CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L ‘AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L ‘AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA
PER L’INSERIMENTO DELLE STRUTTURE DELL’AZIENDA NELLA RETE FORMATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA
L’Università degli Studi di Firenze (di seguito “Università”), rappresentata dal Prof. Xxxxx Xxx, nato a Firenze, il 10 giugno 1956, nella sua qualità di Rettore, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza San Marco 4,
E
L’ Azienda per la Tutela della Salute Sardegna ( ATS SARDEGNA) con sede legale in Sassari via Xxxxxx Xxxxx (Pizza Fiume) n. 57, 07100 Codice fiscale 920058709009 – Partita IVA 00935650903, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Sasari il 15/07/1970 nominato con Delibera Regionale n.52/35 del 23/10/2020 delegato alla stipula Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Direttore S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con Deliberazione del Direttore Genereale n. 1091 del 23/10/2018 concernente i tirocini formativi e di orientamento curriculari.
Premesso che
• Il D.Lgs. 517/99 affida la disciplina dell’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università a specifici protocolli di intesa stipulati dalla regione con le università ubicate nel proprio territorio in conformità ad apposite linee guida emanate dal Governo;
• L’Università di Firenze, con l’Università di Pisa e l’Università di Siena, hanno sottoscritto Protocolli di Intesa in attuazione del D.Lgs 517/1999, che hanno contribuito a garantire qualità e sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale, ad assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario rispetto ai fabbisogni, nonché a promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e la valorizzazione dei risultati;
• Il X.Xxx. 368/1999, all’art. 37, prevede che il medico in formazione specialistica acquisisca le capacità professionali inerenti al titolo di specialista mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole;
• Il medesimo decreto, al successivo art. 38, specifica che le modalità di svolgimento teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 502/1992;
• Il D.M. 68/2015, all’art. 3, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate. Nel medesimo articolo inoltre si dettano a grandi linee le modalità di svolgimento della collaborazione tra Università e strutture sanitarie e si rinvia ad un successivo decreto per l’identificazione dei requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché degli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;
• Il D.I. 402/2017 individua gli standard minimi generali e specifici delle strutture della rete formativa, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa e gli indicatori di attività formativa e assistenziale;
• il MIUR, con decreto dirigenziale MIUR del 3 luglio 2019 n. 1276, ha decretato per l’Università di Firenze l’accreditamento delle cinquantadue scuole di specializzazione;
• Il D.I. 68/2015 richiamato nei punti precedenti rinviano ad un Regolamento della Scuola la specifica delle modalità di valutazione degli specializzandi, il programma e il percorso formativo
• L’Università ha approvato il Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria con D.R. 1092/2016
• L’Azienda dichiara che le proprie strutture sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all’allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017 n. 402 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione.
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 – Oggetto
L’Università e l’Azienda con il presente atto concordano la collaborazione nell’ambito della rete formativa delle Scuole di Specializzazione di cui all’allegato a) per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti delle stesse Scuole
Art.2 – Impegni delle parti
Le parti, consapevoli che le suddette procedure non danno luogo all’instaurazione di alcun rapporto di impiego o di lavoro tra l’Università ed il personale docente designato, per l’attuazione del rapporto di collaborazione si impegnano a:
• Ai fini dell’espletamento delle attività formative e assistenziali dei medici in formazione specialistica l’Azienda mette a disposizione dell’Università le seguenti strutture:
- Ospedale S. Francesco ASSL Nuoro-Chirurgia Vascolare 1401
• Le articolazioni di dette strutture oggetto di frequenza da parte dei medici in formazione specialistica saranno individuate dal progetto formativo individuale deliberato dal consiglio della scuola all’inizio dell’anno accademico e condiviso con l’Azienda ospedaliero Universitaria di riferimento, in quanto cofirmataria del contratto di specializzazione, e comunicato alla Azienda dove lo specializzando svolge l’attività formativa.
• A tal fine l’Azienda si impegna a rispettare le prescrizioni previste dall’art. 5 lettera d) del D.Lgs. 402/2017, vale a dire: rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale; accettazione dei controlli dell’Osservatorio nazionale e regionale; rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali; rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili; rispetto della programmazione formativa della Scuola di specializzazione come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola; garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della struttura siano adeguate agli standard e requisiti previsti per le singole Scuole di specializzazione; garanzia per la singola Scuola di
specializzazione, ove previsto, dell’utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alla formazione; garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.
• Rispetto a quest’ultimo punto l’Azienda garantisce che su una medesima struttura non insistono scuole di diversi atenei appartenenti alla stessa tipologia; ove i flussi assistenziali garantiscano una adeguata formazione in funzione degli standard e dei requisiti assistenziali minimi previsti dal D.I. 402/2017 è possibile per l’Azienda ospitare Scuole di altri Atenei purchè di diversa tipologia.
• Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.M. 68/2015 L’Azienda riserva alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell’attività annualmente svolta.
• L’Università e l’Azienda concordano che il coinvolgimento del personale sanitario regionale nell’attività didattica avvenga a seguito di selezione, così come previsto dall’art. 3 del DM 68/2015. A tal fine l’Università di Firenze emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle strutture sanitarie della rete formativa e procede alla valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati. Le modalità e le forme di partecipazione del personale così selezionato, che assume la qualifica di “professore a contratto” sono definite di concerto tra Università e struttura sanitaria di riferimento fermo restando che l’attività sarà svolta senza nessun onere per l’Università
• Ai fini dello svolgimento dell’ attività formativa di cui al precedente punto, la stipula della presente convenzione equivale a nulla osta allo svolgimento della didattica frontale.
Art.3 – Modalità di applicazione
Le modalità di svolgimento delle attività di formazione vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica di cui all’articolo precedente.
Nel piano formativo è prevista l’assegnazione dello specializzando alle Strutture Operative afferenti all’Azienda, per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali in esso previste. Durante tale periodo l’Azienda garantisce allo specializzando la partecipazione guidata alle attività mediche della struttura cui viene assegnato, con l’obiettivo di una graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi in autonomia, seppure sempre vincolate alla costante osservanza alle direttive impartite ed all’attento controllo del tutor.
Le parti garantiscono che in nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica sia sostitutiva del personale di ruolo.
Il tutor certifica sull’apposito libretto personale le attività e gli interventi svolti in conformità al programma formativo e li sottopone alla controfirma del medico specializzando.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento delle attività di formazione le parti rinviano al Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università, in particolare all’art. 33 che disciplina la figura del tutor.
Art.4 – Assicurazione
Secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 368/1999 l’Azienda firmataria della presente convenzione provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.
Per quanto riguarda gli infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività assistenziale all’interno della rete formativa e in conformità al progetto formativo, la copertura INAIL è garantita dall’Azienda firmataria del contratto di formazione (ATS Sardegna) ai sensi della convenzione stipulata tra Unifi e ATS Sardegna in corso di sottoscrizione salvo eventuale conguaglio concordato tra le Aziende.
In caso di infortunio durante l’attività assistenziale l’Azienda provvederà ad effettuare la relativa denuncia come previsto dalla normativa vigente e gli infortuni;
Articolo 5 – Sorveglianza sanitaria e formazione antinfortunistica X.Xxx. 81/2008
L’Università, direttamente o in collaborazione con le Aziende di riferimento, prima dell’inizio di attività formativa presso le strutture operative dell’Azienda facenti parte della rete formativa assicura:
1) la formazione di ogni medico in formazione specialistica sulla legislazione antinfortunistica, nonché sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 smi e accordo Stato Regioni del 2011;
2) la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente prevista dal D.Lgs 81/2008. Il medico in formazione specialistica per poter essere ammesso al percorso in rete formativa dell’attività formativa, deve essere obbligatoriamente provvisto del “ Giudizio di Idoneità” finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Art. 6 – Trattamento economico
Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, viene corrisposto esclusivamente dall’Università secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 7 – Applicazione convenzione
Il Direttore della Scuola ed il Direttore della Struttura Operativa di riferimento vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche, nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa può suggerire.
Le modalità operative della collaborazione tra le parti (come ad esempio la trasmissione del piano formativo o la fornitura del vestiario) saranno oggetto di accordi attuativi tra le parti stipulati anche tramite corrispondenza.
Art.8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), l’Università e l’Azienda convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione della presente convenzione e successivamente nel prosieguo della medesima, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.
I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.
Art. 9 – Durata
Il presente atto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata pari nove anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.
Eventuali modifiche possono essere concordate tra le parti e sottoscritte
Art. 10 – Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali di conciliazione. Qualora non si potesse addivenire a una amichevole composizione della controversia, le parti riconosceranno come competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Art. 11 – Bollo e Registrazione
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
Le spese di bollo sono a carico dei contraenti con ripartizione in parti uguali. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Art. 12 – Norma finale
La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
ATS Sardegna – SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxx.xx
Università degli Studi di Firenze: xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
p. L’ATS Sardegna Il Direttore
SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo Il Delegato alal stipula
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
p. L’Università il Rettore Prof. Xxxxx Xxx
Allegato A - Scuole che comprendono nella rete formativa le strutture dell’Azienda L'Azienda della Salute Sardegna |
Chirurgia vascolare |