SCHEMA DI CONTRATTO REGIONE DEL VENETO
SCHEMA DI CONTRATTO REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA
PER LA FORNITURA DI PER L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER IL PERIODO DI /FINO AL
LOTTO N. CIG N. . LOTTO N. CIG. N. .
Tra:
L’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana – Codice Fiscale 03084880263 - con sede legale in Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 – 00000 Xxxxxxx, che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Azienda Socio - Sanitaria”, rappresentata dal Dott.
……………., nato a , Direttore dell’U.O.C. Provveditorato
delegato alla firma del presente contratto dal Dott. ………………… nato a il
……………, nella sua qualità di Direttore Generale, giusta Deliberazione n. del
e:
La Ditta - Codice Fiscale e Partita IVA: _ - con sede legale in , che nel contesto dell’Atto verrà chiamata, per brevità, anche “Ditta Aggiudicataria” rappresentata dal Dott/Sig. , nato a il
residente in - C.F. che interviene in questo atto in qualità di (se procuratore)….. giusta procura del rilasciata dal dott. , Notaio in , Repertorio n. - Raccolta n.
registrato all’Agenzia delle Entrate di in data al n.
.
Premesso che:
➢ con deliberazione del Direttore Generale n. del è stata affidata alla “Ditta Aggiudicataria” la fornitura di (se esistono più lotti, specificare quali) LOTTO n. da destinare a dell’Azienda
Ulss n. 2 Marca Trevigiana, per il periodo di mesi;
➢ (se sono pervenuti tutti gli esiti dei controlli generali) in data è stata data
comunicazione al sistema AVCpass dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
➢ (se non sono pervenuti tutti gli esiti dei controlli generali) …. in data
l’ “Azienda Socio Sanitaria” ha avviato la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della “Ditta Aggiudicataria”;
➢ la “Ditta Aggiudicataria” con nota del , acquisita al protocollo generale dell’ “Azienda Socio -Sanitaria” n. , in data , ha presentato:
• polizza fideiussoria n. rilasciata da il di
euro , pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione del servizio, IVA esclusa, (eventuale) …. ridotto del …in quanto in possesso della certificazione …………………………(descrizione relativa alla
certificazione presentata) rilasciata dell'Ente certificatore il
,a garanzia degli obblighi contrattuali;
• (se richiesta) polizza assicurativa n. emessa da , valida fino al ;
• dichiarazione del resa ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;
• comunicazione del conto corrente dedicato nonché dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso, ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
➢ l’ “Azienda Socio - Sanitaria” ha acquisito la regolarità contributiva della “Ditta Aggiudicataria” al fine della stipula del contratto;
➢ (solo se il contratto è sotto soglia comunitaria) L’ “Azienda Socio-Sanitaria” ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) richiesta telematica di comunicazioni ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., protocollo n. PR del .
➢ (solo se il contratto è sotto soglia comunitaria) e con risposta della BDNA)….
La Banca Dati Nazionale Antimafia B.D.N.A. con nota protocollo n. PR
del , ha comunicato che “a carico della nome ditta e
dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs.06/09/2011 159 e s.m.i.” ;
➢ solo se il contratto è sotto soglia comunitaria e dalla consultazione in BDNA non risulta immediatamente l’esito. NON urgente … l’art. 88, comma 4bis, del D.lgs. 6.09.2011 n. 159 e s.m.i., dispone che decorso il termine di trenta giorni, dalla consultazione, le Amministrazioni possono procedere anche in assenza delle comunicazioni antimafia, fatta salva la facoltà di revoca o recesso nel caso in cui, cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67, siano accertate successivamente;
➢ (solo se il contratto è sotto soglia comunitaria senza risposta dalla BDNA e URGENTE).
La “Ditta Aggiudicataria” con nota di data , acquisita dall’ “Azienda
Socio – Sanitaria” al protocollo generale n. in data , ha presentato apposita dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 con la quale ha attestato che nei confronti dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs. e che secondo quanto previsto dal successivo art. 89, l’ “Azienda Socio – Sanitaria” può stipulare il contratto previa acquisizione della predetta dichiarazione nel caso in cui la fornitura venga dichiarata urgente;
➢ (solo se il contratto è sopra soglia comunitaria) …. L’ “Azienda Socio-Sanitaria” ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) richiesta telematica di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., protocollo n. PR del .
➢ (solo se il contratto è sopra soglia comunitaria e con risposta della BDNA… La Banca Dati Nazionale Antimafia B.D.N.A. con nota protocollo n. PR del
, ha comunicato che “a carico della nome ditta e dei
relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo” ;
➢ (solo se il contratto è sopra soglia comunitaria e nel caso in cui si proceda alla stipula prima di conoscere l’esito delle informazioni prefettizie)…. L’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., dispone che decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi d’urgenza, immediatamente, dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le Amministrazioni possono procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatta salva la facoltà di
revoca o recesso nel caso in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente;
➢ (se c’è anticipata esecuzione) …. Il Direttore dell’esecuzione, Dott./Ing.
, Dirigente Responsabile del dell’ “Azienda Socio –
Sanitaria” in data ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ha sottoscritto il verbale di esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza al fine di
…………………….;
➢ il termine dilatorio previsto dall’art. 32 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., risulta scaduto il .
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’ “Azienda Socio - Sanitaria” affida alla “Ditta Aggiudicataria”, come sopra rappresentata nella persona del Sig. , che a tale titolo accetta, la fornitura di
(se esistono più lotti, specificare quali) Lotto n. , per il periodo di mesi, fino al .
ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO
La “Ditta Aggiudicataria” si obbliga alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato d’oneri, allegato quale parte integrante al presente contratto (Allegato n. ),
ART. 3 - IMPORTO E DURATA
Le condizioni economiche del presente contratto sono indicate nell’offerta economica presentata dalla “Ditta Aggiudicataria”, allegata quale parte integrante al presente contratto (Allegato n. ).
L’importo complessivo della fornitura per il periodo di mesi è pari a Euro
= (importo in lettere) IVA al esclusa, corrispondenti a complessivi Euro (importo in lettere) IVA al inclusa (se c’è il DUVRI ed è previsto un onere economico aggiuntivo) …. di cui € (importo in lettere) IVA al esclusa, corrispondenti a complessivi Euro (importo in lettere) IVA al inclusa, relativi ad oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
Al presente contratto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 15 del
D.L. 95 del 6.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 7.08.2012 e s.m.i..
Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 17 del D.L. n. 98 del 6.07.2011, convertito nella Legge n. 111 del 15.07.2011 e s.m.i..
Il contratto avrà durata di mesi a decorrere dal data di effettivo
inizio della fornitura, (se esiste anticipata esecuzione) data di decorrenza anticipata della fornitura.
Alla scadenza del contratto la “Ditta Aggiudicataria” avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino a quando l’ “Azienda Socio - Sanitaria” non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 6 mesi dalla scadenza.
L’ “Azienda Socio - Sanitaria” si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alla scadenza del servizio fino ad un massimo di 12 mesi, ai sensi della normativa vigente, per un importo presunto di € = (importo in lettere) IVA esclusa.
L“Azienda Socio-Sanitaria” ai sensi dell’art. 1353 del C.C., risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la “Ditta Aggiudicataria” possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l’affidamento della fornitura oggetto del
presente contratto, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 03.05.11.
Per fatturazioni e pagamenti vedasi le prescrizioni contenute nel Capitolato d’oneri. ART. 6 – CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
(da inserire sempre) Al presente contratto si applicano il D.lgs. 6.09.2011 n. 159 e
s.m.i. e le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07.09.2015, consultabile sul sito della Giunta Regionale, nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 06.04.2017 dall’”Azienda Socio – Sanitaria” con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, e dall’allegato Patto di integrità in materia di contratti pubblici (Allegato n. ), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui ai/l predetti/o Protocolli/o di legalità, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Da inserire sempre nei sopra soglia………. La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad adempiere a quanto disposto dall’art. 86 del D. lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede che “i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art. 85”.
L’“Azienda Socio - Sanitaria” si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629 del
06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della “Ditta Aggiudicataria”, per valutare l’opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
(se previsto il subappalto) L’“Azienda Socio - Sanitaria” ai sensi dei suddetti Protocolli di Legalità, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
Da inserire sempre nei sopra soglia Al presente contratto si applicano le linee
guida per l’attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all’art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell’Interno in data 15 07.2014 e in data 27.01.2015.
ART. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del presente contratto.
La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
ART. 8 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La “Ditta Aggiudicataria” prende atto che, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e della delibera C.I.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”, l’”Azienda Socio - Sanitaria” ha approvato il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2018-2020, pubblicato nel sito xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx - Sez. Amministrazione Trasparente, e si impegna ad osservarne il contenuto.
La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto
ART. 9 – SUBAPPALTO
(eventuale) Il Subappalto è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei limiti indicati dalla “Ditta Aggiudicataria” stessa nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento del servizio di cui al presente contratto.
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a depositare il contratto di subappalto presso l’ “Azienda Socio Sanitaria” entro il termine previsto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i
Si richiama integralmente il disposto dell’art. del Capitolato d’oneri e del già citato art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i..
Il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, potrà essere risolto
automaticamente nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: .
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a dare immediata comunicazione all’ “Azienda Socio - Sanitaria” ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore (se pertinente)/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalla “Ditta Aggiudicataria” saranno raccolti presso l’ “Azienda Socio - Sanitaria”, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La “Ditta Aggiudicataria” è tenuta al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
ART. 12 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento è il/la Direttore U.O.C.
- dell’ “Azienda Socio - Sanitaria” e il Direttore dell’Esecuzione è il/la Dirigente Responsabile del Servizio - Distretto Treviso - dell’ “Azienda – Socio Sanitaria”.
ART. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La “Ditta Aggiudicataria” ha eletto domicilio in
ART. 14 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la “Ditta Aggiudicataria” e l’ “Azienda Socio - Sanitaria” sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviano a quanto già prescritto nel Capitolato d’oneri (Allegato n. ).
In caso di discordanza tra il Capitolato d’oneri e il contratto, prevale il presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.
(se c’è il DUVRI) … Si precisa che nel presente caso, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello non trascurabile, si ritiene necessaria l’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, che forma parte sostanziale ed integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, per le quali non si prevede un onere aggiuntivo (se si prevede un onere economico aggiuntivo) … per le quali si prevede un onere economico complessivo, per il periodo di anni, pari ad € (Euro in lettere ) IVA al
esclusa, corrispondenti a complessivi € (Euro in lettere ) IVA al
inclusa.
(se non c’è il DUVRI) …. Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la fornitura di , come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza, e pertanto:
■ viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;
■ non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
(se non sono pervenuti tutti i controlli) Considerato che risultano conclusi con esito positivo tutti i controlli sul possesso dei requisiti generali ad accezione della
certificazione dell’ Ente (di cui all’art. 80 comma 1 – lettera
indicare la lettera dell’art.80 c. 1 ), il presente contratto è sottoposto alla seguente clausola risolutiva espressa, come risulta da apposita dichiarazione del R.U.P. del :
qualora le verifiche di cui all’art. 80 comma 1 – lettera indicare la lettera dell’art
/80c. 1 , effettuate presso l’ Ente ed attualmente in corso, dessero esito negativo il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente.
ART. 16 – DOCUMENTI CHE XXXXXXX PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati, i seguenti documenti:
- Capitolato d’oneri (Allegato n. );
- Offerta Economica della “Ditta Aggiudicataria” (Allegato n. );
- Chiarimenti
- (Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della L. 488/1999 (Allegato n.
);
- Patto d’integrità in materia di contratti pubblici (Allegato n. ) di cui al Protocollo di legalità del 06.04.2017, sottoscritto dalle parti.
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma, comunque, sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:
- Relazione Tecnica/ Documentazione tecnica;
- (se pertinente.) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I.,
- Cauzione definitiva;
- (se pertinente) Polizza assicurativa.
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Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della “Ditta Aggiudicataria”.
************ Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso.
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L’imposta di bollo prevista dal D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., è stata assolta con le modalità del D.M. 17.06.2014.
************ Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.
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Il su esteso atto, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene sottoscritto dalle parti.
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