COMUNE DI ARDEA
COMUNE DI ARDEA
Città metropolitana di Roma Capitale
Repertorio n.
CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI COMPETENZE DEL COMUNE DI ARDEA
L’anno duemila , addì del mese di in Ardea, presso la Casa Comunale sita in Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0;
Avanti a me, Dr , C.F. Segretario Generale del Comune di Ardea, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa
SONO COMPARSI
da una parte:
il Dr. , nato a il C.F. , Dirigente dell’Area Servizi alla persona, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale d Ardea, il quale interviene in questo Atto esclusivamente in rappresentanza e per conto del Comune di Ardea, P.I. 02300511009, C.F. 80108730583, nella sua qualità di Dirigente Comunale, come previsto dall’art. 107 de testo unico delle leggi sull’ordinamento locale, n. 267/2000, e giusto atto di nomina da parte del Sindaco n. del prot. n.
, di seguito nel presente atto denominato semplicemente <<stazione appaltante>>;. dall’altra parte:
il Sig. , nato a (_ ) il , C.F. , generalizzato a mezzo di , il quale
interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della C.F. e P.I.
, con sede legale in ( ), alla Via , n , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di dal --, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente <<appaltatore>>;
SI PREMETTE CHE
- Che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e dall’art. 11, comma 2 del D. Lgs. 163/06, con la determinazione dirigenziale n. ,è stato autorizzato l’avvio della procedura di selezione del contraente per l’affidamento del servizio in argomento, con procedura aperta, ai sensi dell’art.3, comma 37, e art. 55, comma 5 del D.Lgs 163/06 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, dello stesso decreto legislativo163/06, approvando nel contempo il capitolato speciale di appalto, il bando e il disciplinare di gara, il duvri e la modulistica a disposizione dei concorrenti, nonché lo schema di contratto a misura.
- Che in seguito alla procedura di cui sopra, il cui verbale di gara, ai sensi dell’art. 12, co. 1 del D. Lgs 163/06, è stato approvato con determinazione dirigenziale ,il servizio di trasporto scolastico dal 01/01/2017 al 30/06/2023 aggiudicato alla , risultata prima in graduatoria e che ha raggiunto un punteggio pari a /100 , la quale ha offerto un ribasso percentuale del % sull’importo chilometrico posto a base di gara di €/km oltre €/km per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara e quindi per €/km oltre €/km _ per oneri di sicurezza, pari a complessivi €/km _;
- che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 163/2006;
- che con nota prot. , è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) e 5- ter del D. Lgs. 163/06, e che pertanto sono trascorsi i termini di cui all’art.11, comma 10 D. Lgs. 163/06. In allegato a detta comunicazione sono stati trasmessi, a tutti i partecipanti della gara in argomento, la determinazione , ed i verbali di gara.
CIO’ PREMESSO
essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipula del contratto in forma valida e regolare, le stesse,come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto appresso.
ARTICOLO 1 – integrazione della Premessa
La premessa è parte integrante del presente Contratto di Servizio ed ha valore di patto.
ARTICOLO 2 – Oggetto
2.1 il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra la stazione appaltante e l’appaltatore concernenti il servizio di trasporto scolastico dal 01/01/2017 al 30/06/2023 di competenza comunale, dal capitolato speciale di appalto, , i percorsi d effettuare ed i bacini di utenza, dal presente contratto, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica presente in sede di gara.
E’ comunque in facoltà dell’Amministrazione, nel periodo di validità temporale del presente contratto, di adeguare l’effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all’appaltatore l’attivazione di ulteriori linee di trasporto scolastico allo stesso prezzo unitario chilometrico di aggiudicazione. Inoltre all’occorrenza e previo accordo con il competente ufficio comunale, i percorsi possono essere modificati al fine di garantire le richieste di trasporto da parte dell’utenza. Dette variazioni al servizio sono ammissibili esclusivamente qualora ricorrano i presupposti indicati all’art. 311 del DPR 207 del 2010 e con le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo.
ARTICOLO 3 – Durata
L’appalto avrà inizio il 01/01/2017 e terminerà il 30/06/2023 e dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario scolastico. Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al venerdì, ovvero sabato ove richiesto, sulla base degli orari e dei percorsi indicati nel programma di servizio approvato dal Comune salvo le modifiche effettuate con le modalità previste all’art.2.
L’esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti, sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all’art. 12.
ARTICOLO 4 – Ammontare dell’Appalto
1. L'importo complessivo dell'appalto, per il periodo 01/01/2017 – 30/06/2023, è fissato presuntivamente in
€. 3.490.911,00, di cui €. 2.600,00 per oneri per la sicurezza da rischio di interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 10% a carico del Comune, importo calcolato con le modalità definite nell’allegato 1 " La rimodulazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Ardea: linee guida” sulla base delle percorrenze chilometriche stimate, per ogni tipo di automezzo utilizzato e servizio svolto, di seguito riportate:
- servizio di trasporto mediante scuolabus: percorrenza complessiva annua presunta km annui 230.000,00 con un costo a km pari ad € 2,50 oltre Iva.
Per la determinazione di tale costo si è fatto riferimento al costo del servizio in essere, già recentemente adeguato con i costi di attivazione dei percorsi e maggiorato della rivalutazione ISTAT, unitamente ad una verifica dell’analisi del prezzo del prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio (vedi allegato 1).
2. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara e degli oneri derivanti dagli adempimenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro come sopra quantificati e dettagliati nel prospetto economico approvato con la determinazione a contrattare.
Al corrispettivo chilometrico sono da aggiungere gli introiti derivanti dalla tariffazione e le eventuali compensazioni economiche per gli obblighi di servizio e per la gestione dei servizi complementari.
3. L’importo effettivo dell’appalto potrà variare nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 29 e sarà calcolato sulla base dell’effettiva percorrenza dei mezzi di riferimento;
4. Le percorrenze chilometriche annue sopra indicate sono calcolate sommando i trasferimenti dal luogo di partenza dei mezzi della Ditta, nel caso sia sul territorio comunale e i percorsi per ogni corsa dal luogo di inizio del servizio al relativo plesso scolastico e viceversa. Nel caso la Ditta non abbia una sede operativa sul territorio comunale sono a carico dell’Impresa eventuali percorsi per raggiungere il territorio comunale e i
percorsi di trasferimento saranno calcolati dalle sedi scolastiche o dalla zona di inizio del servizio al limite del territorio comunale.
5. I percorsi e gli orari da effettuare da parte della Ditta per l’esecuzione del servizio sono indicati nell’allegato 1 suddivisi per plesso scolastico e saranno soggetti a variazioni e modifiche, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle effettive necessità dell’utenza scolastica in aumento o in diminuzione da stabilire nel programma di esercizio prima dell’inizio dell’anno scolastico di riferimento.
Fanno carico alla Ditta appaltatrice e peraltro si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, alla pulizia giornaliera dei veicoli ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.
6. L’impresa si impegna ad applicare, a proprie spese, un sistema tariffario previsto in abbonamento per il trasporto scolastico ed a riscuoterlo direttamente dagli utenti, anche mettendo a disposizione un luogo di raccolta delle iscrizioni e relativi pagamenti, sempre a proprie spese. Le tariffe sono determinate dal Comune in base alla normativa vigente di disciplina della materia. Le tariffe attualmente applicate sono le seguenti:
Titolo | Importo |
Abbonamento mensile linea scolastica | € 42,40 |
Gli abbonamenti saranno introitati dall’impresa e devono essere considerati quale parte del corrispettivo dovuto per l’esecuzione del trasporto, a rischio dell’impresa.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il corrispettivo chilometrico è soggetto ad eventuale revisione annuale con le modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, in analogia con i principi stabiliti dalla l. 481/1995 e dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di cui all’art. 1 comma 511 l. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
8. Il soggetto affidatario si obbliga ad applicare le modalità e le strutture tariffarie stabilite dal Comune. Le tariffe, riportate nel contratto di servizio, sono adeguate in base ai seguenti parametri:
a)tasso di variazione dei prezzi annuo programmato;
b)obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività prefissato nel periodo di vigenza del contratto;
c)recupero di qualità del servizio rispetto agli standard prefissati nel periodo di vigenza del contratto;
d)costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
e)costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.
9. La Ditta appaltatrice si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione di sistemi tariffari integrati e/o di sistemi tecnologici o automatici di bigliettazione nonché le modalità di vendita e di commercializzazione dei titoli di viaggio, di monitoraggio e di controllo.
10. Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio da parte dell’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 5 – Personale addetto al servizio
Il personale da impiegare nel servizio di guida degli automezzi deve possedere adeguata professionalità, ed in particolare patente di guida categoria D, certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus, o carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto di persone. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
L’appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili e dovrà fornire l’elenco nominativo del personale ed entro un mese le eventuali variazioni.
Qualora l’Amministrazione dovesse incrementare ed ampliare il servizio appaltato al personale aggiuntivo si applica quanto disposto nel presente articolo nonché nel successivo art. 23.
L’appaltatore dovrà dotare il personale addetto al servizio di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
ARTICOLO 6 – Vigilanza e controllo
Ai sensi dell’art.119 del DPR 207/2010 il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso l’ufficio preposto.
E’ in facoltà del Responsabile dell’ufficio eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
Il Responsabile dell’ufficio redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
ARTICOLO 7 – Ulteriori Obblighi dell’Impresa Affidataria
L’Impresa Affidataria è tenuta ad osservare gli eventuali obblighi che possono intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione. Tuttavia, in caso di provvedimenti che modifichino in modo sostanziale il costo di erogazione del presente servizio, il corrispettivo dovrà essere oggetto di concordata revisione.
ARTICOLO 8 – cessioni e modifiche delle ragione sociale
La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.
L'acquirente dell’impresa aggiudicataria dell’appalto subentra nel contratto con le modalità previste dal D.Lgs 50/2016.
Quanto disposto al comma 1 si applica anche in caso di affitto o usufrutto dell'azienda e nei casi di trasformazione, fusioni e scissioni.
E’ ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso il Comune, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune, corredate dalla copia dell’atto notarile.
Dall’atto deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.
ARTICOLO 9 – risoluzione del contratto
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;
e) ricorso al subappalto senza autorizzazione; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi del D.lgs 50/2016, decida di non continuare ilrapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto e comunque nelle forme previste dalla normativa vigente;
h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
i) mancato rispetto dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente, così come dichiarato;
l) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
ARTICOLO 10 – Obblighi dell’appaltatore e relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
ARTICOLO 11 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
ARTICOLO 12 – Penalità: fattispecie e importi
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
- per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 100,00 per ogni richiamo o diffida;
-mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 300,00.
In caso di reiterazione della fattispecie il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 500,00 al giorno;
-effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio;
-mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 100,00 per ogni inadempienza;
- ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate, degli orari, dei percorsi e delle linee: € 300,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
- ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
- mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 250,00 ad episodio;
- mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 300,00 ad episodio.
ARTICOLO 13 – Modalità di applicazione
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa abbia in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di posta certificata, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
5. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
ARTICOLO 14 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
Ai sensi del decreto legislativo 159/2011, si prende atto che in relazione del soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale.
L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.
ARTICOLO 15 – Subappalto
1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione scritta del Comune. L’autorizzazione al subappalto è consentito limitatamente al 30% dell’importo di contratto ed è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che il concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato di voler ricorrere al subappalto, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs 50/2016 .
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; in tal caso, l’appaltatore dovrà allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del c.c. con il titolare del subappalto.
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte subappaltatore dei requisiti prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti.
4. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
ARTICOLO 17 – Cauzione Definitiva
Ai sensi dell’art. 103 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicataria è obbligata a costituire prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso.
ARTICOLO 18– Documenti facenti parte integrante del contratto
1. Formano parte integrante del contratto:
a) il presente capitolato speciale;
b) l'offerta tecnico-organizzativa ed economica della ditta aggiudicataria;
c) il provvedimento di aggiudicazione;
d) l’allegato 1): linee guida
e) il DUVRI
f) disciplinare di gara
g) bando di gara
ARTICOLO 19– Spese contrattuali
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
ARTICOLO 20 – Foro Competente
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, all’applicazione e/o all’esecuzione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Velletri.
ARTICOLO 21 – Normativa in materia di privacy
Il tratta dei dati sensibili avverrà in conformità alle disposizioni dettate dal D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii
ARTICOLO 22 – Riferimenti normativi
Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto di Servizio si fa espresso riferimento e rinvio al Capitolato speciale d’appalto, all’offerta tecnica nonché ai dettati normativi comunitari, regionali e nazionali.
Dal presente Xxxx io segretario rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, ed ai sensi dell’art.11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006, lo sottoscrivono digitalmente con me Segretario rogante, il cui certificato di firma digitale risulta in corso di validità.
Questo Atto consta di n. facciate dattiloscritte da persona di mia fiducia, oltre quanto di questa.