PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
La presente polizza è stipulata tra
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A.
Via Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2 – 00000 Xxxxxx (XX) – P. IVA 01938560222
(di seguito denominata Assicurato)
e la
………………………………
(di seguito denominata Società/Impresa)
Periodo di assicurazione: dalle ore 24 del 31.12.2017
alle ore 24 del 31.12.2020
Definizioni
Nel testo che segue, si intendono:
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Polizza:
il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:
Il soggetto che stipula l'assicurazione il quale può identificarsi con l'Assicurato.
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Impresa:
…………………………………
Premio:
la somma dovuta all'impresa.
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno.
Indennizzo:
la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.
Cose:
sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia:
parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto:
parte del danno risarcibile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Consumatore:
qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.
Professionista:
qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro delle sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Pagamento del premio e durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di tre anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza al 31.12.2020. La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno.
Previa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; la prima rata di premio potrà essere pagata entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
E’ prevista la rescindibilità per entrambe le parti alla fine di ciascuna annualità a partire dal 31.12.2017, con preavviso di 90 giorni.
Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 3 – Variazione del rischio.
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verficarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dell’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
In caso di diminuzione del rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali.
Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 1 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 5 Clausola di recesso.
In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 4 presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al successivo art. 12 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro.
La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art.6 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893. comma 1 C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all’Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art.4 dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 7 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.
Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, l'Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 9 - Foro Competente
Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello di Trento, in quanto sede della Stazione appaltante
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Produzione di informazioni sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; la data di accadimento dell’evento;
la data della denuncia; la tipologia dell’evento;
la descrizione dettagliata dell’evento;
la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € ;
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 200,00 euro.
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Art. 13 - Coassicurazione, delega e Associazione temporanea di impresa
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell’articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per
conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 14 - Subappalto
In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
L’affidatario/appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 15 – Garanzia definitiva
Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Art. 16 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con Patrimonio del Trentino spa, identificato con il CIG n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione a Patrimonio del Trentino spa della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto a patrimonio del Trentino spa”.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. **********.
Art. 17 – Disposizioni anticorruzione
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 18 – Obblighi in materia di legalità
Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
Art. 16 - Massimali e rischi assicurati
La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:
MASSIMALI | RCT | RCO |
Per ogni sinistro | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Con per persona | 5.000.000,00 | |
Per danni a cose | 5.000.000,00 | |
Per sinistro unico RCT/O | 5.000.000,00 |
per le conseguenze della Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, nonché del suo legale rappresentante, degli amministratori e dei dipendenti, di tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato, e degli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi, in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme e comunque di fatto svolti. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Art. 17 - Descrizione dell'attività
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell’ Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.
Descrizione del rischio:
Società che si occupa del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici del Trentino; fornisce attività di consulenza, assistenza o servizi in materia di progetti d’investimento e sviluppo economico, di partenariato pubblico-privato, di finanza di progetto e di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio, oltre che per il finanziamento dei progetti di investimenti. La Contraente è proprietaria di immobili. Si intende esclusa dalla copertura la responsabilità civile professionale nonché i danni patrimoniali puri.
Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione
A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni Involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
B) Assicurazione responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonché del D.L. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.L. 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6 % calcolato sulla base delle tabelle di legge.
La garanzia R.C.O. non vale per le malattie professionali.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS a' sensi dell'art.14 delle legge 12 giugno 1984, n.222.
Art. 13 - Estensione territoriale
L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 14 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
Art. 15 - Xxxxx esclusi dalla assicurazione
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od Impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi, regolamenti ed usi (regola dell'arte) ai quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
g) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge.
Art. 16 - Xxxxx assicurabili solo con patto speciale
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni;
a) da furto;
b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché dei compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt, 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
n) da detenzione o impiego di esplosivi;
o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc. ).
Art 17- Regolazione del premio
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Impresa i dati necessari e cioè:
− l’elenco dei fabbricati e del contenuto (come da Allegato 1 alla polizza) ed il relativo valore aggiornati;
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di quest'ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
L'Impresa ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1. PROPRIETÀ DEI FABBRICATI DESCRITTI IN POLIZZA E DEL CONTENUTO
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi e del contenuto, come da Allegato 1 alla polizza.
L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.
La garanzia non comprende í danni derivanti:
• da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
• da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti
• unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
• da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata ['assicurazione. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con un franchigia assoluta di EURO 250,00 per ciascun sinistro.
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, l'Impresa risponde del danno in proporzione.
Lavori di straordinaria manutenzione
L'assicurazione s'intende estesa ai danni corporali patiti da terzi durante i lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, costruzione a nuovo di padiglioni, capannoni ed edifici vari, con relativo collocamento e montaggio degli impianti industriali, di proprietà dell'Assicurato, purché effettuati in economia con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente.
La presente estensione di garanzia è valida a condizione che tali lavori siano effettuati con le prescritte licenze e, ai sensi del D.L. 494/96 per i lavori edili a lunga durata, l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori.
2. RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C. P.
3. RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale incombente ai dipendenti designati come "responsabili del servizio di protezione e prevenzione" ai sensi dell'art 8 del D. Lgs. 81/2008.
4. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
L'assicurazione s'intende estesa ai danni corporali patiti da terzi durante i lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, costruzione a nuovo di padiglioni, capannoni ed edifici vari, con relativo collocamento e montaggio degli impianti industriali, di proprietà dell'Assicurato, purché effettuati in economia con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente.
La presente estensione di garanzia è valida a condizione che tali lavori siano effettuati con le prescritte licenze e, ai sensi del D.L. 494/96 per i lavori edili a lunga durata, l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori.
5. BUONA FEDE
Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma con il massimo di un'annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
6. RESPONSABILITA' CIVILE PER PARCHI/GIARDINI - CON O SENZA ALBERI D'ALTO FUSTO - STRADE PRIVATE
A parziale deroga delle “Norme”, la garanzia comprende i danni a terzi in relazione alla proprietà di xxxxxx/giardini
- con o senza alberi d'alto fusto, strade private di pertinenza del fabbricato descritto in polizza che ne costituiscono, per natura o destinazione, complemento.
Dalla presente estensione di garanzia restano comunque esclusi i danni in relazione alla potatura di alberi.
Per i danni alle cose, il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa applicazione, per ogni sinistro, di una "ia fissa di EURO 100,00.
7. DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ
A parziale xxxxxx xxxx'xxx. 00, xxxx.x), xxxxx "Xxxxx", l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali commerciali artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di EURO 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
8. INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga delle condizioni di polizza, l'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a Cose di terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dal fabbricato assicurato. Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:
• l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dal fabbricato assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
• fermo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato di seguito, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne Immediato avviso all'Assicuratore.
Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso a cose di terzi e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.
La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:
a. derivanti da alterazioni di carattere genetico;
b. provocati da attività svolte all'interno ed esterno del fabbricato assicurato in polizza;
c. cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
d. conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni di legge;
e. conseguenti alla mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento.
La garanzia è prestata fino a concorrenza di € 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.
9. COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
A parziale deroga dell'Art.16. lett.e), delle "Norme”, l'assicurazione comprende i danni subiti da cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
La presente garanzia vale fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per ciascun danno verrà applicata una franchigia di € 250,00.
10. VEICOLI DI TERZI
La garanzia comprende i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei condomini o inquilini, in sosta o ricoverati nell'ambito della proprietà, previa deduzione di una franchigia di € 250,00 per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso nonché alle cose trovantesi nei veicoli stessi.
11. ESTINZIONI DI GARANZIA
Ad integrazione ed a parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione è compresa la responsabilità per i danni a terzi derivanti da:
• caduta di neve o di ghiaccio dai tetti causata da mancata rimozione anche nelle parti antistanti il perimetro dei fabbricato;
• caduta di ascensori e montacarichi. In questo caso la clausola "Rinuncia alla rivalsa" non s'intende operante nei confronti della ditta produttrice;
• incendio, esplosione, implosione e scoppio, con il limite di € 1.250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
12. OCCLUSIONE E RIGURGITO DI FOGNA
A parziale deroga delle Norme, l'assicurazione comprende i danni che l'assicurato cagioni involontariamente a terzi:
• da spargimenti di acqua condotta conseguente a occlusione degli impianti installati nel fabbricato assicurato;
• da rigurgito di fogna fuori uscito dall'impianto di pertinenza del fabbricato. La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per sinistro.
13. INCLUSIONE ED ESCLUSIONE FABBRICATI
Per le variazioni successive alla situazione iniziale (inserimenti ed esclusioni di fabbricati) si farà riferimento ai fax che la ditta assicurata invierà di volta in volta, e che INSER SPA invierà all'Impresa, per comunicare eventuali entrate e/o uscite.
La copertura avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione all'Impresa.
Le entrate ed uscite dei fabbricati nel corso dell'assicurazione saranno regolati al termine di ciascun anno assicurativo come segue:
a) nei casi di aumento dei valori assicurati, il premio sarà conteggiato in misura corrispondente ad 1/360 del premio per ogni giorno di garanzia;
b) nei casi di riduzione dei valori assicurati, il premio relativo al periodo di garanzia non prestata sarà conteggiato in misura corrispondente ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno non goduto e sarà rimborsato alla scadenza dell'annualità assicurativa in corso.
14. TERMINI DI RISPETTO PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI PREMIO
I termini di rispetto dì cui all'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione per il pagamento delle rate di premio successive alla prima sono elevati da quindici a trenta giorni.
15. DENUNCIA SINISTRI
I termini per la dichiarazione di sinistro, di cui all'art. 7 delle Norme che regolano l'Assicurazione, sono elevati da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui Il Contraente o l'Assicurato ne vengano a conoscenza.
16. TERMINI DI DISDETTA DEL CONTRATTO
I termini di disdetta previsto dall'art. 9 delle Norme che regolano l'Assicurazione si intendono ridotti da 60 a 30 giorni.
17. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Relativamente alle garanzie prestate con la presente polizza l'Impresa, a deroga di quanto previsto dall'art. 1916 del codice civile, rinuncia all'azione di rivalsa verso le Impresa controllate, controllanti, collegate, salvo il caso di dolo.
18. CLAUSOLA BROKER
Il Broker incaricato dall’Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser Spa. Le Commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 18 %.
Il Contraente e l’impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
19. INTEGRAZIONE ALLE ESCLUSIONI
L'assicurazione RCT/O dell'attività descritta in polizza non comprende anche i danni:
a) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
b) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
c) conseguenti ai rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
d) i danni derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE).
Il Contraente La Società/Impresa
ALLEGATO 1- ELENCO FABBRICATI/CONTENUTO
FABBRICATI PATRIMONIO DEL TRENTINO | VALORE | CONTENUTO VALORE |
CAPANNONE A LEVICO | ||
Fabbricati | 5.500.000,00 | |
CAPANNONE VIA INNSBRUCK | ||
Fabbricati p.m. 6 | 1.200.000,00 | |
CAPANNONE VIA INNSBRUCK | ||
Fabbricati p.m. 7 | 1.200.000,00 | |
MASO KINDERLEIT San Xxxxxxx a/A p.ed. 15 | ||
Fabbricati | 2.000.000,00 | |
CASA DEL PERO (Cavalese) | ||
Fabbricati | 2.950.000,00 | |
SEDE INAIL VIA GAZZOLETTI (TN) - uffici | ||
Fabbricati | 11.000.000,00 | 100.000,00 |
EDIFICIO XXX XXXXX XXXXX (XX) | ||
Xxxxxxxxxx | 0.000.000,00 | |
XXXX XXXXXXXXX (Xxxx) | ||
Fabbricati | 1.600.000,00 | |
COMPLESSO XX XXXXX (Xxxxxxxx) | ||
Xxxxxxxxxx | 0.000.000,00 | |
XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | ||
Fabbricati | 100.000,00 | |
IMMOBILE XXX XXXX XXXXXX (XX) | ||
Fabbricati | 500.000,00 | |
IMMOBILE ex BNL - Via Romagnosi TN - uffici | ||
Fabbricati | 3.500.000,00 | 100.000,00 |
CAPANNONE a LAVIS (Via G.di Xxxxxxxx) | ||
Fabbricati | 3.800.000,00 | |
APPARTAMENTI a MORI | ||
Fabbricati | 500.000,00 | 10.000,00 |
APPARTAMENTO a TN (Piedicastello) | ||
Fabbricati | 300.000,00 | 10.000,00 |
Immobile VEZZANO | ||
Fabbricati | 2.200.000,00 | |
IMMOBILE XXX XXXXXXXXXXX (XX) - uffici | 1.000.000,00 | 10.000,00 |
Fabbricati | ||
CAPANNONE TONADICO | 3.000.000,00 | |
Appartamenti ex ITALCEMENTI (Via Lung'Adige X.Xxxxxx) | 3.500.000,00 | |
CAPANNONE Lavis (Via Xxxxxxx Xxxxxxx) | 4.500.000,00 | |
Immobile CALLIANO | 11.000.000,00 | |
Immobile Via Manzoni (Tn) EX ASILO X. XXXXXXX | 2.000.000,00 | |
COREDO | 307.000,00 | |
MEZZOLOMBARDO | 508.000,00 | |
CALDES | 238.000,00 | |
XXXX XXXXX a Cavareno (TN) p.ed. 560 | 800.000,00 | 50.000,00 |
FACOLTA' DI BIOTECNOLOGIE VERDI - | 20.000.000,00 | |
IMMOBILI EX GTF a Xxxx xxx Xxxxx (XX); | 37.000.000,00 | 50.000,00 |
MUSE | 49.259.000,00 | |
Capannone ex Alpefrutta (Pergine) p.ed. 347, 437 | 2.800.000,00 | |
CAPANNONE CANEZZA | 1.500.000,00 |
CASA CANTONIERA COGNOLA p.ed. 396 | 650.000,00 | |
PAD. A RIVA DEL GARDA p.ed. 3259 p.m. 7 | 1.250.000,00 | |
GRAND HOTEL TERME LEVICO | 32.250.000,00 | 4.060.000,00 |
XXXXXXXXX XXXXXX x.xx. 000 | 1.700.000,00 | |
appartamento TONADICO p.ed. 35 sub 8, 10,6, 9 | 460.000,00 | |
immobile BASELGA DI PINE' p.ed. 913 | 300.000,00 | |
immobile PREDAZZO p.ed. 1766,1767 | 2.150.000,00 | |
immobile ROMENO p.ed. 150 | 350.000,00 | |
immobile VILLA RENDENA p.ed. 619 | 650.000,00 | |
immobile TRENTO p.ed. 5280 | 7.000.000,00 | |
HOTEL RAPHAEL a Roncegno (TN) p.ed. 387/1 | 13.100.000,00 | 4.060.000,00 |
Villa Flora a Roncegno (TN) p.ed.387/2 | 3.400.000,00 | 150.000,00 |
edificio scolastico a X.Xxxxxxx a/A p.ed. 413 | 1.500.000,00 | |
CAPANNONE a CANEZZA (Pergine Valsugana - TN) p.ed. 248 p.m. 2 (magazzino) | 300.000,00 | |
garage a Trento Via Pranzelores - p.ed. 6282 p.m. 113 | 16.500,00 | |
immobile Via Borsieri a Trento | 10.500.000,00 | |
Nuova Biblioteca Universitaria a Trento p.ed. 6953 | 36.000.000,00 | |
Totale | 291.338.500,00 | 8.600.000,00 |
FABBRICATI FONDAZIONE XXXXXX XXXX | VALORE | CONTENUTO VALORE |
Sede istituto a Xxx Xxxxxxx x/X p.ed. 250 | ||
Fabbricati | 20.000.000,00 | |
Convento/cantina a San Xxxxxxx a/A p.ed. 2/2, 2/3 | ||
Fabbricati | 7.000.000,00 | |
Ex convitto a Xxx Xxxxxxx x/X p.ed. 2/2, 2/3 | ||
Fabbricati | 11.500.000,00 | |
Centri Trasferimento Tecnologico (ex CTA) - p.ed. 148 | ||
Fabbricati | 2.500.000,00 | |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx XXX - Xxx Xxxxxxx x/X p.ed. 179, 199 | ||
Fabbricati | 922.000,00 | |
Xxxx Xxxxxxx - X. Xxxxxxx a/A p.ed. 114 | ||
Fabbricati | 213.000,00 | |
Capannone Azienda agricola a San Xxxxxxx a/A - p.ed. 386 | ||
Fabbricati | 2.500.000,00 | |
Az. Agricola Xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx) x.xx. 0000 | ||
Xxxxxxxxxx | 1.426.000,00 | |
Az. Agricola Xxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxx Xxxx) - Xxx Xxxxxxx x/X - p.ed. 498/1 | ||
Fabbricati | 925.000,00 | |
Az. Agricola a Cles (Xxxx Xxxxxx) p.ed. 591/1 | ||
Fabbricati | 668.000,00 | |
Az.agricola a Faedo (Xxxx Xxxx) p.ed. 191 | ||
Fabbricati | 495.000,00 | |
Opere in xxx. Xxxxxxx x Xxx Xxxxxxx x/X p.ed. 565/3, 565/4, 565/7, 565/8 | ||
Fabbricati | 689.000,00 | |
Contenuto | 1.400.000,00 | |
Totale Fondazione E. Mach | 48.838.000,00 | 1.400.000,00 |
TOTALE PATRIMONIO DEL TRENTINO E FONDAZIONE XXXXXX XXXX | 340.176.500,00 | 00.000.000,00 |