ACCORDO QUADRO
Area Manutenzione Opere Stradali e Civili
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONVENZIONE UNICA STIPULATA IL 07/11/2007 APPROVATA CON D.L. n. 59 IL 08/04/2008
RESA ESECUTIVA CON L. n. 101 06/06/2008
Lavori di manutenzione dei manufatti sulla intera rete di competenza
ANNI 2018- 2022
Capitolato Speciale d'Appalto
Norme Generali
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEI LAVORI 8
ART. 2 – SPECIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO 13
ART. 3 - NORME PER SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 16
3.1 Norme per il subappalto 16
3.2 Avvalimento 17
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA 17
4.1 Termine di presentazione della cauzione definitiva 18
4.2 Tipologia della cauzione 18
4.3 Costi 18
ART. 5 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 18
ART. 6 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO 20
ART. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL’ACCORDO QUADRO 20
ART. 8 - CONSEGNA, PROGRAMMA E CONDIZIONI DEL LAVORI 20
ART. 9 - PENALITÀ – ADDEBITI / DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
ART. 10 - MISURAZIONE, VALUTAZIONE DEI LAVORI/COSTI SICUREZZA 26
ART. 11 - PREZZI UNITARI 27
ART. 12 - CONTABILITÀ DEI LAVORI - REVISIONE PREZZI – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN PERIODO DI EFFICACIA 28
ART. 13 - PAGAMENTI - VALUTAZIONE DANNI 29
ART. 14 ULTIMAZIONE LAVORI - CONTO FINALE – COLLAUDO – RATA DI SALDO 30
ART. 15 - NORME DI SICUREZZA 32
ART. 16A - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 35
ART. 16B - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 36
ART. 16C - ONERI ED OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 38
ART. 17- RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 38
ART. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE 39
ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA: SERVIZI INTERRATI 41
ART. 20 - RISERVE DELL'APPALTATORE – ACCORDO BONARIO 42
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 42
ART. 21 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 42
ART. 22- CONDIZIONI PARTICOLARI 43
ART. 23- ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE 43
ART. 24 - PERSONALE 43
ART. 25 – CONTRATTAZIONE APPLICABILE – TUTELA LAVORATORI E VERIFICHE STAZIONE APPALTANTE 44
ART. 26 – RESPONSABILE PER LA STAZIONE APPALTANTE 45
ART. 27 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DEI LAVORI PER L’APPALTATORE 45
ART. 00 - XXXXX XXXXXXXX 45
ART. 30 – RICONSEGNA LAVORI 46
I) SCOPO
Il presente Capitolato d’Appalto – Norme Generali è inerente l’Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei manufatti autostradali di pertinenza dell’Autostrada Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., siano essi sovrappassi all’Autostrada e quindi ricadenti come luogo di ubicazione su viabilità di competenze di altri gestori, quali Province, Comuni, ANAS, siano manufatti (ponti, viadotti a una o più luci, sottopassi) ricadenti su viabilità autostradale.
L’appalto sarà aggiudicato, con un solo operatore economico, ai sensi e in conformità all’art.54 “Accordi Quadro” del D.Lgs. 50/2016; in conformità alle disposizioni normative, il Direttore dei Lavori commissionerà all’Appaltatore, tramite contratti applicativi dell’Accordo Quadro, l’esecuzione degli interventi manutentivi, su progetto fornito dalla Committente i lavori.
Il presente documento descrive le condizioni generali che disciplinano il contratto. Documenti d’appalto sono altresì:
1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali;
2. il Capitolato Speciale d’Appalto – Specifiche tecniche, tipologie di intervento e norme comportamentali;
3. l’Elenco Prezzi;
4. gli Elaborati Grafici (Tavole “Tipologico Cavalcavia” e “Tipologico Sottovia”);
5. il Computo di stima dei lavori previsti;
6. il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione redatto dalla Società in conformità al D.L.vo 81/2008, con i suoi allegati – All. 0 – All.1 – All.2 – All.3 – All.4 e Tavola “Esempi di Cantierizzazione”.
II) ABBREVIAZIONI
R.C.T.
R.C.O. GANTT PERT WBS
L. D.P.R. D.L.
D.L.vo
D.M.
R.D.
C.M. C.D.S.
C.C.P. MIN. INFR.
AASHO ASTM CNR
Responsabilità Civile Terzi Responsabilità Civile Operai Strumento di pianificazione lavori Strumento di pianificazione lavori
Strumento di pianificazione lavori (Work Breakdown Structure) Xxxxx
Decreto del Presidente della Repubblica Decreto Legge
Decreto Legislativo Decreto Ministeriale Regio Decreto Circolare Ministeriale Codice della Strada
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)
Il Ministero delle Infrastrutture, in attuazione di quanto previsto dalla norma contenuta nella legge finanziaria 2008 (art.1 comma 376 - Legge 244/2007), è stato accorpato al Ministero dei Trasporti
America Association of State Highway and Transportation Officials America Society for Testing and Materials.
Consiglio Nazionale delle Ricerche
III. RIFERIMENTI LEGISLATIVI MINIMALI
D.L.vo 30.4.1992 N° 285 e.s.m.i | Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni. |
D.P.R. 16.12.1992 N° 495 e .s.m.i. | Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni. |
D.M. 10.07.2002 e s.m.i. | Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. |
Decreto Interministeriale 4/03/2016 pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20/03/2013. | Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. |
D.L.vo 09.04.2008 N°81 e s.m.i. | Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. T.U. SICUREZZA. |
D.L.vo 27.01.2010, N°17 e sm.i. | Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. NUOVA DIRETTIVA MACCHINE. |
Norme armonizzate Direttiva Macchine 15 Gennaio 2016 | 2016-014-01 EN 2016-014-01-IT |
D.M. 08.04.2010 e s.m.i. | Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione. In vigore dal 5 maggio 2010. |
D.P.R. 05.10.2010 N°207 e s.m.i. | Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Per le sue parti ancora in validità, al momento, in conformità ai disposti del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. |
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017 n. 56 | Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nel testo indicato anche come “Codice” o C.C.P.) |
Per quanto non espressamente regolato nel contratto e nei suoi allegati, l'appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - e nel Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207/2010) e s.m.i. ove non ancora abrogato e nelle circolari ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione di regolamentazione e indipendentemente dal fatto che talune norme degli stessi siano in seguito esplicitamente richiamate ed altre no.
L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Xxxxx, Regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande da ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione che man mano sostituiranno le normative legate al D.P.R. n. 207/2010 per quelle parti e/o articoli non abrogate/i, dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro, ecc.
E’ comunque da intendersi che di tutte le norme o parti di norme o leggi citate o non citate si fa riferimento alla normativa vigente.
IV) DEFINIZIONI
Salvo quanto diversamente disposto nel Contratto e nel presente Capitolato, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:
- Stazione Appaltante, o Società: indica la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A.
- Appaltatore o Impresa: indica la persona fisica o giuridica assegnataria dell’Appalto che pertanto provvederà all’esecuzione del Contratto.
- Appalto o Servizio: indica l’insieme dei lavori e/o servizi che devono essere eseguiti.
- Contratto: indica il Contratto stipulato tra la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. e l’Appaltatore.
- Parte: indica la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. o l’Appaltatore, a seconda del contesto.
- Parti: indica congiuntamente la Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. e l’Appaltatore.
- RUP, Responsabile Unico del Procedimento: indica il soggetto della Stazione Appaltante preposto a svolgere la mansione prevista all’art. 31 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016;
- Direttore dei Lavori (D.L. o DL) o Responsabile del Lavoro o Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C. o DEC): indica il soggetto preposto dalla Stazione Appaltante alla supervisione e gestione del Contratto ai sensi ed in conformità dell’art. 101 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016;
- Service Manager: indica il soggetto preposto dall’Appaltatore alla gestione del Contratto e ai rapporti con il Stazione Appaltante;
- Subappaltatore: indica la persona fisica o giuridica alla quale l’Appaltatore assegna, a fronte del Contratto, l’esecuzione di parte dello stesso;
- Terzi: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti.
L’impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.
- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.
- Collaudatore o Commissione di collaudo: indicano il soggetto o i soggetti incaricati al collaudo dell’opera, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016.
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE o C.S.E.): indicano il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) del D. Lgs. 81/2008.
L’impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.
Il presente documento è stato redatto in conformità al capitolato Norme Generali base validato da DLEG e trasmesso in data 24/05/2016.
NORME GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori hanno per oggetto l’esecuzione, per il quadriennio 2018-2022 di tutte le opere e forniture necessarie per la manutenzione ordinaria dei manufatti autostradali, di pertinenza di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A..
Gli interventi che formano oggetto dell'appalto mediante accordo quadro possono desumersi compiutamente da quanto indicato nel presente capitolato nonché negli ulteriori documenti di gara, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo tramite i contratti applicativi potranno essere impartite dalla Direzione Lavori e quanto dettagliato nell’Elenco Xxxxxx.
Essi riguardano sostanzialmente il ripristino dei manufatti mediante idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura, risanamento mediante ripristino con malta tixotropica, ripristino degli impianti per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzazione di nuove “cerniere” metalliche in sostituzione di quelle vecchie, e sono comprensivi delle opere di cantierizzazione.
Le attività quindi sono sempre da considerarsi in soggezione del traffico autostradale e/o stradale; per motivazione legata ad esigenze di viabilità la posa delle cantierizzazioni dovrà essere programmata, per buona parte, in orario notturno, dalle ore 22 o 23 o 24, con rimozione del cantiere entro le ore sei della mattina seguente alla sua installazione.
Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente ai contratti applicativi commissionati, alle disposizioni del DL e comunque nel rispetto delle prescrizioni, norme e leggi vigenti.
I lavori di manutenzione hanno carattere di ripetitività e serialità in quanto essi sono da effettuarsi con una serie di interventi, in un determinato arco temporale, secondo le esigenze della Stazione Appaltante che li assegnerà mediante specifici contratti applicativi.
Qui di seguito sono elencati nello specifico gli interventi oggetto dell’Accordo Quadro AUTOSTRADA: A50 – Tangenziale Ovest di Milano
OPERA: sottopasso via Mosca - Km 10+748
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM ecc.).
AUTOSTRADA: A7 – Milano Serravalle OPERA: cavalcavia n. 59 - Km 63+675
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: uscite obbligatorie notturne, parzializzazioni di carreggiata, smontaggio e rimontaggio barriere di sicurezza.
AUTOSTRADA: A7 – Milano Serravalle OPERA: cavalcavia n. 5 - Km 2+545
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: uscite obbligatorie notturne, parzializzazioni di carreggiata, smontaggio e rimontaggio barriere di sicurezza.
AUTOSTRADA: A50 – Tangenziale Ovest di Milano OPERA: sottopasso vecchia Vigevanese - Km 14+508 CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM ecc.).
AUTOSTRADA: A50 – Tangenziale Ovest di Milano OPERA: sottopasso strada campestre - Km 7+120 CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM ecc.).
AUTOSTRADA: A50 – Tangenziale Ovest di Milano OPERA: viadotto di Rho - Km 2+000
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM, RFI ecc.).
AUTOSTRADA: A51 – Tangenziale Est di Milano OPERA: svincolo Forlanini galleria per carreggiata nord CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: uscite obbligatorie notturne, parzializzazioni di carreggiata, smontaggio e rimontaggio barriere di sicurezza.
AUTOSTRADA: A51 – Tangenziale Est di Milano
OPERA: svincolo Forlanini cavalcavia rampa per Milano centro
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: uscite obbligatorie notturne, parzializzazioni di carreggiata, smontaggio e rimontaggio barriere di sicurezza.
AUTOSTRADA: A51 – Tangenziale Est di Milano
OPERA: svincolo Forlanini cavalcavia rampa vecchio tracciato
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: uscite obbligatorie notturne, parzializzazioni di carreggiata, smontaggio e rimontaggio barriere di sicurezza.
AUTOSTRADA: A51 – Tangenziale Est di Milano OPERA: n. 2 sottopassi S.P. 13 – km 21+039
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici e danni da urto
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM, RFI ecc.).
AUTOSTRADA: A50 – Tangenziale Ovest di Milano OPERA: sottopasso FFSS - Km 27+896
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in ambito RFI, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM, RFI ecc.).
AUTOSTRADA: A50 – Tangenziale Ovest di Milano OPERA: sottopasso Val Tidone - Km 26+250 CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM ecc.).
AUTOSTRADA: A50 – Tangenziale Ovest di Milano OPERA: sottopasso Nuova Vigevanese - Km 13+900 CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM ecc.).
AUTOSTRADA: A50 – Tangenziale Ovest di Milano OPERA: sottopasso ponte Lambro - Km 22+907 CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM ecc.).
AUTOSTRADA: A50 – Tangenziale Ovest di Milano OPERA: sottopasso A7 - Km 20+366
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: uscite obbligatorie notturne, parzializzazioni di carreggiata, smontaggio e rimontaggio barriere di sicurezza.
AUTOSTRADA: A51 – Tangenziale Est di Milano OPERA: sovrappasso n. 8 ponte canale - Km 14+950 CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: uscite obbligatorie notturne, parzializzazioni di carreggiata, smontaggio e rimontaggio barriere di sicurezza.
AUTOSTRADA: A51 – Tangenziale Est di Milano OPERA: sovrappasso n. 8 ponte canale - Km 14+950 CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: uscite obbligatorie notturne, parzializzazioni di carreggiata, smontaggio e rimontaggio barriere di sicurezza.
AUTOSTRADA: A51 – Tangenziale Est di Milano OPERA: viadotto dei Parchi sottogiunti CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica, realizzazione di sistema di protezione catodica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM ecc.).
AUTOSTRADA: Intera rete
OPERA: cavalcavia autostradali (A50 sovrappasso n. 17 - A51 sovrappasso n. 13 - A51 sovrappasso n. 8 - A51 sovrappasso n. 12 - A51 sovrappasso n. 11 - A51 sovrappasso n. 10 - A51 sovrappasso n. 14 - A52 sovrappasso n. 3 - A51 sovrappasso n. 9 - A50 sovrappasso n. 15)
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: uscite obbligatorie notturne, parzializzazioni di carreggiata, smontaggio e rimontaggio barriere di sicurezza.
AUTOSTRADA: Intera rete
OPERA: cavalcavia autostradali (A51 sovrappasso n. 9 - A51 sovrappasso n. 11 - A50 sovrappasso n. 17 - A50 sovrappasso n. 6 - A50 sovrappasso n. 11 - A7 sovrappasso n. 28 - A7 sovrappasso n. 22)
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: realizzazione nuovo sistema “cerniera” mediante smontaggio e ricostruzione con utilizzo di materiali di caratteristiche e dimensioni identiche a quelle precedentemente rimosse, smerigliatura e/o sabbiatura, verniciatura travi in acciaio.
CANTIERIZZAZIONI: uscite obbligatorie notturne, parzializzazioni di carreggiata, smontaggio e rimontaggio barriere di sicurezza.
AUTOSTRADA: A51 – Tangenziale Est di Milano OPERA: pile viadotto dei Parchi
CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM, RFI ecc.).
AUTOSTRADA: A51 – Tangenziale Est di Milano OPERA: sottopasso via Xxxxxx - Km 0+500 CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM, RFI ecc.).
AUTOSTRADA: A7 – Milano Serravalle OPERA: viadotto di Binasco - Km 11+340 CAUSA: Aggressione agenti atmosferici e chimici
LAVORI: Idrodemolizione e bocciardatura corticale, passivazione armatura e risanamento mediante ripristino di malta tixotropica.
CANTIERIZZAZIONI: in viabilità ordinaria impianto di semaforizzazione e/o movieri, parzializzazioni di carreggiata, coordinamento con altri Enti (Comune, ATM, RFI ecc.).
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni momento, di ordinare ulteriori interventi rispetto a quelli sopra elencati non predeterminati nel numero, ma che a insindacabile giudizio della D.L. sono ritenuti urgenti a seguito di eventi imprevisti e/o accidentali al fine di garantire la sicurezza dei manufatti di competenza della Stazione Appaltante.
Per tale motivo l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante almeno una squadra operativa di 3 persone, una piattaforma aerea per altezze fino a m 20, oltre ai mezzi e le attrezzature adeguati agli interventi da eseguire, come ad esempio interventi manutentivi immediati dei manufatti incidentati o con cls. in fase di distacco con pericolo di caduta sulle sottostanti carreggiate aperte al traffico veicolare e/o pedonale.
Gli interventi che a giudizio insindacabile della Direzione Lavori saranno definiti “urgenti” dovranno essere iniziati, dalla suddetta squadra operativa, entro e non oltre 1 ora dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico ad un recapito fornito dall’Impresa stessa, attivo 24 ore su 24 ogni giorno feriale e/o festivo per tutta la durata del contratto.
L’Accordo Quadro è relativo alla manutenzione ordinaria dei manufatti, nelle due grandi famiglie relative ai sovrappassi e sottopassi. In tale appalto, viene prevista anche un’attività di pronto intervento in caso di sinistri sui manufatti al fine di garantire la percorribilità della strada nel più breve tempo possibile. Gli interventi sono descritti, come ubicazione e tipologia stimata delle lavorazioni nei documenti di gara, e rappresentati nella tavole tipologiche “Tipologico Cavalcavia”, “Tipologico Sottovia” e “Esempi di Cantierizzazione”.
ART. 2 – SPECIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO
Importi e Prezzi
Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.Lgs 50/2016, l'importo presunto, al netto dell’IVA, dei lavori, forniture, mano d’opera e dei costi della sicurezza per le tratte interessate sono di seguito indicati.
• per lavori e forniture-Cat. OG3 - Class. V € 3.140.087,16=
• per mano d’opera € 1.252.390,42=
• per costi della sicurezza € 457.522,42=
TOTALE € 4.850.000,00=
I lavori rientrano in quanto all’art.3 comma ii) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
I “costi per la sicurezza”, non soggetti a ribasso d’asta, saranno contabilizzati con apposite liste sottoscritte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), dal DL e dall'Appaltatore e compensati per ogni Stato d’Avanzamento Lavori secondo quanto stabilito dal Piano della Sicurezza e Coordinamento in base alla tipologia dei lavori eseguiti. La valutazione dei costi per la sicurezza sarà effettuata coerentemente con le previsioni incluse nella "stima dei costi della sicurezza" inserita nel "Piano di Sicurezza e Coordinamento", e l’allibrazione avverrà “a misura” sulla base delle misure di sicurezza che il C.S.E. prescriverà di adottare.
I lavori sono appaltati in base alle norme del presente Capitolato – Norme Generali e agli ulteriori documenti di gara, e contabilizzati con l'applicazione dei prezzi di elenco, di cui al relativo Elenco Prezzi (l’Elenco Prezzi di riferimento è il LISTINO PREZZI ANAS 2017 nella sua totalità), al netto del ribasso offerto in sede di gara. Tali prezzi comprendono tutte le spese ed alee a carico dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori richiesti, nonché degli indennizzi per gli oneri vari (sia diretti che indiretti espressamente indicati o no dal presente Capitolato o dai capitoli, Norme e Regolamenti cui lo stesso fa riferimento) che l'Impresa potrà incontrare per l'esecuzione dei lavori.
Poiché trattasi di lavori di manutenzione, la contabilità delle opere eseguite sarà a misura.
Contratti Applicativi
Il DL ordinerà all’Impresa l’esecuzione di quanto previsto nel capitolato a mezzo di Contratti Applicativi controfirmati, con indicazione delle lavorazioni da eseguire e del tempo per ultimarle.
I contratti applicativi saranno costituite dal PE fornito dalla Committente relativo all’intervento.
Durata
La durata dell'appalto è fissata in mesi 42 (diconsi quarantadue) naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, oltre eventuali 6 mesi di proroga ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 5072016.
La durata è comunque legata agli importi effettivamente allibrati in contabilità ed alla capienza residua del contratto in termini economici. In particolare, se per motivi legati al mantenimento del livello qualitativo dei manufatti, si dovesse procedere a maggiori lavori durante le prime due fasi annuali, la durata contrattuale potrà essere ridotta.
Penalità per ritardi
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei singoli lavori indicati nel contratto applicativo e/o in caso di mancata ultimazione dei lavori contrattuali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari allo 1,0 x mille dell’importo contrattuale, nei termini indicati all’art 9.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, relativamente ad ogni contratto applicativo commissionato in relazione all’Accordo Quadro;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettati e/o accettabili per carenze, difformità o vizi o perché risultati non conformi a quanto richiesto dal contratto applicativo commissionato;
e) nel mancato rispetto dei termini sull’ultimazione di ogni singolo “Contratto applicativo”
emesso dal DL ed accettata dall’appaltatore.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale di ogni singolo contratto applicativo; qualora le penali siano tali da comportare un importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Addebiti
Qualora non vengano raggiunti gli standard prestazionali richiesti, come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto - Specifiche Tecniche, verranno applicati addebiti a detrazione dell’importo risultante dai rispettivi Stati d’Avanzamento Lavori. L’addebito sarà applicato indipendentemente dalla data di registrazione della partita contabile a cui la detrazione si riferisce.
Contabilità
Durante il corso dei lavori, ogni qualvolta sarà raggiunto l’importo di €. 485.000,00.= (diconsi euro quattrocentoottantacinquemila/00), calcolato con l’applicazione dei prezzi di Elenco al netto di ribasso d’asta per i lavori e le forniture allibrate e al netto delle trattenute di legge di cui all’articolo 30 comma 5 del Codice, si predisporrà lo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti e si farà luogo all'emissione del Certificato di Pagamento secondo le modalità riportate al successivo art. 13. La data di emissione dello Stato d’Avanzamento e del relativo Certificato dipenderà però dalla consegna da parte dell’Impresa dei rapportini sugli interventi eseguiti, i quali dovranno essere verificati ed eventualmente modificati dal DL in base ai rilievi effettuati.
Per l’emissione di contabilità inerente i lavori eseguiti l'Impresa deve consegnare al DL i disegni us built , contabili esplicativi dell’eseguito.
La contabilità dei lavori verrà tenuta in accordo con le linee guida previste dal comma 1 dell’articolo 111 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che saranno approvate con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza, in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti fatte salve le deroghe normative di revisione prezzi.
A norma dell’articolo 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario, o del subappaltatore, o dei soggetti titolari dei subappalti o cottimi fiduciari, impiegato nell’esecuzione dell’appalto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.
Inoltre in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’affidatario, o del subappaltatore, o dei soggetti titolari dei subappalti o cottimi fiduciari, impiegato nell’esecuzione dell’appalto, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.
Generalità
Fatto salvo quanto espresso sopra per la durata e per l'importo complessivo dei lavori previsti dal presente Capitolato, la Società Appaltante, nell'ambito dei tratti di autostrada e relative pertinenze, si riserva il diritto di affidare lavori di qualsiasi tipo ed importo ad altre Ditte, senza che l'Impresa appaltatrice possa sollevare eccezioni di sorta.
La Società si riserva inoltre il diritto di affidare all’Impresa lavori in luoghi e/o tratte non indicate nel presente Capitolato, ma di propria competenza.
Criterio di aggiudicazione
Si applica quanto previsto all’art.95 del D.Lgs n. 50/2016 e avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come descritto nel disciplinare di gara.
Costi aziendali
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle misure delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
ART. 3 - NORME PER SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
3.1 Norme per il subappalto
La Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto qualora siano state rispettate dall’Impresa aggiudicataria tutte le prescrizioni dettate dall’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 e potrà revocarlo qualora vengano meno , in capo al subappaltatore, i requisiti di qualificazione richiesti o sorga uno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del Codice.
E’ vietato, pena la risoluzione del Contratto, e salvo il diritto della Stazione Appaltante alla rifusione di ogni danno conseguente e di ogni spesa eventualmente sostenuta, subappaltare i lavori nella misura superiore al 30% dell’importo delle prestazioni appaltate, in ogni caso il subappalto è sempre subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.
Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare parte della prestazione oggetto del Contratto deve aver presentato già in sede di offerta, motivata domanda alla Stazione Appaltante, indicante la natura e l'entità dei lavori che intende subappaltare;
l’Appaltatore dovrà inoltre dichiarare di aver sottoposto, con esito positivo, i Subappaltatori al proprio processo di qualifica e di aver verificato che nei confronti dei Subappaltatori non sussistano divieti previsti dalla normativa antimafia.
L'autorizzazione eventualmente concessa dalla Stazione Appaltante per i lavori in Subappalto, non esonererà l'Appaltatore, dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente Capitolato Speciale; l'Appaltatore resterà il solo e completo responsabile dei lavori oggetto del Contratto; pertanto, è tenuto, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal Contratto, anche nei confronti del personale dipendente dei suoi Subappaltatori, nel caso i medesimi risultino inadempienti.
La Stazione Appaltante farà riferimento al solo Appaltatore per qualsiasi questione inerente il rapporto contrattuale, rimanendo escluso ogni rapporto diretto con i Subappaltatori.
L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante per tutti i danni contrattuali diretti e/o indiretti ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con le obbligazioni contrattuali da parte dei Subappaltatori, manlevandola altresì da ogni pretesa avanzata da Xxxxx per fatto dei Subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, commi 5 e 6 d.lgs. 50/2016.
Se durante l'espletamento dei lavori, ed in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore non abbia agito/operato correttamente, ovvero siano conseguiti due DURC irregolari, ne darà comunicazione scritta e motivata all’Appaltatore, il quale dovrà prendere immediatamente misure per l'allontanamento del Subappaltatore medesimo. La revoca all’autorizzazione del Subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite per ritardi nella esecuzione dei lavori.
La Stazione Appaltante pagherà direttamente al subappaltatore, a seguito delle opportune verifiche della Direzione Lavori e concordemente con la gestione separata della contabilità, l’importo dovuto per le prestazioni effettuate nelle ipotesi del comma 13 dell’art.105 del nuovo Codice degli Appalti.
3.2 Avvalimento
Nel caso di esercizio dell’istituto dell’avvalimento si applica quanto all’articolo 89 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016. Nello specifico si formalizza che:
1. Il concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera l’avvalimento.
2. Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione al termine delle prestazioni.
3. Nei limiti dei requisiti prestati l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, in questo caso valgono le prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice.
4. Prima della stipula del contratto di appalto, l’appaltatore dovrà produrre, il contratto, in originale o copia autentica, che dovrà regolare in concreto le modalità di svolgimento delle prestazioni, coerenti con i requisiti oggetto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le quali opera l’avvalimento;
ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le quali opera l’avvalimento., fatto salvo l’espletamento da parte dell’Appaltatore di quanto previsto in normativa.
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà prestare la “Cauzione Definitiva” per un valore pari al 10% dell’importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Inoltre dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante beneficiaria.
La garanzia definitiva potrà essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La Stazione Appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienza derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n.50 del 18/04/2016. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
4.1 Termine di presentazione della cauzione definitiva
L'Appaltatore aggiudicatario verrà invitato a presentare, entro il tempo massimo stabilito nella lettera di aggiudicazione, la cauzione definitiva, nella misura, nei modi e nelle forme che verranno indicati nella lettera stessa, nonché tutta la documentazione necessaria per la stipula del Contratto.
4.2 Tipologia della cauzione
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo 1.2 approvato con decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11 maggio 2004.
4.3 Costi
Il costo della polizza è, e rimane, a totale carico dell’Appaltatore.
Inoltre, la stipula della stessa non esonera l’Appaltatore da ogni responsabilità ed obbligo previsti da leggi, regolamenti e/o dal Contratto e dal presente Capitolato.
Resta inteso che i danni diretti e/o indiretti totalmente o parzialmente non risarciti dalla polizza in oggetto per effetto dell’applicazione di franchigie, scoperti o limiti in essa previsti, rimangono a totale carico dell’Appaltatore.
ART. 5 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
L'Impresa aggiudicataria dell'appalto verrà invitata a presentare, entro un massimo di 15 (quindici) giorni dalla data della lettera di aggiudicazione, la cauzione definitiva, con le modalità previste all’articolo 4 del presente capitolato, nonché tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto.
Prima della stipula del contratto, al fine di accertare la regolarità contributiva, intesa quale correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi riferiti all’intera situazione aziendale, l'Impresa dovrà fornire tutta la documentazione al fine di consentire alla Società Appaltante di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
La Stazione Appaltante, verificherà/richiederà, inoltre, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’appaltatore con la seguente periodicità:
- per quanto attiene ai lavori in coerenza con il pagamento degli stati avanzamento lavori;
- per l’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo o certificato di conformità e per il pagamento del saldo finale.
Ferma restando la risoluzione del contratto come disciplinata all’articolo successivo n.31, le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono che costituisce clausola risolutiva espressa dello stesso l’ottenimento da parte della Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto di 2 DURC irregolari dell’appaltatore.
L’Appaltatore dovrà inoltre presentare alla Stazione Appaltante (Area Manutenzione Opere Stradali e Civili) entro 15 (quindici) giorni dalla lettera di aggiudicazione e comunque prima della formale consegna dei lavori:
• dichiarazione sul rispetto delle misure di sicurezza e salute per i cantieri;
• verbale riunione informativa inerente le misure di sicurezza per lavori in autostrada con i rappresentanti della sicurezza per i lavoratori e con le maestranze che l’Appaltatore intende impiegare nei lavori;
• dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate nei confronti INPS, INAIL, CASSE EDILI o altri;
• dichiarazione con indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
• dichiarazione sulle misure generali di tutela;
• nominativi delle persone di cui si prevede l’utilizzo in cantiere;
• posizione Previdenziale e Assicurativa dell’Appaltatore;
• organigramma dell’Appaltatore con indicati anche i nominativi del responsabile del cantiere ai fini della sicurezza e dei caposquadra;
• nominativi RSPP e RLS dell’Appaltatore;
• copia del Registro Infortuni autenticata o documentazione aggiornata in argomento;
• copia Libro Unico del Lavoro autenticata o documentazione aggiornata in argomento;
• copia documentazione di legge attinente alla assunzione del personale che si intende impiegare in cantiere;
• libretto di immatricolazione dei mezzi da impiegare in cantiere;
• dichiarazioni di conformità dei mezzi usati (marcatura CE);
• ubicazione magazzino/i;
• dichiarazione del medico competente sull’idoneità ai lavori per il personale che si intende impiegare in cantiere;
• valutazione del rischio rumore, piombo e amianto, con indicazione dei livelli sonori delle macchine e attrezzature di cui si prevede l’impiego come previsto dalle norme vigenti;
• Piano Operativo della Sicurezza POS con particolare riguardo ai rischi dovuti alla presenza di traffico autostradale e alle lavorazioni da eseguirsi, in ottemperanza e conformità a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e normative. L’Impresa si impegna ad attenersi alle disposizioni espresse all’art.16 del presente Capitolato e dal Piano di Sicurezza in fase di Progettazione redatto dalla Stazione Appaltante;
• elenco nominativi del personale ed elenco dei mezzi che l’Impresa intende impiegare nelle lavorazioni;
• numero/i telefonico/i del responsabile tecnico dell’Appaltatore per chiamate d’emergenza.
ART. 6 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO
Per quanto non espressamente regolato nel contratto e nei suoi allegati, l'appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii.. L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, Regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici, di materiali di costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro, ecc.
ART. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Formeranno parte integrante del contratto d'appalto:
• il presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali;
• il Capitolato Speciale d’Appalto – Specifiche tecniche, tipologie di intervento e norme comportamentali;
• l’Elenco Prezzi;
• gli Elaborati Grafici (Tavole “Tipologico Cavalcavia” e “Tipologico Sottovia”);
• il Computo di stima dei lavori previsti;
• il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione redatto dalla Società in conformità al D.L.vo 81/2008, con i suoi allegati – All. 0 – All.1 – All.2 – All.3 – All.4 e Tavola “Esempi di Cantierizzazione”.
Contestualmente alla firma del contratto l’Impresa dovrà presentare i seguenti documenti:
• copia della polizza RCT/RCO dai massimali indicati al successivo art.19 con relativa quietanza dell’ultimo pagamento effettuato;
• copia assunzione di responsabilità;
• posizione previdenziale e assicurativa dell’Impresa;
• copia della lettera agli Enti (INAIL, INPS, CASSA EDILE) di comunicazione di inizio lavazioni.
L'Impresa riconosce di essere a perfetta conoscenza del Capitolato ed Xxxxxx Xxxxxx richiamati nel presente articolo nonché di tutte le disposizioni, Norme, Regolamenti, Xxxxx, ecc. a loro volta richiamati nel testo del Capitolato stesso.
ART. 8 - CONSEGNA, PROGRAMMA E CONDIZIONI DEL LAVORI
CONSEGNA LAVORI
I lavori potranno avere inizio solo dopo la consegna dei lavori a seguito del contratto applicativo commissionato; nello specifico la consegna dei lavori potrà avvenire in via d’urgenza secondo i disposti di cui all’art.32 comma 8 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016.
Nel giorno e nell’ora fissati dal DL, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, il contratto potrà non essere stipulato ovvero risolto, con le conseguenze per l’Appaltatore previste dal D.Lgs n.50 del 18/04/2016. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto per la Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni cagionati dall’Appaltatore.
Per la consegna dei lavori, la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione Appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia.
L’Appaltatore darà inizio ai lavori appaltati il giorno stesso della firma del verbale di consegna dei lavori e, comunque a seguito dell’emissione del contratto applicativo relativo a lavoro da svolgere.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile se del caso) assicurativi ed infortunistici.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte del Committente, del subappalto.
Qualora non sia possibile acquisire la totalità delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante, si potrà procedere anche per consegne parziali dei lavori; l’Aggiudicatario, dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l’Aggiudicatario è tenuto a sottoporre all’approvazione della Stazione Appaltante un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni e/o modifiche, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna dei lavori, a pena di decadenza.
PROGRAMMAZIONE LAVORI
La Società consegnerà all’Impresa un programma dell’esecuzione dei lavori con riferimento alla Stima di gara, tramite opportuni “contratti applicativi”.
Su tale programma, che potrà essere in ogni momento soggetto a modifiche ed integrazioni da parte del DL, l’Impresa presenterà il programma dei lavori esecutivo di proposta, con l’indicazione categorica della presenza di almeno tre squadre operative necessarie per gli interventi. Per esigenze operative il DL potrà richiedere la contemporaneità di più interventi sino alla necessità di un massimo di quattro squadre operative.
CONTRATTI APPLICATIVI
La Società tramite il DL ordinerà all’Impresa l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto a mezzo di appositi “contratti applicativi” in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita alla Società stessa, firmata dall’Impresa per ricevuta ed accettazione.
I contratti applicativi conterranno la descrizione dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione ed eventuali disposizioni particolari, come gli orari di intervento richiesti, nonché le misure di sicurezza da attuare, qualora integrative a quelle generali indicati nel PSC. Qualora l’Impresa ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nell’ordinativo, dovrà far presente tale impossibilità motivandola con lettera scritta al DL, entro e non oltre 2 giorni dal
ricevimento dell’ordinativo stesso. In tal caso il DL potrà fissare un nuovo termine per l’esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo utile già stabilito.
Trascorsi i sopraddetti 2 giorni, senza obiezione alcuna, il temine assegnato nell’ordinativo di lavori si intende come inderogabile ed integralmente accettato dall’Impresa.
I lavori che a giudizio insindacabile del DL saranno definiti “urgenti” dovranno essere iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell’ordine, salva la facoltà della Società, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità delle pertinenze autostradali, di richiedere l’intervento immediato dell’Impresa ovvero, se ciò non praticamente possibile, di utilizzare altro personale, senza che l’Impresa stessa possa sollevare eccezioni di sorta.
Il DL, inoltre, potrà richiedere all’Impresa l’esecuzione delle opere previste nel contratto applicativo emesso (o parte di esso) nei giorni prefestivi e/o festivi e in orario sia diurno che notturno (ore 22 ÷ 06).
L’Impresa non potrà rifiutarsi di dare esecuzione a quanto ordinato dal DL, fermo restando che, limitatamente alle opere richieste, le verrà corrisposta la relativa maggiorazione percentuale prevista in Elenco Prezzi.
PRESCRIZIONI ORARIE DEI LAVORI
Ogni attività che comporti la presenza di mezzi sulle carreggiate autostradali può avvenire solamente se preventivamente concordata e specificatamente autorizzata dal DL. Prima dell'inizio dei lavori è fatto obbligo al Rappresentante dell'Impresa di comunicare, per la necessaria autorizzazione, al Centro Radio Informativo della Società, la progressiva del cantiere e l'eventuale riduzione o deviazione del traffico. E’ obbligo quindi dell’Impresa chiedere al Centro Radio Informativo l’autorizzazione a porre in atto il cantiere (telefono 02/00000000 - 1/02/03), prima dell’installazione dello stesso. Il Centro Radio Informativo ha la facoltà di non autorizzare l’apertura del cantiere, o posticipare l’orario di apertura, per validi motivi legati a sinistri e/o alla viabilità. L’Impresa accetta tale eventualità e per eventuali fermi e/o sospensioni del cantiere e/o ritardi nell’aperura e/o anticipi nella sua chiusura o modifiche al programma concordato, non potrà chiedere indennizzi di sorta.
Si forniscono di seguito, oltre che per le tratte oggetto dell’appalto, gli orari a cui l’Impresa dovrà attenersi anche per le altre tratte autostradali in concessione alla Società Appaltante, nel caso di interventi straordinari. Il DL comunque potrà richiedere all’Impresa l’esecuzione delle lavorazioni in orari e giorni diversi da quelli sotto stabiliti, anche in giorni festivi. Vengono di seguito indicate le fasce orarie da rispettare nell’esecuzione dei interventi.
FASCE ORARIE INDICATIVE DI EFFETTUAZIONE DEI CANTIERI
A51 – TANGENZIALE EST Lunedì | ore 22-06 |
Martedì | ore 22-06 |
Mercoledì | ore 22-06 |
Giovedì | ore 22-06. |
A52 – TANGENZIALE NORD Lunedì | ore 22-06 |
Martedì | ore 22-06 |
Mercoledì | ore 22-06 |
Giovedì | ore 22-06. |
A50 – TANGENZIALE OVEST
Lunedì ore 22-06
Martedì ore 22-06
Mercoledì ore 22-06
Giovedì ore 22-06.
per le tangenziali di Milano potrà essere autorizzata, in particolari periodi dell’anno e non in periodo estivo, l’attività di cantierizzazione in orario notturno il :
Venerdì ore 24-06 oppure ore 24-06 per
svincoli e chiusure di sola corsia di marcia autorizzata dal CRI.
A7 – SERRAVALLE – MILANO
Tratto km. 32 - km.0 - Lavoro per posa cantierizzazione solo notturno (ore 22-06).
Negli altri tratti l’intervento sarà diurno senza prescrizioni di orario, quindi con cantieri anche permanenti.
In carreggiata Sud i cantieri devono essere tolti comunque al venerdì ore 12, in carreggiata Nord devono iniziare al lunedì dopo le ore 12.
RACCORDO BEREGUARDO - PAVIA e TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Intervento solo notturno (ore 22-06).
Ovviamente l’intervento notturno comporta per l’Impresa l’obbligo di togliere ogni cantiere e limitazione al traffico entro l’orario stabilito, consentendo al traffico di transitare sul tratto cantierizzato e chiuso nell’intervento che, pertanto, dovrà essere transitabile IN TUTTA SICUREZZA all’orario di apertura della strada al traffico – inderogabilmente per le ore 6,00 di mattina.
Attività generali (FASI stimate per singolo intervento)
Cantierizzazione (da considerarsi per ogni intervento): 1,5 ora stimata ad intervento per posa della segnaletica di chiusura del cantiere, con n°1 squadra formata da minimo tre persone addestrata e addetta esclusivamente alla posa e alla successiva rimozione della segnaletica verticale di parzializzazione, formata da incaricati di eseguire lavori stradali sottoposti a specifica formazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Decreto 81/2008, secondo quanto prescritto da Decreto Interministeriale 04/03/2013 «Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare» , pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20/03/2013;
demolizione parti ammalorate (da considerarsi per ogni intervento): in generale, vengono richieste n° 2 attrezzature complete (a mero titolo esemplificativo essa è composta da: sollevatore telescopico, camion con gru, compressore, gruppo elettrogeno, martello demolitore, betoniera, attrezzature varie ecc.) al fine di avere sempre a disposizione la scorta necessaria per eventuali rotture e/o malfunzionamenti di attrezzi, n°1 squadra completa con minimo n° 5 persone impegnate in totale; ricostruzione parti ammalorate (da considerarsi per ogni intervento): n°1 squadra stimata in genere. Le squadre generalmente saranno formate da n°5 persone, con esclusione degli autisti degli autocarri per il trasporto delle attrezzature; n° 2 attrezzature complete (a mero titolo esemplificativo essa è composta da: sollevatore telescopico, camion con gru, compressore, gruppo elettrogeno, martello demolitore, betoniera, fresa, attrezzature varie ecc.) al fine di avere sempre a disposizione la scorta necessaria per eventuali rotture e/o malfunzionamenti di attrezzi;
rimozione cantiere (da considerarsi per ogni intervento): 0,5 ora stimata ad intervento per la rimozione della segnaletica di chiusura del cantiere, con n°1 squadra formata da minimo tre persone addestrata e addetta esclusivamente alla posa e alla successiva rimozione della segnaletica verticale di parzializzazione.
Si precisa che la rimozione del cantiere contempla anche:
I. la rimozione di tutti i segnali verticali posti dall’Appaltatore per la cantierizzazione stessa;
II. l’attività di riportare nella situazione originaria i segnali oscurati per la cantierizzazione.
Il tempo contrattuale, pari a 42 mesi naturali e consecutivi, tiene conto di eventuali interruzioni alle attività per condizioni meteorologiche avverse e non consone all’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, come previsto nelle norme tecniche di capitolato.
CONDIZIONI DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto nel presente capitolato e secondo le disposizioni impartite dal DL.
L'Impresa dovrà rifare, a sue spese e rischio, gli eventuali lavori che il DL riconoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Sull’opposizione dell'Impresa decide il Responsabile del Procedimento; qualora l'Impresa non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento degli lavori sopraddetti, con l’addebito delle spese sostenute in danno dell’Impresa.
Qualora il DL presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie verifiche. Le spese delle verifiche sono a carico dell'Impresa. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Società, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle normative e regolamenti vigenti.
Nessuna modifica, nonché variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Società. In ogni caso per varianti si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente, di cui all’art. 106 d.lgs. 50/2016.
Potrà essere richiesto all’Impresa di lavorare continuativamente su più turni lavorativi. Sarà cura dell’Impresa rispettare ogni norma, legge o regola vigente in fatto di lavoro e sicurezza, ivi comprese le disposizioni regolanti l’ammontare possibile di ore di straordinario.
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, secondo le disposizioni impartite dal DL.
Per ogni intervento, giornalmente, dovranno essere prodotti dalla Ditta esecutrice dei lavori i rapportini giornalieri con sopra indicatele misure di quanto eseguito con un disegno geometrico manodopera, materiali e mezzi d’opera utilizzati, specificando, per la manodopera, i nominativi delle persone impiegate, le lavorazioni effettuate, il luogo e le ore sostenute.
Tali rapportini dovranno essere consegnati settimanalmente dall’Impresa a persona all’uopo delegata dal DL.
PRESCRIZIONI GENERALI INERENTI LE LAVORAZIONI
Ogni attività che comporti la presenza di mezzi sulle carreggiate autostradali non può avvenire se non preventivamente concordata e specificatamente autorizzata dal DL. Gli interventi che prevedono riduzione o deviazione del traffico dovranno essere eseguiti in presenza della segnaletica di cui alle normative vigenti, secondo le indicazioni contenute nel PSC i lavori.
Ogni chiusura dovrà essere eseguita secondo le normative in essere e gli schemi approvati preventivamente dalla Società Stazione Appaltante o dal Coordinatore di Sicurezza in esecuzione; sarà però cura e obbligo e responsabilità dell’Impresa, prima dell’esecuzione del cantiere, fornire lo schema della segnaletica da adottare. La responsabilità della scelta della corretta posa della segnaletica ricadrà interamente sull’Impresa.
Gli interventi che prevedono riduzione o deviazione del traffico dovranno essere eseguiti in presenza della segnaletica per corsia unica della lunghezza non superiore a Km. 3 e comunque secondo le prescrizioni del DL e/o del Centro Radio Informativo Serravalle (di seguito “C.R.I.”).
Prima dell'inizio dell’intervento è fatto obbligo al Rappresentante dell'Impresa di comunicare, per la necessaria autorizzazione, al C.R.I., la progressiva del cantiere e l'eventuale riduzione o deviazione del traffico. La comunicazione al C.R.I. deve essere preventiva alla posa del cantiere (i telefoni del C.R.I. sono 02/52855500).
Il C.R.I. ha la facoltà di non autorizzare l’apertura del cantiere, o posticipare l’orario di apertura, per validi motivi dovuti a incidenti o problematiche di viabilità. L’Impresa accetta tale eventualità e per eventuali fermi e/o sospensioni del cantiere e/o ritardi nell’aperura e/o anticipi nella sua chiusura, non potrà chiedere indennizzi di sorta. E’ obbligo dell’Impresa comunicare al C.R.I. l’ultimazione del cantiere (telefoni 02/52855500), quando si è terminato di togliere le limitazioni alla viabilità.
Il DL comunque potrà richiedere all’Impresa l’esecuzione dei lavori in orari e giorni diversi da quelli sotto stabiliti, anche in festivi.
L’eventuale lavoro notturno comporta per l’Impresa l’obbligo di togliere ogni cantiere e limitazione al traffico entro l’orario stabilito.
Per quanto riguarda cantieri in lento movimento, vale quanto ai regolamenti vigenti.
INFORMAZIONE AL CSE
E’ compito del DL informare preventivamente il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi che si intendano far eseguire all’Impresa, mentre è obbligo dell’Impresa attenersi alle disposizioni che il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione riterrà opportuno impartire.
ART. 9 - PENALITÀ – ADDEBITI / DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
PENALITA’ - ADDEBITI
La Stazione Appaltante rappresentata dal RUP, a seguito dell’avvenuto riscontro delle inadempienze di seguito riportate, procederà ad inviare una comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. o via PEC (posta elettronica certificata); l’ammontare delle penali verrà dedotto dall'importo dei compensi spettanti all’Appaltatore.
1. Per ogni giorno di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singola “Contratto applicativo”, sarà applicata a carico dell’Appaltatore la penale indicata all’art. 2 (penalità per ritardi), fatto salvo ogni riserva per gli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto degli stessi ritardi.
2. Oltre alla penale di cui sopra, la Stazione Appaltante addebiterà comunque all'Appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza.
3. Addebiti per ogni Stato d’Avanzamento Lavori secondo quanto indicato ai relativi articoli del CSA Specifiche Tecniche tipologie di intervento e norme comportamentali.
Qualora l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
La Società e/o il DL, ai sensi dell’art. 107, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate. Farà fede quanto alle normative in essere.
La Società si riserva il diritto di risolvere anche prima della scadenza, ed in qualsiasi momento, il contratto d'appalto, qualora l'Impresa sia negligente nell'assolvere l'incarico ad essa affidato, ometta, non applichi o deroghi una o più clausole del presente Capitolato Speciale d’Appalto e/o del contratto.
In ogni caso sanzioni o penali comminati dal Concedente alla Stazione Appaltante per fatto e colpa dell’appaltatore saranno addebitati allo stesso, previa procedura di contestazione, e dedotti dai pagamenti dovuti per il totale importo oggetto della sanzione e della penale comminata.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, del presente Capitolato Speciale o delle Norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà regolata dalle norme di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii..
Non è prevista la clausola di cui all’art.209 del codice né la possibilità di attivare l’istituto dell’arbitrato.
In ordine all’istituto del Collegio Consultivo Tecnico e del Parere di precontenzioso si rinvia alle prescrizioni degli articoli 207 e 211.
La Società, tramite il DL, addebiterà all’Appaltatore le penali di cui all’articolo 2 qualora approvate dal RUP; la detrazione sarà applicata al corrispettivo dovuto nell’emissione del Certificato di acconto per il periodo relativo alle lavorazioni oggetto di penale.
La Società, tramite il DL, addebiterà all’Appaltatore le detrazioni da applicare al corrispettivo dovuto, così come stabilito nei relativi articoli del capitolato Specifiche Tecniche – Norme Comportamentali, per difformità o vizi rilevati nelle opere realizzate. Le detrazioni o addebiti verranno addebitate all’Appaltatore contemporaneamente all’emissione dei singoli stati di avanzamento e dello stato finale; su tali documenti, con liste apposite, verranno elencate cronologicamente le detrazioni applicate e le loro motivazioni.
ART. 10 - MISURAZIONE, VALUTAZIONE DEI LAVORI/COSTI SICUREZZA
LAVORI, FORNITURE E NOLI
Tutti i lavori suscettibili di misurazione saranno valutati con le norme di cui al presente Capitolato e compensati a misura con i prezzi unitari previsti in elenco prezzi contrattuale al netto del ribasso offerto dall’Impresa. Per l'esecuzione di lavori non previsti, per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'Elenco, si procederà alla determinazione di Nuovi Prezzi secondo la vigente normativa.
I lavori in economia, se richiesti e autorizzati dall’Ufficio DL, saranno compensati con le modalità e le maggiorazioni previste nell’Elenco Xxxxxx, restando comunque a carico dell’Impresa la piena ed intera responsabilità dell’esecuzione delle opere nonché le attrezzature, i mezzi d’opera e la disponibilità economica necessaria alla produzione ed all’esecuzione a
perfetta regola d’arte dei lavori ad essa affidati. Pertanto, ai fini di stabilire l’entità e conseguentemente i compensi delle particolari opere di cui sopra, l’Impresa dovrà compilare, in contraddittorio con l’Ufficio DL, rapporti giornalieri in duplice copia su cui sono riportate le misure di quanto realizzato giornalmente (posizione, carreggiata, corsia, tipo di lavorazione e materiale, lunghezza, larghezze e spessori) che saranno contro-firmati dall’incaricato dell’Impresa e della Società. Tali rapporti costituiscono l’unico documento valido comprovante l’entità delle prestazioni per lavori eseguiti nella giornata. Per le eventuali prestazioni di manodopera in economia verranno applicate le tariffe in vigore dell’Associazione di categoria della Provincia di Milano secondo la natura giuridica e qualificazione dell’Impresa e vigenti al momento della prestazione, in provincia di Milano. Dette tariffe saranno comprensive di tutti i contributi di legge. Per eventuali lavori in economia si stabiliscono le seguenti stazioni autostradali di ingresso convenzionale:
• per la A/7: Caselli di Tortona, Gropello C. e Milano barriera;
• per la A50: Milano barriera, Terrazzano barriera;
• per la A51: Agrate Barriera;
• per la A52: Sesto S. Xxxxxxxx barriera.
COSTI PER LA SICUREZZA
I “costi per la sicurezza”, non soggetti a ribasso d’asta, saranno contabilizzati a misura con apposite liste sottoscritte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), dall'Impresa e vistati dal DL per l’inserimento in contabilità e compensati per ogni Stato d’Avanzamento Lavori secondo quanto stabilito dal Piano della Sicurezza e Coordinamento in base alla tipologia dei lavori eseguiti e alle misure effettivamente ordinate dal C.S.E. . In fase di progettazione sono stati previsti i costi come specificati nel Piano di Sicurezza in fase di Progettazione redatto dalla Società Appaltante. L'importo complessivo dei costi per la sicurezza potrà subire variazioni di importo in più o in meno poiché correlato alla tipologia di esecuzione dei lavori ordinati ed eseguiti.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 5 del D.Lvo 81/2008 non sono soggetti a ribasso, i costi delle misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice, in caso di subappaltatori, l’appaltatore corrisponde i costi di sicurezza e di manodopera relativi alle prestazioni affidate al subappalto senza alcun ribasso,
Se in fase di esecuzione del contratto, saranno ordinati dal DL e/o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, con apposito Ordine di Servizio o nota scritta, ulteriori o diverse misure per la sicurezza, esse saranno valutate e contabilizzate per il loro effettivo godimento. Non saranno compensate misure di sicurezza diverse da quelle previste nel Piano di Sicurezza in fase di Progettazione se queste non saranno espressamente ordinate per iscritto dal DL e/o dal Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione.
ART. 11 - PREZZI UNITARI
I prezzi unitari in base ai quali saranno liquidati i lavori, le forniture, i noli e le economie risultano dall'Elenco allegato ai documenti di gara ed in mancanza dei quali si farà riferimento al precedente art. 10, sotto la detrazione del pattuito ribasso.
I prezzi di elenco sono in ogni caso comprensivi:
♦ per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego, le spese generali, le spese per opere provvisionali, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto come previsto dal
presente capitolato solo esclusi gli oneri per la sicurezza di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi eventuali fermi, sospensioni, limitazioni dei cantieri dettate dal Centro Radio Informativo rispetto agli orari e avvertenze stabilite all’art.8 del presente capitolato .
♦ per gli operai: ogni spesa per prestazioni di utensili, attrezzi, vestiario idoneo alla stagione ed al tipo di intervento (sia diurno che notturno secondo le norme e le prescrizioni della vigente legislazione, per i lavori da effettuarsi sulla carreggiata autostradale aperta al traffico), le spese accessorie di ogni specie, trasferte, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e assicurazioni sociali, ecc ;
♦ per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento e alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc...) nonché l'opera dei meccanici e conducenti necessari al loro funzionamento;
♦ per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, confezioni, cali, perdite, trasporto e scarico, per averli a piè d'opera pronti per essere impiegati nelle condizioni previste nelle norme tecniche del presente capitolato.
Nella formulazione dei prezzi di elenco, pertanto, si è tenuto conto di tutti questi oneri cui sarà soggetto l'Appaltatore, imputabili alla particolare natura dell’appalto, alle spese di trasporto e di quanto altro derivante dalle particolari condizioni di lavoro sulla sede autostradale aperta al traffico, nonché del tassativo divieto di effettuare, per qualsiasi veicolo, l'inversione di marcia mediante conversione ad "U" sulle carreggiate stradali e autostradali.
ART. 12 - CONTABILITÀ DEI LAVORI - REVISIONE PREZZI – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN PERIODO DI EFFICACIA
La contabilità dei lavori verrà tenuta in accordo con le linee guida previste dal comma 1 dell’articolo 111 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che saranno approvate con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme dei regolamenti vigenti per lavori pubblici.
Per ogni Stato d’Avanzamento Lavori l’Impresa è tenuta a presentare preventivamente i seguenti documenti:
- gli elaborati contabili, quali i rapportini di cantiere con indicate le misure rilevate in contraddittorio, lavorazioni per lavorazione in contraddittorio con l’Ufficio del DL, le misure complete e gli elaborati grafici contestualizzati di quanto realizzato;
- la documentazione necessaria affinché la Stazione Appaltante possa fare regolare richiesta di DURC allo Sportello Unico Telematico, attestante la regolarità contributiva, aggiornato alla data dell'avanzamento lavori e questo anche per le eventuali imprese titolari di contratti di subappalto, o di altri subaffidamenti.
Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza, anche di forza maggiore, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme vigenti, con esclusione di quanto previsto in tema di revisione prezzi dalla legislazione vigente.
Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia verrà applicato quanto all’art. 106 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016.
ART. 13 - PAGAMENTI - VALUTAZIONE DANNI
Le rate di acconto sono riconosciute al raggiungimento dell'importo come previsto all'art. 2 "Contabilità" contabilizzati per lavori e forniture al netto del ribasso d’asta, comprensivi dei costi per la sicurezza ed al netto della ritenuta, di cui al successivo comma, ed al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti.
Ai sensi delle normative vigenti, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, da liquidarsi, nulla ostando, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del collaudo, previa acquisizione del DURC positivo.
Ai sensi dell’art.30 comma 5 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario e/o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo capoverso e comunque entro 30 giorni dalla redazione della contabilità firmata dall’Appaltatore,
a) il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010 se ancora in vigore o secondo successive prescrizioni normative, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
D.P.R. 207/2010 se ancora in vigore o secondo successive prescrizioni normative, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento in favore dell’appaltatore del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva, retributiva e dell’avvenuto adempimento nei confronti dei subappaltatori, laddove non sia previsto il pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori.
A tal fine si richiamano gli artt. 30 c.5 e 6 e 105 del D. L.vo 50/2016 nonché gli artt. 3 e 17a del presente capitolato.
Ai sensi delle normative vigenti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è quindi subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore o del subcontraente, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. Si applica nello specifico quanto all’art. 30 comma 6 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016.
Inoltre, i pagamenti non potranno aver luogo se le non conformità, eventualmente rilevate dal DL, non saranno state eliminate come prescritto. Qualora tali “non conformità” comportassero una riduzione di pagamento questa verrà operata fino a compiuta sistemazione delle “non conformità” .
Qualora le manchevolezze nell'esito dei lavori di cui sopra avessero comportato danni a terzi e/o al complesso autostradale, si procederà alla loro valutazione e la Società detrarrà dal saldo finale gli importi corrispondenti alla valutazione e determinazione come sotto precisato.
Si precisa, in particolare, l’esigenza di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni al patrimonio autostradale: ogni danno, causato da negligenza o imperizia dell’Impresa verrà alla stessa addebitato. Per la valutazione del danno si farà riferimento agli Elenchi Xxxxxx ANAS aggiornati in base all’anno di esecuzione dei lavori, relativi alle opere danneggiate in vigore sulla tratta in cui si eseguono i lavori, e con l’aggiunta delle spese generali definite dalla Società nella misura del 15%.
Anticipazione: verrà applicato quanto previsto all’art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016.
Per i pagamenti in acconto vale quanto all’art. 1666 c.c.
Per i pagamenti nei confronti dei subappaltatori si applicheranno per analogia le superiori previsioni.
ART. 14 ULTIMAZIONE LAVORI - CONTO FINALE – COLLAUDO – RATA DI SALDO
A) ULTIMAZIONE LAVORI
L’Appaltatore dovrà comunicare al DL l’ultimazione dei lavori ordinati con il contratto applicativo (con preavviso di almeno un giorno lavorativo).
L’ultimazione dei lavori sarà accertata con apposito certificato dalla DL.
I lavori si riterranno ultimati quando risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali e le opere eseguite saranno effettivamente utilizzabili.
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio/regolare esecuzione/verifica di conformità delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L'Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed la verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, creando il minor pregiudizio al traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte del DL ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, anche mediante lavoro notturno.
Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal DL con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso.
E’ fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dall’Appaltatore. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la verifica di conformità, si verificassero difetti nelle opere, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questi ha l'obbligo di notificare detti difetti alla Stazione Appaltante entro sette giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.
L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare detti difetti estranei alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Appaltatore stesso tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi di Elenco; in casi di particolare urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte e nei giorni festivi.
B) CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori è redatto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente ed è sottoscritto dal DL e trasmesso al R.U.P. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’accettazione del collaudo/certificato di verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
C) VERIFICA DI CONFORMITA’ COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE
La procedura di verifica do conformità o collaudo provvisorio/regolare esecuzione di tutte le opere dovrà avvenire con le modalità e i termini di cui alle relative norme regolamentari vigenti, in particolare quanto stabilito all’art. 102 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016.
Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell’Impresa, che dovranno fornire tutta l’assistenza, il personale ed i mezzi tecnici per l’espletamento di dette operazioni.
Il saldo delle ritenute e la restituzione della cauzione definitiva saranno effettuate dopo l'esito favorevole e approvazione del certificato di verifica di conformità o collaudo/regolare esecuzione e comunque con le modalità previste al successivo punto D), nonché dopo che saranno provati, mediante rilascio di dichiarazione DURC liberatoria, i regolari versamenti contributivi agli Istituti assicurativi competenti. Tutte le spese afferenti a prove e accertamenti, richiesti dal collaudatore, saranno a carico dell'Appaltatore.
In ogni caso l’emissione del Certificato di Verifica di Conformità o Collaudo e la corresponsione del saldo non esonera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.
La Società è nella facoltà di occupare o utilizzare l'opera o parte dell'opera oggetto del presente contratto prima che intervenga la verifica di conformità o il collaudo provvisorio nei casi e con le modalità di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 qualora applicabile; in ogni caso si farà riferimento alla normativa vigente al momento.
D) RATA DI SALDO
La rata di saldo, è corrisposta dopo l’approvazione del Certificato di Verifica di Conformità/Collaudo/Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante.
In alternativa la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente paragrafo, potrà essere pagata entro 90 giorni dall’avvenuta emissione del Certificato di Verifica di Conformità provvisorio/Collaudo provvisorio/ Regolare Esecuzione, previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dello stesso (art. 103, comma 6 del Codice).
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati alla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dal collaudo provvisorio ovvero dal certificato di regolare esecuzione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ART. 15 - NORME DI SICUREZZA
In osservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà a fornire all’Impresa il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del quale l'Appaltatore deve tenere conto per redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza e l’assolvimento di tali due condizioni costituisce, ai sensi dell’Art. 96 comma 2 del X.X.xx 81/2008, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b) e art. 3.
La Stazione Appaltante e l’Appaltatore dovranno:
1. cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
2. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell’impresa ed i lavoratori dipendenti della Società Appaltante, oltre che tra i lavori di diverse imprese.
Ai sensi dell’articolo18, comma 1 lett. u) del D.Lgs 81/2008 e dell’articolo 5 L. 136/2010, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l’indicazione del datore di lavoro.
Ai fini dell’Allegato XV, del X.X.xx 81/2008 e s.m.i., ai sensi del Punto 1.1.1 si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: l’insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma delle lavorazioni in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 105, comma 17 del D.Lgs 50/2016;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008, nonché gli oneri interni relativi alla sicurezza.
L’Impresa dovrà comunicare, prima dell’inizio dei lavori, l’elenco del personale ed i mezzi che saranno adibiti alla esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, per le necessarie autorizzazioni e benestare.
L’Impresa ha l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni della Stazione Appaltante in materia di sicurezza. Si richiama in particolare l’Impresa sulla necessità che tutti gli operai, che prestino la loro opera entro il perimetro dell’Autostrada, sia all’aperto che in locali chiusi, siano muniti dei dispositivi di protezione individuale richiesti e previsti dalle norme e leggi in vigore. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e s.m.i. e devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In particolare, per tutti i lavori da svolgere in presenza di traffico il personale dell’impresa dovrà essere munito di vestiario ad alta visibilità in classe III del tipo e colore richiesto dalle leggi e norme vigenti (Norma UNI-EN 471/1995 D.P.R. 475/92 e D.M. 17/1/1997).
L’impresa si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni responsabilità derivante dalle inadempienze del proprio personale, per quanto concerne infortuni a persone o danni a cose od intralcio all’esercizio del traffico autostradale. Si richiama l’obbligatorietà che gli incaricati di eseguire lavori stradali siano stati sottoposti a specifica formazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Decreto 81/2008 art. 161, secondo quanto prescritto da Decreto Interministeriale 04/03/2013 «Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare» , pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20/03/2013, o in via alternativa venga fornita attestazione di esecuzione del servizio, secondo i dettami del Decreto sopracitato.
Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione dei lavori nonché quelli afferenti alla sicurezza del traffico, delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura ed iniziativa dell’impresa ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dal DL o la sua struttura.
All’atto della Consegna dei Lavori l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta del proprio Responsabile per la Sicurezza e la Stazione Appaltante contestualmente comunicherà in forma scritta il nominativo del proprio Coordinato re della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Nel caso di subappalti l’Impresa si impegna a consegnare prima dell’inizio dei lavori la documentazione attestante l’idoneità tecnico-professionale prevista dall’Allegato XVII del X.X.xx 81/2008 del subappaltatore e ad allegare al proprio piano operativo di sicurezza i piani operativi di sicurezza propri delle imprese subappaltatrici relativi alle attività subappaltate e sarà comunque responsabile e garante anche della sicurezza degli eventuali lavori affidati in subappalto.
L'impresa è tenuta ad osservare le disposizioni date dalla Società, dal Codice della Strada (D.L. n° 285), dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495), dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per ogni categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” di cui al Decreto 10.07.2002. Si precisa, inoltre, che per le autorizzazioni di cui agli art. 175 e 176 del C.D.S., l'Impresa dovrà esplicitamente fare richiesta scritta alla Società, comunicando, prima dell’inizio dei lavori, l’elenco del personale ed i mezzi che saranno adibiti alla esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato.
Si richiama in particolare l'Impresa sulla necessità che nel caso operi sulle carreggiate o pertinenze autostradali aperte al traffico:
• tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d’opera, impiegati nei lavori, fermi od in movimento, dovranno essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II 398 e, se del caso, dovranno essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti, così come disposto dall’art. 21 del C.D.S. e art. 38 del Regolamento del C.D.S.
• L'Impresa è tenuta inderogabilmente a disporre un adeguato servizio di sorveglianza dei cantieri autostradali il quale provveda a controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, ecc..), ripristinandone l'esatta collocazione ogni qual volta gli stessi vengano spostati od abbattuti dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa. Tale servizio è previsto e compensato come costo per la sicurezza. Pertanto l’Impresa dovrà predisporre adeguata guardiania, eseguita da persone all’uopo formate, informate ed addestrate (idonea documentazione attestante di aver già svolto simile particolare compito su autostrade aperte al traffico dovranno essere trasmesse alla Direzione Lavori preventivamente all’eseguirsi dei lavori medesimi) questo sia per l’intervallo pranzo che per l’eventuale permanenza notturna, della corsia unica autostradale.
L'Impresa si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni responsabilità derivante dalle inadempienze del proprio personale e ciò per quanto concerne infortuni a persone o danni a cose od intralcio all'esercizio del traffico autostradale.
Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione dei lavori nonché quelli afferenti alla sicurezza del traffico, delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura ed iniziativa dell'Impresa ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dalla Direzione Lavori.
L'Impresa sarà, in ogni caso, tenuta a risarcire i danni risentiti dalla Società o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato.
Si precisa che l’Impresa, per l’esecuzione dei lavori, dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza di quanto espressamente richiamato nei Capitolati d'Appalto e nei P.S.C. e che in tratti privi di corsia per la sosta di emergenza, o che abbiano larghezza non adeguata a contenere i mezzi operativi, dovrà avvalersi dell’ausilio della segnaletica per la riduzione della carreggiata.
In nessun caso sarà tollerata la presenza di personale su strada aperta al traffico in zone non protette da apposita segnaletica, pena l’immediata sospensione dei lavori.
Se durante il corso dell’appalto verranno emanate dagli organi istituzionalmente competenti norme o circolari diverse di attuazione della segnaletica per cantieri fissi e/o mobili e/o modifiche ai regolamenti vigenti, l’Impresa sarà tenuta ad uniformarsi. Lo stesso vale per schemi segnaletici diversi di cui la Società avesse ottenuto Nulla Osta all’uso, anche sperimentale. In tale eventualità il DL illustrerà all’Impresa le nuove norme e, conseguentemente, l’impresa aggiornerà il proprio Piano Operativo di Sicurezza e trasmetterà il verbale di informazione ai lavoratori sulle variazioni apportate.
ART. 16A - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, dei quali egli deve tenere conto
nel formulare la sua offerta ed in particolare:
1. l’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti dalle norme vigenti;
2. la realizzazione di adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto ad impedire l’accesso di estranei nell’area del cantiere medesimo o parzializzazione delle corsie con chiusura delle stesse secondo i regolamenti in essere per l’esecuzione dei lavori;
3. la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale;
4. la sistemazione delle strade e dei camminamenti interni al cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione delle persone e dei veicoli che, comunque, devono essere autorizzate ad accedervi;
5. la sorveglianza e guardiania del cantiere, se preventivamente disposta dal D.L. o dal C.S.E.;
6. la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso nei punti ovunque necessari, e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori;
7. ogni spesa per il mantenimento, fino all’approvazione dei lavori, delle vie sicure di transito interessate dai lavori;
8. l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e comunque di terzi presenti nel cantiere nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
9. la trasmissione alla Stazione Appaltante e la messa a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell’inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza POS dei lavoratori; tale piano deve essere coordinato a cura dell’Appaltatore con gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici operanti in cantiere;
10. l’adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà private e alle persone, restando l’Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati e l’assunzione di responsabilità circa l’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare la Stazione Appaltante da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi;
11. l’osservanza delle norme del Contratto Collettivo di Lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell’appalto relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico del datore di lavoro. L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e dagli Accordi locali integrativi vigenti. Il suddetto obbligo vincola l’Appaltatore fino alla data del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell’Appaltatore di cui è titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
12. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, verranno operate sui Certificati di pagamento le ritenute di legge.
13. L’Appaltatore è altresì responsabile, in solido con i subappaltatori, dell’osservanza delle norme suddette da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
14. L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori, o comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. La Stazione Appaltante richiede l’attestazione di pagamento del subappaltatore e del subcontraente rispetto al SAL precedente ovvero, in caso di non pervenimento, trattiene la quota il cui pagamento non è stato dimostrato, salvo che non provveda al pagamento diretto. In ogni caso la mancata presentazione per più di due volte dell’attestazione di avvenuto pagamento costituirà motivo di pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.
Per quanto riguarda la durata contrattuale si richiama il disposto di cui all’art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2016.
ART. 16B - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell'Impresa oltre gli oneri previsti nel presente Capitolato , nelle norme vigenti ed in particolare e in via non esaustiva poi l'Appaltatore dovrà:
1) provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula e registrazione del contratto e dei documenti contabili in quanto dovute secondo la vigente legislazione;
2) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Impresa dovrà, in ogni momento, ed a semplice richiesta della Società, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra;
3) attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro relativo al settore di attività oggetto dell’appalto, in vigore alla data dell'offerta, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse;
4) assumere, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., tenendo indenne la Società da qualsiasi responsabilità o danno diretto e/o indiretto conseguente a tale inosservanza o violazione;
5) provvedere che sia rigorosamente rispettata la osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
6) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dalle norme per l'esecuzione dei lavori in presenza del traffico;
7) applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, secondo le Norme stabilite dal precedente art.16, mediante appositi fanali e cartelli, nei tratti stradali ed autostradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni, comprese deviazioni provvisorie, corsie uniche, ecc...nonché applicare tutte le cautele necessarie ad evitare l’accesso di estranei al cantiere di lavoro nel rispetto della normativa vigente; provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, dei mezzi d'opera, di ogni opera provvisoria, materiali residui, ecc.;
8) provvedere alle spese occorrenti per strumenti geodetici per tracciamenti, livellazioni, misurazioni per la contabilità, nonché per il personale e la documentazione (disegni, verbali, rapportini, ecc.) relativi al contratto;
9) provvedere alla richiesta dei permessi, di circolazione presso gli enti competenti, pagandone i relativi oneri, per i mezzi d’opera utilizzati nell’esecuzione dei lavori, così come indicati dalle norme del C.D.S. nonché provvedere al pagamento dei pedaggi autostradali per i propri mezzi siano essi mezzi d'opera o no;
10)provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica per le necessità derivanti dai lavori, così come descritto dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, nonché dal Codice della Strada D.L. n° 285/92 e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Piano della Sicurezza in Progettazione;
11)provvedere alla manutenzione delle opere fino alla emissione del Certificato di Conformità/ di Regolare Esecuzione/Collaudo anche in soggezione di traffico sempre con le avvertenze di cui al presente capitolato;
12)utilizzare le attrezzature esclusivamente a marcatura CE e preventivamente accettate dalla Società; tale approvazione è condizione essenziale per l’affidamento dei lavori, in quanto saranno prese in considerazione solo i mezzi e le attrezzature con marcatura CE;
13)utilizzare l’attrezzatura segnaletica aggiuntiva richiesta dal CSE per l’installazione di ogni cantiere provvedere alle spese occorrenti per eseguire esperimenti e prove sulla qualità e resistenza nonché per controlli di pesatura degli eventuali materiali forniti;
14)provvedere all’accertamento della presenza di eventuali servizi interrati;
15)provvedere alla consegna, ogni settimana, dei rapportini dei lavori eseguiti, per le necessarie verifiche del DL;
16)nei cantieri mobili utilizzare un mezzo scudo dotato di adeguato attenuatore d’urto, in regola con leggi e regolamenti, permessi vigenti;
17)utilizzare l’attrezzatura segnaletica aggiuntiva richiesta per la segnalazione di ogni cantiere, specificata nel computo oneri alla sicurezza, secondo le indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase d’Esecuzione;
18)redigere i disegni contabili dell’eseguito sulle indicazioni avute dal DL; tali disegni dovranno essere forniti per ogni Stato d’Avanzamento Lavori;
19)fornire ogni documentazione dovuta dalle norme in vigore per la fornitura e/o la posa dei materiali;
20)avere la disponibilità ad operare, con mezzi e personale adeguati, nei giorni e negli orari del cronoprogramma presentato dalla stessa Impresa e accettato dal DL, tenuto conto di quanto espresso al precedente articolo 8;
21)gli oneri di gestione operativa come specificato all’art.64 del CSA Specifiche Tecniche, tipologie di intervento e Norme Comportamentali, valutabili in € 32.000,00.
In particolare per il presente appalto:
1) avere la disponibilità di mezzi autorizzati, secondo le vigenti normative, per il trasporto in depositi e/o discariche autorizzate, sempre secondo le vigenti normative, del materiale di risulta proveniente dalle demolizioni; dovrà essere fornita al DL copia degli atti amministrativi previsti dalle normative ambientali in essere di avvenuto trasporto e smaltimento;
2) eseguire le verifiche richieste per l’accettazione dei materiali in opera;
3) avere la disponibilità di laboratorio per le verifiche previste in capitolato; l’esito di tali verifiche dovranno essere spedite via mail al DL;
4) ogni onere e spesa, tassa e/o indennità di cui alle normative in essere sia statali, che regionali, provinciali e comunali richiesta da Enti Pubblici per l’occupazione di aree soggette a viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, relativamente all’area utilizzata nell’esecuzione dei cantieri su viabilità non autostradale, comprese spese di istruttoria o di registro. Per tale appalto, in base alle lavorazioni previste, il complessivo di tali costi ammonta a € 33.250,00.
5) per tutta la durata dell’appalto e fino al collaudo definitivo delle opere dover provvedere ad effettuare un servizio di guardiania di tutti i manufatti della rete in concessione e in caso di criticità e/o pericolo per la circolazione dovrà darne immediata comunicazione al DL;
6) garantire la disponibilità di attrezzature, di personale e di materiale, cosi come specificato alla art. 49 del CSA Specifiche Tecniche, per ottemperare ai contratti applicativi, sia programmati, che per motivi d’urgenza ai fini del ripristino dell’esistente su chiamata anche telefonica del DL. entro 1 ora dalla chiamata.
Rimane onere dell’Appaltatore l’adeguarsi a eventuali normative emanate nel corso dei lavori per quanto riguarda la sicurezza degli operatori, delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature e delle forniture. Rimane onere dell’Appaltatore il proporre modifiche migliorative che siano a favore di un incremento della sicurezza per le maestranze e la viabilità nell’esecuzione delle attività e quindi anche nell’esecuzione dell’attività di posa e rimozione della segnaletica di cantiere, in base alle attrezzature e ai mezzi che prevede di utilizzare, alle proprie esperienze e al proprio conoscere.
ART. 16C - ONERI ED OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante potrà fornire il materiale di segnaletica esclusivamente per le necessità derivanti da lavori in economia. Tale materiale sarà ritirato dall'Appaltatore presso i centri della Stazione Appaltante e restituito in buono stato, a lavori ultimati, negli stessi centri da cui era stato prelevato. In caso di danneggiamento per incuria o uso non corretto del materiale di segnaletica affidato, l’Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni arrecati secondo le indicazioni dell’Art. 13. In ogni caso la mancata restituzione dei materiali prelevati darà luogo ad addebito pari al costo dei materiali non resi.
ART. 17- RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione del lavoro affidato, nonché dell’esatto adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Contratto, nel presente Capitolato Speciale e nei suoi Allegati.
L’osservanza delle predette disposizioni, o l’eventuale presenza in luogo del personale della Stazione Appaltante o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la responsabilità dell’Appaltatore stesso.
l’Appaltatore sarà infatti ritenuto responsabile, in dipendenza dell’esecuzione del lavoro, per danni diretti e/o indiretti cagionati alla Stazione Appaltante e/o a Terzi, cose e/o persone e sarà tenuto in ogni caso a rifonderne i danni, anche in presenza di traffico, e a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Stazione Appaltante; rimane salvo il risarcimento del danno ulteriore.
ART. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE
In conformità all’art. 103 comma 7 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima, o diverso termine assegnato nella lettera di aggiudicazione, della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre anche una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La Società Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente tra l’appaltatore e la predetta compagnia in quanto la stipula delle garanzie non solleva in alcun modo l’appaltatore dalle proprie responsabilità anche e soprattutto in eccedenza ai massimali sotto indicati.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di seguito indicate. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati dovrà prevedere la copertura di tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
Nello specifico deve:
a) essere cointestata a Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali.
b) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto e cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: uguale importo del contratto stesso; partita 2) per le opere preesistenti: € 400.000,00=;
c) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) ed ai prestatori d’opera (RCO) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) per singolo sinistro non inferiore ad euro:
- R.C.T. | per sinistro - per persona - per danni a cose e animali | € 5.000.000= € 5.000.000= € 5.000.000= |
- R.C.O. | - per sinistro - per persona lesa | € 5.000.000= € 2.600.000= |
Le garanzie devono prevedere necessariamente la copertura del rischio per lavori da effettuarsi in autostrada e/o strada in presenza di traffico.
Devono essere considerati terzi:
- il committente dei lavori ed i suoi dipendenti;
- eventuali subappaltatori, subaffidatari e loro dipendenti;
- gli utenti del tratto autostradale.
La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Committente, anche e soprattutto in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione dei lavori.
Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall’appaltatore devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Periodo di garanzia
Le garanzie CAR, limitatamente alla lettera a), partita 1), devono considerarsi estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato verifica di conformità o di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
A tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a cause risalenti al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui alle polizze RCT/RCO.
Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
L’Appaltatore assume fin d’ora a proprio carico tutti gli eventuali danni che con l’esecuzione dei lavori di cui trattasi potesse comunque, direttamente e/o indirettamente, arrecare sia alla Società
che a terzi, obbligandosi ad adottare nella condotta dei lavori i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati.
ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA: SERVIZI INTERRATI
Sarà cura della Società raccogliere su apposita planimetria, da considerarsi indicativa, la situazione degli impianti esistenti sia aerei che interrati, ottenuta tramite coordinamento con gli Enti proprietari o gestori degli impianti e servizi.
Tale planimetria verrà consegnata all’Impresa, a cura della Società, in occasione di lavorazioni interferenti con impianti e servizi esistenti.
All’Impresa, in ogni caso, corre l’obbligo di accertare la presenza di altri impianti e servizi non segnalati dagli Enti preposti.
Nei casi in cui sarà effettivamente possibile, l’adeguamento delle interferenze sarà eseguito, prima dell’inizio dei lavori stradali, a cura della Società.
Viceversa, dove ciò non risulti possibile, la risoluzione avverrà contestualmente all’esecuzione dei lavori stradali con le modalità sotto esposte.
Dopo aver accertato la presenza di impianti aerei o interrati interferenti con i lavori, l’impresa ha l’obbligo di provvedere, previa diretta intesa con l’Ente proprietario, al perfezionamento degli accordi operativi per la risoluzione dell’interferenza stessa, richiedendo l’intervento dell’Ente e coordinandone l’attività, particolarmente nel caso in cui le attività da effettuarsi da parte dell’Ente o di imprese da esso incaricate, debbano avvenire in prossimità o all’interno del cantiere.
In particolare l’Impresa avrà l’onere di contattare i referenti presso gli Enti gestori o proprietari di impianti, onde concordare le tempistiche degli interventi di rispettiva competenza, nonché le modalità esecutive degli stessi.
L’Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l’ingresso in cantiere di altre Imprese, operanti per conto degli Enti proprietari o gestori di impianti, per la realizzazione delle opere tecnologiche di loro competenza, a carattere sia provvisorio che definitivo, secondo le prescrizioni ed indicazioni che verranno dettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e dal DL.
Gli uffici della Società preposti alla gestione delle interferenze, provvederanno all’attivazione delle richieste formali nei confronti degli Enti per lo spostamento degli impianti interferenti.
Provvederanno inoltre al relativo convenzionamento nonché alla corresponsione all’Ente degli eventuali oneri derivanti dallo spostamento.
Tali uffici provvederanno altresì, sentita la struttura del DL ove necessario, all’approvazione delle soluzioni di adeguamento che scaturiranno dai progetti di risoluzione delle interferenze.
A tal fine, l’Impresa dovrà provvedere tramite tecnico dalla stessa incaricato, al picchettamento degli andamenti del nuovo tracciato stradale nelle zone interessate dalle interferenze da adeguare, a seguito di richiesta effettuata agli Enti proprietari degli impianti, al DL o dall’Ufficio preposto della Società.
L’Impresa, avrà l’onere della stesura di apposita planimetria con l’indicazione quotata del nuovo tracciato dell’impianto adeguato e dovrà fornirne copia alla Società.
In ogni caso, anche in relazione ad impianti già adeguati prima dell’inizio dei lavori, prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine, anche se specificatamente ordinati o autorizzati dal DL, l’Impresa ha l’obbligo di accertare che nella zona interessata dai lavori, od in prossimità della medesima, non si trovino impianti di qualsiasi genere, come elettrodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti, linee per telecomunicazioni ecc.
L’Impresa, prima dell’inizio delle lavorazioni in prossimità di impianti sia aerei che interrati, ha l’obbligo di documentarsi, presso gli Enti proprietari, sulle cautele e prescrizioni di sicurezza da adottare durante il corso delle opere.
La stessa resta comunque responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da essa causati agli impianti di cui al presente articolo.
Rimane inteso che l’Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta in ordine alle lavorazioni connesse con l’adeguamento delle interferenze in quanto previste dal progetto e non potrà avanzare richieste correlate a fatti non dipendenti dalla volontà della Società, quali ad esempio eventuali rallentamenti di produzione del cantiere derivanti da intempestività di intervento da parte degli Enti per la realizzazione delle opere tecnologiche di loro competenza, siano queste a carattere provvisorio o a carattere definitivo.
ART. 20 - RISERVE DELL'APPALTATORE – ACCORDO XXXXXXX RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dalle norme e regolamenti vigenti.
L'esame di tali riserve avverrà nei modi e nei tempi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al Decreto Legislativo n.50/2016. Il procedimento di accordo bonario seguirà le modalità di cui agli artt. 205 e 206.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
Ove il RUP abbia attivato il procedimento di accordo bonario di cui all’articolo 205 – 206 del Codice, ma la proposta venga respinta dall’Appaltatore, la definizione della relativa controversia è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.
ART. 21 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Gli eventuali materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto e richiesti dal DL dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle Leggi, Norme e Regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
In ogni caso i materiali, prima di essere impiegati, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal DL.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra e comunque, come previsto dalle vigenti normative, provvisti della certificazione C.E.
Quando il DL abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche specificate nei documenti tecnici contabili; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente a cura e spese dello stesso Appaltatore.
Dovrà essere cura e onere dell’Appaltatore l’utilizzo di prodotti che rispondano alle leggi e regolamenti vigenti nel particolare luogo ove esso andrà ad operare.
Ogni spesa, costo per la certificazione dei materiali impiegati e per le verifiche su questi, ricade sull’Appaltatore.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte del DL, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita dei lavori, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi, estendendo alla Stazione Appaltante tutte le garanzie ricevute dalle ditte fornitrici.
ART. 22- CONDIZIONI PARTICOLARI
I lavori, per esigenze particolari della Stazione Appaltante, a seguito di ordine scritto o verbale del DL, potranno essere eseguiti in qualunque periodo di tempo, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere maggior compenso rispetto ai prezzi stabiliti, al di fuori delle maggiorazioni previste nel capitolato ed elenco prezzi.
La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva, a suo giudizio, la facoltà di indire gare d'appalto per lavori analoghi a quelli inerenti il presente Capitolato, interessando sia l'Appaltatore che Imprese concorrenti, qualunque sia l'importo, senza che ciò possa dare adito all'Appaltatore con contratto in corso, di richiedere indennizzi o compensi di qualsiasi natura qualora non risultasse assegnataria di tali nuovi lavori.
La Stazione Appaltante e/o il DL, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di ordinare la sospensione del lavori o lavoro o di limitarne l’esecuzione, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La Stazione Appaltante e/o il DL, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di ordinare l’esecuzione delle lavorazioni anche in tratte diverse da quelle oggetto del contratto, ma sempre di competenza manutentiva della Stazione Appaltante, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti.
ART. 23- ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE
Resta espressamente inteso che l’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni si avvarrà’ di propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito e assicurato.
ART. 24 - PERSONALE
L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori con personale idoneo, di provata capacità ed adeguato, anche qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti.
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità di tutto il personale e la Stazione Appaltante avrà il diritto di ottenere l'allontanamento e/o la sostituzione dei dipendenti dell’Appaltatore, e/o del personale impiegato dall’Appaltatore, specificandone il motivo.
La sostituzione avverrà a cura e spese dell’Appaltatore e non dovrà pregiudicare in nessun caso la continuità dell’espletamento dei lavori.
E’ vietato l’utilizzo di personale non dipendente senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. In caso di utilizzo senza autorizzazione di personale non dipendente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di riconoscere come non avvenute tutte le prestazioni così’ effettuate. Nel caso in cui fossero già stati eseguiti dei pagamenti a fronte di tali prestazioni, la Stazione Appaltante potrà procedere al recupero di quanto già pagato a mezzo di compensazione.
Il personale dell’Appaltatore e quello utilizzato per l’esecuzione del Contratto, non potrà in nessun caso essere considerato come facente parte dell’organizzazione della Stazione Appaltante
e l’Appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa dovesse sorgere in tal senso.
ART. 25 – CONTRATTAZIONE APPLICABILE – TUTELA LAVORATORI E VERIFICHE STAZIONE APPALTANTE.
Durante l’esecuzione del Contratto l’Appaltatore, il Subappaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto dovrà operare nel rispetto delle normative in vigore nel rispetto del Contratto nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento assumendo a loro carico i relativi oneri e sollevando la Stazione Appaltante da eventuali inosservanze.
L’Appaltatore, il Subappaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto si obbligano ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’esecuzione del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro, in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e/o integrazioni e in genere da ogni CCNL stipulato per la categoria.
L’Appaltatore, il Subappaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto si obbligano ad applicare i citati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I sopra menzionati obblighi, relativi ai contratti collettivi di lavoro, vincolano l'Appaltatore, il Subappaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto anche nel caso in cui non siano aderenti alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del Contratto.
L’Appaltatore, il Subappaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto si impegnano, inoltre, a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento la Stazione Appaltante lo richieda e a sollevare la stessa da ogni responsabilità in ordine a qualunque richiesta o pretesa avente contenuto od effetto economico, avanzata nei confronti della Stazione Appaltante da parte di dipendenti o del personale dell'Appaltatore, del Subappaltatore e ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30 comma 6 d.lgs. 50/2016.
A mero titolo esemplificativo la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore, al Subappaltatore e ad ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto la produzione delle buste paga e la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento ai lavoratori.
L’Appaltatore rimane altresì responsabile, in solido con i subappaltatori e con ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto, dell’osservanza delle norme in materia contributiva e assicurativa da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
La garanzia (cauzione) definitiva, prestata a garanzia dall’appaltatore ai sensi dell’art. 4, dovrà espressamente garantire il corretto e regolare pagamento delle voci retributive, contributive ed Iva dell’appalto e la stessa potrà essere escussa in caso di inadempimento. La garanzia prestata dall’appaltatore dovrà riguardare i dipendenti dello stesso, i dipendenti dei subappaltatori e di ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore, del Subappaltatore e di ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto agli obblighi suddetti, accertata dal DL o ad esso segnalata dagli Enti preposti, il RUP, sentito il DL, potrà valutare se sospendere i lavori, in tutto o in parte, in base alla fattispecie concreta verificatasi, e i relativi pagamenti, dandone immediata comunicazione.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, neanche a titolo di risarcimento danni.
ART. 26 – RESPONSABILE PER LA STAZIONE APPALTANTE
La conduzione dei lavori, per conto della Stazione Appaltante, verrà assunta dal RUP e dal DL, che avranno il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore stesso, delle disposizioni contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di curare che, l'esecuzione dei lavori, avvenga in conformità di quanto previsto dai citati documenti.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire rigorosamente e tempestivamente qualsiasi ordine impartito dal DL al fine di garantire la migliore esecuzione e conduzione dei lavori stessi.
La/e persona/e incaricate potranno, in ogni momento, accedendo ai luoghi ove vengono svolti i lavori, controllarne la perfetta esecuzione.
ART. 27 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DEI LAVORI PER L’APPALTATORE
L'Appaltatore è tenuto ad avere sempre un proprio rappresentante sul luogo del lavoro al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.
L’Appaltatore provvederà a nominare un soggetto (Responsabile della condotta dei lavori di seguito “RCL”) incaricato della gestione e coordinamento di tutte le attività contrattuali e di curare i rapporti con la Stazione Appaltante e la DL.
Tale soggetto dovrà, pertanto, avere autonomia decisionale tale da garantire l’efficiente erogazione dei lavori dovendo costituire, anche sotto il profilo operativo, l’interfaccia con la Stazione Appaltante/ DL e dovrà inoltre essere sempre reperibile.
Il RCL dovrà essere un soggetto specializzato in interventi di analoga natura e con adeguato livello professionale e l’Appaltatore dovrà fornire, se richiesto dal DL, il curriculum dello stesso al momento della sottoscrizione del Contratto.
L’Appaltatore dovrà inviare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data del contratto del lavoro, una lettera al Direttore dei Lavori, in copia alla Stazione Appaltante, con la quale indicherà il soggetto preposto alla gestione dei rapporti con il personale dell’ufficio del DL e con la Stazione Appaltante.
ART. 28 - FORZA MAGGIORE
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DL ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
E’ ammessa la sospensione della prestazione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l’esecuzione del Contratto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi tutti carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del Contratto.
Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Appaltatore, che non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo nei confronti della Stazione Appaltante.
Non saranno considerati cause di forza maggiore, e quindi saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori; ritardi di consegna dei Subappaltatori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la micro-conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria, ritardi dovuti a mancate autorizzazione della Stazione Appaltante nell’esecuzione dei cantieri, per motivi di viabilità, ritardi per sospensioni di cantiere imposte da enti terzi.
Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento dalla Parte colpita all’altra Parte, con l’indicazione della durata dell’evento.
Resta sin d’ora stabilito che l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per ridurre gli effetti dannosi derivanti al Stazione Appaltante a causa dell’evento/i di forza maggiore.
ART. 30 – RICONSEGNA LAVORI
In caso di risoluzione o recesso, l'Appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, e a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera, nonché i cantieri dell'Appaltatore. L'immissione in possesso da parte della Stazione Appaltante sarà preceduta dal verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale, questo sarà redatto, a richiesta della Stazione Appaltante, dall’organo di collaudo ai sensi dell’articolo 230 comma 2 del DPR 207/2010 se ancora in vigore o secondo la normativa vigente. Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei e lavori eseguiti.
Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere, sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo decide provvisoriamente la Stazione Appaltante.