Legge del 29/07/2019 n. 80 -
Legge del 29/07/2019 n. 80 -
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2019
Allegato
Allegato - Allegato
In vigore dal 30/08/2019
ACCORDO
DI COOPERAZIONE
IN MATERIA DI DIFESA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL NIGER PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Niger (denominati in seguito "la Parte" o "le Parti"):
- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzera' le relazioni esistenti tra le Parti, hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI.
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonche', con gli obblighi della Parte Italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.
ARTICOLO 2 COOPERAZIONE GENERALE.
1. Attuazione.
a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere Intese tecniche di attuazione della cooperazione militare nell'ambito del presente Accordo, nonche' elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione.
b. Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.
c. Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Niger.
d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Niger, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate nigerine.
2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' includere i seguenti campi d'attuazione:
a. politica di sicurezza e di difesa;
b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
c. operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;
d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonche' strutture ed equipaggiamenti di unita' militari e gestione del personale;
e. formazione ed addestramento in campo militare;
f. questioni ambientali e relative all'inquinamento provocato da attivita' militari;
x. xxxxxx' militare;
h. storia militare;
i. sport militare;
j. altri settori militari di comune interesse per le Parti.
3. Modalita' La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa;
d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari;
e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Enti civili e militari della difesa;
f. partecipazione ad esercitazioni militari;
g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
h. visite di navi ed aeromobili militari;
i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
j. supporto alle iniziative commerciali relative ai prodotti ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
k. eventuali altre modalita' da concordare tra le Parti. ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI.
1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, in particolare:
a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle norme nazionali;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' trattamenti medici d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti. ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE.
1. Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante.
2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile -laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i:
a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni pronunciate non saranno eseguite.
4. I due Stati prenderanno tutte le misure necessarie per assicurare che le persone sottoposte alla propria giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o di intimidazione ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o in caso di infrazione della legislazione in vigore.
ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI.
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
ARTICOLO 6 COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA.
1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
b. aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
j. materiali specifici per l'addestramento militare;
k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
1. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.
Il reciproco approvvigionamento di prodotti d'interesse delle rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.
I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.
2. Modalita' Le attivita' nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita':
a. ricerca scientifica, test e progettazione;
b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
d. supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.
Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico - amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.
ARTICOLO 7 PROPRIETA' INTELLETTUALE.
Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonche' per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.
ARTICOLO 8 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE.
1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o protette in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' Competente per la Sicurezza /Autorita' designata dalle Parti.
4. Le Parti convengono che i seguenti livelli classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:
|======================|======================|=====================|
| Per la Repubblica | Corrispondenza | Per la Repubblica |
| Italiana | (in Inglese) | del Niger |
|======================|======================|=====================|
| SEGRETISSIMO | TOP SECRET | TRES SECRET |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| SEGRETO | SECRET | SECRET |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | SECRET CONFIDENTIEL |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| RISERVATO | RESTRICTED | DIFFUSION RESTREINTE|
|===================================================================|
5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate, saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o a Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti per la sicurezza o da Autorita' designate dalle Parti.
ARTICOLO 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo xxxx' risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.
RTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
ARTICOLO 11 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI.
1. Con il consenso di entrambe le Parti, e' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Niger, su base di interesse reciproco, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorita' competenti per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate delle due Parti.
4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate all'Articolo 10 (ENTRATA IN VIGORE).
ARTICOLO 12 DURATA E TERMINE.
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia effettuata da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dell'altra Parte.
3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 26.09.2017 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.
----> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <----