Trasporto di merci in Svizzera e trasporto internazionale
Condizioni generali di contratto
Trasporto di merci in Svizzera e trasporto internazionale
Valevoli dal 01.2016
1. Campo d’applicazione
1.1 Le Condizioni generali di contrato (CGC) disciplinano i rapporti fra le Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA (in seguito «FFS Cargo») e i loro clienti riguardo alle prestazioni fornite nell’ambito dei trasporti, nonché in merito alle prestazioni complementari e ai servizi. Sono applicabili per i trasporti nazionali e internazionali effettuati da FFS Cargo e dalle rispettive società affiliate. I trasporti che FFS Cargo effettua fra stazioni situate sul territorio svizzero sono inoltre sottoposti alla Legge sul trasporto di merci e all’Ordinanza sul trasporto di merci, anche qualora venga attraversato il territorio di uno Stato confinante. Per i trasporti internazionali si applicano le Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM).
1.2 È applicabile la versione delle CGC valida al momento della stipulazione del contratto di trasporto.
1.3 Le Condizioni generali di contratto del cliente sono applicabili solo nella misura in cui siano state concordate per iscritto dalle parti contraenti.
1.4 L’indirizzo di FFS Cargo per la corrispondenza e i dettagli relativi agli eServices sono riportati nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/.
2. Disposizioni e direttive rilevanti
2.1 A complemento delle Condizioni generali trovano applicazione le seguenti condizioni, direttive e disposizioni nella versione in vigore, anch’esse consultabili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xx- diritto.html:
è «Prezzi e condizioni FFS Cargo»
è «Disposizioni per l’utilizzo di carri merci di proprietà della ferrovia»
è «Disposizioni per l’utilizzo di carri merci di altri detentori»
è «Disposizioni di sicurezza di FFS Cargo»
è «Condizioni generali per attrezzi scambiabili di FFS Cargo»
è «Codice di condotta FFS»
2.2 Per quanto riguarda l’uso di carri ferroviari vige il «Contratto uniforme d’utilizzazione dei carri merci» (CUU).
3. Convenzione sulle prestazioni e contratti di trasporto
3.1 La base per le prestazioni che FFS Cargo dovrà fornire è costituita da una convenzione sulle prestazioni, che deve essere stipulata per iscritto con il cliente e firmata da entrambe le parti. Questa convenzione contempla i dati essenziali, necessari per concludere il contratto di trasporto. In assenza di un’offerta specifica vengono applicati i listini prezzi, le tariffe e le condizioni menzionati alla cfr. 2.
3.2 I contratti di trasporto diventano operativi quando il cliente ha trasmesso l’ordine di trasporto alla sede di FFS Cargo e l’incarico è stato accettato. Rimangono riservati eventuali accordi di altro tenore stabiliti nella convenzione sulle prestazioni.
3.3 Il contratto di trasporto termina con la messa a disposizione della merce nel punto concordato e con la presa in consegna da parte del destinatario. Rimangono riservati eventuali accordi di altro tenore stabiliti nella convenzione sulle prestazioni.
Se il cliente non ritira la merce entro il termine stabilito, FFS Cargo chiederà al mittente di dare le necessarie disposizioni. Gli eventuali costi supplementari a carico di FFS Cargo dovranno essere assunti dal cliente.
3.4 Il contratto di trasporto può essere modificato mediante una disposizione ulteriore fatte salve le premesse riguardanti i diritti sul trasporto. Per effettuare la modifica viene riscossa una tassa. La disposizione deve essere trasmessa, in forma scritta o per via elettronica, alla sede principale di FFS Cargo a Olten.
3.5 FFS Cargo si riserva l'opzione di affidare il trasporto a un
«trasportatore sostituto» secondo l’art. 3 CIM.
4. Lettere di vettura e ordine di trasporto
4.1 Nel traffico internazionale, il cliente si impegna a consegnare al trasportatore una lettera di vettura per trasporti internazionali CIM debitamente compilata per ogni spedizione, oppure a fornire tutti i dati necessari per la corretta redazione di tale documento in tempo utile prima dell'esecuzione.
4.2 L’ordine di trasporto deve essere trasmesso per via elettronica tramite e-Services. Tutte le altre forme di trasmissione sono a pagamento. L’incarico deve contemplare tutte le indicazioni necessarie affinché il trasporto possa essere eseguito nei dovuti modi.
4.3 FFS Cargo non ha l’obbligo di controllare il contenuto delle spedizioni.
5. Carri, unità di carico e mezzi di carico di FFS Cargo
5.1 FFS Cargo mette a disposizione carri, unità di carico e mezzi di carico appropriati per il trasporto nella misura in cui siano disponibili. In caso di mancata disponibilità, FFS Cargo si riserva il diritto di mettere a disposizione carri di tipo analogo a quello desiderato dal cliente.
5.2 Prima di procedere al carico, il cliente è tenuto a controllare che i carri messi a sua disposizione e le unità di carico e i mezzi di carico che gli sono stati assegnati siano adatti allo scopo per il quale devono essere utilizzati a norma di contratto, verificando inoltre che il materiale che gli è stato attribuito non evidenzi palesi difetti, compresa la sporcizia; eventuali contestazioni dovranno essere segnalate immediatamente a Cargo Produzione regionale.
5.3 Il cliente ha l’obbligo di utilizzare i carri, le unità di carico e i mezzi di carico che gli sono stati affidati esclusivamente per lo scopo previsto.
5.4 Il cliente ha la responsabilità di accertarsi che i carri e le unità di carico siano veramente stati completamente scaricati e che vi siano tutte le parti amovibili.
5.5 Il cliente è responsabile per tutti i danni ai carri, alle unità di carico e ai mezzi di carico causati da lui stesso o da terzi da lui incaricati, ed è tenuto a darne comunicazione immediata al team Cargo Produzione regionale.
5.6 Il cliente non è responsabile per i danni attribuibili a un difetto già presente al momento della consegna e che era stato immediatamente notificato a FFS Cargo. In caso di mancata comunicazione, se FFS Cargo riscontra un danno al momento di ritirare il carro, spetta al cliente dimostrare che lui o terzi da lui incaricati non hanno causato tale danno. Se il cliente non è in grado di fornire tale prova, è ritenuto responsabile del danno e dell’onere supplementare che ne risulta per FFS Cargo.
5.7 Se un carro già ordinato e assegnato o un’unità di carico già richiesta e attribuita non è poi utilizzato/a, viene riscosso il corrispettivo conforme al documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA».
5.8 Se un carro ordinato e garantito non viene messo a disposizione puntualmente o non è affatto disponibile, la responsabilità al riguardo è disciplinata dalle “Disposizioni per l’utilizzo di carri merci di proprietà della ferrovia”.
5.9 Se i termini fissati per il carico e lo scarico vengono oltrepassati, si riscuotono le tasse di sosta in conformità al documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA». Se la
Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA
Servizio alla clientela
Xxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxx Xxxxxxxx
Tel Svizzera 0000 000 000 Fax Svizzera 0000 000 000
Tel. Europa 00800 0000 0000 Fax Europa 00800 0000 0000 xxxxx@xxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxx.xxx
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restituzione dei carri non avviene entro 30 giorni, viene addebitato anche un risarcimento per mancata disponibilità come prestabilito.
5.10 Il cliente deve garantire che le norme contenute nel documento
«Prezzi e condizioni FFS Cargo SA» per quanto riguarda le tasse di sosta dei carri vengano rispettate anche dai terzi da lui interpellati. FFS Cargo è autorizzata a far valere eventuali pretese in merito direttamente nei confronti del cliente. Il cliente è l'unico responsabile dell'istruzione di queste persone.
6. Carico e scarico
6.1 Il cliente è responsabile dello svolgimento delle operazioni di carico e scarico ai sensi delle «Direttive di carico emanate da FFS Cargo». FFS Cargo è autorizzata a verificare la sicurezza del carico, dei carri e delle unità di carico.
6.2 In caso di dubbio fondato sul mancato rispetto delle direttive di carico, FFS Cargo è autorizzata a prendere le precauzioni necessarie. Questo vale in particolare alla presenza di sostanziali differenze fra il carico pattuito e il carico reale, nei casi in cui il carico superi il peso totale autorizzato o quando la tipologia della merce o del carico ostacoli il trasporto.
6.3 FFS Cargo è autorizzata a mettere in conto al cliente i costi causati dalla rettifica del carico e da eventuali ritardi di trasporto nonché a esigere il risarcimento dei danni.
6.4 Qualora il piazzale di carico o di scarico venga sporcato, esso deve essere pulito immediatamente. È vietato raccogliere residui del trasbordo nell’area dei binari. Gli eventuali lavori di pulizia vengono svolti da FFS Cargo e fatturati al cliente.
6.5 Eventuali danni alla merce devono essere notificati immediatamente a FFS Cargo al numero di telefono 0000 000 000 (per chiamate dalla Svizzera) o allo 00800 7227 2224 (per chiamate internazionali).
6.6 FFS Cargo ha il diritto di controllare in qualsiasi momento l’entità del danno.
6.7 FFS Cargo si riserva il diritto di verificare sul posto se le operazioni di carico e scarico sono svolte in modo appropriato.
7. Prescrizioni doganali e altre prescrizioni amministrative
Se FFS Cargo o i suoi mandatari si occupano di eseguire prescrizioni doganali o altre prescrizioni amministrative, il cliente corrisponde a FFS Cargo un indennizzo ai sensi del documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA» per tali prestazioni e per eventuali ritardi nell’esecuzione, non riconducibili alla responsabilità di FFS Cargo o dei suoi mandatari. Spetta al cliente soddisfare tutte le condizioni delle normative doganali e di tutte le altre prescrizioni di legge.
8. Merci pericolose
8.1 Il cliente è tenuto ad attenersi alle prescrizioni relative alle merci pericolose e alla Direttiva per i trasporti di merci pericolose di FFS Cargo.
8.2 FFS Cargo accetta e consegna le merci pericolose se è stato stipulato un accordo con il mittente o il destinatario in cui si definisce l’assunzione degli obblighi di sicurezza e diligenza fino al ritiro o la messa a disposizione.
8.3 Il cliente esonera FFS Cargo da qualsiasi responsabilità verso terzi, legata al trasporto, al deposito e trattamento, nonché dagli obblighi imputabili alla natura specifica della merce e alla mancata contestazione degli obblighi di diligenza cui il cliente sottostà.
9. Fatturazione e pagamento
9.1 Le fatture devono essere saldate immediatamente alla scadenza secondo le condizioni di pagamento e senza deduzioni. I termini di pagamento vengono stabiliti nel contratto individuale. Se non è pattuito un termine specifico, è previsto il pagamento entro 14 giorni dalla data della fattura. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito, il cliente cade in mora senza obbligo di sollecito da parte di FFS Cargo. Per gli interessi di mora viene applicato un tasso dell’5% annuo.
9.2 Le fatture vengono emesse a cadenza settimanale.
9.3 Nel quadro dell’esecuzione del contratto di trasporto, FFS Cargo ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento il pagamento anticipato o la fornitura di garanzie (es. garanzie bancarie).
9.4 Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto (via e- mail, lettera o fax) e devono essere corredati di una
motivazione dettagliata.
10. Responsabilità
10.1 FFS Cargo risponde esclusivamente in conformità alle disposizioni legali. Le limitazioni della responsabilità ai sensi della Legge sul trasporto di merci, dell’Ordinanza sul trasporto di merci e del CIM si applicano anche alle pretese extra contrattuali. Speciali limitazioni della responsabilità possono tuttavia essere concordate per merci il cui trasporto richieda l’adozione di misure particolari o sia connesso con rischi specifici.
10.2 Gli orari comunicati al cliente non sono convenzioni sui termini di consegna ai sensi dell’articolo 16 § 1 CIM.
10.3 È esclusa la possibilità di richiedere a FFS Cargo risarcimenti che vadano oltre quelli previsti dalla legge.
10.4 Il cliente è responsabile di tutti i danni e dei conseguenti oneri supplementari per FFS Cargo imputabili a un difetto di un carro messo a disposizione dal cliente, e deve sollevare FFS Cargo da qualsiasi responsabilità per danni provocati da terzi. Non è necessario imputare la colpa al detentore del carro ai sensi dell’articolo 27 CUU. Su FFS Cargo non ricade alcuna responsabilità per eventuali danni alle merci trasportate.
10.5 Il cliente risponde dei propri errori e omissioni, nonché di quelli dei suoi ausiliari, in particolare di tutte le conseguenze derivanti da imballaggio e carico non conformi, nonché delle conseguenze derivanti dalla comunicazione errata, imprecisa o incompleta di dati relativi alla manutenzione nell'ordine di trasporto e in generale dall’esecuzione non conforme o dall’omissione di direttive doganali o amministrative particolari. In questi casi FFS Cargo ha diritto a un risarcimento degli eventuali danni che ne derivano.
10.6 Se il cliente utilizza un carro il cui proprietario non ha aderito al CUU, egli si assume la responsabilità del proprietario ai sensi del CUU. In caso di sinistro, su FFS Cargo non ricade alcuna responsabilità.
11. Entity in charge of maintenance (ECM)
11.1 Ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato G (ATMF) della Convenzione sul trasporto ferroviario internazionale (COTIF), ogni carro merci deve essere assegnato a un «soggetto responsabile della manutenzione dei carri ferroviari» (Entity in charge of maintenance, in breve «ECM»). L’ECM deve disporre inoltre della relativa certificazione.
11.2 Il cliente è tenuto ad accertarsi che i carri da lui forniti siano stati assegnati a un ECM e, su richiesta di FFS Cargo, è tenuto a fornire la relativa documentazione.
11.3 Se il cliente mette a disposizione un carro merci che non è stato assegnato ad alcun ECM, FFS Cargo ha la facoltà di escludere il carro in questione dal trasporto e di fatturare al cliente i costi di quest’operazione.
12. Prescrizione
A prescindere da norme di legge imperative, tutti i diritti rivendicati nei confronti di FFS Cargo si estinguono dopo un anno. Il termine di prescrizione decorre dal momento della consegna della merce trasportata oppure, in caso di perdita, danneggiamento o ritardo, a partire dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna.
13. Diritto applicabile e foro competente
13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia.
13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.
14. Clausola di trasferimento
Nel caso in cui FFS Cargo trasmetta l’operazione in gran parte o completamente a una società affiliata – sia che le appartenga al cento percento, sia che si tratti di un’impresa gestita in comune – il rapporto contrattuale sarà proseguito con la società corrispettiva, previo avviso al cliente.