Contract
1. Conclusione del contratto, oggetto della fornitura
1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura per impianti specifici per il cliente regolano il rapporto contrattuale tra il cliente e Siemens Mobility SA (Siemens) per la fornitura di impianti (prodotti con ulteriori prestazioni), che Siemens fornisce presso il cliente o tramite accesso remoto sui sistemi informatici del cliente. Le stesse si applicano anche nel caso in cui il cliente acceda indirettamente ai propri sistemi tramite i sistemi di Sie- mens. Esse si applicano anche nel caso in cui il cliente acceda indirettamente al proprio sistema tramite i sistemi di Siemens.
1.2 Le proposte che non contengono un termine di accettazione (termine vincolante) non sono vincolanti.
1.3 Il contratto è concluso con l’invio della conferma d’ordine e dei suoi allegati da parte di Siemens. Qualora non vi sia contenuto alcun elenco specifico degli obblighi, le forniture e le prestazio- ni (complessivamente “fornitura”) avvengono secondo le indi- cazioni di cui alle specifiche tecniche di Siemens e alle dispo- sizioni e norme imperative vigenti in Svizzera al momento dell’entrata in vigore del contratto.
1.4 In mancanza di diverso accordo scritto, il cliente, con la con- clusione del contratto, riconosce l’obbligatorietà delle presenti condizioni di fornitura. Eventuali condizioni del cliente non so- no applicabili.
1.5 Pattuizioni, modifiche del contratto e altre dichiarazioni delle parti contraenti aventi rilevanza giuridica per essere efficaci hanno bisogno della forma scritta. È possibile rinunciare a tale requisito di forma soltanto per iscritto. Proposte e conferme d’ordine di Siemens possono anche essere sottoscritte elettro- nicamente col certificato di Siemens.
1.6 Siemens ha la facoltà di coinvolgere subappaltatori per l’esecuzione di determinati lavori e/o la realizzazione di deter- minate parti della fornitura.
2. Software
2.1 Il software di Siemens non viene venduto, bensì dato in licenza alle condizioni di licenza con l’utente finale (EULA) concordate individualmente oppure fornite con esso. Il software viene rila- sciato con codice oggetto senza codice sorgente. La licenza dà diritto esclusivamente all’utilizzo del software in relazione alla fornitura. La licenza può essere trasferita soltanto assieme all'oggetto della fornitura. Il cliente non è autorizzato a modifi- care il software o a decompilarlo (reverse engineering).
2.2 Per il software standard comunemente presente sul mercato che Siemens debba eventualmente fornire, valgono esclusi- vamente le relative condizioni di fornitura risp. di licenza dei produttori interessati.
2.3 Qualora il software contenga software open source ("OSS”), l’OSS viene illustrato nel menù, sotto la rubrica “Informazioni sulla licenza” o nell'eventuale documentazione scritta relativa al software. Ove richiesto dalle condizioni di licenza dell’OSS, Siemens consegnerà i codici sorgente dell’OSS a fronte del pagamento dei costi di spedizione e di evasione.
3. Prezzi
3.1 Tutti i prezzi indicati si intendono in franchi svizzeri e si basano sulle condizioni di fornitura qui descritte nonché sulle circo- stanze riguardanti il cliente rese note a Siemens al momento della loro determinazione. Tutti i costi accessori non espres- samente inclusi nel prezzo come montaggio, trasporto, dazi doganali, assicurazione, spese di esportazione, transito e im- portazione nonché altre autorizzazioni e certificazioni sono a carico del cliente. Inoltre, eventuali prestazioni di supporto, come spese di viaggio e di soggiorno del personale, non sono comprese nel prezzo. Queste ultime vengono addebitate alle tariffe abitualmente praticate presso Siemens.
3.2 Qualora le condizioni alla base della formazione del prezzo, in particolare il cambio tra valute, o imposte, tributi e tasse stata- li/amministrativi nonché dazi doganali, ecc. mutino tra il mo- mento della proposta e il termine di consegna concordato, Siemens ha il diritto di adeguare prezzi e condizioni alle mutate circostanze. In caso di variazioni dei salari o dei prezzi dei ma- teriali, l’adeguamento del prezzo avviene secondo la formula del prezzo mobile della SW ISSMEM.
3.3 Nel caso in cui circostanze dovute al cliente comportino un aumento degli oneri a carico di quest'ultimo, Siemens lo infor- ma immediatamente di ciò. Le parti contraenti si accorderanno, prima dell’esecuzione, su un adeguamento ragionevole del prezzo pattuito.
4. Condizioni di pagamento
4.1 In mancanza di diverso accordo, le fatture di Siemens sono subito esigibili e devono essere pagate al più tardi il 30º giorno successivo alla data della fattura, senza sconti e altre deduzio- ni. Il pagamento si considera avvenuto una volta che l’intero importo esigibile viene accreditato in franchi svizzeri, senza spese, su uno dei conti indicati nella fattura ed è liberamente disponibile per Siemens. Non è ammessa una compensazione con controcrediti del cliente.
4.2 I termini di pagamento devono essere rispettati anche quando il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il ricevimento/collaudo delle forniture o delle prestazioni subi- scono ritardi o sono impediti per ragioni non dovute a Siemens oppure se mancano parti non essenziali o se si dimostrano ne- cessari lavori di rifinitura che non impediscono di per sé l’utilizzo della fornitura.
4.3 Qualora il cliente sia in ritardo per qualsiasi motivo con un pagamento oppure Siemens, a causa di una circostanza inter- venuta successivamente alla conclusione del contratto, debba temere seriamente di non ricevere integralmente o tempesti- vamente i pagamenti del cliente, Siemens ha il diritto di so- spendere la fornitura, senza rinuncia ai suoi ulteriori diritti, fino a quando non ottenga garanzie o pagamenti anticipati.
4.4 Laddove il cliente non osservi i termini di pagamento concorda- ti, viene considerato moroso, senza bisogno di sollecito, ed è tenuto a versare un interesse di mora dell’8% annuo a partire dal 31º giorno dall’emissione della fattura.
5. Riserva di proprietà
5.1 Siemens conserva la proprietà su tutte le proprie forniture fino all'integrale ricevimento dei pagamenti concordati. Con l’accettazione della fornitura, il cliente autorizza Siemens a procedere alla registrazione della riserva di proprietà. Il cliente provvederà a proprie spese alla manutenzione dei beni conse- gnati per tutta la durata della riserva di proprietà e li assicurerà in favore di Siemens contro furto, danni, incendio, allagamento e altri rischi.
6. Esecuzione del contratto tramite accesso remoto
6.1 Se l’oggetto della fornitura si presta a ciò, Siemens può effet- tuare la fornitura anche tramite accesso remoto agli impianti e alle banche dati del cliente. Il cliente fornisce a Siemens le au- torizzazioni a ciò necessarie e informa Siemens e i suoi colla- boratori a proprie spese in merito alle sue procedure informati- che.
6.2 Siemens presuppone che il cliente mantenga un concetto di sicurezza informatica conforme allo stato della tecnica e garan- tisca che siano prese le misure di protezione adeguate (come ad. es. aggiornamenti di sicurezza del sistema e programmi antivirus) e che siano sempre mantenute aggiornate alla ver- sione più recente.
6.3 Nel caso in cui per l’accesso remoto siano necessarie delle licenze presso il cliente, questi le procura a proprio spese e le conserva per l’intera durata della fornitura.
6.4 Per effettuare l’accesso remoto, Siemens è autorizzata ad accedere agli impianti e alle banche dati dei clienti rilevanti per l’attività.
6.5 Siemens può copiare i dati dai sistemi del cliente sui propri sistemi, se ciò è indispensabile per l’analisi o l’eliminazione di errori.
7. Termine di consegna
7.1 Il termine di consegna inizia a decorrere dopo l’emissione della conferma d’ordine e una volta che tutte le formalità contrattuali, tecniche e amministrative come autorizzazioni all’importazione, esportazione, transito e pagamento sono state espletate risp. ottenute e che l’oggetto della fornitura risulta determinato. Il termine di consegna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la fornitura viene consegnata risp. montata pronta per l’utilizzo o installata presso il luogo pattuito e si può imme- diatamente procedere al ricevimento/collaudo ai sensi dell’art.
11. Sono possibili consegne parziali.
7.2 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato:
- se a Siemens non vengono tempestivamente fornite le in- dicazioni necessarie o messo a disposizione quanto ri- chiesto per l’esecuzione del contratto, o se il cliente pre- tende a posteriori modifiche o integrazioni;
- se intervengono impedimenti che Siemens, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino Siemens, sia il cliente o un terzo. Per tali impedimenti si intendono, ad esempio: limitazioni all’esportazione e importazione, ordini di boicottaggio di organizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o inibitorie delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturba- zioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, at- tacchi informatici e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedimenti Siemens informerà immediatamente il cliente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli svi- luppi;
- se il cliente o un terzo da questo coinvolto sono in ritardo con i lavori o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il cliente non rispetta le condizioni di pagamento.
- fintantoché il cliente non ha creato le condizioni necessa- rie per l’accesso remoto o se queste vengono a mancare temporaneamente o del tutto.
- se vi è un abuso dell’accesso remoto o se sussistono in altro modo pericoli per il sistema interessato.
7.3 Il cliente ha diritto di far valere ritardi colpevoli, purché compro- vabili, da parte di Siemens, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al cliente sia stata prestata assi- stenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade.
7.4 L'indennità di mora ammonta, a partire dalla fine della secon- da settimana e per ciascuna settimana intera di ritardo, al massimo allo 0,5%, ma comunque complessivamente a non più del 5%, calcolato sul prezzo contrattuale della parte della consegna che ha subito ritardi.
7.5 Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il cliente può fissare a Siemens per iscritto un ultimo termine supplementare ragionevole. Qualora questo non venga rispet- tato per ragioni dovute a Siemens, il cliente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente concepibile per il cliente, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione dei pagamenti già effettuati a fronte della riconsegna delle forniture ricevute.
7.6 Per il ritardo nella consegna il cliente non ha alcun altro diritto e pretesa al di fuori di quelli espressamente menzionati nel presente articolo 7.
8. Collaborazione tra le parti contraenti
8.1 Siemens e il cliente collaboreranno nell’esecuzione del contrat- to e adotteranno a tempo debito tutti i provvedimenti necessari all’adempimento.
8.2 Per i collaboratori di Siemens che lavoreranno presso il cliente, questo mette a disposizione, tempestivamente e gratuitamen- te, postazioni di lavoro adeguatamente attrezzate (incluso il necessario approvvigionamento di energia) e mezzi ausiliari.
8.3 Il cliente metterà per tempo a disposizione di Siemens, a titolo di prestito, ulteriori mezzi ausiliari eventualmente necessari, software e/o e dati di test su idonei supporti per dati
8.4 Ciascuna parte può interrompere l’accesso remoto con effetto immediato, se vi è un abuso dell’accesso o sussistono in altro modo pericoli per il sistema interessato.
9. Modifiche del contratto
Nel caso in cui avvenimenti imprevedibili mutino in modo rile- vante il contenuto delle forniture e delle prestazioni oppure ab- biano un effetto rilevante su lavori di Siemens, nonché in caso di impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione, il contratto viene adeguatamente modificato. Laddove ciò non sia economica- mente sostenibile, a Siemens spetta il diritto alla risoluzione del contratto o delle parti del contratto interessate. Qualora Siemens intenda far valere la risoluzione del contratto, essa lo comunicherà al cliente dopo aver avuto contezza dell’estensione dell’evento, e ciò anche nel caso in cui sia stata concordata dapprima una proroga del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto, Siemens ha diritto al paga- mento delle forniture e delle prestazioni già effettuate secondo il prezzo pattuito. In tale ipotesi di risoluzione del contratto, so- no escluse pretese per risarcimento danni del cliente.
10. Trasferimento degli utili e dei rischi
Gli utili e i rischi passano al cliente con la comunicazione di di- sponibilità per il ricevimento/collaudo ai sensi dell’articolo 0; in mancanza di essa, con la messa a disposizione della fornitura per il trasporto presso il luogo d’immagazzinamento. Nel caso in cui la consegna, il montaggio o l’installazione vengano ritar- dati su richiesta del cliente o per altri motivi di cui Siemens non debba rispondere, il rischio passa al cliente nel momento pre- visto originariamente.
11. Ricevimento/collaudo (approvazione)
11.1 La disponibilità della fornitura per il ricevimento/collaudo viene annunciata al cliente con almeno cinque giorni lavorativi di an- ticipo.
11.2 Il cliente, entro un mese a partire dalla comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo, esegue assieme a Siemens una verifica di ricevimento/collaudo secondo gli ac- cordi contrattuali.
11.3 Siemens redige un verbale di ricevimento/collaudo che viene sottoscritto anche dal cliente. In esso deve essere stabilito se il ricevimento/collaudo è avvenuto o è stato rifiutato. I difetti con- testati devono essere riportati singolarmente nel verbale di ri- cevimento/collaudo.
11.4 Siemens elimina i difetti verbalizzati, a propria scelta, mediante riparazione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possi- bile. Il cliente concede a Siemens il tempo e l’occasione ne- cessari per la riparazione. Le parti sostituite devono essere re- stituite a Siemens.
11.5 Qualora, in occasione della verifica di ricevimento/collaudo, vengano riscontrati soltanto difetti di lieve entità, che non pre- giudichino in modo sostanziale l’utilizzo pattuito, il cliente deve accettare la consegna.
11.6 Qualora, in occasione della verifica di ricevimento/collaudo, vengano riscontrati difetti che impediscono l’utilizzo pattuito, Siemens, dopo la loro eliminazione – per la quale il cliente concede a Siemens un termine supplementare ragionevole –, comunica nuovamente la disponibilità per il ricevimen- to/collaudo.
11.7 Laddove i difetti venuti alla luce in occasione dell'ulteriore verifica di ricevimento/collaudo durante il termine di garanzia non possano essere eliminati entro un termine ragionevole e siano talmente gravi da continuare a rendere impossibile l’utilizzo pattuito della fornitura, il cliente ha il diritto di preten- dere una riduzione ragionevole del prezzo pattuito, oppure di rifiutare l’accettazione della parte difettosa, oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. In tal caso Siemens può essere obbli- gata soltanto a rimborsare gli importi che le sono stati pagati per le parti della fornitura non accettate dal cliente.
11.8 Qualora il cliente non accetti la consegna, senza tuttavia che siano presenti difetti che impediscono l’utilizzo pattuito, oppure il cliente rifiuti di sottoscrivere anch’esso il verbale di ricevi- mento/collaudo, la fornitura si considera accettata dopo la scadenza dei termini di ricevimento/collaudo.
12. Garanzia
12.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 24 mesi. Esso comincia a decorrere con il ricevi- mento/collaudo della consegna. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens, il termine di ga- ranzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo.
12.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto di sostituzio- ne o riparazione, il termine di garanzia è di sei mesi dalla loro sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal ricevi- mento/collaudo delle parti sostituite o riparate, laddove il termi- ne di garanzia per la fornitura, ai sensi del paragrafo preceden- te, scada in un momento precedente. Il termine di garanzia scade in ogni caso al più tardi30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per la consegna.
12.3 La garanzia decade anticipatamente se il cliente o terzi effet- tuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens oppure se il cliente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per di- minuire il danno e non denunci immediatamente a Siemens il difetto dando a quest'ultima la possibilità di eliminarlo.
12.4 Durante il termine di garanzia i difetti riscontrati devono essere comunicati senza ritardo a Siemens per iscritto, comunque al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Siemens provvederà a eliminare i difetti contestati, a propria scelta, mediante ripara- zione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possibile. Laddove vengano sostituite parti difettose, queste ultime diven- tano di proprietà di Siemens.
12.5 I costi per le riparazioni eseguite in fabbrica sono posti a carico di Siemens. Qualora la riparazione non possa avvenire nello stabilimento di Siemens, i costi a ciò collegati, nella misura in cui essi superino i normali costi di trasporto, personale, viaggio e soggiorno nonché i costi per l’installazione e la rimozione delle parti difettose, sono a carico del cliente.
12.6 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sus- sistenza della caratteristica interessata in occasione della veri- fica di ricevimento/collaudo ai sensi dell’articolo 11; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano sod- disfatte in tutto o in parte, il cliente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazione da parte di Siemens. Ove tale ripa- razione non riesca in tutto o in parte, il cliente ha diritto a un'a- deguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia tal- mente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattuito, il cliente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono stati pagati per le parti della fornitura interessate dal re- cesso.
12.7 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, co- struzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, man- cata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, impiego di materiali inadeguati, azioni chimi- che o elettrolitiche o disturbi dovuti ad apparecchi non forniti da
Siemens, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens, nonché per altre ragioni di cui Siemens non debba rispondere.
12.8 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più detta- gliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di desti- nazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il cliente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista tempo- rale, Siemens cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o di materiale di supporto di dati la garanzia comprende soltanto l’installazione di dati oggetto di backup.
12.9 Per forniture e prestazioni di subappaltatori, come anche per apparecchi normalmente reperibili sul mercato provenienti da subfornitori quali computer, stampanti, ecc., Siemens cede al cliente i relativi diritti nei confronti dei subfornitori.
12.10 Per “difetti” si intendono non conformità nella fornitura, nel software e/o nella documentazione rispetto ai requisiti espres- samente pattuiti nel contratto e nei suoi allegati.
12.11 Per difetti su materiale, costruzione o esecuzione nonché per mancanza delle caratteristiche garantite, il cliente non ha alcun altro diritto o pretesa al di fuori di quelli espressamente men- zionati negli articoli da 12.1 a 12.10.
12.12 Siemens è legittimata ad addebitare al cliente i costi legati alla ricerca dei difetti se, in occasione della ricerca degli stessi, i di- fetti contestati dal cliente non sono riscontrabili né riproducibili. Qualora i difetti nella fornitura o nel software siano dovuti a una colpa del cliente, Siemens, su richiesta del cliente, li eliminerà alle condizioni e a fronte di adeguato corrispettivo che verran- no concordati.
13. Responsabilità ulteriore
13.1 Siemens risponde solo per la correttezza dei dati da lei messi a disposizione al punto di uscita WAN del calcolatore da lei impiegato.
13.2 In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o del materiale dei supporti dati, l’obbligo di risarcimento di Siemens è limitato alla reinstallazione dei dati di backup.
13.3 Il cliente è il solo responsabile per l’accesso ai dati da lui di- sposto e per l’adempimento delle norme giuridiche applicabili in questo contesto.
13.4 Qualora il cliente utilizzi l’accesso remoto per effettuare delle modifiche al proprio sistema, egli è il solo responsabile per le stesse.
13.5 Sono esclusi diritti del cliente diversi da quelli espressamente menzionati nel contratto e nelle presenti condizioni generali di fornitura, qualunque sia il loro fondamento giuridico, in partico- lare tutti i diritti non espressamente menzionati al risarcimento del danno, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o re- cesso dal contratto. Diritti del cliente al risarcimento dei danni che non siano inerenti la fornitura stessa, come ad esempio perdita di produzione, perdite d'uso, perdita di ordini, mancato guadagno o altri danni diretti e indiretti, sussistono soltanto laddove ciò sia stato stabilito espressamente per iscritto e in ogni caso soltanto fino a un importo massimo di un milione di franchi svizzeri. Tale esclusione di responsabilità non vale nei casi di grave negligenza o di dolo o qualora sia contraria a norme imperative.
14. Osservanza di norme sul controllo delle esportazioni
Il cliente riconosce che le forniture possono essere soggette al- le norme e alle prescrizioni di legge svizzere e/o straniere sui controlli sulle esportazioni e che, in tal caso, senza l’autorizzazione all’esportazione o alla riesportazione dell'auto- xxxx competente, non possono essere vendute, date in locazio- ne e trasferite in altro modo o utilizzate per un uso diverso da quello pattuito. Il cliente si obbliga a osservare tali norme e prescrizioni. Prende atto che le prescrizioni possono mutare e che sono applicabili al contratto nella versione rispettivamente in vigore.
15. Segretezza e protezione dei dati
15.1 Siemens e il cliente si obbligano a trattare in modo riservato come propri segreti aziendali tutta la documentazione, le in- formazioni, gli ausili e il software ricevuti nell’ambito del pre- sente contratto e non generalmente accessibili, anche dopo la cessazione del contratto, a non divulgarli, ove non necessario, all’interno dell’azienda e a non renderli accessibili a terzi – ad eccezione dei subappaltatori – sia integralmente che per estratto.
15.2 Qualora Siemens, nelle sue attività inerenti alla fornitura e alla documentazione, effettui il trattamento di dati personali, Sie- mens osserverà le direttive del cliente e le leggi sulla protezio-
ne dei dati. Siemens adotterà misure adeguate per salvaguar- dare tali dati dall’accesso non autorizzato di terzi.
15.3 Il cliente prende atto che i dati e le informazioni e i documenti che lo riguardano possono essere conservati anche al di fuori della Svizzera. Essi possono essere resi noti sia a Siemens AG, Monaco, Alemagna, sia alle sue imprese collegate del gruppo, nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
16. Diritti sulla fornitura e sulla documentazione
16.1 La proprietà intellettuale su tutto l’hardware della fornitura e sulla sua concezione, così come su tutti i software e la docu- mentazione relativa, appartengono, indipendentemente dalla loro tutelabilità, a Siemens e/o ai rispettivi subappaltatori risp. subfornitori di Siemens.
16.2 Il cliente ottiene il diritto di utilizzare l'impianto conformemente alle disposizioni del presente contratto, compresi i software e la documentazione realizzati per il cliente in virtù del presente contratto.
17. Diritti di protezione e diritti di terzi
17.1 Siemens fa attenzione, secondo quanto per essa possibile e da essa esigibile, che la fornitura, per quanto conoscibile a Siemens, non violi diritti di protezione di terzi.
17.2 Qualora un terzo faccia valere, a causa della fornitura, legitti- me pretese derivanti da diritti di protezione (brevetti, ecc.), Siemens provvederà, a propria scelta e a proprie spese, con esclusione di ulteriori diritti, a
- ottenere da coloro che sono legittimati a disporne, un diritto di uso riguardante il diritto di protezione in questione, oppure
- modificare le parti che violano il diritto di protezione, oppure
- sostituire le parti che violano il diritto di protezione con altre libere da diritti di protezione, oppure
- ritirare la fornitura a fronte del rimborso del prezzo di acqui- sto.
Si intendono come legittime soltanto le pretese che vengono riconosciute da Siemens o che sono state accertate in un pro- cedimento concluso con sentenza passata in giudicato.
17.3 Il cliente è obbligato a informare tempestivamente Siemens qualora un terzo faccia valere, a qualsiasi titolo, pretese nei confronti di Siemens. Il cliente non può riconoscere egli stesso tali pretese.
17.4 Il cliente presterà a Siemens il proprio sostegno nell’opposizione a tali pretese e nella controversia con il terzo, in particolare in una causa e, a tale riguardo, agirà soltanto secondo le indicazioni scritte di Siemens. Siemens rimborserà al cliente le spese dimostrate da ciò derivategli.
17.5 Qualora la fornitura della prestazione richieda un accesso remoto a dati personali, il cliente ne verrà informato e gli verrà richiesto di autorizzare l’accesso. L’accesso ai dati personali avverrà solo dopo l’autorizzazione da parte del cliente. Fino al ricevimento dell’autorizzazione, l’obbligo di Siemens di fornire la prestazione rimarrà sospeso senza dar diritto ad alcun in- dennizzo.
17.6 Siemens può utilizzare le informazioni a lei rese note nel qua- dro dell’esecuzione del contratto esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto e in forma anonimizzata per l’ulteriore sviluppo dei suoi prodotti.
18. Conseguenze della cessazione del contratto
Dopo la cessazione del contratto, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 continuano ad applicarsi senza modifiche per tutti gli eventi sorti nel corso della durata del contratto nell’ambito dello stesso.
19. Legge applicabile
Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto materiale svizzero. La Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui con- tratti di compravendita internazionale di merci (c.d. Convenzio- ne di Vienna sulla vendita) non trova applicazione al presente rapporto contrattuale.
20. Giurisdizione
Foro competente per il cliente e per Siemens è Zurigo. Sie- mens è tuttavia legittimata a convenire il cliente anche presso la sede di quest’ultimo.