Contract
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER L’EFFICIENTAMENTO IDRAULICO, ENERGETICO E GESTIONALE DELLE RETI IDRICHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “APPROCCIO INTEGRATO PER LA GESTIONE AVANZATA DI SISTEMI IDRICI COMPLESSI” | ||
Piave Servizi S.r.l. | HydroGEA S.p.A. | Livenza Tagliamento Acque S.p.A. |
DISCIPLINARE DI GARA
1. ENTE AGGIUDICATORE - PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
2.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 4
3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 5
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 9
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 16
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 17
13. CONTENUTO BUSTA DI QUALIFICA (RISPOSTA DI QUALIFICA). 19
14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 27
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 28
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 29
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 31
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 33
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 33
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 37
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 37
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 38
24. COMUNICAZIONI, RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 41
1. ENTE AGGIUDICATORE - PREMESSE
1.1 ENTE APPALTANTE
Ente appaltante: Piave Servizi S.r.l., con sede in Xxx X. Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX).
Profilo delle società committenti committente: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxx.xx - xxx.xxxxxxxx-xx.xx
Ai sensi dell’art. 38 della Direttiva 2014/24/UE, dell’art. 3, comma 1 lettere fffff) del D.Lgs. 50/2016, dall’art. 37, commi 3, 10 e 11 e ai sensi dell’accordo per l’esecuzione dell’appalto congiunto occasionale sottoscritto in data 31.07.2019, nella presente procedura Piave Servizi S.r.l. agisce in qualità di Ente appaltante, per sé e per i soggetti (denominati anche il/i Gestore/i) di seguito indicati:
✓ Livenza Tagliamento Acque S.p.A., con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxxx (XX),
✓ HydroGEA S.p.A. con sede in Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 — 00000 Xxxxxxxxx. Principale attività esercitata dalle società committenti: gestione del Servizio Idrico Integrato.
Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nelle attività strumentali comprese nei Settori Speciali, di cui al comma 1 lett. hh) dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016.
1.2 PREMESSE
La gara di cui al presente Bando è stata disposta con determina a contrarre del Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l. 09.09.2019 ed avrà luogo mediante procedura aperta - ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, 117, 122, 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - normata in conformità alla disciplina prevista per gli appalti di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori speciali.
Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili ed in quanto compatibili - alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle altre vigenti in materia di appalti pubblici.
L’avviso relativo al presente Bando è stato trasmesso in data 24.09.2019 all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica, ed è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti superiori a soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
La gara d’appalto sarà espletata completamente in formato telematico, utilizzando il portale di e- procurament di BravoSolution xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxxx.. Per le modalità di registrazione, abilitazione ed accesso all’area riservata, è possibile consultare il documento “Condizioni generali di registrazione”, disponibile nell’homepage del portale, alla sezione “Documentazione”.
Il luogo di svolgimento del servizio è costituito dai punti nodali delle reti e dagli impianti di adduzione e distribuzione di acquedotto delle Società Committenti, è identificato dai codici:
codice NUTS: ITH
CPV 73300000-5 – Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
CUP D84I19002330005 (Piave Servizi S.r.l.) - C64I19001140005 (Livenza Tagliamento Acque S.p.A.) - E84I19001610005 (HydroGEA S.p.A.)
CIG 801177450E
Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’xxx. Xxxxx Xxxxx, Direttore generale di Piave Servizi S.r.l..
Il Direttore dell’Esecuzione, relativamente al comprensorio Piave Servizi S.r.l., è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Direttore dell’Esecuzione, relativamente al comprensorio Livenza Tagliamento Acque S.p.A., è l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il Direttore dell’Esecuzione, relativamente al comprensorio HydroGEA S.p.A., è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Progetto di ricerca e sviluppo “Approccio integrato per la gestione avanzata di sistemi idrici complessi”, composto dai seguenti allegati:
✓ all. 1 - Relazione tecnica
✓ all. 2 - Capitolato d’oneri – reti idriche
✓ all. 3 - Elenco prezzi unitari - reti idriche
✓ all. 4 - Computo metrico e preventivo di spesa - reti idriche
✓ all. 5 - DUVRI - reti idriche
✓ all. 6 - Schema di contratto - reti idriche.
La documentazione di gara è disponibile, previa registrazione, per l’intera durata dell’appalto sulla piattaforma informatica portale di e-procurament di BravoSolution xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx..
2.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC. Le comunicazioni agli operatori si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente in fase di registrazione al Portale, nella sezione “Informazioni utente” della propria area utente. Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione l’Ente appaltante non sarà responsabile per l’avvenuta mancanza di notifica della comunicazione.
In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata alla ditta indicata quale capogruppo mandataria si intende validamente resa a tutte le ditte raggruppate, aggregate o consorziate.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi inerenti la presente gara dovranno essere formulati - entro e non il 28.10.2019 - esclusivamente per iscritto tramite l’area “Messaggi” del portale telematico. Piave Servizi S.r.l. provvederà, qualora ritenuti di interesse generale, alla loro pubblicazione in area “Allegati” assieme alle risposte. Le risposte, così pubblicate, si considereranno note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Trattasi di attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto - come meglio specificato nel Capitolato d’oneri ed esposto nella Relazione tecnica del progetto – lo studio, la progettazione e l’implementazione di un sistema integrato e condiviso per la gestione di sistemi idrici complessi, attraverso obiettivi specifici relativi a (per maggiori dettagli si rimanda alle descrizioni di WP3 e WP4 della relazione tecnica allegata):
- modellazione numerica delle reti
- ricerca di avanzate tecnologie e conseguente implementazione di un sistema di monitoraggio strumentale tale da garantire le funzionalità e le performance richieste dal contesto applicativo,
- progettazione della District Meter Area,
- studio, sviluppo e sperimentazione di innovative metodologie e soluzioni in ambito digitale per la gestione efficace ed efficiente delle reti idriche attraverso applicativi che garantiscano la visualizzazione, l’elaborazione, l’aggregazione/correlazione e l’aggiornamento di dati e informazioni eterogenei, acquisiti sul campo e che si configurino come strumenti predittivi e di supporto alle decisioni,
nelle reti di acquedotto gestite da:
1. Piave Servizi, dello sviluppo di circa 3300 km nel territorio dei 39 Comuni soci;
2. Livenza Tagliamento Acque S.p.A., dello sviluppo di circa 2700 km nel territorio di 42 Comuni soci;
3. HydroGEA S.p.A., dello sviluppo di circa 646 km nel territorio di 7 Comuni soci;
il tutto finalizzato alla messa a punto di un sistema multi-player che sia in grado di supportare la gestione del SII e il coordinamento delle attività di un sistema idrico molto complesso e interconnesso qual è quello dei tre enti gestori, secondo un approccio integrato.
Trattasi di un’azione di ricerca e sviluppo per la quale necessitano servizi tecnici specialistici comprensivi delle attività in campo con l’obiettivo di:
• migliorare la gestione delle reti idriche, il rinvenimento, controllo e prevenzione delle perdite di acquedotto e delle situazioni di emergenza;
• ottimizzare i costi gestionali, la pianificazione e la progettazione degli interventi.
Lo sviluppo del progetto necessita quindi l’affidamento di lavori, servizi e forniture che ai fini dell’appalto, e quindi esclusivamente per ragioni contrattuali, vengono discretizzati e quantificati come riportato nella tabella riepilogativa che segue.
PRESTAZIONE PRINCIPALE – comprensorio Piave Servizi S.r.l. | Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative | € | 1.050.500,00 | ||||
PRESTAZIONE PRINCIPALE – comprensorio Livenza Tagliamento Acqua S.p.A. | Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative | € | 765.450,00 | ||||
PRESTAZIONE PRINCIPALE – comprensorio HydroGEA S.p.A. | Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative | € | 314.050,00 | ||||
TOTALE PRESTAZIONE PRINCIPALE | € | 2.130.000,00 | |||||
PRESTAZIONE SECONDARIA – comprensorio Piave Servizi S.r.l. | implementazione del monitoraggio strumentale | sistema | di | € | 1.044.250,00 | € | 1.051.378,00 |
Costi sicurezza | € | 7.128,00 | |||||
PRESTAZIONE SECONDARIA – comprensorio Livenza Tagliamento Acque S.p.A. | implementazione del monitoraggio strumentale | sistema | di | € | 792.600,00 | € | 798.100,00 |
Costi sicurezza | € | 5.500,00 | |||||
PRESTAZIONE SECONDARIA – comprensorio HydroGEA S.p.A. | implementazione del monitoraggio strumentale | sistema | di | € | 525.000,00 | € | 529.499,00 |
Costi sicurezza | € | 4.499,00 | |||||
TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - fornitura con posa in opera, costi di sicurezza inclusi | € | 2.378.977,00 | |||||
PRESTAZIONE SECONDARIA comprensorio - Piave Servizi S.r.l. | Lavori | € | 772.850,00 | € | 798.122,00 | ||
Oneri sicurezza | € | 25.272,00 | |||||
PRESTAZIONE SECONDARIA – comprensorio Livenza Tagliamento Acque S.p.A. | Lavori | € | 611.400,00 | € | 630.900,00 | ||
Oneri sicurezza | € | 19.500,00 | |||||
PRESTAZIONE SECONDARIA – comprensorio HydroGEA S.p.A. | Lavori | € | 215.500,00 | € | 231.451,00 | ||
Oneri sicurezza | € | 15.951,00 | |||||
TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - lavori, oneri di sicurezza inclusi | € | 1.660.473,00 | |||||
TOTALE APPALTO | € | 6.169.450,00 |
L’importo posto a base di gara ammonta ad € 6.169.450,00, di cui € 77.850,00, per costi di sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell’appalto, compresa l’eventuale estensione del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del predetto Decreto, ammonta ad
€ 7.403.340,00.
I lavori inerenti la prestazione secondaria sono ricondotti nella categoria di opere «OG6» (“Xxxxxxxxxx, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”) e, nell’ambito della stessa, nella classifica IV (importi fino ad € 2.585.000,00). Si precisa che, a norma dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 “La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto”, conseguentemente, all’appalto in oggetto, possono partecipare anche operatori economici in possesso della categoria OG6, classifica IIIbis.
Trattandosi di appalto unitario connesso ad un’azione di ricerca e sviluppo, non è stato possibile prevedere la suddivisione in lotti.
Il contratto verrà stipulato a misura.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste all’art. 19 del Capitolato d’Xxxxx.
Si precisa sin d’ora che la contabilità per l’esecuzione del servizio dovrà essere distinta per singolo Comprensorio e l’Appaltatore dovrà fatturare a ciascuna Società Committente la quota di propria competenza.
Le quantità indicate nella documentazione di gara sono da considerarsi meramente indicative e non impegnano le Società committenti, che non assumono alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base comprende i costi della manodopera relativamente alle prestazioni secondarie (fornitura e posa in opera strumenti di misurazione e lavori) che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 718.630,00, così suddivisi:
- comprensorio Piave Servizi S.r.l. - € 336.280,00 di cui: € 231.855,00 relativamente alla prestazione secondaria - lavori e € 104.425,00 relativamente alla prestazione secondaria – fornitura con posa in opera;
- comprensorio Livenza Tagliamento Acque S.p.A. - € 265.200,00 di cui: € 187.170,00 relativamente alla prestazione secondaria - lavori e € 78.030,00 relativamente alla prestazione secondaria – fornitura con posa in opera;
- comprensorio HydroGEA S.p.A. - € 117.150,00 di cui: € 64.650,00 relativamente alla prestazione secondaria - lavori e € 52.500,00, relativamente alla prestazione secondaria – fornitura con posa in opera.
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’appalto è finanziato con risorse proprie degli enti committenti.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
Il tempo utile per ultimare l’appalto è fissato mesi 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte, i seguenti requisiti che dovranno permanere per tutta la durata del procedimento di gara nonché, in caso di affidamento, per l’intera durata di esecuzione del contratto.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Trattandosi di appalto misto (lavori, servizi e forniture,) sono ammessi raggruppamenti temporanei “eterogenei” tra operatori economici che assumono i lavori (qualificati ai sensi del successivo punto 6.7) e operatori economici che assumono i servizi e forniture (qualificati ai sensi dei successivi punti 6.3, 6.4.
6.5 e 6.6); nell’ambito dei raggruppamenti temporanei “eterogenei” sono ammessi sub-raggruppamenti orizzontali di operatori economici che assumono lavori, servizi o forniture.
6.1 Requisiti di ordine generale
a) insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/20011;
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. (bando ANAC)
6.2 Requisiti di idoneità professionale
a) (per le società) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali indicati dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per attività corrispondenti al servizio in appalto; il concorrente
1 Art. 53, comma 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti
non stabilito in Italia deve provare l’iscrizione mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, presentando la relativa documentazione amministrativa;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.
Il requisito di cui alla lettera a) o alla lettera b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Per la comprova del requisito Piave Servizi S.r.l. acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla PRESTAZIONE PRINCIPALE (modellazione)
a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando (anni 2016,2017,2018), un fatturato globale d’impresa medio annuo non inferiore a. € 1.000.000,00, i.v.a. esclusa;
Si precisa che:
✓ in considerazione del fatto che il servizio in appalto costituisce un servizio specialistico e di essenziale rilevanza per l’attività di tutti i gestori, detto requisito è richiesto allo scopo di garantire la ricezione di offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;
✓ qualora le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, detto requisito deve essere rapportato al periodo di attività;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente aggiudicatore.
Nel caso di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale (relativamente alla prestazione principale), il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub-raggruppamento, o da un’impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato
specifico eventualmente richiesto per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
6.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla PRESTAZIONE PRINCIPALE (servizio di modellazione)
a) aver correttamente eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara:
▪ a.1 - servizi di modellazione numerica, progettazione distrettualizzazione idrica, progettazione di interventi per la regolazione della pressione, progettazione interventi per la riduzione perdite, redazione Master Plan di sistemi acquedottistici, analisi dati relativi alle reti di monitoraggio acquedottistiche, prestati in favore di committenti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore a € 800.000,00;
▪ a.2 – servizi di modellazioni di reti di acquedotto per un’estensione complessiva non inferiore a
4.000 km, il requisito dovrà essere comprovato anche con più contratti (si prenderanno in considerazione esclusivamente contratti relativi a reti di acquedotto non inferiori a 100 km -
c.d. requisito minimo), di cui almeno uno avente oggetto la modellazione di reti di acquedotto per un’estensione non inferiore a 1.500 km e a servizio di almeno 200.000 abitanti (c.d. servizio di punta).
Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, entrambi i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria.
Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale (relativamente alla prestazione principale), il requisito di cui alla lettera a.1. deve essere posseduto dalla mandataria del sub-raggruppamento o da un’impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento; il requisito di cui alla lettera a.2 deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria, fermo restando che il c.d. contratto di punta dovrà essere in capo alla mandataria e che dovrà essere rispettato il c.d. requisito minimo.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
La comprova dei suddetti requisiti dovrà essere fornita dall’operatore economico mediante copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente (con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione), ovvero mediante copia del contratto unitamente a copia delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto, con l’indicazione chiara di tutti i dati dichiarati.
6.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA (fornitura con posa in opera strumenti di misura)
a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando (anni 2015, 2016, 2017), un fatturato globale d’impresa medio annuo non inferiore a. € 1.000.000,00, i.v.a. esclusa;
Si precisa che:
✓ in considerazione del fatto che l’appalto in questione costituisce un servizio specialistico e di essenziale rilevanza per l’attività di tutti i gestori, detto requisito è richiesto allo scopo di garantire la ricezione di offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;
✓ qualora le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, detto requisito deve essere rapportato al periodo di attività;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Nel caso di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub-raggruppamento, o da un’impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto per la prestazione secondaria dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
6.6 Requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla prestazione secondaria (fornitura con posa strumenti di misura)
a) fornitura, installazione e tenuta in esercizio, nell’ultimo quinquennio, di almeno 300 punti di misura (comprensiva della loro gestione e trasmissione dati, di durata minima di un anno), come da Capitolato d’Oneri. Il requisito dovrà essere comprovato anche con più contratti (si prenderanno in considerazione esclusivamente contratti relativi ad almeno 10 punti di misura (c.d. requisito minimo), di cui almeno uno avente oggetto la fornitura con tenuta in esercizio di almeno 50 punti di misura a servizio di un unico sistema acquedottistico (c.d. servizio di punta).
Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub-raggruppamento in misura maggioritaria, fermo restando che il c.d. contratto di punta dovrà essere in capo alla mandataria e che dovrà essere rispettato il c.d. requisito minimo.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito richiesto per la prestazione secondaria dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest’ultimo.
La comprova dei suddetti requisiti dovrà essere fornita dall’operatore economico mediante copia dei certificati di regolare esecuzione della fornitura, rilasciati dal committente (con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione), ovvero mediante copia del contratto unitamente a copia delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto, con l’indicazione chiara di tutti i dati dichiarati.
6.7 Requisiti di idoneità professionale relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA (lavori)
a) attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguate all’assunzione dei lavori oggetto dell’appalto.
Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub-ragruppamento o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito richiesto per la prestazione secondaria dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti delle Società committenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Ente aggiudicatore impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, Piave Servizi S.r.l. procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del lavoro/servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto, quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria a favore di Piave Servizi S.r.l., ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara e quindi: € 123.389,00 (centoventitremilatrecentoottantanove/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria dovrà essere costituita nelle forme previste all’art. 93 del Codice e dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. In presenza di detta intestazione, anche in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, è sufficiente che la polizza sia sottoscritta della sola mandataria/capogruppo (Decisione 15 novembre 2004, n.7380, del Consiglio di Stato – Sezione IV).
3) essere conforme allo schema tipo e scheda tecnica 1.1 (1.1.1 in caso di più garanti) del D.M. 31 del 19.01.2018;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente aggiudicatore;
6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell’Ente aggiudicatore per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta - e salvo che l’offerente sia una microimpresa, una piccola o media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario costituiti esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese - l’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare in favore di Piave Servizi S.r.l., qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
La garanzia fideiussoria presentata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prodotta in forma digitale dal soggetto emittente, in conformità al D.Lgs. 82/2005.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo.
In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Si precisa che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 comma 7.
In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 comma 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.
Nel caso la cauzione sia ridotta ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 smi, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni/requisiti - in corso di validità - allegate al relativo parametro della “Busta di qualifica”, in copia autentica a sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 smi ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis medesimo decreto oppure dovrà essere corredata da autodichiarazione sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa o di ciascuna impresa raggruppata, attestante il possesso di tali certificazioni/requisiti.
In caso di microimprese, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da Microimprese, Piccole e Medie imprese, la cauzione potrà essere presentata ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo del Codice.
La cauzione provvisoria si intenderà automaticamente svincolata trascorsi 180 gg. dalla data di scadenza presentazione offerta.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
L’importo del contributo ammonta ad € 200,00 (duecento/00).
In caso di mancata presentazione della ricevuta Piave Servizi S.r.l. accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, Piave Servizi S.r.l. esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.2
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La gara viene espletata con il supporto di strumenti elettronici all’interno della Piattaforma informatica, mediante lo strumento della “Richiesta di offerta in busta chiusa digitale” (RDO on-line).
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici dovranno accedere all’evento “Tender 1099 - “Appalto per l’affidamento di servizi tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche nell’ambito del progetto “approccio integrato per la gestione avanzata di sistemi idrici complessi” – RdO rfq 1764.
Per presentare offerta i concorrenti dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 12:00 del 04.11.2019 la documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in tre Buste digitali denominate:
• “Risposta di Qualifica” (contenente la documentazione amministrativa);
• “Risposta Tecnica” (contenente la documentazione dell’offerta tecnica);
• “Risposta Economica” (contenente la documentazione dell’offerta economica).
Si segnala che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara quale R.T. di concorrenti, Consorzio, GEIE o Rete d’impresa, anche le mandanti, le consorziate, i partecipanti al GEIE o alla Rete d’impresa, dovranno registrarsi tempestivamente sul Portale ai fini della compilazione dei dati complementari rispettivamente richiesti.
Si segnala inoltre, affinché l’operatore economico interessato possa programmare con il necessario anticipo le attività per la partecipazione alla gara, che, come indicato nelle “Condizioni Generali di Registrazione” art. 2.2, reperibile nell’Area “Documentazione del Portale”, il tempo tecnico necessario al completamento della registrazione sul portale è di 24 ore lavorative.
Per inviare la propria offerta e firmare le Buste digitalmente, è necessario:
1. cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica;
2. seguire le istruzioni della Piattaforma informatica per generare i file pdf delle “risposte create” e caricarli firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante ecc…), a pena di esclusione, secondo le indicazioni della Piattaforma medesima;
3. nell’ipotesi di R.T. di concorrenti costituendo o di Consorzio ordinario costituendo, la “Risposta di Qualifica creata”, “Risposta Economica creata” e “Risposta Tecnica creata” dovranno
2 “Sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, che qualifica espressamente l’obbligo di versamento del contributo ANAC come “condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”, l’omesso pagamento non può essere sanato “(…) dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell’offerta” e la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge” (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572).
essere controfirmate con firma digitale tanto dal rappresentante o institore/procuratore dell’impresa indicata quale Capogruppo mandataria che da quello/i della/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione integrativa allo stesso, l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Piave Servizi potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, salvo l’originaria garanzia preveda già una clausola di estensione.
Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, la mancanza o l’incompletezza di elementi attinteti all’offerta tecnica o economica, non è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
Ai fini della sanatoria l’Ente aggiudicatore assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Ente aggiudicatore può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Ente aggiudicatore procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà l’Ente aggiudicatore invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. CONTENUTO BUSTA DI QUALIFICA (RISPOSTA DI QUALIFICA).
All’interno della busta di qualifica devono essere inseriti i seguenti documenti:
1) DGUE da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al “Modello DGUE”, effettuando le eventuali precisazioni e integrazioni che fossero richieste in ragione delle caratteristiche e della composizione del concorrente, singola o in R.T.I. o in Consorzio, ovvero della normativa applicabile, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche scansione della procura rilasciata al firmatario + dichiarazione di conformità del documento stesso sottoscritta digitalmente).
Si ricorda che:
1. le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. parte III: motivi di esclusione - Lettera A” del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per
quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2013, ovvero:
• se si tratta di impresa individuale: titolare e direttore tecnico
• se si tratta di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
• se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
• se si tratta di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o l socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
• eventuali soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando;
2. le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. “Parte III Motivi di esclusione - Lettera D” prima riga del DGUE), si intendono riferite a tutti i soggetti che sono sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 “Codice antimafia” (si veda Comunicato del Presidente ANAC 26.10.2016);
3. a norma dell’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nel DGUE la condanna quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
2) Dichiarazione integrativa al DGUE sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche scansione della procura rilasciata al firmatario + dichiarazione di conformità del documento stesso sottoscritta digitalmente), resa compilando il “Modello Dichiarazioni integrativa DGUE”
Il DGUE e la dichiarazione integrativa allo stesso, dovranno essere presentati per tutti gli operatori individuati nella “Parte II lettera D – Informazioni sull’operatore economico” nella sezione “Forma della partecipazione e, in particolare:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, ciascun operatore economico che partecipano alla procedura in forma congiunta deve presentare il proprio DGUE e la propria dichiarazione integrativa al DGUE.
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete, ciascuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero l’organo comune e le singole imprese retiste indicate, devono presentare il proprio DGUE e la propria dichiarazione integrativa al DGUE.
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il consorzio e i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, devono presentare il proprio DGUE e la propria dichiarazione integrativa al DGUE.
• in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
• in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, anche l’impresa ausiliaria deve presentare il proprio DGUE; non sarà invece necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, sostituita dalla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
Il DGUE e la dichiarazione integrativa dei membri del raggruppamento dovranno essere inseriti nell’area generica allegati.
3) Attestazione del versamento del contributo versato a favore dell’X.X.XX (scansione della ricevuta di pagamento). In caso di R.T. di concorrenti il pagamento del contributo deve essere effettuato da una sola delle imprese raggruppate (v. indicazioni par. 10);
4) PASSOE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato, rilasciato dall’X.X.XX., previa registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul Sito web della stessa fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione dei C.I.G. che identifica la procedura. Si ricorda che il “PASSOE” deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere presentato anche il PASSOE relativo all’operatore economico ausiliario;
La mancata allegazione del PASSOE non costituisce causa di esclusione né di sanzione e non dà luogo a soccorso istruttorio o a richieste di integrazione. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche, il concorrente che non consegnasse il PASSOE, e risultasse aggiudicatario, dovrà consegnarlo in una fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione.
5) Garanzia provvisoria mediante bonifico o fideiussione bancaria o assicurativa, queste ultime dovranno essere prodotte in formato digitale dal soggetto emittente, in conformità al D.Lgs. 80/2015 (v. paragrafo 9).
6) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati che dovranno essere inserite nell’area generica allegati. Si precisa che le dichiarazioni sotto indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato. I documenti richiesti in originale o copia autentica, qualora non siano formati sin dall’origine in maniera informatica, dovranno essere allegati in copia (scansione) con dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente:
⮚ per i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all’art. 48 comma 2, lettere b) e c)
- originale o copia dichiarata autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara;
⮚ per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- originale o copia dichiarata autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione
del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
- originale o copia dichiarata autentica della procura relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso, in un unico atto. Nel caso in cui si tratti di atti redatti in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
⮚ per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in originale o copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- originale della delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente, in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
⮚ per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
⮚ per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- atto pubblico o scrittura privata autenticata, redatti per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi le parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
⮚ per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
⮚ per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, della fornitura o del lavoro ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
⮚ in caso di avvalimento:
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria, conforme al “Modello Dichiarazione impresa ausiliaria”;
- originale sottoscritto digitalmente del contratto di avvalimento, con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del suddetto contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l’obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
⮚ per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
- dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010, allegando copia dichiarata conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
⮚ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
- dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indicazione dei seguenti dati; domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere composta dai documenti di seguito indicati. La mancanza di uno o più documenti comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a 0 per il relativo criterio.
a) Elemento di valutazione T1- Modalità di sviluppo delle attività (max 25 punti)
L’elaborato dovrà essere composto da un massimo di 10 (dieci) pagine in formato A4 con un numero di righe non superiore a 50 (cinquanta) e carattere tipografico utilizzato di dimensioni pari a 10 (dieci), corredato da eventuali schede tecniche integrative. Nel numero massimo di pagine non sono da conteggiare la copertina e l’indice.
b) Elemento di valutazione T2 – Attrezzature tecniche e strumenti (max 20 punti)
L’elaborato dovrà essere composto da un massimo di 10 (dieci) pagine in formato A4, con un numero di righe non superiore a 50 (cinquanta) e carattere tipografico utilizzato di dimensioni pari a 10 (dieci), corredato delle schede tecniche illustrative delle attrezzature e degli strumenti che verranno utilizzati. Nel numero massimo di pagine non sono da conteggiare le schede tecniche illustrative, l’eventuale copertina e l’indice.
c) Elemento di valutazione T3 – Metodologia prevista per lo svolgimento delle prestazioni e risorse umane dedicate (max 15 punti)
Dovrà essere redatto un elenco nominativo che illustri la composizione del team di lavoro che sarà effettivamente dedicato all’esecuzione del presente appalto, allegando i relativi curricula professionali (CV). Ciascuno dei CV dovrà contenere:
- i dati anagrafici;
- i titoli di studio e l’anno di conseguimento;
- le qualifiche, abilitazioni, certificazioni, iscrizioni ad albi professionali;
- la/le materia/e di specifica competenza con riferimento a quelle richieste per lo svolgimento del servizio, evidenziando la materia di prevalente competenza e l'anzianità relativa;
- il tipo di rapporto di lavoro con il concorrente e la mansione che svolgerà nell’ambito dell’appalto;
- le esperienze lavorative maturate nei precedenti 5 anni, esplicitando lo specifico ruolo svolto, relativamente ai seguenti servizi:
a) gestione delle reti idriche;
b) ricerca perdite idriche occulte;
c) campagne di misure idrauliche;
d) distrettualizzazione fisica e virtuale di acquedotti e pressure- management;
f) efficientamento energetico.
Il CV del personale tecnico specialistico di cui all’elenco nominativo deve chiaramente ed esaurientemente contenere tutti gli elementi utili alle valutazioni in merito alla qualificazione del personale stesso.
Nell’elenco prodotto dovrà essere espressamente indicato il componente che assolverà alla funzione di Responsabile del Servizio (RS) il quale, per conto dell’appaltatore, curerà il flusso informativo necessario a un corretto controllo e gestione del servizio prestato. Nel caso di raggruppamenti dovrà essere fornito un unico elenco con l'indicazione, accanto al nominativo, del soggetto di appartenenza.
La consistenza del team di lavoro indicata dall’appaltatore in sede di offerta dovrà essere garantita dal medesimo per tutta la durata dell’appalto. Qualsiasi modifica del personale tecnico di cui sopra dovrà essere comunicata al Committente - e da quest’ultimo dovrà essere approvata - con elencazione del personale sostitutivo che dovrà possedere pari qualifiche/abilitazioni/certificazioni ed esperienza documentata da CV di pari livello rispetto a quelle del personale sostituito.
d) Elemento di valutazione T4- Proposte migliorative (max 15 punti)
Le proposte migliorative dovranno essere esplicitate con una Relazione illustrativa composta da un massimo di 10 (dieci) pagine in formato A4, con un numero di righe non superiore a 50 (cinquanta) e carattere tipografico utilizzato di dimensioni pari a 10 (dieci), eventualmente corredato delle schede tecniche illustrative. Nel numero massimo di pagine non sono da conteggiare le schede tecniche illustrative, l’eventuale copertina e l’indice.
Si precisa che, in caso di aggiudicazione, le proposte migliorative dovranno essere specificatamente approvate dalle Società committenti.
Tutta la documentazione contenuta all’interno della risposta tecnica dovrà, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione.
Resta inteso che:
• in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo;
• in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE formalmente costituito, l’offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, della capogruppo del consorzio ordinario o del GEIE.
• in caso di aggregazione di imprese di rete:
✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
L’eventuale superamento dei limiti di ampiezza sopra dettagliati comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito. A riguardo, si precisa che nel conteggio non saranno considerati la copertina, l’indice e ogni altra facciata la cui presenza sia dovuta a mere esigenze di styling e non abbia contenuti significativi ai fini dell’offerta.
Dalla documentazione componente l’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.
Inoltre, l’offerta tecnica:
- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico di Piave Servizi S.r.l.; pertanto, l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare proposte condizionate al realizzarsi di eventi estranei ovvero soluzioni alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla commissione giudicatrice; in caso contrario, la proposta non sarà valutata;
- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara.
Fatta salva la normativa prevista dalla Legge n. 241/1990 e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata dichiarazione mediante la quale il concorrente indica espressamente le parti della stessa che siano da ritenere segreti tecnici e commerciali e per le quali precisa di non acconsentire l’accesso da parte di terzi. Detta dichiarazione dovrà essere resa sulla dichiarazione integrativa al DGUE.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La Busta Economica deve contenere la documentazione di seguito elencata:
1. inserire nella sezione “3.1.1 Ribasso percentuale offerto” il ribasso unico percentuale offerto sull’elenco prezzi;
2. allegare nella sezione “3.2.1 Dichiarazione costi della manodopera e costi della sicurezza” il modulo “Modulo dichiarazione costi manodopera e sicurezza”, sottoscritto digitalmente, indicando i propri costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 10 del d.lgs. n. 50/16, stimati per l’esecuzione dell’appalto;
3. allegare nella sezione “3.3.1 Offerta economica”, il “Modulo offerta economica”, sottoscritto digitalmente.
Si precisa che, nel caso l’operatore economico abbia indicato ribassi differenti nel modulo offerta e nella sezione 3.1.1., o per errore abbia modificato il ribasso dopo la generazione e sottoscrizione della busta economica, senza poi procedere all’aggiornamento di quest’ultima, farà comunque fede il ribasso in lettere indicato nel “Modulo offerta economica” allegato.
L’offerta economica e la relativa busta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità dell’offerta tecnica.
16. PROCEDURA DI GARA
L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta, con ricorso a gara telematica, per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 000-000-000 c. 1-2-60 del D.Lgs. 50/2016.
L’appalto sarà aggiudicato a misura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del succitato decreto.
La gara sarà espletata completamente in formato telematico, utilizzando il portale di e-procurement di BravoSolution xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, soggetto terzo cui è affidata la gestione del sistema di acquisti telematici. Per le modalità di registrazione, abilitazione ed accesso
all’area riservata, consultare il documento “Condizioni generali di registrazione”, disponibili nell’hompage del portale, sezione DOCUMENTAZIONE.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del Codice, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali riportati nella sotto estesa tabella:
TAB. 1
Offerta tecnica | Criterio di valutazione | Fattore ponderale | |||
T1 | Modalità di sviluppo delle attività | WT1 | 25 | 75 | |
T2 | Attrezzature tecniche e strumenti | WT2 | 20 | ||
T3 | Metodologia prevista per lo svolgimento delle prestazioni e risorse umane dedicate | WT3 | 15 | ||
T4 | Proposte migliorative | WT4 | 15 | ||
Offerta economica | OE | Ribasso percentuale sull’importo a base di gara | WOE | 25 | 25 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti. Non si procederà all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti che conseguiranno, con riferimento all’offerta tecnica, un punteggio complessivo inferiore alla predetta soglia di sbarramento (45/75); detti concorrenti saranno esclusi dalla procedura di gara.
Resta inteso che agli effetti dell’applicazione della soglia di sbarramento:
- nel caso in cui si proceda mediante confronto a coppie, si terrà conto dei punteggi riparametrati;
- nel caso in cui si proceda tramite attribuzione discrezionale dei coefficienti, essendo pervenute meno di tre offerte, non procedendo alla riparametrazione, si terrà conto del punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente unico per il peso assegnato ai diversi criteri.
L’individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo avverrà secondo la seguente formula:
Pi = VT1i*WT1 + VT2i*WT2 + VT3i*WT3 + VT4i*WT4 + VOEi*WOE
dove:
i = concorrente i-esimo;
Pi = punteggio finale attribuito al concorrente i-esimo;
VT1i = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione T1;
WT1 = peso del criterio di valutazione T1 (25 punti);
VT2i = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione T2;
WT2 = peso del criterio di valutazione T2 (20 punti);
VT3i = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione T3;
WT3 = peso del criterio di valutazione T3 (15 punti);
VT4i = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione T4;
WT4 = peso del criterio di valutazione T4 (15 punti);
VOEi = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione OE;
WOE = peso del criterio di valutazione OE (25 punti).
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio finale Pi più elevato.
Si evidenzia che tutti i calcoli per determinare i punteggi parziali e finali, ivi compresi quelli per la riparametrazione di seguito disciplinata, saranno effettuati fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all’unità superiore qualora la successiva cifra sia pari o superiore a cinque.
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Ad ognuno dei criteri di valutazione dell’OFFERTA TECNICA di cui alla TAB.1 precedente, verrà attribuito un fattore ponderale complessivo pari ad un massimo di 75 punti. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi si terrà conto dei criteri indicati e dei punteggi massimi assegnabili riportati nella seguente TAB.2.sulla base della suddivisione in eventuali sub criteri e relativi pesi:
TAB. 2
CRITERIO | DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI | PUNTEGGIO MASSIMO |
T1 | MODALITÀ DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ Verranno prese in considerazione le modalità di analisi e l’approccio di studio proposto dal concorrente, incluse le modalità operative di sviluppo delle attività. In particolare, dovranno essere forniti: − cronoprogramma tipo, con le attività previste nel presente capitolato ed eventualmente integrate con attività proposte dal concorrente; − logistica e modalità operative di esecuzione delle campagne di misure; − descrizione e quantificazione del numero di punti di misura (oltre ai minimi richiesti nel capitolato) di pressione e portata; − descrizione delle procedure che verranno adottate per l’installazione degli strumenti di misura, nel rispetto della normativa di sicurezza per l’accesso agli spazi confinati; − descrizione dei criteri di selezione degli strumenti e di installazione al fine di garantire la qualità delle misure nelle condizioni di esercizio attuali e di obiettivo delle reti; − descrizione sintetica dei software e dei modelli proposti, caratteristiche principali, presentazioni e simulazioni tipo; − modalità operative di verifica, validazione e rappresentazione delle reti idriche; − descrizione dei criteri dell’attività di progettazione dei distretti e di individuazione del numero minimo dei distretti idraulici per il monitoraggio e la quantificazione delle perdite; − descrizione dei criteri di progettazione e individuazione di zone di pressione finalizzate a minimizzare le perdite e i consumi energetici, con indicazione delle modalità di gestione della pressione più adatta in relazione allo specifico contesto; − modalità di coinvolgimento del personale tecnico della stazione appaltante nell’implementazione dei modelli, nella verifica delle reti, nella validazione dei risultati nella gestione dei dati. − modalità previste per lo sviluppo della piattaforma di supporto decisionale e gestione. − modalità con cui si intendono affrontare le seguenti particolarità del progetto, peculiari della presenza di R&S: novità, creatività, incertezza del risultato, sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità del risultato. Nel perseguimento | MAX 25 |
degli obiettivi generali del progetto e di questi punti fondamentali che caratterizzano l’attività, l’appaltatore potrà indicare se intende avvalersi nello svolgimento delle attività di: ∙ collegamento con istituti universitari o laboratori di ricerca pubblici ∙ coinvolgimento del personale con dottorati o dottorandi ∙ pubblicazione di ricerche su riviste scientifiche, organizzazione di conferenze scientifiche o la partecipazione a rassegne scientifiche. | ||
T2 | ATTREZZATURE TECNICHE E STRUMENTI I concorrenti dovranno presentare una Relazione illustrativa ed esplicativa nella quale verranno indicate: − le procedure e gli accorgimenti che si intendono adottare per l’installazione dei propri strumenti per l’esecuzione delle campagne di misura; − descrizione ed indicazione dei principali dati tecnici (ad es. dimensioni, pesi, alimentazione, ingressi uscite, sensibilità, accuratezza, ripetibilità, ecc.) della strumentazione e delle attrezzature proposte per lo svolgimento delle attività di verifica, validazione e rappresentazione delle reti (monitoraggio temporaneo); − descrizione ed indicazione dei principali dati tecnici (ad es. dimensioni, pesi, alimentazione, ingressi uscite, sensibilità, accuratezza, ripetibilità, ecc.) della strumentazione da installare definitivamente per il monitoraggio fase 2 delle reti ed oggetto di fornitura; − dichiarazione esplicita per ogni tipologia di strumenti forniti, della durata della garanzia, delle parti incluse e delle esclusioni dalla garanzia; − dichiarazione esplicita della durata assicurata per la batteria dei datalogger; − indicazione delle tipologie di connettività dei datalogger, delle procedure di verifica da remoto della qualità dei dati trasmessi e delle modalità di modifica dei tempi di campionamento e trasmissione dei dati; − descrizione del sistema di trasmissione dei dati dal campo, della sua affidabilità e dei costi ipotizzabili; − descrizione delle modalità di interfacciamento con il software di telecontrollo del committente; − dotazione software utilizzata per l’espletamento delle attività caratterizzanti il servizio richiesto. | MAX 20 |
T3 | METODOLOGIA PREVISTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E RISORSE UMANE DEDICATE Verranno valutate: − struttura operativa dedicata (team leader, team di lavoro, presenza nel team di giovani professionisti laureati abilitati da meno di dieci anni), consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni progettuali richieste; − esperienza del team: il team dei concorrenti deve includere esperti di modellazione, progettazione di distretti, riduzione e gestione delle perdite e della gestione della pressione. Si dovranno descrivere l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. La provata esperienza in progetti di riduzione delle perdite sarà un vantaggio. | MAX 15 |
T4 | PROPOSTE MIGLIORATIVE Verranno valorizzerà le offerte tecniche che prevedranno migliorie e servizi aggiuntivi, che consentano una migliore o più completa finalizzazione degli obiettivi del Progetto, da intendersi inclusi nell’importo offerto quali, secondo un ordine a priorità decrescente: - migliorie nell’ approccio concettuale e nella strutturazione del servizio di modellazione e sviluppo della piattaforma di supporto alle decisioni, finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Progetto, che consentano la massimizzazione dei risultati attesi; | MAX 15 |
- proposte di natura tecnico/scientifica che integrino i contenuti della piattaforma su temi di preminente interesse del Progetto quali la ricerca perdite, l’individuazione delle acque parassite ed il monitoraggio di qualità dell’acqua; - servizi complementari o aggiuntivi per l’hosting dati, - estensione delle garanzie sugli strumenti installati, - estensione del periodo di gratuita manutenzione, - mantenimento della strumentazione in campo per periodi più estesi di quelli strettamente necessari al monitoraggio temporaneo, - servizi di assistenza alla strumentazione fornita per periodi più estesi rispetto alla durata del contratto. |
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo – compensatore (basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun elemento o requisito), sulla base della seguente formula, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Del. N. 1005 del 21 settembre 2016:
Pi = Σn [Wa * Via] dove:
Pi = Punteggio totale dell’offerta i-esima;
n = numero totale dei requisiti
Wa = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (criterio o sub-criterio) a-esimo;
Via = coefficiente della prestazione dell’offerta i-esima rispetto al requisito a-esimo variabile tra zero ed uno ed espresso in valori centesimali:
• il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
• il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Σn = sommatoria
I coefficienti Via sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (requisiti tecnici), tramite il metodo del “confronto a coppie” tra le offerte presentate, di cui alla Linea guida ANAC n. 2 di attuazione del Codice degli appalti, approvata con deliberazione 1005 del 21.09.2016.
Per ciascun requisito ogni Commissario valuta quale delle due proposte, che formano ciascuna coppia, sia da preferire.
Considerato che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, ogni commissario attribuirà un grado di preferenza variabile tra 1 e 6, ove:
1= nessuna preferenza (pareggio) | 4= preferenza media |
2= preferenza minima | 5= preferenza grande |
3= preferenza piccola | 6= preferenza massima |
Per ciascuna coppia il singolo Commissario indica chi è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, assegna un punto ad entrambe.
Quindi, una volta effettuati tutti i confronti a coppie, ciascun Commissario costruisce una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
B | C | D | E | F | … | N | |
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D | |||||||
E | |||||||
… | |||||||
N-1 |
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
Qualora il numero delle offerte fosse inferiore a 3, non si applicherà il metodo del confronto a coppie e i coefficienti saranno determinati come segue.
Per ogni concorrente e distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione T1, T2, T3 e T4, ogni Commissario provvederà ad attribuire discrezionalmente un coefficiente variabile tra zero e uno secondo la tabella di seguito riportata:
Valutazione | Descrizione | Punteggio attribuibile |
Ottimo | Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese | 0,9 – 1 |
Più che adeguato | Più che adeguato Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese | 0,7 – 0,8 |
Adeguato | Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese | 0,5 – 0,6 |
Parzialmente adeguato | Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese | 0,2 – 0,4 |
Inadeguato | Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese | 0,0 – 0,1 |
Quindi la Commissione giudicatrice, al fine di determinare il coefficiente unico da applicare al criterio di valutazione in esame, provvederà a calcolare per ogni concorrente la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al criterio di valutazione in esame.
Il punteggio attribuito al singolo concorrente, in relazione al criterio di valutazione in esame, verrà calcolato dalla commissione giudicatrice moltiplicando il coefficiente unico (rappresentato dalla media dei coefficienti attribuiti da ogni singolo Commissario), come sopra ottenuto, per il peso assegnato al criterio di valutazione medesimo.
In qualunque caso il concorrente, la cui offerta tecnica conseguirà un punteggio inferiore a 45 punti, sarà escluso dalle fasi successive della gara e pertanto non si procederà all’apertura dell’offerta economica.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento all’offerta economica, il coefficiente VOEi, variabile tra zero e uno, sarà determinato secondo il metodo c.d. ‘bilineare’ di cui al paragrafo IV delle Linee Guida ANAC n. 2, ovverosia attraverso l’applicazione della seguente formula:
VOEi (per Ri <= Rsoglia) = 0,9*(Ri/Rsoglia)
VOEi (per Ri > Rsoglia) = 0,9+0,1*[(Ri-Rsoglia)/(Rmax-Rsoglia)] dove:
VOEi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = valore del ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
Rsoglia = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti dai concorrenti;
Rmax = valore del ribasso massimo tra quelli offerti dai concorrenti.
Il punteggio attribuito al singolo concorrente, relativamente all’offerta economica, verrà calcolato dalla commissione giudicatrice moltiplicando il coefficiente VOEi, come sopra ottenuto, per il peso assegnato al criterio di valutazione ‘ribasso percentuale sull’importo a base di gara’ (25 punti).
In caso di offerte risultanti uguali, si procederà all'aggiudicazione a favore dell’operatore che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico, in caso di parità anche del punteggio tecnico, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio relativo all’offerta economica più elevato. In caso di parità sia del punteggio tecnico che del punteggio economico, si procederà mediante sorteggio.
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Ritenuto che l’esperimento della procedura in modalità telematica - oltre a fornire certezza in ordine all’identità del concorrente e a garantire l’integrità e immodificabilità delle offerte - assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, si
avvisano sin d’ora gli operatori economici interessati che l’apertura delle buste e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata (Cons. Stato, sez. V del 23.12.15 n. 5824). I concorrenti saranno peraltro informati tramite il portale dell’avanzamento delle varie fasi.
In data 05.11.2019 alle ore 10:00 la Commissione Giudicatrice nominata si riunirà in seduta riservata per l’espletamento delle operazioni di gara.
Prima fase
a.1 – Verifica delle offerte pervenute
In data ed orario indicati nel Bando di gara, durante una o più sedute, la Commissione di gara, accedendo al portale telematico xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx mediante l’utilizzo delle proprie specifiche credenziali, aprirà il fascicolo della procedura in oggetto e prenderà visione delle offerte presentate regolarmente entro il termine di scadenza;
a.2 – Apertura “Busta digitale di Qualifica”
L’autorità di gara procederà all’apertura delle buste “Risposta Qualifica” contenenti la documentazione amministrativa, alla verifica della stessa e, in caso di esito negativo, all’esclusione del concorrente dalla gara, previo eventuale esperimento del procedimento di soccorso istruttorio. Nel caso in cui le operazioni di gara dovessero prolungarsi oltre il normale orario di lavoro, la seduta verrà sospesa e riprenderà nei giorni lavorativi successivi.
Seconda fase: apertura busta digitale “Risposta Tecnica”
Terminato l’esame della documentazione amministrativa, durante la medesima seduta di gara o in sedute successive, la Commissione di gara procederà all’apertura delle buste di “Risposta Tecnica”, verificandone i contenuti, esaminando la documentazione e attribuendo i relativi punteggi ed, eventualmente, escludendo gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento prevista.
Terza fase: apertura busta digitale “Risposta Economica”
Dopo aver dato comunicazione con preavviso di almeno due giorni, della tata e dell’orario stabiliti per gli adempimenti successivi, l’autorità di gara:
- accederà all’indirizzo del sistema informatico xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx e, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi, provvederà all’inserimento dei punteggi tecnici attribuiti ai singoli criteri di valutazione;
- una volta “congelata” la valutazione tecnica, procederà all’apertura delle buste di “Risposta Economica” e all’assegnazione dei relativi punteggi economici e dei punteggi complessivi;
- stilerà la graduatoria, in ordine decrescente, ed individuerà la miglior offerta.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà, prima dell’aggiudicazione, laddove non sia già stato fatto in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta anomala, a verificare, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 (ovverosia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016).
Tutte le sedute verranno verbalizzate.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Ente aggiudicatore si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’autorità di gara disporrà l’esclusione dell’operatore economico per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta di qualifica o nella busta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’Ente aggiudicatore procederà alla verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16 in capo all’aggiudicatario, successivamente all’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Ai fini della verifica della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/16, l’Ente aggiudicatore procederà secondo le modalità di cui al paragrafo IV delle Linee Guida X.X.XX. n. 6 del 20 dicembre 2016.
Anomalia: al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, verrà valutata la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, richiedendo per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Le spiegazioni dovranno pervenire entro il termine assegnato trasmettendo apposita relazione, firmata digitalmente da un soggetto munito di poteri di rappresentanza del concorrente, tramite l’”Area Messaggi” della piattaforma
Nella relazione dovranno essere evidenziate le componenti di costo che hanno concorso a formare il prezzo offerto ed in particolare:
• il costo del personale, comprensivo delle mensilità aggiuntive, dei contributi, eventuali indennità di trasferta, reperibilità, rimborsi, ecc. …;
• il costo delle risorse tecniche utilizzate per l’appalto, comprensivo della quota spese di manutenzione, assicurazioni, ammortamento, ecc. …;
• le spese generali;
• l’utile d’impresa ed ogni altra voce di costo rilevante.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/16, non saranno ammesse giustificazioni in relazione:
• ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
• agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08.
La verifica di congruità verrà eseguita dalla Commissione giudicatrice, che potrà avvalersi di una struttura di supporto.
Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell’Ente aggiudicatore procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Piave Servizi S.r.l. si riserva di verificare l’autenticità di tutti i preventivi prodotti dai concorrenti in sede di giustificazione dei prezzi unitari, mediante richiesta diretta ai soggetti che risultano averli sottoscritti. La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra nel termine assegnato comporterà l’esclusione dalla gara.
Ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, verranno escluse le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi del seguente paragrafo 20.
19. CAUSE DI ESCLUSIONE
Fermo restando quanto disposto dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/16, costituiscono cause di esclusione con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta le seguenti ipotesi:
• omesso versamento del contributo a favore dell’X.X.XX. entro il termine di partecipazione alla gara. Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella Busta di Qualifica - Documentazione Amministrativa la ricevuta dell’avvenuto pagamento, si applicherà il Soccorso istruttorio;
• offerta plurima o condizionata, incompleta o irregolare, parziale o che presenti osservazioni, restrizioni o riserve;
• offerta economica in aumento;
• mancata indicazione dei costi della manodopera o dei costi “interni” per la sicurezza stimati per l’esecuzione del presente appalto;
• mancanza di sottoscrizione digitale della Busta di Qualifica o della Busta Tecnica e/o di quella Economica.
Eccezioni alle regole di esclusione e soccorso istruttorio.
Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrando un’omissione documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la partecipazione alla gara.
Inoltre, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del documento di gara unico europeo possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con eccezione di quelle afferenti all’offerta. Si precisa che l’eventuale regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che “attestino” requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla gara.
In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed sarà composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Ente aggiudicatore.
Alla Commissione giudicatrice sarà demandato l’intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi - ivi compresi l’adozione dei provvedimenti di ammissione o esclusione dei concorrenti - oltre che tecnico-economici delle medesime;
Nel caso in cui vi sia la necessità di istituire un procedimento per la verifica delle offerte eventualmente considerate anomale, la Commissione predetta è altresì competente per lo svolgimento di tale fase.
Piave Servizi pubblicherà nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti,
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del Procedimento nella fase di Affidamento, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui l’Ente aggiudicatore ha deciso di aggiudicare l’appalto.
L’aggiudicazione sarà dichiarata dal Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., con apposito provvedimento, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria, in tal caso l’appalto verrà aggiudicato al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Il rapporto contrattuale avverrà tra le Società committenti e l’appaltatore, secondo le condizioni di cui allo schema di contratto, documento presente tra gli allegati alla gara.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l’Ente aggiudicatore procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a Piave Servizi S.r.l. entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.200,00. Piave Servizi S.r.l. comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fatto salvo quanto previsto dal codice del processo amministrativo per quanto riguarda l’individuazione delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici, se l’oggetto del contendere è relativo ad interessi legittimi derivanti dalla procedura di scelta del contraente, che vede la conclusione nel momento di stipula del documento contrattuale, la
competenza è demandata al giudice amministrativo; se la controversia riguarda invece diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, l’ambito è demandato al giudice civile.
Il Tribunale Amministrativo competente nel territorio in cui ha sede Piave Servizi S.r.l. (Ente che in base all’accordo sottoscritto in data 31.07.2019 si è occupato dell’espletamento della procedura di gara) è il TAR Veneto con sede in Xxxxxxxxxx 0000/00 - 00000 Xxxxxxx.
Per quanto riguarda la giustizia civile di primo grado, sono competenti i tribunali provinciali di appartenenza delle rispettive società committenti.
23. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Resta inteso che:
- decorso il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; in tal caso, l’offerta verrà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara;
- tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste nella presente lettera di invito dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana;
- non saranno ammesse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresso in aumento e/o in variante nonché quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra procedura;
- tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- l’offerta vincolerà il concorrente per centottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, l’Ente aggiudicatore potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità per un ulteriore periodo e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data; il mancato riscontro alla richiesta di Piave Servizi S.r.l. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;
- le società committenti si riservano la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, dandone comunque comunicazione agli operatori economici invitati o concorrenti, senza incorrere in responsabilità, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del codice civile, e senza che ciò possa comportare nei loro confronti risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
- in osservanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ed assumere espressamente nei relativi contratti, pena la nullità assoluta degli stessi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010; dovranno inoltre comunicare gli estremi del conto corrente di cui sopra, entro sette giorni dall’accensione dello stesso o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione, nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della deliberazione ANAC n. 157/2016; tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute; per le modalità operative si rinvia alla citata determinazione ANAC;
Piave Servizi S.r.l. si riserva di effettuare tramite sistemi tradizionali la suddetta verifica per eventuali subappaltatori e per l’appaltatore in caso di problemi di funzionamento con il sistema AVCPASS; per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dall’art. 80, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi S.r.l. si atterrà a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 6;
- le Società committenti procederanno alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria - ferma ed impregiudicata ogni ulteriore conseguenza di legge, compreso l’eventuale risarcimento del danno - qualora, a seguito delle verifiche di legge, risulti la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e/o il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; si riserva altresì di procedere a quanto sopra qualora l’aggiudicatario non rispetti gli adempimenti previsti a proprio carico ai fini della stipulazione del contratto ovvero non intervenga per la sottoscrizione del contratto medesimo; nelle suddette ipotesi, le Società committenti procederanno ad aggiudicare il servizio scorrendo la graduatoria, salve le verifiche del caso;
- ai sensi dell’art. 105 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 c. 5 e 6 del succitato decreto;
- per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni;
- l’Aggiudicatario cui sarà affidato il servizio si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l’Appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.;
- i dati personali forniti dagli operatori economici verranno utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici e/o telematici, ai sensi e per gli effetti dell’informativa resa in osservanza all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), allegata alla presente lettera d’invito;
- l’eventuale ricorso può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 come modificato dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/16, entro 30 (trenta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio n. 2277/2278 – 00000 Xxxxxxx – Telefono +39 041/0000000 xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx. Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/10 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/16.
- le Società committenti rendono noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio “Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo ‘Codice etico”, entrambi consultabili si seguenti indirizzi:
✓ per Piave Servizi S.r.l., all'indirizzo “xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/Xxxxxxx/XXX.xxxx”;
✓ per Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all’indirizzo xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/Disposizioni%20generali/CODICE%20ETICO%20LTA%20rev.pdf
✓ per HydroGEA S.p.A., all’indirizzo “xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xx.xx/#/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx”;
l’operatore economico, pertanto, con la presentazione dell’offerta, dà atto di essere debitamente informato in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con i rispettivi committenti, secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte dell’operatore economico, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente;
- con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni tutte contenute nel presente disciplinare e nei suoi allegati.
24. COMUNICAZIONI, RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Le comunicazioni agli operatori si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella P.E.C. indicata dal concorrente, in fase di registrazione al Portale, nella Sezione “Informazioni Utente” della propria “Area Utente”. Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo P.E.C.. In assenza di tale comunicazione l’Ente appaltante ed il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di notifica della comunicazione.
In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata all’impresa indicata quale Capogruppo mandataria s’intende validamente resa a tutte le imprese raggruppate, aggregate o consorziate.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili ed in quanto compatibili - alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle altre vigenti in materia di appalti pubblici nonché ad ogni altra disposizione, di natura legislativa o regolamentare, assunta da Regione, Provincia o Comune nel territorio di esecuzione dell’appalto ed attinente all’oggetto dell’appalto.
In particolare, si applicano le norme di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla forma di partecipazione alla procedura di gara.
Codognè 20.09.2019
x.xx IL DIRETTORE GENERALE
(xxx. Xxxxx Xxxxx)