CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Artt. 2229 e seguenti del c.c.
T R A
Il Consorzio RFX, c.f. / partita I.V.A. n. 02685690287, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0, rappresentato dal suo Direttore xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Megliadino San Vitale il 30/11/1955, di seguito indicato come “Consorzio RFX”
E
l’xxx Xxxxxxxxxx XXXXX, codice fiscale GBBGFR55126C957G, nato a Conegliano (TV) il 26/07/1955, residente a Villorba (TV) in Via Bocia del 24, 11, di seguito indicato come “Professionista”
PREMESSO
• che il Consorzio RFX, intende avvalersi delle prestazioni professionali del Professionista nell’espletamento dell’incarico di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa, sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitati; tale figura è prevista nell’Allegato 8 – “Specifiche per l’esecuzione dei lavori in sito di PRIMA con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)” all’”Agreement on the Neutral Beam Test Facility” firmato tra Consorzio RFX e l’Agenzia Europea per il contributo a ITER Fusion for Energy.
• che il Professionista è titolare di Partita IVA 04665870269;
• che il Professionista è iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n.A782;
• che il Professionista si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico- professionali per le quali offre la propria prestazione d’opera ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’incarico oggetto del presente contratto;
• che il Professionista solleva il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile al presente contratto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 1 – RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo in regime di prestazione d’opera intellettuale consistente nello svolgimento di una attività con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate.
Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con:
- il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate;
- il Project Manager del team NBTF;
- l’Host Manager del Consorzio RFX.
Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte.
Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il “Professionista” si impegna ad eseguire la prestazione in linea con le previsioni di cui all’art. 2232 c.c., senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dal Consorzio RFX, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà durata di sei mesi a partire dal 1/01/2015, con tacito rinnovo per uguale durata contrattuale a meno di diversa espressione di volontà delle parti da far emergere almeno due mesi prima della scadenza naturale.
ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le parti convengono che il corrispettivo dovuto per l’espletamento della collaborazione venga quantificato come segue:
A. attivita' presso il cantiere del complesso PRIMA in Area Ricerca di Padova, con compenso di 450 EUR (quattrocentocinquanta euro) per giorno ovvero 250 EUR (duecentocinquanta euro) per mezza giornata di presenza, compensi da intendere omnicomprensivi di ogni onere e costo sostenuto;
B. nel caso di attività e/o incontri specificamente richiesti in altre sedi al di fuori della sede di cui al punto A precedente, incluso eventuali destinazioni estere, il compenso sarà di 70 EUR/h, (con ore di viaggio conteggiate al 50%) con riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti, con documentazione di supporto, maggiorati del 10% e rimborso chilometrico di 0.45eur/km nel caso di utilizzo di auto propria.
Nel caso di specifica richiesta di attività da svolgersi nei giorni di sabato, domenica e festivo, notturno etc., sarà applicata maggiorazione del 23% al compenso orario;
C. i compensi sopraesposti sono al netto di IVA e inclusivi del contributo previdenziale a Cassa Nazionale lngegneri, esposto in fattura;
D. la fatturazione avverrà su base mensile, con pagamento a fine mese;
E. in forza del presente contratto l’importo massimo fatturato, entro la prima scadenza contrattuale di sei mesi, non potrà superare il tetto massimo contrattuale pari a € 45.000,00 comprensivo di tutte le spese, al lordo della contribuzione Cassa di Previdenza e al netto di IVA; per gli eventuali rinnovi tale tetto contrattuale è fissato in € 30.000 ogni sei mesi. Gli importi menzionati potranno essere incrementati solo attraverso comunicazione scritta del Committente al Professionista.
Il corrispettivo, come sopra quantificato, è assoggettato alla ritenuta di acconto del 20% ai sensi della normativa vigente e sarà corrisposto attraverso presentazione di fatturazione mensile.
Il pagamento del compenso sarà regolato mediante bonifico dietro presentazione di:
• regolare fattura;
• per i pagamenti successivi al primo, acquisizione da parte del Consorzio RFX di una relazione che dettagli le attività svolte;
• previo controllo da parte del Consorzio RFX dell’effettivo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto come da previsioni di cui all’art.2 precedente.
Le eventuali ritenute d’acconto specificate in fattura saranno regolarmente versate dal Consorzio RFX nei termini e nelle modalità di legge.
Il corrispettivo sarà accreditato sul C/C professionale IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SpA - Filiale di
Villorba/Carita' (Tv) xxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxxxx (Xx), intestato a Xxxxxxxxxx Xxxxx.
ART. 6 – RECESSO
Il Consorzio RFX può recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni, rimborsando al professionista il compenso per l’opera svolta ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile.
Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa. Al professionista spetterà esclusivamente il rimborso delle spese effettuate e il compenso maturato per il lavoro prestato ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile.
Per quanto non previsto si rimanda all’articolo 2237 del codice civile.
ART. 7 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Consorzio RFX. Pertanto il “Professionista” non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi nè portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Consorzio RFX ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Consorzio RFX.
Fatto salvo il riconoscimento di un’eventuale Vs. diritto morale, per nuovi procedimenti o prodotti risultanti dalle attività, inerenti al presente rapporto, il “Professionista” sin da ora concede gratuitamente al Committente, il diritto ad utilizzare economicamente quanto fosse ad esso attribuito, incluso il trasferimento a terzi di tale diritto, a seguito del presente contratto.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il “Professionista” entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerasi riservati.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
Il “Professionista” si fa carico in proprio di stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni, la responsabilità civile contro terzi e la responsabilità professionale per un massimale assicurato di almeno 1 milioni di euro.
In ogni caso il medesimo solleva il Consorzio RFX da qualsiasi responsabilità per gli infortuni che dovesse subire e, così pure, dei danni eventualmente subiti e/o causati a persone e/o cose nello svolgimento dell’incarico.
Copia delle polizze sottoscritte, unitamente alle quietanze di pagamento dei relativi premi a copertura di tutto il periodo oggetto del presente contratto, dovranno essere fornite al Consorzio RFX entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto. Tale termine costituisce “termine essenziale” ai sensi dell’art. 1457 del c.c..
ART. 9 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e seguenti del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.
ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI
Per la tutela del “Professionista”, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.
ART. 12 – CLAUSOLA DI ARBITRATO RITUALE CON ARBITRO UNICO
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa, verrà mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Padova, organismo operante presso la Camera di Commercio di Padova.
L’Arbitro Unico, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale e secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c., in conformità al Regolamento di Arbitrato Nazionale della Camera Arbitrale Padova, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
Letto, confermato, sottoscritto Padova, lì 16/01/2015
Il Consorzio RFX Il Professionista
Il Direttore
Xxx. Xxxxxxx XXXXXX Xxx. Xxxxxxxxxx XXXXX
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli artt.6, 7, 8 e 12 del presente contratto.
Padova, lì 16/01/2015
Il Professionista
Xxx. Xxxxxxxxxx XXXXX