Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:
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Aziende Industriali
Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:
Incendio (All Risks), Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro, Responsabilità civile danni a terzi da prodotti, Tutela legale.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
I n d i c e
Nota Informativa A. Informazioni sull’impresa di Assicurazione B. Informazioni sul contratto C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | pag. pag. pag. pag. | 1 di 6 1 di 6 1 di 6 4 di 6 |
Glossario | pag. | 1 di 2 |
Glossario giuridico | pag. | 2 di 2 |
Condizioni di Assicurazione | pag. | 1 di 25 |
Condizioni generali | pag. | 1 di 25 |
Sezione All Risks | pag. | 2 di 25 |
• Cosa e come assicuriamo | pag. | 2 di 25 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 2 di 25 |
• Condizioni integrative | pag. | 4 di 25 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 6 di 25 |
• In caso di Sinistro | pag. | 10 di 25 |
Sezione Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro | pag. | 12 di 25 |
• Cosa e come assicuriamo | pag. | 12 di 25 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 14 di 25 |
• Condizioni integrative | pag. | 15 di 25 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 17 di 25 |
• In caso di Sinistro | pag. | 20 di 25 |
Sezione Responsabilità civile danni a terzi da prodotti | pag. | 20 di 25 |
• Cosa e come assicuriamo | pag. | 20 di 25 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 21 di 25 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 22 di 25 |
• In caso di Sinistro | pag. | 23 di 25 |
Sezione Tutela legale | pag. | 24 di 25 |
• Premessa | pag. | 24 di 25 |
• Cosa e come assicuriamo | pag. | 24 di 25 |
• Delimitazioni ed esclusioni | pag. | 24 di 25 |
• In caso di Sinistro | pag. | 24 di 25 |
Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro | pag. | 1 di 1 |
Nota informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di As- sicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni nor- mative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
Ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”, e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato.
A. Informazioni sull’impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sot- toposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla rego- lamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elen- co I) dal 3/1/08 al n. I.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.346 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.338 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 131,7% e rappresenta il
rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto è stipulato, salvo diversa pattuizione, con tacito rinnovo.
AVVERTENZA:
In mancanza di disdetta data da una della Parti con lettera raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 7 “Proroga dell’Assicurazione” delle Condizioni generali delle Condizio- ni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
• Incendio (All Risks);
• Responsabilità civile a terzi e Prestatori di lavoro;
• Responsabilità civile danni a terzi da prodotti;
• Tutela legale.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni.
AVVERTENZA
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di li- mitazioni ed esclusioni come disciplinato per ogni Sezione ai Capitoli “Cosa e come assicuriamo” e “Delimitazioni ed esclusioni”, nonché per ogni singola garanzia.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle norme di seguito ri- chiamate:
Condizioni generali:
• Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio;
• Art. 2 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia;
• Art. 4 – Aggravamento del Rischio;
Sezione All Risks:
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alle Voci “Esclusio- ni” e “Delimitazioni di garanzia”;
• Capitolo “Condizioni integrative” (sempre operanti) alle Voci:
• 1. Eventi sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio;
• 2. Anticipo indennizzi;
• 3. Assicurazione del Valore a Nuovo;
• 4. Merci e macchinari presso terzi;
• 5. Rinuncia al diritto di surrogazione;
• 7. Buona fede;
• 10. Grandine;
• Capitolo “Garanzie aggiuntive” (operanti solo se espressa- mente richiamate) alle Voci:
• 1. Rischio locativo;
• 2. Ricorso terzi;
• 3. Furto e Rapina;
• 4. Maggiori spese;
• 6. Prezzo di vendita delle merci (Selling price);
• 7. Guasti alle macchine;
• 8. Terremoto;
• 9. Inondazioni, alluvioni;
• 10. Merce Flottante – Assicurazione fluttuante e denun- cie posticipate;
• Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Obblighi”, “Esagera- zione dolosa del danno”, Valore dei beni assicurati e determi- nazione del danno”, “Assicurazione parziale”, “Assicurazione presso diversi assicuratori” e “Pagamento dell’Indennizzo;
Sezione Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro:
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” alle Voci “Responsa- bilità civile verso terzi (R.C.T.)”, “Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)”, “Regolazione del Pre- mio”, “Validità territoriale”, “Validità temporale” e “Altre assicurazioni”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alle Voci “Persone non considerate terzi”, “Esclusioni”;
• Capitolo “Condizioni integrative (sempre operanti)” alle Voci “Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro”, “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei qua- li si svolge l’attività”, “Danni da interruzioni e/o sospen- sioni di attività di terzi”, “Danni da incendio”, “Lavori presso terzi”, “ Responsabilità civile personale”, “Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate”, “Danni da Furto”, “Mezzi meccanici di sollevamento”, “Macchi- nari ed impianti azionati da persone non abilitate”, “Dan- ni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori” e “Leasing”;
• Capitolo “Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiama- te)” alle Voci “Smercio”, “Inquinamento accidentale”, “Po- stuma”, “Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale”, “Malattie professionali”, “Danni a condutture ed impianti sotterranei” e “Danni da cedimento o frana- mento del terreno”;
• Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Obblighi” e “Ge- stione delle vertenze di danno”;
Sezione Responsabilità civile danni a terzi da prodotti:
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” alle Voci “Responsa- bilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)”, “Regolazio- ne del Premio”, “Pluralità di Assicurati”, “Validità territoriale”, “Validità temporale” e “Altre assicurazioni”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alle Voci “Persone non considerate terzi”, “Esclusioni”, “Precedenti assicura- zioni”, “Dichiarazione assenza sinistri noti” e “Coesistenza Polizza R.C. dello smercio”;
• Capitolo “Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiama-
te)” alle Voci “Estensione della garanzia all’esportazione di- retta negli USA e Canada”, “Responsabilità del venditore (Vendor’s Liability)”, “Secondo rischio” e “Inizio e termine della garanzia”;
• Capitolo In caso di Sinistro alle Voci “Obblighi” e “Gestio- ne delle vertenze di danno”;
Sezione Tutela legale:
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” alle Voci “Forme di garanzia”, “Persona assicurate” e “Estensione territoriale”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alla Voce “Esclusioni”;
• Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Insorgenza del Si- nistro – Operatività della garanzia assicurativa”, “Denun- cia di Sinistro e libera scelta del legale”, “Gestione del Sinistro” e “Disaccordo sulla gestione del Sinistro”.
AVVERTENZA
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Inden- nizzo come disciplinato agli articoli 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia”, 4 “Aggravamento del Rischio” del- le Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione, nonché alle Voci “10. Merce Flottante – Assicurazione flut- tuante e denuncie posticipate” della Sezione All Risks al Ca- pitolo “Garanzie aggiuntive”, “Regolazione del Premio” della Sezione Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di la- voro al Capitolo “Cosa e come assicuriamo” e “Regolazione del Premio” della Sezione Responsabilità civile danni a terzi da prodotti al Capitolo “ Cosa e come assicuriamo”.
AVVERTENZA
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con- correnza della somma assicurata e/o del Massimale prescel- ti dall’Assicurato e indicati in Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Limiti di Inden- nizzo, Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
Per nessun titolo la Compagnia è tenuta a pagare una som- ma maggiore a quella assicurata.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione pun- tuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione e, in particolare:
Sezione All Risks:
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alle Voci “Esclusio- ni”, “Delimitazioni di garanzia” e “Franchigie e limiti di Indennizzo”;
• Capitolo “Condizioni integrative” (sempre operanti) alle Voci:
• 3. Assicurazione del Valore a Nuovo;
• 4. Merci e macchinari presso terzi;
• 7. Buona fede;
• 10. Grandine;
• Capitolo “Garanzie aggiuntive” (operanti solo se richiama- te) alle Voci:
• 1. Rischio locativo;
• 2. Ricorso terzi;
• 3. Furto e Rapina;
• 4. Maggiori spese;
• 6. Prezzo di vendita delle merci (Selling price);
• 7. Guasti alle macchine;
• 8. Terremoto;
• 9. Inondazioni, alluvioni;
• 10. Merce Flottante – Assicurazione fluttuante e denun- cie posticipate;
• Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Valore dei beni as- sicurati e determinazione del danno” e “Limite massimo di Indennizzo”;
Sezione Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro:
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” alle Voci “Responsa- bilità civile verso terzi (R.C.T.)” e , “Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alla Voce “Franchi- gia per danni a Cose”;
• Capitolo “Condizioni integrative (sempre operanti)” alle Voci “Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro”, “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei qua- li si svolge l’attività”, “Danni da interruzioni e/o sospen- sioni di attività di terzi”, “Danni da incendio”, “Lavori presso terzi”, “ Responsabilità civile personale”, “Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate”, “Danni da Furto”, “Mezzi meccanici di sollevamento”, “Macchi- nari ed impianti azionati da persone non abilitate”, “Dan- ni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori” e “Leasing”;
• Capitolo “Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiama- te)” alle Voci “Smercio”, “Inquinamento accidentale”, “Po- stuma”, “Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale”, “Malattie professionali”, “Danni a condutture ed impianti sotterranei” e “Danni da cedimento o frana- mento del terreno”;
• Capitolo “In caso di Sinistro” alla Voce “Gestione delle vertenze di danno”;
Sezione Responsabilità civile danni a terzi da prodotti:
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alle Voci “Limiti di Indennizzo” e “Scoperto”;
• Capitolo “Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiama- te)” alle Voci “Estensione della garanzia all’esportazione di- retta negli USA e Canada”, “Responsabilità del venditore (Vendor’s Liability)”, “Secondo rischio” e “Inizio e termine della garanzia”;
• Capitolo “In caso di Sinistro” alla Voce “Gestione delle vertenze di danno”;
Sezione Tutela legale:
• Capitolo “Cosa e come assicuriamo” alla Voce “Forme di garanzia”;
• Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alla Voce “Esclusioni”;
• Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Insorgenza del Si- nistro”, “Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale”, “Gestione del Sinistro”.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti e fran- chigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Inden- nizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo: 8.500,00 euro
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Inden- nizzo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 150.000,00 euro Franchigia: 1.500,00 euro
Indennizzo: 100.000,00 euro
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto per- centuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in ca- so di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Scoperto: 20% 2.000,00 euro
Minimo: 2.500,00 euro
Indennizzo: 7.500,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 euro
Scoperto: 20% 2.000,00 euro
Minimo: 1.500,00 euro
Indennizzo: 8.000,00 euro
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto per- centuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in ca- so di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 euro
Scoperto: 20% 24.000,00 euro
Minimo: 25.000,00 euro
Indennizzo: 95.000,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000,00 euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 euro
Scoperto: 20% 24.000,00 euro
Minimo: 15.000,00 euro
Indennizzo: 96.000,00 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità
AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Ri- schio rese in sede di conclusione del contratto possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell’Assicurazione stessa.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 1 “Dichia- razioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio in quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzione del Rischio.
Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rimanda agli articoli 4 “Aggrava- mento del Rischio” e 5 “Diminuzione del Rischio” delle Condi- zioni generali delle Condizioni di Assicurazione.
A puro titolo esemplificativo, costituisce aggravamento del Rischio lo stoccaggio di liquidi infiammabili accanto ad un magazzino di carta o cartone in quanto può aumentare la possibilità di Incendio.
6. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio.
E’ ammesso il frazionamento in rate semestrali con un inte- resse di frazionamento del 4% ed in rate trimestrali o quadri- mestrali con un interesse di frazionamento del 5%.
Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraen- te esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazio- ne oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assi- curazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecni- ca all'utilizzo;
• denaro contante per un importo massimo di 750 euro an- nui per ciascun contratto.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Interme- diario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.
7. Rivalse
L’articolo 1916 del Codice Civile “Diritto di surrogazione del- l’Assicurato” prevede che la Compagnia che ha pagato l’Inden- nizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio dei diritti di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno.
Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all’esercizio del succitato diritto di surrogazione se il danno è causato da per- sone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge o nei confronti di società controllate, consociate e collegate purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di surro- gazione verso il responsabile medesimo.
Si rinvia alla specifica Voce “Rinuncia al diritto di surrogazio- ne” delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Con- tratto in un periodo compreso fra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o rifiuto all’Inden- nizzo/Risarcimento, con preavviso di 30 giorni.
La Compagnia si impegna a rimborsare la parte di Premio imponibile non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Si rinvia all’articolo 6 “Recesso in caso di Sinistro” delle Con- dizioni generali delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamen- to delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Per la garanzia Responsabilità civile, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il terzo ha chiesto il Risarcimento all’Assicurato o ha promosso azione contro di lui.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto alla relativa imposta secondo le aliquote seguenti:
• Incendio (All Risks) 22,25%
• Responsabilità civile danni a terzi e
Prestatori di lavoro 22,25%
• Responsabilità civile danni a terzi da prodotti 22,25%
• Tutela legale 21,25%
AVVERTENZA
Esenzione dalle imposte.
Le polizze sono esenti dalle imposte per i rischi ubicati nel- la Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA:
Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso al- l’assicuratore in caso di Sinistro” si precisa che, in caso di Sinistro,
il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto nei termini e nei modi indicati, per ciascuna Sezio- ne, nelle Condizioni di Assicurazione alle voci “Obblighi” dei capitoli “In caso di Sinistro” di ciascuna Sezione.
In caso di Sinistro Tutela legale, l’Assicurato deve darne immediata comunicazione alla D.A.S. o alla Compagnia.
Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in due an- ni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di Assicurazione”.
AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda ai capitoli “In caso di Sinistro” delle singole sezioni.
13. Reclami
Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o al- l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attri- buzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’a- vente diritto o dei sinistri. Compete alla Compagnia anche la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di cui l’impresa si avvale per lo svol- gimento dell’attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.
I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stes- so, all’indirizzo fornito dal Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’og- getto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.
I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
• ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
• o tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx.xx dove, nella sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia.
- All’IVASS
Vanno indirizzati i Reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicu- razione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dal- l’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as- senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla vigente normativa.
I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:
- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine previsto dalla vigente normativa e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax numero: 00.00000000
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Recla- mi sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competen- te - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so-
pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s. m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai con- tratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territo- rialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;
- l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attiva- bile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista al- l’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad at- tribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veico- li e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qual- siasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligato- ria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si im- pegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Per la garanzia Tutela Legale, è prevista l’arbitrato in caso di disaccordo sulla possibilità di esito positivo del giudizio.
In caso di divergenza di opinioni fra l’Assicurato e la
D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o comunque più favorevole all’Assicurato del giudizio, in un procedimen- to civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere de- mandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti do- vranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. L’arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
15. Accesso all’Area Clienti Riservata
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è disponibile l’Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assi- curative in essere.
A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione de- dicata all’Area Clienti Zurich sul sito xxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Il rappresentante legale
Xxxxxxx Xxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2018
Glossario
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Appaltatore/Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente Assicurazione s’intendono equiparati all’Appaltatore/Subappaltatore:
• il prestatore di un contratto d’opera come definito dall’art. 2222 del Codice Civile;
• il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- razione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Bonus: rimborso di parte del Premio nei termini di Polizza, in assenza di sinistri in un triennio.
Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insu- rance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contenuto: Macchinari, quali: macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscri- vibili al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condi- zionamento, di segnalazione e comunicazione, anche se esterne ai fabbricati - attrezzatura ed arredamento industria- le, dei depositi e delle dipendenze - mobilio ed arredamento
- serbatoi e tubazioni - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi indu- striali - personal computers e minielaboratori - mobilio, can- celleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti; nonché merci, quali : materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte, materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazio- ne comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri.
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.
Fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizione di Contenuto. Sono comprese le opere murarie relative a quote spettanti di parti comuni, nonché impianti idrici, ter- mici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comu- nicazione se non espressamente richiamati alla partita Contenuto.
Fatturato: l’importo del volume d’affari inerente l’attività as- sicurata indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto di I.V.A..
Franchigia:
- per la Sezione All Risks: l’importo prestabilito che, in caso di Sinistro , rimane a carico dell’Assicurato;
- per le Sezioni Responsabilità Civile: l’importo prestabilito che, in caso di Sinistro , rimane a carico dell’Assicurato. Si precisa che se l’ammontare del danno risarcibile a termini di Polizza, detratta la Franchigia, eccede il Massimale/sot- tolimite assicurato, la Compagnia sarà obbligata nel limite del Massimale/sottolimite previsto.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Inquinamento dell’ambiente: contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, di- sperse, depositate o comunque fuoriuscite in relazione all’e- sercizio dell’attività assicurata.
Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico elettronico degli intermediari as- sicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter- mediazione assicurativa.
Massimale: la somma massima rimbosabile dalla Compa- gnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è te- nuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione .
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche, di cui, nel ri- spetto della vigente legislazione in materia di rapporto o pre- stazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza, incluse:
a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descrit- ta in Polizza;
b) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il Premio as- sicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato;
c) i corsisti, i borsisti e gli stagisti.
Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui alla Voce “Persone considerate terzi” del Capitolo “Cosa e come assicuriamo”, salvo che si tratti di “collaboratori coor- dinati e continuativi” dell’Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell’Assicurato nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”.
Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di ri- sarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Scoperto:
- per la Sezione All Risks: la percentuale del danno liquida- bile a termini di Polizza che resta a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro ;
- per le Sezioni Responsabilità Civile: la parte dell’ammon- tare del danno liquidabile a termini di Polizza ed espressa in percentuale che, prima dell’applicazione di eventuali li- miti, rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro .
Sinistro:
- per le Sezioni All Risks e Responsabilità Civile danni a ter- zi e Prestatori di lavoro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione .
- per la Sezione Responsabilità civile danni a terzi da pro- dotti: la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione .
- per la Sezione Tutela legale: la controversia o il procedi- mento per i quali è prestata l’Assicurazione.
Glossario giuridico
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leg- gi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso: è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Insorgenza (del Sinistro ): coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima.
Oneri fiscali (a carico dell’Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registra- zione di atti (sentenze, decreti, ecc.).
Procedimento penale: inizia con la contestazione di presun- ta violazione di norme penali che viene notificata alla perso- na mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - dolo- so) del Reato ascritto.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, deten- tive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per con- travvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzio- nali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è ir- rilevante.
Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Pro- cedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono paga- te dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del Ri- schio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, come previsto all’artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 2
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indica- to nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata del Pre- mio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le succes- sive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civi- le.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il fraziona- mento in più rate.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all’Interme- diario assicurativo, autorizzato dalla Compagnia stessa all’e- sazione dei Premi.
Bonus
Qualora per tre annualità assicurative consecutive, e sem- preché siano stati regolarmente versati i premi in termini, sia di periodo che di eventuale regolazione, la Polizza non sia stata colpita da Sinistro e non risultino pertanto appo- state riserve o pagati risarcimenti/indennizzi, la Compagnia, trascorsi sei mesi dalla scadenza della terza annualità, sem- preché sia stato versato in termini il Premio successivo alla terza annualità e la Polizza sia quindi regolarmente in vigore, riconoscerà un Bonus con emissione di separata appendice di rimborso.
Il Bonus sarà pari al 10% del totale dei premi imponibili ed eventuali regolazioni (al netto di regolazioni a credito del Contraente) versati in relazione a tre annualità assicurative consecutive.
Il predetto Bonus sarà riconosciuto, alle medesime condizio- ni, anche qualora la Polizza sia emessa in sostituzione di pre- cedenti portanti analoga previsione.
Il Bonus non sarà riconosciuto nel caso in cui per qualsiasi motivo risultassero non versati i premi dovuti dal Con- traente alla Compagnia.
Articolo 3
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4
Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compa- gnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazio- ne dell’Assicurazione come pevisto dall’art. 1898 del Codi- ce Civile.
Articolo 5
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- nicazione del Contraente come previso dall’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 6
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo la Compagnia ha fa- coltà di recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponi- bile relativa al periodo di rischio non corso.
Articolo 7
Proroga dell’Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
Articolo 8 Oneri fiscali
Gli Oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 9
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Mila- no. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia de- rivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva com- petenza del foro di residenza o domicilio elettivo del con- sumatore.
Articolo 10
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Sezione – All Risks
(incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, perdite pecuniarie)
Cosa e come assicuriamo
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati a Fabbricato e Contenuto, come da definizioni di Xxxxxxx, anche se di proprietà di terzi, da un evento improvviso e ac- cidentale qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso alla Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusio- ni”.
L’Assicurazione è prestata per i danni verificatisi all’interno delle aree di pertinenza degli stabilimenti esistenti nelle ubi- cazioni indicate nella scheda di Polizza.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) Subiti da:
1) beni o parti di esse, in fase di costruzione, montag- gio, smontaggio e/o collaudo;
2) strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in ge- nere;
3) beni in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza;
4) merci se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
5) terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere;
6) aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 990, mezzi di tra- sporto a fune o su rotaie;
7) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, qualsiasi carta rappresentante un valore in genere;
8) archivi e simili;
9) modelli, stampi e simili;
10) supporti dati schede, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, feno- meni elettrici di qualsiasi natura;
11) quadri, statue, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, e Cose aventi valore artistico od affettivo, di valore singolo superiore a 5.000,00 euro;
12) merci per mancata o anormale refrigerazione, surge- lazione, climatizzazione, essiccazione, cottura;
13) beni in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze;
14) linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell’area degli stabilimenti;
15) baracche in legno e/o plastica, capannoni pressosta- tici e simili e al loro Contenuto.
b) Verificatisi in occasione di:
1) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrori- smo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o do- losi, atti di guerra civile e non, di serrata, di insurrezione, di ammutinamento, di usurpazione di potere, di requisizione, di nazionalizzazione, seque- stro, confisca, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
Con riferimento al paragrafo che precede, si precisa che per atto di terrorismo si intende, in via esemplifi- cativa e non esaustiva, la minaccia o l’uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi po- litici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabi- lizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.
Sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indiretta- mente riconducibili a qualsiasi azione presa per con- trollare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
3) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, mareggiate e pe- netrazione di acqua marina.
c) Causati:
1) con dolo e colpa grave dell’Assicurato e/o del Con- traente e/o degli Amministratori;
2) da difetti noti all’Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti all’atto della stipulazione della Polizza;
3) da rotture, fenomeni e guasti meccanici ed elettrici in genere, scondizionamento, anormale funziona- mento, errori di collaudo e/o di montaggio e smon- taggio;
4) da errori di progettazione, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qua- lità, quantità, titolo delle merci in produzione o già prodotte;
5) da beni o parti di essi, in fase di costruzione, mon- taggio, smontaggio e/o collaudo;
6) da franamento, cedimento o smottamento del terre- no, assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti;
7) da eventi atmosferici a merci all’aperto nonché macchinario posto all’aperto non fisso per destina- zione;
8) da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, coperti in lastre di cemento-amianto, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, e quan- to in essi contenuto;
9) da eventi atmosferici a gru, ciminiere, camini, cavi aerei, insegne, vetrate, lucernari anche se di plastica;
10) da interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;
11) da mancanza di energia elettrica, termica o idrauli- ca, mancato o anormale funzionamento di apparec- chiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, da co- laggio o da fuoriuscita di liquidi infiammabili, da fuoriuscita di materiale fuso, a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Xxxxxxx, che abbia colpito le Cose assicurate.
d) Sono sempre comunque esclusi i danni:
1) di Furto, Rapina, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
2) di corrosione, incrostazione, logorio, usura, ossida- zione, ruggine, deterioramento, mutamento di tem- peratura atmosferica o ambientale naturale e non, vizio di prodotto, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le Cose assicurate), stillicidio, umidità atmosferiche e non, smog, mar- ciscenza in genere, fermentazione, evaporazione, perdita di peso, restringimento, alterazione di colo- re, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, termiti, insetti, vermi, roditori, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza;
3) da eventi per i quali deve rispondere, in forza della garanzia prevista per legge o per contratto, il co- struttore o il fornitore;
4) conseguenti ad ordinanze impartite dall’Autorità co- stituita concernenti costruzioni, riparazioni, rim- piazzi, demolizioni di Cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
5) da inquinamento in genere sia graduale che acciden- tale e le relative spese di decontaminazione, disin- quinamento e risanamento delle Cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno;
6) da o riconducibili a smagnetizzazione, errata regi- strazione o cancellazione di dati;
7) DATA RISK
i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qual-
siasi computer, sistema di elaborazione dati, suppor- to di dati, microprocessore, circuito integrato o di- spositivi similari, programma e software di proprietà o in licenza d’uso di:
a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;
b) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in mo- do corretto qualsiasi dato od informazione o co- mando od istruzione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di ca- lendario;
c) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di dati o renda impossibile ac- quisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di es- sa.
La presente esclusione non pregiudica la indenniz- zabilità dei danni conseguenti alle Cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
8) CYBER RISK
i danni e/o le perdite riguardanti il software od i dati elettronici; si intende esclusa in particolare ogni mo- difica o variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi del computer che sia cau- sata da cancellazione od alterazione della struttura originale del software o del programma stesso.
Conseguentemente sono esclusi dalla Polizza:
• i danni o le perdite riguardanti dati elettronici od il software, con particolare riferimento ad ogni variazione nociva dei dati elettronici, del softwa- re o dei programmi di computer che siano causa- ti da cancellazione od alterazione della struttura originale dei dati elettronici, del software o dei programmi medesimi, ivi comprese le perdite ed i danni riconducibili all’interruzione di attività causata dai danni stessi. La garanzia è invece estesa ai danni materiali e diretti riconducibili a perdite o danni ai dati elettronici od a software che siano diretta conseguenza di un danno mate- riale e diretto indennizzabile ai sensi della pre- sente Polizza;
• i danni o le perdite, anche derivanti da interruzio- ne di attività, riconducibili ad impossibilità di uti- lizzo, da mancate disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di dati, di software o di pro- grammi per computer;
La presente esclusione non pregiudica la indenniz- zabilità dei danni conseguenti alle Cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
Delimitazioni di garanzia
a) Relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed elaboratori elettronici nonché per modelli, stampi, la garanzia è operante per il solo costo di riparazione o di ricostruzio- ne ridotto in relazione allo stato d’uso ed utilizzabilità
dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento affetti- vo, scientifico e/o artistico. L’Indennizzo verrà corrispo- sto soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno ricostruiti o riparati.
b) I danni causati ai fabbricati da sovraccarico di neve sono indennizzabili solamente se le loro caratteristiche co- struttive sono conformi alle norme vigenti al momento dell’accadimento del Sinistro. Per i beni in essi contenu- ti la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lu- cernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve.
c) Relativamente ai danni causati da gelo e ghiaccio sono esclusi i danni avvenuti dopo un periodo di inattività dei macchinari e degli impianti superiore a 48 ore.
d) Relativamente ai danni da allagamento, intendendosi per tale un rilevante ed inusuale accumulo di acqua all’inter- no dei fabbricati non dovuto ad inondazione o alluvio- ne, sono esclusi i danni subiti dalle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
e) Relativamente ai danni da fenomeno elettrico, assicurati con specifica partita, intendendosi per tale l’ effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo causati, sono esclusi i danni a personal computers, macchine elettroniche per ufficio, calcolatori, elaborato- ri elettronici e loro terminali se non connessi a macchi- nari del ciclo produttivo.
f ) Relativamente alle spese effettivamente sostenute e docu- mentate per:
– rimuovere, trasportare, ricollocare il macchinario illeso per le operazioni di ripresa dell’attività, la Compagnia rimborserà per singolo Sinistro ed anno assicurativo l’importo massimo di 15.000,00 euro;
– demolire, sgomberare e trasportare alla più idonea di- scarica i residui del Sinistro , la Compagnia rimbor- serà per singolo Sinistro un importo massimo pari al 10% dell’Indennizzo . Tale limite non potrà essere superiore a 30.000,00 euro relativamente alle spese per operazioni di decontaminazione, disinquinamen- to, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
– la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di con- dizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in esse condotto o con- tenuto, la Compagnia rimborserà per singolo Sinistro ed anno assicurativo l’importo massimo di 15.000,00 euro;
– onorari del perito che il Contraente avrà scelto e no- minato conformemente al disposto della Voce “Pro- cedura per la valutazione del danno” del Capitolo “In caso di Sinistro” e la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, nonché gli onorari di architetti, in- gegneri, consulenti per stime, planimetrie, descrizio- ni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato al Fabbricato e al Contenuto, come da tabel-
la dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi re- clamo a tale riguardo. La Compagnia rimborserà per singolo Sinistro ed anno assicurativo l’importo massimo del 5% dell’Indennizzo , con il limite di 15.000,00 euro.
Franchigie e limiti di Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazio- ne, per singolo Sinistro , dell’importo indicato nella scheda di Polizza – quale “Franchigie, scoperti, limiti di Indennizzo operanti”, con le seguenti eccezioni:
a) verrà applicata una Franchigia di 550,00 euro per i dan- ni causati da acqua condotta;
b) verrà applicata una Franchigia di 550,00 euro per le spe- se relative alla ricerca e alla riparazione di rotture di im- pianti idrici e igienici di cui alla lettera g), terzo alinea della Voce “Delimitazioni di garanzia” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”;
c) verrà applicata una Franchigia di 550,00 euro per i dan- ni causati da fenomeno elettrico di cui alla lettera e) del- la Voce “Delimitazioni di garanzia” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”;
d) verranno applicati la Franchigia e/o lo Scoperto delle ul- teriori Condizioni integrative, qualora rese operanti e ri- portate nel testo delle stesse ovvero nella scheda di Polizza.
Si intendono validi ed operanti i limiti di Indennizzo ri- portati nella presente Sezione e nella scheda di Polizza.
Condizioni integrative
(sempre operanti)
1. “Eventi Sociopolitici”: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) - pun- to1) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la Compagnia risponde dei danni materia- li e diretti causati alle Cose assicurate, verificatisi in occa- sione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.
La Compagnia non risponde dei danni causati da inter- ruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione od omissione di controllo o manovre, nonché dei danni e dei guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre 10 (dieci) giorni consecutivi.
Si precisa che la Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comuni- carsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice- vimento.
Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avu- to effetto, la Compagnia rimborsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 10% del tasso imponibile an-
nuo che rappresenta il costo della presente garanzia. Resta altresì convenuto che è fatta salva la facoltà del Contraente di recedere dall’intero contratto, da comuni- carsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevi- mento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di rischio non corso.
2. Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro , il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
• non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia pre- vedibile in almeno 100.000,00 euro;
• l’Assicurato dimostri che non ricorrano le condizioni previste alla Voce “Esagerazione dolosa del danno” del Capitolo “In caso di Sinistro” e alla lettera c), punto
1) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano tra- scorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 euro, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata co- me se la Voce “Assicurazione del valore a nuovo”, non esi- stesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relati- va al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in rela- zione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
3. Assicurazione del Valore a Nuovo
Premesso che per Valore a Nuovo si intende:
• per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale co- struzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
• per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle Cose assi- curate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di tra- sporto, montaggio e fiscali;
in caso di Sinistro si determina per ogni Partita separata- mente:
I. l’ammontare del danno e della rispettiva indennità se- condo quanto previsto alla Voce “Valore dei beni as- sicurati e determinazione del danno”; tale valore verrà nel seguito chiamato D.U. (Danno in Uso);
II. l’ammontare del danno e della rispettiva indennità se- condo il valore a nuovo; tale valore verrà nel seguito chiamato D.N. (Danno a Nuovo);
III. il Supplemento di Indennità, nel seguito chiamato S.I., che sarà uguale alla differenza tra il Danno a Nuovo ed il Danno in Uso.
Agli effetti di quanto disposto alla Voce “Assicurazione
parziale” del Capitolo “In caso di Sinistro”, il calcolo del supplemento di indennità dovuto, nel seguito chiamato S.D., viene effettuato per ogni Partita separatamente co- me segue:
siano
S.A. = la somma assicurata per la partita maggiorata del 10%;
V.N. = il valore a nuovo complessivo della Partita;
V.U. = il valore allo stato d’uso complessivo della Partita, calcolata secondo quanto previsto alla Voce “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno” del Capitolo “In caso di Sinistro”;
S.D. = il supplemento di indennità dovuto pagabile ai sensi di Polizza, risultante da:
S.D. = S.I. X (S.A. – V.U.)
(V.N. – V.U.)
in nessun caso il valore del Supplemento Xxxxxx potrà essere maggiore del Supplemento di Indennità; se tale dovesse risultare dal calcolo che precede, si assumerà Supplemento Dovuto = Supplemento di Indennità;
in caso di coesistenza di più assicurazioni, la Somma As- sicurata sarà data dalla somma complessivamente assi- curata dalle assicurazioni medesime per la stessa Partita. Non si effettuerà il calcolo del Supplemento Dovuto, e quindi la liquidazione sarà limitata al Danno in Uso per i fabbricati ed i macchinari di reparti esclusi dai piani di produttività aziendale.
In ogni caso la somma dovuta dalla Compagnia a titolo di Indennizzo per ciascun bene danneggiato non potrà essere superiore al triplo del suo valore calcolato ai sensi della Voce “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno” del Capitolo “In caso di Sinistro”; la Com- pagnia rinuncia alla applicazione del disposto del presente comma per i macchinari acquistati nuovi per i quali siano trascorsi meno di cinque anni tra la data del loro acqui- sto e quella del Sinistro.
Il pagamento del Supplemento Dovuto è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano i beni colpiti dal Sinistro o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale defi- nitivo di perizia.
Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tut- te della presente Sezione di Polizza.
4. Merci e macchinari presso terzi
Limitatamente ai danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, si conviene che parte delle merci e dei macchinari, sino al 10% della somma assicurata alla Partita Contenuto col massimo di 250.000,00 euro, devono intendersi garantite - fermo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile con riferimen- to alla somma assicurata alla Partita Contenuto - in de- posito e/o lavorazione presso terzi in Italia, in fabbricati
costruiti e coperti prevalentemente in materiali incom- bustibili, nonché, col massimo di 100.000,00 euro, presso mostre e fiere nell’ambito della Comunità Euro- pea. In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato metterà a disposizio- ne i documenti comprovanti l’esistenza e l’entità dei beni assicurati nelle varie località.
5. Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collega- te, i clienti e i fornitori, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
6. Colpa grave dell’Assicurato
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c), punto 1), della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la Compagnia risponde dei danni derivan- ti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determi- nati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.
7. Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno deca- denza del diritto di Risarcimento né riduzione dello stes- so, sempreché tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l’As- sicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o col- pa grave.
La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la diffe- renza di Premio corrispondente al maggior Rischio a de- correre dal momento in cui la circostanza si è verificata.
8. Diminuzione di valori
Si conviene tra le Parti che, in caso di documentata dimi- nuzione di valori assicurati la riduzione di Premio decor- re dal giorno successivo all’avvenuta notifica e la Compagnia rimborserà la corrispondente quota di Pre- mio imponibile pagata e non goduta.
9. Denuncia circostanziata dei sinistri
A parziale deroga di quanto previsto alla Voce “Obblighi” del Capitolo “In caso di Sinistro”, si stabilisce che l’obbli- go della denuncia circostanziata da parte dell’ Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particola- reggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal Si- nistro con l’indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del Sinistro .
Resta ferma la facoltà da parte della Compagnia di sta- bilire, valendosi anche di tutti i dati e i documenti di cui dispone l’Assicurato, la quantità, la qualità e il valore di tutti i beni garantiti esistenti al momento del Sinistro .
10.Grandine
La Compagnia risponde anche dei danni materiali e di- retti causati da grandine a:
• serramenti, vetrate e lucernari in genere;
• lastre di cemento-amianto, lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Agli effetti della presente garanzia, in caso di Sinistro la Compagnia indennizzerà, per singolo Sinistro ed anno assicurativo, una somma massima pari al limite di Indennizzo indicato nella scheda di Polizza.
Garanzie aggiuntive
(operanti solo se richiamate)
1. Rischio locativo
La Compagnia, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termine degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l’Assicurazione della presente Sezione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali e diretti causati da incen- dio o altro evento garantito dalla presente Polizza, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui alla Voce “Assicurazio- ne parziale” del Capitolo “In caso di Sinistro”, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di Polizza.
2. Ricorso terzi
La Compagnia tiene indenne l’Assicurato, fino alla con- correnza del Massimale indicato nella scheda di Poliz- za, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Po- lizza.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni non- ché di attività industriali, commerciali, agricole o di ser- vizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) a beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione dei veicoli dei Prestatori di lavoro dell’Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nel- l’ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni su- gli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento del- l’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il lega- le rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come control- lanti, controllate o collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle me- desime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Com- pagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione del- la causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il con- senso della Compagnia.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Co- dice Civile.
3. Furto e Rapina
Premesso che:
- per Xxxxx s’intende: l’impossessamento di una cosa al- trui, sottratta a chi la detiene, mediante rottura, forza- mento o rimozione dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero praticando una aper- tura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi;
- per Xxxxxx s’intende: l’impossessamento di una cosa altrui, sottratta a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia;
si conviene che, a parziale deroga di qunato previsto alla lettera d), punto 1) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la Compagnia si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da Furto e Rapina del Contenuto, compresi macchinari all’aperto con un massimo Indennizzo di 10.000,00 euro per ogni Sinistro .
Limitatamente ai danni da Furto l’Assicurazione è presta- ta alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani acces- sibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza im- piego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robu- sti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro an- tisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferria- te fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metalli- ca sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non su- periore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma in- scrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.
Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni da Furto avvenuti quando, per qual- siasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi at- traverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Se al momento del Sinistro viene appurato che l’effra- zione è avvenuta su un mezzo di chiusura difforme da quanto sopradescritto, la Compagnia rimborserà all’As- sicurato la somma liquidata a termini di Polizza sotto deduzione dello Scoperto del 15%, restando tale Scoperto a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a Risarcimento, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi Assicu- ratori, l’indennità verrà determinata ai sensi della Voce “Assicurazione presso diversi assicuratori”, senza tenere conto dello Scoperto che verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa de- trazione, per singolo Sinistro , di una Franchigia pari a 550,00 euro, che si intenderà quale importo minimo ap- plicabile in caso di operatività dello Scoperto sopra in- dicato.
Sono inoltre compresi fino alla concorrenza di 2.500,00 euro anche i guasti cagionati dai ladri alle parti del Fab- bricato costituenti i locali che contengono i beni assicura- ti ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi – ivi comprese eventuali camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte – in occasione di furto o rapina consumati o tentati; la Franchigia precedentemente richiamata verrà applica- ta qualora sia avvenuto il Furto o la Rapina dei beni as- sicurati.
Agli effetti della presente garanzia, in caso di Sinistro la Compagnia indennizzerà per singolo Sinistro ed anno assicurativo fino alla concorrenza dell’importo indicato nella scheda di Polizza, e senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Ai fini della presente garanzia, non si ritengono valide ed operanti le garanzie “Merci e Macchinari presso ter- zi”, “Colpa grave dell’Assicurato” e “Buona Fede”, fer- mo quanto disposto dal Codice Civile.
4. Maggiori spese
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza – esclusi “Furto e rapina” e “Guasti alle macchine” - che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività del- l’azienda assicurata, la Compagnia risponde delle spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamen- te documentate, sempreché tali spese siano state soste- nute durante il periodo di tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o di- strutti. Ai fini della presente condizione detto periodo avrà durata massima di 12 mesi dal verificarsi del Si- nistro.
Le spese indennizzabili potranno essere a titolo d’esempio:
• l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
• il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
• le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettri- ca o termica da parte di terzi;
• gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo del- l’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
La Compagnia non risponde delle maggiori spese con- seguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
• difficoltà di reperimento delle merci o delle macchi- ne/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, sta- ti di guerra.
Agli effetti della presente condizione, la Compagnia in- dennizzerà, per singolo Sinistro ed anno assicurativo una somma massima pari al limite di Indennizzo indi- cato nella scheda di Polizza.
La presente condizione è prestata in deroga all’art. 1907 del Codice Civile.
5. Spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro Ad integrazione di quanto indicato alla lettera f ) secondo alinea della Voce “Delimitazioni di garanzia” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e traspor- tare alla più idonea discarica i residui del Sinistro fino al- la concorrenza dell’ulteriore importo indicato nella scheda di Polizza. Restano fermi i limiti di Risarcimento previsti alla lettera f), della Voce “Delimitazioni di ga- ranzia” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”.
6. Prezzo di vendita delle merci (Selling price)
La Compagnia a parziale deroga di quanto indicato alla Voce “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno” del Capitolo “In caso di Sinistro”, in caso di Si- nistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissio- ni o spese non sostenuti con la mancata consegna.
Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispon- dente valore di mercato si applicherà quest’ultimo.
La presente garanzia è operante a condizione che:
• le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
• la commessa o l’avvenuta vendita risulti comprovata. Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla pre- sente condizione è altresì operante per la determinazio- ne delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Relativamente alla presente condizione, il disposto della Voce “Assicurazione parziale” s’intende abrogato, fermo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
7. Guasti alle macchine
A parziale deroga di quanto disposto alla lettera c), punto
3) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali meccanici, propri del macchinario e delle attrezzature, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati.
Sono esclusi i danni:
a) causati da difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o
il preposto all’esercizio del macchinario e delle attrez- zature erano a conoscenza al momento della stipula- zione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni assicurati;
c) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costrut- tore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manuten- zione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne pro- vochino sovraccarico o condizionamento;
d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambia- bili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantu- mazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasfor- matori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario e delle attrez- zature;
e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e re- visione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di cari- co e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate nella scheda di Polizza;
f) di natura estetica che non compromettano la funzio- nalità delle Cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.
Agli effetti della presente garanzia, la Compagnia inden- nizzerà per singolo Sinistro e anno assicurativo una somma massima pari al limite di Indennizzo indicato nella scheda di Polizza, senza l’ applicazione del disposto dell’ art. 1907 del Codice Civile.
Si intendono compresi i guasti accidentali ad apparec- chiature elettroniche fino ad un massimo del 15% della somma assicurata per la presente garanzia; sono tuttavia esclusi i danni:
1) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed al- tre fonti di luce salvo che siano connessi a danni in- dennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle Cose assicurate;
2) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funziona- mento, nonché i danni a moduli e componenti elet- tronici dell’ente Assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazio- ne è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’eserci-
zio, senza concorso di cause esterne; i danni impu- tabili a variazione di tensione nella rete a monte dei beni assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano dotati di adeguati sistemi di pro- tezione e stabilizzazione e che il danno sia conse- guente al danneggiamento di dette apparecchiature;
3) derivanti da errata progettazione.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’In- dennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro , di uno Scoperto del 15% con il minimo del 3% della somma assicurata per la presente garanzia.
8. Terremoto
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b), punto
3) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto. Relativamente alla presente garanzia, la Compagnia non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radia- zione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’a- tomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) da inondazione;
c) causati da mancata o anormale produzione o distri- buzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
d) da Furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputa- bili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesi- mo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa de- trazione, per singolo Sinistro , dello Scoperto/Franchi- gia riportato nella scheda di Polizza.
Agli effetti della presente garanzia, in caso di Sinistro la Compagnia indennizzerà, per singolo Sinistro ed anno assicurativo, una somma massima pari al limite di In- dennizzo indicato nella scheda di Polizza.
9. Inondazioni, alluvioni
A parziale deroga di quanto disposto alla lettera b), punto
3) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto. Relativamente alla presente garanzia la Compagnia non risponde dei danni:
a) causati da mancata o anormale produzione o distri- buzione di energia elettrica, termica, o idraulica, sal- vo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione, sulle Cose assicurate;
b) a beni mobili all’aperto.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa de- trazione, per singolo Sinistro , dello Scoperto/Franchi- gia riportato nella scheda di Polizza.
Agli effetti della presente garanzia, in caso di Sinistro, la Compagnia indennizzerà, per singolo Sinistro una som- ma massima pari al limite di Indennizzo indicato nella scheda di Polizza.
10. Merce Flottante - Assicurazione fluttuante a denunce posticipate
Relativamente alle merci, la Compagnia si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili altre somme fi- no ad un massimo indicato nella scheda di Polizza alla Partita “Merce Flottante”, previo versamento anticipato per ciascuna annualità e per ciascuna Partita, di un ac- conto pari a 2/10 del Premio corrispondente all’applica- zione del valore di massimo impegno fluttuante.
Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Compagnia anche se il Pre- mio, come calcolato al successivo punto 5, risultasse inferiore.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1) ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 del- l’ultimo giorno di ogni mese e termina alle ore 24 dell’ultimo giorno del mese successivo.
Il Contrante o l’Assicurato trasmetterà alla Compa- gnia, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, le de- nunce del valore delle merci esistenti all’ultimo giorno del mese precedente.
In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamen- te confermata l’ultima situazione risultante da de- nuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
2) le denunce dovranno essere trasmesse mediante rac- comandata postale, telex e/o telefax indirizzati alla Compagnia;
3) il Contraente o l’Assicurato si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possono desumere gli elementi necessari per rilevare l’esistenza delle merci durante il corso della garanzia. La garanzia non è operante per somme ec- cedenti il valore di massimo impegno relativo a cia- scuna Partita;
4) in caso di Xxxxxxxx , previa preliminare verifica della ri- spondenza alle registrazioni di cui al punto 3) delle denunce precedentemente effettuate, il valore Assicu- rato sarà determinato prendendo come base l’ultima denuncia pervenuta antecedentemente al Sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del Sinistro stesso;
5) il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna rata addizionando partita per Partita, i valori medi delle esistenze all’ultimo giorno di ciascun mese, quali risultanti dalle denunce, ed applicando alla somma così determinata 1/10 del rispettivo tasso an- nuo sopra indicato;
6) la differenza tra il Premio così conteggiato (preceden- te punto 5) e l’anticipo corrisposto, maggiorata di im-
poste, costituirà il Premio di liquidazione dovuto dal Contraente;
7) in caso di mancato pagamento del Premio di liqui- dazione entro 30 giorni dalla presentazione del con- to consuntivo varrà il disposto dell’art. 2 delle Condizioni generali relative a tutte le Sezioni, limi- tatamente alla presente Assicurazione fluttuante;
8) il Contraente si impegna a non stipulare presso altre Compagnie assicurazioni in aumento alla Partita Merce Flottante indicata nella scheda di Polizza, sal- vo aver prima saturato il valore totale di impegno. Qualora, inadempiendo a tale obbligo, esso ne richie- da la copertura ad altre Compagnie ovvero intenzio- nalmente alteri le registrazioni o faccia denuncia non conforme alle registrazioni, in caso di Xxxxxxxx l’Assi- curato decade dal diritto al Risarcimento.
In caso di Sinistro
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx , il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il dan- no; le relative spese sono a carico della Compagnia se- condo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Intermediario assicurativo al quale è as- segnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre gior- ni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo come previsto dall’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) presentare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione/de- nuncia scritta all’Autorità competente, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro , la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione/denuncia deve essere tra- smessa alla Compagnia;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liqui- dazione del danno senza avere, per questo, diritto ad in- dennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni di- strutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato par- ticolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo va- lore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ri- chiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro in- dagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo .
Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’am- montare del danno, dichiara distrutti beni che non esiste- vano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o
manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di que- sto, perde il diritto all’Indennizzo.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti mo- dalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da al- tre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizio- ne il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripar- tite a metà.
Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sini- stro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verifi- care se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla Voce “Obblighi”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assi- curati, determinando il valore che i beni medesimi aveva- no al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla Voce “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno com- prese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) della Voce “Procedura per la valuta- zione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime det- tagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna
delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indenniz- zabilità dei danni.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in mo-
do da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneg- giati.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giu- diziaria.
Valore dei beni assicurati e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita se- paratamente per ogni singola Partita della Polizza, l’attribu- zione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secon- do i seguenti criteri:
I - Per il Fabbricato
Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuo- vo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il va- lore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, al- l’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II - Per il Contenuto Relativamente al macchinario
Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
Relativamente alle merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri fiscali.
Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in cor- so di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corri- spondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sini- stro e degli Oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina:
- per il Fabbricato - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e de- ducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto - deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneg- giati nonché gli Oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della successiva Voce “Assicurazione parziale”.
Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme della precedente Voce ri- sulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separa- tamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Compa- gnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il
valore assicurato così maggiorato e quello risultante al mo- mento del Sinistro.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito una o più partite soggette all’applicazione del disposto del primo comma della presente Voce, qualora l’ammontare del danno accertato relativamente a dette par- tite (determinato secondo le stime di cui all’articolo prece- dente, limitatamente ai soli beni danneggiati o distrutti al lordo di eventuali franchigie o scoperti ), risulti uguale od in- feriore a 25.000,00 euro, la Compagnia indennizza tale dan- no alle condizioni tutte di Polizza senza l’applicazione del primo comma della presente Voce, nonché senza l’applica- zione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti sti- pulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Inden- nizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa co- munque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ri- cevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il paga- mento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto alla lettera c, punto 1) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”.
Il pagamento dell’Indennizzo potrà essere effettuato, su ri- chiesta del Contraente, per ciascuna Partita di Polizza separa- tamente considerata.
A tale scopo i Xxxxxx provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita. I pagamenti effettuati a norma di quan- to previsto saranno considerati a titolo di acconto sull’even- tuale maggior Indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compa- gnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Ispezione dei beni assicurati
La Compagnia ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Sezione - Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro
Cosa e come assicuriamo
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione al- l’attività descritta nella scheda di Polizza.
Sono compresi i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sporti- ve, ricreative.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato:
• per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
• per il fatto delle persone di cui alle lett. a) e c) della Voce “Persone considerate terzi”;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’arti- colo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza even- tualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell’Assicurato (ad eccezione dei prece- denti sinistri) all’atto della stipulazione del contratto o du- rante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al Risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte di- chiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del rischio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
L’Assicurazione R.C.T. è prestata per i danni oggetto del- l’Assicurazione e fino alla concorrenza massima complessiva del Massimale indicato nella scheda di Polizza.
Attività complementari
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’Assicurazione
comprende i danni derivanti:
1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e merca- ti, compreso il rischio derivante dall’allestimento, dalla proprietà, dal montaggio e dallo smontaggio degli stand;
2) dall’esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di ter- zi estranei. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i Prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi e l’Assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni an- no assicurativo;
3) dalla proprietà e uso di macchine automatiche per la di- stribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i dan- ni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per i Prestatori di lavoro, vale quanto previsto dal precedente punto 2);
4) dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all’inter- no dell’Azienda - anche in dipendenza dell’attività pre- stata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche ar- mati, e dalla detenzione di cani;
6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque instal- lati nel territorio nazionale. L’Assicurazione non com- prende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
7) dall’organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, e gite aziendali, ferma restando l’esclusione dei danni de- rivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall’impiego di aeromobili;
8) dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
9) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del Fabbricato;
10) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro dell’Assicurato per tale scopo;
11) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elet- triche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o pro- duzione, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all’interno dell’azienda;
12) dall’organizzazione di visite all’Azienda e dalla presentazio- ne e dimostrazione dei prodotti e/o dimostrazione dei cicli di lavorazione dell’Azienda stessa, anche presso terzi;
13) dalla gestione di spacci aziendali;
14) dallo svolgimento di attività di distribuzione promozio- nale dei propri prodotti, anche presso terzi, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria;
15) dalla gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell’ambito dell’azienda;
16) dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l’esclusione dei rischi derivan- ti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
17) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Li- mitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
18) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei Prestatori di lavoro;
19) dalla proprietà e dall’uso di binari di raccordo e piattafor- me rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
20) dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento del- l’attività assicurata;
21) a veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro lo sta- bilimento ove si svolgono le attività assicurate. Sono esclu- si i danni da Furto, incendio e atti dolosi in genere;
22) dall’esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adi- biti a giardino e/o parco di pertinenza del Fabbricato nel quale si svolge l’attività assicurata, compresi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di piante;
23) dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Mari- no, Città del Vaticano. Per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di tali fabbricati vale quanto previsto alla condizione integrativa “Proprietà e/o conduzione di fab- bricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività”;
24) dall’esecuzione di lavori complementari e/o accessori per l’esercizio dell’attività assicurata.
Qualora le attività e i servizi complementari fossero affidati in appalto o commissionate a terzi (persone fisiche o aziende), la presente Assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qua- lità di Committente. Si intende esclusa la responsabilità civi- le propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, Prestatori di lavoro o addetti) che eseguono i la- vori o i servizi per conto dell’Assicurato stesso.
Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conse- guenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavo- ro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, salvo quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
1. INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
2. INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del Sinistro:
• qualora l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate inter- pretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assi- curazione conserva la propria validità;
• il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l’ir- regolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vi- genti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità.
Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o INPS, i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in parte- cipazione e i soci dell’Assicurato sono equiparati ai Prestatori di lavoro.
L’Assicurazione è prestata:
a) per i Prestatori di lavoro per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Assicurato e per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo INAIL ricada ai sensi di legge sull’Assicurato stesso, per i titolari, per i familiari coadiuvanti, per gli associati in par- tecipazione e per i soci dell’Assicurato, con l’applicazione di una Franchigia pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato;
b) tutti gli altri Prestatori di lavoro con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggia- to.
Tali franchigie non si applicano per quanto previsto alla Voce “Gestione delle vertenze di danno” del Capitolo “In caso di Sinistro”.
Per i danni esclusi dalla presente garanzia si rimanda a quan- to previsto alla Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazio- ni ed esclusioni”.
Persone considerate terzi
Fermo restando quanto previsto dalla definizione di Presta- tori di lavoro, sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione
R.C.T. anche:
a) i titolari ed i Prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari all’attività formante oggetto dell’Assicura- zione;
b) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri profes- sionisti in genere (anche se con funzione di sindaco o re- visore dell’Assicurato) ed i loro Prestatori di lavoro o addetti.
Regolazione del Premio
Il Premio, convenuto in base al Fatturato preventivo, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo in base al Fatturato consuntivo, fer-
mo il Premio minimo stabilito nella scheda di Polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo an- nuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè l’indicazione del Fatturato consuntivo.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione de- vono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazio- ne da parte della Compagnia.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la co- municazione dei dati anzidetti o il pagamento della diffe- renza attiva dovuta, il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garan- zia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del gior- no in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli ob- blighi relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all’atto della regolazione annuale il consuntivo del Fatturato superi il doppio di quanto considerato come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scaden- za annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’a- deguata rivalutazione del preventivo del Fatturato. Il nuovo importo di quest’ultimo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Pluralità di Assicurati
Qualora l’Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Validità territoriale
L’Assicurazione di R.C.T. prestata con la presente Polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada.
Limitatamente ad U.S.A. e Canada la garanzia viene estesa alle seguenti attività:
- viaggi per trattative di affari;
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, pur- ché direttamente effettuati dall’Assicurato.
L’Assicurazione R.C.O. è operante nel mondo intero.
Validità temporale
L’Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti du- rante il periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Altre assicurazioni
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del- l’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicura- zioni per lo stesso rischio, come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.
In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Delimitazioni ed esclusioni
Persone non considerate terzi
1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
3) i Prestatori di lavoro dell’Assicurato, limitatamente ai ri- schi R.C.O;
4) altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell’Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in con- seguenza della loro partecipazione alle attività cui si rife- risce l’Assicurazione , salvo quanto disposto dalla Voce “Persone considerate terzi” del Capitolo “Cosa e come as- sicuriamo”.
Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione R.C.T. i danni:
a) da Furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad es- se equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
c) alle Cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle Cose e/o opere in costruzione, nonché alle Cose rimorchiate, tra- sportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ulti- mazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, ma- nutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
• rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
• uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in con- segna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa so- lo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;
e) cagionati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si in- tende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito
dall’Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto pre- visto alla precedente lett. d) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’As- sicurato e l’attività dichiarata in Polizza lo preveda;
f) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a xxxxxx- cati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedi- mento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
g) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi im- pianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
h) provocati da persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell’Assicurato e della cui opera questi si avval- ga nell’esercizio della propria attività, salvo quanto pre- visto alla Voce “Attività complementari” del Capitolo “Cosa e come assicuriamo”;
i) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoveri- mento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente deri- vantigli dalla legge;
m)di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.
1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.
L’Assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:
n) da detenzione o impiego di esplosivi;
o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assesta- menti energetici dell’atomo, naturali o provocati artifi- cialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
p) derivanti da malattie professionali
q) provocati da:
prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dex- fenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini con- tro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implan- tologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti die- tetici a base di ephedra;
r) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
s) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
t) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
u) derivanti da amianto;
v) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
w) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
x) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magneti- ci o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
y) derivanti da sostanze o organismi in genere genetica- mente modificati e derivati o frutto di ingegneria gene- tica o bio-ingegneria;
z) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. pu- nitive or exemplary damages).
Franchigia per danni a Cose
Relativamente ad ogni danno a Cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l’Assicurazione è prestata con una Franchigia pari a 250,00 euro.
Restano comunque ferme le franchigie o gli scoperti mini- mi di importo superiore eventualmente previste dalle sin- gole garanzie.
Condizioni integrative
(sempre operanti)
1. Lavori ceduti in appalto/subappalto - Responsabilità da committenza
È assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a terzi dagli Appaltato- ri/Subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti sem- preché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi all’attività per la quale è prestata l’Assicurazione per conto dell’Assicurato stesso. Si intende esclusa la responsabilità civile propria degli Appaltatori/Subappaltatori.
2. Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarci- mento (capitale, interessi e spese) quale civilmente re- sponsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro, anche in relazione alla gui- da di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i me- desimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia vale purché il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso di “Carta Ver- de” e per i danni verificatisi nei Paesi per i quali la stes- sa sia operante.
La garanzia non è operante per i danni provocati da Pre- statori di lavoro non abilitati alla guida secondo le di- sposizioni vigenti.
3. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o condut- tore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività descritta nella scheda di Polizza e degli impianti fissi de- stinati alla loro conduzione compresi ascensori e monta- carichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino (com- presi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché can- celli anche automatici.
L’Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordi- naria o straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera alla condizione che l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La garanzia comprende i danni:
a) da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne con- seguenti a rotture accidentali di tubazioni o condut- ture;
b) da caduta di neve o ghiaccio dai tetti dei fabbricati e dalle coperture in genere, nonché da alberi.
L’Assicurazione è altresì estesa alla proprietà di fabbricati adibiti:
• a civili abitazioni trovantisi all’interno del perimetro aziendale (comprese quelle ad uso foresteria);
• a spacci aziendali eserciti anche da terzi.
La garanzia non comprende i danni:
- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalu- brità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni, ad esclu- sione di quelle per le quali è stata stipulata l’Assicura- zione.
4. Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di atti- vità di terzi
L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interru- zione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché con- seguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, nell’ambito del Massimale di Polizza, con il limite di Risar- cimento previsto nella scheda di Polizza per uno o più sini- stri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di 2.500,00 euro per ciascun Si- nistro.
5. Danni da incendio
La garanzia comprende i danni a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata nell’ambito del Mas- simale di Polizza, con il limite di Risarcimento previsto
nella scheda di Xxxxxxx per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
La presente garanzia vale anche per i danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi.
Resta inteso che, qualora l’Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio con garanzia “Ricorso dei Vicini” e/o “Ricorso Terzi” la presente opererà in secondo Xxxxxxx, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la sud- detta Polizza incendio.
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle Cose che l’Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi ti- tolo o destinazione.
6. Lavori presso terzi
Relativamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all’at- tività descritta nella scheda di Polizza, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Co- se che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Restano comunque esclusi i danni:
a) alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custo- dia a qualsiasi titolo;
b) a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata nell’ambito del Mas- simale di Polizza, con il limite di Risarcimento previsto nella scheda di Polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
7. Responsabilità civile personale
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile perso- nale di ciascun Prestatore di lavoro (compresi quadri e di- rigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato, per danni conse- guenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
a) alle persone considerate terzi (escluso l’Assicurato/Con- traente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.;
b) agli altri Prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O..
Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventual- mente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile persona- le delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la sa- lute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
8. Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle Cose in consegna o custodia all’Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute. Si intendono esclusi i danni:
- alle Cose che costituiscono strumento di lavorazione se il danno si verifica durante l’impiego delle mede- sime;
- alle Cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di la- vorazione;
- necessari per l’esecuzione dei lavori;
- da furto, incendio e smarrimento;
- da spargimento d’acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle Cose danneggiate;
- subiti da Cose sollevate, caricate, scaricate.
La garanzia si intende prestata con uno Scoperto a cari- co dell’Assicurato del 10% per ogni Sinistro, con il mi- nimo di 500,00 euro, nei limiti dei Massimali previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi e comunque con un massimo Risarcimento di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo perio- do assicurativo annuo.
9. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclu- sioni”, la garanzia comprende i danni alle Cose di terzi:
a) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta del- le Cose sollevate;
b) movimentate nell’ambito delle sedi aziendali dell’Assi- curato e/o presso terzi.
La garanzia è prestata nei limiti del Massimale previsto per la Responsabilità Civile verso Terzi ma con un limite di Risarcimento pari a 50.000,00 euro per uno o più si- nistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assi- curativo annuo e con uno Scoperto del 15% per ogni Sinistro con il minimo di 1.500,00 euro.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle Cose danneggiate.
10. Danni da furto
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera lettera a) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delit- tuosa - di:
a) impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato;
b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svol- gimento dell’attività stessa.
Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garan- zia viene prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente.
Il Risarcimento dei danni viene effettuato con detrazio- ne, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro, nel limite del Massimale previsto per la Responsabilità Civile verso Terzi, con il massimo Risarcimento - per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo di Assicurazione annuo - di 100.000,00 euro.
11. Mezzi meccanici di sollevamento
La garanzia è estesa ai rischi derivanti dall’impiego di
mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’e- sterno dell’azienda, fermo quanto stabilito alla lettera b) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, ed esclusi comunque i rischi soggetti all’As- sicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969
n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni.
12. Macchinari ed impianti azionati da persone non abili- tate
L’Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona sprovvista dell’abilitazione prescritta, purché idonea alla conduzione del mezzo. Rimane in ogni caso ferma l’esclusione dei danni da circolazione su stra- de di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e quanto stabilito alla lettera b) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”.
13. Danni a Cose o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) della Vo- ce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia comprende i danni alle Cose e/o opere in co- struzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell’Assicurato, compresi quelli da man- cato uso delle Cose e/o opere danneggiate.
Sono comunque esclusi i danni necessari per l’esecuzio- ne dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.
Tale garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 1.500,00 euro, nel limi- te del Massimale previsto dalla Polizza per danni a Cose e comunque fino alla concorrenza di un massimo Risar- cimento di 100.000,00 euro per uno o più sinistri veri- ficatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia “Danni derivanti da interruzione e/o sospen- sione di attività di terzi” - il predetto limite di Risarci- mento è comprensivo anche di tali danni.
14. Leasing
L’Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civi- le derivante a Società di Leasing nella loro qualità di pro- prietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.
Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.
Sono tuttavia considerati terzi i Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia R.C.O..
Garanzie aggiuntive
(operanti solo se richiamate)
X. Xxxxxxx
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclu- sioni”, la garanzia è estesa al rischio dello smercio.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile deri- vante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute durante il perio- do di validità della garanzia e non comprende i danneg- giamenti delle Cose stesse, le spese per le le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del Massi- male di Polizza e con il limite di Risarcimento di 1.000.000,00 euro per uno o più sinistri occorsi nel me- desimo periodo assicurativo annuo.
La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagio- nato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle com- missionate; in tal caso la garanzia opera nell’ambito del Massimale di Polizza con il limite di Risarcimento di 100.000,00 euro per uno o più sinistri occorsi nel me- desimo periodo assicurativo annuo e, con una Franchi- gia per ciascun danneggiato di 5.000,00 euro.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente ga- ranzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia “Danni derivanti da interruzione e/o sospen- sione di attività di terzi” – i predetti limiti sono com- prensivi anche di tali danni.
I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per “Sinistro in serie” intendendonsi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Co- se vendute originatisi da una stessa causa anche se ma- nifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente Assicurazione.
L’Assicurazione non vale se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich Italia con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da Prodotti (R.C.P.), si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Respon- sabilità Civile per danni a terzi da Prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’Assicurato.
B. Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto indicato alla lettera i) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclu- sioni”, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civi- le derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da Inquinamento dell’ambiente, conse- guente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta nella sche- da di Xxxxxxx.
Per “danni da Inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della con- taminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiunta- mente o disgiuntamente, da parte di sostanze di
qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato. Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o uti- lizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Per l’operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due con- dizioni:
1) l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabili- menti dell’Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a Terzi entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
2) fermo quanto previsto alla Voce “Obblighi” del Capi- tolo “In caso di Sinistro” in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dal- la cessazione del contratto.
L’Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di Risarcimento per ogni Sinistro indi- cato nella scheda di Polizza, le spese sostenute dall’Assi- curato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso all’Assi- curatore.
Questa garanzia è operante esclusivamente per le conse- guenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, in- terruzioni di esercizio e simili.
Il Risarcimento dei danni relativi alla presente garanzia viene effettuato nell’ambito del Massimale di Polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi, ma con il limite di Risarcimento previsto nella scheda di Polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, previa applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 5.000,00 euro per ogni Sinistro.
La garanzia di “inquinamento accidentale” non com- prende i danni:
a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
b) provocati da attività svolte all’esterno dello stabili- mento descritto nella scheda di Xxxxxxx;
c) cagionati a Cose di terzi che l’Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
d) conseguenti:
1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposi- zioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi pre- disposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi
accorgimenti che possono essere ragionevolmente ri- tenuti idonei in rapporto alle circostanze.
C. Postuma
A parziale deroga di quanto indicato alla lettera d) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclu- sioni” la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di im- pianti, attrezzature o Cose, anche non installati dall’Assi- curato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature o Cose stessi dopo l’ultimazione dei lavori.
L’Assicurazione è prestata anche per le attività di cui al- l’art. 1 del Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 pur- ché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dal Decreto stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostitu- zione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, le attrezzature o le Cose sono de- stinati;
d) da mancato intervento manutentivo.
L’Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni veri- ficatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione purché denunciati alla Compagnia non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima.
Questa garanzia è prestata nell’ambito dei massimali in- dicati nella scheda di Polizza, con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro e il massimo di 15.000,00 euro per ogni Sinistro che com- porti distruzione o deterioramento di Cose e con un sot- tolimite di Risarcimento di 300.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo limitatamente ai danni a Cose.
Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente garanzia è prestata con l’applica- zione dello Scoperto e del minimo sopra indicati, con il massimo Risarcimento di 100.000,00 euro per ogni an- no assicurativo.
D. Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale A parziale deroga di quanto indicato alla lettera lettera b) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, preso atto che l’Assicurato utilizza:
• carrelli elevatori;
• macchine operatrici;
• trattori;
• veicoli a motore,
non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste au- torizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché
i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’attività descritta in Polizza.
La presente estensione di garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposi- zioni vigenti;
• per i danni subiti da terzi trasportati.
La presente garanzia è prestata entro il limite del Mas- simale della garanzia R.C.T. indicato nella scheda di Po- lizza, e comunque, con il xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di 1.000.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.
X. Xxxxxxxx professionali
A parziale deroga di quanto indicato alla lettera p) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclu- sioni”, l’Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassa- tivamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigo- re al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche e/o integra- zioni, anche le malattie professionali in quanto tali, pur- ché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le ma- lattie si manifestino durante la vigenza della presente Xxxxxxx o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano con- seguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.
La garanzia non vale:
a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manife- stata ricaduta di malattia professionale precedente- mente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti:
I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposi- zioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi pre- disposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ri- tenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per l’asbestosi e la silicosi.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro R.C.O., ma con il limite previsto nella scheda di Polizza che rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia per ogni Sinistro e per ogni persona danneg- giata, e con un sottolimite di 150.000,00 euro per Sini- stro e per ogni danneggiato per i Prestatori di lavoro per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo al- l’INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato.
Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la mas- sima esposizione della Compagnia:
I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di As- sicurazione.
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi mo- mento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato de- gli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Valide, in quanto compatibili, le norme in punto di de- nuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denun- ciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente garanzia non si applica:
• per le malattie provocate da ritenuti soprusi o com- portamenti vessatori in genere quali, a titolo esempli- ficativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
Restano confermate tutte le esclusioni indicate alla Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”.
F. Danni a condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga di quanto indicato alla lettera f ) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclu- sioni”, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
Il Risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazio- ne per singolo Sinistro di una Franchigia di 500,00 euro. Questa garanzia si intende prestata nell’ambito del Mas- simale di Polizza, con il limite di Risarcimento previsto nella scheda di Polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
X. Xxxxx da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera f ) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclu- sioni”, la garanzia comprende i danni a Cose dovuti a cedi- mento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomura- ture o altre tecniche sostitutive.
Il Risarcimento viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione:
a) per danni subiti dai fabbricati: di uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro;
b) per danni subiti da altre Cose: di una Franchigia di 500,00 euro.
Questa garanzia si intende prestata nell’ambito del Mas- simale di Polizza, con il limite di Risarcimento previsto nella scheda di Polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
In caso di Sinistro
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx , il Contraente deve darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.
Agli effetti dell’Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto noti- zia dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.
Gestione delle vertenze di danno
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la ge- stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudizia- le, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso; in caso di Procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resiste- re all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Mas- simale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non ri- sponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati e ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compa- gnia se non preventivamente autorizzata.
Sezione - Responsabilità civile danni a terzi da prodotti
Cosa e come assicuriamo
Responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal di- fetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato per morte, lesioni personali, di- struzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto di- fettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.
L’Assicurazione comprende anche i danni da:
- errata concezione/progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d’uso;
- errato o difettoso imballaggio;
- errata o difettosa conservazione.
L’Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da inter- ruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Si- nistro indennizzabile a termini di Polizza entro il limite in- dicato sulla scheda di Polizza.
Regolazione del Premio
Il Premio, convenuto in base al Fatturato preventivo, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo in base al Fatturato consuntivo, fer- mo il Premio minimo stabilito nella scheda di Polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo an- nuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè l’indicazione del Fatturato consuntivo.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione de- vono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazio- ne da parte della Compagnia.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la co- municazione dei dati anzidetti o il pagamento della diffe- renza attiva dovuta, il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garan- zia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del gior- no in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli ob- blighi relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all’atto della regolazione annuale il consuntivo del Fatturato superi il doppio di quanto considerato come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scaden- za annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’a- deguata rivalutazione del preventivo del Fatturato. Il nuovo importo di quest’ultimo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Pluralità di Assicurati
Qualora l’Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Validità territoriale
L’Assicurazione R.C. Prodotti vale per i prodotti venduti o distribuiti dall’Assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, esclusi U.S.A. e Canada, e per i danni ovunque verificatisi.
Validità temporale
L’Assicurazione R.C. Prodotti vale per le richieste di Risar- cimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.
Relativamente all’Assicurazione R.C. Prodotti, in caso di Si- nistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione e, comun- que, non oltre due anni dalla cessazione della stessa.
Altre assicurazioni
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia del- l’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicura- zioni per lo stesso Xxxxxxx, come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.
In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Delimtazioni ed esclusioni
Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qual- siasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quanto l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui alla precedente lettera a);
c) le Società che, rispetto all’Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi del- l’art. 2359 del Codice Civile.
Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione :
1. le spese di sostituzione, smontaggio, rimontaggio e ri- parazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore;
2. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
3. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state autorizzate dalla Compagnia;
4. le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi ti- tolo del prodotto;
5. i danni derivanti da responsabilità volontariamente as- sunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
6. i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
7. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano veri- ficati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificial- mente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
8. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determi- nati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, in- quinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o colture, interruzioni, impoverimento o devia- zione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoveri- mento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
9. i danni provocati da:
prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dex- fenfluramina e fentermina, emoderivati e altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini con- tro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloaranfenicolo, prodotti derivati da innesti e/o implan- tologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti die- tetici a base di ephedra;
10. i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco;
11. i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e pa- tologie correlate;
12. i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabo- taggio ed atti di guerra in genere;
13. i danni derivanti da amianto;
14. i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmis- sibile (TSE);
15. i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
16. i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
17. i danni provocati da sostanze o organismi in genere ge- neticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
18. i danni derivanti da prodotti in sperimentazione;
19. i danni da violazione di brevetti e/o marchi;
20. limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
21. gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carat- tere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).
Limiti di Indennizzo
Premesso che il Massimale indicato nella scheda di Polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per Sinistro
e per anno assicurativo, in nessun caso la Compagnia ri- sponderà per somme superiori al Massimale indicato:
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all’an- no - nell’intero periodo di Assicurazione ;
- per “Sinistro in serie”, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in momenti diversi.
Scoperto
Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ciascun evento dannoso con i minimi e i massimi indicati nella scheda di Polizza.
Precedenti assicurazioni
Nel caso in cui le richieste di Risarcimento siano relative a danni verificatisi anteriormente alla stipula della presente Xxxxxxx e rientrino nelle garanzie prestate da altri Assicurato- ri, la copertura opererà esclusivamente a secondo Xxxxxxx per l’eccedenza di Massimale rispetto a tali coperture con i limiti ed alle condizioni previste dalla presente Polizza.
Dichiarazione assenza sinistri noti
Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l’Assicu- rato dichiara che, all’atto del perfezionamento della presen- te Polizza, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di Risarcimento ori- ginata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente Polizza.
Coesistenza Polizza R.C.dello smercio
Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto sepa- rato con società del gruppo Zurich Italia con Polizza di Assi- curazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) estesa al “rischio dello Smercio”, si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all’Assicurato.
Garanzie aggiuntive
(operanti solo se richiamate)
A. Estensione della garanzia all’esportazione diretta negli USA e in Canada
A parziale deroga di quanto previsto alla Voce “Validità territoriale” del Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall’Assicurato o per suo conto negli USA e in Canada, e per i danni ovunque verificatisi.
Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti venduti e/o distribuiti nel periodo di efficacia della presente Assicurazione e di eventuali altre prece- dentemente stipulate con la stessa Compagnia (senza soluzione di continuità) e sempreché le richieste di Risar- cimento siano state presentate all’Assicurato per la pri- ma volta nello stesso periodo.
Sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti “punitive or exemplary damages”.
In caso di azioni legali promosse contro l’Assicurato nei territori degli USA, loro territori e possedimenti e del Ca- nada, a parziale deroga di quanto disposto alla Voce “Ge- stione delle vertenze di danno” del Capitolo “In caso di Sinistro”, le spese di difesa a carico della Compagnia sa- ranno considerate parte integrante del Massimale stabi- lito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento e non si intendono pertanto in aggiunta allo stesso.
B. Responsabilità del Venditore (Vendor’s Liability)
Si conviene che sono considerati “Assicurati” anche le persone ed organizzazioni specificate nell’apposita appen- dice che forma parte integrante della Polizza (in seguito chiamate “Venditori”) per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del Venditore, dei prodotti fabbricati dall’Assicurato e garantiti dalla presente Sezio- ne di Polizza, alle seguenti condizioni:
1. L’Assicurazione riguardante il Venditore non vale per:
a) qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzio- ne o vendita non autorizzata dall’Assicurato;
b) i danni corporali o materiali derivanti da:
I. qualsiasi azione da parte del Venditore che mo- difichi il prodotto;
II. qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
III. qualsiasi inosservanza nell’effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettui nel regolare svolgimento della sua atti- vità in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
IV. prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell’Assicurato sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o so- stanza da parte o per il Venditore;
c) danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del Venditore; eccetto quelli relativi alla di- mostrazione dei prodotti assicurati attinenti alla loro vendita e conseguenti ad un difetto degli stes- si risarcibile a termini di Polizza;
d) pretese o responsabilità per danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del Responsabile.
2. L’Assicurazione non è operante nei confronti di qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l’As- sicurato Contraente abbia acquisito prodotti o com- ponenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia.
Avvertenza
All’attivazione della presente garanzia la Compagnia
emetterà apposita appendice riportando anche il testo in lingua inglese per utilità dell’Assicurato, fermo restando che il contratto è disciplinato dal testo italiano.
C. Secondo rischio
Qualora l’Assicurato dichiari di avere contemporanea- mente in corso con altra Compagnia, indicata nella sche- da di Polizza, analoga copertura per il medesimo Rischio (Assicurazione di primo rischio), la presente Polizza si in- tende prestata in secondo Xxxxxxx per tutto quanto già previsto dall’Assicurazione di primo Xxxxxxx, per l’ecce- denza rispetto alle somme assicurate con la Polizza di primo rischio e fino alla concorrenza dei massimali indi- cati nella scheda di Polizza.
Resta inoltre convenuto che, in caso di inoperatività del- l’Assicurazione di primo Rischio da qualunque causa determinata nonché in caso di esaurimento totale o di riduzione a seguito di Sinistro dei massimali dalla stessa previsti, i massimali dell’Assicurazione di primo Ri- schio costituiranno Franchigia assoluta, rimanendo a to- tale carico dell’Assicurato.
D. Inizio e termine della garanzia (Loss Occurence)
A deroga delle Definizioni specifiche per “Sinistro RCP” si intende il verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre- stata l’Assicurazione .
Abrogando e sostituendo integralmente quanto previsto alla Voce “Validità temporale” del Capitolo “Delimitazio- ni ed esclusioni”, relativamente all’Assicurazione R.C. Prodotti, la garanzia vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto, purché denunciati en- tro due anni dalla cessazione del contratto stesso.
In caso di “Sinistro in serie” la garanzia si estende ai si- nistri della stessa serie verificatisi e denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto, fermi i limiti di In- dennizzo di cui alla Voce “Limiti di Indennizzo” del Ca- pitolo “Delimitazioni ed esclusioni”.
La presente garanzia non si applica alla precedente Ga- ranzia aggiuntiva A.
In caso di Sinistro
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx , il Contraente deve darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.
Gestione delle vertenze di danno
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la ge- stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudizia- le, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso; in caso di Procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resiste- re all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Mas- simale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicu- rato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giusti- zia penale.
La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati e ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.
Sezione - Tutela legale
Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni con- sentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela legale a
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxx- xx Xxxxx 0/x – 37135 Verona, Tel. 045/0000000 - Fax 045/0000000, sito web: xxx.xx.
A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere in- viate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comuni- cazione relativa ai sinistri.
Cosa e come assicuriamo
La Compagnia assicura, nei limiti del Massimale previsto nella scheda di Polizza e delle condizioni previste per la pre- sente Sezione, l’onere dell’assistenza giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato.
L’Assicurazione è prestata per le spese:
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa.
Forme di garanzia Opzione A)
• Procedimenti penali
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della attività di impresa dichiarata nella scheda di Polizza, sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione.
• Decreto Legislativo n° 81/2008
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, sa- lute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La garanzia vale nei casi in cui l’Assicurato debba presentare opposizione av- verso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni ammi- nistrative non pecuniarie e pecuniarie, allorché la somma ingiunta in pagamento, per ogni singola sanzione, sia pa- ri o superiore a 250,00 euro.
Opzione B)
In aggiunta a quanto previsto con l’Opzione A), la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a Procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Pro- cedimento penale.
In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa so- stenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. La garanzia vale anche nei casi in cui, per inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alla legge 31.12.96 n° 675 e delle altre disposizioni normative in materia di riservatezza dei dati (privacy), l’Assicurato debba presentare opposizio- ne avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni am- ministrative non pecuniarie e pecuniarie, allorché la somma ingiunta in pagamento, per ogni singola sanzione, sia pari o superiore a 250,00 euro.
Persone assicurate
Oltre al Contraente, sono assicurati anche i dipendenti iscritti
nel libro paga e i familiari-collaboratori.
Estensione territoriale
La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Euro- pa, in caso di Procedimento penale; in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xx- xxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, in caso di opposizione a sanzioni amministrative.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
La garanzia è esclusa per procedimenti derivanti dalla pro- prietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni ed aerei.
In caso di Sinistro
Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicu- rativa
Il Sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza.
In caso di procedimenti, anche di natura diversa, a carico
di più persone assicurate, e dovuti al medesimo evento-fat- to, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestiva co- municazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinata- mente, alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secon- do le norme fiscali di bollo e di registro.
È pertanto preferibile che la denuncia, corredata dai relativi documenti, venga inviata direttamente a D.A.S. xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x – 00000 XXXXXX – Fax 045/0000000.
I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui po- teva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporte- ranno per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, come previsto dall’art. 2952 del Codice Civile. L’Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudi- ziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine uti- le per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro , l’Assicu- rato può indicare un legale – residente in una località facen- te parte del Circondario ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Cir- condario del Tribunale competente, la Compagnia garan- tirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasfer- ta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.
Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente Voce “Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale”.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incari- chi a legali e/o a periti devono essere preventivamente con- cordati con D.A.S.; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o di ammende.
Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Su- periore, la questione, a richiesta di una delle parti da for- mularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno ac- cordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicura- to, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Xxxxxxx con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stes- sa, in linea di fatto o di diritto.
Data ultimo aggiornamento: 28 Febbraio 2011
Allegato 1:
modulo di denuncia Sinistro
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquida- zione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o xxx xxx, xx suo Intermediario as- sicurativo o alla Compagnia nei termini previsti alle voci “Obblighi” dei capitoli “In caso di Sinistro”.
Check-All
Aziende Industriali
Denuncia Sinistro
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza
Spettabile Intermediario assicurativo .........................................................................................................................
Contraente/
Fax .....................................................................................................
Persona da
Polizza n. .......................................................................... Assicurato ..................................................................................
contattare ...................................................................................
Con la presente denunciamo il Sinistro
accaduto il (data) ............................................................... in (luogo) ........................................................................................................................................................................................................
Breve descrizione:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Il Sinistro ha provocato i seguenti danni:
DANNI A PERSONA DANNI A COSE
TERZI
PRESTATORI D’OPERA (R.C.O.)
PROPRIE
(Fabbricato/Contenuto)
DI TERZI
(indicare cognome, nome, xxxxxxxxx, lesioni subite)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(indicare il proprietario, gli elementi identificativi e descrivere i danni)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Enti danneggiati visibili presso .................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
In allegato Vi trasmettiamo:
Certificato medico del ...................................................................................
Copia denuncia all’Autorità ....................................................................
Copia denuncia all’INAIL
.............................................................................................................
Manteniamo inalterato luogo ed effetti del Sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente alle Voci “Obblighi” e “Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale” dei Capitoli “In caso di Sinistro”.
Cordiali saluti.
Firma del Contraente/Assicurato
Check-All
Aziende Industriali
Denuncia Sinistro
“tutela legale”
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata alla D.A.S e all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza.
Spett.le D.A.S.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x
00000 XXXXXX - Fax 045/00.00.000
All’Intermediario assicurativo di
Fax n.
ASSICURATO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
AVVERSARIO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
QUALI RAPPORTI INTERCORRONO TRA VOI E L’AVVERSARIO?
DATA SINISTRO
POLIZZA NUMERO
DATA EFFETTO
DATA SCADENZA
QUIETANZA PAGATA SINO AL
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI- LUOGHI - DATE - CIRCOSTANZE - ECC.)
TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE - INDIRIZZO - PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)
VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)
SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati.
RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI POLIZZA RELATIVE ALLA “GESTIONE DEL SINISTRO”: Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.
PRETESE AVVERSARIE (quali richieste o contestazioni sono state avanzate da parte avversaria?)
IMPORTANTE
I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza
L’ASSICURATO
(quando non sia lo stesso Contraente)
IL CONTRAENTE
, li 20
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
03.2014 - X.0000 - X. 00.0000