GERMOLE' ANTONINO ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA INGEGNERE 17.07.2020
XXXXXXX' XXXXXXXX ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA INGEGNERE 17.07.2020
10:33:24 UTC
Impianti tecnologici - Costruzioni generali - Gestioni integrate
Contratto di subappalto
Tra
l’impresa Guerrato S.p.A., con sede legale in Rovigo Viale delle Industrie n. 8, C.F. e P. IVA n. 00099440299, nella persona del Presidente Xxxxxxx Xxxxxx , d’ora in poi indicata come Appaltatore;
e
La società SIT SOCIETA' ITALIANA TECNOLOGICA S.r.l. con sede legale in TRASTEVERE, 209 00000 XXXX (XX) C.F. e P. IVA. 12266081004 nella persona di Xxxxxx Xxxxx C.F. GZZWTR67M19H501Q nella sua qualità di legale rappresentante, munito dei poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto (di seguito per brevità denominata “Subappaltatore”)
entrambi per brevità in seguito denominate “Parti”
premesso
a) Che l’ Impresa Guerrato S.p.A. ha ricevuto in appalto dall’Azienda Sanitaria ASL Rieti il multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti in data 31/01/2020 in riferimento al Verbale di Consegna Appalto;
b) che è volontà dell’Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltatore la Realizzazione di Impianti Elettrici e di Impianti Speciali, Realizzazione di Impianto Meccanico ASL RIETI - Ospedale San Camillo di Rieti (RM) – Locali adibiti a Farmacia;
c) ricomprese tra le attività subappaltabili nell’affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità Azienda Sanitaria ASL Rieti in riferimento al Verbale di Consegna Appalto del 31/01/2020;
d) che l’Appaltatore intende affidare in subappalto i servizi sopra richiamati al Subappaltatore, a sua volta in possesso di adeguata affidabilità tecnico-economica;
e) che il Subappaltatore conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per l’esecuzione a regola d’arte della Realizzazione di Impianti Elettrici e di Impianti Speciali, Realizzazione di Impianto Meccanico ASL RIETI - Ospedale San Camillo di Rieti (RM) – Locali adibiti a Farmacia.
f) che l’Appaltatore ha precedentemente dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare parte delle attività oggetto dell’ appalto dall’Azienda Sanitaria ASL Rieti per il multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti in riferimento al Verbale di Consegna Appalto del 31/01/2020;
g) l’Appaltatore si impegna a depositare il presente contratto di subappalto presso l’ Azienda Sanitaria ASL Rieti, così come previsto dalla vigente normativa in materia, almeno 20 giorni prima dell’inizio del servizio oggetto dell’affidamento in subappalto;
h) l’Appaltatore si impegna, inoltre, a depositare, unitamente al presente contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal
D. Lgs 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ex art. n. 38 del D. Lgs 163/2006;
Tutto ciò premesso e considerando quanto precede come parte integrante e sostanziale del contratto, fermo restando che esso rimarrà condizionato all’autorizzazione dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti o al trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria ASL Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto di subappalto.
Art. 2 Condizioni d’efficacia
Il presente contratto, mentre è sin d’ora impegnativo per il Subappaltatore, diverrà impegnativo per l’Appaltatore solamente dopo il rilascio della sopraddetta autorizzazione da parte dell’ Azienda Sanitaria ASL Rieti.
Il Subappaltatore non potrà dare inizio al servizio fino a quando non sarà intervenuta l’autorizzazione della Azienda Sanitaria ASL Rieti e saranno trascorsi venti giorni dal deposito del contratto di subappalto senza che nulla in merito venga eccepito e/o contestato al Appaltatore dall’Azienda Sanitaria ASL Rieti.
Il presente contratto sostituisce, annullandolo, ogni precedente accordo scritto o verbale tra l’Appaltatore e Subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del presente.
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalle clausole di cui al presente atto e sono da ritenersi nulle eventuali clausole che figurino nelle fatture, nei preventivi, nei rapportino giornalieri ecc ….
Eventuali modifiche delle condizioni pattuite avranno valore solo se risultanti da atto scritto sottoscritto dalle Parti.
Art. 3. oggetto
L’Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, l’esecuzione del servizio di:
Realizzazione di Impianti Elettrici e di Impianti Speciali, Realizzazione di Impianto Meccanico ASL RIETI - Ospedale San Camillo di Rieti (RM) – Locali adibiti a Farmacia,
Con il presente contratto di subappalto le Parti convengono che il servizio verrà prestato dal Subappaltatore in piena autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.
I. Il servizio dovrà essere eseguito nella completa osservanza di tutti i documenti che il Subappaltatore dichiara di conoscere in quanto pervenuti per la redazione dell’offerta e che, sebbene non materialmente allegati al presente, ne costituiscono parte integrante e che vengono di seguito ricapitolati:
1. Estratto del Capitolato Tecnico ,
2. Allegato 7 DUVRI Preliminare
II. Il Subappaltatore accetta di eseguire il servizio alle condizioni tutte contenute nel contratto e nei disciplinari tecnici già richiamati, tenute presenti le leggi e le dichiarazioni ivi citate e le successive aggiunte e/o modifiche intervenute sino alla data del presente atto per tali leggi e disposizioni.
III. Il Subappaltatore dichiara di aver ricevuto copia degli elaborati di progetto, di ritenerli parte integrante del contratto di subappalto e di considerarli idonei per l’identificazione del servizio da eseguirsi e di non avere dubbi circa la consistenza del servizio appaltato e dei vincoli ad esso relativi.
Art. 4 Durata
Il presente contratto di subappalto avrà durata presunta prevista fino al 31/07/2020 ed è vincolato alle tempistiche indicate nel crono programma delle attività e sue successive modificazioni, condiviso tra le parti, ed acquisterà efficacia dalla data del rilascio dell’autorizzazione all’affidamento in subappalto da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale Rieti o al trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.
E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo taciti del presente contratto di subappalto.
Le Parti si impegnano a dare inizio alle attività, oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale ASL Rieti o al trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria ASL Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.
Sin d’ora le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di xxxxxxxxxx non avrà efficacia qualora non venga rilasciata la necessaria autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti o al trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria ASL Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.
Resta salva la facoltà dell’Appaltatore di variare a sua discrezione tale programma per adeguarlo a eventuali evenienze che dovessero sorgere in fase esecutiva dell’appalto e per richieste del Committente Principale, senza che per questo motivo il Subappaltatore possa reclamare un aumento di prezzi.
Il servizio saranno eseguiti in orari compatibili con le esigenze del sito e/o del Committente Principale.
Il Subappaltatore garantisce, in ogni caso, maestranze e mezzi d’opera sufficienti al rispetto dell’esecuzione del servizio, essendo comunque facoltà dell’Appaltatore chiedere, laddove ciò sia reputato necessario, un’accelerazione o un incremento dei mezzi necessari e/o delle risorse umane da impiegare.
Art. 5 Caratteristiche del contratto
Gli importi dell’articolo 6 Corrispettivo saranno definiti da singoli ordini emessi e contabilizzati dalla Guerrato S.p.A.
Nei prezzi concordati si intendono compensati tutti gli oneri, anche se non espressamente indicati, necessari per dare i lavori ultimati in ogni parte in ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente contratto, perfettamente finiti a regola d’arte e pienamente funzionanti.
Art. 6 Corrispettivo
L’Appaltatore affiderà al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri,previa formalizzazione di singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A.:
L’esecuzione del Servizio di cui all’art.3 (Oggetto):
Realizzazione di Impianti Elettrici e di Impianti Speciali, Realizzazione di Impianto Meccanico ASL RIETI - Ospedale San Camillo di Rieti (RM) – Locali adibiti a Farmacia,
degli impianti per il corrispettivo complessivo presunto di € 37.847,27 di cui € 2.720,00 per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all’IVA se dovuta a norma di legge,
Art. 7 Revisione prezzi
Il Subappaltatore dichiara che tutti i prezzi ed il compenso pattuito sono accettati in base a calcoli di propria convenienza a tutto rischio dello stesso Subappaltatore e sono fissi ed invariabili per l’esecuzione del servizio in base alla regola dell’arte, fino alla data di conclusione del servizio con rinuncia espressa del Subappaltatore alla revisione dei prezzi di cui all’art. 1664 c.c., per qualsivoglia aumento, prevedibile ed imprevedibile di qualsiasi costo, avendo il Subappaltatore già tenuto conto nella determinazione dei prezzi oltre che l’alea relativa, anche di ogni eventuale futuro aumento prevedibile o meno dei costi dell’appalto, nessuno escluso, ed essendo in ogni caso sua precisa volontà assumersi ogni rischio connesso con l’esecuzione dell’appalto per quanto riguarda prezzi, costi e guadagni. Il Subappaltatore dichiara inoltre di rinunciare a qualsiasi altro indennizzo, compenso o rimedio di cui agli articoli 1467, 1660 secondo e terzo comma, 1661 e 1664 c.c.
Art. 8 Contabilizzazione del servizio/Pagamenti
La contabilizzazione avverrà a mezzo di Stati di Avanzamento mensili dei servizi riscontrando le attività effettuate, in contraddittorio tra le Parti ed applicando i prezzi concordati e attraverso la seguente procedura:
Servizio di cui all’art.3 (Oggetto):
1. L’autorizzazione alla fatturazione del Subappaltatore verrà comunicata al subappaltatore tramite il documento “Certificazione fine Attività” sottoscritto dal direttore tecnico di cantiere.
2. La fattura emessa in formato elettronico dovrà necessariamente avere in allegato il numero d’ordine assegnato, l’autorizzazione al subappalto, in caso contrario il pagamento potrebbe subire dei ritardi non imputabili all’Appaltatore.
3. La liquidazione avverrà a mezzo bonifico Bancario entro e non oltre 30/60 giorni d.f. f.m.
Il pagamento delle fatture fino al pagamento dell’ultima fattura, avverrà solo a seguito di presentazione della seguente
documentazione all’appaltatore principale ½ mail ,con regolarità mensile al seguente indirizzo
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, :
- Dichiarazione Subappaltatore che attesti regolare pagamento delle retribuzioni e dei contributi ( allegando documento d’identità del legale rappresentante),
- Dichiarazione sostitutiva su carta intestata che attesti il regolare pagamento delle ritenute fiscali,
- DURC attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi emesso alla data di fattura;
- Dichiarazione sostitutiva su carta intestata ditta che attesti di aver correttamente adempiuto agli obblighi in materia di IVA per le fatture concernenti le attività eseguite
Il pagamento delle fatture avverrà solo a seguito del rispetto della normativa sui sostituti d’imposta in riferimento all’art. 4 D.L. 124/2019 convertito in L.157/2019, che si realizza nella consegna di uno dei tre sotto riportati documenti:
- DURF, se rientrante nella normativa sui sostituti d'imposta art. 4 D.L. 124/2019 convertito in L.157/2019.
- Dichiarazione di parte esclusione adempimenti Art. 17 Bis, D.lgs. 241/1997
- Ritenute Fiscali ed elenco ore e nominativi lavoratori impegnati nell’appalto (da eseguirsi mensilmente).
Non è dovuta alcuna anticipazione.
E’ fatto espresso divieto al subappaltatore di cedere a terzi a qualsiasi titolo, i crediti maturandi nei confronti dell’appaltatore in forza del presente contratto, se non dietro espressa autorizzazione scritta da quest’ultimo: il subappaltatore si impegna ed obbliga a portare la presente clausola a conoscenza sia dei propri subfornitori sia degli istituti bancari e/o società di factoring con cui già intrattenga o intenda istituire rapporti di finanziamento. Le fatture o documenti equipollenti (anche proforma) che saranno emesse dal subappaltatore dovranno recare la dicitura “ Credito non cedibile a terzi”, in difetto le stesse potranno essere respinte dall’Appaltatore, che in ogni caso avrà facoltà di non dare corso al pagamento delle relative somme, sospendendolo sino a quando non abbia a ricevere la fattura o documento equivalente recante la dicitura di cui sopra.
L’esigibilità di ogni credito vantato dal Subappaltatore si intende sin d’ora subordinata alla preventiva soluzione delle controversie che dovessero insorgere con l’Appaltatore in ordine alla validità, efficacia, esecuzione del presente contratto o per eventuali lamentele dell’Appaltatore in ordine ad errori e/o vizi nell’esecuzione dei lavori da parte del Subappaltatore.
L’esigibilità di ogni credito vantato dal Subappaltatore si intende sin d’ora subordinata all’avvenuto pagamento del Subappaltatore delle retribuzioni, delle assicurazioni sociali e degli oneri previdenziali scaduti. Se necessario, previa costituzione in mora, avrà facoltà di provvedere direttamente all’effettuazione dei pagamenti di cui sopra, rivalendosi sui crediti vantati dal Subappaltatore nei suoi confronti. Quest’ultimo dichiara il suo incondizionato consenso a tale rivalsa, con rinuncia ad ogni eccezione.
In caso di mancato assolvimento di quanto sopra previsto, l’Appaltatore sarà sin d’ora autorizzato a sospendere i pagamenti in essere fintantoché il Subappaltatore non abbia provveduto a regolare la sua posizione con il personale e/o con gli Istituti.
In base ai nuovi obblighi entrati in vigore il 1° Gennaio 2019, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico.
Art. 9 Penali
In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell’Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all’estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 “Livelli di Servizio e Penali” già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l’intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l’Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno.
La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore.
Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adeguerà al programma del cantiere.
Art. 10 Cauzione e ritenute a garanzia
Il Subappaltatore è esonerato dalla garanzia prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e non è soggetto a ritenute a garanzia.
Art. 11 Lavori in Straordinaria
Eventuali prestazioni in economia di maestranze dotate di tutta l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione di opere non previste nel presente contratto comprensive dei costi di trasferta, vitto e alloggio, oneri previdenziali ed assicurativi saranno ordinate preventivamente solo per iscritto dall’Appaltatore e potranno essere affidate in subappalto solo se preventivamente autorizzate da Azienda Sanitaria ASL Rieti
Sono ammesse ore a consuntivo esclusivamente nel caso in cui l’intervento affidato lo preveda.
Per le varie tipologie lavorative e figure professionali si utilizzano gli accordi commerciali tra le parti. Per le attività straordinarie da eseguirsi in economia verrà utilizzato il prezziario concordato tra le parti.
Art. 12 Disposizioni in materia di sicurezza
Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore.
Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto.
Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara.
Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi.
Si ricorda:
• il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125);
• che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.
Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale
Il Subappaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia di sicurezza ambientale di seguito riportate:
- eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere asportati nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito;
- è vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro prodotto o sostanza;
- eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc.) devono essere prontamente contenuti ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura;
- è vietato l’uso di fiamme libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili della Guerrato S.p.A. che devono porre in essere le necessarie misure di prevenzione e protezione;
- i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate evitando in ogni caso soste prolungate sopra i pozzetti di raccolta delle acque;
- è vietato fumare all’interno di tutta l’area produttiva.
- Art. 14 Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale
Il Subappaltatore si impegna ad osservare ed ottemperare i requisiti in materia di Responsabilità Sociale, come definiti dalla norma di riferimento SA8000.
In particolare :
1) Divieto all’utilizzo e/o sostegno del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
2) Divieto all’utilizzo e/o sostegno di qualunque forma di discriminazione nella gestione delle risorse umane.
3) Rispetto del diritto all’associazione e contrattazione collettiva, spettante al proprio personale.
4) Rispetto del CCNL di riferimento con particolare riguardo all’orario di lavoro, alla retribuzione e alle procedure disciplinari applicate al proprio personale.
5) Rispetto delle norme disciplinari, e ostacolo all’utilizzo di comportamenti e/o linguaggi minacciosi, offensivi o comunque di abuso verbale.
Art. 15 Risoluzione del contratto
Il presente contratto è da considerarsi risolto e senza alcun onere per l’Appaltatore se non il mero pagamento delle prestazioni effettuate, qualora il Committente Principale interrompa, per qualsiasi motivo, l’appalto.
Il mancato rilascio dell’autorizzazione al subappalto o anche di altra prescritta autorizzazione di carattere pubblico o privato, comporterà pertanto la risoluzione di diritto del presente contratto.
Il presente contratto è altresì da considerarsi risolto di diritto in caso di recesso unilaterale del Committente Principale e/o di risoluzione per inadempimento del Committente Principale.
Qualora dovessero intervenire mutamenti circa i requisiti tecnici e soggettivi del Subappaltatore, sarà sua cura darne immediata comunicazione all’Appaltatore.
La mancata o incompleta esibizione da parte del Subappaltatore di ogni documento e/o attestazione circa il possesso e/o il mantenimento dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, ovvero il venir meno dei requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto. Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro, previdenziale ed assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia ambientale.
In particolare, qualora la violazione venga contestata alla Guerrato S.p.A. in qualità di Appaltatore, anche in sede penale, il Subappaltatore dovrà mantenere Guerrato S.p.A. indenne da ogni pagamento di somma effettuato, anche a titolo di oblazione o contravvenzione e comunque in caso di condanna di Guerrato S.p.A.
Nel caso di violazione di tale normativa, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto, Guerrato S.p.A. sarà senz’altro autorizzato a trattenere, sui corrispettivi dovuti al Subappaltatore, le somme da Guerrato S.p.A. pagate. Oltre ai motivi sopra esposti, danno motivo di risoluzione di diritto e senza oneri per il Appaltatore:
a) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro;
d) inottemperanza a normative e disposizioni in materia ambientale;
e) sospensione del servizio senza giustificato motivo anche ai sensi dell’art. 1565 c.c.;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell’appalto nei termini previsti dal contratto;
g) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) introduzione in cantiere di personale non dipendente;
i) perdita dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie
o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
j) revoca di gradimento del Subappaltatore da parte del Committente Principale.
Nel caso di risoluzione, spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento del servizio regolarmente espletato fatte salve le detrazioni per il risarcimento dei danni che eventualmente l’Appaltatore dovesse subire per la prosecuzione del servizio, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore.
All’atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all’immediato abbandono del sito ove svolgeva il servizio e alla rimozione dei materiali ed attrezzature di cantiere nel termine massimo di cinque giorni, salvo che l’Appaltatore non dichiari di voler utilizzare materiali ed attrezzature approvvigionate. In tal caso l’Appaltatore è autorizzato ad utilizzare tutte le attrezzature di cantiere del Subappaltatore al fine di portare a termine l’appalto.
Art. 16 Recesso dal contratto
E' facoltà dell’Appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione ed insindacabilmente, con raccomandata A.R. con preavviso di 15 giorni, con diritto del Subappaltatore esclusivamente a pretendere il pagamento della parte di servizio espletato e per i materiali approvvigionati e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, del mancato guadagno e più in generale di qualsivoglia ulteriore pretesa.
Art. 17 Oneri a carico dell’Appaltatore
Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con il Committente Principale, la richiesta di eventuali permessi o autorizzazioni.
Sono a carico dell’appaltatore inoltre, tutte le attività di supporto per l’esecuzione del servizio di manutenzione, nello specifico:
1. Pianificazione ed invio al Subappaltatore della modulistica durante tutta la durata del contratto.
2. Predisposizione – elaborazione e Consegna Report per verifica attività in corso.
3. Sopralluoghi e preventivi con coordinamento delle attività
Art. 18 Oneri a carico del Subappaltatore
I) Sono ad esclusivo carico del Subappaltatore:
- l’osservanza integrale nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo dettato dai contratti collettivi nazionali in vigore per la zona in cui si svolgono i lavori e la corresponsione ai propri dipendenti addetti all’esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per la tipologia del contratto da eseguire;
- gli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
- la responsabilità dell’esecuzione;
- la responsabilità per danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compreso dipendenti del Committente Principale, per colpa o responsabilità propria;
- la responsabilità per danni causati a cose, di terzi o del Committente Principale;
- Nomina e comunicazione all’Appaltatore, antecedentemente all’inizio delle attività/lavori delle seguenti figure:
1. Direttore tecnico di Cantiere (D. Lgs 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/09 art. 2 lettera d)
2. Responsabile della Sicurezza (Indicazione figura del Preposto e figura del Dirigente in cantiere)
- Comunicazione e consegna degli attestati in corso di validità all’Appaltatore, antecedentemente all’inizio delle singole/i attività/lavori delle seguenti figure:
1. Addetto Antincendio
2. Addetto Primo Soccorso
II) Il Subappaltatore si impegna a mettere in condizione l’impresa Appaltatore di effettuare ogni controllo sul corretto andamento del servizio.
III) Il Subappaltatore deve provvedere alla fornitura ed al trasporto delle attrezzature e del materiale necessario per l’espletamento del servizio e all’allontanamento dei materiali di risulta, come previsto dall’art. 13 del presente contratto, compresi tutti gli oneri che ne derivano.
IV) Più in generale, e senza alcuna limitazione, si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i magisteri necessari per la esecuzione a regola d’arte di quanto previsto dal presente contratto.
V) E’ fatto divieto assoluto al Subappaltatore di introdurre in cantiere personale non alle proprie dipendenze ed è altresì vietato subappaltare anche parte del servizio oggetto del presente contratto anche in parte.
VI) L’Appaltatore provvederà a fare da tramite tra il Subappaltatore ed il Committente in merito ad ogni questione nascente dalle attività oggetto del presente contratto.
VII) Farsi carico di ogni onere connesso alla ordinaria e alla straordinaria manutenzione delle macchine impiegate;
VIII) Predisporre e consegnare all’Appaltatore l’elenco dei nominativi degli operatori dei mezzi impiegati per il cantiere in oggetto; questi operatori dovranno dimostrare di essere stati istruiti adeguatamente a svolgere il proprio lavoro nel cantiere specifico. L’Appaltatore qualora ritenesse non impiegabile una di queste figure, potrà provvedere all’allontanamento comunicandolo con lettera raccomandata al Subappaltatore;
IX) Adottare nell’esecuzione dei lavori i provvedimenti che riterrà necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Le eventuali conseguenze sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto, esclusivamente sul Subappaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza dei lavori;
X) Rispondere dell’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l’Appaltatore da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;
XI) Xxxxxxxxx il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni causati dai propri operai o collaboratori;
XII) Osservare i contratti collettivi di lavoro e le disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni sociali;
XIII) Osservare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore e quelle che possono intervenire nel corso dei lavori, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’igiene sul lavoro, le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi;
XIV) Predisporre e consegnare alla Direzione Tecnica dell’Appaltatore prima dell’inizio dei servizi il Documento di Valutazione dei Rischi sensi del D.L. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza);
XV) Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare tale piano, il Subappaltatore è tenuto a predisporre e consegnare tempestivamente alla Direzione Tecnica dell’Appaltatore il nuovo Piano di Sicurezza;
XVI) Eseguire le lavorazioni nel pieno rispetto di quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi;
XVII) Invio all’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per la necessaria approvazione, dell’elenco del personale, delle attrezzature di produzione e degli strumenti di lavoro che il Subappaltatore intende utilizzare per lo scarico ed il montaggio in opera di quanto fornito;
XVIII) Fornire tutte le occorrenti prestazioni di manodopera specializzata qualificata e ordinaria e di mezzi meccanici e attrezzature comunque necessari al trasporto, alla movimentazione, ed al montaggio in opera dei prodotti forniti;
XIX) Effettuare l’esecuzione, previo accordi con il personale tecnico di cantiere, di tutti i rilievi i cui tracciamenti e battitura quote in un punto concordato necessari per l’acquisizione delle informazioni tecniche utili alla buona esecuzione dei lavori oggetto del contratto a carico dell’Appaltatore
XX) Prima dell’inizio dei lavori, il Subappaltatore dovrà consegnare all’Appaltatore le schede tecniche dei materiali da utilizzare; nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione da parte della Direzione Tecnica dell’Appaltatore;
XXI) Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle prescrizioni indicate negli elaborati contrattuali;
XXII) Il Subappaltatore dovrà fornire i certificati di origine dei materiali e/o le schede tecniche e dovranno rispettare quanto indicato negli elaborati contrattuali;
XXIII) Il Subappaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle specifiche tecniche e alle condizioni contrattuali, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Tecnica dell’Appaltatore;
XXIV) Il Subappaltatore dovrà rimuovere e sostituire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra; la Direzione Tecnica dell’Appaltatore potrà accettare tali opere ed in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell’eventuale loro minor costo, restando obbligato il Subfornitore ad
eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che le fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette;
XXV) Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione;
XXVI) Qualora il Subappaltatore di sua iniziativa, anche senza l’opposizione della Direzione Tecnica dell’Appaltatore, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto e sempre che la stessa Direzione Tecnica accetti le opere così come eseguite, il Subappaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi contrattuali; tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori;
XXVII) Il Subappaltatore si impegna a mantenere segreti e riservati tutti i dati, i documenti, le informazioni che eventualmente potrebbe venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico oggetto dell’ordine di riferimento.
XXVIII) Il Subappaltatore deve provvedere alla fornitura ed al trasporto delle attrezzature e del materiale necessario per l’espletamento del servizio e all’allontanamento dei materiali di risulta, come previsto dall’art. 13 del presente contratto, compresi tutti gli oneri che ne derivano.
XXIX) Più in generale, e senza alcuna limitazione, si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i magisteri necessari per la esecuzione a regola d’arte di quanto previsto dal presente contratto.
XXX) E’ fatto divieto assoluto al Subappaltatore di introdurre in cantiere personale non alle proprie dipendenze ed è altresì vietato subappaltare anche parte del servizio oggetto del presente contratto anche in parte.
XXXI) L’Appaltatore provvederà a fare da tramite tra il Subappaltatore ed il Committente in merito ad ogni questione nascente dalle attività oggetto del presente contratto.
XXXII) Il Subappaltatore assume l'obbligo di:
I. adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità di propri dipendenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
II. fornire tutta la documentazione richiesta in tema di sicurezza come indicato nel relativo articolo del presente contratto;
III. fornire, prima dell'inizio dell’esecuzione del servizio, copia di idonea polizza aziendale per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e dei propri dipendenti per danni a persone e/o cose che potessero verificarsi in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;
copia della polizza dovrà essere depositata presso l’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori;
Consegnare al Responsabile dell’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio:
- copia della comunicazione di avvenuta assunzione relativa ai dipendenti impiegati per la realizzazione delle attività oggetto del presente contratto;
- copia della denuncia agli Enti Previdenziali di apertura del nuovo lavoro; (Se prevista)
- copia del certificato DURC attestante la regolarità contributiva;
- registro degli infortuni vidimato. (Se prevista)
-
La predetta documentazione dovrà essere tenuta regolarmente aggiornata.
Come previsto dalla legge 123/2007 e s.m.i., il Subappaltatore deve dotare tutti i propri dipendenti di tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Qualora il Subappaltatore abbia meno di 10 dipendenti (nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati), in sostituzione ai cartellini di riconoscimento, dovrà annotare, su apposito registro da tenersi sul luogo di lavoro e vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Non è ammesso l’accesso in cantiere di personale del Subappaltatore sprovvisto di tessera o, ove ne ricorrano i presupposti, non incluso nel registro.
Art. 19 Responsabilità del Subappaltatore
Il Subappaltatore assume, con l’accettazione del contratto, la completa ed autonoma responsabilità di realizzazione del servizio appaltato e di adempimento degli obblighi previsti.
Per la Conduzione tecnica degli impianti, a diversa tecnologia costruttiva e con differenti tipologie di materiali, dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e normative vigenti in materia.
Il Subappaltatore dovrà pertanto adottare di propria iniziativa, inviando contestuale comunicazione all’Appaltatore, ogni provvedimento, necessario a dare piena applicazione alle disposizioni previste dalle normative tecniche vigenti, ed a quelle che saranno impartite dagli organi preposti alle verifiche ispettive sugli impianti al fine di garantire la sicurezza,
Il Subappaltatore è pertanto responsabile dell’inadempimento delle norme di legge, di clausole contrattuali, di disposizioni e di ordini di servizio impartiti dall’Appaltatore o dagli organi di controllo preposti dal Committente Principale o dalle autorità competenti.
Il Subappaltatore è responsabile dei danni, diretti od indiretti che, durante o in conseguenza dell’esecuzione del servizio, possano verificarsi nei confronti dell’Appaltatore, di suoi dipendenti, così come propri, di persone e di terzi in genere e di cose, intese nel senso più ampio e comprensivo, incluse quindi le opere in costruzione, le proprietà confinanti, le sedi stradali, le infrastrutture pubbliche o private ed i manufatti in genere.
Art. 20 Collaudo dei lavori – controlli e certificati
Sino alla data di cessazione dell’appalto, da effettuarsi a cura del Committente Principale in contraddittorio con l’ Appaltatore, il Subappaltatore si impegna ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze od errori di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto.
Durante l’espletamento delle attività ed in occasione dell’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori, il Responsabile di Commessa o un suo incaricato, potranno eseguire visite in cantiere o presso le officine per il controllo di :
- Qualità, identificazione e custodia dei materiali
- Maestranze impiegate
- Regolarità contributiva
- Rispetto del piano di sicurezza
- Adeguatezza dei requisiti in relazione alle specifiche attività da svolgere
- Puntualità del personale e di realizzazione del servizio rispetto alle prescrizioni
All’inizio delle attività potrà essere richiesto un piano delle attività affidate in accordo con il Responsabile di Commessa ove la Guerrato S.p.A. si riserva di evidenziare momenti di controllo e validazione delle attività.
Art. 21 Clausola compromissoria
Per qualsiasi controversia che possa insorgere per l’esecuzione del servizio o per l’interpretazione delle norme da applicarsi al presente contratto, le parti demandano la risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dall’Appaltatore, il secondo nominato dal Subappaltatore ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i due arbitri designati dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Rovigo.
Il Collegio deciderà irritualmente, senza alcun vincolo di procedura e con valore puramente negoziale e transattivo per le parti.
Art. 22 Registrazione del contratto
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso, a spese della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione.
Art.23 Clausole finali
L’efficacia del presente contratto è subordinata all’avvenuta autorizzazione del subappalto da parte dell’ Azienda Sanitaria ASL Rieti
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.
Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. 136/2010 e s.m.i.
Al fine del rispetto di quanto previsto dall’art. 3 L. 136/2010 così come modificata dalla L. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Subappaltatore dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto di subappalto è il seguente:
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI ALLEGATA AL CONTRATTO
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della l. 136/2010, le persone autorizzate con delega o procura ad operare sul conto sono i seguenti:
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI ALLEGATA AL CONTRATTO
L’Appaltatore si impegna ad eseguire i versamenti dovuti per l’esecuzione del presente contratto esclusivamente attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
In ciascun strumento di pagamento dovrà essere indicato il seguente codice CIG 72237559282 dell’appalto oggetto del presente contratto di subappalto.
Art. 24bis Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8 l. 136/2010 e s.m.i.
Le parti di comune accordo stabiliscono che sono clausola di risoluzione espressa del presente contratto ex art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità nonché il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla L. 136/2010 come modificata dalla L. 217/2010.
Il Subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura.
Art. 25 Divieto di ulteriore subappalto e di cessione del contratto
E’ vietato al Subappaltatore di cedere a terzi tutto o parte del presente contratto.
In caso di cessione dell’azienda o del ramo di azienda in cui fosse incluso anche il rapporto derivante dal presente contratto, il Subappaltatore si impegna a dare immediata notizia scritta della cessione medesima alla società committente che, nei trenta giorni successivi al ricevimento della suddetta notizia, avrà la facoltà di recedere dal contratto, corrispondendo alla Subappaltatrice esclusivamente gli importi relativi ai lavori eseguiti ed accettati ed ai materiali giacenti in cantiere che la stessa vorrà trattenere.
E’ vietato al subappaltatore affidare a terzi in subappalto o cottimo tutti o parte dei lavori / servizi oggetto del contratto neppure nella forma di fornitura in opera o con messa in opera.
Il divieto suddetto è pure relativo al subappalto di prestazioni di lavori, anche ad imprese costituite in forma cooperativa.
E’ vietato al Subappaltatore far eseguire tutti o parte dei lavori affidati a mezzo di contratti d’opera con persone non dipendenti dalla sua impresa, né può avvalersi del distacco di personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto.
In caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell’Appaltatore al risarcimento di ogni danno diretto e spesa ad essa derivati dalla condotta del subappaltatore.
Il subappaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita la clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l’Appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore medesimo.
Art. 25 bis Allegati
Il presente contratto di subappalto è costituito da n. 27 articoli, da n. 3 allegati e da n. 12 pagine, firmate dalle Parti per accordo, accettazione e benestare.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte necessaria ed integrante del presente contratto di subappalto. Gli allegati sono i seguenti:
1. Estratto del Capitolato Tecnico
2. Allegato 7 DUVRI Preliminare
3. Tracciabilità dei flussi finanziari SIT S.r.l.
4. Crono programma Attività
Art. 26 Privacy
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
In vista dell’imminente entrata in vigore del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati ( GDPR General Data Protection Regulation) si è avviata la procedura di adeguamento della nostra nuova informativa privacy.
Art. 27 Riservatezza
Comma 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per
le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del contratto.
Comma 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
Comma 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Comma 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli
eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. APPALTATORE SUBAPPALTATORE
…………………………………….
……………………………………
Nel sottoscrivere il presente contratto il Subappaltatore si impegna ad osservare, oltre alla norma di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali definite e comunicate dall’ Appaltatore e volte ad assicurare il rispetto delle predette norme di legge e regolamenti, al fine di prevenire la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio dell’azienda.
In particolare il Subappaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico e le procedure e/o i protocolli adottati dall’Appaltatore in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, link xxx.xxxxxxxx.xx, riserve area (in alto a destra), secondo pulsante da sinistra “ codice etico 231”.
Rovigo, lì 29/06/2020 SUBAPPALTATORE
…………………..
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il subappaltatore dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli Art. 7 Revisione prezzi, Art. 8 Contabilizzazione del servizio/Pagamenti, Art. 9 Penali, Art. 12 Disposizioni in materia di sicurezza del cantiere, Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale, Art. 14 Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale, Art. 15 Risoluzione del contratto, Art. 16 Recesso dal contratto, Art. 18 Oneri a carico del Subappaltatore, Art. 19 Responsabilità del Subappaltatore, Art. 21 Clausola compromissoria, Art. 24 bis Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8 l. 136/2010 e s.m.i., Art. 25 Divieto di ulteriore subappalto e di cessione del contratto.
SUBAPPALTATORE
……………………