REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI IMMESSI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE
REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI IMMESSI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE
TITOLO 1° Compiti del Consorzio e finalità del regolamento. TITOLO 2° Disposizioni generali.
Capo I Definizioni Capo II Definizioni
TITOLO 3° Disciplina degli scarichi
Capo I Scarichi degli insediamenti civili Capo II Scarichi degli insediamenti produttivi
TITOLO 4° Modalità tecniche di allacciamento
TITOLO 5° Conferimento di liquami ed acque reflue mediante autobotti od altri mezzi mobili ai depuratori consortili.
TITOLO 6° Disposizioni finanziarie TITOLO 7° Sistema sanzionatorio
TITOLO 1°: Compiti del Consorzio e finalità del regolamento.
Art.1: Attribuzioni del Consorzio Intercomunale Gas- Acqua. Art.2: Oggetto del Regolamento.
Art.3: Ambito di efficacia del regolamento
TITOLO 2°: Disposizioni generali
Capo I – Definizioni
Art.5: Nozione di insediamento civile. Art.6: Classificazione degli scarichi civili. Art.7: Insediamenti di classe A
Art.8: Insediamenti di classe B Art.9: Insediamenti di classe C
Art.10: Nozioni di insediamento produttivo. Art.11: Classificazione degli scarichi produttivi. Art.12: Insediamenti di classe D
Art.13: Insediamenti di classe E Art.14: Insediamenti di classe F
Art.15: Nozione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione.
Scarichi in pubblica fognatura.
Art.16: Classificazione delle pubbliche fognature.
Art.17: Suddivisione delle pubbliche fognature del territorio consortile. Art.18: Livelli di depurazione.
Capo II – Generalità
Art.19: Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura
Art.20: Modificazione dell’insediamento o del recapito dello scarico. Art.21: Corretto e razionale uso dell’acqua
Art.22: Separazione degli scarichi.
Art.23: Obbligo di installazione del contatore. Art.25: Scarichi tassativamente vietati.
Art.26: Impianti di pretrattamento Art.27: Accertamenti e controlli
TITOLO 3°: Disciplina degli scarichi
Capo I – Scarichi degli insediamenti civili
Art.28: Denuncia dello scarico degli insediamenti civili esistenti allacciati alla pubblica fognatura e loro ammissibilità
Art.29: Obbligo dell’allacciamento alla pubblica fognatura degli insediamenti civili di classe A, lett. a), b), c).
Art.30: Autorizzazione dello scarico degli insediamenti civili nuovi.
Art.31: Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili che scaricano in pubblica fognatura, di I o di II classe, munita di impianto di depurazione di I o di II livello, che recapita in corpi d’acqua superficiali.
Art.32: Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili che scaricano in pubblica fognatura di I classe, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d’acqua superficiali.
Art.33: Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili che scaricano in pubblica fognatura di II classe, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d’acqua superficiali.
Art.34: Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari.
Capo II – Scarichi degli insediamenti produttivi
Art.35: Ammissibilità, autorizzazione e convenzione di utenza degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura.
Art.36: Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura.
Art.37: Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura di I o II classe, munita di impianto di depurazione di II livello, che recapita in corpi d’acqua superficiali.
Art.38: Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura di I o II classe, munita di impianti di depurazione di I livello, che recapita in
corpi d’acqua superficiali.
Art.39: Disciplina degli scarichi da insediamenti produttivi immessi in pubblica fognatura, di I o di II classe, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d’acqua superficiali.
TITOLO 4° - Modalità tecniche di allacciamento
Art.40: Generalità
Art.41: Allacciamento di fognature pubbliche ai collettori consortili Art.42: Allacciamenti di scarichi da insediamenti civili e produttivi Art.43: Fognature interne alle proprietà private.
Art.44: Prescrizioni particolari. Art.45: Segnaletica
Art.46: Deposito cauzionale
Art.47: Autorizzazione all’esecuzione dei lavori Art.48: Risanamento dell’abitato – Poteri del Sindaco
TITOLO 5° - Conferimento di liquami ed acque reflue mediante autobotti od altri mezzi mobili ai depuratori consortili.
Art.49: Conferimenti ammessi e forme di recapito.
Art.50: Individuazione delle ditte e caratteristiche dei veicoli. Art.51: Documenti di accompagnamento.
Art.52: Cautele per il carico ed il trasporto.
Art.53: Luogo destinato al ricevimento dello scarico.
Art.54: Autorizzazione e controlli analitici nel caso di conferimenti saltuari.
Art.55: Autorizzazione e controlli analitici delle ditte convenzionate ai recapiti convenzionate ai recapiti continuativi.
TITOLO 6° - Disposizioni finanziarie
Art.56: Canone o diritto
Art.57: Canone per le acque provenienti da insediamenti civili. Art.58: Canone per le acque provenienti da insediamenti produttivi.
Art.59: Canone per i conferimenti a mezzo autobotte a pozzetti o ad impianti di depurazione. Art.60: Determinazione del canone
Art.61: Accertamento del canone o diritto. Art.62: Riscossione.
Art.63: Contenzioso Art.64: Oneri di istruttoria.
TITOLO 7° - Sistema sanzionatorio
Art.65: Generalità
Art.66: Sanzioni penali per titolari degli scarichi produttivi Art.67: Sanzioni penali per i titolari degli scarichi civili.
Art.68: Sanzioni penali per inosservanza delle prescrizioni di autorizzazione.
Art.69: Sanzioni penali per violazione dell’obbligo d’installazione di strumenti di misura di delle acque prelevate e di controllo degli scarichi pericolosi.
Art.70: Violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia delle acque scaricate e di pagamento del canone.
Art.71: Compenso parziale per l’adeguamento degli scarichi nel periodo transitorio.
TITOLO 1°
Compiti del Consorzio e finalità del regolamento
Art.1
Attribuzioni del Consorzio Intercomunale Gas – Acqua di Reggio Xxxxxx
Il Consorzio Intercomunale Gas–Acqua, provvede, su tutto il territorio provinciale, ai sensi degli artt.1 e 3 del proprio Statuto, alla gestione diretta, mediante l’Azienda Consorziale Gas–Acqua (in seguito denominata A.G.A.C.), dell’intero ciclo di produzione e distribuzione dell’acqua per usi multipli, con progettazione e costruzione di nuovi impianti, controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche nel territorio dei comuni consorziati.
Quale consorzio intercomunale di cui all’art.6 comma 2° e 5° della legge n° 650/1979, allestisce e conduce i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto nonché di smaltimento dei fanghi residui, nell’ambito dei comuni consorziati in base altresì all’art.3, comma 2° D.P.R. n. 915/1982 ed alle disposizioni concorrenti ed attuative della regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Per la gestione dei servizi pubblici di cui al comma precedente, adotta il presente regolamento, con cui fissa i limiti di accettabilità degli scarichi civili e produttivi nelle pubbliche fognature ed esercita il controllo di conformità degli scarichi stessi ai suddetti limiti.
Secondo le disposizioni del Titolo V della legge n.319/1976 e successive modifiche, determina i criteri e le modalità di imposizione e riscossione delle tariffe dovute per i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.
Art.2
Oggetto del regolamento
In adempimento a quanto previsto dall’art.38 l.r.29 gennaio 1983, n. 7 ed in forza degli artt.12, comma 1° n. 2; 13, comma 1° n.2 lett. b); e 14, comma 1°, legge n. 319/1976 e successive modifiche, il presente regolamento ha per oggetto:
- il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;
- e le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fogna;
- la disciplina dei conferimenti di liquami a mezzo di autobotti;
- la gestione amministrativa dell’utenza.
Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti locali relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia all’atto della sua entrata in vigore.
Art.3
Scopo del regolamento
Il presente regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature dei comuni consorziati e nei collettori consortili, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all’art.4 della delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U.
n.48 del 21 febbraio 1997), al fine di :
- tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione consortili;
- promuovere e favorire gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature
– in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua – al fine di consentire il loro massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nella adozione dei processi di riciclo e di recupero di sostanze disperse;
- raggiungere gli obbiettivi di qualità previsti dalla l.r.29 gennaio 1983,n.7 per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e gli indirizzi generali del Piano Territoriale Regionale per il risanamento e la tutela delle acque, di cui alla l.r.1° febbraio 1983 n.9
Art.4
Ambito di efficacia del regolamento
Ai sensi dell’art.16 dello Statuto, il presente regolamento è soggetto all’approvazione dell’Assemblea consorziale ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della relativa delibera.
Esso ha validità in tutto il territorio dei comuni consorziati i quali sono tenuti a prenderne atto e ad inserirlo come parte integrante del locale regolamento comunale di igiene, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni.
Ferme restando le norme di cui alla legge, n. 319/1976 e successive modifiche ed alla legge n.915/ 1982 nonché le prescrizioni tecniche assunte nella delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977, All.4 e nella direttiva del 30 dicembre 1980, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt.13 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883
TITOLO 2°
Disposizioni generali
Capo I - Definizioni
Art.5
Nozione di insediamento civile
Agli effetti del presente regolamento si intende per insediamento civile quello definito tale dall’art.1 quater lett. b della legge 8 ottobre 1976 n.690, come specifico dalla l.r. n. 7/1983.
Sono considerati insediamenti civili le imprese agricole che abbiano le caratteristiche di cui alle delibere dei Comitati interministeriali dell’8 maggio 1980 (in G.U. n.130 del14 maggio 1980) e del 28 gennaio 1983 (in G.U. n.31 del 2 febbraio 1983) dall’art.6 della l.r. n. 7/1983, modificato dall’art. 2 l.r. n. 13/1984
Art.6
Classificazione degli scarichi civili
Gli scarichi civili e quelli degli insediamenti produttivi assimilabili agli scarichi abitativi di cui all’art.4, comma 3° della l.r. n. 7/1983 sono distinti in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C ed aventi le caratteristiche di cui ai successivi tre articoli, in cui si specifica il tipo degli insediamenti da cui gli scarichi medesimi derivano.
Art.7
Insediamenti di classe A
1. Nella classe A sono compresi uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un’area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa;
2. gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
3. le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e /o alla silvicoltura ;
4. gli insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni che diano origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
Agli effetti del precedente comma, numero 4) si considerano assimilabili a quelli abitativi gli scarichi da insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità nella Tab. I allegata al presente regolamento. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione delle acque che non richiedono trattamento.
Art.8
Insediamenti di classe B
Nella classe B sono compresi:
- gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica non ché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.
- Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.
Art.9
Insediamenti di classe C
Nella classe C sono inserite le imprese agricole, ivi comprese le cooperative in quanto insediamenti civili che diano luogo a scarico terminale in fognatura ed abbiano le seguenti caratteristiche:
- Imprese dedite all’allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l’attività di allevamento, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 x.xx di peso vivo di bestiame;
- Imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l’attività di allevamento, di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 x.xx di peso vivo di bestiame;
- Imprese di cui alle lettere a), b), c) della delibera del Comitato Interministeriale dell’8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire almeno 2/3 dall’attività di coltivazione del fondo;
- Gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1Kg. per mq. di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo
Art.10
Nozione di insediamento produttivo
Agli effetti del presente regolamento si intende per insediamento produttivo quello definito dall’art.1 quater lett. a) della legge 8 ottobre 1976, n. 690 come costituito da 1 o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni. Sono comunque considerati insediamenti produttivi tutti quelli non ricompresi nelle definizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9
Art.11
Classificazione degli scarichi produttivi
Gli insediamenti produttivi di cui al precedente art.10 sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnate dalle lettere D, E ed F ed aventi le caratteristiche di cui ai successivi tre articoli, in cui si specifica il tipo degli insediamenti da cui gli scarichi medesimi derivano.
Art.12
Insediamenti di classe D
Sono compresi nella classe D gli insediamenti produttivi che diano origine a scarichi la cui depurazione può essere realizzata tramite l’adozione di impianti di depurazione di I livello, ai sensi dell’art.33 della l.r. n.7/1983 e del successivo art.18.
In tale classe rientrano, in linea generale, i seguenti insediamenti, indicati con il relativo codice di classificazione ISTAT 1971:
Codice ISTAT ATTIVITA’
2 Industrie estrattive 3.03A Industria laniera
3.09 Industrie metallurgiche
3.10 Industrie meccaniche (esclusi i trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli).
3.11 Industrie delle costruzioni di mezzi di trasporto e lavorazioni affini
3.12 Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusa la lavorazione della ceramica).
Il Consorzio Intercomunale Gas–Acqua si riserva, comunque, la revisione della presente classificazione qualora l’A.G.A.C. accerti che l’insediamento in essa ricompresso non consenta il livello di depurazione di cui al primo comma.
Art.13
Insediamenti di classe E
Sono compresi nella classe E gli insediamenti produttivi che diano origine a scarichi la cui depurazione può essere realizzata tramite l’adozione di impianti di depurazione di II livello, ai sensi dell’art.33 l.r. n. 7/1983 e del successivo art.18.
In tale classe rientrano in linea generale i seguenti insediamenti indicati con il relativo codice di classificazione ISAT 1971:
Codice ISTAT ATTIVITA’
1 Agricoltura. Foreste, caccia e pesca
3.01 Industrie alimentari e affini.
3.02 Industrie del tabacco. 3.03B Industria cotoniera. 3.03C Industria della seta
3.04D Industria della canapa, del lino, della iuta e simili.
Il Consorzio Intercomunale Gas-Acqua si riserva, comunque, la revisione della presente classificazione qualora l’A.G.A.C. accerti che l’insediamento in essa ricompresso non consenta il livello di depurazione di cui al primo comma.
Art.14
Insediamenti di classe F
Sono compresi nella classe F gli insediamenti produttivi che diano origine a scarichi la cui depurazione non può essere realizzata mediante l’adozione di impianti di depurazione di I e II livello di cui al successivo art.18, o che rientrino nella Tab. A della legge 319/76.
A tale classe appartengono, in particolare, i seguenti insediamenti, indicati con il relativo codice di classificazione ISTAT 1971:
Codice ISTAT ATTIVITA’
3.03E Industria della lavorazione delle fibre chimiche 3.03F Industrie delle maglie e delle calze
3.04G Altre industrie tessili
3.04 Industrie del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
3.05 Industrie delle calzature
3.06 Industrie delle pelli e del cuoio
3.07 Industrie del legno
3.08 Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno
3.10.47 Trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli
3.12.09 Lavorazione della ceramica, del gres e del materiale refrattario
3.13 Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
3.14 Industrie della gomma
3.15 Industrie per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche
3.16 Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica
3.17 Industrie poligrafiche, editoriali e affini
3.18 Industrie foto-fono cinematografiche
3.19 Industrie dei prodotti delle materie plastiche
3.20 Industrie manifatturiere varie
Rientrano comunque nella presente classe tutti gli insediamenti non inquadrati nelle precedenti classi D xx X.
Art.15
Nozione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione. Scarichi in pubblica fognatura
Ai fini del presente regolamento si intende per pubblica fognatura un’opera, od un complesso di opere, avente le caratteristiche di cui all’allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, che raccoglie, allontana e scarica le acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, congiunti o meno alle acque meteoriche, gestito dagli enti di cui al comma 2^ dell’art.6 della legge n.319/1976, come modificato dall’art.9 legge n. 650/1979.
Gli scarichi nella pubblica fognatura avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura non pubblica, o per deflusso lungo le direttrici naturali o artificiali del suolo, purché queste siano censite e classificate come vettori fognari e non come corpi idrici superficiali, ai sensi dell’art.2 lett. b), della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Gli scarichi fognari in canali di bonifica sono soggetti al rispetto alle prescrizioni di cui all’allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonché di quelle emanate dall’autorità sanitaria locale, a norma dell’art.37 l.r. n. 7/1983.
Gli scarichi fognari in canali di bonifica sono soggetti al disposto dell’art.39 l.r. citata.
Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico- meccanici e/o biologici e/o chimici.
Art.16
Classificazione delle pubbliche fognature
Le pubbliche fognature sono suddivise agli effetti della presente disciplina in due classi:
- appartengono alla prima classe le fognature che coinvolgano scarichi provenienti
da insediamenti civili di cui all’art.5 ovvero anche da insediamenti produttivi, purché i liquami in ingresso all’impianto di depurazione o, in assenza di quest’ultimo, in uscita dall’emissario, rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tab. I ;
- appartengono alla seconda classe, le fognature che coinvolgano scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili purché i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dall’allegata Tab.I
Art.17
Suddivisione delle pubbliche fognature del territorio consortile
Appartengono alla I classe le pubbliche fognature riportate nella tavola 2 allegata al presente regolamento.
Appartengono alla I classe le pubbliche fognature riportate nella tavola 3 allegata al presente regolamento.
Eventuali variazioni alle tavole medesime saranno effettuate dall’A.G.A.C., sentite le UU.SS.LL. competenti per territorio.
Art.18
Livelli di depurazione
Gli impianti di depurazione delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai tassi di depurazione conseguibili, nei seguenti rispettivi livelli:
1. primo livello, nel caso si effettui solo la separazione dei solidi sospesi. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri o a discariche per il loro smaltimento, con eventuale recupero energetico;
2. secondo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, l’ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con l’eventuale recupero energetico. Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall’autorità competente per il controllo.
Capo II – Generalità
Art.19
Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura
Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura, devono essere autorizzati ai sensi dell’art.9 legge n. 319/1976, ad eccezione di quelli provenienti da insediamenti civili esistenti, ai sensi degli art.7 e 40 della l.r. n. 7/1983, allacciati alla pubblica fognatura entro il 17 febbraio 1983, i quali sono soggetti unicamente alla denuncia di cui al successivo art.28.
I titolari degli insediamenti civili e/o produttivi devono rivolgere la domanda di autorizzazione al comune e/o al Consorzio Intercomunale e per esso all’A.G.A.C., ai sensi degli artt.6,ultimo comma, 9, ultimo comma e 15 comma 5° della legge n. 319/1976, secondo le rispettive competenze specificate nei successivi articoli 30, 35e 36.
I titolari degli insediamenti civili produttivi allacciati a pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento e già muniti di autorizzazione provvisoria allo scarico, sono tenuti a richiedere all’autorità di cui al comma precedente nuova autorizzazione ai sensi del successivo art.35.
Gli oneri derivanti dall’effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l’istruttoria della domanda da parte dell’A.G.A.C. secondo quanto previsto dal presente regolamento sono a carico del richiedente.
L’A.G.A.C. determina, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità ella domanda, e provvede, completata l’istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
Art.20
Modificazioni dell’insediamento o del recapito dello scarico
I titolari degli insediamenti civili e produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo,successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere, prima dell’attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all’autorità competente specificata dagli artt.30 e 36, secondo le modalità ivi indicate, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.
I titolari degli insediamenti civili e produttivi autorizzati a recapitare i propri scarichi in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, qualora intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente, nonché:
1. se titolari di insediamenti produttivi ovvero di insediamenti civili di classe A, lettere a), b) e
c) a denunciare la loro posizione di nuova utenza all’A.G.A.C. entro tre mesi dalla data di attivazione del nuovo scarico, ai sensi del successivo art.30;
2. se titolari di insediamenti civili di classe A, lettere a), b) e c) a denunciare la loro posizione di nuova utenza all’A.G.A.C. entro tre mesi dalla data di attivazione del nuovo scarico.
Art.21
Corretto e razionale uso dell’acqua
I titolari degli insediamenti produttivi che intendono recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico in fognatura, i criteri per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui all’allegato 2 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque da inquinamento, nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell’art.2 della legge n. 319/76, che sarà emanata dalla regione.
In particolare essi dovranno:
a) attuare scelte razionali dell’approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
b) limitare progressivamente l’impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
c) limitare il prelievo dell’acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adotti allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l’inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche predisporsi adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all’inconveniente di un’accidentale messa fuori servizio dell’impianto di depurazione.
Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura, l’adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque non oltre il 19 agosto 1985.
L’A.G.A.C., oltre al controllo sul rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, svolge funzioni di indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura e fornisce l’assistenza necessaria volta a conseguire l’uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.
Art.22
Separazione degli scarichi.
Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte dell’A.G.A.C. Tale separazione dovrà essere già attuata per gli insediamenti che si allacciano alla fognatura pubblica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 19 agosto 1985 per gli insediamenti già allacciati alla fognatura. In particolare le acque bianche (pluviali, acque di raffreddamento, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse separatamente nella rete bianca.
È comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
Art.23
Obbligo di installazione del contatore
Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all’installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall’A.G.A.C., (oltre a farne denuncia alle autorità di cui all’art.10 legge n.650/1979).
Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con l’A.G.A.C. che verifica l’idoneità tecnica dell’apparecchio e dell’impianto e procede poi all’applicazione del sigillo di controllo.
Il contatore deve essere installato n posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
L’A.G.A.C. può imporre, a spese dell’utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all’A.G.A.C. xxxxxx e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al personale dell’A.G.A.C. la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.
Fermo restando l’obbligo di cui al primo comma terzo alinea del successivo art.60 sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi del presente dell’art.93 del
X.X. 00 dicembre 1933, n.1775, i proprietari di un fondo i quali estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee del proprio fondo e le imprese familiari coltivatrici.sono compresi negli usi domestici l’innaffiamento dei giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame.
Le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l’acqua per uso agricolo, sono tenute esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni.
In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi.
Resta fermo quanto disposto dall’art.10 della legge n.650/1979 per l’installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Art.24
Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali
I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
È del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 della tabella I allegata con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.
Art.25
Scarichi tassativamente vietati
Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi artt.31, 32, 33, 37, e 38, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.
In particolare è vietato lo scarico di:
a) benzina, benzene e in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose,in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l’acqua;
c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.
d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del progetto depurativo degli scarichi;
e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38° C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l’ambiente;
i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.
L’inosservanza degli elencati divieti espone l’autore del fatto a rispondere, nei confronti dell’A.G.A.C., dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell’art.2043 del codice civile,ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo art.65
Art.26
Impianti di pretrattamento
Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell’A.G.A.C..
Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata all’A.G.A.C. telefonicamente o con mezzi equipollenti. La disattivazione per lavori di manutenzione, deve essere
concordata preventivamente con l’A.G.A.C. cui va comunicata la data relativa con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell’impianto.
Art.27
Accertamenti e controlli
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all’art.2 del presente regolamento degli obiettivi previsti dal successivo art.3, alcuni dipendenti dell’A.G.A.C. sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall’azienda e recante il timbro e la firma del direttore generale in carica al momento del rilascio.
Ai sensi degli art.6, ultimo comma, e 14 legge 319/1976 nonché nell’art.38 l.r. n.7/1983, detto personale provvede al controllo dei complessi civili e produttivi allacciati alla fognatura pubblica – ivi compresi quelli assimilati agli insediamenti abitativi, ai sensi dell’art.3, comma 3° l.r. n. 7/1983
– sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti fiscali in materia tariffaria, e per la verifica quali- quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l’adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità posti dal Titolo IV, capo II, della legge n. 7/1983.
Quali tecnici aziendali addetti ai controlli, essi assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi dell’art.358 del codice penale, e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all’interno del perimetro dell’insediamento civile, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all’uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati,il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua e, più in generale, l’osservanza delle norme e prescrizioni della legge 319/1976, della l.r.
n. 7/1983 e del presente regolamento.
I controlli in oggetto riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo d’acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi del precedente art.23; la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se nel caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo ai fini tariffari secondo le disposizioni del Titolo 6° del presente regolamento.
Tale prelievo sarà suddiviso in tre campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all’utente ed un secondo trattenuto presso i laboratori A.G.A.C. per eventuali revisioni. L’analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche previste dalla legge 319/1976 (IRSA-CNR), come modificate dall’art.22 legge 650/1979.
Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa alla avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ed acquisiti i dati necessari all’eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un solo campione non sigillato.
Nel caso di prelievi a fini fiscali, ai sensi del precedente comma quarto, ultima parte, gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell’insediamento interessato, mediante lettera ordinaria.
Di tutte le operazioni effettuate durante l’attività di controllo sarà redatto l’apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data dell’analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico.
Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d’ufficio. L’A.G.A.C. ha sempre facoltà di richiedere all’U.S.L., con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti consortili di depurazione ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli
effluenti delle pubbliche fognature. Ferma restando l’attività di vigilanza e controllo, di prevenzione e repressione dell’U.S.L. ai sensi delle ll. xx. x. 00/0000, X. 33/1981 e n. 19/1982, e successive
modifiche, il personale dell’A.G.A.C. addetto al controllo è tenuto a denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella sia obbligata di riferire, qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell’esercizio od a causa del proprio servizio, nell’adempimento dell’obbligo di cui all’art.362 codice penale
Titolo 3°
Disciplina degli scarichi
Capo I – Scarichi degli insediamenti civili
Art.28
Denuncia dello scarico degli insediamenti civili esistenti allacciati alla pubblica fognatura e loro ammissibilità
Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti, ai sensi del precedente art.19 comma 1°, sono sempre ammessi purché osservino le norme del presente regolamento.
I titolari dei relativi scarichi sono tenuti a denunciare la loro posizione all’A.G.A.C., qualora non vi abbiano gia provveduto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, a mezzo di apposito modulo (tavola n. 4 allegata).
Alla ricezione della denuncia l’A.G.A.C., in collaborazione con l’U.S.L. competente, provvede a verificare l’effettiva natura dell’insediamento, ai sensi degli artt.5 e 10 del presente regolamento, ed a comunicare al suo titolare l’eventuale diversa qualifica dell’insediamento stesso e l’obbligo ad adeguarsi alla relativa normativa.
Art.29
Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura degli insediamenti civili di classe A, lett. a),
b) e c)
Nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli insediamenti civili di classe A, lett. a), b), e c) di cui al precedente art.7, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.
A tal fine i sindaci dei comuni consorziati determinano, con propria ordinanza, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti di cui al precedente comma debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari, previa richiesta dell’autorizzazione ai sensi dell’art.30 e, ove necessario, della concessione edilizia relativa alle opere fognarie interne.
Art.30
Autorizzazione dello scarico degli insediamenti civili nuovi
I titolari degli insediamenti civili nuovi, ai sensi degli artt.40 l.r. n. 7/1983, 19, comma 1° e 20°, comma 2° del presente regolamento, devono munirsi dell’autorizzazione prima dell’attivazione dello scarico.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata, su apposito modulo (tavola n.5 allegata), al Comune territorialmente competente, contestualmente – se del caso – alla richiesta di concessione edilizia relativa all’insediamento da cui proviene lo scarico.
Limitatamente agli insediamenti civili di cui alla classe A lett. a), b) e c), del precedente art.7, gli uffici comunali competenti verificano l’effettiva natura civile dell’insediamento, in base alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente regolamento ed esprimono il parere di
allacciabilità in fogna. Il rilascio dell’autorizzazione allo scarico è compreso nel certificato di abitabilità e/o agibilità.
I titolari degli insediamenti civili di cui al comma precedente provvedono, entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico, a denunciare la posizione di nuova utenza all’A.G.A.C.
Per gli scarichi in pubblica fognatura da insediamenti previsti in piani di lottizzazione di tipo residenziale di tipo residenziale o misto, deve essere richiesto – da parte del Comune – un parere preventivo di accettabilità all’A.G.A.C.
Tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di lottizzazione per i quali il richiedente l’autorizzazione allo scarico ha indicato un diverso recapito finale, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti o ai collettori consortili.
I Comuni devono comunicare all’A.G.A.C. semestralmente i nuovi allacciamenti effettuati. L’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di insediamenti civili di cui alle classi A, lett. d), dell’art.7 e B e C, di cui ai precedenti artt.8 e 9, è rilasciata dal Comune, sentito il parere igienico – sanitario dell’U.S.L. competente ed il parere tecnico di accettabilità dell’A.G.A.C.
I titolari degli insediamenti civili di cui al precedente comma, devono stipulare entro 1 mese dalla data di attivazione dello scarico, una convenzione di utenza con l’A.G.A.C. secondo lo schema di cui alla tavola n.6 allegata.
Art.31
Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili che scaricano in pubblica fognatura – di I o di II classe, munita di impianto di depurazione di I o II livello – che recapita in corpi d’acqua superficiali (tavola n.7 allegata)
Il recapito nelle pubbliche fognature del territorio consortile, appartenenti alla I e II classe e munite di impianto di depurazione terminale alla data di entrata in vigore della l.r. n. 7/83 di I o II livello, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.
Gli scarichi degli insediamenti della classe A sono sempre ammessi.
Gli scarichi degli insediamenti della classe B sono ammessi salvo il rispetto, per i sottoelencati insediamenti, delle prescrizioni ad essi relative cui sono tenuti ad ottemperare, entro il 31 marzo 1985, se già allacciati alla pubblica fognatura e dalla data di attivazione dello scarico, se non ancora allacciati.
- I distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti civili di classe B, che diano luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri dovranno installare idonei dispositivi (separatori) per trattenere completamente tali sostanze.
I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni; dell’avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione.
- I laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura se non entro i limiti di cui alla Tab.I allegata fatta eccezione per i parametri 1- 9.
- I laboratori di analisi annessi ad insediamenti scolastici, a centri di ricerca ed in genere a A qualsiasi insediamento di classe B, dovranno installare contenitori d’acqua di adeguata
capacità per lo stoccaggio e la eventuale innocuizzazione o conferimento a terzini qualsiasi tipo di refluo fra quelli previsti dall’art.25 del presente regolamento.
- Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui Al successivo art.34
- Gli scarichi di classe C devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tab.I,
allegata al presente regolamento, entro il 31 marzo 1985 se già allacciati alla pubblica fognatura, e dalla data di attivazione dello scarico, se non ancora allacciati.
Gli insediamenti di classe C potranno essere autorizzati allo scarico in fognatura, nel rispetto di limiti qualitativi più permissivi di quelli indicati nel comma precedente, dietro apposita convenzione con l’A.G.A.C. nella quale sarà previsto il pagamento di una tariffa commisurata ai costi reali connessi con il trattamento delle acque.
Gli stessi insediamenti qualora siano autorizzati al recapito sul suolo, possono, nei periodi dell’anno in cui tale recapito risulta difficoltoso e/o vietato e, comunque, previo accordo con l’A.G.A.C., di conferire i propri liquami a mezzo autobotti, presso gli appositi pozzetti attrezzati delle pubbliche fognature. I titolari delle imprese agricole che intendano avvalersi del servizio di cui al presente comma debbono, in ogni caso, essere in possesso della autorizzazione allo scarico e rispettare le norme di cui al successivo Titolo 5°, fatta salva – comunque – la capacità ricettiva dell’impianto di depurazione interessato al conferimento.
Art.32
Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti civili che scaricano in pubblica fognatura – di I classe, sprovvista di impianto di depurazione – che recapita in corpi d’acqua superficiali (tavola n. 2 allegata)
Il recapito nelle pubbliche fognature del territorio consortile appartenenti alla I classe e sprovviste di impianto di depurazione terminale, alla data di entrata in vigore della l.r. n. 7/83, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.
Gli scarichi della classe A, lett. a), b) e c) devono essere sottoposti sin dal momento di attivazione dello scarico, se non ancora allacciati alla pubblica fognatura, ed entro il 13 giugno 1986, se già allacciati ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione metallica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d’uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.
Gli scarichi della classe A, lett. d) devono essere conformi sin dal momento dell’attivazione dello scarico, se non ancora allacciati, ed entro il 31 marzo 1985, se già allacciati alla pubblica fognatura:
1. ai limiti di accettabilità di cui all’allegata Tab. III, se la fognatura ha un carico uguale o superiore a 10.000 A.E. o, comunque se essa è assoggettata dal piano di risanamento regionale alla relativa disciplina;
2. ai limiti di accettabilità di cui all’allegata Tab. II, se la fognatura ha un carico inferiore a
10.000 A.E.
gli scarichi delle classi B e C devono essere conformi entro il 31 marzo 1985, ai limiti di cui all’allegata Tab. I ed entro il 13 marzo 1986 ai limiti di cui ai punti 1. e 2. del precedente alinea, relativi alagli insediamenti di classe A, lett. d)
il Comune può derogare alle prescrizioni suddette, in sede di rilascio dell’autorizzazione, sentito il parere dell’A.G.A.C., in relazione alla futura realizzazione di impianti di depurazione pubblica del reticolo fognario interessato allo scarico.
Per le pubbliche fognature di I classe, munite di impianto di depurazione di I e II livello successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 7/83 si applicano le prescrizioni di cui al precedente art.31, dalla data di attivazione dell’impianto.
Art. 33
Limiti di accettabilità per gli insediamenti civili che scaricano in pubblica fognatura – di II classe, sprovvista di impianto di depurazione – che recapita in corpi d’acqua superficiali (tavola n. 3 allegata)
Il recapito nelle pubbliche fognature del territorio consortile appartenenti alla II classe e sprovviste di impianto di depurazione terminale, alla data di entrata in vigore della l.r. n. 7/83, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.
Gli scarichi della classe A, lett. a) b) e c) devono essere sottoposti al momento dell’attivazione dello scarico, se non ancora allacciati alla pubblica fognatura ed entro il 31 marzo 1985, se già allacciati, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzata con le tradizionali pratiche d’uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.
Gli scarichi della classe A, lett. d) nonché delle classi B e C, devono essere conformi entro il 31 marzo 1985, ai limiti di cui all’allegata tab. II ed entro il 13 giugno 1986 ai limiti di cui all’allegata Tab. III.
Il Comune può derogare alle prescrizioni suddette, in sede di rilascio dell’autorizzazione, sentito il parere dell’A.G.A.C. in relazione alla futura realizzazione di impianti di depurazione pubblica del reticolo fognario interessato allo scarico.
Per le pubbliche fognature di II classe, munite di impianto di depurazione di I e II livello successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 7/83 si applicano le prescrizioni di cui al precedente art. 31, dalla data di attivazione dell’impianto.
Art. 34
Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
Gli scarichi degli insediamenti civili adibiti ad attività sanitaria di cui al precedente art. 8,ultimo alinea, che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla classe B, devono essere sottoposti – in ogni caso – al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall’attivazione se non ancora allacciati alla fognatura, ed entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, se già allacciati.
Capo II
Scarichi degli insediamenti produttivi Art. 35
Ammissibilità, autorizzazione e convenzione di utenza degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura
Gli scarichi degli insediamenti produttivi nuovi od esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi purchè i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi degli artt. 9, ultimo comma e 15, comma 9’, n. 3 della legge n. 319/1976 e rispettino le prescrizioni di cui agli artt. 12 n. 2 e 13 n. 2 stessa legge e le disposizioni che seguono.
Essi sono, comunque tenuti a chiedere, ai sensi del precedente art. 19 comma 3’, una nuova autorizzazione ovvero, se ne sono sprovvisti, una prima autorizzazione al consorzio intercomunale, e per esso all’A.G.A.C., che provvederà a trasmettere al Comune competente per territorio tutte quelle relative agli scarichi in pubbliche fognature non collegate ad impianti di depurazione gestiti dal Consorzio Intercomunale.
Ove il reticolo fognario ricettore dello scarico sia allacciato ad un impianto di depurazione l’autorizzazione viene rilasciata dall’A.G.A.C., quale strumento operativo del Consorzio, in caso contrario dal Comune. Nel provvedimento autorizzativi saranno indicati i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente regolamento.
Ove l’autorizzazione venga rilasciata dal Comune il titolare dell’insediamento produttivo stipula, entro 6 mesi dal rilascio della stessa, la convenzione di utenza con l’A.G.A.C. di cui al precedente art. 30.
Art. 36
Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura
I titolari degli insediamenti produttivi nuovi od esistenti che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell’attivazione dello scarico. La domanda deve essere presentata su apposito modulo (tavola 10 allegata) al consorzio intercomunale e per esso all’A.G.A.C. che provvederà a trasmettere al Comune territorialmente competente tutte quelle relative agli scarichi in pubbliche fognature non collegate ad impianti di depurazione gestiti dal Consorzio Xxxxxxxxxxxxx.xx consorzio limitatamente alle fognature allacciate ad impianti di depurazione pubblici,m rilascia, per il tramite del Comune, l’autorizzazione provvisoria allo scarico, contenente i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente regolamento. Copia dell’autorizzazione viene trasmessa all’USL competente.
I titolari degli insediamenti produttivi, autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, provvedono, entro un mese dalla data di attivazione dello scarico stesso, a stipulare la convenzione di utenza con l’A.G.A.C.
Art. 37
Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura – di I o II classe, munita di impianto di depurazione di II livello – che recapita in corpi d’acqua superficiali (tavola n. 7 allegata)
Il recapito da parte degli insediamenti produttivi, di cui ai precedenti artt- 35 e 36, nelle pubbliche fognature del territorio consortile – appartenenti alla I o II classe d munite di impianto di depurazione terminale i II livello, alla data di entrata in vigore della l.r. n. 7/83, è soggetto alle seguenti prescrizioni.
Qualora gli effluenti della rete fognaria si siano mantenuti, nel corso del periodo 1982-1983, entro i limiti tabellari di cui agli artt. 34 e 35 della l.r. n. 7/1983, sono ammesse le seguenti deroghe:
a) per gli insediamenti già allacciati alla fognatura, l’adeguamento, dalla data in vigore del presente regolamento:
– ai limiti massimi di cui alla allegata Tab. D se appartenenti alla Classe D
– ai limiti massimi di cui alla allegata Tab. E. se appartenenti alla Classe E
– ai limiti massimi di cui alla allegata Tab. F. se appartenenti alla Classe F
b) per gli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consorzio può imporre, sin dall’attivazione dello scarico, i limiti compresi fra quelli di cui alla citata Tab. C e quelli di cui:
– alla allegata Tab. D se appartenenti alla Classe D
– alla allegata Tab. E. se appartenenti alla Classe E
– alla allegata Tab. F. se appartenenti alla Classe F
In relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell’impianto di depurazione interessato allo scarico.
I titolari degli insediamenti produttivi di cui ai commi precedenti sono, comunque, tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni di massima:
- i liquami suinicoli devono essere sottoposti a vibrovagliatura o filtrazione o altro procedimento meccanico atto ad eliminare la maggior parte delle sostanze sedimentabili;
- le acque di scarico dei macelli dovranno essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell’uva dovranno essere raccolti e smaltiti a parte;
- i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli deve essere raccolto, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte.
- Le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici, devono essere sottoposte, prima dello sversamento in fognatura, a sedimentazione in apposita vasca, dimensionata in modo da impedire il trasporto di sostanze solide.
Art. 38
Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura – di I e II classe, munita di impianto di depurazione di I livello – che recapita in corpi d’acqua superficiali (tavola n. 7 allegata)
Il recapito degli insediamenti produttivi, di cui ai precedenti artt. 35 e 36, nelle pubbliche fognature del territorio consortile – appartenenti alla I e II classe munite di impianto di depurazione terminale di I livello, alla data di entrata in vigore della l.r. 7/86, è soggetto alle seguenti prescrizioni.
Gli scarichi dovranno essere conformi ai limiti di cui alla Tab. C. della legge n. 319/1976. qalora gli effluenti della rete fognaria si siano mantenuti, nel corso del periodo 1982/1983 entro i limiti tabellari di cui agli artt. 34 e 35 della l.r. n. 7/1983, sono ammesse le seguenti deroghe:
a) per gli insediamenti già allacciati alla fognatura, l’adeguamento, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
– ai limiti massimi di cui alla allegata Tab. D se appartenenti alle classi D ed E;
– ai limiti massimi di cui alla allegata Tab. F se appartenenti alla classe F;
c) per gli insediamenti produttivi allacciai alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consorzio può imporre sin dall’attivazione dello scarico i limiti compresi fra quelli di cui alla citata Tab. C e quelli di cui:
- alla allegata Tab D se appartenenti alle classi D ed E;
- alla allegata Tab. F se appartenenti alla classe F;
in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell’impianto di depurazione interessato.
Xxxxxx, comunque essere sempre rispettate le prescrizioni di massima di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 39
Disciplina degli scarichi da insediamenti produttivi immessi in pubblica fognatura, di I o II classe e sprovviste di impianto di depurazione che recapita in corpi d’acqua superficiali (tavole nn. 2 e 3 allegate)
Gli insediamenti produttivi nuovi ed esistenti che recapitano i loro scarichi nelle pubbliche fognature del territorio consortile appartenenti alla I o II classe e sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto degli artt. 10, 12 n. 2, e 13 n. 2 della legge n. 319/1976 e successive modifiche.
E’ fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittivi, in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:
a) dell’effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi nella pubblica fognatura;
b) delle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della pubblica fognatura (suolo, sottosuolo, acque superficiali);
c) delle questioni relative agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, nel rispetto dell’art. 26, comma 5, della legge n. 319/1976 ed in relazione all’art. 34 ultimo comma l.r. n. 7/83;
d) del mancato adeguamento della qualità dello scarico delle fognature ai limiti qualitativi di cui alla l.r. n. 7/83.
Per le pubbliche fognature di I e II classe munite di impianto di depurazione di I e II livello successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 7/83 si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 38 e 37, rispettivamente, dalla data di attivazione dell’impianto.
Titolo 4°
Modalità tecniche di allacciamento
Art. 40 Generalità
Il presente titolo regolamenta, nell’ambito di competenza dell’A.G.A.C. gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura comunale ed ai collettori fognari consortili, nonché, in particolare, le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda ai regolamenti locali ed alle prescrizioni di singoli Comuni.
Art. 41
Allacciamento di fognature pubbliche ai collettori consortili
Per gli allacciamenti di fognature comunali esistenti ad un collettore consortile o, comunque, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dall’A.G.A.C., il Comune deve trasmettere all’A.G.A.C. la richiesta di parere corredata dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie. L’allacciamento potrà essere realizzato solo dopo il rilascio di tale parere e secondo le modalità e le prescrizioni dell’azienda.
La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti od estendimenti delle reti fognarie comunali.
Art. 42
Allacciamenti di scarichi da insediamenti civili e produttivi
I lavori relativi all’allacciamento di scarichi in pubblica fognatura, autorizzati secondo le modalità di cui al successivo art. 47, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo dell’ufficio tecnico comunale per le fognature comunali e degli uffici tecnici A.G.A.C. per i collettori consortili.
Tutte le opere fognarie da eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico o equiparabile,m sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono compiute esclusivamente dal Comune o dall’A.G.A.C. secondo le modalità previste dal presente regolamento. Le predette opere potranno essere eseguite, in via del tutto eccezionale, dall’interessato in base ad apposita autorizzazione quanto il Comune, a suo giudizio, abbia ricevuto le necessarie garanzie per una perfetta esecuzione dell’allacciamento in ogni sua parte.
Per l’immissione nelle condotte di fognatura dotate di imbocchi predisposti si potrà usufruire solamente di tali imbocchi mentre, ove i medesimi non siano stati previsti, gli uffici tecnici preposti al controllo dei lavori indicheranno il punto di immissione.
Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, ove previsti, e dovrà essere indicato dagli uffici tecnici di cui sopra in assenza di tali imbocchi.
I fognoli di allacciamento alla fognatura in sede stradale dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo e,per quanto possibile perpendicolare all’asse della fognatura stradale; gli eventuali cambiamenti di direzione dovranno essere esclusivamente realizzati con pezzi speciali curvilinei.
L’A.G.A.C. ed il Comune non risponderanno dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori o della fognatura comunale e pertanto l’utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
L’allacciamento sarà realizzato a cura e spese della parte interessata, la quale resterà unica responsabile nei confronti dell’A.G.A.C. e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose o durante l’esecuzione dei lavori.
Restano a carico della stessa parte interessata tutti gli adempimenti occorrenti all’attuazione dell’allacciamento, come i permessi per la occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.
Nel caso di costruzione o di ripristino di fognature stradali l’A.G.A.C. o il Comune possono provvedere all’esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell’utente.
L’allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi da insediamenti civili e produttivi dovrà essere munito, prima dell’innesto nella fognatura, di un sifone con esalatore a sezione agevolmente controllabile.
Per gli scarichi da insediamenti civili di Classe A, lett. d), di classe B e C nonché da insediamenti produttivi, l’allacciamento dovrà essere dotato, nel punto immediatamente a monte dell’immissione nella pubblica fognatura, di idoneo pozzetto di ispezione e prelievo campioni e misurazione di portata.
Tale pozzetto dovrà essere reso accessibile al personale dell’A.G.A.C. addetto ai controlli ai sensi del precedente art. 27. le opere di allacciamento di cui sopra dovranno essere realizzate secondo i disegni allegati (tavole n. 11 e 12 allegate).
Art. 43
Fognature interne alle proprietà private
Le canalizzazioni interrate per le acque nere o miste, che si trovano all’interno di proprietà private, non dovranno di norma essere collocate in aree edificate. Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altri fognoli tramite pozzetti di ispezione.
La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere sarà a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico del Comune o dell’A.G.A.C. dal limite della proprietà al collettore.
Le canalizzazioni dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente all’azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con giunzioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienze straordinarie; il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire le portate previste e la loro posa in opera a sufficiente profondità, con pendenza costante e regolare, non inferiore al 2 per mille protetti da adeguato rivestimento.
Nel caso la canalizzazione interna dovesse risultare più bassa della fognatura, od avere una pendenza riferita al punto di immissione inferiore al 2 per mille; il proprietario dovrà provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica, alloggiata in un pozzetto di carico e munita di valvola di ritegno.
Art. 44
Prescrizioni particolari
La conduttura d’allacciamento dovrà essere collocata in opera, su sottofondo insabbia, ad una profondità di mt. 0.80 dalla quota del piano viabile o del piano di campagna e posta ad una distanza dalle altre condutture o vacavi dei servizi pubblici, già esistenti nel sottosuolo, tale da permettere gli eventuali lavori che gli enti o società interessate dovessero svolgere per la loro manutenzione o conservazione.
I lavori sia in sede stradale che in banchina, dovranno essere eseguiti per tratti successivi. Ciascun tratto non potrà essere iniziato se prima non sarà provveduto al ripristino stradale lungo il tratto precedente.
E’ vietato interrompere od ostacolare gravemente il transito lungo le strade interessate restando proibito di formare nel piano viabile deposito di materiale, materie e attrezzi.
Tutti gli scavi, subito dopo la posa delle condotte, dovranno essere riempiti con sabbia e compattati. Tale materiale sarà ben costipato innaffiandolo all’occorrenza o usando tutte quelle dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale.
Per le strade bitumate, gli scavi dovranno essere riempiti con compattato, fino ad una quota inferiore di cm. 12 dal piano viabile; quindi dovrà essere eseguito uno strato bituminoso 15/30 e successivamente il conglomerato bituminoso 0/3 di cm. 2; per le strade pavimentate con masselli di granito o cubetti di porfido, gli scavi dovranno essere riempiti con compattato fino a 10 cm. dal piano di appoggio dei masselli o dei cubetti, quindi dovrà essere posta in opera immediatamente la pavimentazione con sottofondo di sabbia di frantoio;
in banchina, gli scavi devono essere riempiti con compattato ben costipato e saturato in superficie con polvere di frantoio, sopprimendo comunque eventuali ciottoli che dovessero essere di intralcio allo sfalcio dell’erba della banchina stessa;
in campagna, gli scavi dovranno essere riempiti, oltre che di sabbia per cm. 20 sopra il tubo stesso, dal terreno di risulta, sopprimendo gli eventuali ciottoli che dovessero essere di intralcio allo sfalcio dell’erba.
Art. 45 Segnaletica
Durante l’esecuzione dei lavori la ditta concessionaria è obbligata ad apporre valide barriere atte a garantire la sicurezza del transito.
Le segnalazioni durante le ore diurne saranno fatte con cavalletti e cartelli indicatori, conformemente alle disposizioni del codice della strada, oltre a quelle ulteriori segnalazioni che saranno indicate dagli uffici tecnici comunali, dall’A.G.A.C. dal comando dei vigili urbani.
Nelle ore notturne le segnalazioni saranno fatte anche mediante luci rosse.
Un servizio di guardia assicurerà, per il periodo notturno, la efficiente continuità delle anzidette segnalazioni luminose.
Art. 46
Deposito cauzionale
A garanzia della buona esecuzione dei lavori la ditta concessionaria dovrà effettuare un preventivo deposito cauzionale di L. 20.000 (ventimila) per ogni mq di suolo pubblico occupato. Tale somma a valersi per l’anno di entrata in vigore del presente regolamento deve ritenersi automaticamente aggiornata, di anno in anno, arrotondata al migliaio, secondo l’indice ISTAT di aumento del costo della vita.
Tale deposito sarà restituito, al netto delle eventuali penali applicabili, a constatata ultimazione della regolarità dei lavori, depurato dall’importa spettante al Comune o all’A.G.A.C. a titolo di rimborso spese tecniche.
Art. 47
Autorizzazione all’esecuzione dei lavori
Tutte le opere fognarie private, da realizzarsi a servizio di fabbricati esistenti sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria e sono di conseguenza assoggettate alla disciplina di cui all’art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
E’ pertanto fatto obbligo a chiunque debba eseguire nuove opere fognarie o modificare, riparare o sostituire opere esistenti e realizzare opere di allacciamento alla fognatura pubblica di presentare apposita domanda di autorizzazione.
Tale domanda, indirizzata al Sindaco del Comune competente, dovrà essere compilata su apposito modello (tavola 13 allegata) e corredata della documentazione ivi specificata.
L’Ufficio tecnico comunale nell’istruire la domanda, dovrà richiedere il parere dell’A.G.A.C. e recepire le eventuali prescrizioni integrative. Nel caso che le opere fognarie e gli allacciamenti siano eseguiti in concomitanza con la realizzazione di altre opere edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, ecc., per le quali è previsto il rilascio di concessione edilizia, la domanda di cui sopra è compresa nella richiesta di concessione e gli elementi progettuali prescritti nella tavola n. 13 allegata devono essere riportati negli allegati al progetto generale. In tal caso la concessione edilizia sarà comprensiva dell’autorizzazione ad eseguire le opere e gli allacciamenti indicati. I lavori una volta autorizzati, verranno eseguiti sotto il controllo di cui al precedente art. 42.
Art. 48
Risanamento dell’abitato – Poteri del Sindaco
I Sindaci dei Comuni consorziati, in occasione dell’entrata in funzione di nuove fognature, emaneranno ordinanze specificatamente volte allo scopo di:
a) sopprimere xxxxx xxxx o fosse biologiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini;
b) fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento ed i termini per l’esecuzione dei relativi lavori;
c) di imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interme alle proprietà private igienicamente o funzionalmente non idonee;
d) obbligare il proprietario a non impedire al condomino o all’inquilino o al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di condotta per acqua o di scarico da immettere nella fognatura;
e) di disporre l’esecuzione d’ufficio, e a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e non realizzate nei termini prescritti.
TITOLO 5°
Conferimento di liquami ed acque reflue mediante autobotti od altri mezzi mobili ai depuratori consortili
Art. 49
Conferimenti ammessi e forme di recapito
Il recapito – a mezzo trasporto con autobotti – in una pubblica fognatura di I o II classe con impianti di depurazione di II livello, dei liquami provenienti dalla vuotatura di cisterne, xxxxx xxxx o fosse settiche di insediamenti abitativi, è sempre ammesso purchè vengano rispettate le norme del presente regolamento.
Sono altresì ammessi i liquami e le acque reflue provenienti da insediamenti civili di calasse A e C, nonché da imprese agricole e da allevamenti zootecnici qualificati insediamenti produttivi,
tenuto conto (o nei limiti) della capacità ricettiva dell’impianto di depurazione terminale di II livello.
I liquami e le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e produttivi diversi da quelli indicati nel precedente comma sono eccezionalmente ammessi dall’A.G.A.C., in caso di comprovata necessità, e subordinatamente alla qualità e trattabilità degli scarichi.
Non è consentito il recapito dei liquami e delle acque reflue nelle fognature di I e II classe, con impianto di depurazione di I livello o sprovviste di impianto.
Fatta salva la disciplina prevista dal DPR n. 915/1982, il conferimento di liquami e di acque reflue degli insediamenti di qualsiasi natura, effettuata direttamente dal titolare o a mezzo di ditte specializzate del settore, deve essere preventivamente autorizzato dall’A.G.A.C. che può subordinarlo, nel caso di conferimenti continuativi e periodici, alla stipula di specifiche convenzioni con il titolare o con le suddette ditte specializzate.
Art. 50
Individuazione delle ditte e caratteristiche dei veicoli
Il trasporto dei liquami e di acque reflue di insediamenti produttivi e civili di classe B e C deve essere effettuato, ai sensi dell’art. 27 l.r. n. 7/1983, mediante veicoli adeguatamente spandimenti durante il trasporto.
Tali veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell’Ente che effettua il trasporto nonché l’indicazione del tipo di carico.
Art. 51
Documenti di accompagnamento
I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto di cui all’art. 49 ad eccezione di quelli civili di classe A, all’atto dell’affidamento del trasporto stesso, sono tenuti ad emettere, su apposito modulo predisposto dalla regione, una dichiarazione indicante la quantità, la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonché il nominativo ed il recapito del destinatario.
Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario, i quali sono tenuti a conservarlo per almeno due anni.
Detti moduli verranno periodicamente rimessi, in copia, all’U.S.L. competente per territorio.
Art. 52
Cautela per il carico ed il trasporto
Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall’autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico,ad evitare chetali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.
In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonché il sindaco quale autorità sanitaria locale.
La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell’ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
Art. 53
Luogo destinato al ricevimento dello scarico
Lo scarico di liquami e di acque reflue deve essere effettuato esclusivamente in tombini appositamente predisposti ed indicati dall’A.G.A.C. dotati di lucchetto e di tubo di accompagnamento, salvo diverso permesso rilasciato dal personale responsabile, direttamente nell’area degli impianti.
Nel caso di conferimenti saltuari, il tecnico dell’A.G.A.C. concorderà con l’utente l’ora ed il giorno più adatti per effettuare lo scarico.
Alle ditte convenzionate per conferimenti continuativi, saranno attribuite fascie di orario nell’arco della giornata per effettuare i recapiti nei pozzetti attrezzati, alla presenza o meno di personale di sorveglianza.
Art. 54
Autorizzazione e controlli analitici nel caso di conferimenti saltuari
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 49, comma 5° l’autorizzazione per lo scarico saltuario di liquame con autobotte o autocisterna in pubblica fognatura, attraverso pozzetti appositamente attrezzati, o agli impianti di depurazione, è rilasciata dall’A.G.A.C. alla ditta specializzata, previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del liquame stesso. Copia di tale autorizzazione viene trasmessa alla U.S.L. competente per territorio.
Ogni conferimento può essere sottoposto a giudizio insindacabile dell’A.G.A.C., a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame. In tal caso, lo scarico può essere effettuato esclusivamente a seguito di parere positivo ed in presenza di tecnici di settore dell’A.G.A.C. o di personale all’uopo autorizzato.
Detto personale ha – comunque – la facoltà di fare sospendere la manovra di scarico qualora constati, in qualsiasi momento che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche riscontrate nel liquame analizzato in origine.
Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza tra l’effluente autorizzato e quello scaricato. In caso contrario, la sospensione sarà confermata e l’autorizzazione allo scarico revocata.
Art. 55
Autorizzazione e controlli analitici delle ditte convenzionate a recapiti continuativi
Le Ditte convenzionate con l’A.G.A.C. per il recapito continuativo di liquami ed acque reflue proveniente dagli insediamenti ammessi ai sensi dell’art. 49 ovvero provenienti dalla vuotatura di cisterne, xxxxx xxxx e fosse settiche di insediamenti abitativi, non sono tenute a richiedere un’ulteriore autorizzazione per ogni singolo scarico.
L’A.G.A.C. si riserva di effettuare, nel corso dell’anno, tutti i controlli analitici necessari a verificare la corrispondenza quali-quantitativa del liquame conferito a quello oggetto della convenzione.
I quantitativi conferiti saranno calcolati in base al numero di recapiti effettuati.
Nel caso di conferimento del liquame proveniente da insediamenti diversi da quelli specificati nella convenzione, l’autorizzazione al recapito in pubblica fognatura di cui all’art. 49 comme 5° sarà revocata.
TITOLO 6°
Disposizioni finanziarie
Art. 56
Canone o diritto
Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto ai comuni od ai consorzi il pagamento di un canone o diritto secondo apposite tariffe, ai sensi dell’art. 16 legge 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
In base all’art. 1 dello Statuto del Consorzio Intercomunale Gas Acqua, così come richiamato dall’art. 1 del presente regolamento, Acqua Consorziale, l’imposizione e la riscossione di tutte le tariffe dovute per i servizi di raccolto, allontanamento depurazione e scarico delle acque di rifiuto, secondo le disposizioni di legge vigenti, nella misura stabilita dall’assemblea consortile in sede di fissazione delle aliquote e dei valori parametrali.
Art. 57
Canone per le acque proveniente da insediamenti civili
Per i servizi di cui all’articolo precedente relativamente a scarichi da insediamenti civili è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La tariffa applicata è quella stabilita con propria delibera dall’Assemblea Consortile che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione delle disposizioni di legge vigenti.
Il canone per il servizio di depurazione si applica quando nel Comune o per il Comune sia in funzione l’impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provvede alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili, ai sensi dell’art. 17 comma 3° delle legge 319/1976 così come modificato.
Art. 58
Canone per le acque provenienti da insediamenti produttivi
Per i servizi di cui all’art. 56, relativamente a scarichi da insediamenti produttivi, è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità e qualità delle acque scaricate.
Il canone viene determinato annualmente dall’Assemblea Consortile, tramite la formula tipo predisposta dal Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento di cui all’art. 3 legge 319/76, nell’ambito dell’intervallo dei parametri fissato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con propria delibera.
L’Assemblea Consortile provvede, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, a stabilire la tariffa da applicarsi, sulla base delle delibere Regionali di cui al comma precedente.
Art. 59
Canone per i conferimenti – a mezzo autobotte – a pozzetti attrezzati o ad impianti di depurazione
Per il servizio di cui al Titolo 5° del presente regolamento è dovuta una tariffa commisurata alle qualità e quantità dei liquami conferiti.
La tariffa viene determinata annualmente tramite formula-tipo predisposta dall’A.G.A.C. sulla base dei valori parametrici di cui all’articolo precedente.
Nel caso di conferimenti continuativi di cui all’art. 49 è possibile fissare, nell’ambito della convenzione, una tariffa a carattere forfetario da stabilirsi sulla base della qualità media dei liquami da conferirsi.
Art. 60
Determinazione del canone
La parte quantitativa del canone di cui al precedente articolo 57 viene determinata:
- quanto agli utenti del pubblico acquedotto, in via proporzionale ai consumi di acqua rilevati d’ufficio, secondo coefficienti di riduzione stabiliti dalle leggi vigenti.
- Quanto agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dalle autodenunce annuali da presentarsi a norma dell’art. 17, comma 6° della legge 319/76, e successive modifiche, su apposito modulo predisposto dall’A.G.A.C. Tali denunce dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno per l’anno precedente.
Qualora il servizio di acquedotto sia gestito da un Ente diverso dall’A.G.A.C. e dotato di autonoma Personalità Giuridica, la denuncia del volume prelevato dal complesso degli utenti ed il pagamento del relativo canone sono a carico di tale Ente, che si rivale nei confronti dei singoli utenti del servizio di fognatura e depurazione.
Gli utenti che si approvvigionano da acquedotti privati non riconosciuti (analogamente a quelli che hanno pozzi privati) hanno invece l’obbligo di fare annualmente e singolarmente la denuncia del volume d’acqua prelevato, secondo le modalità sopra stabilite. In base a tale denuncia l’A.G.A.C. deve liquidare e riscuotere per i servizi di fognatura e depurazione il canone dovuto, costituendo direttamente il rapporto con l’utenza, senza coinvolgere l’Ente gestore dell’acquedotto privato.
Il canone di cui al precedente art. 58 viene determinato sulla base dell’autodenuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate che gli utenti sono tenuti a produrre all’A.G.A.C., a norma dell’art. 17 bis della legge 319/76 e successive modifiche, entro il 31 gennaio di ciascun anno per l’anno precedente.
Art. 61
Accertamento del canone o diritto
L’accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del T.U. per la finanza locale (R.D. 14settembre 1931, n. 1175) in quanto compatibili, secondo il disposto dell’art. 17-ter della legge 319/76 e successive modifiche.
L’A.G.A.C. provvede all’accertamento degli elementi determinanti per l’applicazione della tariffa sia in rettifica delle denunce presentate sia, d’ufficio, in caso di omessa presentazione della denuncia.
L’accertamento è notificato ai soggetti passivi mediante apposito avviso di accertamento sottoscritto dal legale rappresentante dell’A.G.A.C. nel quale sono indicati tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone od il maggior canone.
L’avviso di accertamento contiene anche la liquidazione del canone conseguentemente dovuto e viene notificato secondo le procedure di legge (a mezzo dei messi comunali).
Art. 62 Riscossione
La riscossione è effettuata secondo le disposizioni di cui al T.U. approvato con X.X. 00 aprile 1910 n. 639, così come stabilito dall’art. 17-ter della legge n. 319/76 e successive modifiche.
l’atto formale di riscossione è rappresentato dalla ingiunzione fiscale, sottoscritta dal direttore dell’A.G.A.C. e vidimata e resa esecutiva dal Pretore di Reggio Xxxxxx; essa viene notificata all’utente, nella forma della citazioni, da un ufficiale giudiziario o da un messo di conciliazione.
L’ingiunzione può rappresentare, se del caso, anche l’atto di accertamento. In tal caso nell’ingiunzione saranno indicati tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone o il maggior canone, ai sensi del comma 3° dell’articolo precedente.
L’ingiunzione potrà essere preceduta da un avviso od invito/fattura di pagamento, con lo scopo di avvertire il contribuente dell’esistenza del debito per favorirne il tempestivo pagamento. L’avviso o l’invito fattura non è sottoposto né alla notifica né alla vidimazione da parte del Pretore.
L’importo della fattura di pagamento corrisponde, di norma, al canone risultante dai valori quali quantitativi dichiarati dall’utente.
L’A.G.A.C. si riserva la facoltà di procedere all’accertamento in rettifica di cui al precedente art. 61 entro tre anni dal momento in cui il canone doveva essere pagato, ai sensi dell’art. 48, terzo comma del T.U. per la finanza locale, n. 1175/1931.
Art. 63 Contenzioso
Per il contenzioso relativo alle materie trattate nel presente titolo si applicano le disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, ai sensi del terzo comma dell’art. 17-ter della legge 319/76, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 38/1981.
Avverso gli atti di accertamento relativi all’applicazione del canone, di cui al precedente art. 61, può essere proposto ricorso all’Intendente di Xxxxxxx, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento.
Contro l’ingiunzione di cui al precedente art. 62, il debitore può presentare ricorso avanti il Pretore di Reggio Xxxxxx, a norma del C.P.C. e secondo il disposto dell’art. 3 del X.X. 00 aprile 1910, n. 639.
Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative all’esecuzione delle norme del presente regolamento è quello di Reggio Xxxxxx.
Art. 64
Oneri di istruttoria
Gli oneri relativi all’istruttoria della domanda di autorizzazione, di cui al precedente art. 19, sono addebitati all’utente nei modi e nei termini indicati nel medesimo disposto.
TITOLO 7°
Sistema sanzionatorio
Art. 65 Generalità
Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge n. 319/1976 e richiamate negli articoli successivi, con riferimento alla disciplina degli scarichi produttivi e civili immessi in pubblica fognatura, l’inosservanza delle altre prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa fino a L. 1 milione, ai sensi dell’art. 106 del X.X. 0 marzo 1934, n. 383, come modificato dall’art. 113 legge 689/1981.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 650 c.p. per l’inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall’autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all’obbligo del risarcimento, ai sensi dell’art. 2034 c.c.
Art. 66
Sanzioni penali per i titolari degli scarichi produttivi
L’inosservanza della disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi nuovi od esistenti immessi in pubblica fognatura, ai sensi dell’art. 1 della legge 319/1976 e del presente regolamento è sottoposta alle sanzioni penali di cui agli artt. 21 e seguenti della stessa legge.
Art. 67
Sanzioni penali per i titolari degli scarichi civili
I titolari degli insediamenti civili nuovi che recapitano i loro scarichi in pubbliche fognature, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione di cui all’art. 19 che precede, ovvero continuano ad effettuare o mantenere detti scarichi, dopo che l’autorizzazione sia stata negata o revocata, sono puniti, ai sensi dell’art. 21, comma 2° legge 319/1976, con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da L. 500.000 a L. 10 milioni.
Alla stessa pena soggiacciono coloro che non osservano le prescrizioni di cui all’art. 25 legge 319/1976 ovvero i titolari degli scariche civili esistenti che, avendo presentato la domanda, mantengono lo scarico in pubblica fognatura, dopo che essa è stata respinta o dopo che l’autorizzazione è stata revocata, ai sensi dell’art. 21 comma 2° stessa legge.
Il titolare dell’insediamento civile che apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l’autorizzazione da lui richiesta nella forma prescritta di cui agli art. 19 e ss. Del presente regolamento sia stata concessa, e punito con l’ammenda fino a L. 5 milioni, ai sensi dell’art. 23 legge 319/1976. se l’autorizzazione non viene concessa si applica la sanzione prevista dal comma primo.
Art. 68
Sanzioni penali per inosservanza delle prescrizioni di autorizzazione
Chiunque effettua o mantiene uno scarico produttivo o civile immesso in pubblica fognatura senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione secondo le disposizioni di cui al Capo I e II del Titolo 3 del presente regolamento, è punito, ci sensi dell’art. 22 legge 319/1976, con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda fino a L. 10 milioni.
Art. 69
Sanzioni pensali per violazione dell’obbligo di installazione di strumenti di misura delle acque prelevate e di controllo degli scarichi pericolosi
Tutti i soggetti allacciati alle pubbliche fognature, che al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico, devono procedere ai sensi del precedente art. 23 all’installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate giudicati idonei dall’A.G.A.C. a cui sono tenuti a farne denuncia con scadenza annuale.
Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l’installazione dei strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.
L’A.G.A.C. può prescrivere, nei casi in cui il volume scaricato differisca da quello prelevato, l’installazione di idonei strumenti per la misura dello scarico. Comunque ove tali strumenti non siano installati si assumerà il volume scaricato pari a quello prelevato.
Chiunque viola le disposizioni relative all’installazione di strumenti di misura dei prelievi e di controllo degli scarichi di cui ai precedenti commi 1° e 2°, è punito, ai sensi dell’art. 23-bis della legge 650/1979, con l’ammenda da L. 100 mila a L. 1 milione.
Il personale dell’A.G.A.C. addetto al controllo, ai sensi del precedente art. 27 ultimo comma, ha l’obbligo di denunciare i contravventori all’autorità competente, in tutti i casi previsti dal presente Titolo 7°, dandone altresì notizia al Sindaco del Comune competente per territorio.
Restano ferme le procedure in atto per l’accertamento delle stesse violazioni da parte del personale dell’UU.SS.LL. e dei Presidi Multinazionali di Prevenzione.
Art. 70
Violazione dell’obbligo i presentazione della denuncia delle acque scaricate e di pagamento del canone
Ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 17-ter della legge 23 aprile 1981, n. 153, di conversione del D.L. n. 38/1981, per la omessa o ritardata denuncia delle qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all’ammontare del canone.
La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardatario non supera i trenta giorni.
Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.
Per l’omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al venti per cento del medesimo.
Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l’utente decade dall’autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto.
Art. 71
Compenso parziale per l’adeguamento degli scarichi nel periodo transitorio
In base all’art. 18 della legge 319/1976, a partire dal 13 maggio 1977 fino alla data di attivazione dei dispositivi (privati o pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti, legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare all’A.G.A.C. ove non l’abbiano già fatto ai Comuni, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantità e qualità dell’acqua restituita, secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale con successive delibere del 13 maggio 1977, 26 luglio 1978, 22 giugno 1979 e 8 maggio 1980, nonché secondo il disposto dell’art. 2 legge 650/1979 e dell’art. 1 della legge 5 marzo 1982 n. 62 e successive modificazioni.