FONDO PENSIONE
FONDO PENSIONE
PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT
“ Regolamento dei Contributi e delle Prestazioni della Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita”
(“Regolamento da incorporazione”)
2020
Indice
Premessa
Parte A) relativa agli Iscritti ante del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit di cui alla lettera i) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto
Art. 1 – Iscritti
Art. 2 – Contribuzioni ordinarie Art. 3 – Contabilizzazione
Art. 4 – Retribuzione base
Art. 5 – Aggiornamento della retribuzione base Art. 6 – Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 7 – Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare Art. 8 – Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro
Art. 9 – Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione Art. 10 – Accesso alle prestazioni
Art. 11 – Requisiti per la pensione diretta
Art. 12 – Requisiti per la pensione di reversibilità Art. 13 – Calcolo della pensione “base”
Art. 14 – Disposizioni agevolative per le pensioni di invalidità e inabilità Art. 15 – Maggiorazioni per carichi di famiglia
Art. 16 – Calcolo pensioni di reversibilità
Art. 17 – Adeguamento delle pensioni “base” al rendimento
Art. 18 – Contabilizzazione delle prestazioni a favore dei Pensionati ante
Art. 19 – Decorrenza della prestazione pensionistica a favore dei Pensionati ante Art. 20 – Cessazione dal servizio senza diritto alla pensione immediata
Art. 21 – Cessazione di un’Azienda dalla partecipazione al Gruppo
Art. 22 – Ragioni di credito dell’Azienda di appartenenza nei confronti del Partecipante ante del Fondo
Art. 23 – Mantenimento delle condizioni di miglior favore Art. 24 – Migliori trattamenti per familiari a carico
Parte B) relativa ai Beneficiari delle prestazioni dell’ex Fondo di previdenza aziendale complementare delle prestazioni I.N.P.S. (ex Fondo Cassa) di cui alla lettera o) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto
Art. 1 – Iscritti
Art. 2 – Prestazioni
Parte C) relativa agli Iscritti agli ex Fondi Pensione Interni di cui alla lettera s) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto
Art. 1 – Iscritti
Art. 2 – Prestazioni
Parte D) relativa agli Iscritti all’ex Fondo pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma di cui alla lettera x) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto
Art.1 – Iscritti
Art. 2 – Contribuzione
Art. 3 – Pensioni dirette: misura dei trattamenti di quiescenza e di invalidità Art. 4 – Pensioni dirette: requisiti di accesso
Art. 5 – Pensioni ai superstiti: indirette e di reversibilità Art. 6 – Adeguamento
Art. 7 – Trasferimento ad altro fondo e riscatto Art. 8 – Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 9 – Decorrenza delle prestazioni pensionistiche
Art.10 – Personale cessato anteriormente all’entrata in vigore dello Statuto dell’ex Fondo pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma, riformato con l’Accordo del 12.2.1999, che accede al pensionamento dopo il 31/12/1997
Parte E) relativa agli Iscritti all’ex Fondo di Previdenza Xxxx Xxxxxxxxxx a favore del Personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A. di cui alla lettera aa) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto
Art. 1 – Iscritti
Art. 2 – Trattamenti pensionistici a prestazione definita
Art. 3 – Proventi della gestione dei trattamenti pensionistici a prestazione definita Art. 4 – Base di calcolo delle prestazioni pensionistiche aggiuntive
Art. 5 – Prestazioni pensionistiche aggiuntive Art. 6 – Pensione aggiuntiva diretta
Art. 7 – Pensione aggiuntiva diretta in caso di inabilità Art. 8 – Pensione aggiuntiva indiretta e di reversibilità
Art. 9 – Trattamento per i Partecipanti dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx che non hanno diritto, ovvero che rinuncino, alla pensione aggiuntiva del Fondo e/o in caso di passaggio ad altra società del Gruppo Bancario
Art. 10 – Calcolo degli anni di servizio utile
Art. 11 – Variazioni dell'ammontare delle pensioni Art.12 – Prestazioni pensionistiche integrative
Art.13 – Differimento dei trattamenti pensionistici a prestazione definita Art.14 – Modifiche
Parte F) relativa agli Iscritti all’ex Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito di cui alla lettera dd) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto
Art. 1 – Iscritti
Art. 2 – Retribuzione imponibile e pensionabile
Art. 3 – Trattamenti pensionistici complementari integrativi a prestazione definita Art. 4 – Trattamenti Pensionistici a carico del Fondo
Art. 5 – Norme applicabili
Art. 6 – Miglioramento delle prestazioni
Art. 7 – Cessazione dal servizio prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento Art. 8 – Modifiche
Parte G) relativa agli Iscritti all’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A. di cui alla lettera gg) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto
Art. 1 – Iscritti Art. 2 – Requisiti
Art. 3 – Invalidità ed inabilità Art. 4 – Superstiti
Art. 5 – Ammontare della pensione diretta Art. 6 – Adempimenti
Art. 7 – Divieto di cumulo Art. 8 – Liquidazione
Art. 9 – Assegno per il nucleo familiare
Art. 10 – Ammontare della pensione per inabilità o invalidità Art. 11 – Inabilità e invalidità per servizio
Art. 12 – Modalità di erogazione della pensione Art. 13 – Aggiornamento della pensione
Art. 14 – Cessazione del rapporto di lavoro senza maturazione del diritto alla prestazione Art. 15 – Entrate
Art. 16 – Bilancio tecnico
Art. 17 – Aliquota contributiva
Art. 18 – Retribuzione pensionabile
Art. 19 – Pensione diretta di anzianità: integrazioni
Art. 20 – Periodi contributivi sino al 31 dicembre 1995: integrazioni Art. 21 – Cessazione dal servizio successiva al 31.12.97: integrazioni Art. 22 – Liquidazione delle pensioni di reversibilità
Art. 23 – Ammontare della pensione per inabilità o invalidità Art. 24 – Pensioni dirette: ammontare dell’integrazione
Art. 25 – Prestazioni anticipate
Art. 26 – Prestazioni anticipate a carico delle Aziende Art. 27 – Calcolo delle prestazioni ex art.21
Art. 28 – Contribuzione base
Art. 29 – Prestazioni straordinarie
Art. 30 – Trattamenti pensionistici con decorrenza originaria anteriore alla data di entrata in vigore Statuto adottato nel 2014 dall’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A.
Art. 31 – Trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 1990, n.218
Art. 32 – Ricongiunzione, riscatto e riconoscimento figurativo ante 31.12.90 Art. 33 – Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 34 – Rinvio Art. 35 – Società Art. 36 – Modifiche
Premessa
Il presente Regolamento da incorporazione disciplina ai sensi degli artt. 3, 27, 28 e 29 dello Statuto le prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio erogate dal Fondo agli Iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alle lettere i), o), s), x), aa), dd) e gg) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto stesso.
Parte A) relativa agli Iscritti ante del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit di cui alla lettera i) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 1 – Iscritti
1. Le disposizioni di cui alla presente Parte si applicano agli Iscritti al Fondo di cui alla lettera i) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 2 – Contribuzioni ordinarie
1. Per i Partecipanti ante del Fondo i contributi ordinari determinati in percentuale sull’ammontare delle retribuzione soggetta a contribuzione per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) sono così stabiliti:
a) a carico degli interessati: 1,35%;
b) a carico delle aziende: 6,65%.
2. Ciascuna Azienda del Gruppo trattiene, all’atto del pagamento delle retribuzioni, i contributi dovuti dai propri dipendenti e li accredita, unitamente a quelli di sua competenza, al Fondo con la stessa valuta dei contributi versati dai Partecipante ante.
Art. 3 – Contabilizzazione
1. I contributi versati dai Partecipanti ante del Fondo, ai sensi del precedente articolo 2 vengono imputati come segue:
a) una quota pari all’1,10% della "retribuzione base", come definita dai successivi articoli 3 e 4, è assegnata a un "Conto speciale base" ed iscritta al nome di ciascun Partecipante ante;
b) la quota rimanente affluisce ad un "Conto speciale supplementare", pure iscritta a nome di ciascun Partecipante ante.
2. I contributi versati dalle Aziende vengono assegnati ad un conto impersonale denominato "Conto generale".
Art. 4 – Retribuzione base
1. La "retribuzione base" si determina:
a) per i Partecipanti ante del Fondo appartenenti alla categoria del Personale direttivo (Dirigenti, QD4 e QD3) sottraendo dalla retribuzione complessiva indicata nel 1° comma dell’art. 2 l’importo di € 487,99 per dodici mensilità in ragione d’anno e dividendo il risultato per il prodotto di 19,23810 per l’indice di cui al successivo art. 5 divisi per cento;
b) per i Partecipanti ante del Fondo appartenenti alle altre categorie di Personale, sottraendo dalla retribuzione complessiva indicata nel 1° comma dell’art. 2 l’importo di € 412,25 per dodici mensilità in ragione d’anno e dividendo il risultato per il prodotto di 19,23810 per l’indice di cui al successivo art. 5 divisi per cento;
2. Per i periodi di servizio inferiori all’anno, nonché nei riguardi dei Partecipanti ante del Fondo che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli importi di cui al comma precedente vengono proporzionalmente ridotti in funzione del periodo di lavoro effettivamente prestato ovvero della minor durata della prestazione lavorativa rispetto a quella prevista in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Qualora nella retribuzione di cui al 1° comma dell’art. 2 vengano incluse altre voci di emolumenti, il Consiglio di Amministrazione può stabilire per tali voci, ove le loro caratteristiche lo rendano opportuno, una deroga al procedimento di calcolo della "retribuzione base" indicato nel 1° comma del presente articolo, anche agli effetti di quanto disposto dall’art. 17.
Art. 5 – Aggiornamento della retribuzione base
1. Ai fini dell’applicazione del 1° comma dell’art. 4, con decorrenza 1° gennaio 1995, viene costruito un apposito indice, con base 100, che si accresce in ragione del tasso di rendimento effettivo del Fondo, rilevato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 52, 2° comma dello Statuto, relativamente al comparto dedicato alla gestione della Sezione a Capitalizzazione Collettiva o Prestazione Definita di cui all’art. 12, al netto del tasso tecnico, fissato in 3,5 punti percentuali.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in via preventiva il tasso presunto di rendimento che, al netto del tasso tecnico, viene applicato all’indice di cui al comma precedente nella misura del 50% e con decorrenza 1° gennaio.
3. Sulla base dei risultati della gestione, il Consiglio di Amministrazione rileva annualmente il tasso di rendimento effettivo ed effettua sull’indice di cui al presente articolo le integrazioni a conguaglio, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento.
Art. 6 – Sospensione del rapporto di lavoro
1. La sospensione del rapporto di lavoro nell’ambito delle Aziende del Gruppo determina a tutti gli effetti la sospensione della partecipazione al Fondo qualora il partecipante ante del Fondo non sia iscritto anche alla Sezione a Contribuzione, salvo quanto disposto in appresso e salva la facoltà di riscatto ai sensi del successivo art. 9, 1° comma, lett. a) e 2° comma, lett. b).
2. A chi sospenda il rapporto di lavoro con la propria Azienda per passare con il consenso della stessa alle dipendenze di terzi al di fuori delle Aziende del Gruppo, in Italia o all’estero, è consentito, su richiesta scritta, di continuare la contribuzione al Fondo, versando regolarmente un importo complessivo corrispondente alla somma del contributo a carico del lavoratore e di quello a carico dell’azienda. Detto importo è determinato, salvo decisione diversa del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla retribuzione corrente alla data di sospensione del rapporto di lavoro, adeguata man mano alle variazioni che si verificano nell’indice di cui all’art. 4 che precede.
Art. 7 – Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare
1. Non è in nessun caso consentito il riconoscimento quale periodo di partecipazione e di contribuzione al Fondo di periodi di servizio che abbiano comunque dato diritto ad un trattamento di pensione in aggiunta a quello dell’assicurazione generale obbligatoria, ancorché differito.
Art. 8 – Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro
1. Le assenze dal servizio senza retribuzione che non comportino la sospensione del rapporto di lavoro con l’Azienda del Gruppo, non producono interruzione della partecipazione al Fondo.
2. Le assenze stesse, se di durata inferiore al mese, non vengono considerate quali interruzioni del periodo di contribuzione, inteso che la copertura contributiva viene comunque assicurata solo dai versamenti relativi alle retribuzioni correnti.
3. Per le assenze di cui ai commi precedenti è in ogni caso in facoltà del Partecipante ante di continuare il versamento dei contributi al Fondo, a condizione che paghi un importo complessivo corrispondente alla somma del contributo a carico del lavoratore e di quello a carico dell’azienda.
4. I contributi vengono determinati sulla base della retribuzione che l’assente percepirebbe ove prestasse servizio.
5. Per le assenze senza retribuzione disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), i contributi vengono determinati sulla base delle correlative indennità percepite dal Partecipante ante a carico dell’Ente assicuratore; ove non sia prevista l’erogazione di prestazioni economiche, i contributi vengono convenzionalmente determinati assumendo come base di calcolo l’importo corrispondente all’indennità di cui al 2° comma dell’art. 15 della legge in precedenza menzionata.
6. La facoltà prevista dal presente articolo deve essere esercitata avanzando apposita richiesta scritta entro 5 anni dal termine delle assenze, fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 9, 3° comma.
7. Gli importi dovuti a norma dei commi precedenti vengono maggiorati, dalla data del termine dell’assenza, degli interessi in misura composta, calcolati in base al tasso di rendimento del patrimonio utilizzato per la compilazione dell’ultimo Bilancio tecnico del Fondo predisposto, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto, fino al 31 dicembre 1994 e dal 1° gennaio 1995 al tasso di rendimento del Fondo rilevato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’art. 52.
Art. 9 – Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
1. Previo riscatto, possono essere riconosciuti a tutti gli effetti quali periodi di partecipazione e di contribuzione al Fondo, purché riconosciuti o riconoscibili nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria e non già coperti da contribuzione presso il Fondo medesimo, i periodi in appresso indicati:
a) servizio militare (di leva, di richiamo o volontario) ovvero equiparato a quello militare (servizio civile e lavoro coatto o di internamento civile, carcere, confino, espatrio quale perseguitato politico, ecc.);
b) corso legale di laurea.
2. Fermo il disposto dell’art. 6, possono inoltre essere riconosciuti, agli effetti ed alle medesime condizioni di cui al comma precedente i seguenti periodi di lavoro:
a) servizio prestato, anche a tempo determinato, presso Aziende del Gruppo ovvero presso loro Filiali, Rappresentanze, Affiliate e/o Associate anche all’Estero per il quale l’iscrizione e la contribuzione al Fondo fosse stata preclusa ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, ovvero per effetto di norme contenute in precedenti statuti;
b) servizio prestato alle dipendenze di terzi con il consenso dell’Azienda del Gruppo di appartenenza;
c) servizio prestato, anche a tempo determinato, presso le aziende che hanno aderito al Fondo nel periodo in cui per le stesse si erano venute a configurare le condizioni di controllo contemplate dall’art. 5, 1° comma dello Statuto;
d) servizio prestato presso la ex Banca Privata Italiana.
3. Possono infine essere del pari riscattate ai sensi del presente articolo le assenze dal servizio di cui al precedente art. 8 che precede per le quali non sia stata esercitata in tempo utile la facoltà riconosciuta a norma del 6°comma dello stesso articolo.
4. Per esercitare la facoltà di cui ai commi precedenti, ammissibili anche per periodi parziali ed anteriori alla data di iscrizione al Fondo, deve essere presentata al Fondo medesimo apposita richiesta scritta debitamente documentata.
5. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, sono tenuti a versare al Fondo, entro tre mesi dalla comunicazione da parte di quest’ultimo del relativo importo, un contributo di riscatto calcolato secondo le modalità indicate nell’apposito regolamento di attuazione emanato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
6. Qualora il riscatto riguardi periodi di servizio militare o equiparato, il relativo contributo è dovuto in misura ridotta al 70%.
7. Per eventuali periodi di assenza dal servizio senza retribuzione non comportanti la sospensione del rapporto di lavoro, inclusi nell’ambito di periodi riscattabili a norma del 2°comma del presente articolo, per il calcolo dei relativi contributi dovuti al Fondo si applicano le disposizioni previste dall’art. 8.
8. Le somme versate in conformità alle disposizioni del presente articolo, vengono ripartite presso il Fondo come segue:
a) la quota pari all'incremento della "contribuzione base" determinato dal riscatto è assegnata al Conto speciale base;
b) la parte rimanente è assegnata al Conto speciale supplementare.
9. La facoltà di riscatto in oggetto deve essere esercitata entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro presso le Aziende del Gruppo.
10. Gli effetti del riscatto decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della relativa richiesta.
11. Nei confronti di coloro che si avvalgano della suddetta facoltà di riscatto dopo il 5° anno di partecipazione e di contribuzione e per i quali subentrino le condizioni di invalidità, la pensione loro spettante ai sensi dell’art. 14, calcolata includendo i periodi di riscatto, non potrà essere in nessun caso inferiore all’analoga pensione determinata senza tener conto dei predetti periodi di riscatto. Tali disposizioni si applicano anche in caso di reversibilità.
Art. 10 – Accesso alle prestazioni
1. Il diritto alle prestazioni del Fondo matura, sempre che siano soddisfatte le condizioni e ricorrano i requisiti di cui agli articoli che seguono, soltanto quando il Partecipante ante del Fondo sia cessato dal servizio presso l’Azienda di appartenenza, senza instaurare un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo aderente al Fondo medesimo.
Art. 11 – Requisiti per la pensione diretta
1. La pensione diretta spetta al Partecipante ante che, ai sensi dell’art. 10:
a) cessi dal servizio dopo aver compiuto il 60° anno di età se uomo o il 55° anno di età se donna, purché abbia maturato almeno 15 anni interi di partecipazione al Fondo e siano state versate almeno 15 annualità intere di contributi;
b) cessi dal servizio, prima dei termini di età di cui alla lettera a), ma che sia in possesso di almeno 35 anni interi di partecipazione al Fondo e abbia versato almeno 35 annualità intere di contributi. In questo caso alla pensione maturata all’atto della cessazione dal servizio vengono applicati i coefficienti di riduzione indicati nella tabella allegato n. 1 al presente Regolamento. Il Partecipante ante del Fondo può però optare per il differimento della pensione ai sensi della lettera c), dandone comunicazione scritta al Fondo entro due mesi della cessazione dal servizio;
c) cessi dal servizio prima dei termini di età di cui alla lettera a) e abbia maturato almeno 15 anni interi di partecipazione al Fondo e versato almeno 15 annualità intere di contributi. In questo caso il pensionamento è differito al compimento del 60° anno di
età per gli uomini ed al 55° anno di età per le donne, salvo che si verifichi, entro 2 anni dalla data di cessazione dal servizio, la condizione di invalidità di cui al successivo punto d). Il Partecipante ante del Fondo che si trovi nelle condizioni di partecipazione e di contribuzione predette ed abbia conseguito all’atto della cessazione dal servizio presso le Aziende del Gruppo i requisiti per la concessione della pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, può chiedere la liquidazione anticipata della pensione, con la stessa decorrenza della pensione di anzianità predetta, presentando apposita richiesta scritta al Fondo entro due mesi dalla cessazione dal servizio. In questo caso alla pensione maturata all’atto della cessazione dal servizio vengono applicati i coefficienti di riduzione indicati nella tabella allegato
n. 2 al presente Regolamento;
d) cessi dal servizio, a qualunque età, in condizioni di invalidità o di inabilità riconosciute agli effetti dell’assicurazione generale obbligatoria con l’assegnazione delle relative prestazioni (assegno ordinario di invalidità o pensione ordinaria di inabilità), purché possa far valere almeno 5 anni interi di partecipazione al Fondo e abbia versato almeno 5 annualità intere di contributi. Qualora il Partecipante ante del Fondo venga riconosciuto invalido o inabile per cause di servizio agli effetti dell’assicurazione generale obbligatoria ed ottenga il riconoscimento della relativa prestazione (assegno privilegiato di invalidità o pensione privilegiata di inabilità), il diritto alla pensione si consegue indipendentemente da ogni anzianità di partecipazione o contribuzione al Fondo. Ai fini dell’attribuzione della pensione di invalidità o di inabilità a carico del Fondo, le domande per ottenere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione ordinaria a carico dell’assicurazione generale obbligatoria devono essere presentate entro 2 mesi dalla data di cessazione dal servizio di cui all’art. 10. Il diritto alla pensione di invalidità o di inabilità cessa quando venga revocato il diritto alle analoghe prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
2. Per il Partecipante ante del Fondo al quale venga riconosciuta, ai fini della pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, la condizione di lavoratore cieco o altra forma di handicap riconosciuta e riconoscibile dall’AGO ai fini del presente comma, i termini di età di cui alle lettere a) e c) del 1° comma, sono ridotti a 55 anni se uomo ed a 50 se donna. E’ altresì ridotto di un terzo il periodo minimo di partecipazione e di contribuzione indicato alle lettere stesse.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si considerano annualità intere di partecipazione e di contribuzione anche quelle che comprendono in tutto o in parte periodi di servizio prestati presso le Aziende del Gruppo con rapporto di lavoro a tempo parziale o ad orario ridotto.
4. Ai fini del riconoscimento del diritto ad un trattamento di pensione diretta, l’eventuale perdita della condizione di Partecipante ante del Fondo ai sensi dell’art. 6 dello Statuto produce, ricorrendo gli ulteriori requisiti di cui al 1° comma, gli stessi effetti della cessazione dal servizio.
Art. 12 – Requisiti per la pensione di reversibilità
1. Il Fondo corrisponde una pensione di reversibilità:
a) in caso di morte del Pensionato;
b) in caso di morte del Partecipante ante del Fondo, sempre che sussistano i requisiti di partecipazione e di contribuzione al Fondo di cui all’art. 11, 1° comma, lett. d);
c) in caso di morte di un ex Partecipante ante del Fondo che si trovi nella condizione di cui all’art. 11, 1° comma, lett. c), qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla data di cessazione dal servizio.
2. La pensione di reversibilità spetta ai superstiti che, in base alle norme di legge, abbiano diritto a percepire l’analoga pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Art. 13 – Calcolo della pensione “base”
1. La pensione annua diretta si calcola applicando una percentuale pari:
a) al 51,1% sulla somma dei contributi versati dal Partecipante ante del Fondo ed iscritti al suo nome nel Conto speciale base per il periodo di 15 anni consecutivi immediatamente anteriore alla data del pensionamento;
b) al 65,8% sulla somma dei contributi versati ed iscritti come sopra per il periodo di 10 anni consecutivi immediatamente anteriore al suddetto quindicennio;
c) al 78,8% sulla somma dei contributi versati ed iscritti come sopra per il periodo anteriore al decennio di cui al punto precedente e su quelli iscritti convenzionalmente a titolo di "contribuzione base aggiuntiva".
2. Ai fini della determinazione degli scaglioni contributivi predetti, il calcolo degli importi afferenti ad eventuali frazioni di anno viene effettuato sulla scorta della media dei contributi iscritti nel Conto speciale base al nome del Partecipante ante nell’anno considerato.
3. L’ammontare annuo della pensione come sopra determinato viene suddiviso in dodici mensilità.
Art. 14 – Disposizioni agevolative per le pensioni di invalidità e inabilità
1. Le pensioni di invalidità o di inabilità non possono essere inferiori all’importo che risulterebbe computando il periodo di partecipazione e di contribuzione al Fondo pari:
a) a 25 anni interi per il caso dell’invalidità;
b) agli anni che il Partecipante avrebbe maturato al compimento dell’età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni interi, per il caso dell’inabilità.
2. Ai fini del calcolo delle pensioni stesse i contributi eventualmente mancanti per completare tale periodo vengono convenzionalmente determinati sulla base della retribuzione in atto alla data di cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 10.
3. Sulla somma dei contributi versati ed iscritti nel Conto speciale base, oppure convenzionalmente determinati, per i primi 7 anni di partecipazione al Fondo si applica, ai fini del calcolo della pensione di invalidità o di inabilità la percentuale del 78,8% in luogo di quella che risulterebbe applicabile secondo le norme di cui al 1° comma dell’art. 13.
4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei riguardi degli ex Partecipanti di cui alla lett. c) dell’art. 11.
Art. 15 – Maggiorazioni per carichi di famiglia
1. Alla pensione diretta di cui agli artt. 13 e 14 viene aggiunto un assegno per 12 mensilità di
€ 6,17, per i seguenti familiari riconosciuti a carico del Pensionato ante del Fondo nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria indipendentemente dalla percezione del relativo assegno familiare:
a) il coniuge;
b) i figli di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore se riconosciuti inabili al lavoro ai fini dell’assicurazione generale predetta.
2. Per i figli a carico studenti, il suddetto limite di età è prorogato sino al compimento del 21° anno di età, in caso di regolare frequenza di una scuola media o professionale e sino al compimento del 26° anno di età in casi di iscrizione ad un corso legale di laurea o di specializzazione post-universitaria. A questi fini si considerano solo il corso di studio ed i
correlativi periodi di durata legale riconosciuti nell’ambito della normativa che regola gli assegni familiari erogati a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.
3. Si considerano come figli, oltre a quelli legittimi, anche i figli legittimati, naturali, adottivi, nonché gli affiliati, gli affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge.
Art. 16 – Calcolo pensioni di reversibilità
1. Le pensioni di reversibilità nei casi contemplati all’art. 12 sono commisurate alle seguenti quote percentuali della pensione già liquidata al Pensionato ante del Fondo ovvero, in caso di decesso del Partecipante ante del Fondo o dell’ex Partecipante ante di cui all’art. 11, 1° comma, lett. c), della pensione che sarebbe ad esso spettata nell’ipotesi di pensionamento per invalidità, esclusi in ogni caso gli assegni di cui all’art. 15:
a) per il coniuge: 65%;
b) per ciascun figlio: 30% se coesiste pensione al coniuge, 47,5% se hanno diritto a pensione solo i figli;
c) per ciascun genitore superstite: 47,5%;
d) per ciascun fratello o sorella superstiti: 15%.
2. Qualora ai superstiti venga attribuita la pensione privilegiata indiretta di inabilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, le quote percentuali sopra indicate si applicano alla pensione che sarebbe spettata al dante causa nell’ipotesi di pensionamento per inabilità.
3. L’importo corrisposto nell’insieme per le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) non può comunque essere inferiore al 65% della pensione dell’iscritto. In nessun caso l’importo complessivo di tutte le quote di reversibilità di cui al presente articolo, può superare il 100% della pensione medesima.
Art. 17 – Adeguamento delle pensioni “base” al rendimento
1. Le mensilità delle pensioni di cui agli articoli precedenti (pensioni base) vengono adeguate annualmente in base ad un coefficiente che si ottiene moltiplicando il valore 16,33972 per un indice, con base 100, che, a far tempo dal 1° gennaio 1995, si accresce in ragione del tasso di rendimento effettivo del Fondo stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni dell’art. 52 dello Statuto, ridotto in base all’aliquota pure stabilita dal Consiglio ai sensi dell’art. 53 dello Statuto, al netto del tasso tecnico.
2. Le variazioni del suddetto indice, ferma la riduzione in base all’aliquota di cui sopra, si calcolano con le stesse modalità previste dall’art. 5.
3. Le maggiorazioni di pensione sopra menzionate vengono quindi calcolate seguendo lo schema in appresso indicato:
a) si effettua il prodotto di 16,33972 per l’indice contemplato nel 1° e 2° comma del presente articolo diviso per cento;
b) si sottrae dal prodotto di cui alla precedente lett. a) l’unità;
c) si moltiplica la differenza di cui alla precedente lett. b) per la pensione base.
4. In aggiunta all’importo determinato con le modalità in precedenza indicate, viene erogata un’ulteriore maggiorazione in misura unica fissa, uguale per tutte le categorie di pensioni, pari a € 51,94 mensili.
5. Nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio presso una o più delle Aziende del Gruppo a tempo parziale ovvero alternando periodi a tempo pieno con periodi a tempo parziale e di coloro che siano stati assunti ad orario ridotto, ai fini dell’erogazione della
maggiorazione in misura unica fissa di cui al 4° comma del presente articolo, si applicano i criteri in appresso indicati:
a) si determina un’apposita anzianità di contribuzione, computando i relativi periodi in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto (100% per periodi a tempo pieno; misure percentuali correlativamente ridotte per periodi a tempo parziale);
b) ove l’anzianità di contribuzione così calcolata risulti pari o superiore a 15 annualità intere a tempo pieno, la maggiorazione in parola viene corrisposta integralmente;
c) per le anzianità inferiori al predetto limite si fa luogo alla liquidazione di un quindicesimo della maggiorazione stessa per ogni annualità intera a tempo pieno risultante. Si considera annualità intera l’eventuale frazione di anno eccedente i sei mesi.
6. Anche per le pensioni di reversibilità, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
7. Qualora sussistano più titolari di quote di pensione di reversibilità aventi origine da un unico dante causa, le maggiorazioni temporanee di cui al presente articolo vengono ripartite fra i singoli beneficiari in misura proporzionale all’ammontare della quota di pensione di rispettiva pertinenza.
Art. 18 – Contabilizzazione delle prestazioni a favore dei Pensionati ante
1. Le prestazioni calcolate in conformità agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 sono a carico del Conto generale.
Art. 19 – Decorrenza della prestazione pensionistica a favore dei Pensionati ante
1. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è insorto il relativo diritto e cessa alla fine del mese nel quale venga meno, per qualsiasi motivo, il diritto stesso.
2. Nella ricorrenza natalizia viene corrisposta una tredicesima mensilità di importo pari alla mensilità relativa al mese di dicembre delle pensioni di cui agli artt. 13, 14 e 16 e delle maggiorazioni previste nell’art. 17.
3. Nel caso di inizio o di cessazione della pensione nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità viene corrisposta per tanti dodicesimi quanti sono stati nell’anno i mesi di corresponsione della pensione.
4. Le pensioni del Fondo vengono pagate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in rate mensili anticipate .
5. Per il pagamento della pensione deve risultare certa l’esistenza in vita dell’avente diritto e delle persone a carico per le quali il Pensionato percepisce un assegno. Inoltre deve risultare, per il coniuge superstite, la sussistenza dello stato vedovile nonché, per gli invalidi, lo stato di invalidità, ai sensi dell’art. 11, 1° comma, lett. d) e, per i figli studenti, la frequenza ad uno dei corsi di studio di cui all’art. 15.
6. Le prestazioni del Fondo sono pagate al netto di tutte le imposte e tasse, tanto se a carico dei Pensionati, quanto se iscritte nei confronti del Fondo stesso.
Art. 20 – Cessazione dal servizio senza diritto alla pensione immediata
1. Il Partecipante ante del Fondo che cessi dal servizio ai sensi dell’art. 10, ovvero nei cui riguardi sia cessata la partecipazione al Fondo per effetto del ricorrere dell’ipotesi prevista dagli artt. 6 e 11, lett. b) dello Statuto, può optare in via alternativa:
a) per il mantenimento del diritto alla pensione differita ai sensi dell’art. 11, 1° comma lett. c) , qualora abbia conseguito i requisiti di partecipazione e di contribuzione ivi previsti;
b) per il trasferimento presso altro Fondo pensione complementare cui l’interessato acceda in relazione ad una nuova attività svolta, ovvero ad un Fondo pensione aperto di cui all’art. 12 del Decreto, oppure per la liquidazione degli importi che risultano iscritti al suo nome nel Conto speciale base e nel Conto speciale supplementare (inclusi gli importi iscritti convenzionalmente a titolo di "contribuzione base aggiuntiva" ed esclusi gli importi rivenienti dall’applicazione degli artt. 6, 8 e 9 nonché da trasferimenti di contributi da altre forme pensionistiche complementari) moltiplicati per:
b.1) 1.2, se la cessazione avviene con meno di cinque anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo;
b.2) 1.6, se la cessazione avviene con almeno cinque anni e non più di dieci anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo;
b.3) 2.1, se la cessazione avviene con oltre dieci anni ma meno di quindici anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo;
b.4) 3, se la cessazione avviene con più di quindici anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo.
2. Al Partecipante ante del Fondo suddetto che si sia avvalso delle facoltà previste dagli artt. 6, 8 e 9 , ovvero, che a norma degli statuti succedutisi nel tempo, abbia conferito al Fondo contributi maturati presso altre forme pensionistiche complementari, in aggiunta alle somme di cui al precedente comma 1, viene trasferito o liquidato anche l’intero ammontare degli importi versati o conferiti e comunque iscritti a suo nome per le causali anzidette.
3. Gli importi trasferiti o liquidati secondo le disposizioni del presente articolo vengono maggiorati dei relativi interessi al tasso annuo del 4,5% fino al 31 dicembre 1994 ed al tasso di rendimento effettivo del Fondo, ridotto al novanta per cento, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 e ridotto secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ai sensi dell’art. 53 dello Statuto, a partire dal 1° gennaio 1998. Per l’anno in cui avviene il trasferimento o la liquidazione si applica a titolo definitivo il tasso presunto di rendimento del Fondo di cui al secondo comma dell’art. 5 , ferme le modalità di riduzione anzidette.
4. Le richieste di trasferimento e di liquidazione a norma del comma 1 lett. b) del presente articolo devono essere presentate al Fondo, a pena di decadenza, entro due mesi dalla cessazione dal servizio. Nell’ipotesi disciplinata dal già citato art. 6 dello Statuto, le predette richieste devono essere presentate entro la data che il Fondo provvederà a rendere nota per iscritto agli interessati oltre che all’Azienda uscita dal Gruppo UniCredit; le posizioni di coloro che non abbiano effettuato tali richieste restano disciplinate dal successivo art. 21.
5. Qualora sussista il diritto alla pensione differita ai sensi dell’art. 11, 1° comma, lett. c) , il trasferimento e la liquidazione di cui al primo comma, lettera b), sono subordinati all’espressa rinuncia alla pensione stessa, da comunicare al Fondo per iscritto.
6. Gli importi indicati nel presente articolo vengono liquidati anche:
a) al Partecipante ante del Fondo che cessi dal servizio ai sensi dell’art. 10 per infermità senza diritto a pensione, nonché a quei Pensionati già titolari di assegno ordinario di invalidità e cessati dal servizio senza aver raggiunto quindici anni di partecipazione e contribuzione al Fondo, nei cui confronti vengono revocate le prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria;
b) agli eredi, in caso di morte del Partecipante ante del Fondo o dell’ex Partecipante ante che si trovi nelle condizioni indicate al 1° comma lett. c) dell’art. 11, sempre che non sussistano gli estremi per la pensione di reversibilità.
7. Le somme trasferite o corrisposte in applicazione dei commi precedenti vengono prelevate, oltre che dai Conti statutari di provenienza, per le eventuali eccedenze o se aventi titolo di "contribuzione base aggiuntiva" e di interessi, dal Conto generale.
Art. 21 – Cessazione di un’Azienda dalla partecipazione al Gruppo
1. All’Azienda che esca dal Gruppo per effetto del verificarsi dell’ipotesi di cui all’art. 6 dello Statuto, viene liquidata, da parte del Fondo - espressamente finalizzata a consentire all’ex Azienda del Gruppo di ricostituire a favore dei propri dipendenti in parola, un trattamento pensionistico aggiuntivo in sostituzione di quello già a carico del Fondo - una quota pari al 70% dell’importo complessivo risultante dalla somma dei contributi versati dal lavoratore durante i periodi di iscrizione al Fondo e dei corrispondenti contributi versati dall’azienda, maggiorati degli interessi relativi al tasso annuo del 4,5% fino al 31 dicembre 1994 ed al tasso di rendimento effettivo del Fondo, ridotto al novanta per cento, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 e ridotto secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ai sensi dell’art. 53 dello Statuto, a partire dal 1° gennaio 1998. Per l’anno in cui avviene la liquidazione si applica a titolo definitivo il tasso presunto di rendimento del Fondo di cui al 2° comma dell’art. 5, sempre ridotto alla percentuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. I contributi versati dal Partecipante ante nell’esercizio delle facoltà previste dagli artt. 6, 8 e 9, ovvero rivenienti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari effettuati dall’interessato a norma di precedenti statuti, vengono comunque liquidati per l’intero ammontare.
3. L’importo complessivo da liquidare a norma dei commi precedenti è determinato con riferimento alle posizioni individuali dei dipendenti che non si siano avvalsi delle disposizioni di cui all’art. 20. Ai singoli interessati il Fondo provvederà comunque ad inviare, per opportuna conoscenza, una comunicazione attestante la relativa posizione individuale.
4. La somma erogata a norma del presente articolo viene prelevata dal Conto generale e dai Conti speciali, base e supplementare, dei nominativi di cui trattasi, con gli stessi criteri seguiti per la ripartizione dei contributi da cui traggono origine.
5. Gli importi che residuano nei Conti speciali, base e supplementare, dei nominativi anzidetti vengono trasferiti al Conto generale.
6. Con la liquidazione dell’anzidetto importo viene a cessare per il Fondo stesso qualsiasi obbligo di natura patrimoniale nei riguardi dell’Azienda predetta e dei relativi dipendenti ex Partecipanti ante del Fondo.
Art. 22 – Ragioni di credito dell’Azienda di appartenenza nei confronti del Partecipante ante del Fondo
1. Dalle somme da liquidarsi ai sensi dell’art. 20 viene detratta, anche in via di compensazione, ogni ragione di credito che l’Azienda del Gruppo di appartenenza potesse avere verso l’iscritto.
Art. 23 – Mantenimento delle condizioni di miglior favore
1. I Pensionati ante che per effetto di disposizioni contenute nei precedenti statuti alla data del 31.12.2006 risultino titolari di trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli contemplati nel presente Statuto, mantengono detti trattamenti nella misura in essere alla data predetta.
2. Gli importi dei suddetti trattamenti aggiuntivi, al netto delle preesistenti maggiorazioni per famigliari a carico, sono cumulati in una assegnazione "ad personam" con le stesse caratteristiche, quanto all’attribuzione quanto alla durata di quelle dei trattamenti da cui traggono origine.
3. In caso di reversibilità la misura delle attribuzioni "ad personam" in parola si determina applicando le percentuali indicate nell’art. 28. L’assegnazione "ad personam" di cui al presente articolo è a carico del "Conto generale", viene ripartita in tredici mensilità annue ed è corrisposta con le rate di pensione.
Art. 24 – Migliori trattamenti per familiari a carico
1. I titolari di pensione diretta che per i familiari a carico fruivano alla data del 1° febbraio 1977 e che in precedenza abbiano fruito ai sensi dei precedenti statuti di un trattamento di ammontare superiore a quello dell’assegno di cui all’art. 15, conservano il trattamento di importo più elevato, nella misura raggiunta alla data del 31 gennaio 1977.
2. I trattamenti per familiari a carico corrisposti in conformità al presente articolo vengono posti a carico del "Conto generale".
Parte B) relativa ai Beneficiari delle prestazioni dell’ex Fondo di previdenza aziendale complementare delle prestazioni I.N.P.S. (ex Fondo Cassa) di cui alla lettera o) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 1 - Iscritti
1. Le disposizioni di cui alla presente Parte si applicano agli Iscritti al Fondo di cui alla lettera o) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 2 - Prestazioni
1. Il Fondo continua a corrispondere, senza soluzione di continuità, le prestazioni assicurate dall’ex “Fondo Cassa” ai “ beneficiari di cui al 1° comma , con applicazione della complessiva disciplina riguardante il personale in quiescenza contenuta nel Regolamento oggetto delle intese del 10 maggio 1989. Detto Regolamento, già facente parte, per la parte relativa ai pensionati, dell’ordinamento dell’incorporato “Fondo ex Bipop-Carire”, diviene parte integrante dell’ordinamento del Fondo.
2. Al fine di gestire le prestazioni di cui al comma che precede, il Fondo istituisce un “Conto pensioni dei beneficiari dell’ex Fondo Cassa” la cui consistenza iniziale è costituita dal valore della relativa attività effettivamente trasferita al Fondo.
3. La gestione è effettuata in regime di separatezza rispetto al patrimonio complessivo del Fondo.
4. Al fine di accertare la congruità delle riserve della gestione patrimoniale di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione dispone annualmente l’elaborazione di un apposito bilancio tecnico attuariale effettuata da un attuario iscritto all’Albo e secondo parametri tecnici concordati preventivamente con la Capogruppo. Le spese inerenti sono imputate alla gestione di cui trattasi.
5. Qualora il bilancio tecnico di cui sopra evidenzi disavanzi, UniCredit provvede a coprirli mediante appositi versamenti.
6. Le spese di gestione derivanti dall’applicazione del presente articolo verranno imputate al “Conto pensioni dei beneficiari dell’ex Fondo Cassa”.
Parte C) relativa agli Iscritti agli ex Fondi Pensione Interni di cui alla lettera
s) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 1 - Iscritti
1. Le disposizioni di cui alla presente Parte si applicano agli Iscritti al Fondo di cui alla lettera s) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 2 - Prestazioni
1. Il Fondo continua a corrispondere, senza soluzione di continuità, le prestazioni assicurate ai “Pensionati degli ex Fondi Pensione Interni” con applicazione della complessiva disciplina riguardante il personale in quiescenza contenuta nei rispettivi Regolamenti già facenti parte degli ordinamenti degli ex Fondi Pensione Interni, che risultano allegati all’Accordo di cui al punto w) della Premessa dello Statuto.
I suddetti Regolamenti, per le parti che fissano l’entità dei versamenti a carico dei Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni, e i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica complementare divengono interamente parte integrante dell’ordinamento del Fondo.
2. Al fine di gestire le prestazioni di cui al comma che precede, il Fondo istituisce un “patrimonio di competenza” per ciascuno degli ex Fondi Pensione Interni, la cui consistenza iniziale è costituita dal valore della relativa attività effettivamente trasferita al Fondo dalla Capogruppo alla data del 31 dicembre 2016.
3. La gestione dei patrimoni di cui al 2° comma è effettuata in regime di separatezza rispetto al patrimonio complessivo del Fondo.
4. Il risultato netto derivante dall’impiego delle risorse complessive a disposizione è assegnato pro-quota in misura proporzionale ai saldi medi dei singoli patrimoni di cui al punto 2 che precede.
5. Al fine di accertare la congruità delle riserve delle gestioni patrimoniali di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione dispone annualmente l’elaborazione di appositi bilanci tecnici attuariali effettuata da un attuario iscritto all’Albo e secondo parametri tecnici concordati preventivamente con UniCredit. Le spese inerenti sono imputate alla gestione di cui trattasi.
6. Qualora i bilanci tecnici di cui sopra evidenzino disavanzi, UniCredit provvede a coprirli mediante appositi versamenti.
7. Gli oneri di ogni natura e le spese di gestione e di amministrazione derivanti dall’applicazione del presente articolo verranno imputate ai singoli patrimoni di competenza.
8. Eventuali eccedenze rilevate al momento della chiusura delle gestioni saranno retrocesse ad UniCredit.
Parte D) relativa agli Iscritti all’ex Fondo pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma di cui alla lettera x) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 1 - Iscritti
1. Le disposizioni di cui alla presente Parte si applicano agli Iscritti al Fondo di cui alla lettera x) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 2 – Contribuzione
1. Salvo variazioni concordate dalle Parti Istitutive, la contribuzione a carico delle Aziende è prevista nella misura del 8,305% della retribuzione imponibile ai fini dell’AGO tempo per tempo goduta dagli iscritti.
Art. 3 – Pensioni dirette: misura dei trattamenti di quiescenza e di invalidità
1. Le pensioni dirette sono liquidate con le modalità di cui ai commi che seguono.
2. L’importo-base delle pensioni dirette è calcolato mediante apposita tabella di scaglioni di retribuzione annua di riferimento e di corrispondenti percentuali da applicare per ogni anno di anzianità contributiva, entro il limite di 40 anni. In conformità all’Accordo tra le Fonti Istitutive dell’ex Fondo pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma del 12 febbraio 1999, la tabella – salvo variazioni è la seguente:
Scaglioni | Percentuali |
da 0 a € 31.084,51 | 0,60% |
da € 31.084,52 a € 41.342,40 | 0,046% |
da € 41.342,41 a € 51.600,28 | 0,0388% |
da € 51.600,29 a € 59.060,56 | 0,0316% |
oltre | 0,0258% |
3. La retribuzione annua di riferimento è quella in godimento alla data del 31.12.1997 con esclusione delle voci extracontrattuali aventi carattere di discontinuità e degli emolumenti aventi carattere di discontinuità, quali i compensi per lavoro straordinario, le diarie, le indennità per turni, ecc. L’anzianità contributiva è quella maturata alla data del 31.12.1997.
4. Per le frazioni di anno, le percentuali di cui alla tabella precedente sono ridotte di tanti dodicesimi quanti sono i mesi necessari a completare l’anno. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
5. Per i lavoratori con contratto a tempo parziale, nei limiti della durata del medesimo contratto, le predette percentuali sono ridotte in misura proporzionale al minor orario settimanale prestato, mentre la retribuzione annua di riferimento è quella prevista per il tempo pieno.
6. All’importo-base, calcolato con le modalità di cui ai commi dal 2° al 5°, vengono applicate le modalità previste dall’art.6.
Art. 4 – Pensioni dirette: requisiti di accesso
1. Il trattamento di quiescenza spetta all’iscritto, cessato dal servizio, in possesso dei requisiti per l’accesso all’analogo trattamento a carico dell’AGO e con la decorrenza dello stesso, a condizione che sussistano almeno 15 anni complessivi di iscrizione e contribuzione al Fondo. La relativa istanza deve essere presentata entro 3 mesi dalla maturazione dei citati
requisiti. Superato detto termine il trattamento di quiescenza, fermo il possesso dei requisiti di cui sopra, decorrerà dalla presentazione dell’istanza.
2. Ove sia riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza a carico dell’AGO, la condizione di lavoratore non vedente, il periodo minimo di iscrizione e di contribuzione è ridotto di un terzo.
3. La pensione di invalidità spetta nel caso in cui lo stato invalidante, che determina la cessazione dal servizio, non preesista all’iscrizione al Fondo e risulti dalla concessione di analoghe prestazioni erogate dall’AGO.
4. La pensione di invalidità deve essere richiesta al Fondo entro 6 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro ed è revocata contestualmente all’analoga prestazione a carico dell’AGO.
Art. 5 – Pensioni ai superstiti: indirette e di reversibilità
1. La pensione ai superstiti spetta ai beneficiari individuati dalle norme tempo per tempo in vigore nell’AGO.
2. Il Fondo corrisponde pensioni ai superstiti:
a) in caso di morte del Pensionato di cui alla lett. w), dell’art. 1, 2° comma, dello Statuto;
b) in caso di morte dell’iscritto di cui alla lett. v), dell’art. 1, 2° comma, dello Statuto;
c) in caso di morte dell’ex iscritto che vanti almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo e che sia in attesa di maturare gli ulteriori requisiti di cui al 1° comma dell’art. 4. In ogni caso, la pensione ai superstiti spetta in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’AGO.
3. Le pensioni ai superstiti sono calcolate in base alle seguenti percentuali della pensione che, a prescindere dai requisiti di accesso di cui all’art. 4 sarebbe spettata ai danti causa di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ovvero della pensione già percepita dal xxxxx causa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2:
a) 60% per il coniuge;
b) 60% per ciascun figlio;
c) 60% per ciascun genitore;
d) 60% pe r ciascun fratello celibe o sorella nubile.
4. La percentuale delle pensioni ai superstiti di cui alla lettera a), del comma 3 è determinata ai sensi della disciplina AGO tempo per tempo vigente. La percentuale di cui alla lettera c) del comma 3 è subordinata all’assenza del coniuge e dei figli, nonché alla condizione che il genitore risulti a carico del dante causa. La percentuale di cui alla lettera d) è subordinata all’ulteriore assenza di genitori a carico, nonché alla condizione che il fratello, o sorella, risulti a carico del dante causa.
5. La somma delle pensioni ai superstiti non può, in alcun caso, essere superiore alla pensione virtualmente spettante al dante causa, ovvero già percepita dal medesimo.
6. La pensione ai superstiti è calcolata sulla base di un’anzianità contributiva di 15 anni nel caso che il dante causa vanti un’anzianità inferiore.
Art. 6 – Adeguamento
1. A far tempo dal 1° gennaio 2015, le variazioni delle prestazioni correnti e future a carico della sezione a prestazione definita in essere tempo per tempo sono effettuate secondo l’effettivo rendimento della gestione del patrimonio della Sezione “Gestione separata a prestazione definita” risultante dalla differenza tra il tasso di rendimento rilevato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di compilazione del bilancio di esercizio e il tasso necessario per il mantenimento dell’equilibrio utile per finanziare le prestazioni a carico del Fondo stesso, ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri di legge, determinato sulla base di apposite valutazioni attuariali.
2. Per quanto attiene le variazioni delle prestazioni correnti e future da effettuarsi nel corso dell’anno 2014 ai sensi del 1° comma, le Fonti Istitutive concordano di non dare luogo all’applicazione delle norme in parola.
Art. 7 – Trasferimento ad altro fondo e riscatto
1. Ove cessi dal rapporto di lavoro con l’Azienda di appartenenza senza aver maturato i requisiti di cui all’art.4, l’iscritto deve optare per una delle seguenti alternative:
a) può chiedere la liquidazione delle contribuzioni individualmente versate sino al 31.12.1997, ulteriormente capitalizzate al tasso di interesse legale, entro il limite massimo del tasso di rendimento della Gestione, per il periodo compreso tra l’1.1.1998 e la cessazione del rapporto di lavoro;
b) può chiedere il trasferimento del medesimo montante ad altro fondo pensione cui egli acceda in relazione alla nuova attività lavorativa oppure ad un fondo pensione aperto;
c) nel caso possa vantare un periodo di iscrizione e contribuzione al Fondo non inferiore a 15 anni, può attendere la maturazione degli ulteriori requisiti di accesso di cui all’art.4.
Art. 8 – Sospensione del rapporto di lavoro
1. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto al trattamento economico, è sospesa la contribuzione di cui all’art. 2. Parimenti, il periodo di sospensione non vale ai fini della maturazione dell’anzianità contributiva.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, previa intesa tra l’Azienda e l’iscritto, prosegue la contribuzione a carico dell’Azienda secondo l’aliquota di cui all’art. 2. La contribuzione è commisurata al trattamento economico spettante all’iscritto medesimo in base al CCNL del Settore del Credito tempo per tempo vigente.
3. All’atto della cessazione della sospensione del rapporto di lavoro senza rientro alle dipendenze dell’Azienda, si applica quanto disposto dall’art.7.
Art. 9 – Decorrenza delle prestazioni pensionistiche
1. Le prestazioni a carico del Fondo decorrono – maturati i requisiti di cui all’art. 4 – dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
Art. 10 – Personale cessato anteriormente all’entrata in vigore dello Statuto dell’ex Fondo pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma, riformato con l’Accordo del 12.2.1999, che accede al pensionamento dopo il 31/12/1997
1. Nel rispetto dei medesimi requisiti di accesso di cui all’art. 4, nei confronti del personale cessato dal servizio anteriormente all’entrata in vigore dello Statuto dell’ex Fondo pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma, riformato con l’Accordo del 12.2.1999, continuano a trovare applicazione le modalità di calcolo della prestazione previste dallo Statuto del Fondo di Previdenza per il Personale del la Banca di Roma, approvato con D.M. del 25.7.1994.
Parte E) relativa agli Iscritti all’ex Fondo di Previdenza Xxxx Xxxxxxxxxx a favore del Personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A. di cui alla lettera aa) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 1 - Iscritti
1. Le disposizioni di cui alla presente Parte si applicano agli Iscritti al Fondo di cui alla lettera aa) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 2 - Trattamenti pensionistici a prestazione definita
1. Il Fondo prevede in favore degli “Iscritti all’ex Fondo “X. Xxxxxxxxxx” i trattamenti pensionistici a prestazione definita in appresso indicati:
a) pensioni complementari integrative delle pensioni INPS determinate secondo le norme contenute nello Statuto approvato con D.P.R. 28.1.1977, n° 40, salvo le modifiche tempo per tempo introdotte dalla legislazione che disciplina le forme pensionistiche complementari, incluse le disposizioni relative alla perequazione delle pensioni;
b) pensioni complementari determinate su base retributiva come indicato negli articoli da
4 a 11, con le modifiche introdotte dalle disposizioni di legge menzionate nella precedente lettera a).
2. Le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera b) del presente articolo sono ad ogni effetto "aggiuntive" rispetto ai trattamenti pensionistici obbligatori erogati dall'INPS.
3. In relazione a quanto stabilito dall'art. 59, comma 4, secondo periodo, della Legge 27/12/1997 n. 449 ricorrendone i presupposti, ai trattamenti pensionistici diretti di cui al presente articolo, liquidati a far tempo dal 1° gennaio 1998, si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'Assicurazione generale obbligatoria.
4. Per consentire l'applicazione delle predette disposizioni, i titolari dei trattamenti in parola sono tenuti a comunicare al Fondo l'eventuale svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, nonché i redditi percepiti per l'attività stessa. Della situazione segnalata dovrà poi essere data notizia al Fondo di ogni variazione, entro sessanta giorni dal suo verificarsi.
5. Le somme trattenute a norma dei commi precedenti andranno contabilizzate fra i proventi straordinari della Gestione dei trattamenti pensionistici a prestazione definita del Fondo.
Art. 3 - Proventi della gestione dei trattamenti pensionistici a prestazione definita
1. Per finanziare la gestione sopraindicata all'Ente affluiscono:
• un contributo così ripartito:
a) a carico di UniCredit S.p.A. e delle Aziende del Gruppo:
- il 15,40% delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 4 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alle categorie Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari;
- il 14,90% delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 4 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alla categoria Funzionari;
- il 13,90% delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 4 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alla categoria Dirigenti;
b) a carico dei Dipendenti:
- lo 0,50% delle retribuzioni pensionabili di cui all' art. 4 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alle categorie Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari;
- l'1% delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 4 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alla categoria Funzionari;
- il 2% delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 4 corrisposte ai Dipendenti appartenenti alla categoria Dirigenti;
• gli interessi, dividendi, utili e rendite provenienti dagli investimenti del patrimonio di competenza ai sensi dell’art.51, 3° comma lett. e);
• eventuali erogazioni straordinarie, con indicazione della relativa finalità, effettuate da UniCredit S.p.A. e dalle Aziende del Gruppo;
• qualsiasi altro provento di carattere ordinario e straordinario.
2. La contribuzione di cui al punto 1) è dovuta per tutto il periodo lavorativo fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e potrà proseguire per l'eventuale successivo periodo di percezione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà (D.M. 29.4.2000, n. 158), salvo quanto previsto dall'art. 9, quinto comma, lett. a).
Art. 4 - Base di calcolo delle prestazioni pensionistiche aggiuntive
1. Agli effetti del presente Statuto, per base di calcolo o retribuzione pensionabile si intende il complesso di tutte le voci che non abbiano natura di rimborso spese, ricorrenti in tutte le mensilità contrattuali e per le quali UniCredit S.p.A. e le Aziende del Gruppo provvedono al versamento del relativo contributo previsto dall'art. 3.
2. A dette voci va aggiunto il premio di rendimento calcolato nella misura di 1/17 per i Dirigenti, 1/16 per i Funzionari e 1/15 per il rimanente Personale della retribuzione annua, determinata ragguagliando ad anno le voci retributive utili ai fini del calcolo del premio stesso e relative all'ultimo mese di servizio.
3. In caso di modifica dell'attuale struttura delle retribuzioni, saranno considerate pensionabili tutte le nuove voci a carattere mensile continuativo e di ammontare determinato che non abbiano natura di rimborso spese.
4. Sono inoltre considerate pensionabili le indennità "una tantum" o a stralcio esclusivamente se erogate a sanatoria in sede di rinnovi contrattuali.
5. Per gli iscritti aderenti al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000 la base di calcolo o retribuzione pensionabile indicata ai commi precedenti si intende riferita al mese precedente all'accesso al Fondo di Solidarietà stesso.
Art. 5 - Prestazioni pensionistiche aggiuntive
1. Le prestazioni pensionistiche aggiuntive consistono:
1) nella pensione aggiuntiva diretta a favore del Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx, previa risoluzione del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7;
2) nella pensione aggiuntiva indiretta ai Superstiti del Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx, in caso di morte di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 8;
3) nella pensione aggiuntiva di reversibilità ai Superstiti del Pensionato dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx, in caso di morte di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 8.
Art. 6 - Pensione aggiuntiva diretta
1. La pensione aggiuntiva diretta spetta ai Partecipanti dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx che non abbiano optato per il mantenimento della pensione integrativa di cui all'art. 2, primo comma, lett. a) , i quali, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano raggiunto un minimo di 5 anni di anzianità di servizio utile per il Fondo nonché il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, vecchiaia o inabilità da parte dell'INPS.
2. Il raggiungimento dei requisiti predetti può aver luogo anche in momenti diversi, come previsto dal successivo art. 13, fermo tuttavia restando che la pensione aggiuntiva a carico del Fondo non può avere decorrenza di corresponsione diversa da quella della pensione INPS.
3. Mancando il requisito della contestuale percezione della pensione INPS al Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx è data facoltà di chiedere il differimento della pensione aggiuntiva diretta a carico del Fondo fino al conseguimento della pensione INPS medesima, secondo le modalità indicate nell’art. 13.
4. La pensione aggiuntiva diretta sarà determinata sulla base dello 0,35% della retribuzione pensionabile riferita all'ultimo mese di servizio e ragguagliata ad anno, per ogni anno di servizio utile agli effetti della pensione.
5. La pensione verrà corrisposta in base agli anni di servizio utile, senza alcun limite, indipendentemente da quanto erogato dall'INPS. Il pagamento verrà effettuato in 13 rate, 12 mensilità posticipate e la 13^ nel mese di dicembre.
6. Se alla data di cessazione del rapporto di lavoro l'anzianità nel grado è inferiore a 12 mesi, la retribuzione pensionabile sarà riferita al grado precedentemente coperto.
7. Sono previsti dei minimi mensili: L. 500.000 (pari a Euro 258,23) con almeno 35 anni di servizio utile; L. 400.000 (pari a Euro 206,58) con 25 anni di servizio utile. Tra i 25 ed i 35 anni le variazioni dell'importo saranno pari a L. 10.000 (Euro 5,16) per ogni anno di servizio utile. In sede di verifica triennale, demandata al Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si terrà presente il principio di solidarietà per remunerare maggiormente gli iscritti che percepiscono un trattamento pensionistico complessivo più modesto.
8. Ai lavoratori non vedenti vengono riconosciuti i benefici di cui art. 9 comma 2 della Legge 29 marzo 1985 n. 113, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia pensionistica e contributiva a favore dei "privi della vista" Legge 28 marzo 1991, n. 120, art. 2.
9. A questi lavoratori, di conseguenza, viene riconosciuto, per ogni anno di servizio svolto, il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e della anzianità contributiva. Tale beneficio inoltre, sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti per il calcolo degli anni relativi alle prestazioni aggiuntive.
10. Il servizio utile per il calcolo della pensione decorre dalla data di assunzione in via ordinaria. Il periodo trascorso in aspettativa accordata per comprovate necessità di famiglia o per altro motivo di indole privata non è computabile agli effetti del trattamento di pensione.
11. Sono considerati utili ai fini dell'anzianità di servizio anche i periodi di malattia, infortunio, astensione obbligatoria per gravidanza-puerperio, astensione facoltativa "post partum" e servizio militare di leva effettuato in servizio. Sono altresì computabili come servizio utile alla pensione i periodi riconosciuti come servizio effettivo da disposizioni di legge o da Contratti collettivi nazionali di lavoro ed il periodo in cui l'iscritto ha usufruito delle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000 con la contribuzione prevista dall'art. 3.
Art. 7 - Pensione aggiuntiva diretta in caso di inabilità
1. Si considera inabile il Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx il cui rapporto di lavoro si risolva per esonero dal servizio in seguito a malattia o infortunio, a norma dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e sempre che gli venga riconosciuto analogo trattamento da parte dell'INPS.
2. All'inabile compete il trattamento pensionistico aggiuntivo di cui alla presente parte E) del Regolamento da incorporazione quando abbia compiuto almeno 5 anni di servizio utile agli effetti della pensione.
3. La pensione aggiuntiva viene calcolata per periodi di servizio effettivo dal 5° al 14° anno, come se l'inabile avesse effettuato 20 anni di servizio utile ai fini della pensione. Analogamente, dal 15° al 19° anno la pensione aggiuntiva viene calcolata per 25 anni di servizio e dal 20° al 29° anno per 30 anni di servizio.
4. Se l'inabilita è determinata da causa di servizio, la pensione aggiuntiva viene liquidata sulla base del servizio massimo utile conseguibile dall'inabile al compimento dei limiti minimi di età stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il collocamento a riposo, nel grado da lui coperto alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Per le prestazioni previste nel presente articolo si terrà conto dei minimi stabiliti nel precedente art. 6.
6. La pensione aggiuntiva di cui sopra avrà in ogni caso la stessa decorrenza della pensione di inabilità erogata dall’INPS.
Art. 8 - Pensione aggiuntiva indiretta e di reversibilità
1. In caso di morte del Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx o del Pensionato dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx, sempre che per il primo il decesso avvenga dopo 5 anni di servizio utile, ovvero il decesso avvenga per cause di servizio, spetta la pensione aggiuntiva indiretta o la pensione aggiuntiva di reversibilità ai Superstiti.
2. Le aliquote percentuali della pensione aggiuntiva diretta applicabili ai Superstiti, le esclusioni e le cessazioni, sono quelle previste tempo per tempo dalle norme che disciplinano le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
3. Quando la morte del Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx avviene dopo almeno 5 anni e prima di 30 anni di servizio utile agli effetti della pensione, si applicano le stesse maggiorazioni previste al 3° comma dell'art. 7.
4. Se la morte è determinata da cause di servizio, la pensione ai Superstiti viene liquidata sulla base del servizio utile massimo conseguibile dal Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx al compimento dei limiti minimi di età stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il collocamento a riposo, nel grado da lui coperto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Per le prestazioni previste dal presente articolo si terrà conto dei minimi stabiliti nel precedente art. 6, ridotti in base alle aliquote percentuali utili per il calcolo della pensione di cui al comma 2.
6. La pensione aggiuntiva indiretta o di reversibilità avrà la stessa decorrenza dell'analoga pensione INPS.
Art. 9 - Trattamento per i Partecipanti dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx che non hanno diritto, ovvero che rinuncino, alla pensione aggiuntiva del Fondo e/o in caso di passaggio ad altra società del Gruppo Bancario
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza che sussista per qualsiasi motivo, a norma degli articoli precedenti, il diritto alla pensione aggiuntiva, il Fondo liquida al Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx interessato o agli eredi, nei termini di cui all'art. 14, 3° comma del Decreto, la somma corrispondente ai contributi versati dallo stesso al Fondo, maggiorati degli interessi composti al tasso legale tempo per tempo in vigore.
2. In alternativa alla liquidazione, al Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx in parola è consentito il trasferimento della medesima somma presso altro Fondo Pensione o forme pensionistiche individuali.
3. Anche al Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx che alla data di cessazione dal servizio abbia diritto alla pensione diretta, immediata o differita, prevista dalla presente parte E) del Regolamento da incorporazione è riconosciuta la facoltà di richiedere, in alternativa alle prestazioni pensionistiche, la liquidazione degli importi indicati nel primo comma del presente articolo.
4. Al Partecipante dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx è consentito anche il trasferimento della somma, determinata come sopra, presso altro Fondo Pensione, pur conservando il rapporto di lavoro con UniCredit S.p.A. o con altra Azienda del Gruppo. In tal caso verrà a cessare la qualifica di iscritto al Fondo, con la perdita dei relativi diritti.
5. Qualora, a qualsiasi titolo, vi sia il passaggio da UniCredit S.p.A. o da altra Azienda del Gruppo alla Fondazione Cassamarca e sue Società controllate o presso altra Azienda del Gruppo bancario di appartenenza, l'iscritto può optare, con decorrenza dalla data del passaggio stesso e impregiudicato il diritto previsto dall'art. 14 del Decreto, per:
a) il mantenimento dell'iscrizione al Fondo, con versamento periodico della contribuzione complessiva prevista dall'art. 3, 1° comma, lettere a) e b);
b) il mantenimento dell'iscrizione al Fondo, sospendendo però la contribuzione e fruendo delle prestazioni previste dal presente Statuto al conseguimento della pensione INPS, sulla base della retribuzione pensionabile, dell'anzianità maturata e del grado coperto al momento della cessazione del rapporto di lavoro con UniCredit S.p.A.;
c) la liquidazione immediata oltre che dei contributi dallo stesso versati (maggiorati degli interessi composti al tasso legale tempo per tempo in vigore), di una percentuale dei contributi versati da UniCredit S.p.A. e dalle Aziende del Gruppo in base alla sua retribuzione pensionabile fissata nella seguente misura:
6% con anzianità di contribuzione dai 5 fino ai 10 anni; 12% con anzianità di contribuzione oltre 10 fino ai 15 anni; 18% con anzianità di contribuzione oltre 15 fino ai 20 anni; 25% con anzianità di contribuzione di oltre 20 anni.
6. L’opzione di cui al comma che precede deve essere esercitata entro tre mesi dalla data del passaggio.
7. I primi tre commi del presente articolo non si applicano agli aderenti al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158/2000.
Art. 10 - Calcolo degli anni di servizio utile
1. Nel calcolo degli anni di servizio utile agli effetti della pensione aggiuntiva, per la parte eccedente gli anni interi si computa per un anno intero un semestre compiuto e si trascurano le frazioni minori di un semestre.
Art. 11 - Variazioni dell'ammontare delle pensioni
1. Le pensioni aggiuntive subiscono, tempo per tempo, le variazioni percentuali fissate per la retribuzione pensionabile che il Pensionato percepirebbe da UniCredit S.p.A. e dalle Aziende del Gruppo se fosse in servizio, con il grado e l'anzianità riconosciuti ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche del Fondo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, 4° comma.
2. Il premio di rendimento pensionabile, determinato con il criterio di cui al comma 2 dell'art. 4, viene adeguato tempo per tempo sulla base della retribuzione del pari grado in servizio.
3. In caso di introduzione nella retribuzione pensionabile di altre voci di trattamento economico a carattere mensile continuativo, queste saranno estese ai Pensionati, in base a quanto previsto al primo comma, escluso il caso in cui siano collegate all'esercizio di determinate mansioni, ovvero all'effettività della prestazione lavorativa.
4. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo in vigore in materia di perequazione delle pensioni complementari ed in particolare con quanto disposto dall'art. 59, comma 4, della legge n° 449/1997 e dall'art. 34 della legge n° 448/1998.
Art. 12 - Prestazioni pensionistiche integrative
1. Ai Pensionati dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx titolari della pensione integrativa del Fondo determinata secondo le norme previste dallo Statuto dell’ex Fondo di Previdenza Xxxx Xxxxxxxxxx a favore del Personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A. approvato con
D.P.R. 28.1.1977, n. 40, continuano ad applicarsi le norme statutarie anzidette nonché quanto stabilito dal precedente art. 4. Si applicano inoltre le modifiche introdotte dalla legislazione che disciplina le forme pensionistiche complementari ed in particolare dall'art. 59, 4° comma della legge n° 449/1997, e dall'art. 34 della legge n° 448/1998.
2. Anche nei riguardi dei Partecipanti dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx che abbiano optato per la pensione integrativa anzidetta, continuano ad applicarsi le norme previste dallo Statuto approvato con D.P.R. 28.1.1977 n. 40, come prima precisato.
3. Per quanto concerne i trattamenti pensionistici integrativi indiretti e di reversibilità, si applicano le norme, tempo per tempo in vigore nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di esclusioni e di cessazioni del diritto per i Superstiti, di aliquote percentuali di commisurazione e di decorrenze, fatta eccezione per le disposizioni concernenti la cumulabilità con altri redditi di cui all'art. 1 comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Resta peraltro fermo che, ai fini del calcolo della pensione integrativa indiretta e/o di reversibilità, a carico del Fondo, l'analoga pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria viene computata al lordo di eventuali decurtazioni apportate ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nel comma precedente.
Art. 13 - Differimento dei trattamenti pensionistici a prestazione definita
1. I Partecipanti dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx che risolvano il rapporto di lavoro essendo in possesso di tutti i requisiti previsti per il diritto alla pensione a carico del Fondo, escluso quello della contestuale percezione della pensione INPS, hanno la facoltà di chiedere, in alternativa a quanto stabilito dalle norme della presente parte E) del Regolamento da incorporazione loro applicabili, il differimento delle prestazioni del Fondo al conseguimento della predetta pensione INPS, dandone comunicazione scritta al Fondo medesimo entro 3 mesi dalla cessazione dal servizio.
2. In tal caso, l'importo della pensione a carico del Fondo calcolato all'atto della cessazione dal servizio secondo i criteri indicati nell'art. 6 (pensione aggiuntiva), ovvero nell'art. 12 (pensione integrativa) al momento dell’erogazione verrà maggiorato per l'intero periodo del differimento in misura percentuale annua pari al tasso legale vigente tempo per tempo.
3. L'importo come sopra determinato, viene posto in pagamento dal Fondo con la stessa decorrenza di erogazione della pensione INPS, applicando da tale data le norme in vigore
per la perequazione dei trattamenti pensionistici a prestazione definita a carico del Fondo medesimo.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio intervenute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1999.
Art. 14 - Modifiche
1. Gli artt. dal 2 al 13 che precedono trovano applicazione secondo la formulazione esposta o secondo quella diversa che dovesse risultare alla data di efficacia dell’incorporazione dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx nel Fondo a seguito di modifiche statutarie adottate dal fondo incorporato prima della predetta data.
Parte F) relativa agli Iscritti all’ex Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito di cui alla lettera dd) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art.1 - Iscritti
1. Le disposizioni di cui alla presente Parte si applicano agli Iscritti al Fondo di cui alla lettera dd) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 2 - Retribuzione imponibile e pensionabile
1. A tutti gli effetti della presente parte F) del Regolamento da incorporazione per retribuzione imponibile e pensionabile, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici integrativi a prestazione definita, si intende il complesso delle seguenti voci del trattamento economico, per tutte le mensilità contrattuali, nella misura in atto al momento della cessazione dal servizio:
a) stipendio tabellare;
b) indennità di scala mobile, con le modalità tempo per tempo in vigore;
c) indennità di contingenza e indennità integrativa di contingenza;
d) indennità di carica impiegati o indennità funzionari (compresa quella integrativa) o indennità dirigenti (compresa quella integrativa);
e) indennità di mensa e di caropane;
f) indennità di anzianità di qualifica per dirigenti e funzionari;
g) assegni di anzianità per automatismo;
h) maggiorazione per laurea;
i) premio di rendimento (escluse eventuali maggiorazioni a titolo individuale o per produttività aziendale) con il limite corrispondente alla misura del premio di rendimento spettante al Quadro di grado 1º al 35º anno di servizio. In caso di mancata o parziale percezione del premio di rendimento nell’ultimo anno, dovuta ad assenza per malattia, si considererà quanto spettante prima dell’inizio della stessa; nonché, nella media degli ultimi trenta-sei mesi (purché - in tale ambito - percepita per almeno do-dici mesi e la eventuale perdita dell’indennità non sia conseguente a promozione);
j) indennità di reggenza;
k) indennità guida autisti e collegamenti esterni; l)contributo pasto meridiano;
m) indennità per lavoro in locali disagiati;
n) indennità centro elettronico;
o) indennità aziendale cassieri effettivi.
2. A decorrere dal 1º luglio 2002, in relazione agli Accordi sindacali del 18 giugno 2002 e della conseguente ristrutturazione delle retribuzioni dagli stessi disposta, quale retribuzione pensionabile ed imponibile per il calcolo dei contributi dovuti al Fondo si assume la retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di fine rapporto, avente carattere continuativo (mensile o annuale) con esclusione di ogni voce retributiva la cui erogazione sia subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali collettivi e/o individuali.
Art. 3 - Trattamenti pensionistici complementari integrativi a prestazione definita
1. Al patrimonio di competenza affluiscono in:
- aumento:
▪ i rendimenti derivanti dall’impiego delle risorse patrimoniali ad essa attribuite, sia ordinari che straordinari;
▪ la contribuzione a carico dei Partecipanti a prestazione definita e delle aziende di appartenenza degli stessi;
▪ ogni altro provento, contributo straordinario, oblazione che dovessero pervenire al Fondo; se non specificamente destinati sono attribuiti in proporzione al patrimonio della Sezione risultante dal bilancio dell’esercizio precedente;
▪ ogni altra somma, valore o cespite che pervenga a giusto titolo;
- diminuzione:
▪ le spese di gestione del patrimonio;
▪ gli importi erogati ai sensi dell’art. 4 , e dell’art. 7 agli Iscritti di cui all’art.1 che precede;
▪ ogni altro onere di gestione, consulenza o prestazione professionale commissionata dal Consiglio di Amministrazione o dai suoi organi operativi;
▪ eventuali perdite derivanti dalla gestione o da altri eventi non previsti o eccezionali.
Art. 4 - Trattamenti Pensionistici a carico del Fondo
1. Il Fondo prevede in favore degli Iscritti di cui all’art.1 che precede e dei loro superstiti trattamenti pensionistici complementari a prestazione definita integrativi delle pensioni obbligatorie dovute dall’I.N.P.S. o da altri Istituti previdenziali o mutualistici obbligatori per legge determinati secondo le norme contenute nello Statuto approvato con D.P.R. n. 1000 del 20.11.1986 (G.U. n. 33 del 10.2.1987) e successive modificazioni, salvo le modifiche tempo per tempo introdotte dalla legislazione che disciplina le forme pensionistiche complementari, incluse le disposizioni relative alla perequazione delle pensioni.
Art. 5 - Norme applicabili
1. Ai Pensionati titolari di trattamenti pensionistici integrativi determinati secondo le norme dello Statuto dell’ex “Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito” approvato con il D.P.R. 20.11.1986, n. 1000, continuano ad applicarsi le norme di detto Statuto in tema di prestazioni e cioè gli articoli: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, fermi restando gli effetti delle norme transitorie relative all’approvazione statutaria di cui al
D.P.R. n. 1000 del 20.11.1986 – G.U. n. 33 del 10/2/1987. Si applicano inoltre le modifiche introdotte dalla legislazione che disciplina le forme pensionistiche complementari ed in particolare dall’art. 59, 4º comma, della legge n. 449/1997 e dall’art. 34 della legge n. 448/1998, nonché quelle che dovessero essere ulteriormente emanate con carattere di imperatività rispetto a questo tipo di trattamenti. Anche nei riguardi degli Iscritti di cui all’art. 1 che precede che, ai sensi dell’Accordo istitutivo di trasformazione e modifica del 1º dicembre 2004 dell’ex “Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito”, avranno mantenuto il trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo, continueranno ad applicarsi le norme previste dal citato Statuto, come precisato nel comma precedente ed assumendo quale retribuzione pensionabile quella indicata nell’art. 2
Art. 6 – Miglioramento delle prestazioni
1. In applicazione della finalità, stabilita dagli Accordi aziendali che costituiscono le fonti istitutive del Fondo, di garantire i diritti acquisiti dei pensionati beneficiari di trattamenti
pensionistici integrativi, le rendite pensionistiche erogate ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto di cui all’art. 5, vengono incrementate a partire dal mese di gennaio 2009, nelle seguenti quantità :
• Incremento del 5% a favore di tutti i percettori della rendita di cui al predetto articolo 18;
• Incremento di un ulteriore 30% di tutte le rendite pensionistiche relativamente a soli primi 2.000 Euro annui percepiti.
2. Gli incrementi di cui ai due capoversi che precedono, saranno commisurati a tanti trentacinquesimi quanti sono gli anni di iscrizione e contribuzione al Fondo.
3. Le rendite pensionistiche dirette e di reversibilità che successivamente all’applicazione delle norme del presente articolo risulteranno complessivamente inferiori a 2.000 Euro annui, saranno incrementate fino a tale importo.
4. La rendita risultante dall’applicazione del presente articolo, verrà rivalutata con gli stessi criteri previsti tempo per tempo per rendite di cui al predetto articolo 18.
Art. 7 - Cessazione dal servizio prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
1. L’Iscritto di cui alla lettera bb) dell’art.1, 2° comma dello Statuto che cessa dal servizio senza diritto al trattamento pensionistico integrativo può optare per:
• la liquidazione dei contributi versati personalmente al Fondo, maggiorati degli interessi calcolati in base al tasso annuo utilizzato per la compilazione del bilancio tecnico al 31.12.2003 fino al 31.12.2004, ed al tasso di rendimento effettivo del patrimonio a partire dal 1.1.2005;
• in alternativa alla liquidazione, il trasferimento delle somme di cui al precedente alinea ad altro Fondo Pensione cui acceda in relazione ad una nuova attività lavorativa o ad altre forme pensionistiche complementari, anche individuali, ai sensi del D. Lgs. n. 252/2005;
• mantenere la posizione accantonata in attesa di maturare il trattamento pensionistico integrativo differito, se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22, lett. f) dello Statuto di cui all’art. 5
2. Gli importi di cui al primo alinea competono agli aventi diritto secondo le comuni disposizioni di legge sulla successione, anche in caso di decesso l’Iscritto di cui alla lettera bb) dell’art.1, 2° comma dello Statuto che non dia luogo a trattamenti pensionistici integrativi di reversibilità.
Art. 8 - Modifiche
1. Gli artt. dal 2 al 7 che precedono trovano applicazione secondo la formulazione esposta o secondo quella diversa che dovesse risultare alla data di efficacia dell’incorporazione dell’ex “Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A.
– Ramo Credito” nel Fondo a seguito di modifiche statutarie adottate dal fondo incorporato prima della predetta data.
Parte G) relativa agli Iscritti all’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A. di cui alla lettera gg) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 1 - Iscritti
Le disposizioni di cui alla presente Parte si applicano agli Iscritti al Fondo di cui alla lettera gg) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 2 - Requisiti
1. La pensione diretta spetta all'iscritto, cessato dal servizio presso UniCredit, le Aziende del Gruppo o le Società, nei seguenti casi:
1) alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio per vecchiaia o per anzianità da parte dell'AGO., secondo le norme tempo per tempo vigenti, sempreché l'iscritto abbia maturato presso il Fondo i requisiti tempo per tempo vigenti per la pensione di vecchiaia o di anzianità a carico dell' AGO alla cessazione dal servizio;
2) dopo almeno 60 mesi di contribuzione al Fondo nel caso di inabilità o di invalidità al lavoro riconosciuta dall'AGO.
2. La pensione diretta ai sensi del precedente comma ha decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale si verifica l'evento che ne determina la liquidazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.
Art. 3 – Invalidità ed inabilità
1. Requisiti costitutivi per l'accesso alle prestazioni di invalidità e inabilità, sono il godimento di una prestazione di invalidità o di inabilità a carico dell'AGO e la cessazione dal rapporto di lavoro.
2. L'iscritto in servizio o quiescenza, a richiesta del Fondo, dovrà porre in atto tutte le iniziative utili al riconoscimento o al mantenimento delle prestazioni di inabilità o di invalidità presso l'AGO.
3. La mancata osservanza di quanto previsto al comma precedente comporterà la sospensione delle prestazioni del Fondo.
4. L'eventuale revisione dello stato invalidante da parte dell'AGO, successivo all'acquisizione della prestazione di invalidità a carico del Fondo, non pregiudica il diritto alla prestazione, già acquisito, da parte del Fondo, salvo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3.
Art. 4 - Superstiti
1. Il diritto alle prestazioni previste in favore dei superstiti è regolamentato secondo la normativa tempo per tempo vigente presso l'AGO.
Al coniuge superstite che cessi dal diritto a pensione per sopravvenuto matrimonio, il Fondo erogherà una indennità pari a 2 annualità della pensione effettivamente percepita a titolo di integrazione.
Art. 5 – Ammontare della pensione diretta
1. L'ammontare annuo del trattamento complessivo di pensione diretta è determinato dalla somma:
A) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, pari ad 1/35 del 75% della retribuzione pensionabile, di cui al successivo articolo 18, percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, sino a 35 anni di contribuzione (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate); tale percentuale, per ogni anno di servizio prestato, in eccedenza al 35° anno, viene maggiorato di un 1% fino a raggiungere un massimo di 80% dopo 40 anni di contribuzione;
B) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate presso il Fondo nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 determinata secondo le norme dettate dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni e integrazioni;
C) della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996 calcolata con le norme tempo per tempo vigenti presso l'AGO.
A norma dell'articolo 4, punto 2 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357, la quota di pensione a carico del Fondo viene determinata come differenza tra il trattamento complessivo e la pensione o quota di pensione a carico dell'AGO.
Art. 6 - Adempimenti
1. Ai fini dell'erogazione della prestazione a carico del Fondo l'iscritto dovrà presentare, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, domanda di pensione al Fondo e all'Inps.
I superstiti che a norma del precedente articolo 4 hanno diritto a prestazioni del Fondo devono presentare domanda di pensione al Fondo e all'Inps.
E' fatto obbligo all'iscritto in servizio o in quiescenza, di effettuare tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa la sottoscrizione, a richiesta del Fondo, della domanda di prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria, per ottenere la liquidazione della prestazione AGO nella misura più elevata consentita dalle disposizioni legislative.
E’ fatto altresì obbligo all’iscritto in servizio o in quiescenza, a domanda del Fondo di optare, ai sensi della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, per il sistema di calcolo contributivo, fatto salvo quanto complessivamente spettante secondo il sistema di calcolo retributivo tempo per tempo applicabile.
La mancata osservanza di quanto previsto ai commi precedenti comporterà la sospensione delle prestazioni del Fondo.
Le prestazioni del Fondo sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico dell’AGO.
Art. 7 – Divieto di cumulo
1. Le prestazioni del Fondo erogate sotto forma di rendita periodica sono soggette alla disciplina disposta dalle norme sul divieto di cumulo tempo per tempo vigenti presso l'AGO.
Art. 8 - Liquidazione
1. A domanda dell'iscritto in quiescenza potrà essere liquidata in capitale una quota del trattamento integrativo iniziale di pensione erogato e posto a carico del Fondo, in misura non superiore ai limiti previsti tempo per tempo dalle norme di legge e comunque nei limiti del 20% del trattamento complessivo.
2. Il capitale liquidabile al sensi del comma precedente è calcolato secondo i coefficienti di
cui alla specifica tabella allegata al presente Statuto.
3. Le variazioni di cui al successivo art.13 vengono applicate solo sul trattamento complessivo residuo.
4. La domanda di liquidazione in capitale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo.
Art. 9 - Assegno per il nucleo familiare
1. L'assegno per il nucleo familiare è erogato in conformità e nelle stesse misure previste dalla normativa dell'AGO, solo ed in quanto non a carico, in tutto o in parte, dell'AGO stessa.
Art. 10 - Ammontare della pensione per inabilità o invalidità
1. L'ammontare annuo dei trattamenti di cui all'art. 2 punto 2) è calcolato con il medesimo meccanismo di cui al precedente art.5.
2. L'ammontare annuo complessivo del trattamento di cui all'art.4 erogato in favore di superstiti di iscritti in servizio è calcolato con il meccanismo di cui al precedente art. 5, ripartendo il medesimo importo complessivo, tra gli aventi diritto secondo le norme tempo per tempo vigenti presso l'AGO.
Art. 11 - Inabilità e invalidità per servizio
1. L'inabilità o l'invalidità si considerano dipendenti da cause di servizio quando il servizio medesimo ne abbia costituito la causa unica, diretta e immediata.
Art. 12 - Modalità di erogazione della pensione
1. La pensione annua è corrisposta in 13 rate, dodici entro la fine di ciascun mese e la tredicesima nel mese di dicembre.
Art. 13 - Aggiornamento della pensione
1. Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357, il trattamento complessivo di pensione è periodicamente aggiornato con gli stessi criteri, modalità e tempi utilizzati, tempo per tempo, dall'AGO per la perequazione automatica della pensione.
Art. 14 – Cessazione del rapporto di lavoro senza maturazione del diritto alla prestazione
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con UniCredit, le Aziende del Gruppo o le Società, senza maturazione di alcun diritto alle prestazioni previste dalla presente Parte F) del Regolamento, l'iscritto, a seguito di idonea domanda, da presentare entro sei mesi dalla cessazione:
1) In caso di recesso senza trasferimento ad altro fondo complementare, potrà:
1.1) ottenere la restituzione di un importo pari alla somma dei contributi versati dall'iscritto, del 25% dei contributi versati in favore del medesimo a partire dal 1° gennaio 1991 e la rivalutazione degli stessi sulla base del tasso tecnico tempo per tempo vigente;
1.2) mantenere la posizione presso il Fondo, se in possesso di una anzianità
contributiva minima pari ad almeno 20 anni, con diritto ad una prestazione integrativa differita al momento della liquidazione della pensione a carico dell'AGO.
2) In caso di recesso con contestuale trasferimento ad altro fondo complementare sarà trasferita presso il nuovo fondo, secondo le modalità amministrative e contabili determinate dalle normative generali in materia, la posizione previdenziale il cui importo sarà individuato attuarialmente in sede di bilancio tecnico; tale importo non potrà comunque essere inferiore alla somma:
2.1) dei contributi versati dall'iscritto a partire dal 1° gennaio 1991 e rivalutazione degli stessi sulla base del tasso tecnico tempo per tempo vigente;
2.2) del 75% dei contributi versati in favore dell'iscritto dal 1° gennaio 1991 e rivalutazione degli stessi sulla base del tasso tecnico tempo per tempo vigente.
3) In caso di trasferimento presso altro fondo pensione complementare, operato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, verrà meno l'obbligo per le Aziende e per le Società, da tale momento, di versare la contribuzione posta a proprio carico e verrà trasferita la posizione previdenziale secondo quanto previsto al precedente punto 2).
Art. 15 - Entrate
1. Le entrate patrimoniali sono costituite:
a) dai contributi di cui all'art.16;
b) dai proventi della gestione;
c) dalle eventuali contribuzioni straordinarie ed integrative effettuate dalle Aziende del Gruppo e dagli iscritti;
d) dagli altri eventuali proventi.
Art. 16 - Bilancio tecnico
1. La gestione delle prestazioni pensionistiche è finanziata sulla base del sistema attuariale della capitalizzazione collettiva, con riferimento all'intero periodo necessario per l'estinzione delle prestazioni in favore dell'ultimo avente diritto, tenendo conto degli avanzi o dei disavanzi esistenti.
La determinazione del valore della riserva matematica generale viene effettuata ogni tre anni, ovvero quando il Consiglio ne ravvisi la necessità, mediante compilazione del bilancio tecnico.
L'aliquota contributiva di equilibrio è a carico delle Aziende del Gruppo e degli iscritti.
Al fine di garantire il trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357, così come modificato dalle leggi tempo per tempo vigenti, i contributi posti complessivamente a carico degli iscritti non potranno essere superiori a quelli tempo per tempo previsti dall'AGO a carico della generalità dei lavoratori.
L'aliquota contributiva, così determinata, sarà applicata a far tempo dal mese successivo alla delibera di approvazione del bilancio tecnico.
Dopo la compilazione di ogni bilancio tecnico, il valore della riserva matematica dei pensionati è riportato nel rendiconto annuale sostituendolo al corrispondente valore iscritto nel rendiconto precedente. La differenza risultante, se attiva, è imputata ad una partita patrimoniale denominata "riserve tecniche di garanzia" destinata anche a concorrere al ripianamento di eventuali successivi disavanzi tecnici.
Art. 17 - Aliquota contributiva
1. L'aliquota contributiva tempo per tempo vigente è applicata alla retribuzione pensionabile
di ciascun iscritto percepita mensilmente, definita come nel successivo articolo.
Art. 18 – Retribuzione pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota contributiva e della determinazione dell'importo del trattamento complessivo di pensione, si considera retribuzione pensionabile quella composta dalle seguenti voci laddove spettanti:
1) paga base;
2) indennità di grado, funzione o dirigenti;
3) indennità di tram;
4) indennità di mensa;
5) indennità di:
• reggenza
• autisti
• macchine
• rischio
• sotterraneo
• EAD
• iscrizione albo professionale
• laurea
6) scatti biennali di anzianità;
7) differenza aziendale;
8) integrazione indennità dirigenti ex intesa 1986;
9) scala mobile;
10) indennità di rappresentanza;
11) assegni ad personam laddove definiti utili ai fini pensionistici;
12) trattamento legato alla permanenza nel grado per impiegati di grado I e subalterni di grado I;
13) automatismo economico per il personale ausiliario;
14) premio di rendimento, al netto dell’eventuale maggiorazione e delle quote collegate
all’andamento aziendale;
15) gratifica natalizia;
16) quattordicesima mensilità;
17) erogazione ex articolo 54 CIA 30.6.92 per il personale non direttivo;
18) erogazione ex articolo 23 CIA 30.6.92 per il personale direttivo;
19) erogazione ex articolo 21 CIA 30.6.92 per il personale direttivo;
20) ex protocollo di intesa 31.7.92;
qualunque altra voce espressamente prevista imponibile, ai fini del presente Statuto, da accordi o contratti collettivi nazionali e aziendali.
2. Unicredit, le Aziende del Gruppo e le Società sono tenute a comunicare annualmente al Fondo per ciascuno dei relativi iscritti il trattamento economico lordo corrisposto ai medesimi e comprensivo di tutti gli elementi comunque assoggettabili a contribuzione a norma del presente articolo.
3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti qualora il rapporto di lavoro, instaurato con ente diverso dalle Aziende ai sensi dell’art. 5 dello Statuto adottato nel 2014 dall’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A., sia disciplinato da:
• normativa italiana, la retribuzione imponibile sarà pari all’imponibile TFR;
• normativa estera, la retribuzione imponibile figurativa sarà determinata anno per anno dal Consiglio con delibera adottata a maggioranza dei 3/4 dei componenti.
Art. 19 - Pensione diretta di anzianità: integrazioni
1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2 punto 1), la pensione diretta di anzianità spetta inoltre - a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta e comunque non prima della decorrenza della pensione AGO - quando:
l'iscritto, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità presso l’AGO alla data di cessazione del rapporto di lavoro, abbia maturato alla stessa data, presso il Fondo, il requisito contributivo minimo previsto tempo per tempo per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia a carico dell'AGO;
l’iscritto, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, abbia maturato presso il Fondo il requisito contributivo minimo previsto tempo per tempo per l’accesso alle prestazioni di vecchiaia a carico dell’AGO e presso l’AGO il solo requisito contributivo previsto tempo per tempo per l'accesso alle prestazioni di anzianità a carico dell'AGO stessa.
La determinazione della prestazione avverrà con i criteri previsti al precedente art.5 come integrato dagli artt.20 e 21.
Art. 20 - Periodi contributivi sino al 31 dicembre 1995: integrazioni
1. Per i periodi contributivi sino al 31 dicembre 1995, l'ammontare del trattamento di pensione diretta di cui all'art.5, 1° comma punti a) e b), è integrato da una somma pari alla eventuale differenza tra:
• l'importo relativo al totale delle anzianità contributive acquisite al 31 dicembre 1995 pari ad 1/35 del 75% della retribuzione pensionabile, di cui all'articolo 31, percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, sino a 35 anni di contribuzione; tale percentuale, per ogni anno di anzianità contributiva eccedente i 35 anni, viene maggiorato di un 1% fino a raggiungere un massimo dell'80% dopo 40 anni di contribuzione; le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi, non si terrà conto delle frazioni di mese.
• l'importo relativo alle stesse anzianità calcolato come previsto nel precedente art. 5, 1° comma punti a) e b) .
Art. 21 - Cessazione dal servizio successiva al 31.12.97: integrazioni
1. Per i trattamenti a carico del Fondo conseguenti a cessazione dal servizio intervenuta successivamente al 31 dicembre 1997, l'ammontare della prestazione dei trattamenti di cui agli artt.2 punto 1) e 19 sarà integrato dalla differenza tra il maggiore degli importi derivanti dalla somma di cui ai successivi punti 1) e 2) e dalla somma di cui ai successivi punti 3) e 4) e quanto spettante sulla base delle previsioni di cui all’art.5 e all’art.20:
1) quota di pensione corrisposta dall'AGO rapportata ai periodi di contribuzione utili presso il Fondo;
2) quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data del raggiungimento del primo requisito utile alla prestazione di vecchiaia o anzianità a carico dell'AGO, e comunque non superiore a 38 anni, calcolato secondo le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
3) quota di pensione per i periodi relativi alle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data del 31 dicembre 1995, calcolata secondo le disposizioni di cui ai precedenti art. 5 punti A) e B) e art.20.
4) quota di pensione per i periodi relativi alle anzianità contributive maturate presso il Fondo dal 1 gennaio 1996 pari alla somma della quota di pensione calcolata secondo le
disposizioni di cui al precedente art.5 punto C), e della quota di pensione relativa ai medesimi periodi di contribuzione secondo le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
Sulla retribuzione pensionabile di cui al precedente art.18, percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, verranno applicate le seguenti aliquote per ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate):
per i periodi obbligatori calcolati con il sistema retributivo
0,35% fino ad € 30.987,41
0,21% da € 30.987,41 ad € 41.316,55
0,14% oltre € 41.316,55
per i periodi obbligatori calcolati con il sistema contributivo
0,45% fino ad € 30.987,41
0,27% da € 30.987,41 ad € 41.316,55
0,18% oltre € 41.316,55.
La prestazione relativa ai soli periodi obbligatori calcolati con il sistema contributivo, derivante dall'applicazione del precedente comma sarà incrementata o decrementata in relazione all'età anagrafica posseduta al momento della decorrenza della prestazione a carico dell'AGO nelle seguenti misure:
+ 50% a 57 anni
+ 37,5% a 58 anni
+ 25% a 59 anni
+ 12,5% a 60 anni
0% a 61 anni
- 12,5% a 62 anni
- 25% a 63 anni
- 37,5% a 64 anni
- 50% a 65 anni
Gli importi delle fasce sui quali vengono applicate le aliquote di rendimento di cui al comma 2 saranno rivalutati annualmente a far data dal 1° gennaio 1998 secondo i sistemi previsti tempo per tempo presso l’AGO per la rivalutazione dei tetti retributivi.
Per i trattamenti a carico del Fondo conseguenti a cessazione dal servizio intervenuta tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1997, si procederà alla riliquidazione della prestazione, sulla base dei criteri di calcolo stabiliti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sulla retribuzione pensionabile di cui all’art.18 percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, per ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno saranno proporzionalmente conteggiate in mesi e le frazioni di mese non saranno utilizzate), verranno applicate le seguenti aliquote e fasce di retribuzione:
0,25% fino ad € 20.658,28
0,15% da € 20.658,28 ad € 41.316,55
0,10% oltre € 41.316,55.
L’ammontare annuo dei trattamenti di cui al precedente art.14 punto 1.2 è determinato sulla base delle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data di cessazione del
rapporto di lavoro con decorrenza dalla data del raggiungimento del primo requisito utile alla prestazione di vecchiaia o anzianità a carico dell'AGO, e per un’anzianità comunque non superiore a 38 anni, applicando, sulla retribuzione pensionabile di cui all’ art.18 percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione e rivalutata con i criteri per l'adeguamento dei tetti retributivi, per ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate), le aliquote e gli importi delle fasce ed i criteri di cui al comma precedente.
Art. 22 - Liquidazione delle pensioni di reversibilità
1. Per la liquidazione delle pensioni di reversibilità di cui all’art.4, in caso di liquidazione in capitale di parte del trattamento complessivo diretto, le percentuali previste tempo per tempo dall'AGO sono applicate:
1) sulla pensione originaria spettante all'iscritto prima della conversione in capitale
2) sui successivi aumenti effettivamente intervenuti sulla pensione in pagamento all'iscritto in quiescenza.
2. I limiti di reddito del beneficiario di cui alla tabella F allegata alla Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati in misura pari al 50%.
3. In caso di morte dell’iscritto in servizio, senza aventi diritto alla prestazione di cui all’art.4, gli eredi ovvero i diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, potranno ottenere la restituzione di un importo determinato ai sensi dell’art.14, 1° comma punto 1.1). In mancanza di tali soggetti la somma così determinata resta acquisita al Fondo.
4. In caso di morte dell’iscritto in servizio, agli effetti della determinazione dell’importo della pensione spettante ai superstiti, si applica la maggiorazione prevista dall’art.23, 1° comma, lettera a); qualora la morte dipenda invece da cause di servizio si applica la maggiorazione prevista all’art.23, 1° comma lettera b) e 3° comma.
Art. 23 - Ammontare della pensione per inabilità o invalidità
1. L'ammontare annuo dei trattamenti di cui all'art.2 punto 2) è calcolato:
a) per le prestazioni di invalidità, con il meccanismo di cui ai precedenti artt.5, 20 e 21 con la maggiorazione convenzionale dei periodi contributivi utili del 50%, fino a raggiungere un massimo di 35 anni dì contribuzione complessiva; tale maggiorazione non potrà comunque superare la contribuzione massima che l'avente diritto avrebbe potuto maturare se avesse continuato a prestare regolare servizio fino al 60° anno dì età.
b) per le prestazioni di inabilità, con il meccanismo di cui al precedenti art.5, 20 e 21 con la maggiorazione convenzionale dei periodi contributivi utili pari al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di compimento del 60° anno di età, per una anzianità contributiva massima che non potrà comunque superare i 35 anni.
I periodi di maggiorazione convenzionale saranno conteggiati con il sistema di calcolo previsto per le anzianità maturate o teoricamente maturabili dalla data di erogazione della pensione di invalidità o inabilità.
2. Quando l'inabilità o l'invalidità dipendano da causa di servizio presso le Aziende del Gruppo, si liquida una pensione diretta di importo corrispondente ad un periodo massimo di contribuzione convenzionale commisurato come al comma precedente lettera b) e si sviluppa la carriera economica, per il periodo aggiuntivo, nel grado ricoperto al momento di sopravvenienza dell'inabilità o invalidità.
Art. 24 - Pensioni dirette: ammontare dell’integrazione
1. Per le pensioni dirette aventi decorrenza dal 1° gennaio 1991, sempreché non abbiano dall'origine comportato prestazioni sostitutive a carico del Fondo, l’integrazione a carico del Fondo non sarà inferiore ad 1/35 di 1/3 della prestazione minima erogata tempo per tempo dall'Inps per anzianità superiori a 780 contributi settimanali, per ogni anno di contribuzione al fondo sino ad un massimo di 35 anni di contribuzione (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni dì mese non saranno utilizzate).
2. La previsione di cui al comma precedente sarà applicata anche in favore del titolari di pensioni al superstiti, parametrando la stessa alle rispettive quote.
3. Alle pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1° gennaio 1991, sarà estesa l'integrazione di cui ai commi 1° e 2°, sempreché al momento del pensionamento siano stati raggiunti i requisiti minimi di vecchiaia o di anzianità tempo per tempo previsti per l'AGO.
Art. 25 - Prestazioni anticipate
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, ai sensi del comma 3 dell'articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, n.449 che permette di gestire diversamente gli esuberi di personale derivanti da processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale per gli iscritti ai regimi integrativi aziendali di cui al Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 357, e dei conseguenti accordi aziendali intervenuti in materia, una contribuzione a carico delle Aziende del Gruppo individuata nella misura dell’1,7%, applicata alla retribuzione pensionabile di ciascun iscritto percepita mensilmente, definita all’art.18, è destinata, in presenza di esuberi di personale, a finanziare l’erogazione in favore degli iscritti, su loro espressa domanda, di trattamenti anticipati rispetto ai requisiti tempo per tempo previsti per il diritto alle prestazioni a carico dell'Inps.
2. In presenza di mutamenti normativi che incidano direttamente o indirettamente sul sistema previdenziale di cui alla presente Parte F) del Regolamento, ovvero qualora l’aliquota individuata dai bilanci tecnici risultasse inferiore a quanto stabilito al precedente comma, la contribuzione di cui al comma precedente verrà proporzionalmente ridotta o sospesa, in attesa delle determinazioni adottate tramite contrattazione collettiva.
3. Inalterate le previsioni di cui ai seguenti commi, le modalità di accesso ai predetti trattamenti anticipati dovranno essere concordati nell'ambito dì specifici accordi aziendali.
4. L'accesso alle prestazioni di cui al 1° comma, è limitato agli iscritti in possesso di almeno
30 anni di contribuzione al Fondo; a tal fine verranno considerati utili i periodi di contribuzione derivanti da:
effettiva attività lavorativa presso le Aziende del Gruppo;
periodi di iscrizione al Fondo non coperti da contribuzione e riscattati al sensi dell’art.4 dello Statuto adottato nel 2014 dall’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A.;
periodi ricongiunti ai sensi della Legge 29/79 limitatamente ai periodi contributivi derivanti da effettiva attività lavorativa;
periodi riconosciuti validi ai sensi della Legge 1204/71.
5. Potranno altresì accedere alle prestazioni anticipate di cui al 1° comma gli iscritti in possesso di un minimo di contribuzione al Fondo pari a quello tempo per tempo vigente presso l'AGO per le pensioni di vecchiaia ed in possesso dell'età anagrafica di 55 anni se donne ovvero 60 anni se uomini.
6. In ogni caso il periodo intercorrente tra il momento della liquidazione della prestazione di cui al presente articolo e il momento della liquidazione della pensione a carico dell'AGO non potrà avere durata superiore a 15 anni.
7. La misura delle prestazioni anticipate sarà così determinata:
a. per i periodi utili conteggiati con il sistema retributivo utilizzando il sistema di computo vigente presso l'AGO applicato sulla retribuzione annua imponibile per il Fondo in base alle norme tempo per tempo vigenti; l'ammontare così individuato sarà abbattuto nella misura del 5% laddove, per quanto concerne la tassazione delle rendite, si benefici di agevolazioni fiscali; l'aliquota di rendimento relativa alla prima fascia di retribuzione pensionabile sarà aumentata dello 0,14 rispetto all’aliquota di rendimento applicata tempo per tempo nell’AGO; le aliquote relative alle fasce di reddito successive saranno aumentate in proporzione.
b. per i periodi utili conteggiati con il sistema contributivo utilizzando i divisori di cui alla tabella allegata.
8. Al momento della liquidazione del trattamento obbligatorio a carico dell'AGO, il percettore delle prestazioni di cui al presente articolo conserverà a titolo di integrazione, l'eventuale differenza tra la pensione in pagamento e quella calcolata dell'AGO. con riferimento al medesimo periodo contributivo; eventuali effetti sulla determinazione delle prestazioni derivanti da rapporti di lavoro instaurati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende del Gruppo saranno opportunamente neutralizzati.
9. L'accesso alle prestazioni sostitutive di cui al presente articolo potrà avvenire esclusivamente entro un arco temporale di 10 anni, e ai sensi di apposito regolamento rinveniente da accordo sindacale.
10. E’ fatto obbligo all’iscritto in quiescenza, pena il non accoglimento della domanda di cui al 1° comma dell’ art.8, di autorizzare UniCredit spa, quale soggetto erogatore, a trattenere all’iscritto in quiescenza e a versare al Fondo la quota di pensione eccedente già percepita per effetto della eventuale capitalizzazione di parte della pensione, qualora il trattamento complessivo dovesse risultare inferiore alla pensione liquidata dall’AGO, per il periodo di contribuzione al Fondo.
11. L'iscritto in quiescenza titolare di prestazione sostitutiva a carico del Fondo dovrà porre in atto tutti gli adempimenti necessari ivi compresa la sottoscrizione, che costituirà condizione di accoglimento della domanda, di richiesta di contribuzione volontaria all’AGO, al fine di ottenere la liquidazione della prestazione AGO nella misura più elevata e nei tempi più ristretti possibili nel rispetto delle norme vigenti tempo per tempo presso l'AGO.
12. I beneficiari delle sovraesposte previsioni hanno l'obbligo di:
• comunicare l'eventuale sussistenza di ulteriori periodi di contribuzione successiva alla data di cessazione ovvero antecedente la data di iscrizione al Fondo;
• comunicare al Fondo la maturazione dei requisiti utili per poter richiedere un trattamento di pensione principale obbligatoria, fornendo la necessaria documentazione;
• richiedere immediatamente alla prima data utile la liquidazione della prestazione a carico dell'AGO;
• comunicare tempestivamente eventuali ulteriori contribuzioni utili al raggiungimento dei requisiti di pensione AGO;
13. Il Fondo sospenderà l'erogazione delle prestazioni qualora l'iscritto in quiescenza non adempia agli obblighi di cui al comma precedente.
14. La quota di pensione a carico del Fondo conservata a titolo di integrazione di cui al precedente comma 7 sarà diminuita in misura pari all'eventuale incremento della pensione obbligatoria derivante da contribuzione volontaria i cui oneri non siano posti a carico dell'interessato.
15. Le contribuzioni e gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi saranno evidenziate nell’ambito di una separata evidenza contabile all’interno del Bilancio del Fondo.
16. L’aliquota contributiva a carico delle Aziende del Gruppo derivante da quanto previsto dal presente articolo potrà, a richiesta di UniCredit, e a fronte di appositi versamenti di
capitale, essere in ogni tempo diminuita ad invarianza attuariale.
Art. 26 - Prestazioni anticipate a carico delle Aziende
1. Ulteriori prestazioni anticipate, nel rispetto dei principi di cui al precedente art.25 potranno essere erogate su richiesta di UniCredit e delle singole Aziende del Gruppo.
I criteri per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo saranno definiti da UniCredit.
2. Tutti gli oneri derivanti da quanto previsto al comma precedente saranno a totale carico di UniCredit e delle Aziende del Gruppo, indifferentemente a titolo di contribuzione straordinaria una tantum o di aliquota contributiva ad invarianza attuariale.
3. Le contribuzioni e gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi saranno evidenziate nell’ambito di una separata evidenza contabile all’interno del Bilancio del Fondo.
Art. 27 - Calcolo delle prestazioni ex art.21
1. Agli effetti del calcolo della misura delle prestazioni di cui all’art.21 1° comma punto 3), la retribuzione pensionabile di cui all’art.18 viene incrementata di un quota pari all'importo ragguagliato ad anno del premio di produttività e dell'importo ragguagliato ad anno dell'eventuale parte di premio di rendimento collegata ai risultati aziendali, percepiti per l'anno 1995 e già assoggettati a contribuzione al Fondo.
Art. 28 - Contribuzione base
1. Con decorrenza 1 gennaio 1997, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nello Statuto adottato nel 2014 dall’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A., eccezion fatta di quanto previsto ai precedenti artt.25 e 26, l'aliquota contributiva tempo per tempo vigente è applicata alla retribuzione pensionabile di ciascun iscritto percepita mensilmente, definita al precedente art.18.
La contribuzione necessaria al raggiungimento dell'equilibrio attuariale del patrimonio di cui alla presente Parte G) del Regolamento sarà così ripartita:
a carico degli iscritti:
Dirigenti 2,228
Funzionari 1,980
Quadri 1,733
Impiegati 0,990
a carico di UniCredit e delle Aziende del Gruppo:
la differenza tra l’aliquota di equilibrio individuata nel bilancio tecnico al 31 dicembre 1997, dedotto quanto necessario a norma dell’art.25, nel 7,20% delle retribuzioni di cui al precedente articolo 31, e la quota a carico iscritti come sopra individuata.
2. Qualora dopo la compilazione dei successivi bilanci tecnici risultasse necessaria una aliquota di equilibrio inferiore, l’ammontare dei contributi pari alla differenza tra l’aliquota sopra definita e la nuova aliquota, verrà imputato ad una partita patrimoniale all’interno del bilancio denominata “riserva di garanzia ex art. 28" la cui destinazione a fini previdenziali sarà concordata in sede di contrattazione collettiva.
3. Laddove l'aliquota di equilibrio individuata nei successivi bilanci tecnici fosse superiore a quanto previsto nel presente articolo, fermo restando il limite massimo di contribuzione a carico di UniCredit e delle Aziende del Gruppo e delle Società nella misura percentuale individuata al 1° comma, le nuove prestazioni di cui al presente titolo saranno
immediatamente sospese in attesa dei necessari interventi operati tramite la contrattazione collettiva.
4. Qualora l'attuale assetto contrattuale dovesse subire modificazioni in merito all'inquadramento del personale, potranno essere adottate, tramite contrattazione collettiva, modifiche alla ripartizione tra le categorie della contribuzione a carico degli iscritti determinata al 1° comma, fermo restando l’onere complessivo.
5. In presenza di mutamenti normativi che incidano positivamente o negativamente sul sistema previdenziale di cui al presente Parte G) del Regolamento, potranno essere adottate, tramite contrattazione collettiva, modifiche alle prestazioni o al sistema di finanziamento fermo restando il livello di contribuzione a carico di UniCredit, delle Aziende del Gruppo e delle Società nella misura percentuale individuata nel 1° comma.
6. L’aliquota di equilibrio a carico di UniCredit, delle Aziende del Gruppo e delle Società derivante da quanto previsto dal presente articolo potrà, a richiesta di UniCredit e a fronte di appositi versamenti di capitale, essere in ogni tempo diminuita ad invarianza attuariale.
Art. 29 - Prestazioni straordinarie
1. Gli iscritti in servizio che ottengano l’accesso alle prestazioni straordinarie, erogate dal Fondo di solidarietà ai sensi di accordi aziendali stipulati in applicazione del Decreto Ministeriale 28 aprile 2000, n.158, manterranno l’iscrizione e la contribuzione al Fondo durante il periodo intercorrente tra l’accesso alle prestazioni straordinarie, erogate dal Fondo di solidarietà di cui al predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni, e la maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia previsti tempo per tempo presso l’AGO.
A tale fine la retribuzione imponibile di cui all’art.18 utile ai fini della determinazione della prestazione del Fondo e della contribuzione a carico dell’iscritto e di UniCredit o delle Aziende o delle Società, è quella percepita dall’iscritto nell’ultimo mese di servizio presso le stesse, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione.
2. Per gli iscritti di cui al presente articolo, il periodo di contribuzione presso il Fondo maturato alla data di cessazione dal servizio presso UniCredit, le Aziende del Gruppo o le Società è incrementato del periodo intercorrente tra la data di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà e quella di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia previsti tempo per tempo presso l’AGO, coperti da effettiva contribuzione.
3. UniCredit, le Aziende e le Società hanno l’onere del versamento mensile dell’intera contribuzione dovuta al Fondo, compresa quella a carico degli iscritti.
4. E' fatto obbligo agli iscritti di cui al presente articolo di effettuare tutti gli adempimenti necessari per ottenere la liquidazione della prestazione AGO, nella misura più elevata consentita dalle disposizioni legislative.
5. In caso di inabilità o invalidità al lavoro riconosciuta dall’AGO nel periodo intercorrente tra la data di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà e quella di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia previsti tempo per tempo presso l’AGO, nei confronti degli iscritti di cui al presente articolo troveranno applicazione le disposizioni previste agli artt. 2, 1° comma punto 2), 3 e 23.
6. In caso di morte nel periodo intercorrente tra la data di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà e quella di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia previsti tempo per tempo presso l’AGO, nei confronti degli iscritti di cui al presente articolo troverà applicazione l’art.22 ultimo comma.
7. Ai fini dell'erogazione della prestazione a carico del Fondo, gli iscritti di cui al presente articolo o i loro superstiti, dovranno presentare, domanda di pensione al Fondo e all'Inps; la prestazione avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo secondo le previsioni
dell’art.2.
8. Al termine del periodo di percepimento delle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà, ovvero in caso di erogazione delle predette prestazioni straordinarie in unica soluzione, all’iscritto che non abbia maturato alcun diritto alle prestazioni previste dallo statuto si applicano le disposizioni previste all’art.14.
9. Ai fini delle norme contenute nella presente Parte G) del Regolamento, per gli iscritti di cui al presente articolo la data di cessazione del rapporto di lavoro o dal servizio è da intendersi la data di riferimento dell’ultimo contributo correlato versato al Fondo.
Art. 30 - Trattamenti pensionistici con decorrenza originaria anteriore alla data di entrata in vigore Statuto adottato nel 2014 dall’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A
1. I trattamenti pensionistici con decorrenza originaria anteriore alla data di entrata in vigore Statuto adottato nel 2014 dall’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A, tenuto conto delle disposizioni previste dalla Legge 30 luglio 1990, n.218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n.357, restano regolati dal complesso delle norme dei rispettivi preesistenti Statuti, così come tempo per tempo modificati dalle norme di legge, ivi comprese le norme in materia di perequazione delle pensioni.
2. A parziale deroga di quanto stabilito al comma precedente ai predetti trattamenti si applicheranno le norme di cui agli artt. 3 commi 2 e 3, 6, 22 ultimo comma.
3. UniCredit, quale soggetto erogatore, tratterrà all’iscritto in quiescenza e verserà al Fondo la quota di pensione eccedente già percepita per effetto della richiesta capitalizzazione, qualora il trattamento complessivo al netto dell’importo capitalizzato dovesse risultare inferiore alla pensione liquidata dall’AGO, per il periodo di contribuzione al Fondo.
Art. 31 - Trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 1990, n.218
1. Per i titolari di trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 1990, n.218, la pensione integrativa è calcolata, con effetto dal 1° gennaio 1991, quale differenza tra il trattamento pensionistico complessivo, determinato al 31 dicembre 1990, ai sensi del precedente art.30 con principio di continuatività sulla base delle prestazioni spettanti, e la quota di pensione a carico dell’AGO, determinata alla stessa data in base al coefficiente di cui alla tabella “A” del Decreto Legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, fermi restando i meccanismi perequativi garantiti dall’art.4 del predetto decreto. Per le pensioni decorrenti tra l’entrata in vigore della Legge 30 luglio 1990 n. 218, e il 31 dicembre 1990 la quota a carico dell’AGO è calcolata in base alla disciplina vigente per l’AGO stessa ai fini del diritto e dell’ammontare della pensione.
Il trattamento complessivo sarà adeguato nel tempo ai sensi dell’art. 13.
Art. 32 - Ricongiunzione, riscatto e riconoscimento figurativo ante 31.12.90
1. Sono fatte salve le richieste di ricongiunzione, riscatto e riconoscimento figurativo presentate entro il 31 dicembre 1990 in base alla normativa vigente per il Fondo esonerato, anche se non definite all'atto della trasformazione del Fondo continueranno a trovare applicazione le norme previste negli articoli 36 ter e 48 dello Statuto approvato con delibera del Consiglio in data 26 maggio 1994 e definitivamente approvato con la Legge 27 dicembre 1997, n.449.
2. L'onere a carico degli iscritti e degli iscritti in quiescenza continuerà ad essere determinato
in base alle condizioni ed alla normativa vigente all'atto della domanda.
3. L’iscritto che abbia ricongiunto, in base alla Legge n. 29/79, periodi di contribuzione obbligatoria derivanti da effettiva attività lavorativa, nonché riconosciuti validi ai sensi dell’art. 7 della Legge 1204/71 e dell’art. 49 della Legge 153/69, ha diritto ad ottenere, su sua esplicita richiesta scritta, il riconoscimento dei suddetti periodi, ai fini della maturazione del diritto alla prestazione di cui all’art.25. In tale caso, qualora al momento della domanda di ricongiunzione la somma dei periodi coperti da contribuzione al Fondo e dei suddetti periodi oggetto di ricongiunzione avesse raggiunto il requisito minimo contributivo previsto dal citato art.25, l’iscritto dovrà corrispondere il maggior onere conseguente al ricalcolo della riserva matematica a termini di legge, sull’intero periodo contributivo ricongiunto.
Le esdebitazioni rateali in corso procederanno nella loro definizione nei confronti del Fondo integrativo.
Art. 33 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. Gli aspetti previdenziali connessi al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno disciplinati in apposita ed autonoma regolamentazione, approvata tempo per tempo dal Consiglio, in conformità agli accordi aziendali in materia.
Art. 34 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Parte G) del Regolamento, fatte salve le norme regolamentari di cui all'art.9, 1° comma punto 3) dello Statuto adottato nel 2014 dall’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A, si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti per l'AGO, in quanto applicabili.
Art. 35 - Società
1. Ai fini degli artt. della presente Parte G) del Regolamento per “Società” si intendono le aziende o gli enti non appartenenti al Gruppo UniCredit presso le quali prestano servizio gli iscritti di cui alla lettera ee) del 2° comma dell’art.1 dello Statuto.
Art. 36 - Modifiche
1. Gli artt. dal 2 al 35 che precedono trovano applicazione secondo la formulazione esposta o secondo quella diversa che dovesse risultare alla data di efficacia dell’incorporazione dell’ex Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A, nel Fondo a seguito di modifiche statutarie adottate dal fondo incorporato prima della predetta data.
Allegato 1
Tabella delle percentuali da applicare sulla pensione calcolata a norma dell’articolo 13, Parte A) del presente Regolamento nei confronti dei partecipanti che cessino dal servizio presso il Gruppo nelle condizioni previste dall’articolo 11 lettera b).
Età | Anzianità di partecipazione e di contribuzione al Fondo (2) | |||||||
(1) | ||||||||
40 o più | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | |||
Uomini | ||||||||
49 | - | - | - | - | - | 82,9 | ||
50 | - | - | - | - | 84,6 | 83,5 | ||
51 | - | - | - | 87 | 85,3 | 84,2 | ||
52 | - | - | 90,3 | 88 | 86,1 | 85 | ||
53 | - | 95,3 | 91,3 | 89 | 86,9 | 85,8 | ||
54 | 100 | 95,8 | 92,3 | 90 | 87,8 | 86,7 | ||
55 | 100 | 96,1 | 92,8 | 90,8 | 88,8 | 87,7 | ||
56 | 100 | 96,3 | 93,3 | 91,5 | 89,8 | 89,8 | ||
57 | 100 | 96,6 | 93,8 | 92 | 92 | 92 | ||
58 | 100 | 96,8 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | ||
59 | 100 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
(1) Anni di età compiuti all’atto della cessazione dal servizio
(2) Anni interi di partecipazione e di contribuzione compiuti all’atto della cessazione dal servizio.
Età | Anzianità di partecipazione e di contribuzione al Fondo (2) | |||||
(1) | ||||||
40 o più | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
Donne | ||||||
49 | - | - | - | - | - | 85,8 |
50 | - | - | - | - | 87,7 | 87,7 |
51 | - | - | - | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
52 | - | - | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
53 | - | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
54 | 100 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
(1) Anni di età compiuti all’atto della cessazione dal servizio
(2) Anni interi di partecipazione e di contribuzione compiuti all’atto della cessazione dal servizio.
Allegato 2
Tabella delle percentuali da applicare sulla pensione calcolata a norma dell’articolo 13, Parte A del presente Regolamento nei confronti degli ex partecipanti che chiedano la liquidazione immediata della pensione ai sensi dell’articolo 11 lettera c).
Età | Anzianità di partecipazione e di contribuzione al Fondo(2) | ||||||
(1) | Uomini | Donne | |||||
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 34 | |
o meno | o meno | ||||||
49 | 61,7 | 60 | 58,4 | 56,8 | 55,3 | 53,8 | 70,4 |
50 | 63,3 | 61,6 | 59,9 | 58,3 | 56,7 | 56,7 | 74,5 |
51 | 65 | 63,2 | 61,5 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 78,9 |
52 | 66,7 | 64,9 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 83,6 |
53 | 68,5 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 88,7 |
54 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 94,1 |
55 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | - |
56 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | - |
57 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | - |
58 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | - |
59 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | - |
(1) Anni di età compiuti all’atto della cessazione dal servizio
(2) Anni interi di partecipazione e di contribuzione compiuti all’atto della cessazione dal servizio.