Contract
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA COMUNALE DI VIA BOSCHERONA E RELATIVA GESTIONE DEI SERVIZI
Premesso che
- con atto dirigenziale n. 200 del 01/02/2014 è stato approvato il bando di selezione pubblica per l’affidamento in concessione della gestione del laghetto di pesca sportiva di proprietà comunale sito in Monza via Boscherona;
- con atto n. del , sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita ai sensi della L.R. 27/2006 e della delibera di G.C. n. 227 del 30/4/2013, finalizzata all’affidamento in concessione della gestione di cui trattasi, ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stata disposta l’aggiudicazione alla associazione sportiva ;
Tutto ciò premesso
l'anno………… addì ………. del mese di ……… con la presente scrittura privata l’Amministrazione Comunale di Monza, cod. fiscale n.02030880153 P.IVA 00728830969 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, nata a Monza (MB) il 27/11/1965, Dirigente del Settore Cultura e Attività sportive, la quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 18/12/2013, n. 768, interviene e stipula in nome e nell'interesse del Comune di Monza C.F. 02030880153; nel prosieguo COMUNE;
e
l’Associazione , cod fiscale n. , con sede in , via , rappresentata dal suo
legale rappresentante , nato a il cod. fiscale n. -,
stipulano e convengono quanto segue:
Art.1 - Oggetto.
Forma oggetto del presente contratto la concessione dell’impianto sportivo del laghetto di pesca sportiva di proprietà comunale, sito in Via Boscherona, e relativa gestione dei servizi, costituito da un laghetto artificiale per la pesca sportiva e da un corpo fabbricato con locali accessori.
Art. 2 - Finalità.
La concessione deve assicurare il funzionamento del Centro alle condizioni del presente contratto con la finalità di diffondere la pratica sportiva della pesca nel territorio esclusivamente di tipo no-kill.
L’utilizzo dell’impianto dovrà essere opportunamente incentivato anche promuovendo attività e manifestazioni sportive.
Art 3 - Canone annuo.
La Concessionaria, quale corrispettivo per la concessione dell’impianto, verserà all’Amministrazione Comunale un corrispettivo annuo complessivo di € 7.436,00 (iva esclusa).
L’importo del canone è soggetto a revisione, a partire dal 3° anno di gestione. Detta revisione sarà percentualmente pari all’incremento dei prezzi secondo i dati forniti dall’ISTAT per i canoni di locazione. L’importo annuo sopra stabilito dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate con scadenza al 30 Gennaio e al 30 Giugno di ogni anno, previa emissione di apposita fattura da parte dell’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi.
Il pagamento che la Concessionaria effettuerà oltre il termine previsto per ogni singola rata, comporterà l’applicazione, a carico della medesima, degli interessi legali maturati fino alla data dell’avvenuto pagamento. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista per ogni singola rata, il mancato pagamento del corrispondente canone, comporterà la risoluzione del contratto.
Art. 4 - Descrizione dell’impianto
L’impianto sportivo si estende su un’area di circa 13.500 mq. e comprende:
- un laghetto artificiale per la pesca sportiva di 8.000 mq;
- un corpo fabbricato con relativi servizi da adibire ad uso sala riunioni/ufficio, magazzino, sala ristoro e ritrovo;
- un porticato;
- area verde annessa.
L’impianto, meglio individuato e descritto nell’allegata planimetria (all. A), è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e perfettamente noto alla Concessionaria.
La Concessionaria accetta la gestione del centro sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini del progetto gestionale (all. B) presentato dalla stessa “Concessionaria” in sede di offerta.
Art. 5 - Durata.
La concessione avrà durata di 15 (quindici) anni a partire dalla data di consegna dell’impianto, attestata da apposito verbale. E’ esclusa la tacita proroga.
Art. 6 - Modalità e criteri di utilizzo
La Concessionaria si impegna ad utilizzare ed a far utilizzare l’impianto in modo corretto e dovrà far osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti e le norme di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto. La fruizione dell’area dovrà essere liberamente aperta al pubblico e alle società di pesca secondo modalità di gestione e di uso indicate nel presente atto e nel programma di gestione allegato, per attività di pesca libera, sportiva e manifestazioni agonistiche.
La Concessionaria ha l’obbligo di far rispettare il regolamento approvato dall’Amministrazione Comunale secondo le disposizioni emanate dalla F.I.P.S.A.S. e dal CONI.
Il regolamento dovrà essere affisso in modo continuativo in luogo accessibile a tutti.
La gestione del laghetto di pesca sportiva deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- è consentita nel laghetto esclusivamente la pesca no-kill;
- almeno una volta all’anno, dovranno essere fatti campionamenti al fine di verificare le caratteristiche chimico fisiche delle acque del bacino (quali: PH, misurazione dell’ossigeno disciolto, del BOD5, dei nitriti e ammoniaca, ecc.);
- dovrà essere tenuto sempre aggiornato il registro di carico e scarico delle specie ittiche, con le indicazioni previste dall’art. 9 del D. X.xx. 148/2008;
- le morie di pesci o il riscontro di patologie dei medesimi dovrà essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario dell’ASL3 di Monza e dell’Amministrazione Comunale.
Art. 7 - Orari di apertura
Il centro con le sue strutture deve funzionare per tutto l’anno (ad eccezione delle festività di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua), come da offerta di gara, e per nessuna ragione può essere chiuso e abbandonato se non per cause di forza maggiore.
E’ comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incompleta o impossibile l’apertura del centro.
Chiusure prolungate, per eventuali manutenzioni, dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale, fatti salvi gli interventi che rivestono carattere di urgenza e improcrastinabilità, che dovranno essere comunque immediatamente comunicati all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi.
L’orario di funzionamento giornaliero, distinto tra feriale e festivo e suddiviso in periodo invernale ed estivo, come da progetto gestionale presentato in sede di gara, dovrà garantire un’apertura media giornaliera di almeno 6 ore da lunedì a domenica con, eventualmente, un giorno infrasettimanale di chiusura per riposo.
Eventuali modifiche degli orari di utilizzo dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale, almeno un mese prima della loro variazione, e dovranno garantire comunque l’apertura media giornaliera suindicata.
Gli orari di servizio dovranno essere esposti su un pannello chiaramente leggibile all’ingresso dell’impianto sportivo, recante l’intestazione “Comune di Monza – Laghetto della Boscherona”.
Art. 8 - Usi pubblici, sociale ed agevolati dell’impianto
a) La Concessionaria conviene con il Comune di Monza che l’impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, il Centro sia realmente aperto alle comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale senza distinzione di sorta.
A tale proposito la Concessionaria, entro il 30 luglio di ciascun anno, è tenuta a produrre all’Amministrazione Comunale una relazione riepilogativa delle iniziative effettuate o concesse a garanzia di quanto previsto al capoverso precedente.
La Concessionaria dovrà assicurare l’utilizzo gratuito dell’impianto all’Amministrazione Comunale per manifestazioni/attività organizzate direttamente dal Comune o da istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune, a livello sia sportivo sia ricreativo, per un numero massimo di 8 gg. annui anche consecutivi, con date da concordarsi che non intralcino le attività programmate, con un preavviso di 15
giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo necessario allo svolgimento delle manifestazioni (utilizzi compresi nella sola fascia antimeridiana o pomeridiana saranno computati come mezza giornata). La riserva di spazi si intende del tutto gratuita restando tutti gli ordinari servizi, pulizia compresa, a carico della Concessionaria.
La concessione della giornata gratuita a beneficiari non comprende l’onere del ripopolamento e quello manutentivo della fauna ittica, che sarà anticipatamente concordato per ogni giornata di utilizzo. Tale onere sarà assunto direttamente dall’Amministrazione Comunale o sarà posto a carico del beneficiario o del patrocinato, conformemente alle insindacabili decisioni che l’Amministrazione adotterà caso per caso. Eventuali servizi speciali, a richiesta, saranno quotati a parte dal Concessionario.
Gli utilizzatori saranno responsabili di ogni danno eventualmente causato durante l’uso dell’impianto e ne rifonderanno le relative spese.
b) La Concessionaria dovrà garantire in ogni stagione sportiva l’attivazione di corsi gratuiti di pesca rivolti a particolari categorie di utenti, secondo quanto previsto nel programma gestionale allegato o secondo quanto annualmente concordato e stabilito con l’Amministrazione Comunale, con lo scopo di promuovere la conoscenza della pesca e favorire la socializzazione.
c) La Concessionaria dovrà altresì mettere gratuitamente l’impianto a disposizione delle scuole dell’obbligo e/o delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap e di anziani al mattino dei giorni feriali.
Art. 9 - Immodificabilità della destinazione
L’area e i manufatti devono mantenere per tutta la durata della convenzione la destinazione prevista.
E’ fatto divieto procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili, senza consenso scritto del Comune, così come è vietato il cambio di destinazione sotto pena di risarcimento dei danni.
In ogni caso, alla fine della convenzione, il Comune avrà diritto di pretendere la messa in ripristino a spese della concessionaria , oppure di ritenere le nuove opere senza alcun compenso.
La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso della convenzione, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.
Art. 10 - Tariffe
Spettano alla concessionaria i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe per l’accesso e l’uso dell’impianto sportivo indicate nell’Allegato C, offerte in sede di gara e parte integrante della presente convenzione.
L’accesso all’impianto è libero.
Per accedere ai servizi l’utente, singolo o associato dovrà essere munito di apposito biglietto e/o, abbonamento, tessera, ecc., rilasciati dalla Concessionaria. Le tessere, gli abbonamenti, i biglietti, dovranno essere posti in vendita nel rispetto delle tariffe proposte in sede di gara.
Dette tariffe in seguito saranno soggette a revisione annuale pari al massimo all’incremento annuale dell’indice di variazione ISTAT dei prezzi al consumo.
Ogni variazione ed integrazione delle tariffe, sopra stabilite, dovrà essere concordata e preventivamente approvata dall’Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo.
La vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa,fattura, secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.
Art. 11 - Oneri a carico della concessionaria
Alla Concessionaria competono, dalla data di decorrenza e per tutta la durata della convenzione, tutti gli oneri derivanti da :
a) custodia, vigilanza, pulizia e funzionamento dell’impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la Concessionaria e i suoi collaboratori;
b) cura del decoro dell’impianto, compresa l’area prospiciente all’accesso (aree di parcheggio e di manovra nelle adiacenze), mediante rimozione di ogni rifiuto, diserbo laddove necessario ed eventuale sgombero della neve;
c) allacciamento e/o voltura delle utenze e consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, spese telefoniche, tassa rifiuti, materiale vario e quant’altro necessiti alla normale attività dell’impianto. I contratti di utenza dovranno essere intestati alla Concessionaria per tutta la durata del contratto;
d) spese di manutenzione ordinaria del lago e delle sue sponde e dell’area a verde con taglio dell’erba almeno una volta ogni 15 giorni dalla primavera all’autunno in modo che l’altezza del manto erboso non superi in ogni periodo dell’anno i 10 cm., pulizia dell’erbaccia e raccolta foglie quando necessita e trasporto delle risulte di lavorazione;
e) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni del fabbricato;
f) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari, vetrate, infissi e serramenti, tubazioni interne del fabbricato;
g) manutenzione ordinaria di quadri elettrici, lampade e apparecchi illuminanti;
h) rimozione degli eventuali depositi fangosi posti sul fondale del laghetto;
i) sorveglianza e cura dell’immissione dell’acqua di fuga periodica del Canale Villoresi fornita a spese del Comune;
j) ripopolamento e mantenimento della fauna ittica;
k) verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
l) verifica biennale di impianti di messa a terra;
m) effettuazione, almeno una volta l’anno, di campionamenti al fine di verificare le caratteristiche chimico-fisiche delle acque del bacino;
n) tenuta del registro di carico e scarico delle specie ittiche;
o) servizio di sorveglianza su tutta l’area in concessione in occasione di manifestazioni;
Il Concessionario è altresì tenuto a rispettare il piano degli interventi di manutenzione ordinaria, presentato in sede di gara.
Art. 12 - Obblighi della Concessionaria
La Concessionaria si impegna e si obbliga a:
a) gestire l’impianto secondo quanto stabilito nel programma gestionale e nel presente atto;
b) installare all’ingresso dell’impianto un cartello recante la dicitura “Comune di Monza – laghetto della Boscherona” delle dimensioni di mt 2 per mt 1 circa, che contenga il simbolo del Comune nonché a citare tale intestazione in tutte le comunicazioni al pubblico;
c) assicurare l’accesso gratuito all’area a verde vigilando affinchè nessuna molestia sia procurata a pescatori e utenti del laghetto. L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai pedoni;
d) mantenere l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
e) garantire la corretta e puntuale gestione degli impianti, ivi compresa l’organizzazione dell’attività sportiva e ricreativa e dei servizi connessi accessori e complementari. I suddetti servizi, pertanto, non potranno essere abbandonati e/o sospesi in alcuna occasione, fatti salvi i casi di sciopero del personale alle dipendenze del concessionario o di forza maggiore. In caso di abbandono e/o sospensione dei servizi senza giustificato motivo ovvero in caso di negligenza del concessionario nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla convenzione tale da pregiudicare le attività ed i servizi del Centro Sportivo, il Comune si riserva il diritto di far eseguire d’ufficio, previa diffida, le opere necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi, ponendo a carico della Concessionaria le spese sostenute.
f) presentare ogni anno il conto consuntivo di gestione della società e il bilancio preventivo entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio sociale da parte dell’assemblea dei soci;
g) presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma di massima di utilizzo dell’impianto, su cui l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare le opportune ed eventuali osservazioni che la Concessionaria si impegna fin d’ora a tenere in debito conto;
h) garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione del Centro Sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
i) garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, nel caso di gare e/o manifestazioni con pubblico;
j) munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi previsti dalla legge e dai regolamenti. Tali autorizzazioni dovranno essere richieste autonomamente ed intestate al legale rappresentante della concessionaria. La Concessionaria sarà responsabile dell’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia igiene, sanità, sorveglianza e funzionamento degli impianti;
k) applicare le tariffe di accesso agli impianti per servizi indifferenziati offerte in sede di gara (All. D) ;
l) assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi di assicurazione per la responsabilità civile;
m) garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone o cose.
Art. 13 - Oneri a carico del Comune
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto (ad es. la sostituzione della pompa di ricambio ed ossigenazione dell’acqua del bacino lacustre e manutenzione dello strato impermeabile del fondo del bacino lacustre).
Gli interventi saranno concordati tra le parti, per limitare al massimo i disagi derivanti dall’eventuale chiusura che si rendesse necessaria.
Art. 14 - Interventi di manutenzione urgenti
Gli eventuali interventi indifferibili ed urgenti di sistemazione dell’impianto, di natura straordinaria, potranno essere eseguiti a proprie spese dal concessionario con possibilità di riequilibrio del piano economico-finanziario, mediante interventi tariffari, in attuazione dell’art. 117 del D. Lgs. 267/2000 e previa autorizzazione da parte dell’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi.
Art. 15 - Opere in genere, di miglioria e/o di modifica della struttura
Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione la Concessionaria volesse apportare all’impianto, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale, prima della sua attuazione. Detti interventi dovranno essere predisposti a fronte di progetti redatti da professionisti abilitati, per progetti nei quali compaia l’asservimento alle norme specifiche relative alle opere di cui trattasi. Le opere realizzate dovranno inoltre essere certificate dagli esecutori, ognuna ai sensi della competente disciplina.
Saranno a carico esclusivo della Concessionaria tutte le spese per autorizzazioni o concessioni edilizie inerenti le opere progettate le quali, una volta realizzate, saranno immediatamente acquisite al patrimonio comunale senza che ciò comporti alcun indennizzo alla Concessionaria da parte del Comune, salvo diversi accordi sottoscritti con l’Amministrazione Comunale.
Se tali opere dovessero richiedere prove o collaudi per l’agibilità o l’omologazione dell’impianto, le stesse saranno a totale carico della Concessionaria.
Art. 16 - Esercizio bar ristoro
Alla Concessionaria è affidata la gestione di un servizio bar all’interno del Centro sportivo.
Le spese di arredo della zona bar sono a totale carico della Concessionaria. Alla scadenza del presente contratto il bar ed i suoi arredamenti diverranno di proprietà dell’Amministrazione.
Alla Concessionaria è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, in luoghi del Centro sportivo preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti.
Per la gestione del bar, la Concessionaria deve chiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni di legge, così come relativamente ai distributori automatici di alimenti e bevande.
La Concessionaria, contestualmente alla presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio da parte dei competenti uffici delle licenze e/o autorizzazioni prescritte, per lo svolgimento delle predette attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), deve presentare al Settore Cultura e Attività sportive specifica comunicazione relativa all’avvenuta presentazione delle stesse.
Sono a carico della Concessionaria gli adeguamenti necessari ad ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie all’esercizio del bar.
Qualora lo svolgimento di tale attività complementare comporti la trasformazione a carattere permanente della destinazione di alcuni locali, la Concessionaria, prima di avviare i relativi iter autorizzatori presso i competenti uffici, deve ottenere apposito “nulla osta” dal Settore Cultura ed Attività sportive del Comune, volto a verificare il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione.
I prezzi delle consumazioni devono essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato privati degli esercizi pubblici. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
La Concessionaria, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, deve rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che la autorità di pubblica sicurezza preposta riterrà di imporle, nel pubblico interesse. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al Concessionario e saranno valide per tutto il periodo di durata del contratto di conduzione e gestione degli impianti.
L’espletamento delle attività complementari dà diritto al concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione.
Il Concessionario può svolgere l’attività in oggetto direttamente o affidandola a terzi, senza che ciò costituisca sub-concessione o cessione parziale del presente contratto, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 26.
Art. 17 - Pubblicità
La Concessionaria può effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno ed all’esterno dell’impianto, secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla normativa vigente, previo l’obbligo di nulla osta preventivo da parte del RUP, che avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l’interesse dell’amministrazione comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale e di corretta educazione
etico-culturale nei confronti dell’utenza e degli spettatori.
L’eventuale parere negativo dell’Amministrazione comunale, in relazione alla quantità e al contenuto della pubblicità, è vincolante.
Il programma della pubblicità ed ogni sua modifica dovranno essere comunicati all’Ufficio Comunale competente in materia di Tributi ed è subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. La Concessionaria dovrà espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Tutte le esposizioni pubblicitarie che l’Affidatario intenderà installare tanto all’esterno quanto all’interno dell’impianto sono soggette alle autorizzazioni preventive da parte del competente ufficio tributi e della Commissione Paesaggio, secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale del “Piano generale degli impianti Pubblicitari” e sono soggette al pagamento dell’imposta annuale di pubblicità e del canone, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
E’ fatto obbligo alla Concessionaria di fornire all’Ufficio Tributi dell’Amministrazione Comunale, entro i termini di legge, il dettaglio della pubblicità esposta all’esterno, ai fini dell’applicazione dell’imposta per l’anno in corso.
E’ facoltà del Comune di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo relativo al rispetto delle suddette disposizioni.
I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l’impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di risoluzione anticipata del rapporto concessorio.
La concessionaria è tenuta al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità, al termine, anticipato o per scadenza naturale, del rapporto concessorio.
La Concessionaria dovrà concedere, se richiesto, spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all’Amministrazione Comunale per l’affissione di materiale informativo pubblicitario del Comune, il cui contenuto non sia in contrasto o comunque di impedimento per l’attività commerciale eventualmente svolta dalla Concessionaria.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, dall’installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone e cose.
art. 18 – Esercizio di attività commerciali
L’Amministrazione Comunale può autorizzare all’interno della struttura, previa richiesta ai competenti uffici da parte della Concessionaria e concessione della relativa autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, la vendita da parte della Concessionaria stesso del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate negli impianti, durante le ore di apertura degli stessi, ai propri soci e/o fruitori.
Negli immobili la Concessionaria può svolgere, previa autorizzazione del Servizio Attività sportive, oltre alle attività previste al precedente art. 2, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto della presente convenzione, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 26 per l’eventuale ricorso a prestazioni di terzi nonché previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:
a) la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all’attività sportiva o ricreativa, ivi ricompreso il merchandising; in particolare la vendita del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate da parte del concessionario;
b) il commercio nel settore alimentare, purché funzionale allo svolgimento dell’attività sportiva;
c) la promozione ed organizzazione di eventi sportivi;
d) la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.
Art. 19 – Strumenti di controllo degli interventi
La Concessionaria deve presentare al Comune, entro il 30 giorni dall’approvazione del bilancio sociale fatta dall’assemblea dei soci, il bilancio consuntivo relativo all’anno sportivo passato ed il bilancio preventivo. La Concessionaria è obbligata a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un’eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.
Il Comune, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere al Centro sportivo, e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
a) l’esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto;
b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l’impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
c) la modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione e di manutenzione di cui al relativo articolo. L’affidatario dovrà tenere un libretto manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire.
A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, il Comune intima alla Concessionaria l’esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza inviando formale diffida dando un periodo per provvedere. Nel caso in cui la negligenza permanga al termine del periodo indicato nella diffida, il Comune si riserva di valutare l’applicazione di penali proporzionate alla negligenza, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.
Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, la Concessionaria ha l’obbligo di interdire l’accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.
La Concessionaria non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l’interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.
Art. 20 - Personale addetto e loro tutela
La Concessionaria si impegna a garantire permanentemente la presenza e l’opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell’intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l’espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l’integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo, nel numero e con la qualifica dichiarate in sede di gara nel progetto tecnico-gestionale; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l’espletamento delle attività allo stesso affidate. Il Comune potrà chiedere e la Concessionaria si impegna ad attuare entro novanta giorni dalla richiesta l’allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento dell’impianto ove, nonostante la diffida rivolta dal Comune alla Concessionaria, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.
Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra l’Affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
La Concessionaria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 21 - Gestione della sicurezza – registro antincendio
Per tutta la durata della presente convenzione, la Concessionaria è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art. 19 del DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, e alla luce del DPR 1 agosto 2011 n. 151 deve provvedere a:
a) nominare il Responsabile della Sicurezza di ciascun impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
b) predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
c) installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l’individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
d) predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all’ingresso dell’impianto, con l’indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell’impianto elettrico, dell’impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
e) predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l’indicazione di: spazi calmi;
f) posizionare la planimetria stessa (“voi siete qui”);
g) nominare il “terzo responsabile”, deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica;
h) aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
i) richiedere alla A.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
j) conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, di cui al D.M. Ministero dello sviluppo economico 22/1/2008 n.37, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali
C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
k) predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile della attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.
I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo ma ogni sei mesi devono essere consegnati in copia al Comune gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).
Art. 22 - Deposito cauzionale
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la Concessionaria presterà cauzione per complessivi €. 7.437,00 (pari ad un’annualità di canone) mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o primario istituto di assicurazione.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante:
quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – xxxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxx;
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 106 del D. lsg. n. 385/1993.
Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Ufficio Gestione impianti sportivi del Comune di Monza. Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione previa verifica da parte degli Uffici Tecnici Comunali del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.
La cauzione definitiva si intende prestata, conformemente alle prescrizioni dell’art.113 del D. Lgs. N. 163/2006, a garanzia:
▪ dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, comprensivi dei canoni di concessione annui dovuti all’Amministrazione Comunale;
▪ dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
▪ del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni.
La garanzia di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ufficio gestione impianti sportivi.
Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, il deposito dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.
Art. 23 – Responsabilità e assicurazioni
Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare alla Concessionaria nell’attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell’impianto a favore del Comune, secondo quanto previsto nel presente atto.
La Concessionaria è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Concedente da qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale.
La Concessionaria è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
A prescindere da eventuali conseguenze penali la Concessionaria è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
Il Concedente si riserva l’azione di rivalsa nei confronti della Concessionaria, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo dall’esecuzione dell’attività oggetto della convenzione.
La Concessionaria, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte
le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la stipula del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk” emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00.= € senza limite per persona o cose.
Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere consegnata .
La Concessionaria deve, ogni anno, per tutta la durata della convenzione, consegnare all’amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.
Art. 24 - Manifestazioni aperte al pubblico
Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico la Concessionaria dovrà preventivamente ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri, con particolare riferimento al D.l.g n. 81/2008 – D.M. 18.03.1996 – D.M. 19.08.1996 - D.M. 10.03.1998 - D.M. 06.03.2001 - D.M. 06.06.2005.
Art. 25 – Consegna e restituzione dell’impianto
Contestualmente alla stipula del presente atto, verrà redatto un verbale di consegna dell’impianto e degli arredi/attrezzature di proprietà comunale.
Il verbale redatto in duplice copia originale costituisce la consegna in carico all’Affidatario di quanto sopra; l’atto farà prova dello stato dell’immobile, con relative pertinenze e dotazioni, al momento della consegna.
Al termine del periodo contrattuale quanto ricevuto deve essere riconsegnato dall’Affidatario al Comune in perfetta efficienza come da apposito verbale di consegna, salvo il deterioramento accertato normale per l’uso, con facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni provocati da incuria o negligenza da parte dell’Affidatario, compresi i danni provocati dagli utenti.
L’Affidatario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al RUP tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano in carico alla Concessionaria.
La Concessionaria deve rimuovere, a propria cura e spese, le eventuali opere non autorizzate, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta del RUP, ripristinando le strutture e/o gli impianti presenti in origine.
In caso contrario il Comune provvede alla rimozione delle stesse con addebito della spesa alla Concessionaria.
Art. 26 - Sub – concessione
E’ fatto espressamente divieto all’aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l’oggetto della presente concessione, pena di decadenza della presente convenzione.
E’ data facoltà alla Concessionaria di affidare in appalto a terzi i servizi sotto elencati mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto:
-gestione bar-ristoro;
-manutenzione impianti (idrico sanitario, elettrico, riscaldamento);
-manutenzione edile;
-manutenzione verde;
-pulizie;
-custodia e servizi di controllo.
Gli atti di affidamento e le bozze dei contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dall’ufficio gestione immobili del Comune di Monza - prima dell’attivazione del servizio.
Art. 27 - Risoluzione della convenzione .
Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
- il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall’art. 38 del D. lgs. 163/2006;
- sospensione non autorizzata delle attività, salvo festività definite nel programma gestionale offerto in gara;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti
degli utenti;
- mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
- l’affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell’Amministrazione;
- cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti;
- mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive.
La revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).
Art.. 28 - Surroghe e penali
In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che la Concessionaria riconosce essere perentorio) entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione.
Ove la Concessionaria non provveda, il Comune procederà, mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all’uopo incaricato) volto a surrogare la Concessionaria, erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, la Concessionaria è tenuta a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnarla al Comune nel suddetto termine, previo inserimento del titolo attestante l’avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s’intenderà ipso iure risolto;
Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni il Comune comminerà alla Concessionaria il pagamento delle seguenti penali:
- 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile del Amministrazione nell’esecuzione di intervento posto a carico della Concessionaria ai sensi della presente convenzione;
- 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell’intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto al Amministrazione o al precedente intestatario;
- da 100,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal dirigente del Settore Cultura ed attività sportive.
Art. 29 – Revoca
Il Comune potrà revocare la convenzione, con preavviso non inferiore ai 2 mesi, per il sopravvenire di motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
La Concessionaria potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
Art. 30 – Vicende soggettive della concessionaria
In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario del concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.
La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.
L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal concessionario.
L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto concessorio, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
Art. 31 – Recesso
Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti della Concessionaria, anche se non gravi.
Dalla data del recesso la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.
E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Comune, la Concessionaria risponde con proprio patrimonio.
Il diritto di recesso è riconosciuto altresì all’Affidatario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all’Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.
Art. 32 – Obblighi della concessionaria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.
A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate di Codice CIG , dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con addebito sul seguente conto corrente:
IBAN: – la persona delegata ad operare sul suddetto c/c risulta essere il sig. , nato a , il - C.F. _ ;
Quanto sopra è dettagliato nel prospetto fornito al Comune dalla Concessionaria, che viene materialmente allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Quanto sopra dovrà essere osservato anche nei casi contemplati dall’art. 22 del presente atto, nonché con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti alla presente convenzione.
La concessionaria si impegna a dare immediata comunicazione Comune ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (nel caso di affidamento a terzi dei servizi ex art. 22 presente convenzione) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.
Art. 33 – Foro competente
Le controversie verranno differite in via esclusiva al Foro di Monza, fatta salva la previsione di cui all’art. 244 del D.Lgs n. 163/2006.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
Art. 34 – Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati dal Comune esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività ed assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art. 35 – Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di accettare incondizionatamente gli artt. 1,3,5,11,12,27 e 29 del presente contratto, di approvarlo espressamente in ogni sua parte reietta sin d’ora ogni reciproca eccezione.
Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico della Concessionaria, comprese le spese di stipulazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione del presente atto.
Fanno parte integrante della presente convenzione il verbale di consegna e consistenza e gli allegati sotto elencati.
Xxxxx parte integrante della presente convenzione e si intendono qui richiamati ed accettati benchè non allegati i seguenti documenti:
Planimetrie ALLEGATO A; Progetto gestionale ALLEGATO B;
Tariffe offerte in gara ALLEGATO C.
IL DIRIGENTE DI SETTORE LA CONCESSIONARIA