologia di contratto, cui la presente garanzia è accessoria. Resta fermo in ogni caso il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna il cliente e/o la Banca alla stipula del contratto.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
GARANTE: è la persona fisica/giuridica che rilascia la fidejussione a favore della banca.
DEBITORE PRINCIPALE: è la persona fisica/giuridica che deve garantire l’adempimento in favore della banca.
SOLIDARIETA’ FRA FIDEJUSSORI: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale la banca può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore principale.
REGRESSO: è il diritto del fideiussore, quando ha pagato quanto dovuto in base alla fidejussione rilasciata alla banca, di agire nei confronti del debitore principale.
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XXXXXX INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
(Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. e ulteriori disposizioni attuative)
FINANZIAMENTO ORDINARIO A TASSO DI MERCATO AI SENSI DEL DPR 601/73
SEZIONE I – INFORMAZIONI SU GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
GE Capital Interbanca S.p.A. (di seguito, anche la “Banca”) Iscritta all'albo delle banche al n. 10685 ed all’albo dei gruppi bancari quale capogruppo del “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca”. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx. Capitale sociale: Euro 217.335.282,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00776620155; società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GE Capital International Holdings Limited ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. Telefono: 00 00000 - Fax: 00 000000 - Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercial Banking chiamando il numero 02.7731.1 oppure scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xx.xxx
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
CREDITO XXXXXXXX X.x.X.
Sede Sociale e Direzione Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx,
Iscritta all’Albo delle Banche n.5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Tel.:x00 000 00.00.00 - Fax:x00 0000 000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxx.xx
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Il finanziamento è un contratto a medio e lungo termine finalizzato al potenziamento ed allo sviluppo dell’attività societaria. Il debitore (di seguito, anche “cliente/i” o “società cliente”) rimborserà il finanziamento mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, calcolate secondo un tasso fisso o variabile. Di norma, a garanzia del contratto, il debitore concederà alla Banca idonee garanzie (es.: ipoteca, pegno, privilegio speciale, fidejussione).
In caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale del finanziamento la Banca può richiedere, se previsto, un compenso.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di finanziamento a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
• Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO
Di seguito è riportato, in sintesi, il contenuto delle più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il cliente. Resta fermo il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna il cliente e/o la Banca alla stipula del contratto.
SEZIONE III – CLAUSOLE CONTRATTUALI
• La Banca comunica espressamente per iscritto al cliente qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, come previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
• Ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e rischi reputazionali, GE Capital Interbanca S.p.A. potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, a mezzo comunicazione scritta e senza limiti di tempo entro il quale esercitare detta facoltà, qualora si verificassero gli eventi previsti dal contratto a carico dei legali rappresentanti e degli Amministratori e/o Procuratori muniti di poteri o di altri procuratori speciali della società cliente o dei soggetti controllanti di fatto la società cliente stessa (Beneficial owners) e quest’ultima non vi abbia posto rimedio.
• Il cliente può presentare reclamo alla Banca inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Interbanca S.p.A, Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx o via fax al n. 00 0000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente.
La Banca deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo.
Ove il reclamo sia ritenuto fondato, la Banca indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione.
Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui ai precedenti capoversi, ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il cliente potrà presentare ricorso, alternativamente, a:
(i) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d’Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alla Banca oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Interbanca S.p.A. e nelle sue succursali e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Trasparenza”.
Oppure
(ii) Camera di Conciliazione e Arbitrato, istituita presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), alla quale possono essere sottoposte le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori o che comunque riguardino la prestazione di servizi di investimento. Il cliente potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato, qualora (i) non siano state avviate per la medesima controversia, anche su iniziativa dell'intermediario, altre procedure di conciliazione e (ii) il reclamo non abbia avuto esito nel termine di novanta (90) giorni dalla data della sua ricezione da parte della Banca. L’istanza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Banca, inviandole copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e depositata presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato nei trenta
(30) giorni di calendario successivi alla comunicazione alla Banca stessa.
Per sapere come rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato il cliente può consultare il sito www.camera- xxxxxx.xx.
Oppure
(iii) Conciliatore Bancario Finanziario, associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, cui la Banca aderisce, che ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Il cliente può chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario (telefono 06/974821 – fax 06/00000000 - e.mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.) di organizzare l’incontro di conciliazione compilando il modulo di istanza di conciliazione disponibile sul sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e inviandolo al seguente indirizzo: Conciliatore Bancario Finanziario, xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx.
La segreteria del Conciliatore Bancario Finanziario provvede a contattare l’altra parte e - se questa aderisce al tentativo di conciliazione
- dà avvio alla procedura.
Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di insorta controversia derivante dall’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto o a esso comunque ricollegata, che non sia stata risolta tra le parti in via stragiudiziale per il tramite dell’ABF, la Camera di Conciliazione e Arbitrato oppure il Conciliatore Bancario Finanziario, le parti, prima di adire il giudice competente, possono esperire il processo di mediazione ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al numero 36 dell’elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La sede della mediazione sarà Milano.
Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all’intepretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
• Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge n. 108/96 (cd. ”legge antiusura”) sul cartello affisso nei locali della Banca ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
SEZIONE IV – CONDIZIONI ECONOMICHE
DURATA: Oltre 18 mesi e fino a 15 anni
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO IN LINEA CAPITALE: in rate mensili, trimestrali o semestrali posticipate, con la possibilità di preammortamento fino ad 1 anno.
Le tipologie di ammortamento previste sono:
a) rate con ammortamento con quota capitale costante;
b) rate con ammortamento ad importo costante (con quota capitale e quota interesse costante oppure con quota capitale crescente e quota interesse decrescente);
c) rate con ammortamento con quota capitale costante o crescente e rata finale sino al 67% del totale finanziato per operazioni di finanza strutturata (MBO, LBO, acquisizioni di società, rami di aziende, singoli asset, etc. ) e sino al 40% per tutte le altre finalità.
INTERESSI:
tasso variabile:
- tasso nominale annuo variabile in funzione del seguente indicatore: tasso EURIBOR a 3/6 mesi quotato alle ore 11.00 C.E.T. e relativo alla pagine EURIBOR 01 del circuito Reuters.
- Detto indicatore sarà quello rilevato per valuta pari alla data di scadenza della trimestralità/semestralità precedente a quella per la quale sono dovuti gli interessi.
Qualora l’indicatore risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del contratto di finanziamento. Al tasso così determinato verrà aggiunta una maggiorazione massima a favore dell’Istituto pari a 500 bps.
Si riporta di seguito un riepilogo dei valori recentemente assunti da parametri di riferimento più utilizzati.
MODALITA’ DI CALCOLO E DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI: gli interessi saranno corrisposti in via mensile, trimestrale o semestrale posticipata e calcolati sull’importo a scalare del debito in essere computando i giorni civili su divisore commerciale. Si evidenzia che per le operazioni di impiego la periodicità di computo corrisponde a quella di pagamento degli interessi indicata nel dettaglio delle condizioni.
INTERESSI DI MORA – ENTITA’ E MODALITA’ DI CALCOLO: Euribor 6 mesi + la maggiorazione convenuta + 350 bps.
VALUTE: la valuta di riferimento per il primo periodo di interessi è quella del giorno di erogazione; per i periodi successivi, la valuta considerata è quella di scadenza del periodo di interessi precedente.
PENALE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE: 3% sul residuo importo dovuto al momento della risoluzione.
RIMBORSO ANTICIPATO: possibile una volta che siano decorsi 18 mesi dalla stipula del contratto, dietro corresponsione “una tantum” di una commissione pari al 3,5% massimo sull’importo che viene rimborsato in via anticipata purché detto rimborso avvenga in corrispondenza della scadenza di una rata di capitale e/o interessi.
Nel caso in cui detto rimborso anticipato non sia effettuato in corrispondenza di una scadenza, il cliente si impegna a corrispondere a GE Capital Interbanca S.p.A. oltre alla commissione come sopra determinata, una somma pari all’eventuale differenza positiva tra il costo della provvista sostenuto da GE Capital Interbanca S.p.A. stessa ed il rendimento dell’eventuale reimpiego per il periodo intercorrente tra la data di anticipato rimborso e la data della prima scadenza di rata immediatamente successiva.
SPESE ISTRUTTORIA: saranno dovute sull’importo del finanziamento erogato nella misura massima del 1,50%.
IMPOSTA SOSTITUTIVA: pari allo 0,25% delle somme erogate. L’importo corrispondente all’imposta sostitutiva sarà a carico del cliente e sarà trattenuto al momento dell’erogazione.
SPESE DI PERIZIA: a carico del cliente per le prestazioni rese da consulenti esterni e per un importo pari a quello richiesto dai consulenti stessi.
SPESE ED ONORARI NOTARILI: a carico del cliente e saranno regolati e corrisposti direttamente dal cliente stesso al Notaio rogante.
RILASCIO COPIA CONTRATTO IDONEA ALLA STIPULA: gratuito.
SPESE INVIO AVVISO SCADENZA: 2,60 euro.
SPESE RILASCIO CERTIFICAZIONE FISCALE: 100,00 euro.
SPESE PER INVIO SOLLECITI: 15,00 euro 1° sollecito
40,00 euro cad. successivi solleciti.
SPESE DICHIARAZIONE CONSISTENZA RAPPORTI: 100,00 euro.
SPESE INVIO DIFFIDA: 250,00 euro.
SPESE DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEBITO: 52,00 euro.
SPESE DI PERIZIA SUPPLETIVA: a carico del cliente per le prestazioni rese da Consulenti esterni e per un importo pari a quello richiesto dai Consulenti stessi.
CONTEGGIO PER ANTICIPATA ESTINZIONE: 100,00 euro.
FRAZIONAMENTO IPOTECARIO: per ogni quota: importo fisso euro 100,00 + 0,15% dell’importo da frazionare (min euro 150,00) oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
RESTRIZIONI IPOTECARIE: fino a euro 2.500.000,00: 500,00 euro
oltre euro 2.500.000.00: 750,00 euro.
CANCELLAZIONE DI QUOTE FRAZIONATE ESTINTE: fino a euro 2.500.000,00: 500,00 euro
oltre euro 2.500.000.00: 750,00 euro.
RINNOVAZIONI IPOTECARIE: 500,00 euro.
ASSENSO CANCELLAZIONE IPOTECARIA: 1.000,00 euro (2.000,00 euro se rilasciato fuori sede).
POSTERGAZIONI IPOTECARIE: 1.000,00 euro oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
ESTENSIONE IPOTECARIE: 1.000,00 euro oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
ESPROMISSIONE: 1.000,00 euro oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
VARIAZIONE DURATA, RIDUZIONE SOMMA ISCRITTA: 1.000,00 euro oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
ESEMPIO DI PIANO DI RIMBORSO PER FINANZIAMENTO DI EURO 100.000,00 DI DURATA 5 ANNI AL TASSO VARIABILE DEL 4,000% (CALCOLATO COME: EURIBOR 3 MESI/360 + 4% DI SPREAD)* NOMINALE ANNUO CON CORRESPONSIONE DI INTERESSI, IN VIA TRIMESTRALE POSTICIPATA, E DI CAPITALE, IN VIA SEMESTRALE POSTICIPATA, TAEG: 4,736
Progressivo Rata | Data Scadenza rata | Quota Capitale (€) | Quota Interessi (€) | Totale Rata (€) | Capitale Residuo (€) |
100.000,00 | |||||
1 | 30/06/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100.000,00 |
2 | 30/09/2016 | 10.000,00 | 1.022,22 | 11.022,22 | 90.000,00 | |
3 | 31/12/2016 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 90.000,00 | |
4 | 31/03/2017 | 10.000,00 | 900,00 | 10.900,00 | 80.000,00 | |
5 | 30/06/2017 | 0,00 | 808,89 | 808,89 | 80.000,00 | |
6 | 30/09/2017 | 10.000,00 | 817,78 | 10.817,78 | 70.000,00 | |
7 | 31/12/2017 | 0,00 | 715,56 | 715,56 | 70.000,00 | |
8 | 31/03/2018 | 10.000,00 | 700,00 | 10.700,00 | 60.000,00 | |
9 | 30/06/2018 | 0,00 | 606,67 | 606,67 | 60.000,00 | |
10 | 30/09/2018 | 10.000,00 | 613,33 | 10.613,33 | 50.000,00 | |
11 | 31/12/2018 | 0,00 | 511,11 | 511,11 | 50.000,00 | |
12 | 31/03/2019 | 10.000,00 | 500,00 | 10.500,00 | 40.000,00 | |
13 | 30/06/2019 | 0,00 | 404,44 | 404,44 | 40.000,00 | |
14 | 30/09/2019 | 10.000,00 | 408,89 | 10.408,89 | 30.000,00 | |
15 | 31/12/2019 | 0,00 | 306,67 | 306,67 | 30.000,00 | |
16 | 31/03/2020 | 10.000,00 | 303,33 | 10.303,33 | 20.000,00 | |
17 | 30/06/2020 | 0,00 | 202,22 | 202,22 | 20.000,00 | |
18 | 30/09/2020 | 10.000,00 | 204,44 | 10.204,44 | 10.000,00 | |
19 | 31/12/2020 | 0,00 | 102,22 | 102,22 | 10.000,00 | |
20 | 31/03/2021 | 10.000,00 | 100,00 | 10.100,00 | 0,00 | |
Totale | 100.000,00 | 11.147,78 | 111.147,78 | 0,00 |
Per maggiore facilità di raffronto i piani vengono sviluppati computando i giorni civili su divisore commerciale.
Euribor 3 mesi/360 rilevato il 28/06/2016 per valuta 30/06/2016, pari a [-0,281] considerato pari a zero ai fini del calcolo delle rate del piano di rimborso, sulla base della clausola contrattuale sopra richiamata.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
SPESE DI ISTRUTTORIA: spese per l’analisi di concedibilità.
SPESE DI REVISIONE: spese per l’analisi di modifiche alla struttura dell’operazione.
SPESE DI PERIZIA: spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia.
TASSO VARIABILE: tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
RATA: pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato) ed una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento).
PREAMMORTAMENTO: periodo iniziale del finanziamento durante il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
AMMORTAMENTO: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate.
TAEG: è un indicatore sintetico del costo del credito espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Nel calcolo TAEG sono compresi:
- gli interessi;
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- le eventuali spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso, ad esempio, di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore/consumatore);
- il costo dell'attivita' di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
- tutte le altre spese contemplate nel contratto.
INTERESSI DI MORA: Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
IL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL’ART. 1336 DEL CODICE CIVILE
GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
XXXXXX INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
(Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. e ulteriori disposizioni attuative)
FINANZIAMENTO ORDINARIO A TASSO DI MERCATO AI SENSI DEL DPR 131/86
SEZIONE I – INFORMAZIONI SU GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
GE Capital Interbanca S.p.A. (di seguito, anche la “Banca”) Iscritta all'albo delle banche al n. 10685 ed all’albo dei gruppi bancari quale capogruppo del “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca”. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx. Capitale sociale: Euro 217.335.282,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00776620155; società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GE Capital International Holdings Limited ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. Telefono: 00 00000 - Fax: 00 000000 - Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercial Banking chiamando il numero 02.7731.1 oppure scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xx.xxx.
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
CREDITO XXXXXXXX X.x.X.
Sede Sociale e Direzione Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx,
Iscritta all’Albo delle Banche n.5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Tel.:x00 000 00.00.00 - Fax:x00 0000 000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxx.xx
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Il finanziamento è un contratto finalizzato al potenziamento ed allo sviluppo dell’attività societaria. Il debitore (di seguito, anche “cliente” o “società cliente”) rimborserà il finanziamento mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, calcolate secondo un tasso fisso o variabile. A garanzia del contratto il debitore concederà alla Banca idonee garanzie (es.: fidejussione).
In caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale del finanziamento la Banca può richiedere, se previsto, un compenso.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• Possibilità di variazione del tasso di interesse, nel caso di finanziamento a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
• Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO
Di seguito è riportato, in sintesi, il contenuto delle più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il cliente. Resta fermo il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna il cliente e/o la Banca alla stipula del contratto.
SEZIONE III – CLAUSOLE CONTRATTUALI
• La Banca comunica espressamente per iscritto al cliente qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, come previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
• Ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e rischi reputazionali, GE Capital Interbanca S.p.A. potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, a mezzo comunicazione scritta e senza limiti di tempo entro il quale esercitare detta facoltà, qualora si verificassero gli eventi previsti dal contratto a carico dei legali rappresentanti e degli Amministratori e/o Procuratori muniti di poteri o di altri procuratori speciali della società cliente o dei soggetti controllanti di fatto la società cliente stessa (Beneficial owners) e quest’ultima non vi abbia posto rimedio.
• Il cliente può presentare reclamo alla Banca inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Interbanca S.p.A, Coxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx x via fax al n. 00 0000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente.
La Banca deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo.
Ove il reclamo sia ritenuto fondato, la Banca indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione.
Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui ai precedenti capoversi, ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il cliente potrà presentare ricorso, alternativamente, a:
(i) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d’Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alla Banca oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Interbanca S.p.A. e nelle sue succursali e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Trasparenza”.
Oppure
(ii) Camera di Conciliazione e Arbitrato, istituita presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), alla quale possono essere sottoposte le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori o che comunque riguardino la prestazione di servizi di investimento. Il cliente potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato, qualora (i) non siano state avviate per la medesima controversia, anche su iniziativa dell'intermediario, altre procedure di conciliazione e (ii) il reclamo non abbia avuto esito nel termine di novanta (90) giorni dalla data della sua ricezione da parte della Banca. L’istanza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Banca, inviandole copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e depositata presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato nei trenta
(30) giorni di calendario successivi alla comunicazione alla Banca stessa.
Per sapere come rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato il cliente può consultare il sito www.camera- xxxxxx.xx.
Oppure
(iii) Conciliatore Bancario Finanziario, associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, cui la Banca aderisce, che ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Il cliente può chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario (telefono 06/974821 – fax 06/00000000 - e.mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.) di organizzare l’incontro di conciliazione compilando il modulo di istanza di conciliazione disponibile sul sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e inviandolo al seguente indirizzo: Conciliatore Bancario Finanziario, vix xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx.
La segreteria del Conciliatore Bancario Finanziario provvede a contattare l’altra parte e - se questa aderisce al tentativo di conciliazione
- dà avvio alla procedura.
Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di insorta controversia derivante dall’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto o a esso comunque ricollegata, che non sia stata risolta tra le parti in via stragiudiziale per il tramite dell’ABF, la Camera di Conciliazione e Arbitrato oppure il Conciliatore Bancario Finanziario, le parti, prima di adire il giudice competente, possono esperire il processo di mediazione ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al numero 36 dell’elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La sede della mediazione sarà Milano.
Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all’intepretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
• Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge n. 108/96 (cd. ”legge antiusura”) sul cartello affisso nei locali della Banca ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
SEZIONE IV – CONDIZIONI ECONOMICHE
DURATA: Superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi.
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO IN LINEA CAPITALE: in rate mensili, trimestrali o semestrali posticipate, con la possibilità di preammortamento fino ad 1 anno.
INTERESSI:
tasso variabile:
• tasso nominale annuo variabile in funzione del seguente indicatore: tasso EURIBOR a 3/6 mesi quotato alle ore 11.00 C.E.T. e relativo alla pagine EURIBOR 01 del circuito Reuters.
• Detto indicatore sarà quello rilevato per valuta pari alla data di scadenza della trimestralità/semestralità precedente a quella per la quale sono dovuti gli interessi.
Qualora l’indicatore risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del contratto di finanziamento.
Al tasso così come determinato verrà aggiunta una maggiorazione massima a favore dell’Istituto pari a 500 bps.
MODALITA’ DI CALCOLO E DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI: gli interessi saranno corrisposti in via trimestrale o semestrale posticipata e calcolati sull’importo a scalare del debito in essere computando i giorni civili su divisore commerciale. Si evidenzia che per le operazioni di impiego la periodicità di computo corrisponde a quella di pagamento degli interessi indicata nel dettaglio delle condizioni.
INTERESSI DI MORA – ENTITA’ E MODALITA’ DI CALCOLO: tasso interbancario 3 o 6 mesi lettera più la maggiorazione convenuta più 350 bps.
VALUTE: la valuta di riferimento per il primo periodo di interessi è quella del giorno di erogazione; per i periodi successivi, la valuta considerata è quella di scadenza del periodo di interessi precedente.
PENALE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE: 3% sul residuo importo dovuto al momento della risoluzione.
RIMBORSO ANTICIPATO: possibile dietro corresponsione “una tantum” di una commissione pari al 3,5% massimo sull’importo che viene rimborsato in via anticipata purché detto rimborso avvenga in corrispondenza della scadenza di una rata di capitale e/o interessi.
Nel caso in cui detto rimborso anticipato non sia effettuato in corrispondenza di una scadenza, la cliente si impegna a corrispondere a GE Capital Interbanca S.p.A., oltre alla commissione come sopra determinata, una somma pari all’eventuale differenza positiva fra il costo della provvista sostenuto da GE Capital Interbanca S.p.A. stessa ed il rendimento dell’eventuale reimpiego per il periodo intercorrente tra la data di anticipato rimborso e la data della prima scadenza di rata immediatamente successiva.
SPESE ISTRUTTORIA: saranno dovute sull’importo del finanziamento erogato nella misura massima del 1,50%.
SPESE DI STIPULA NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA NOTARILMENTE: sarà dovuto l’importo di euro 140,00 per spese di registrazione e bollo forfettariamente considerate.
RILASCIO COPIA CONTRATTO IDONEA ALLA STIPULA: gratuito.
CONTEGGIO PER ANTICIPATA ESTINZIONE: 100,00 euro.
SPESE INVIO AVVISO SCADENZA: 2,60 euro.
SPESE RILASCIO CERTIFICAZIONE FISCALE: 100,00 euro.
SPESE PER INVIO SOLLECITI: 15,00 euro 1° sollecito
40,00 euro cad. successivi solleciti.
SPESE INVIO DIFFIDA: 250,00 euro.
SPESE DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEBITO: 52,00 euro.
ESEMPIO DI PIANO DI RIMBORSO PER FINANZIAMENTO DI EURO 100.000,00 DI DURATA INFERIORE A 18 MESI AL TASSO VARIABILE DEL 4,000% (CALCOLATO COME: EURIBOR 3 MESI/360 + 4% DI SPREAD)* NOMINALE ANNUO CON CORRESPONSIONE DI INTERESSI IN VIA TRIMESTRALE POSTICIPATA E RIMBORSO DEL CAPITALE IN UNA UNICA SOLUZIONE, TAEG: 5,303%
Progressivo Rata | Data Scadenza rata | Quota Capitale (€) | Quota Interessi (€) | Totale Rata (€) | Capitale Residuo (€) |
100.000,00 | |||||
1 | 30/06/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100.000,00 |
2 | 30/09/2016 | 0,00 | 1.022,22 | 1.022,22 | 100.000,00 |
3 | 31/12/2016 | 0,00 | 1.022,22 | 1.022,22 | 100.000,00 |
4 | 31/03/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100.000,00 |
5 | 30/06/2017 | 0,00 | 1.011,11 | 1.011,11 | 100.000,00 |
6 | 30/09/2017 | 100.000,00 | 1.022,22 | 101.022,22 | 0,00 |
Totale | 100.000,00 | 6.077,78 | 106.077,78 |
Per maggiore facilità di raffronto i piani vengono sviluppati computando i giorni civili su divisore commerciale.
*Euribor 3 mesi/360 rilevato il 28/06/2016 per valuta 30/06/2016, pari a [-0,281] considerato pari a zero ai fini del calcolo delle rate del piano di rimborso, sulla base della clausola contrattuale sopra richiamata.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
SPESE DI ISTRUTTORIA: spese per l’analisi di concedibilità.
SPESE DI PERIZIA: spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia.
SPESE DI REVISIONE: spese per l’analisi di modifiche alla struttura dell’operazione.
TASSO VARIABILE: tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
RATA: pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato) ed una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento).
PREAMMORTAMENTO: periodo iniziale del finanziamento durante il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
AMMORTAMENTO: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate.
TAEG: è un indicatore sintetico del costo del credito espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Nel calcolo TAEG sono compresi:
- gli interessi;
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- le eventuali spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso, ad esempio, di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore/consumatore);
- il costo dell'attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
- tutte le altre spese contemplate nel contratto.
INTERESSI DI MORA Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
IL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL’ART. 1336 DEL CODICE CIVILE
GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
XXXXXX INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
(Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. e ulteriori disposizioni attuative)
FINANZIAMENTO ORDINARIO A TASSO DI MERCATO AI SENSI DEL DPR 601/73 CON UTILIZZO DI DIVISA ESTERA
SEZIONE I – INFORMAZIONI SU GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
GE Capital Interbanca S.p.A. (di seguito, anche la “Banca”) Iscritta all'albo delle banche al n. 10685 ed all’albo dei gruppi bancari quale capogruppo del “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca”. Sede Legale: Coxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx. Capitale sociale: Euro 217.335.282,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00776620155; società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GE Capital International Holdings Limited ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. Telefono: 00 00000 - Fax: 00 000000 - Sito web: xxx.xxxxxxxxx.xx; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercial Banking chiamando il numero 02.7731.1 oppure scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xx.xxx
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
CREDITO XXXXXXXX X.x.X.
Sede Sociale e Direzione Vix Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx,
Iscritta all’Albo delle Banche n.5350 e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia n. 20010 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Tel.:x00 000 00.00.00 - Fax:x00 0000 000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxx.xx
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Il finanziamento è un contratto a medio e lungo termine finalizzato al potenziamento ed allo sviluppo dell’attività societaria. Il debitore (di seguito, anche il “cliente”) rimborserà il finanziamento mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, calcolate secondo un tasso variabile. Di norma, a garanzia del contratto, il debitore concederà alla Banca idonee garanzie (es.: ipoteca, pegno, privilegio speciale, fidejussione).
In caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale del finanziamento la Banca può richiedere, se previsto, un compenso.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di finanziamento a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO
Di seguito è riportato, in sintesi, il contenuto delle più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il cliente. Resta fermo il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna il cliente e/o la Banca alla stipula del contratto.
SEZIONE III – CLAUSOLE CONTRATTUALI
• La Banca comunica espressamente per iscritto al cliente qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, come previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
• Ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e rischi reputazionali, GE Capital Interbanca S.p.A. potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, a mezzo comunicazione scritta e senza limiti di tempo entro il quale esercitare detta facoltà, qualora si verificassero gli eventi previsti dal contratto a carico dei legali rappresentanti e degli Amministratori e/o Procuratori muniti di poteri o di altri procuratori speciali della società cliente o dei soggetti controllanti di fatto la società cliente stessa (Beneficial owners) e quest’ultima non vi abbia posto rimedio.
• Il cliente può presentare reclamo alla Banca inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Interbanca S.p.A, Coxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx x via fax al n. 00 0000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente.
La Banca deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo.
Ove il reclamo sia ritenuto fondato, la Banca indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione.
Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui ai precedenti capoversi, ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il cliente potrà presentare ricorso, alternativamente, a:
(i) Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d’Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alla Banca oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Interbanca S.p.A. e nelle sue succursali e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Trasparenza”.
Oppure
(ii) Camera di Conciliazione e Arbitrato, istituita presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), alla quale possono essere sottoposte le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori o che comunque riguardino la prestazione di servizi di investimento. Il cliente potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato, qualora (i) non siano state avviate per la medesima controversia, anche su iniziativa dell'intermediario, altre procedure di conciliazione e (ii) il reclamo non abbia avuto esito nel termine di novanta (90) giorni dalla data della sua ricezione da parte della Banca. L’istanza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Banca, inviandole copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e depositata presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato nei trenta
(30) giorni di calendario successivi alla comunicazione alla Banca stessa.
Per sapere come rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato il cliente può consultare il sito www.camera- xxxxxx.xx.
Oppure
(iii) Conciliatore Bancario Finanziario, associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, cui la Banca aderisce, che ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Il cliente può chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario (telefono 06/974821 – fax 06/00000000 - e.mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.) di organizzare l’incontro di conciliazione compilando il modulo di istanza di conciliazione disponibile sul sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e inviandolo al seguente indirizzo: Conciliatore Bancario Finanziario, vix xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx.
La segreteria del Conciliatore Bancario Finanziario provvede a contattare l’altra parte e - se questa aderisce al tentativo di conciliazione
- dà avvio alla procedura.
Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario il cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di insorta controversia derivante dall’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto o a esso comunque ricollegata, che non sia stata risolta tra le parti in via stragiudiziale per il tramite dell’ABF, la Camera di Conciliazione e Arbitrato oppure il Conciliatore Bancario Finanziario, le parti, prima di adire il giudice competente, possono esperire il processo di mediazione ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al numero 36 dell’elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La sede della mediazione sarà Milano.
Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all’intepretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
• Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge n. 108/96 (cd. ”legge antiusura”) sul cartello affisso nei locali della Banca ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
SEZIONE IV – CONDIZIONI ECONOMICHE
DURATA: fino a 15 anni.
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO IN LINEA CAPITALE: in rate mensili, trimestrali o semestrali posticipate, con la possibilità di preammortamento fino ad 1 anno.
Le tipologie di ammortamento previste sono:
a) rate con ammortamento con quota capitale costante;
b) rate con ammortamento ad importo costante (con quota capitale e quota interesse costante oppure con quota capitale crescente e quota interesse decrescente);
c) rate con ammortamento con quota capitale costante o crescente e rata finale sino al 67% del totale finanziato per operazioni di finanza strutturata (MBO, LBO, acquisizioni di società, rami di aziende, singoli asset, etc. ) e sino al 40% per tutte le altre finalità.
INTERESSI: tasso variabile nominale annuo determinato in funzione del tasso interbancario 3 o 6 mesi lettera sulle Eurodivise rilevato per valuta pari alla data di scadenza della trimestralità/semestralità precedente a quella per la quale sono dovuti gli interessi. Qualora l’indicatore risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del contratto di finanziamento. Al tasso così come determinato verrà aggiunta una maggiorazione massima a favore dell’Istituto pari a 500 bps.
MODALITA’ DI CALCOLO E DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI: gli interessi a tasso variabile saranno corrisposti in via trimestrale o semestrale posticipata e calcolati a scalare sull’importo del debito in essere computando i giorni civili su divisore commerciale. Si evidenzia che per le operazioni di impiego la periodicità di computo corrisponde a quella di pagamento degli interessi indicata nel dettaglio delle condizioni.
INTERESSI DI MORA – ENTITA’ E MODALITA’ DI CALCOLO: tasso interbancario 3 o 6 mesi lettera più la maggiorazione convenuta più 350 bps.
VALUTE: la valuta di riferimento per il calcolo degli interessi è quella del giorno di erogazione; per i periodi successivi, la valuta considerata è quella di scadenza del periodo di interessi precedente.
PENALE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE: 5% secco sul residuo importo.
RIMBORSO ANTICIPATO: possibile dietro corresponsione “una tantum” di una commissione. La commissione sarà pari al 3,5% massimo sull’importo che viene rimborsato in via anticipata purché detto rimborso avvenga in corrispondenza della scadenza di una rata di capitale e/o interessi.
Nel caso in cui detto rimborso anticipato non sia effettuato in corrispondenza di una scadenza, la cliente si impegna a corrispondere a GE Capital Interbanca S.p.A., oltre alla commissione come sopra determinata, una somma pari all’eventuale differenza positiva fra il costo della provvista sostenuto da GE Capital Interbanca S.p.A. stessa ed il rendimento dell’eventuale reimpiego per il periodo intercorrente tra la data di anticipato rimborso e la data della prima scadenza di rata immediatamente successiva.
SPESE ISTRUTTORIA: saranno dovute sull’importo del finanziamento erogato nella misura massima del 1,50%.
IMPOSTA SOSTITUTIVA: pari allo 0,25% delle somme erogate se il finanziamento supera i 18 mesi di durata. L’importo corrispondente all’imposta sostitutiva sarà a carico del cliente e sarà trattenuto al momento dell’erogazione.
SPESE DI PERIZIA: a carico del cliente per le prestazioni rese da consulenti esterni e per un importo pari a quello richiesto dai consulenti stessi.
SPESE ED ONORARI NOTARILI: a carico del cliente e saranno regolati e corrisposti direttamente dal cliente stesso al Notaio rogante.
RILASCIO COPIA CONTRATTO IDONEA ALLA STIPULA: gratuito.
SPESE INVIO AVVISO SCADENZA: 2,60 euro.
SPESE RILASCIO CERTIFICAZIONE FISCALE: 100,00 euro.
SPESE PER INVIO SOLLECITI: 15,00 euro 1° sollecito
40,00 euro cad. successivi solleciti.
SPESE DICHIARAZIONE CONSISTENZA RAPPORTI: 100,00 euro.
SPESE INVIO DIFFIDA: 250,00 euro.
SPESE DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEBITO: 52,00 euro.
SPESE DI PERIZIA SUPPLETIVA: a carico del cliente per le prestazioni rese da consulenti esterni e per un importo pari a quello richiesto dai consulenti stessi.
CONTEGGIO PER ANTICIPATA ESTINZIONE: 100,00 euro.
FRAZIONAMENTO IPOTECARIO: per ogni quota: importo fisso euro 100,00 + 0,15% dell’importo da frazionare (min euro 150,00) oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
RESTRIZIONI IPOTECARIE: fino a euro 2.500.000,00: 500,00 euro
oltre euro 2.500.000.00: 750,00 euro.
CANCELLAZIONE DI QUOTE FRAZIONATE ESTINTE: fino a euro 2.500.000,00: 500,00 euro
oltre euro 2.500.000.00: 750,00 euro.
RINNOVAZIONI IPOTECARIE: 500,00 euro.
ASSENSO CANCELLAZIONE IPOTECARIA: 1.000,00 euro (2.000,00 euro se rilasciato fuori sede).
POSTERGAZIONI IPOTECARIE: 1.000,00 euro oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
ESTENSIONE IPOTECARIE: 1.000,00 euro oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
ESPROMISSIONE: 1.000,00 euro oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
VARIAZIONE DURATA, RIDUZIONE SOMMA ISCRITTA: 1.000,00 euro oltre eventuali oneri notarili e peritali (determinati da periti incaricati).
ESEMPIO DI PIANO DI RIMBORSO PER FINANZIAMENTO DI $ USA 100.000,00 DI DURATA 5 ANNI AL TASSO IPOTETICO DEL 4,898% (CALCOLATO COME: LIBOR 6 MESI PARI A 0,898% AL 28/06/2016 + 4% DI SPREAD) CON CORRESPONSIONE DI INTERESSE E CAPITALE IN VIA SEMESTRALE POSTICIPATA, TAEG: 5,657%
Progressivo Rata | Data Scadenza rata | Quota Capitale (US $) | Quota Interessi (US $) | Totale Rata (US $) | Capitale Residuo (US $) |
100.000,00 | |||||
1 | 30/09/2016 | 10.000,00 | 2.476,29 | 12.476,29 | 90.000,00 |
2 | 31/03/2017 | 10.000,00 | 2.228,66 | 12.228,66 | 80.000,00 |
3 | 30/09/2017 | 10.000,00 | 1.991,91 | 11.991,91 | 70.000,00 |
4 | 31/03/2018 | 10.000,00 | 1.733,40 | 11.733,40 | 60.000,00 |
5 | 30/09/2018 | 10.000,00 | 1.493,94 | 11.493,94 | 50.000,00 |
6 | 31/03/2019 | 10.000,00 | 1.238,14 | 11.238,14 | 40.000,00 |
7 | 30/09/2019 | 10.000,00 | 995,96 | 10.995,96 | 30.000,00 |
8 | 31/03/2020 | 10.000,00 | 746,97 | 10.746,97 | 20.000,00 |
9 | 30/09/2020 | 10.000,00 | 497,98 | 10.497,98 | 10.000,00 |
10 | 31/03/2021 | 10.000,00 | 247,63 | 10.247,63 | 0,00 |
Totale | 100.000,00 | 13.650,87 | 113.650,87 |
Per maggiore facilità di raffronto i piani vengono sviluppati computando i giorni civili su divisore commerciale.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
SPESE DI ISTRUTTORIA: spese per l’analisi di concedibilità.
SPESE DI PERIZIA: spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia.
SPESE DI REVISIONE: spese per l’analisi di modifiche alla struttura dell’operazione.
TASSO VARIABILE: tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
RATA: pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato) ed una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento).
PREAMMORTAMENTO: periodo iniziale del finanziamento durante il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
AMMORTAMENTO: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate.
TAEG: è un indicatore sintetico del costo del credito espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Nel calcolo TAEG sono compresi:
- gli interessi;
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- le eventuali spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso, ad esempio, di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore/consumatore);
- il costo dell'attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
- tutte le altre spese contemplate nel contratto.
INTERESSI DI MORA: interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
IL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL’ART. 1336 DEL CODICE CIVILE
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA(*) Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari,corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema. Periodo di Applicazione: dal 1° Luglio 2016 fino al 30 Settembre 2016 | |||
Categorie di Operazioni | Classi di Importo in Unità di Euro | Tassi Medi (su base annua) | Tassi Soglia (su base annua) |
Aperture di credito in conto | fino a 5.000 | 11,40 | 18,2500 |
corrente | oltre 5.000 | 9,27 | 15,5875 |
Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 15,87 | 23,8375 |
oltre 1.500 | 14,64 | 22,3000 | |
fino a 5.000 | 9,12 | 15,4000 | |
Anticipi e sconti commerciali | Da 5.000 a 100.000 | 7,45 | 13,3125 |
oltre 100.000 | 4,48 | 9,6000 | |
Factoring | fino a 50.000 | 5,52 | 10,9000 |
oltre 50.000 | 3,36 | 8,2000 | |
Crediti personali | 10,59 | 17,2375 | |
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese | 10,37 | 16,9625 | |
Prestiti contro cessione del quinto | fino a 5.000 | 11,91 | 18,8875 |
dello stipendio e della pensione | oltre 5.000 | 10,54 | 17,1750 |
Leasing autoveicoli e aeronavali | fino a 25.000 | 5,95 | 11,4375 |
oltre 25.000 | 6,04 | 11,5500 | |
Leasing immobiliare | - a tasso fisso | 4,64 | 9,8000 |
- a tasso variabile | 3,45 | 8,3125 | |
Leasing strumentale | fino a 25.000 | 8,23 | 14,2875 |
oltre 25.000 | 4,42 | 9,5250 | |
Credito finalizzato all'acquisto | fino a 5.000 | 11,73 | 18,6625 |
rateale | oltre 5.000 | 9,00 | 15,2500 |
Credito Revolving | fino a 5.000 | 16,43 | 24,4300 |
oltre 5.000 | 13,82 | 21,2750 | |
Mutui con garanzia ipotecaria | - a tasso fisso | 3,18 | 7,9750 |
- a tasso variabile | 2,60 | 7,2500 | |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, COME MODIFICATO DAL D.L. 70/2011, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze del 23 settembre 2015 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009. |