VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
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VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
L’art. 35 del Codice dei Contratti – Dlgs 50/2016 – al comma 4 stabilisce che:
“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”
Dalla lettura del comma emerge, in termini generali, che la stima del valore, ai fini del calcolo, va quantificata: − senza considerare l’IVA, anche se questa imposta è, al contrario, rilevante in sede di programmazione dell’investimento; − comprendendo il valore delle opzioni o dei rinnovi (se previsti nella documentazione di gara); − comprendendo il valore dei premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti (se previsti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore).
L’art. 35 del Codice dei Contratti – Dlgs 50/2016 – al comma 16 stabilisce che:
“Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
L’importo complessivo presunto dell’accordo è pari ad euro 400.000,00 (comprensivo di lavori, Iva come per legge e somme a disposizione) e si concluderà in data 30/10/2021. Il quadro Economico di progetto dell’Accordo Quadro è il seguente:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO ACCORDO QUADRO - AREA 1 - COMPARTO 4 - | ||
Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso d'asta, costi della sicurezza, oneri di discarica, lavori in economia e/o altri importi che a) saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto della stipula dei € singoli contratti attuativi e ordini di lavoro (vedi schema quadro Economico allegato in prosieguo): di cui presuntivamente Importo massimo presunto per lavori e voci del quadro economico Costi presunti della sicurezza b Spese Tecniche per RUP e direzione Lavori (max 2%) - TUTTE INTERNE ALL'ENTE - € Spese per attività di consulenza e supporto tecnico c IVA lavori (22%) di [A] € Totale somme a disposizione dell'Amministrazione : € | 320.000,00 308.480,00 11.520,00 9.600,00 70.400,00 80.000,00 | [A] |
3,60% | ||
COSTO TOTALE INTERVENTO : € | 400.000,00 | |
Si noti che i costi della sicurezza sono stati dedotti dal Computo Metrico Estimativo dell’intervento Tipo (applicando la medesima percentuale stimata), ma saranno determinati in via definitiva in occasione della redazione di ognuno dei progetti esecutivi di cui agli Ordini di Servizio impartiti nel corso della gestione dell’Accordo Quadro.
All’atto della formulazione dell’Ordine di Servizio e della stipula del singolo Contratto Attuativo, il RUP e il Direttore dei Lavori, con il visto del Dirigente di Settore, sottoporranno all’impresa aggiudicataria il progetto esecutivo dell’intervento redatto secondo il Dlgvo 50/2016 e il relativo quadro economico di progetto redatto secondo lo schema che segue:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | |||||
VOCI DI SPESA | PROGETTO | ||||
a.1 | Importo lavori soggetti a ribasso | ||||
Costi della sicurezza | |||||
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI | € - | [A] | |||
b) | Somme a disposizione dell'Amministrazione : | ||||
b.1 | Lavori in economia non previsti in appalto (comprende anche oneri di smaltimento al netto dell'IVA ) | ||||
b.2 | Xxxxxxx, accertamenti, indagini | ||||
b.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi. | ||||
b.4 | Imprevisti – | ||||
b.5 | Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi | ||||
b.6 | accantonamento | € - | |||
b.7 | Spese tecniche per progetto, direzione lavori collaudo ed attività tecniche (max 2%) - Incentivi funzioni tecniche art. 113 dlg 50/2016 | € - | |||
b.8 | Spese per attività di consulenza e supporto | ||||
b.9 | Spese per commissioni giudicatrici e arrotondamenti | ||||
b.10 | Spese per pubblicità e copie - contributo anac - arrotondamenti | ||||
b.11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato | ||||
b.12 | IVA sui lavori [su A] | € - | |||
b.13 | IVA residua su voci b.1 - b.2 - b.3 - b.4 - b.10 - B. 11 | ||||
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione : | [B] | ||||
COSTO TOTALE INTERVENTO | € - | [A] + [B] | |||
In tal modo sarà determinato il costo dell’intervento a lordo dell’intervento, per ogni Ordine di Servizio.
In prosieguo, nel medesimo Ordine di Lavoro, sarà redatto il quadro economico di progetto al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’aggiudicatario sui lavori, determinando in tal modo il costo effettivo dell’intervento al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario. La somma di tutti gli importi dei quadri Economici, al netto del ribasso d’asta, allegati ai diversi Ordini di Lavoro impartiti non potrà superare l’importo omnicomprensivo di euro 400.000,00.
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 e del comma 16 del codice il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro .
L’importo massimo pagabile all’operatore economico che si aggiudicherà la gara di appalto, , al netto del ribasso d’asta offerto, e che stipulerà l’accordo Quadro è pari ad euro 320.000,00 (oltre IVA come per legge).
Il valore dell’appalto è da considerare al netto dei contributi assistenziali e fiscali ed è stimato sulla base dell’analisi storica dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell’ambito del Comparto di cui trattasi.
La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione
L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi e ODL dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei singoli contratti applicativi medesimi nei limite massimo superiore definito dal presente Accordo Quadro di euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) (importo compreso IVA e somme a disposizione) omnicomprensivo di tutti i lavori, servizi e forniture eseguiti oltre che delle somme a disposizione e degli onorari tecnici.
Si precisa esplicitamente che la somma degli importi affidati con i singoli Contratti Attuativi, compreso delle somme a disposizione (per IVA, lavori in economia e di tutte le altre voci contenute nei quadri economici) non potrà superare il limite massimo di euro 400.000,00.
Per i singoli contratti attuativi è prevista l'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016, fermo restando che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, come previsto dal medesimo art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016.
ARTICOLO 5 - CATEGORIA DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI
Sulla base della spesa storica sostenuta dall’Amministrazione negli anni precedenti per interventi di manutenzione e sulla base del computo Metrico estimativo dell’intervento tipo redatto ai fini dell’eventuale verifica delle anomalie in sede di gara, le lavorazioni da eseguire nel corso dell’Accordo quadro, sono ascrivibili alle seguenti Categorie:
Categoria | Importo [euro] | Tipo |
OG3 – classe II Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | Importo massimo eseguibile stimato pari ad euro 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) (importo lavori massimo pagabile) | Prevalente |
OS12 – A - Barriere stradali di sicurezza | Importo massimo eseguibile pari ad euro 60.000,00 | Scorporabile – Categoria specialistica |
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa | Importo massimo eseguibile pari ad euro 60.000,00 | Scorporabile |
Le Categorie richieste agli operatori economici che partecipano alla gara di appalto per l’affidamento dell’Accordo Quadro sono state individuate sulla scorta della considerazione che nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro le esigenze che possono manifestarsi per la redazione di stipula di Contratti Attuativi possono variare con la necessità di redigere progetti di manutenzione per la realizzazione di opere afferenti alla categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) oppure per opere afferenti alla categoria OS12A (Barriere stradali di sicurezza) oppure per opere afferenti alla categoria OS 12 – A (Segnaletica stradale non luminosa).
Dall’analisi storica degli interventi di manutenzione eseguiti sulle strade del Comparto è emerso che l’operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro dovrà possedere i seguenti requisiti di qualificazione:
- Possesso di Attestazione SOA nella Categoria OG3 – classe II (al fine di poter realizzare eventuali Contratti Attuativi per l’intero importo finanziato dei lavori al netto dell’IVA pari ad euro 320.000,00) quale categoria prevalente
- Possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010, (ancora vigente) - nella Categoria OS12 – A - per importo pari ad almeno euro 60.000,00 (lavori analoghi);
- Possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010, (ancora vigente) - nella Categoria OS10 - per importo pari ad almeno euro 60.000,00 (lavori analoghi);
Ciò consentirà alla Provincia di Salerno di poter affidare i singoli contratti Attuativi, a seconda delle esigenze sopraggiunte, nell’ambito delle Categorie richieste e per gli importi massimi complessivi indicati.
Si rammenta inoltre che l’art. 89 comma 11 del Codice dei Contratti – Dlgs 50/2016 definisce che “Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15. (il decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017).
Nel predetto decreto Ministeriale la Categoria OS12 – A è indicata quale Categoria afferente a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.
Gli importi delle categorie di cui sopra devono intendersi puramente indicativi, non impegnativi per la Stazione Appaltante e potranno variare in più o in meno senza che l’Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta.
Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.
Per la categoria ad alto contenuto specialistico OS12 – A non è ammesso l’avvalimento.
Per la categoria ad alto contenuto specialistico OS12 – A , l’art. 105 comma 5 del Codice dei Contratti prevede che “Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.”