Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente
Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente
Delibera n. 553 del 27 aprile 2017
Oggetto: fascicolo 4104/2015 - Appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento presso CMP Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI)
Stazione appaltante: Poste Italiane S.p.A.
Esponente: Imprese ESSERRESSE S.r.l. in L.V. e Xxxxxxxx S.r.l.
Riferimenti normativi: artt. 118 e 141 del d.lgs. 163/2006 e s.m. - artt. 3 e 6 della L.136/2010
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 27 aprile 2017
Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione;
Visto l’art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori per l’invio delle Comunicazioni Risultanze Istruttorie; Vista la Comunicazione Risultanze Istruttoria inviata con nota prot. 135897/2016 al Responsabile del Procedimento di Poste Italiane S.p.A. e alle società CIET Impianti S.p.A. in A.S., T.T.E. S.p.A. in A.S., al Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile di Ravenna, Leonardo S.r.l., QM Ristrutturazioni S.n.c., ESSERRESSE S.r.l. in L.V., Xxxxxxxx S.r.l.;
Vista la relazione alle controdeduzioni dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxx Lavori;
Sentiti in Audizione i rappresentanti della Società Pubblica Poste Italiane S.p.A. nella Adunanza del Consiglio dell’Autorità del 8 febbraio 2017;
Premesse
Con segnalazioni acquisite al protocollo dell’Anac n.100781/2015 e 103010/2015, i legali rappresentanti delle Imprese ESSERRESSE S.r.l. in L.V. e Xxxxxxxx S.r.l., hanno lamentato una non adeguata vigilanza della Stazione Appaltante a proposito della conduzione dell’appalto in oggetto. In particolare, gli esponenti, hanno rappresentato come il committente avrebbe disposto la liquidazione dei certificati di pagamento all’appaltatore, nonostante la mancata acquisizione di copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, contravvenendo a quando espressamente richiesto dall’art. 118 co. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei Contratti Pubblici).
In aggiunta, secondo quanto esposto dagli istanti, durante fase esecutiva dell’appalto si sarebbero concretizzati dei subappalti irregolari e non autorizzati.
Dalla disamina della documentazione in atti, non essendo chiaro l’inquadramento del contratto con cui l’impresa subappaltatrice Xxxxxxxx X.x.x. avrebbe affidato all’operatore economico QM Ristrutturazioni
S.n.c. la realizzazione di lavori riguardanti l’oggetto dell’appalto per € 1.051.000,00 oltre IVA, si è provveduto all’avvio del procedimento istruttorio (prot. ANAC n.124152/2015) volto a verificare la corretta applicazione delle previsioni normative in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni connesse con il subappalto.
Via Xxxxx Xxxxxxxxx, n. 10 – 00000 Xxxx
Il Responsabile del procedimento della stazione appaltante, ha dato riscontro all’avvio dell’istruttoria con memoria del 17.11.2015 (prot. ANAC n.155280/2015), avanzando contestualmente richiesta di audizione dinanzi all’ufficio di vigilanza; l’audizione ha avuto luogo il 27 gennaio 2016.
Il legale rappresentante dell’impresa ESSERRESSE S.r.l., in riscontro all’avvio dell’istruttoria, ha chiesto (prot. ANAC n.164273/2015) di essere sentito dall’ufficio preposto; l’audizione ha avuto luogo il giorno 14 gennaio 2016.
In esito all’istruttoria svolta dall’ufficio competente e all’esame del Consiglio nell’adunanza del 14 settembre 2016 sono state comunicate le risultanze istruttorie alla stazione appaltante e a tutti soggetti intervenuti nella fase esecutiva dell’appalto (nota prot. ANAC n.135897/2016).
In seguito all’invio della Comunicazione Risultanze Istruttorie, il R.P. con memoria del 3.11.2016 ha fornito le proprie controdeduzioni (prot. ANAC n.162475/2016), avanzando contestuale richiesta di audizione dinanzi al Consiglio. In data 8.2.2017, i rappresentanti della stazione appaltante sono stati auditi dinanzi dal Consiglio.
Dall’analisi dell’intera documentazione sopraggiunta è emerso quanto di seguito riportato.
Considerato in fatto
La Impresa pubblica Poste Italiane S.p.A., con lettera di invito del 18.6.2010, ai sensi degli artt. 2, co.12, 18, co.3 e 35, co.1 del regolamento interno per le procedure di affidamento degli appalti di lavori servizi e forniture approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 marzo 2007 e delle disposizioni di cui alla Parte III del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 554/1999, del D.P.R. 34/2000 e del D.M.145/2000, ha avviato la gara telematica - con consultazione degli operatori inscritti nell’albo dei fornitori della società - per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
L’importo posto a base d’asta di € 3.212.300,80 oltre IVA e oneri della sicurezza per € 62.316,00 è stato ripartito secondo le seguenti categorie: OG11-IV (prevalente) di importo pari a € 2.006.650,66; OG1- III (scorporabile) di importo pari a € 1.205.650,14.
In seguito all’esperimento della suddetta procedura di gara, l’appalto veniva aggiudicato in xxx xxxxxxxxxx xx 00.0.0000 alla società CIET Impianti S.p.A. per un ribasso d’asta offerto del 32,432%.
In data 30.9.2010 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto (Rep. n.88) per l’importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’IVA, pari ad € 2.232.817,62 comprensivo di € 62.316,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; la durata complessiva dell’intervento è stata stimata in 364 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori intervenuta sotto riserva di legge il 20.9.2010. I lavori come indicato nella memoria del responsabile del procedimento sono stati ultimati in data 3 marzo 2015.
L’appalto, come specificato nell’oggetto del menzionato contratto, comprendeva l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento del Centro Meccanizzazione Postale di Xxxxx Xxxxxxxxxx, le prestazioni di servizi da svolgere sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara nonché le prestazioni di servizio integrate, funzionali alla consegna dell’ufficio secondo la formula “chiavi in mano” (attività di coordinamento dei fornitori dei materiali non compresi nell’appalto, ancorché forniture affidate a terzi incaricati direttamente da poste; assistenza alla posa in opera delle forniture; espletamento delle pratiche amministrative; tenuta e custodia del cantiere).
Nella esecuzione delle attività previste dal contratto principale, l’appaltatore CIET Impianti S.p.A. con contratto di subappalto n.S503.CIET.0043.2010.AR.0001 del 6.10.2010 - autorizzato dalla stazione appaltante il 2.11.2010 - ha affidato al Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile la realizzazione di opere afferenti la categoria OG1 per € 90.000,00 (opere edili) e OG11 per € 40.000,00 (impianti elettrici) per l’importo totale di € 130.000,00; l’importo complessivo del contratto di subappalto, per effetto di due modifiche in aumento - variazioni n.1 del 25.3.2011 e n.2 del 9.9.2011,
autorizzate rispettivamente dalla stazione appaltante il 21.4.2011 e il 20.10.2011 - è divenuto pari a
€ 606.457,00 (categoria OG1 per € 516.456,00 e OG11 per € 90.000,00).
Il Presidente del Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile con nota del 12.11.2010 ha comunicato alla società consorziata ESSERRESSE S.r.l. che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con atto deliberativo del 11.11.2010 l’ha designata quale impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione ed adeguamento del CMP di Xxxxx Xxxxxxxxxx. Come specificato nei riquadri A,B e C del modulo “DATI DI ASSEGNAZIONE LAVORI” relativo all’appalto in questione allegato alla suddetta nota, fornita dalla ESSERRESSE S.r.l., il consorzio ha affidato alle imprese consorziate ESSERRESSE S.r.l. (tab. A) e Leonardo S.r.l. (tab. B e C) lavori per complessivi € 1.931.746,44, ripartiti rispettivamente in € 733.500,00 (impianti elettrici) e € 1.198.246,00 (suddivisi in € 453.000,00 per impianti meccanici e € 745.246,00 per opere edili).
In data 23.11.2010 con “verbale di riunione in cantiere” n.3 la Direzione Lavori, rappresentato il forte ritardo nell’avanzamento dei lavori, ha chiesto il potenziamento della forza lavoro ordinando altresì che le lavorazioni fossero svolte in ordine logico e consequenziale.
L’appaltatore CIET Impianti S.p.A. ha definito con il Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile l’accordo n.S503.CIET.0043.2011.AR.0001 del 1.1.2011 ad oggetto “ADEGUAMENTO CMP XXXXX XXXXXXXXXX” per la fornitura e posa in opera di materiali. L’importo iniziale pari a
€ 88.864,29 è stato incrementato in pari data della somma di € 322.000,00 per “implementazione ordine precedente”, per un totale complessivo dell’ordine di € 410.864,29.
Il Capo Commessa della sede di Ravenna del Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile, con nota di preavviso di allontanamento dal cantiere prot. SF/rdv01 del 5.1.2011, ha contestato all’Impresa Leonardo S.r.l. il mancato approvvigionamento del materiale necessario alla produzione del cantiere, il ritardo di un mese e mezzo sul cronoprogramma per la mancata esecuzione delle opere di natura impiantistica, nonché la presenza in cantiere di un suo fornitore di servizi non autorizzato - la ditta QM Ristrutturazioni S.n.c..
La predetta Capo Commessa del Consorzio, rilevato il perdurare degli inadempimenti contrattuali della società Leonardo S.r.l., con nota prot. SF/rdv02 del 24.1.2011 ne ha disposto l’allontanamento immediato dal cantiere; con successiva nota prot. SF/rdv03 del 7.2.2011, ha assegnato alla ditta ESSERRESSE S.r.l. la realizzazione delle opere edili e meccaniche attribuite in precedenza alla Impresa Xxxxxxxx X.x.x..
Successivamente, il Presidente del Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile con nota del 21.3.2011 ha comunicato alla società Xxxxxxxx S.r.l. la revoca dell’assegnazione dei lavori alla loro impresa, disposta con delibera del 9.3.2011 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
A seguito di una prima perizia di variante approvata il 19.4.2011 l’importo complessivo dell’affidamento diminuiva ad € 2.072.953,10 oltre € 60.852,77 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; in conseguenza di detta perizia i termini per l’esecuzione dei lavori venivano prorogati di giorni 45, fissando la nuova data di ultimazione al 19.9.2011.
La ditta QM Ristrutturazioni S.n.c. in data 10.6.2011 ha trasmesso a Poste Italiane S.p.A. una liberatoria (autodenuncia) con cui ha sollevato il committente dell’opera, la CIET Impianti S.r.l., il Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile e la Impresa ESSERRESSE S.r.l. da ogni responsabilità dipendente dal comportamento tenuto dalla società Leonardo S.r.l..
Con lettera ad oggetto “Transazione C.A.T. - Q.M.” il Presidente del Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile, in data 24.6.2011 ha dichiarato al subappaltatore ESSERRESSE S.r.l. di aver detratto, dall’importo afferente le fatture emesse per i lavori riferiti al 1° SAL del 31.1.2011 del cantiere del CMP di Xxxxx Xxxxxxxxxx, la somma di € 28.000,00 e di aver provveduto a liquidare la società Q.M. Ristrutturazioni S.n.c.. Nella stessa nota, ha inoltre comunicato alla Impresa
ESSERRESSE S.r.l. che doveva farsi carico anche dell’ulteriore debito di € 6.500,00 che la società QM Ristrutturazioni S.n.c. aveva contratto nei confronti del fornitore “Xxxxxxxx Xxxxxx X.x.x.” e delle spese sostenute pari a € 968,50 per la trasferta dei dipendenti (mensa poste).
L’Impresa ESSERRESSE S.r.l. con telegramma inviato in data 28.09.2011 al R.P., senza indicare uno specifico documento contabile, ha lamentato il mancato pagamento da parte dell’appaltatore CIET Impianti S.p.A. dei lavori svolti dal subappaltatore nell’ambito del 2° SAL, diffidando al contempo la
S.A. a liquidare sia il 2° che il 3° SAL all’appaltatore.
L’appaltatore CIET Impianti S.p.A. con contratto di subappalto n.S503.CIET.0043.2011.AR.0002 del 30.9.2011 - autorizzato dalla stazione appaltante il 20.10.2011 - ha affidato al Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile (ditta esecutrice ESSERRESSE S.r.l.) la realizzazione di opere afferenti la categoria OS28 per € 175.000,00 (impianti termici e di condizionamento).
L’appaltatore CIET Impianti S.p.A. ha definito direttamente con l’Impresa ESSERRESSE S.r.l. l’accordo n.S718.CIET.0043.2012.AR.0001 del 3.1.2012 ad oggetto “FORNTURA MATERIALI” di
importo complessivo pari a € 255.000,00 di cui € 5.000,00 per “fornitura materiale completamento bagni del primo piano edificio B delle Poste di Xxxxx Xxxxxxxxxx” ed € 250.000,00 per “assistenza tecnica”.
Con nota del 18.1.2012, l’appaltatore CIET Impianti S.p.A. ha informato Poste Italiane S.p.A. di avere risolto, per inadempimento, il contratto di subappalto con il Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile.
L’appaltatore CIET Impianti S.p.A. con contratto di subappalto n.S718.CIET.0043.2012.AR.0002 del 13.1.2012 - autorizzato dalla stazione appaltante in data 1.6.2012 - ha affidato alla Impresa ESSERRESSE S.r.l. la realizzazione di opere afferenti la categoria OS5 per l’importo di € 115.000,00 (impianti pneumatici e di antintrusione); la disposizione dei pagamenti al subappaltatore sono a diretto carico del committente.
L’appaltatore CIET Impianti S.p.A. con istanza del 21.5.2012, in seguito al contratto di affitto del ramo di azienda stipulato il 14.5.2012 con la società T.T.E. S.p.A., ha chiesto al committente il consenso al subentro nel contratto di appalto del nuovo operatore economico a partire dal 1.6.2012; i lavori, sospesi dal D.L. con Ordine di servizio n.15 del 29.5.2012 per l’espletamento della pratica autorizzativa sono stati ripresi successivamente alla autorizzazione del Servizio ACQ di Poste Italiane del 8.10.2012 con
O.d.S. del D.L. n.16 del 9.10.2012.
L’impresa T.T.E. S.p.A., con contratto di subappalto n. S718.TTE.0043.2012.0001 del 12.7.2012, in sostituzione del precedente n. S718.CIET.0043.2012.AR.0002 del 13.1.2012, ha affidato alla società ESSERRESSE S.r.l. l’esecuzione di lavori afferenti la categoria OS5 (impianti pneumatici e antintrusione) per l’importo di € 115.000,00. Inoltre, l’appaltatore, richiamando il menzionato contratto di subappalto, con ulteriore “Contratto per l’esecuzione di lavori di Riqualificazione ed adeguamento Centro di meccanizzazione Postale di Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI)” sottoscritto dalle parti in data 27.7.2012, ha affidato alla società ESSERRESSE S.r.l. l’esecuzione di ulteriori lavori (opere edili, opere meccaniche e di condizionamento, opere idriche e di condizionamento, impianti elettrici, impianti di controllo e di antintrusione) per l’importo presunto di €700.000,00 comprensivo di €15.000,00 per oneri della sicurezza.
Per effetto di una seconda perizia di variante suppletiva del 26.10.2012, la spesa complessiva dei lavori ascendeva a € 2.585.487,04 al netto dell’IVA oltre oneri per la sicurezza di € 77.316,00; il termine per l’esecuzione dei lavori veniva prorogato di ulteriori 344 giorni, che sommati alle precedenti n.5 proroghe incrementavano il tempo utile contrattuale a giorni 952, fissando la nuova data di ultimazione al 30.4.2013.
Successivamente, con atto di sottomissione del 26.10.2012 venivano affidati alla impresa T.T.E. S.p.A. l’esecuzione dei lavori afferenti la 2^ perizia di variante suppletiva; ordine di acquisto di Poste Italiane S.p.A. n.4501182657 del 4.6.2013 di importo pari a € 429.985,42.
Con contratto di subappalto n. S794.TTE.0043.2013.AR.0002 del 8.3.2013, integrato con successiva appendice del 31.10.2013, l’appaltatore T.T.E. S.p.A. ha affidato alla società Piginova S.r.l. Semplificata l’esecuzione di lavori afferenti la categoria OG1 riferite a opere edili per l’importo di € 48.500,00 oltre
€ 1.500,00 per oneri della sicurezza; il subappalto è stato autorizzato dalla stazione appaltante il 2.12.2013.
Con comunicazione e-mail del 14.3.2014 il subappaltatore Xxxxxxxx S.r.l. ha trasmesso all’appaltatore
T.T.E. S.p.A. la fattura quietanzata n.21 del 31.10.2013 (nolo a caldo) di importo pari a € 15.000,00 evidenziando al contempo che erano già scaduti i termini di pagamento della fattura n.30 del 31.12.2013 di € 11.330,08 (opere afferenti la categoria OG1).
Con comunicazione e-mail del 26.3.2014 il subappaltatore Xxxxxxxx S.r.l. ha evidenziato al capo cantiere della T.T.E. S.p.A., che per completare senza inconvenienti la posa in opera di controsoffitti e cartongesso erano necessarie lavorazioni aggiuntive e l’integrazione della fornitura di materiale edile; tali prestazioni lavorative, come spiegato nella memoria depositata dal subappaltatore, sarebbero state al di fuori del contratto di subappalto. Mentre, con successiva mail del 19.6.2014 è stato lamentato il mancato pagamento delle fatture n. 10 del 28.2.2014 di € 4.305,60 e n. 23 del 31.3.2014 di € 20.013,12. La società ESSERRESSE S.r.l. con email del 20 giugno 2014 delle ore 17.08, ha posto all’attenzione del
D.L. che il ritardato pagamento delle fatture da parte della Impresa T.T.E. S.p.A., avrebbe costretto il subappaltatore a sospendere le lavorazioni in cantiere; nella email è stato lamentato il mancato pagamento delle seguenti fatture:
n. 9 e 10/2013 per un totale di € 25.256,39 (produzione giugno/luglio 2013);
n. 01/2014 pari a € 52.109,76 (produzione dicembre 2013);
n. 02/2014 pari a € 22.319,09 (produzione dicembre 2013);
n. 03/2014 pari a € 12.416,06 (produzione dicembre 2013);
n. 04/2014 pari a € 36.362,56 (produzione gennaio 2014);
n. 07/2014 pari a € 17.910,92 (produzione febbraio/marzo 2014);
n. 08/2014 pari a € 12.641,23 (produzione febbraio/marzo 2014).
Pertanto, il D.L., ravvisato come tali problematiche avrebbero potuto compromettere lo svolgimento dei lavori, con comunicazione email del 20 giugno 2014 delle ore 17.57, ha rappresentato alla società
T.T.E. S.p.A. di provvedere al pagamento di quanto dovuto al subappaltatore, in assenza del quale la
S.A. avrebbe messo in mora l’appaltatore e sospeso di tutti i pagamenti nei suoi confronti.
In data 28.10.2014 il subappaltatore ESSERRESSE S.r.l. ha chiesto un incontro con i rappresentanti della stazione appaltante finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario; come riportato dallo stesso istante, tale incontro che si concluse senza il raggiungimento di un accordo, si tenne presso gli uffici della stazione appaltante di Viale Europa in Roma.
Il tecnico incaricato del collaudo, con email del 12.11.2014 indirizzata alle Imprese ESSERRESSE S.r.l. e T.T.E. S.p.A. oltre a confermare la visita di collaudo fissata per giorno 14.11.2014 ha chiesto la consegna degli elaborati “as build” e specificato che in tale sede “dovranno essere effettuate le prove impiantistiche concordate con l’impresa nella persona del [omissis]”.
Il collaudatore, in seguito alla predetta visita di collaudo, con mail del 24.11.2014 ha chiesto la consegna della documentazione relativa alle prove effettuate, le certificazioni e gli “as build”.
Il subappaltatore, ha riferito che, dopo un primo rifiuto ha consegnato - nei mesi di novembre e dicembre 2014 e 15.1.2015 - alla D.L. la documentazione richiesta dal collaudatore.
L’impresa ESSERRESSE S.r.l. dopo aver diffidato con racc. del 13.4.2015 Poste Italiane S.p.A. a eseguire ulteriori pagamenti nei confronti di CIET Impianti S.p.A. e T.T.E. S.p.a., in data 10.8.2015 ha invitato il collaudatore a verificare la situazione dei subappaltatori prima di procedere con il collaudo
definitivo.
Considerato in diritto
Preliminarmente, occorre evidenziare che le Imprese appaltatrici CIET Impianti S.p.A. e la subentrante
T.T.E. S.p.A., appartenenti al medesimo “Gruppo Xxxxxxx” di Arezzo, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 agosto 2013 (pubblicato sulla GU Serie Generale n.200 del 27.8.2013) sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, co.2 del d.l. 23 dicembre 2003 n.347 (Xxxxx Xxxxxxx). Il Tribunale di Arezzo con sentenza del 22 agosto 2013, ha dichiarato lo stato di insolvenza di entrambe le società.
Il contratto d’appalto indicato in oggetto, stipulato il 30.9.2010 (Rep. 88) tra il Committente Pubblico Poste Italiane S.p.A. e l’Appaltatore CIET Impianti S.p.A, è stato caratterizzata fondamentalmente dal coinvolgimento dei seguenti operatori economici: T.T.E. S.p.A. (affittuaria del ramo di azienda dell’appaltatore dal 14.5.2012); Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile (subappaltatore); Leonardo S.r.l. di Lecce e ESSERRESSE S.r.l. di Lecce1 (associate del consorzio, affidatarie dei lavori subappaltati); Xxxxxxxx X.x.x. xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (subappaltatore); QM Ristrutturazioni S.n.c. di Roma (subappaltatore).
Dunque, prima di entrare nel merito delle doglianze sollevate dagli esponenti, appare utile riepilogare i contratti derivati (subappalto/subfornitura acquisiti in atti) che avrebbero in sostanza regolato i rapporti economici tra le imprese intervenute in cantiere:
FORMA CONTRATTUALE | PARTI INTERVENUTE | CAT. OPERE | IMPORTO TOTALE € | AUTORIZZATO DA POSTE IL |
Contratto di subappalto n. S503.CIET.0043.2010.AR.0001 del 6.10.2010 | CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile | OG1 OG11 | 130.000,00 | 2.11.2010 |
Contratto di appalto del 10.11.2010 | Xxxxxxxx X.x.x - QM Ristrutturazioni S.n.c. | OG1 OG11 | 1.051.000,00 | |
Accordo subfornitura n. S503.CIET.0043.2011.AR.0001 del 1.1.2011 | CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile | 410.864,29 | ||
Variante n.1 del 25.3.2011 Contratto di subappalto n. S503.CIET.0043.2010.AR.0001 del 6.10.2010 | CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile | OG1 OG11 | 200.000,00 | 21.4.2011 |
Variante n.2 del 9.9.2011 Contratto di subappalto n. S503.CIET.0043.2010.AR.0001 del 6.10.2010 | CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile | OG1 | 276.457,00 | 20.10.2011 |
Contratto di subappalto n. S503.CIET.0043.2011.AR.0002 del 30.9.2011 | CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile | OS28 | 175.000,00 | 20.10.2011 |
Accordo subfornitura n.S718.CIET.0043.2012.AR.0001 del 3.1.2012 | CIET Impianti S.p.A - ESSERRESSE S.r.l. | 255.000,00 | ||
Contratto di subappalto n.S718.CIET.0043.2012.AR.0002 del 13.1.2012 | CIET Impianti S.p.A - ESSERRESSE S.r.l. | OS5 | 115.000,00 | 1.6.2012 |
Contratto di subappalto n. S718.TTE.0043.2012.0001 del 12.7.2012 (sostituisce il precedente contratto) | T.T.E. S.p.A. - ESSERRESSE S.r.l. | OS5 | 115.000,00 | 1.6.2012 |
Integrazione Contratto n. S718.TTE.0043.2012.0001 del 12.7.2012 | T.T.E. S.p.A. - ESSERRESSE S.r.l. | OG1 OG11 | 700.000,00 | |
Contratto di subappalto n. S794.TTE.0043.2013.AR.0002 del 8.3.2013, integrato con successiva appendice del 31.10.2013 | T.T.E. S.p.A. - Piginova S.r.l. | OG1 | 50.000,00 | 2.12.2013 |
Dalla lettura della corrispondenza in atti intercorsa tra le parti, si rileva come gli esponenti, durante l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione e di adeguamento che ha interessato uno dei più grandi complessi industriali della Toscana il Centro Meccanizzazione Postale di Xxxxx Xxxxxxxxxx, abbiano rappresentato alla stazione appaltante - in più di una occasione - l’emissione dei pagamenti all’impresa appaltatrice nonostante la mancata acquisizione di copia delle fatture quietanzate relative alle prestazioni
1 ESSERRESSE S.r.l. risulta essere anche subappaltatrice di CIET Impianti S.p.A. e di T.T.E. S.p.A. successivamente all’estromissione del Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile.
rese nell’ambito dei subcontratti.
Relativamente ai crediti maturati dal subappaltatore ESSERRESSE S.r.l., dapprima nei confronti dell’appaltatore CIET Impianti S.p.A. e successivamente della Impresa T.T.E. S.p.A. (subentrata nel contratto principale in seguito alla cessione del ramo di azienda di CIET Impianti S.p.A.), la stazione appaltante ha fatto presente che «Specificamente, dall'analisi di un prospetto contabile fornito da Esserresse, relativo al periodo Gennaio 2013-Agosto 2014, risulterebbe l'emissione da parte della stessa nell'ambito dell'Appalto di fatture - in parte quietanzate e in parte ricondotte alla categoria 0S5 (pagate direttamente da Poste al subappaltatore) - per la somma complessiva di Euro 712.725,41, da cui sarebbero rimaste inevase fatture per un ammontare complessivo di Euro 50.735,08. […] Ebbene, per quanto a conoscenza di Poste, la Esserresse ha svolto lavori autorizzati unicamente i) in qualità di consorziata esecutrice del CAT (con riferimento alle categorie OG11 e OG1) e ii) in qualità di subappaltatrice diretta di CIET/TTE con riferimento alla categoria 0S5.
3.2.1 Riguardo al contratto di cui al precedente punto i), le fatture quietanzate cui si presume che l'Autorità faccia riferimento nelle risultanze istruttorie sono quelle regolarmente pagate dall'appaltatore in favore del CAT. (All.10). L'unico credito vantato da Xxxxxxxxxx ancora pendente nell'ambito di tale subaffidamento, come peraltro già evidenziato nella precedente relazione, ammonta a Euro 55.152,00 ed è relativo al SAL di luglio 2011nei confronti di CIET, che Poste, in ossequio al dettato dell'art. 118, comma 6 del Codice Appalti, non ha all'epoca onorato a causa del DURC scaduto dell'impresa in questione. Il predetto pagamento non è mai stato effettuato in quanto, nel momento in cui, successivamente, la Esserresse ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, la CIET già in amministrazione straordinaria - risultava morosa nei confronti dell'INPS, con la conseguenza che non si è potuto procedere a svincolarlo.
3.2.2 Con riferimento al contratto di subappalto relativo alle opere in categoria 0S5, di cui al precedente punto ii), occorre rimarcare che Poste non ha mai ricevuto le fatture quietanzate di Xxxxxxxxxx né avrebbe dovuto riceverle in quanto, trattandosi di subappalto inerente la categoria specialistica 0S5, il relativo pagamento doveva avvenire direttamente al subappaltatore, come infatti avvenuto nel caso di specie.
3.3 Quanto al credito di Euro 50.753,08, che l'Autorità assume sussistere in capo ad Esserresse sulla base della Prima Nota Esserresse e del citato prospetto contabile, preme sin d'ora evidenziare che anche tale credito afferisce ad un subappalto non autorizzato.
Poste, infatti, ha appreso dell'effettiva esistenza del contratto di subappalto stipulato tra TTE ed Xxxxxxxxxx, in forza del quale quest'ultima vanterebbe il credito in questione, soltanto in data 15 luglio 2016 (quindi successivamente alla data di conclusione dei lavori), a seguito della comunicazione da parte della subappaltatrice di un'intervenuta cessione di credito in favore del Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx (All.11) coniuge della sig.ra Renis, legale rappresentante, quest'ultima, della Esserresse.» In sede di audizione dinanzi al Consiglio dell’Autorità, il rappresentante di Poste Italiane S.p.A. ha
ribadito che i pretesi subappalti indicati dall’esponente non essendo noti a Poste Italiane S.p.A. non sono mai stati autorizzati, né contabilizzati e né pagati.
Più specificamente, la stazione appaltante ha fatto presente che l’esecuzione di una parte del contratto è stata legittimamente affidata - dall’appaltatore originario CIET Impianti S.p.A. - in subappalto al Consorzio CAT, che a sua volta ha individuato nell’ambito dello stesso consorzio le imprese ESSERRESSE S.r.l. e Xxxxxxxx X.x.x. quali soggetti esecutori. Solo nel momento in cui il citato consorzio è stato estromesso dall’appalto per inadempienza, la società ESSERRESSE S.r.l. ha ottenuto i lavori in subappalto direttamente dall’appaltatore (dapprima CIET Impianti S.p.A. e successivamente
T.T.E. S.p.A.).
Orbene, pur considerando tutte le obbligazioni legittimamente vantate dal subappaltatore ESSERRESSE S.r.l. soddisfatte sia dal committente pubblico che dall’appaltatore, non si può fare a meno di notare come alcune pretese economiche - rimaste inevase per complessivi 50.753,08 euro - avanzate dallo stesso subappaltatore nei confronti di T.T.E. S.p.A., siano state poste all’attenzione della direzione lavori circa otto mesi prima della ultimazione dei lavori. Xxxxxx, il D.L. con comunicazione e-mail del 20.6.2014, su sollecitazione della stessa Impresa ESSERRESSE S.r.l., ha intimato al rappresentante della società T.T.E. S.p.A. di provvedere al pagamento di quanto dovuto al
subappaltatore, in assenza del quale la S.A. avrebbe messo in mora l’appaltatore e sospeso tutti i pagamenti nei suoi confronti.
Non rileva, come riferisce il R.P., che il committente all’epoca della segnalazione dell’Impresa ESSERRESSE S.r.l. era all’oscuro degli illegittimi accordi intercorsi tra subappaltatore e l’appaltatore, nel senso che comunque sussisteva l’obbligo per la stazione appaltante di valutare la pretesa economica avanzata da subappaltatore e ove effettivamente ne fossero ricorsi i presupposti a sanzionare la condotta inadempiente dell’appaltatore secondo la disciplina ex art.118 del d.lgs. 163/2006; al riguardo non risultano interventi della stazione appaltante.
Rientrano tra i compiti del D.L. (art. 124, co.4 lett. a) del D.P.R. 554/1999) le verifiche da svolgere periodicamente in merito alla rispondenza tra i prestatori d’opera presenti in cantiere e le risultanze della documentazione obbligatoria in materia di lavoro dipendente, mentre, ove nominato, è demandato all’ispettore di cantiere (art. 126, co.2 lett. c) del D.P.R. 554/1999) il controllo sulle attività dei subappaltatori.
In aggiunta, appare appena il caso di evidenziare che, la stazione appaltante, contrariamente a quanto sostenuto dal responsabile del procedimento nelle controdeduzioni al punto 3.3, prima della conclusione dei lavori del 3.3.2015, aveva già appreso (e-mail D.L. del 20.6.2014) dell’esistenza dei documenti fiscali che hanno contribuito a formare il summenzionato credito di € 50.753,08; credito che lo stesso RP - nelle controdeduzioni - riconduce a un subappalto non autorizzato.
Relativamente ai crediti maturati dal subappaltatore Xxxxxxxx S.r.l. (xxxx.xx n.30 del 31.12.2013 di
€11.330,00, n.10 del 28.2.2014 di 4.305,00 e n.23 del 31.03.2014 di €20.013,12), la stazione appaltante ha rappresentato che al fine di scongiurare un rallentamento nella esecuzione dei lavori, stante l’assenza della specifica quietanza del subappaltatore, a fronte dei bonifici bancari SEPA attestanti gli avvenuti pagamenti nei confronti della Impresa Piginova S.r.l., ha ritenuto adempiuti gli obblighi derivanti ex art.118, co.3 del d.lgs. 163/2006.
Nel caso specifico, dal confronto delle disposizioni di pagamento dei SAL n.7 del 28.2.2014 e n.8 del 30.4.2014 - liquidati da Poste Italiane S.p.A. all’appaltatore rispettivamente il 10.6.2014 e 11.8.2014 - e l’effettivo pagamento delle fatture n.10/2014 del 28.2.2014 (bonifico del 23.6.2014) e n.23/2014 del 31.3.2014 (bonifici del 5.8.2014 e 1.9.2014) risultano onorati i crediti del subappaltatore. Tali disposizioni bancarie, tuttavia, contrariamente alle previsioni della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, co.5 della L.136/2010 ed a quanto indicato nelle stesse autorizzazioni al subappalto rilasciate da Poste Italiane S.p.A., risultano carenti della indicazione del codice CIG dell’appalto; questa omissione, ai sensi del secondo periodo dell’art. 6, co.2, della citata L.136/2010 avrebbe dovuto comportare una sanzione a carico del soggetto inadempiente e una segnalazione alla Prefettura territorialmente competente.
Dunque, mentre, da un lato, la motivazione fornita dalla stazione appaltante sembra trovare ragionevole giustificazione nella comprova del pagamento alla subappaltatrice, dall’altro la mancata indicazione del CIG nelle disposizioni bancarie viola la norma che oltre a tutelare principi di ordine pubblico è, a pena di nullità, anche previsione contrattuale ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.136/2010.
Invero, quindi, contrariamente a quanto assunto da Poste Italiane S.p.A., gli obblighi discendenti dalla disciplina sulla tracciabilita dei flussi finanziari, contrattualmente recepiti, avrebbero dovuto estrinsecarsi, oltre che nella richiesta del codice CIG all’ANAC, nella indicazione del CIG nei mandati di pagamento all’appaltatore ovvero nella apposizione delle specifiche clausole riferite alla autorizzazioni al subappalto rilasciate, nella verifica del rispetto della norma suddetta - si ripete contrattualmente recepita - da parte dell’appaltatore nei confronti della filiera dei subcontraenti. Pertanto, nel caso di specie, si ravvisa un inadempimento contrattuale dell’appaltatore riconducibile,
data la finalità di ordine pubblico dalla norma perseguita, finanche alla estrema misura della risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art. 136 del d.lgs. 163/2006.
In merito alle contestazioni relative a degli ipotetici subappalti irregolari o eccedenti l’importo massimo autorizzato, il responsabile del procedimento ha evidenziato che la stazione appaltante ha «autorizzato unicamente sei contratti di subappalto» mentre «gli ulteriori contratti di subappalto citati dall’Autorità nelle proprie risultanze istruttorie non sono mai stati autorizzati da Poste, con la conseguenza che, tali sub-affidamenti, per quanto a conoscenza della Società, non hanno mai avuto luogo.». Ed ancora, ha rappresentato che nel corso dell’appalto sono stati liquidati esclusivamente i lavori contenuti negli atti contabili, nel pieno rispetto del limite della quota subappaltabile del 30% relativa alla categoria prevalente OG11.
Tuttavia, malgrado la stazione appaltante nel corso dell’appalto abbia autorizzato sei contratti di subappalto, l’esecuzione di una parte dei lavori sembrerebbe essere stata regolata da ulteriori accordi - privi di autorizzazione - sottoscritti tra gli operatori economici Xxxxxxxx X.x.x - QM Ristrutturazioni S.n.c., CIET Impianti S.p.A - Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile, CIET Impianti S.p.A - ESSERRESSE S.r.l. e T.T.E. S.p.A. - ESSERRESSE S.r.l..
Emergerebbe, dalla lettura della documentazione in atti e dalla corrispondenza intercorsa tra gli istanti e i soggetti che a diverso titolo sono intervenuti nel cantiere, un comportamento dell’appaltatore - dapprima CIET Impianti S.p.A. e successivamente T.T.E. S.p.A. - di tipo opportunistico, che di fatto avrebbe trasferito il rischio di impresa in capo ai subappaltatori. Tale atteggiamento, oltre a essere rinvenuto nei menzionati sub-affidamenti non autorizzati, appare confermato dal documento denominato “giornale di cantiere” (20.9.2010-16.1.2011) dell’appaltatore CIET Impianti S.p.A. (fornito inizialmente dalla Impresa ESSERRESSE S.r.l. e successivamente alla CRI da Poste Italiane S.p.A.), dal quale il Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile (subappaltatore), tranne che per l’intervento limitato di altri soggetti indicati con la dicitura ext, avrebbe operato in modo quasi esclusivo fin dal mese successivo alla consegna dei lavori al giorno 16.1.2011. Dal “Giornale dei lavori” prodotto incompleto dalla S.A. (11.10.2012 - 21.10.2014), è invece possibile solo quantificare la presenza delle maestranze in cantiere senza poter risalire agli effettivi nomitavi e alle relative imprese di appartenenza.
A supporto di quanto detto, occorre richiamare i seguenti accordi e il nuovo contratto depositati dal subappaltatore ESSERRESSE S.r.l.:
- accordo n.S503.CIET.0043.2011.AR.0001 del 1.1.2011 tra CIET S.p.A. e Consorzio Alta Tecnologia Società Cooperativa Consortile con oggetto “ADEGUAMENTO CMP XXXXX XXXXXXXXXX”, di importo iniziale pari a €88.864,29 per la fornitura e posa in opera di materiali. L’accordo è stato incrementato in pari data della somma di €322.000,00 con l’indicazione “implementazione ordine precedente”. Il nuovo ’importo complessivo è asceso a €410.864,29;
- accordo n.S718.CIET.0043.2012.AR.0001 del 3.1.2012 tra CIET e ESSERRESSE S.r.l. con oggetto “FORNITURA MATERIALI” di importo complessivo pari a €255.000,00 di cui €5.000,00 per “fornitura materiale completamento bagni del primo piano edificio B delle Poste di Xxxxx Xxxxxxxxxx” e €250.000,00 per “assistenza tecnica”;
- nuovo contratto di importo pari a €700.000,00 che richiama nelle premesse il contratto di subappalto n.S718.TTE.0043.2012.0001 del 12.7.2012 di importo paria €115.000,00 autorizzato il 1.6.2012.
Dall’analisi degli atti che precedono, è stato dunque osservato che, il primo accordo ha incrementato della somma di €322.000,00 un ordine precedente, l’altro accordo dell’importo di €255.000, individua una prestazione accessoria con mano d’opera superiore al 50% (pertanto riconducibile a subappalto), mentre il contratto originario è aumentato fino alla somma pattuita di 700.000 Euro.
A tal proposito, si osserva come l’articolo 118, al comma 11, del D.lgs. 163/2006 definisce subappalto
«qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.».
Pertanto, rientra nella disciplina del subappalto il contratto che presenta i seguenti presupposti: importo da affidare superiore al 2 % dell’importo dell’appalto o superiore a 100.000 euro; incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50 % dell’importo del sub-contratto.
Ne consegue che in base a quanto stabilito dall’art. 118 del Codice dei Contratti, per tutti e tre i precedenti affidamenti doveva essere richiesta la preventiva autorizzazione al subappalto al Committente dell’opera.
Sulla base delle precedenti considerazioni, tali prassi distorsive (accordi) sembrerebbero essere state poste in essere dall’appaltatore per simulare rapporti conformi al dettato normativo al fine di aggirare il divieto al subappalto e affidare l’esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell’appalto senza l’autorizzazione della stazione appaltante.
Quindi, una delle fasi critiche dell’appalto è il momento in cui l’aggiudicatario per l’adempimento del contratto deve rivolgersi ad altri operatori economici. Il legislatore, infatti, anche al fine di prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione malavitose nel settore degli appalti pubblici, a tutela dei lavoratori, della sicurezza sul lavoro e per motivi di ordine pubblico, ha fissato dei limiti al subappalto e reso necessaria l’autorizzazione della SA.
Come osservato dall’Autorità (Delibera n.17 del 21.3.2006) l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante dei sub-contratti deriva dalla necessità di consentire al RP, al DL e al CSE di esercitare i diritti-doveri conseguenti al loro ruolo.
In ordine al contratto stipulato tra il subappaltatore Xxxxxxxx X.x.x. e la ditta QM Ristrutturazioni S.n.c. (priva di attestazione SOA), va posto l’accento su quanto in sede di istruttoria la stazione appaltante ha affermato «[…] quanto all'ipotizzato ingresso in cantiere del personale della QM emerge con chiarezza, dalla liberatoria inviata a Poste dalla QM (di cui al successivo punto iii)), che "il Legale rappresentante della Leonardo S.r.l. non aveva il potere di affidare all'impresa QM Ristrutturazioni S.n.c. le opere che le erano state assegnate dal Consorzio Alta Tecnologia. Se ciò può contribuire a spiegare il motivo per cui la Xxxxxxxx S.r.l. ha poi impedito l'ingresso nel cantiere dell'impresa QM Ristrutturazioni, non spiega invece perché la Xxxxxxxx S.r.l. abbia appaltato alla QM Ristrutturazioni, opere che sapeva di dover seguire unicamente con le proprie dotazioni di uomini e mezzi". Tali considerazioni non fanno altro che avvalorare quanto sostenuto da Poste: infatti, da un lato, è confermato che nessun soggetto, in qualità di dipendente della QM (o, comunque, operante per la stessa), ha fatto ingresso nel cantiere dall'altro, che la stipula del contratto di subappalto in esame non è mai stato portato all'attenzione di Poste, la quale, ignara dell'accaduto, non si vede come avrebbe potuto evitare il verificarsi del subappalto 'a cascata' in questione. […] Xxxxx è venuta a conoscenza della sua esistenza a seguito dell’allontanamento della Leonardo dal cantiere (avvenuto nel maggio 2011): soltanto allora, infatti il legale della QM ha provveduto ad inoltrare a Poste una copia di tale contratto».
Relativamente a tale questione, la stazione appaltante ha nuovamente fatto presente - in sede di audizione - che, l’equivoco nasce dal fatto che l’Amministratore unico della QM Ristrutturazioni S.n.c., partecipava alla riunione del 3 novembre 2010 in qualità di rappresentante della Leonardo S.r.l..
Tuttavia, tali argomentazioni non appaiono condivisibili e/o idonee a soddisfare le disposizioni della pregressa normativa in materia di subappalto, dal momento che, come emerge dalla documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento, la presenza in cantiere dell'Impresa QM Ristrutturazioni
S.n.c. è proseguita fino all’allontanamento della Società Xxxxxxxx S.r.l. avvenuto nel gennaio 2011.
In ogni caso, i competenti organi della stazione appaltante, incaricati della vigilanza sull’appalto e della conduzione dei lavori, qualora rilevino, seppur incidentalmente, l’esistenza di subappalti non autorizzati
- nel caso specifico l’autodenuncia della Ditta QM Ristrutturazioni S.n.c. - sono obbligati a segnalare il fatto alla competente Autorità giudiziaria.
Ai sensi dell’art.118, comma 9, del D.lgs. 163/2006 il legislatore specifica che “L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.” (c.d. subappalto a cascata). Come specificato al successivo comma 11 del medesimo articolo “il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4).”. Come è noto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della L.646/82, cosi come modificato dall’art.2 del d.lgs. 00.0.0000 x.000 convertito nella Legge 00.0.0000 x.000.
All’uopo giova anche ricordare come l’art. 5 della L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), per l’identificazione degli addetti nei cantieri, richiami l'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale fornisce chiare indicazioni in merito alle informazioni che devono essere riportate sulla tessera di riconoscimento rilasciata ai lavoratori (generalità del lavoratore, data assunzione, datore di lavoro); informazioni che devono essere preventivamente verificate dalla stazione appaltante al fine di impedire un eventuale accesso in cantiere a persone non autorizzate.
In merito alle criticità inerenti la seconda perizia di variante in corso d’opera disposta ai sensi dell’art. 132, co.1, lett. b) del previgente Codice, la stazione appaltante ha riferito nel corso del procedimento che le nuove sopraggiunte esigenze da parte dei Servizi Postali vanno imputate agli «[…]eventi imprevisti al momento dell'approvazione del progetto, quale esproprio di terreni (All. 22) con conseguenti modifiche progettuali (area ricarica muletti, controllo accessi e mobilità pedonali, nuovo ingresso pedonale zona infermeria) si è reso necessario, in corso d'opera, inserire altre nuove lavorazioni sopraggiunte in corso d'opera".».
Relativamente a tale questione, la stazione appaltante ha fatto presente - in sede di audizione - che le varianti sono sostanzialmente imputabili a due fatti intervenuti successivamente alla redazione dell’originario progetto: diversa allocazione del tracciato ferroviario Alta Velocità tratta Firenze-Bologna e sopravvenuti contratti con importanti aziende del settore del commercio elettronico che hanno comportato l’esigenza di allocare nuovi spazzi da destinare allo smistamento dei pacchi.
Per quanto riguarda la eccessiva durata dei lavori, la stazione appaltante ha riferito che l’insieme delle sospensioni concesse, dapprima per la disposizione delle due perizie di variante in corso d’opera e successivamente per la procedura di verifica della cessione del ramo di azienda dell’appaltatore originario nonché l’estromissione del Consorzio CAT dall’appalto, hanno determinando il protrarsi dei tempi di esecuzione dell’appalto.
Tali argomentazioni, attesa la variazione progettuale della viabilità esterna determinata dagli espropri dei terreni necessari alla realizzazione del sistema Alta Velocità Milano-Napoli tratta Bologna-Firenze e le vicende che hanno coinvolto il subappaltatore Consorzio CAT e l’appaltatore originario, consentono nella sostanza il superamento dei rilievi formulati nella comunicazione delle risultanze istruttorie.
In merito alla contestazione relativa alla mancata redazione del conto finale, risulta come quest’ultimo - al netto dell’ulteriore proroga di 60 gg. concessa per il completamento dell’opera - sia stato emesso entro il termine previsto dal contratto di appalto.
Da ultimo, per quanto attiene il mancato rilascio del certificato di collaudo la stazione appaltante nelle controdeduzioni riferisce che il collaudatore si è riservato la facoltà di concludere tale attività al termine delle verifiche che allo stato sono ancora in essere.
Tale motivazione, tuttavia, non è idonea a superare i rilievi avanzati riguardo al mancato rispetto delle tempistiche stabilite dall’art.141 del d.lgs.163/2006.
Tutto ciò considerato e ritenuto
DELIBERA
di ravvisare i seguenti comportamenti non conformi alle disposizioni normative in materia di appalti pubblici, tenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento, ed in particolare:
- di ritenere che il Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori non si siano attenuti a un rispetto scrupoloso del dettato normativo in materia di subappalto ex art. 118, co. 3 del d.lgs. n.163/2006 e di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, co.5 della L.136/2010;
- di ritenere carente l’azione di vigilanza della stazione appaltante che, sembra non aver rilevato il comportamento opportunistico degli appaltatori che hanno affidato subappalti per importi ampliamente eccedenti i limiti del subappalto, stabiliti in relazione al contratto in esame e senza preventiva autorizzazione del Committente in violazione dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006;
- di ritenere carente l’azione di vigilanza della stazione appaltante che ha permesso il concretizzarsi di un subappalto in cascata del valore di € 1.051.000 affidato ad un soggetto privo della necessaria attestazione SOA come disposto ex art. 40 del d.lgs. 163/2006;
- rileva il mancato rispetto della normativa in tema di collaudo dettata dall’art. 141 del d.lgs.163/2006;
- di invitare il collaudatore dell’opera a comunicare all’Autorità il termine e l’esito delle operazioni di collaudo per gli eventuali profili di competenza;
- di dare mandato all’Xxxxxxx Xxxxxxxxx Lavori affinché notifichi la presente deliberazione alla stazione appaltante nelle persone del Responsabile del Procedimento e del collaudatore, agli appaltatori, agli esponenti, nonché ai subappaltatori intervenuti nella fase esecutiva del contratto di appalto;
- di inviare la presente deliberazione alla Procura della Repubblica di Firenze per l’eventuale seguito di competenza.
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 maggio 2017 Il Segretario, Xxxxx Xxxxxxxx