Sommario
AFFITTO e CESSIONE di
azienda nel fallimento
Relatore: Rag. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
(Commissione di Studio Procedure Concorsuali ODCEC Modena)
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Modena, 12 Aprile 2016
Sommario
Affitto e cessione di azienda o di rami dell’azienda nel fallimento
Norme di riferimento:
• Art.79 - Contratto di affitto d’azienda (c.d.esofallimentare concluso prima che l’imprenditore venga dichiarato fallito)
• Art 104 bis - Affitto dell’azienda o rami dell’azienda (c.d. endofallimentare – concluso nel corso della procedura fallimentare)
• Art 105 - Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco
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Modena, 12 Aprile 2016
Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
Affitto di azienda
come strumento conservativo
La stipula di un contratto di affitto di azienda quando un’impresa è in crisi ed è in pericolo la continuità della sua gestione, è una buona soluzione ponte che permette di non azzerare il business e, nel contempo, di non far gravare sul nuovo gestore le passività del precedente imprenditore.
L’operazione può evitare il blocco dell’attività e massimizzare la soddisfazione dei creditori dell’impresa in crisi.
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Modena, 12 Aprile 2016
Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
La fattispecie di affitto di azienda
Nozione affitto di azienda : art. art. 2561 e 2562 c.c.
Forma dell’atto: atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2556 c.c)
Oggetto dell’affitto (e della successiva vendita): azienda – ramo di azienda
AZIENDA artt.2555 c.c
Complesso di beni eterogenei utilizzati dallo stesso soggetto funzionalmente e reciprocamente coordinati (accezione ampia: complesso di beni e di rapporti potenzialmente riorganizzabili) ; - elementi non costitutivi: contratti –crediti-debiti
Ai fini lavoristici art. 2112 c.c (Cass.10761/2002 – Cass. 19842/2003)
RAMO DI AZIENDA: una parte del complesso aziendale che ha una sua indipendenza ed autosufficienza produttiva nel settore in cui opera – (preesistenza del ramo – Cass. Sez. Lav. N. 11832 del 27-5-2014)
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Modena, 12 Aprile 2016
Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
Affitto di azienda e
subentro nel contratto di locazione di immobili
Con sentenza n. 23087/2014, depositata il 30 ottobre 2014, la Corte di Cassazione traccia i seguenti principi:
1) nel caso di affitto di azienda, comprendente un immobile goduto in forza di un contratto di locazione, la sostituzione di un terzo nel rapporto giuridico preesistente di locazione non si verifica automaticamente;
2) il subentro può essere oggetto di una pattuizione specifica fra cedente e
cessionario dell'azienda ai sensi dell’art. 36 della legge n. 392/1978 e, in questo caso, potrà avvenire anche senza il consenso del proprietario dell’immobile (salvo che questi opponga dei gravi motivi), che va comunque informato;
3) oppure il subentro può ritenersi intervenuto per effetto della presunzione posta dall'art. 2558, salva in ogni caso la possibilità di fornire la prova contraria, che cioè non ci fosse intenzione di realizzare la successione nel contratto.
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Modena, 12 Aprile 2016
Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
La disciplina dei contratti in corso di esecuzione (rapporti non ancora del tutto eseguiti) alla data del fallimento è dettata agli art. da 72 a 83 della Legge Fallimentare.
In generale, e salve le eccezioni relative ai vari contratti, l'esecuzione dei contratti rimane sospesa almeno fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, oppure decide, sempre nelle stesse forme, di sciogliersi dal medesimo.
Tra i contratti la cui esecuzione non si sospende troviamo il contratto di affitto di azienda e il contratto di locazione di immobile.
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Modena, 12 Aprile 2016
Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1.
Art. 79
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Modena, 12 Aprile 2016
Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
PRESUPPOSTO PER APPLICAZIONE ART. 79 l.f.
Pur intervenendo il fallimento di una delle parti, il contratto di affitto di azienda continua a spiegare i suoi effetti ed il curatore vi subentra alla condizione che il contratto sia:
- Pendente
- Opponibile alla procedura (formalità art. 2556 c.c)
- Valido
Art. 79
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Modena, 12 Aprile 2016
Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
EFFETTO APPLICAZIONE ART. 79 l.F.
• Il rapporto di affitto di azienda sopravvive al fallimento di uno dei contraenti e il curatore subentra nella posizione di quest’ultimo.
• Il contratto si scioglie solo al momento e per la facoltà di recesso da parte di uno dei contraenti e con decorrenza da tale comunicazione.
Art. 79
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Modena, 12 Aprile 2016
Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
La ratio della prosecuzione dell’affitto di azienda
Le valutazioni del curatore diverse per
fallimento dell’affittante fallimento dell’affittuario
Xxxxxxxx attentamente le clausole del contratto in quanto col subentro diventano opponibili al fallimento
La valutazione di eventuali risvolti penali : situazione ante e post riforma del 2006
Art. 79
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Modena, 12 Aprile 2016
Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
Termine per il recesso
Il termine di 60 giorni per il recesso è perentorio.
Essendo tale termine posto a tutela delle parti, si ritiene che lo stesso possa essere
prorogato su accordo delle parti stesse.
Opportuno chiedere l’autorizzazione del CdC ex art. 35 l.f. anche per la proroga del termine.
Effetto del recesso
Il recesso dal contratto di affitto opera ex nunc dal momento dell’esercizio e non ex tunc dalla dichiarazione di fallimento.
La decisione di recedere o meno è un atto di straordinaria amministrazione da sottoporre ad autorizzazione/informazione ex art. 35 l.f.
Art. 79
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Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
La determinazione dell’equo indennizzo
Natura indennitaria e non risarcitoria.
Assolve le funzione di compensare un pregiudizio patrimoniale derivante dal compimento di un atto consentito dalla legge e non già di un atto ingiusto o illegittimo.
Determinabile con criteri equitativi, va concordato fra le parti in base ad una valutazione comparativa dei rispettivi interessi. Necessaria autorizzazione/informazione ex art. 35 l.f.
In caso di mancato accordo tra le parti è incerto se:
si debba procedere con il rito speciale dell'accertamento del passivo, ex art. 92 l.f.
oppure
se debba essere determinato dal Giudice Delegato (sentiti gli interessati) con decreto
motivato.
Art. 79
Modena, 12 Aprile 2016 12
Contratto di Affitto di azienda pendente alla data del fallimento (Art. 79 l.f.)
Retrocessione dell’ azienda
Per gli affitti endofallimentari, l’art. 104 bis l.f. prevede l’esenzione della procedura dalla responsabilità per i debiti maturati sino alla retrocessione, derogando cosi al regime di cui agli art. 2112 e 2560 c.c..
L’art. 79 non prevede una eguale esenzione.
La dottrina maggioritaria ritiene applicabile anche alla retrocessione dell’azienda ai sensi dell’art. 79 l.f. la deroga alla solidarietà, in virtù del principio della tutela piena del ceto creditorio.
Per applicazione analogica art. 104 bis l.f. : sentenza del Tribunale di Milano, 5
maggio 2015 n. 5571 emanata in tema di rapporti di lavoro (debito per TFR).
Comunicare la retrocessione al Registro Imprese – Modulo TA
Art. 79
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Modena, 12 Aprile 2016
Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Art. 104 bis Affitto dell’azienda o rami dell’azienda
Premessa
Per preservare il valore dell’azienda o di un suo ramo in vista della futura cessione ex art. 105 L.F., il curatore può:
- Non sciogliersi dal contratto di affitto di azienda o ramo di
azienda pendente (art. 79 l.f.)
- Continuare nell’esercizio dell’impresa (esercizio provvisorio ex art. 104 l.f.)
- Stipulare, in pendenza di fallimento, un contratto di affitto di
azienda o di un suo ramo (art. 104 bis l.f.)
Art. 104 bis
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Modena, 12 Aprile 2016
Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Affitto di azienda “custodia dinamica” dei beni fallimentari
Rispetto all’istituto dell’esercizio provvisorio (art. 104) l’affitto di azienda pone i rischi di impresa fuori dalla procedura riducendo l’accollo di spese prededucibili.
I problemi di cui si è occupato il legislatore con l’art. 104 bis sono:
• Percorso autorizzativo
• Scelta dell’affittuario
• Contenuto del contratto con riguardo ai diritti del curatore
• Diritto di prelazione dell’affittuario
Art. 104 bis
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Modena, 12 Aprile 2016
Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
La stipula di un contratto di affitto d’azienda o di un suo ramo ai sensi dell’art. 104 bis l.f. è quindi funzionale alla vendita dell’ azienda o parti di essa secondo le disposizioni dell’art.105 l.f. e non si pone altri obiettivi che quelli di una futura liquidazione unitaria delle stesse. Per tale motivo la durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
Art. 104 bis
Modena, 12 Aprile 2016
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Art. 104bis c.1: percorso autorizzativo & utilità per il fallimento
Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, può autorizzare l'affitto dell'azienda del fallito a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Oggetto dell’affitto azienda o di ramo di azienda
Percorso autorizzativo
Anche prima della presentazione del programma di liquidazione
• proposta del curatore (art. 104 bis 1^c. – art 104 ter , 2^ c. lett. a)
• parere favorevole del comitato dei creditori (vincolante se è negativo)
• autorizzazione del giudice delegato
Il giudice delegato può autorizzare l'affitto dell'azienda del fallito (o di un suo ramo) ma solo "quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa".
Utilità per il fallimento
• Mantenere l’integrità del complesso aziendale
• Percepire canoni di locazione
• Limitare le spese ed i rischi di custodia e conservazione dei beni fino alla vendita
• Probabilità che l’affittuario sia interessato all’acquisto
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Art. 104bis c. 2: procedimento di stima & scelta dell’affittuario
La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
Art. 104 bis
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Modena, 12 Aprile 2016
Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Procedimento di stima – pubblicità
La individuazione dell'affittuario spetta al curatore previa:
• stima del giusto canone effettuata da un operatore esperto
• predisposizione di adeguati strumenti pubblicitari in modo che gli interessati, aspiranti affittuari, possano conoscere tutte le informazioni utili per poter valutare la convenienza dell'affare e l'opportunità di presentare un'offerta
• procedure competitive qualora vi siano più soggetti interessati
Modalità di scelta del miglior contraente
Il curatore al fine di individuare il candidato più idoneo da sottoporre al vaglio degli organi della procedura deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto:
• delle garanzie prestate
• della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali
• della conservazione dei livelli occupazionali
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Conservazione dei livelli occupazionali
Differenze tra art. 104bis e art. 105
Affitto di azienda art. 104 bis:
Nella scelta dell’affittuario il criterio conservativo dei posti di lavoro è preminente rispetto al corrispettivo ricavabile.
Cessione (art. 105):
E’ preminente la ricerca della soddisfazione della massa creditoria
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Mantenimento dei diritti dei lavoratori
Art. 2112 c.c.
Art. 5 Direttiva UE n. 2001/23 Art. 47, c.5, L. 428/1990
Art. 8, L. 148/2011
L’accordo sindacale deve essere preceduto da una comunicazione inviata dal Curatore e dal cessionario almeno 25 giorni prima la data del trasferimento.
Da un punto di vista temporale le consultazioni dovranno farsi dopo il deposito della documentazione con l’esito della procedura competitiva attuata, e prima della stipula effettiva del contratto.
L’inosservanza del termine comporta la eventuale azione di condotta antisindacale ma non invalida l’atto di trasferimento: problema superabile attesa la specialità del fallimento.
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Art. 104bis c. 3: forma del contratto di affitto & particolari diritti spettanti al curatore nel contratto di affitto
Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Forma del contratto di affitto
Si seguono le forme ordinarie ex art. 2556 c.c.
• Atto pubblico o scrittura privata autenticata
• Iscrizione del contratto nel registro delle imprese
Consegnare al notaio autorizzazione alla stipula da parte del Giudice Delegato al fine di far accertare la corretta integrazione dei poteri da parte del curatore.
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Clausole obbligatorie di tutela specifica a favore della procedura: Ispezioni il diritto del curatore a procedere alla ispezione della azienda;
Garanzie è richiesta la prestazione di idonee garanzie (es. clausole risolutive espresse – fideiussioni a prima richiesta) per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge (pagamento canoni – obblighi di manutenzione) anche al termine dell’affitto ( conservazione delle normali scorte – differenze inventariali)
il diritto di recesso può però essere esercitato dal curatore sentito il comitato dei creditori (parere obbligatorio ma non vincolante) , con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondergli in prededuzione. Opportuno fissare preventivamente nel contratto i criteri ed i parametri di riferimento nonché tutti gli elementi necessari per calcolare l’entità effettiva dell’indennizzo.
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Il contenuto facoltativo convenzionale
• Divieto di sublocazione o concessione in uso a terzi a qualunque titolo (es. comodato)
• Esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue
• Gestire l’azienda senza modificarne la destinazione
• Conservare funzionalità complesso aziendale
• Scioglimento del contratto di affitto per revoca del fallimento
• Proposta irrevocabile di acquisto garantita
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Art. 104bis c. 4: durata dell’affitto
La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Art. 104bis c. 5: diritto di prelazione a favore dell’affittuario
Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DELL'AFFITTUARIO
La possibilità di concedere il diritto di prelazione permette al curatore una migliore contrattazione col potenziale affittuario ed è opportuna come mezzo per incentivare l’affittuario ad eseguire investimenti nell’azienda.
AUTORIZZAZIONE può essere concesso solo previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole (vincolante se è negativo) del comitato dei creditori.
CONCESSO IL DIRITTO esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo (a seguito di pubblicità e procedura competitiva ed individuazione del miglior contraente)
il curatore, entro 10 giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
INOSSERVANZA CLAUSOLA PRELAZIONE diritto di risarcimento da parte
dell’affittuario.
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
Art. 104bis c. 6: retrocessione dell’azienda
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
RETROCESSIONE DALLA AZIENDA
SORTE DEI DEBITI CONTRATTI DURANTE L’AFFITTO E DEI RAPPORTI PENDENTI
La cd. “circolazione regressiva” si può verificare per :
• risoluzione del contratto per inadempimento
• recesso da parte del curatore per consegna ad un terzo acquirente diverso dall’affittuario
• scadenza fisiologica del contratto
IN CASO DI RETROCESSIONE :
• Nessuna responsabilità della procedura per i debiti maturati durante l’affitto con esplicita deroga agli art. 2112 x.x. (xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx) x 0000 x.x. (xxxxxx relativi all’azienda ceduta);
• Applicazione della disciplina della sezione IV- effetti del fallimento sui rapporti giuridici
preesistenti – art. 72 e segg.- a tutti i rapporti pendenti.
Non è necessaria la procedura informativa sindacale ex Legge n. 428/1990, perché il trasferimento avviene in senso inverso
Art. 104 bis
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Affitto dell’azienda nel fallimento ( Art. 104 bis l.f.)
LA FISCALITÀ DIRETTA ED INDIRETTA DEI CANONI D’AFFITTO
Affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale
• imposta registro proporzionale 3%
• canone distinto: parte mobiliare 3% - parte immobiliare 2%
Affitto di ramo d’azienda dell’imprenditore individuale ovvero se il locatore è una società
• Applicazione dell’Iva
• Imposta di registro in misura fissa di euro 200 ovvero nella misura dell’1% qualora l’azienda comprenda fabbricati il cui valore prevale sulla parte mobiliare (art.35, comma 10-quater, D.L. 223/06).
Art. 104 bis
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
La vendita dei beni nel fallimento
Art. 105 c.1: La liquidazione dei beni
La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
Il Curatore effettua la liquidazione dell’attivo secondo il programma di liquidazione.
L’art. 105 L.F. c. 1 indica però una gerarchia di soluzioni liquidatorie privilegiando la conservazione dell’eventuale avviamento, del parco clienti, della tecnologia, della capacità produttiva e delle maestranze, da realizzarsi mediante la vendita dell’intera azienda o dei suoi rami:
Vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco
solo se questa soluzione non è percorribile o utile per una maggiore soddisfazione dei creditori, il curatore procede alla liquidazione atomistica dell’attivo:
Liquidazione dei singoli beni del fallito
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
IN APPOSITA SEZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ( ART. 104 TER C.2 LETT. D)
IL CURATORE DEVE INDICARE:
• La possibilità di cessione dell’azienda o dei rami di essa cedibili
E in caso ciò sia possibile
• Le modalità di determinazione del prezzo
• Le garanzie che assistono la vendita
• L’ esistenza di un diritto di prelazione (da preesistente contratto di affitto)
• Le modalità di vendita
• La forma di vendita
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
Art. 105 c. 2: Modalità & forma vendita azienda
La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
MODALITÀ DI VENDITA
Adozione di procedure competitive, da eseguirsi con adeguate forme di pubblicità e predisposizione di perizia di stima: stesse modalità previste dall’art. 104 bis c.2
FORMA DEL CONTRATTO
conforme all’art. 2556 c.c.
Il contratto deve essere provato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da iscrivere al Registro imprese.
Se nell’azienda ceduta sono compresi anche immobili è necessaria la relativa
trascrizione.
Se si sceglie la forma della vendita coattiva secondo il rito del codice di procedura civile, l’atto di trasferimento è il decreto del Giudice delegato che dev’essere
anch’esso trascritto al registro imprese.
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
Iscrizione al Registro imprese e la trascrizione
Estremamente importanti in quanto la loro omissione comporterebbe in capo al fallimento la responsabilità per le obbligazioni assunte dal cessionario.
L’iscrizione della cessione dell’azienda al Registro delle imprese è rilevante
anche con riferimento a quanto previsto all’art. 105, comma 6, L.F., secondo cui la cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore ceduto o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi.
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
Art. 105 c. 3: sorte dei rapporti di lavoro
Nell‘ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
Disposizioni derogative volte a favorire la cessione dell’azienda,
in linea con le disposizioni già volte a favorire il suo affitto (art. 104 bis)
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
Art. 105 c. 4: debiti - deroga all’art. 2560 c.c. per il cessionario
Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
Disposizione derogativa volta a favorire la cessione dell’azienda
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
Art. 105 c. 5: deroga all’art. 2560 c.c. per il fallimento
Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
Art. 105 c. 6: la sorte dei crediti dell’azienda ceduta
La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
Si veda commento al comma 2
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
Art. 105 c. 7 sorte delle garanzie esistenti sui beni dell’azienda
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
Art. 105 c. 8: il conferimento d’azienda
Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
Art. 105 c. 9: l’accollo di debiti a deconto del prezzo offerto
Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
Art. 105
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Vendita dell’azienda o di un suo ramo nel fallimento ( Art. 105 l.f.)
ACCOLLO DEI DEBITI
La non cessione dei debiti pregressi (situazione principe) può essere derogata
per accordo tra le parti: a deconto del prezzo di vendita si può prevedere
l’accollo di debiti da parte dell’acquirente (es. TFR)
Cessione tutti i debiti: nessun problema di par-condicio
Cessione parziale dei debiti: oggetto della cessione possono essere solo i crediti che troverebbero comunque capienza nel patrimonio fallimentare cristallizzato.
Art. 105
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Affitto e vendita di azienda nel fallimento ( Art. 108 l.f.)
Su tutte le attività di vendita e sugli atti di liquidazione vi è il controllo del Giudice Delegato, che può arrivare a sospendere l'attività di vendita, o impedirne il perfezionamento.
Il Giudice non procede di sua iniziativa, ma su istanza degli interessati, secondo quanto disposto dall’art. 108 l.f.
Art. 108
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