INDICE
Regolamento recante Condizioni Generali per la partecipazione alle Manifestazioni e/o alle Iniziative organizzate e/o gestite e/o patrocinate dall’Associazione Pro Loco di Cison di Valmarino APS.
INDICE
1. Oggetto ed ambito di applicazione 2
3. Pubblicità degli Eventi, richieste di partecipazione 3
4. Conferma accettazione Regolamento e pagamento quota di partecipazione 4
6. Oneri in capo all’Associazione 5
7. Oneri degli Espositori funzionali allo svolgimento della Manifestazione 6
9. Obblighi specifici in caso di preparazione, vendita e somministrazione di alimenti 7
10. Facoltà di verifica e sanzioni per l’inadempimento 8
11. Limitazione di responsabilità e malleva 8
12. Esclusione diritti e titoli di preferenza 9
13. Oneri fiscali/amministrativi, costi e spese di partecipazione - disposizioni finali 9
15. Trattamento dei dati personali 9
PREMESSA
La Pro Loco di Cison di Valmarino APS, (di seguito, “l’Associazione”), è un’Associazione non riconosciuta che opera, senza finalità di lucro, avvalendosi essenzialmente dell’attività volontaria e gratuita di soci, simpatizzanti e sostenitori.
Nell’ambito delle proprie finalità, volte alla promozione del territorio, della tradizione, della cultura locale e delle tipicità eno-gastronomiche, nonché alla valorizzazione dell’attività manuale, artigiana, o artistica nelle loro più diverse forme ed espressioni, l’Associazione, nel corso dell’anno, è solita organizzare, promuovere e/o patrocinare più manifestazioni (nel proseguo anche “gli Eventi”), identificabili, per lo più, nell’ambito delle mostre-mercato, dedicate ad uno o più settori merceologici omogenei e/o connessi tra loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita immediata o differita dei beni esposti.
Come tali le Manifestazioni anzidette rientrano tra quelle definite all’art. 2, commi 1° e 2° della Legge Regionale n. 11 del 23.05.2002.
Le Manifestazioni perseguono l’obbiettivo del recupero delle tradizioni attraverso la promozione dell’artigianato. Nel loro ambito, di regola, sono ammessi esclusivamente prodotti realizzati dall’Espositore che sarà/potrà essere chiamato a dimostrazioni pratiche del proprio lavoro.
Gli Eventi si svolgono lungo le vie, nei cortili, nelle cantine, sotto i portici, in casette di legno, gazebi e/o locali al coperto, nel centro storico di Cison di Valmarino.
Le principali sono:
“Artigianato Vivo”, che, di norma, si svolge nella prima metà di agosto; “Stelle a Natale”, che, di norma, si svolge ad inizio dicembre.
1) OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente compendio di regole (di seguito “il Regolamento”) disciplina lo svolgimento e le condotte da adottarsi in occasione degli Eventi in premessa precisati e/o delle eventuali ulteriori Manifestazioni di carattere similare, nonché di ogni altra per la quale si faccia esplicito rinvio, o riferimento, al Regolamento medesimo.
In particolare, lo stesso, norma i rapporti tra l’Associazione e tutti quei Soggetti (artigiani, commercianti titolari di partita IVA, hobbisti, associazioni, ecc.), nel seguito, per brevità, “gli Espositori” che, volendo proporre le proprie creazioni e/o i propri prodotti nell’ambito delle Manifestazioni anzidette, presentino all’Associazione la relativa richiesta (nel proseguo anche “la Domanda”).
L’espressa, incondizionata e preventiva accettazione del Regolamento è requisito essenziale ed inderogabile per la partecipazione alle Manifestazioni.
L’Associazione, prima di ogni singolo Evento, a sua discrezione, può disporre eventuali deroghe e/o condizioni particolari o ulteriori rispetto a quelle incluse nel Regolamento (nel proseguo, “gli Addendum”). Nel caso, gli Addendum verranno inclusi in un apposito documento, reso noto con la pubblicazione nel sito internet dell’Associazione. In assenza di Addendum e/o di altre esplicite deroghe debitamente pubblicate, il Regolamento resta vigente nel presente testo.
2) PRINCIPI GENERALI
Il Regolamento, come l’azione dell’Associazione, si ispira e presuppone la rigorosa osservanza dei generali principi di legalità, onestà, correttezza e buona fede.
I medesimi principi si impongono a tutti gli Espositori, i quali, dunque, sono tenuti ad osservare e ad applicare la disciplina (legale e/o regolamentare), sia generale (con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché fiscale e di condotta commerciale), sia specifica dell’attività svolta.
In capo agli stessi si pone poi l’obbligo di agire con la massima integrità e probità nei rapporti con l’Associazione, con le istituzioni e con il pubblico.
La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce, in ogni caso, grave violazione del Regolamento e dunque grave inadempimento del rapporto contrattuale con l’Associazione, legittimante la stessa, in funzione della gravità e della ripetitività della condotta illecita, a comminare sanzioni contrattuali, quali l’applicazione di penali, la sospensione o l’esclusione dell’Espositore, sino alla risoluzione del contratto di diritto ex art. 1456 c.c., oltre al diritto al risarcimento di ogni danno conseguente, compresi quello di immagine o conseguente ad eventuali sanzioni che avessero a ricadere sull’Associazione.
3) PUBBLICITÀ DEGLI EVENTI, RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
L’Associazione da notizia dell’Evento e del relativo periodo di svolgimento, di norma, con la diffusione, nel proprio sito internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), di un apposito avviso (nel proseguo “la Pubblicazione”). La Pubblicazione avviene, mediamente, tra il sesto ed il terzo mese precedente alla Manifestazione. Resta salva, tuttavia, la possibilità di provvedere in altre modalità o forme.
L’Associazione, anche successivamente alla Pubblicazione di cui sopra, resta libera di modificare il luogo e/o il programma dell’evento, senza che da ciò consegua alcun diritto a risarcimento, rimborso e/o altra indennità di qualsivoglia natura per chicchessia.
Gli Espositori che, alla luce delle categorie merceologiche interessate dall’Evento, intendono presentare la propria candidatura per un Evento, hanno l’onere di trasmettere, nel termine e nelle modalità indicate nella Pubblicazione , la relativa Domanda di partecipazione, utilizzando l’apposito Modulo predisposto o indicato dall’Associazione. Questo deve essere compilato in ogni singola parte, con informazioni complete e veritiere. Nel caso, va corredato dalla documentazione fotografica (o altra similare) dei prodotti che si intenderanno realizzare / esporre.
L’Associazione, a proprio insindacabile giudizio, dunque senza assumere alcun obbligo in tal senso, potrà decidere di esaminare anche le Domande che avessero a pervenire oltre il termine previsto.
La presentazione della Domanda comporta (e da atto) dell’integrale accettazione del presente Regolamento, nonché dell’obbligo di partecipare alla Manifestazione, quest’ultimo condizionato all’accoglimento della richiesta.
La Domanda è liberamente revocabile prima della comunicazione di accettazione. Successivamente a questa, l’eventuale rinuncia, come il mancato adempimento delle obbligazioni di cui alle successive lett. “a” e “b” dell’art. 4, o comunque la mancata partecipazione, non motivate da eventi e/o da fattori eccezionali, estranei alla volontà dell’Espositore (e che questi ha l’onere di documentare), da diritto all’Associazione di trattenere (o a pretendere il pagamento di):
− metà della quota di partecipazione, ove la rinuncia pervenga almeno 15 giorni prima della data di inizio della Manifestazione;
− l’intera quota in caso di rinuncia successiva a detto termine.
Gli Espositori, nel caso, sono tenuti a segnalare nella Domanda, senza alcun effetto vincolante per l’Associazione, particolari esigenze connaturate alla tipologia, o alle caratteristiche dei prodotti offerti (ad
esempio: deperibilità, o condizioni ambientali non conciliabili con il prodotto, necessità di potenza elettrica > 1 kW, o di tensione a 380 V, ecc.).
Non è ammessa la presentazione di Domande:
• trasmesse senza l’utilizzo del previsto Modulo (rif. Mod. 1);
• condizionate al verificarsi di un avvenimento, o di una situazione particolare, o all’assegnazione di uno specifico spazio espositivo, o che presuppongono l’accettazione o la tolleranza di condotte non conformi al presente Regolamento e/o a norme imperative;
• presentate da Espositori che, nei 30 giorni precedenti, o nei 30 giorni successivi alla data di inizio della Manifestazione, abbiano partecipato, o intendano partecipare, con opere e/o prodotti analoghi, ad altri Eventi similari che si collochino ad una distanza inferiore ai 20 km da Cison di Valmarino. Nel caso, è onere dell’Espositore evidenziare, già nella Domanda di partecipazione, la diversità dell’Evento, o delle opere o dei prodotti ivi presentati, ovvero richiedere motivatamente ed esplicitamente di poter derogare alla presente norma.
Il c.d. “Gruppo mostra”, nominato dall’Associazione in piena libertà ed a suo insindacabile Xxxxxxxx, provvederà al vaglio delle richieste seguendo l’ordine cronologico di ricezione. All’esito, l’Associazione darà conferma scritta (di regola via e-mail) dell’accoglimento, o del rigetto della Domanda.
La scelta così effettuata è insindacabile e non è dovuta motivazione alcuna. Agli Espositori la cui Xxxxxxx non sia stata accolta non compete alcun risarcimento, rimborso e/o indennizzo che dir si voglia.
La conferma costituisce titolo di partecipazione non cedibile, valido solo per il soggetto intestatario, nonché esclusivamente per i prodotti e per le modalità di partecipazione in precedenza dichiarati.
4) CONFERMA ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A fronte dell’avvenuta conferma dell’accettazione della richiesta di partecipazione, l’Espositore, salvo diverse intese con l’Associazione, entro e non oltre 10 giorni, dovrà:
a. Far pervenire l’attestazione di cui all’apposito Modulo (rif. Mod. 2), oltre allo schema di autocertificazione predisposti e resi disponibili dall’Associazione, da compilare integralmente, sottoscrivere e correlare dai relativi eventuali allegati;
b. Provvedere al pagamento, a mezzo bonifico, o assegno circolare non trasferibile, della quota di partecipazione, determinata ai sensi del presente articolo.
In assenza, l’Associazione potrà revocare la conferma di partecipazione e non accettare gli eventuali adempimenti tardivi.
Per gli Espositori del comparto alimentare (coloro che svolgono attività di preparazione, vendita e somministrazione di alimenti), salvo il rispetto degli obblighi specifici di cui all’art. 9, è inoltre richiesta la presentazione dell’ulteriore attestazione, del pari integralmente compilata e debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto nel relativo Modulo (rif. Mod. 3) fornito dall’Associazione. La consegna del Modulo medesimo deve avvenire, al più tardi, almeno 10 giorni prima dell’inizio della Manifestazione.
La mancata consegna delle attestazioni di cui alla lett. “a” (Mod. 2 e schema di autocertificazione) e, nei casi in cui è dovuta, di quella di cui al comma precedente (Mod. 3), impedisce la partecipazione alla Manifestazione e pertanto legittima l’Associazione a vietare l’accesso allo spazio espositivo, nonché a disporre l’allontanamento dell’Espositore inadempiente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 10 del presente Regolamento.
La quota di partecipazione è stabilita per singolo spazio espositivo. La stessa, salvo diversa indicazione in sede di Pubblicazione, non dipende dalla posizione e/o dalle dimensioni dello spazio assegnato, ma può essere differenziata per categorie di Espositori o, eventualmente, per tipologia di prodotto.
L’entità della quota di partecipazione è comunicata, per ciascun evento, unitamente alla Pubblicazione.
5) ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
L’Associazione, pur valutando le eventuali indicazioni presenti nella Domanda di ammissione, decide l’assegnazione degli spazi con piena discrezionalità ed in perfetta autonomia. La scelta così effettuata è insindacabile.
In sede di conferma di accettazione l’Associazione potrà eventualmente fornire, senza con ciò assumere alcun vincolo o impegno, un’indicazione di massima concernente esclusivamente la zona espositiva.
L’assegnazione definitiva dello spazio sarà confermata solo successivamente all’adempimento delle obbligazioni di cui alle lett. “a” e “b” del precedente art. 4 (consegna attestazione Mod. 2 e pagamento quota di partecipazione).
L’Associazione può modificare l’assegnazione di cui trattasi sino al giorno precedente a quello previsto per l’avvio della Manifestazione. In detta ipotesi, salvo il disposto del comma che segue, l’Espositore avrà facoltà di rinunciare alla partecipazione, con diritto alla ripetizione della sola quota di partecipazione. E’ escluso qualsiasi rimborso e/o risarcimento e/o indennizzo ulteriore.
Ai sensi del presente Regolamento, lo spostamento nell’ambito della medesima zona espositiva e/o la mera rotazione e/o la traslazione a distanza non superiore a 50 m e/o la riduzione non superiore ad 1/5 dello spazio Espositivo originariamente assegnato non costituisce variazione di cui al comma precedente e dunque non consente di rinunciare alla partecipazione.
6) ONERI IN CAPO ALL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, a fronte dell’adempimento delle obbligazioni di cui sopra da parte degli Espositori, si assume e si fa carico dei seguenti oneri:
a) Xxxxxxx il programma e le date dell’Evento;
b) Individuare e mettere a disposizione gli spazi, pubblici o privati, per lo svolgimento della Manifestazione;
c) Determinare le zone espositive, con i relativi spazi, nonché la disposizione ed il numero massimo degli Espositori, secondo la propria discrezionalità, verificando che non si crei pericolo per la sicurezza pubblica e che siano assicurati idonei corridoi di servizio per il passaggio di mezzi di soccorso;
d) Fornire ogni spazio espositivo di un allacciamento elettrico a 220 V per una potenza disponibile di 1 kW. Restano, invece, di esclusiva pertinenza dell’Espositore tutte le attrezzature e le apparecchiature a valle della presa di alimentazione (es. prolunghe, prese multiple, adattatore civile/industriale, corpi illuminanti, ecc.). Per l’illuminazione interna sono ammessi faretti, lampadine, lampade a led, o a basso consumo. E’ vietato l’utilizzo di luci alogene, o ad incandescenza;
e) Individuare zone riservate al parcheggio degli automezzi degli Espositori e del pubblico;
f) Disporre affinché la/le area/e riservata/e agli Espositori sia/no funzionalmente attrezzata/e con strutture mobili, contenitori per il deposito dei rifiuti, prese luce di piccola portata e quant’altro necessario alla funzionalità della Manifestazione, con particolare attenzione all’aspetto igienico sanitario;
g) Ottenere la licenza di cui all’art. 80 del TULPS rispetto alle strutture aperte al pubblico gestite direttamente dall’Associazione;
h) Sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le fasi della Manifestazione;
i) Impartire le indicazioni operative e di carattere generale attinenti al corretto svolgimento della Manifestazione;
j) Mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze istituzionali e le altre attività di pertinenza, il proprio personale e la propria organizzazione;
k) Pubblicizzare l’evento attraverso i propri canali informativi (internet, bacheche, comunicati stampa, dépliant, volantini, ecc.).
7) ONERI DEGLI ESPOSITORI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Ciascun Espositore, salvi gli obblighi generali di cui al successivo art. 8, quindi il dovere di rispettare la normativa vigente, legale e regolamentare generalmente applicabile, o riferibile al contesto e/o all’attività svolte, nonché ferme le obbligazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, deve:
a) Allestire il proprio stand entro la data e l’ora prevista per l’inizio della Manifestazione, considerando che gli spazi espositivi saranno, a tale scopo, disponibili a partire dal secondo giorno precedente l’inizio della Manifestazione e che, previo appuntamento, sarà possibile visionare lo spazio assegnato approssimativamente a partire dal ventesimo giorno precedente all’apertura. La postazione deve essere predisposta con ordine, rispettando i limiti dello spazio assegnato. Salva preventiva autorizzazione dell’Associazione, è vietato installare ombrelloni, tende, gazebi o altre strutture atte ad ampliare lo stand, nonché esporre striscioni, cartelli, insegne luminose, o altro materiale pubblicitario o promozionale di carattere similare;
b) Permanere per tutta la durata della Manifestazione. L’abbandono anticipato della stessa, per qualunque motivazione, non determina alcun diritto al rimborso né della quota di partecipazione, né dei costi, o delle spese, o degli oneri sostenuti per la partecipazione, o da sostenersi per l’anticipato rientro. L’abbandono non motivato da eventi e/o da fattori eccezionali, estranei alla volontà dell’Espositore (e che questi ha l’onere di documentare), ovvero non preventivamente comunicato, legittimerà l’Associazione ad applicare una penale corrispondente all’importo della quota di partecipazione e comunque non inferiore ad euro 500,00, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno;
c) Rispettare gli orari di apertura della Manifestazione, garantendo la presenza c/o lo stand con un anticipo di almeno 30 minuti rispetto all’orario anzidetto, tenendo conto che, di norma, l’accesso alle zone espositive sarà vietato agli automezzi a partire da un’ora prima dell’orario di apertura e che ogni mezzo dovrà essere rimosso e parcheggiato (esclusivamente) negli spazi riservati almeno 30 minuti prima dell’apertura. Di regola, l’accesso alle aree di parcheggio è riservato ai veicoli muniti dell’apposito pass fornito dall’Associazione (da restituire al termine della Manifestazione). Ogni ritardata o mancata apertura non giustificata e preventivamente comunicata, legittimerà l’Associazione ad applicare una penale, per singola violazione, corrispondente all’importo pari ad 1/10 della quota di partecipazione e comunque non inferiore ad euro 50,00, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno;
d) Parcheggiare i propri mezzi solo ed esclusivamente negli spazi assegnati. Ai camper, o agli altri mezzi similari è fatto assoluto divieto di sosta presso il parcheggio limitrofo alle Case Xxxxxx;
e) Mantenere il proprio stand in ordine e adeguatamente pulito durante l’intero periodo della Manifestazione;
f) Dare periodicamente dimostrazione pratica della creazione delle opere o dei prodotti esposti. Eventuali esoneri, da richiedere in via preventiva, potranno essere concessi dall’Associazione nei soli casi in cui la tipologia o le caratteristiche proprie del prodotto, o le sue modalità di fabbricazione, o altri fattori specifici, ne rendano impossibile, o estremamente difficoltosa, la realizzazione nel corso della Manifestazione;
g) Ove previsto (es. concorso “Artigianato Vivo”), partecipare con una propria opera, o prodotto, ad eventuali concorsi, o rassegne promosse nel corso della Manifestazione;
h) Dare adempimento alle ulteriori indicazioni operative impartite dall’Associazione ai sensi della lett. “i” dell’art. 6, ancorché qui non puntualmente descritte;
i) Lasciare libero ed in perfetto ordine e pulizia lo spazio assegnato, provvedendo allo sgombero dell’area entro il giorno successivo alla conclusione della Manifestazione, senza lasciare alcun tipo di rifiuto. Il termine anzidetto può essere derogato, previo accordi in tal senso con l’Associazione.
L’Associazione, pur perseguendo l’obiettivo del successo della Manifestazione e pur curando, a tale scopo, ogni aspetto organizzativo, non assume alcun obbligo e non fornisce alcuna garanzia in ordine all’effettivo buon esito della Manifestazione in termini di presenze e/o di prospettive di vendita, o di guadagno. Il rischio conseguente resta, a tutti gli effetti, ad esclusivo carico degli Espositori.
8) OBBLIGHI GENERALI
Salvo il disposto dell’articolo precedente, ad ogni Espositore, è fatto obbligo di:
• Rispettare le norme, legali o regolamentari, sia generali che specifiche del contesto della manifestazione e/o dell’attività svolta;
• Disporre delle licenze e delle autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione ed alla vendita delle opere o dei prodotti proposti;
• Custodire lo spazio, gli arredi e tutto quanto assegnato, nonché le aree pubbliche o private prospicienti con la massima cura e diligenza. Rispetto ai beni in custodia, salvi i casi integranti caso fortuito o forza maggiore, nei riguardi dell’Associazione, la responsabilità dell’Espositore si estende ai danni cagionati da terzi (salva ed impregiudicata la facoltà di rivalsa nei confronti di questi);
• Depositare il materiale di rifiuto negli appositi contenitori o spazi, effettuando la raccolta differenziata con le modalità previste nel Comune di Cison di Valmarino. E’ assolutamente vietato disperdere o lasciare rifiuti di qualsiasi tipo. La violazione dell’anzidetto divieto, oltre alla responsabilità per le eventuali sanzioni comminate dagli Enti competenti, legittimerà l’Associazione ad applicare una penale di euro 500,00, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno;
• Moderare i rumori che possono disturbare la cittadinanza, gli altri Espositori o il pubblico. L’utilizzo di dispositivi di amplificazione sonora è assolutamente vietato;
• Non intralciare con alcunché i corridoi per i passaggi dei mezzi di soccorso (o degli altri autorizzati);
• Dotarsi dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale (necessari in funzione dell’attività svolta e/o dello spazio assegnato).
9) OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI PREPARAZIONE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
Agli Espositori dediti ad attività di preparazione (o produzione), vendita e somministrazione di alimenti (c.d. Alimentaristi), oltre a quanto sopra, è obbligatoriamente richiesta, anzitutto:
⮚ la scrupolosa, integrale ed incondizionata osservanza della disciplina igienico/sanitaria sia generale che specifica dell’attività proposta;
⮚ la disponibilità delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, valide ed efficaci per l’intero periodo di svolgimento della Manifestazione e riferite all’attività effettivamente svolta nel corso dell’Evento;
⮚ la presentazione dell’ulteriore e specifica attestazione di cui al precedente art. 4 (Mod. 3).
E’ vietata la somministrazione di cibi (e/o bevande) a consumazione immediata che, per natura, composizione, o modalità di realizzo, esulano o si pongono comunque al di fuori dell’attività artigianale proposta. Il divieto, previa richiesta motivata in tal senso, da presentare in occasione della Domanda di partecipazione, può essere oggetto di esplicita deroga da parte dell’Associazione.
Salvo che ciò non sia vietato dalla regolazione vigente durante l’Evento, è consentita l’offerta di piccole porzioni di prodotto, nella forma di degustazione a scopo promozionale, garantendo l’adozione degli opportuni accorgimenti igienici.
L’intera produzione alimentare conseguente allo svolgimento delle attività dimostrative, non può essere destinata al consumo umano. Compete all’Espositore provvedere al relativo smaltimento nel rispetto della normativa.
I prodotti proposti, rigorosamente conseguenti a produzione artigianale, devono essere collocati su appositi supporti e protetti con gli accorgimenti più opportuni per evitare ogni forma di contaminazione, deterioramento, o insudiciamento. I prodotti deperibili vanno conservati a temperatura refrigerata ed i banchi di esposizione dovranno essere conformi alla normativa vigente e muniti delle relative certificazioni di conformità.
10) FACOLTÀ DI VERIFICA E SANZIONI PER L’INADEMPIMENTO
L’Associazione può verificare in ogni momento, anche a campione, sia direttamente che per il tramite di professionisti di fiducia, il perfetto adempimento delle obbligazioni sancite dal Regolamento, l’effettiva veridicità di quanto comunicato, o dichiarato ed il concreto rispetto delle norme legali e regolamentari. A tale scopo, può accedere, senza preavviso alcuno, allo spazio espositivo, nonché richiedere l’assistenza o intervento delle Autorità e degli Enti preposti e competenti agli accertamenti conseguenti.
La grave violazione degli obblighi del Regolamento, o la non veridicità di quanto comunicato o dichiarato e/o l’adozione di condotte o pratiche contrarie, o comunque incompatibili con la disciplina vigente, o con i principi di legalità, onestà, correttezza e buona fede, previa contestazione dell’inadempienza, legittimano l’Associazione:
• ad applicare le penali previste nel Regolamento;
• a pretendere l’integrale risarcimento di ogni danno, costo, onere e/o spesa conseguente, comprendendosi anche il ristoro delle eventuali sanzioni che dovessero ricadere sull’Associazione medesima a fronte della condotta illecita dell’Espositore;
• salvo il disposto dei due punti precedenti, a disporre, nei casi di palese e/o reiterata inosservanza del Regolamento o della normativa, o di condotta fraudolenta o comunque gravemente illecita a danno dell’Associazione o del pubblico, l’allontanamento dell’Espositore, ovvero l’esclusione, anche definitiva, dalle Manifestazioni future.
In dette ipotesi, in capo all’Espositore sanzionato, è comunque escluso qualsiasi rimborso o risarcimento.
11) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E MANLEVA
L’Associazione, pur disponendo di idonea polizza assicurativa “RC”, declina ogni responsabilità diretta o indiretta per eventuali danni a persone, o a cose, cagionati da soggetti terzi, anche se non individuati e/o non
individuabili, oppure determinati da eventi integranti caso fortuito o forza maggiore, o comunque non imputabili all’Associazione per dolo o colpa grave (dunque con esclusione della colpa lieve).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non daranno luogo a responsabilità alcuna per l’Associazione i danni conseguenti a (o derivanti da) furti, o altri atti costituenti reato, tumulti, attentati, terremoti, fulmini, tempeste o altre calamità naturali, incendi, pioggia, irruzioni o infiltrazioni d’acqua e/o altri fatti o situazioni similari.
Ogni Espositore è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone o cose sia nell’espletamento ed in conseguenza delle proprie attività, sia a seguito di condotte dolose o colpose che, a prescindere dalla loro connessione alle attività dell’Espositore, siano causa, o abbiano come effetto, di arrecare danno all’Associazione e/o a soggetti terzi. Si intendono riferiti all’Espositore anche i danni cagionati da dipendenti e/o collaboratori dello stesso.
L’Espositore cui, ai sensi del comma precedente, sono imputabili eventi di danno nei confronti di soggetti terzi, è tenuto a manlevare e tenere indenne l’Associazione rispetto ad ogni pretesa e/o azione che questa avesse a subire da parte dei medesimi terzi danneggiati, sia in sede extragiudiziale che contenziosa.
12) ESCLUSIONE DIRITTI E TITOLI DI PREFERENZA
L’ammissione ad una Manifestazione, come pure la ri-conferma per le successive edizioni, anche consecutive, non determina alcun vincolo di collaborazione continuativa, né conferisce alcun diritto, o titolo di preferenza e/o prelazione che dir si voglia per la partecipazione alla medesima come anche ad altri Eventi futuri. La presentazione della relativa Domanda è comunque indispensabile per consentire il vaglio di ogni candidatura, fermo restando che l’Associazione, ai sensi dell’art. 3, resta, in ogni caso, libera di accettare o di respingere la Domanda, disponendo, in merito, di piena ed assoluta discrezionalità.
Del pari, l’assegnazione di un determinato spazio espositivo, pur se confermata in più edizioni, non attribuisce alcun diritto, né costituisce titolo per pretendere o mantenere lo spazio medesimo. L’assegnazione definitiva, ai sensi dell’art. 5, resta nella piena ed assoluta discrezionalità dell’Associazione.
13) ONERI FISCALI/AMMINISTRATIVI, COSTI E SPESE DI PARTECIPAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI
Sono e restano a carico degli Espositori tutti gli oneri fiscali ed amministrativi inerenti l’attività svolta, oltre a quelli conseguenti alla partecipazione alla Manifestazione. In proposito, salvi gli adempimenti posti a proprio carico dalla normativa vigente (es. fatturazione relativa alle quote di partecipazione), nessun ulteriore obbligo o onere è assunto dall’Associazione.
Tutti i costi e le spese necessarie alla partecipazione alla Manifestazione (produzione, predisposizione prodotti ed opere, vitto, alloggio, trasporto, ecc.) sono ad esclusivo carico dell’Espositore. Nessun rimborso, risarcimento e/o indennizzo che dir si voglia potrà essere preteso dall’Associazione.
E’ vietata la vendita, o l’esposizione, di prodotti non indicati nella Domanda di ammissione, o non realizzati artigianalmente dall’Espositore.
Per gli Espositori assegnati alle Antiche Cantine Xxxxxxxxxx, al fine di non causare ingombro alla circolazione, è fatto obbligo di caricare/scaricare uno alla volta, in un tempo massimo di 15 minuti cadauno.
14) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia, diretta od indiretta, relativa al presente Regolamento nonché alla sua interpretazione, applicazione e/o esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In adempimento agli obblighi di cui al Regolamento UE 2016/679, nonché della disciplina interna di armonizzazione di cui al D.Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, l’Associazione svolge il trattamento dei dati degli Espositori (o dei richiedenti l’ammissione) al solo fine di consentire lo (ed in funzione dello) svolgimento delle Manifestazioni di cui al presente atto.
I dati saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del rapporto contrattuale con l’Associazione, compresa la fase precontrattuale e, precisamente, per la compilazione di liste di richiedenti e partecipanti agli Eventi, la tenuta della contabilità, fatturazione, effettuazione di comunicazioni con mezzi cartacei e/o informatici, adempimenti fiscali, gestione organizzativa degli Eventi, fissazione di appuntamenti, adempimenti burocratici conseguenti, ecc..
Il trattamento avviene con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, minimizzazione, integrità e riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina anzidetta.
Il trattamento dei dati riferiti all’identità degli Espositori, all’attività svolta, al settore merceologico di pertinenza, ecc. è di natura obbligatoria. La mancata trasmissione degli stessi determina l’impossibilità a dar corso alla Domanda di partecipazione.
I dati potranno essere comunicati ad Autorità, Pubbliche Amministrazioni e Xxxxxxxx terzi qualificati/titolati, in assolvimento di obblighi di legge ed onde consentire gli adempimenti propri degli Enti medesimi.
In conseguenza alla partecipazione all’Evento, sono soggetti a pubblicazione (nei volantini, o brochure informative, o altri strumenti di divulgazione) e/o ad esposizione al pubblico, esclusivamente i dati concernenti la denominazione dell’Espositore e/o della Ditta, nonché il settore merceologico di appartenenza.
Titolare del trattamento, nonché riferimento per l’esercizio dei diritti conseguenti è l’Associazione Pro Loco di Cison di Valmarino APS, Xxxxxx Xxxx, 0, Xxxxx xx Xxxxxxxxx (XX), e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, fax e tel. 0000 000000.