SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Gara europea: “Fornitura e posa in opera apparati di controllo radiogeno bagagli da stiva EDS Standard 3 e relativo servizio di manutenzione in regime di full service per gli Aeroporti X. Xxxxxxx di Pisa e X. Xxxxxxxx di Firenze”
(CIG )
TRA
TOSCANA AEROPORTI S.P.A., con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, Partita IVA e Codice Fiscale 00403110505, in persona dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dr.ssa Xxxx Xxxxx, in qualità di legale rappresentante munito di idonei poteri, di seguito anche “TA” o “Committente”
E
…………………………………………………............... con sede in ….....................………………, Via/P.zza ...........................................................n. …………
(CAP …………………), Partita IVA ……................…………………………, Codice Fiscale , in persona del
….................……………………….., nella sua qualità di legale rappresentante, munito di idonei poteri, di seguito anche “Appaltatore”
di seguito, singolarmente “Parte”, congiuntamente “Parti”
PREMESSO
a) che TA, in qualità di Ente Aggiudicatore, ha indetto ed effettuato una procedura aperta di selezione di un soggetto cui affidare, in regime di appalto, l’espletamento della fornitura e posa in opera di apparati di controllo radiogeno bagagli da stiva “EDS Standard 3” o superiore e correlato servizio di manutenzione per gli Aeroporti “X. Xxxxxxx” di Pisa e “X. Xxxxxxxx” di Firenze, meglio descritta nel Capitolato Tecnico (di seguito anche CT) allegato al presente Contratto e di cui forma parte integrante e sostanziale;
b) che TA con bando di gara inviato all’ufficio pubblicazioni dell’U.E. in data XX/XX/2018, pubblicato quindi su Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura regionale e sul sito di TA xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx, ha bandito la gara pubblica europea per l’affidamento della fornitura in oggetto;
c) a seguito della suddetta procedura, in data ......................... l’appalto è stato aggiudicato a
.......................................;
d) l’Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere espletati la fornitura e posa in opera e il correlato servizio di manutenzione degli apparati in oggetto ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano ed ha inoltre preso visione della situazione in essere presso ambedue i Siti Aeroportuali anzidetti ai fini della sicurezza;
e) l’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dell’idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell’esperienza e dei mezzi necessari per l’esecuzione della fornitura oggetto di appalto; TA ha verificato l’effettivo possesso dell’idoneità tecnico-organizzativa dell’Appaltatore in relazione alle dichiarazioni presentate in sede di gara e alla natura dell’affidamento;
f) TA acquisisce, relativamente all’aggiudicatario, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, accertandone la relativa validità.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.
Articolo 2 Oggetto e Caratteristiche
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore, della fornitura e posa in opera di n° 4 apparati di controllo radiogeno bagagli da stiva EDS Standard 3 o superiore, con caratteristiche e prestazioni dettagliate nel Capitolato Tecnico, dei quali n° 2 da installare presso l’Aeroporto “X. Xxxxxxx” di Pisa e n° 2 da installare presso l’Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze, completi di n° 10 workstation (di cui n° 5 per ciascuno Scalo Aeroportuale) e dei servizi correlati e connessi, fra cui quello di manutenzione, come dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto di appalto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Gli apparati forniti dovranno essere approvati come “EDS standard 3” o superiore dall’ECAC (European Civil Aviation Conference) e risultare presenti nell’elenco degli apparati EDS pubblicato sul sito internet di ECAC; detti apparati dovranno inoltre soddisfare i requisiti prescritti dalle norme e dai regolamenti vigenti, come dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico (art. 3).
La conformità ai suddetti standard e ai requisiti normativi richiesti dovrà inoltre essere riconosciuta da ENAC secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
Nell’esecuzione della posa in opera e installazione degli apparati sarà cura dell’Appaltatore adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a minimizzare l’interferenza con l’operatività aeroportuale.
Articolo 3
Modalità e tempi di consegna degli apparati
Durata del servizio di manutenzione e tempistica di intervento e riparazione
3.1) Il tempo massimo per la fornitura, la posa in opera e la messa in esercizio degli apparati di controllo radiogeno oggetto del presente contratto, in perfette condizioni di funzionamento e integrate con gli impianti BHS aeroportuali, è previsto in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto, salvo il diverso minor termine indicato in sede di offerta dall’aggiudicatario (di seguito “Data di Consegna”).
La consegna si intende presso ciascuno Scalo Aeroportuale (Firenze e Pisa così come indicato all’art. 12 del Capitolato Tecnico) e le apparecchiature di controllo radiogeno dovranno essere completamente ultimate, installate, collegate e in perfette condizioni di funzionamento allo scadere della data di consegna.
TA si riserva, comunicandolo per iscritto, di prorogare il suddetto termine di consegna per uno o per ambedue gli scali, in conseguenza del fatto che al momento della sottoscrizione del presente contratto non sono stati ancora ultimati i lavori per la revisione complessiva del layout degli impianti BHS (Baggage Handling System) degli Aeroporti di Firenze e di Pisa.
In assenza di comunicazioni in tal senso da parte di TA, l’Appaltatore dovrà consegnare i macchinari presso ciascuno Scalo Aeroportuale entro il termine dallo stesso indicato in sede di offerta; nel caso in cui i predetti lavori non dovessero essere conclusi, la consegna dei macchinari dovrà essere effettuata all’interno di apposita area che sarà cura di TA indicare, con successiva installazione e collegamento dei macchinari stessi da parte dell’Appaltatore dietro invito e comunicazione di TA una volta completati i lavori anzidetti.
L’Appaltatore, una volta consegnata, configurata e installata la fornitura in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, provvederà in contraddittorio con TA ad effettuare le attività di collaudo direttamente presso ciascun Sito Aeroportuale secondo le modalità indicate nell’art. 14 del Capitolato Tecnico.
La posa in opera dovrà essere gestita dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto in materia di salute e sicurezza sui cantieri temporanei e/o mobili dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008.
Per tutto quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento all’art. 12 del Capitolato tecnico costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3.2) La durata del contratto per quanto riguarda il servizio di manutenzione è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla scadenza del termine del periodo di “Garanzia” e “Manutenzione in garanzia” posto a carico dell’aggiudicatario e da questo offerto in sede di gara, come previsto dall’art. 16 del Capitolato Tecnico allegato al presente contratto. I 5 anni di manutenzione si intendono infatti ulteriori rispetto alla scadenza del predetto periodo di garanzia offerto dall’aggiudicatario.
La tempistica di intervento e di riparazione, per quanto riguarda il servizio di manutenzione, è quella indicata all’art. 10.1.1 del Capitolato Tecnico allegato al presente contratto.
Art. 3 bis
Garanzia e manutenzione in garanzia
Il periodo di Garanzia e “Manutenzione in garanzia” dei macchinari forniti, ivi compresi se del caso quelli opzionali, durante il quale saranno a totale carico dell’Appaltatore la sostituzione di tutti i componenti guasti, difettosi e/o usurati e l’esecuzione di tutte le attività di manutenzione preventive e correttiva nel rispetto delle modalità e degli SLA indicati nel Capitolato Tecnico, è pari a ,.....,, anno/anni, come risultante dalla offerta tecnica allegata al presente contratto e di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 4 Collaudo
Gli apparati oggetto della presente fornitura, una volta installati e configurati dall’Appaltatore, saranno sottoposti a collaudo secondo le specifiche e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. Il mancato superamento del collaudo determina la risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente sospensione del pagamento, l’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di TA di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il maggior danno subito. Resta comunque la facoltà per TA di richiedere all’appaltatore la riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1492 C.C.
Siccome il collaudo avverrà una volta installate le macchine all’interno del sistema BHS, senza possibilità di ripristino della situazione precedente, l’Appaltatore, a garanzia dell’operatività dello scalo, dovrà mantenere le macchine dallo stesso installate, a titolo gratuito, sino all’installazione degli apparati forniti dal soggetto individuato come nuovo aggiudicatario. Nello stesso periodo, l’Appaltatore dovrà comunque assicurare la manutenzione e tutta l’assistenza necessaria al funzionamento delle macchine dallo stesso fornite, seppure con prestazioni inferiori a quelle contrattualmente previste.
Articolo 5 Opzione di acquisto
Toscana Aeroporti S.p.A. si riserva la facoltà di acquistare dall’appaltatore, entro 3 (tre) anni dalla data di stipula contrattuale, ulteriori n. 2 apparecchiature radiogene EDS Standard 3 o superiore, complete di 2 workstation ciascuna, da fornire in opera e da installare in linea con il sistema di trasporto automatico bagagli aeroportuale, aventi le stesse caratteristiche e funzionalità delle macchine oggetto del presente contratto d’appalto, nonché l’acquisizione di un ulteriore periodo di manutenzione su tutte le macchine acquistate fino a concorrenza dell’importo economico massimo raggiungibile di €. 9.000.000.
Nel caso di esercizio dell’opzione di acquisto entro il termine suindicato, l’appaltatore è tenuto a fornire gli apparati in questione, corredato delle workstation opzionali, curandone la posa in opera, la corretta installazione e integrazione con l’impianto BHS di destinazione, al medesimo prezzo e alle medesime condizioni dallo stesso offerte in sede di gara; tale prezzo è inteso come prezzo a
corpo globale e include tutte le spese e gli oneri relativi alla fornitura, trasporto, scarico, installazione e integrazione della macchina con l’impianto BHS. L’acquisto di una apparecchiatura aggiuntiva opzionale non obbliga TA ad acquistare anche la seconda. Le apparecchiature radiogene e le workstation opzionale a corredo, potranno essere richieste dalla Committente entro e non oltre 3 anni dalla stipula del contratto ed in tal caso il fornitore si impegna a fornirle al medesimo prezzo offerto in sede di gara; tale prezzo è inteso come prezzo a corpo globale ed include tutte le spese ed oneri relativi alla fornitura, trasporto, scarico, installazione ed integrazione della macchina con l’impianto BHS. La manutenzione per la/le apparecchiatura/e aggiuntiva/e opzionale/i dovrà/anno essere fornita/e fino a concorrenza del servizio di manutenzione offerto e fornito per le altre apparecchiature già fornite e poste in opera. L’importo dovuto per la relativa manutenzione sarà proporzionalmente adeguato, di conseguenza, al periodo contrattuale di riferimento. Si rimanda, per ulteriori dettagli, all’articolo “Garanzia” del Capitolato Speciale.
A seguito dell’esercizio del diritto di opzione, sarà cura di TA indicare all’Appaltatore lo Scalo Aeroportuale e, al suo interno, la specifica area presso cui provvedere alla posa in opera e all’installazione dell’apparato radiogeno aggiuntivo richiesto.
Articolo 6
Corrispettivi e modalità di pagamento
L’importo complessivo della fornitura, posa in opera e del correlato servizio di manutenzione degli apparati oggetto del presente contratto, risultante dal “Modello Offerta Economica” che ivi si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, ammonta ad Euro
............................. IVA esclusa.
Il prezzo d’aggiudicazione resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.
L’importo suddetto, si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall’esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente appalto, così come previsti dal Capitolato tecnico e descritti nella documentazione di gara. In particolare il compenso delle prestazioni si intende comprensivo dei mezzi d'opera e del personale, dei consumi, dei costi assicurativi, imprevisti e spese generali, oneri per la sicurezza e quant'altro occorrente per l'espletamento delle forniture e della messa in servizio degli apparati.
Modalità di fatturazione e pagamenti:
Tutti i pagamenti relativi alla fornitura degli apparati verranno effettuati a 30 gg. data fattura, fine mese purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In ogni caso detto pagamento è soggetto al previo espletamento di tutti gli incombenti prescritti dalla legge. In particolare TA procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dagli enti competenti.
TA ha facoltà di richiedere all’Appaltatore una fatturazione separata per le prestazioni fornite per ciascun scalo di Pisa e di Firenze.
La fatturazione dovrà avvenire secondo quanto sotto riportato:
l’Appaltatore dovrà emettere le seguenti 2 (due) fatture:
- una recante la dicitura “Standard 3 Pisa” con il dettaglio dei servizi svolti, che dovrà essere inviata all’indirizzo mail:
xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx;
- una recante la dicitura “Standard 3 Firenze” con il dettaglio dei servizi svolti che dovrà essere inviata all’ indirizzo mail:
xxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx;
Il compenso delle prestazioni si intende comprensivo dei mezzi d'opera e del personale, dei consumi di carburante, dei costi assicurativi, imprevisti e spese generali, oneri per la sicurezza e quant'altro occorrente per l'espletamento dei servizi.
Relativamente al servizio di Manutenzione, i pagamenti avverranno su base mensile secondo le modalità suddette e secondo una quota di canone predefinita.
Articolo 7 Aggiornamenti futuri
Si fa obbligo all’Appaltatore, qualora subentrassero aggiornamenti dei software delle macchine fornite conseguenti a nuove release o a nuove disposizioni da parte degli Organismi Preposti (ad esempio gli adeguamenti agli Standard ECAC di prossima edizione Std. 3.1 e 3.2, adeguamento software TIP, ecc.) durante il periodo contrattuale, di mettere a disposizione di Toscana Aeroporti
S.p.A. entro 3 mesi dalla data di loro rilascio detti aggiornamenti senza alcun onere, costo aggiuntivo o variazione del prezzo di aggiudicazione a carico della Stazione Appaltante.
Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all’ultimo capoverso del presente articolo.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.
L’elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:
CIG ………………………………. .
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.,:
(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i..;
(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola “Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”.
Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di TA agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.
L’Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente TA e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 9 Penali
In caso di ritardato e/o inesatto adempimento alle prestazioni oggetto del presente contratto da parte dell’Appaltatore e specificatamente previste negli S.L.A del Capitolato Speciale d’Appalto, sarà a discrezione di TA applicare le seguenti penali:
a) Consegna e posa in opera degli apparati
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata dall’appaltatore in sede di offerta, richiamata all’art. 3 che precede e nel Capitolato Speciale, sarà applicata una penale di Euro 300,00;
b) Servizio di manutenzione
b.1) Reperibilità, supporto telefonico H24, teleassistenza
Per ogni mancata risposta alla chiamata al Servizio “Reperibilità” sarà applicata una penale di Euro 200,00.
Per ogni mancata risposta alla chiamata al Servizio “Supporto telefonico” sarà applicata una penale di Euro 200,00.
b.2) Aggiornamento Software
Per ogni mese di ritardo nell’aggiornamento della singola licenza software sarà applicata una penale di Euro 300,00;
b.3) Tempi di intervento e ripristino
Per ciascun evento “tempo di intervento” eccedente il limite dei 90 minuti sarà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni frazione di 10 min. del tempo di ritardo arrotondato alla decina superiore.
Se la percentuale di eventi, il cui tempo di risoluzione è compreso tra 240 minuti e 360 min., è superiore al 10% si applicherà a tutti gli eventi una penale pari ad Euro 200,00 per ogni frazione di 10 min. di ritardo approssimando il ritardo alla decina superiore.
Per tutti gli interventi il cui tempo di risoluzione è superiore ai 360 min. si applicherà una penale di Euro 500,00 per ogni frazione di 30 min. di ritardo approssimando i tempi ai 30 min. superiori.
b.4) Disponibilità apparecchiature
In caso del non raggiungimento del livello del 99,30 % di disponibilità mensile si applicherà una penale pari ad Euro 500,00 per ogni 0,50 punti percentuali in meno.
b.5) Fermi contemporanei
Al verificarsi di un fermo contemporaneo di tutte le macchine EDS di Pisa o di Firenze in un mese verrà applicata una penale di Euro 5.000,00.
b.6) Server/Concentratori/Storage
In caso del non raggiungimento del livello del 100 % di disponibilità mensile si applicherà una penale pari ad Euro 500,00 per ogni 1,00 punto percentuale in meno.
Nel caso in cui il Fornitore incorra nelle penali sopra previste, Toscana Aeroporti S.p.A. avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da TA allo stesso Fornitore.
Qualora l’importo complessivo delle penali sopra descritte ed applicate superi il 10% del valore del contratto di appalto, Toscana Aeroporti S.p.A. avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti da TA.
Articolo 10
Sospensione del servizio di manutenzione
Ferma restando l’applicazione delle penali indicate all’articolo che precede, nelle ipotesi ivi contemplate, l’Appaltatore non può per alcun motivo sospendere il servizio di manutenzione degli apparati forniti in seguito a sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con TA. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto.
In tal caso TA procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il maggior danno subito e per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dalla instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.
Articolo 11 Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o del risarcimento dei danni, l’Appaltatore ha stipulato polizza fidejussioria a favore di Toscana Aeroporti S.p.A., ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
In caso di ritardo all’adempimento e/o inadempimento anche parziale, Toscana Aeroporti S.p.A. provvede all’escussione della fidejussione.
La predetta garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del presente contratto. Toscana Aeroporti S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione anche:
(i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore;
(ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto.
La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Toscana Aeroporti S.p.A., la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto e Toscana Aeroporti S.p.A. ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all’importo originariamente previsto.
Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da Toscana Aeroporti S.p.A. in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore.
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di Toscana Aeroporti S.p.A. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare le stesse sino all’importo convenuto; in mancanza Toscana Aeroporti S.p.A. tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche superiore all’importo della cauzione.
Art. 12
Garanzie e coperture assicurative
L’Appaltatore ha stipulato prima dell’inizio dell’attività e si impegna a mantenere per tutta la durata del presente contratto le seguenti polizze:
- Polizza di assicurazione RCT a copertura dei danni a persone o cose e per danni subiti dall’Ente aggiudicatore a causa del danneggiamento o totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso della installazione e posa in opera nonché degli accessi in aerostazione per l’effettuazione delle manutenzioni, con un massimale minimo pari ad €.
3.000.000 per sinistro e per anno. La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento dell’attività di cui all’appalto. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare TA dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio;
- Polizza di assicurazione RCO, con massimale congruo relativamente alle attività espletate ed oggetto di appalto e comunque non inferiore a 2.000.000 € per sinistro e per dipendente;
- Polizza “RC Prodotti” con massimale non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e per ogni apparecchiatura acquistata;
- (eventuale) Polizza R.C.A.: con massimale di almeno € 10.000.000 di copertura assicurativa, nel caso si dovesse rendere necessario l’utilizzo di veicoli con apposizione di targa all’interno del piazzale di sosta aeromobili. In tal caso il conducente dovrà essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di “Airside Driving Certificate” (cd. ADC) rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.
L'Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative.
Annualmente TA si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche.
La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere preventivamente sottoposta a TA per la sua approvazione.
Articolo 13
Clausola risolutiva espressa e recesso
Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, TA si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nell’eventualità di:
- esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;
- sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- frode nell'esecuzione dei servizi;
- manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subappalto abusivo;
- cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- non rispondenza dei lavori alle specifiche di contratto.
TA si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata X.X. xxxxxxxxxxxxx nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni
specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:
a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".
In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto TA potrà procedere:
- all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore inadempiente verrà addebitato I'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
- aIl'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, I'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.
Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
TA si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualunque tempo dal Contratto, previo il pagamento dei servizi eseguiti, comunicandolo all’Appaltatore con preavviso scritto di almeno 20 giorni ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 50/2016.
Articolo 14 Personale
Nello svolgimento dell’attività l’Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con TA.
Il personale utilizzato dovrà essere in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. L’Appaltatore dovrà fornire a TA i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto e la loro mansione.
L’Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente TA da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.
Qualora la TA venga in conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempiuto dell’Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito. Ove la TA riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell’Appaltatore di cui al comma precedente, a norma dell’art. 29, comma 2, D. lgs 276/2003 , avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dall’Appaltatore al richiedente, dandone previamente comunicazione all’Appaltatore. Con il pagamento al richiedente TA sarà liberata dall’obbligo di pagamento del corrispettivo in favore dell’Appaltatore per la quantità corrispondente a quanto versato
Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione l’Appaltatore comunichi per scritto alla TA la sua opposizione, quest’ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che la TA abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente saranno a carico dell’Appaltatore.
Il personale dell’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.
Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all’aeroscalo rilasciato dal competente ufficio TA. L’Appaltatore provvederà a sostenere i costi relativi all’emissione dei necessari “pass” aeroportuali (conformemente al tariffario allegato) onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni ambito aeroportuale. I pass saranno rilasciati dal competente ufficio Toscana Aeroporti SpA previa presentazione di adeguata certificazione comprovante la partecipazione al “Corso Security” rilasciata da un Istruttore Certificato Enac. TA organizza i suddetti corsi presso la propria Funzione Security. Il relativo costo è pari a €. 100,00+IVA procapite..
ENAC e/o TA potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l’allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell’esecuzione del Servizio.
Art. 15 Sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore dovrà fornire, su eventuale richiesta di TA, il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all’attività che dovrà prestare in adempimento del presente
contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono, incluso quelli richiamati nel citato art. 16, della Legge Regionale Toscana 38/07.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei servizi.
L’Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell’area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da TA in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz’altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo e tesserino aeroportuale di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia.
L’Appaltatore dovrà comunicare per scritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la TA nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D. Lgs 81/2008.
L’Appaltatore sarà obbligato a redigere ed a mettere in atto le il Piano Operativo della Sicurezza (POS) e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni previste nel D.U.V.R.I. allegato al presente contratto nonché le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore della sicurezza/Committente per l’esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell’area di cantiere.
Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.
Articolo 16 Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell’Aeroporto, assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all’interruzione dell’operatività a causa dell’esecuzione dei servizi e delle forniture di cui è affidatario.
L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni nei tempi e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
L’Appaltatore sarà tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei propri lavoratori e a predisporre tutte le misure conseguenti ed opportune.
L’Appaltatore dà atto di aver provveduto agli adempimenti di cui all’art. 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e che ha valutato gli oneri economici che ne derivano a suo carico, anch’essi remunerati dai prezzi pattuiti.
L’Appaltatore dovrà fornire, su eventuale richiesta di TA, il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all’attività che dovrà prestare in adempimento del presente contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono, incluso quelli richiamati nel citato art. 16, della Legge Regionale Toscana 38/07.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei servizi.
L’Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell’area ove dovrà eseguire la fornitura e i servizi di manutenzione, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da TA in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz’altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
L’Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri addetti e in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.
L’Appaltatore dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nelle Aerostazioni e si obbliga ad osservarle e a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente Toscana Aeroporti S.p.A. da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata e/o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.
L’Appaltatore, consapevole che l’attività oggetto del presente contratto è inerente all’esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora, per qualsivoglia motivo o cause, anche indipendenti dalla volontà delle parti, il presente contratto dovesse cessare, l’Appaltatore si obbliga ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che TA non abbia provveduto alla sostituzione dell’Appaltatore o comunque fino a che TA non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato.
Articolo 17
Trattamento e tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679)
Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in qualità di titolari del trattamento secondo la definizione contenuta nel d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e nel Regolamento UE 2016/679 (Regolamento) si impegnano ad operare nel rispetto delle disposizioni del predetto Codice Privacy, del Regolamento ed in generale delle prescrizioni in materia di tutela dei dati personali.
L Parti convengono che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente Contratto saranno trattati per le sole finalità connesse alla stipula e all’esecuzione del medesimo Contratto, anche tramite strumenti elettronici, e comunque per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto. In nessun modo i dati personali potranno essere impiegati per iniziative diverse da quelle previste nel presente Contratto, se non previa raccolta di specifico consenso.
Le Parti garantiscono la legittimità del trattamento dei dati personali che sarà effettuato nell’osservanza dei principi fondamentali della legislazione italiana in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dalle leggi vigenti.
In particolare, le Parti si impegnano a garantire la trasparenza del trattamento nei confronti degli interessati, il rispetto del principio della specificazione e della limitazione delle finalità del trattamento, nonché l’integrità e la riservatezza dei dati trattati mediante l’applicazione di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate ad evitare accessi illeciti o non autorizzati ai dati trattati.
Articolo 18
Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche
TA ha adottato il proprio Codice Etico ed il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231”) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto") ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza 231.
TA nell’esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni indicate nel proprio Codice Etico, nel proprio Modello 231 e dalle disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.
A tal riguardo, l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti e di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell’ambito delle attività previste, del Codice Etico adottato da TA. L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con TA, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da TA.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di TA e dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di TA.
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo
restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per L’Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne TA da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
Articolo 19 Certificazione etica
Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore prende espressamente atto che TA è in possesso della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica) e che TA intende promuovere un sistema di responsabilità sociale che richiede ai terzi ed ai fornitori impegnati nel sito aeroportuale di applicare i medesimi standard di TA.
L’Appaltatore pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a:
- non utilizzare o dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- provvedere a selezionare, assumere formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
- assicurare sempre un ambiente di lavoro sicuro e salubre;
- assicurare che il proprio sistema di gestione dell’orario di lavoro, delle procedure disciplinari e delle retribuzioni sia coerente con la legislazione, con i contratti di lavoro in essere, con gli accordi sindacali e con gli standard di settore;
- assicurare la libertà di associazione e diritto all’ applicazione della contrattazione collettiva;
- concordare, con TA, eventuali verifiche, da parte di TA medesima, in relazione agli impegni suddetti e, nel caso che emergano delle non conformità, ad analizzarne le cause e ad attuare le necessarie azioni correttive.
Articolo 20
Certificazione Ambientale ISO 14001:2004
Considerando che TA ha adottato un sistema di gestione conforme alla normativa ISO 14001, intendendo promuovere un sistema di responsabilità ambientale che coinvolga tutti i settori di attività, TA richiede all’Appaltatore, con la firma del presente contratto l’impegno specifico a:
1. adeguare il proprio operato alle procedure del sistema di gestione ambientale di loro competenza che verranno, eventualmente, consegnate da TA.
2. rendersi disponibile a verifiche ispettive del sistema di gestione ambientale;
3. segnalare eventuali anomalie relative al sistema di gestione ambientale presso il sito. Nei casi in cui si rendesse necessario, in ragione dell’attività svolta dall’Aggiudicatario, TA renderà conoscibili tutte le procedure relative alla Certificazione Ambientale in essere, affinché l’Appaltatore possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.
Le parti si danno atto che l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 21 Patto di riservatezza
L’Appaltatore dà atto e si dichiara consapevole che, nell’ambito dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, ha accesso e/o riceve, in forma verbale e/o scritta, informazioni aventi natura riservata della Società come definite al successivo art. 2, ovvero informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 ed è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall’uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l’attività di TA.
L’Appaltatore riconosce che tutte le informazioni acquisite relative alle attività e agli affari di TA o dei suoi dipendenti, rappresentanti, clienti, agenti o consulenti, incluse, senza pretesa di esaustività, le liste o i database relativi a clienti, politiche dei prezzi, obbiettivi e scopi di investimento, piani e operazioni aziendali, operazioni finanziarie, libri e registri, relazioni e documenti, contratti ed accordi, elenchi e rubriche (anche telefoniche), libri, rolodexes, lettere, brevetti registrati e/o in corso di registrazione, marchi e modelli di utilità (inclusi loghi e trade dress) registrati e/o in corso di registrazione, denominazioni commerciali, modelli commerciali, denominazioni commerciali, nomi di servizi, diritti d’autore, registrati e/o in corso di registrazione, tutte le invenzioni, le attività di ricerca sia relative alla produzione sia di carattere scientifico, idee, relazioni od altre creazioni o lavori creativi (siano o meno brevettabili, o comunque suscettibili di tutela ai sensi delle leggi speciali), insieme a tutti i segreti d’impresa, tecnici o commerciali, specifiche, formule, tecnologie, programmi di elaborazione dati per computer, software e relativi sistemi e procedure (inclusi, senza pretesa di esaustività, documentazione di sistemi, manuali di software, dischetti, nastri, CD-Roms e software od informazioni contenute in ogni altro genere di supporti registrabili), processi e know-how, così come ogni altra informazione orale o scritta, ricevuta da TA come riservata o confidenziale comprese le informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 152-bis del Regolamento Consob n. 11971 (collettivamente indicate come le “Informazioni Riservate della Società”), sono patrimonio prezioso specifico ed esclusivo di TA e devono essere trattate dall’Appaltatore con il massimo riserbo e nel solo ed esclusivo interesse di TA.
L’Appaltatore si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate della Società ai soli fini dell’attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni che è chiamato a svolgere in TA e si obbliga: (a) a non divulgare alcuna Informazione Riservata della Società a terzi se non previo consenso scritto di TA e (b) a non rilasciare dichiarazioni, interviste, comunicati che abbiano come contenuto, anche solo occasionale o marginale, le Informazioni Riservate della Società e (c) a non fare menzione di tali Informazioni Riservate della Società in pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico. Resta inteso che la trasmissione di Informazioni Riservate della Società dall’Appaltatore ai propri rappresentanti o consulenti si intenderà consentita a condizione che detti rappresentanti e consulenti siano resi edotti degli impegni di confidenzialità nascenti dal presente accordo e siano impegnati a rispettarli.
Gli impegni dell’Appaltatore di cui al presente accordo non si estenderanno a quelle informazioni che:
(i) siano attualmente di pubblico dominio o lo diventino in futuro, non per negligenza o violazione degli impegni di confidenzialità dell’Appaltatore;
(ii) siano già note all’Appaltatore, purché esse non siano state comunicate a quest'ultimo da terzi vincolati da impegni di confidenzialità, noti al Appaltatore, nei confronti di TA;
(iii) siano successivamente comunicate all’Appaltatore, senza vincolo di confidenzialità, da terzi i quali abbiano diritto di ottenere e trasmettere ad altre parti dette informazioni;
(iv) siano rese pubbliche da TA mediante comunicati, pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico;
(v) debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche autorità in base a provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o regolamentari.
L’Appaltatore si obbliga inoltre:
(a) a non assumere incarichi con terzi che siano incompatibile con l’incarico svolto in nella Società o che possano richiedere l’utilizzazione e/o l’impiego delle Informazioni Riservate;
(b) a non trasmettere informazioni o documenti finalizzati alla conclusione di mandati aventi per oggetto quanto indicato al precedente punto (a).
In ragione del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dagli obblighi afferenti le Informazioni Riservate della Società, l’Appaltatore si impegna a non prendere posizione, a non rilasciare, anche in forma di semplice opinione, dichiarazioni, interviste, comunicati e a non discutere con qualsiasi persona, ditta, società, associazione e/o altro ente dotato o meno di personalità giuridica argomenti aventi ad oggetto attività di interesse di TA, ancorché gli stessi non abbiano come contenuto, o non presuppongano l’uso di Informazioni Riservate della Società. L’Appaltatore manterrà lo stesso grado di diligenza nel tutelare la confidenzialità delle Informazioni Riservate della Società e nel non trattare argomenti aventi ad oggetto l’attività di TA che il medesimo osserva in relazione ai propri know-how e informazioni confidenziali.
Art 22
Safety Aeroportuale
1. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di cui al Reg. (UE) N. 216/2008 e al Reg. (UE)
N. 139/2014, il Fornitore, nel caso in cui le attività o parte delle attività previste dal presente contratto siano svolte nelle aree aeroportuali airside, si impegna a:
- dotarsi di un proprio sistema di controllo e gestione Safety;
- conformarsi ai requisiti di safety di TA, nonché applicare le relative procedure e regolamenti;
- collaborare con i programmi di Safety aeroportuale.
2. L’Appaltatore, inoltre, nel caso che le attività o parte delle attività previste dal presente Contratto siano svolte presso le aree aeroportuali airside:
- è tenuto a nominare all’interno della propria organizzazione un referente competente per le tematiche afferenti alla Safety aeroportuale e a trasmetterne copia a TA entro 7 giorni dalla stipula del contratto. Il referente sarà, ad esempio, la figura di riferimento per TA per le eventuali attività di audit, indagini a seguito di eventi, richieste di diffusione al proprio personale di raccomandazioni, ecc…;
- ha la responsabilità e l’onere di assicurare la formazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subappaltatori in conformità al Regolamento di Scalo (RdS), al Manuale di Aeroporto (MdA) ed alle procedure aeroportuali applicabili;
- è tenuto ad informare il proprio personale riguardo alle possibili conseguenze derivanti da un’eventuale violazione delle prescrizioni stabilite nel Regolamento di Scalo (RdS), nel Manuale di Aeroporto (MdA) e nelle procedure aeroportuali applicabili;
- ha la responsabilità e l’onere di assicurare la partecipazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subappaltatori, ai corsi di formazione obbligatori erogati da TA;
- è tenuto ad assicurare che il proprio personale ed, eventualmente, quello dei suoi subappaltatori, sia in grado di leggere e capire la lingua italiana al fine di comprendere le regole aeroportuali e le disposizioni attinenti ai propri compiti e responsabilità;
- è tenuto ad adeguarsi immediatamente alle nuove disposizioni richieste da TA nell’interesse della safety aeroportuale (es. nuove pubblicazioni e/o revisioni del MdA);
- ha l'obbligo di comunicare a TA qualsiasi incidente o near misses avvenuto in area airside che abbia, o avrebbe potuto, compromettere la safety delle operazioni, nelle modalità previste dal Manuale di Aeroporto;
- è tenuto a svolgere una efficace attività di controllo e verifica delle attività svolte ai fini della safety;
TA si riserva tuttavia la possibilità condurre ulteriori verifiche e controlli. A tal fine, l’Appaltatore è tenuta ad assicurare lo svolgimento delle attività richieste ed a fornire, su richiesta di TA, ogni documentazione ritenuta utile ai fini dei controlli medesimi. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà costituire oggetto di verifica e controllo da parte di TA la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, la formazione ed informazione degli operatori relativamente ai piani di emergenza aeroportuali ed alle procedure operative, l’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di rampa, il rispetto delle norme di circolazione in area airside.
3. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e compreso il Regolamento di Scalo e il Manuale di Aeroporto, disponibili sul sito di xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx. Allo stesso modo chiara di aver preso visione e compreso le eventuali ulteriori procedure Safety fornite da TA.
4. In caso di violazione totale o parziale delle disposizioni sopra elencate TA potrà risolvere di diritto, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.
Articolo 23 Disposizioni antimafia
L’Appaltatore s’impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel
D.P.C.M. n° 187 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 24
Tesserini di Ingresso in Aeroporto per persone fisiche e lasciapassare veicolari
Tutti coloro che hanno necessità, per motivi operativi, di accedere alle aree aeroportuali, dovranno richiedere un Tesserino di Ingresso in Aeroporto per persone fisiche (nel prosieguo TIA) e/o un Lasciapassare per veicoli. L’attività di rilascio TIA e lasciapassare per veicoli è gestita da Toscana Aeroporti S.p.A. tramite l’Ufficio Permessi, sia sullo scalo di Pisa che sullo scalo di Firenze.
Il rilascio dei TIA e dei lasciapassare per veicoli avviene a titolo oneroso.
Le richieste di TIA e Lasciapassare veicolari possono di norma essere effettuate da tutte le persone che operano in aeroporto con continuità appartenenti a: Enti di Stato, Gestore Aeroportuale, Handlers, Vettori, Spedizionieri, Sub-concessionari e Aero Club ed altre società/aziende di base sullo scalo. Tutti gli altri soggetti (es. sub-appaltatori), quindi, devono effettuare la richiesta tramite uno dei soggetti sopra elencati.
Le persone titolari di TIA e/o di lasciapassare per veicoli devono farne uso solo in orario di servizio e per motivi di lavoro e devono esporli costantemente in modo ben visibile, anche se l’attività è svolta esclusivamente in area non sterile.
Il TIA ed il lasciapassare per veicoli sono validi unicamente sull’aeroporto nel quale sono stati rilasciati.
Il tesserino non potrà essere ceduto a terzi per nessun motivo.
I titolari di tesserino con badge abilitato per l’apertura delle porte, devono assicurarsi della chiusura delle medesime dopo il passaggio e/o a fine utilizzo, nonché assicurarsi che nessuno transiti dalla medesima porta sulla propria scia.
I titolari di tesserino abilitati all’accesso a zone interdette al pubblico, quali ad esempio i locali tecnici, devono assicurarsi della chiusura dei medesimi dopo il passaggio e/o gli interventi di lavoro per evitare l’accesso indebito di persone non autorizzate.
Tutti i possessori di TIA e/o Lasciapassare per veicoli possono, in qualsiasi momento, essere soggetti a controllo del titolo di accesso che consente la permanenza alla/e area/e autorizzata/e da parte dell’autorità competente, delle Forze di Polizia, di altro personale aeroportuale e/o soggetti terzi incaricati da TA.
Nei cinque (5) giorni successivi alla cessazione dell’utilizzo, la Società/Ente interessata/o è tenuta alla restituzione del tesserino.
La Procedura in vigore, alla quale si fa integrale riferimento, per la richiesta dei TIA e Lasciapassare per veicoli e la documentazione da utilizzare a tale scopo, per lo scalo di Pisa e di Firenze, sono reperibili sul sito internet di Toscana Aeroporti (xxxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxx.xxxx), dov’è disponibile anche la Procedura aziendale di riferimento presso gli Uffici Permessi di entrambi gli scali.
Articolo 25 Disposizioni Generali
25.1 Cause di forza maggiore
Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell’articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.
25.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati
Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.
25.3 Validità delle clausole contrattuali e tolleranza
L’eventuale tolleranza di una Parte all’inadempimento dell’altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto. La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell’intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.
25.4 Divieto di cessione del Contratto
Le Parti si danno reciprocamente atto che l’Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..
25.5 Cessione del credito
All’Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte di TA in virtù del Contratto, senza preventiva informazione ed autorizzazione da parte di TA, pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..
25.6 Clausola di non concorrenza
È espressamente vietato all’Appaltatore lo svolgimento per sé o per altri, di attività concorrenti con quelle istituzionalmente svolte da TA.
25.7 Esonero responsabilità
L'Appaltatore s’impegna e si obbliga a tenere indenne TA da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati. L’Appaltatore esonera espressamente TA da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di TA.
Art. 26 Clausola gestione rifiuti
L’Appaltatore si obbliga a smaltire i materiali di risulta derivanti delle attività oggetto di affidamento, avendo cura di verificare che nessun tipo di rifiuto, tantomeno quelli speciali (pericolosi o meno che siano), siano allocati e/o abbandonati sul sedime aeroportuale.
Qualora durante lo svolgimento del servizio e in funzione dello stesso, divenga necessario approntare depositi temporanei di rifiuti, l’Appaltatore dovrà fare in modo che gli stessi vengano realizzati all’interno delle aree concesse e nel rispetto delle specifiche norme li disciplinano. Al termine del servizio oggetto di affidamento, l’Appaltatore dovrà smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica del sito nel rispetto della normativa speciale in materia vigente al momento.
TA, al termine dell'esecuzione del contratto e comunque a chiusura dei rapporti con l'Appaltatore, potrà effettuare controlli e verifiche in ordine all'adempimento di tali disposizioni, il cui scopo sarà quello di stabilire le condizioni ambientali del sito al momento della chiusura dei lavori o della risoluzione del presente Contratto. Se TA riterrà, in base ai dati ottenuti, che le condizioni ambientali del sito indichino la presenza di rifiuti ancora da smaltire che potrebbero richiedere una azione correttiva, inviterà l’Appaltatore a precedere in tal senso se e nella misura in cui questa sarà richiesta dalle leggi in materia e/o dalle autorità competenti. Tale Xxxxxx Xxxxxxxxxx dovrà essere portata a termine nel minor tempo possibile nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto di appalto e, ove tale azione dovesse richiedere un tempo maggiore, la stessa dovrà essere svolta in modo tale da non interferire irragionevolmente con lo svolgimento dell’attività di TA o di terzi, salvo il risarcimento del relativo danno. In ogni caso, TA avrà diritto di sospendere i pagamenti verso l’Appaltatore fino a quando quest’ultimo non avrà terminato l’attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito, anche attraverso l’Azione Correttiva sopra indicata.
Articolo 27
Responsabile dell’esecuzione del Contratto
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per TA, dell’esecuzione del presente Contratto è …………………………………………………………………………..
Articolo 28 Foro competente
Per tutte le eventuali controversie tra TA e l’Appaltatore, sia durante la validità del presente Contratto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.
Articolo 29 Allegati - Xxxxx di rinvio
Allegati
a) Capitolato Tecnico;
b) Offerta Tecnica presentata;
c) Offerta Economica presentata.
d) DUVRI
Norma di rinvio
Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Tecnico, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l’Appaltatore.
L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente Contratto e relativi allegati. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto e ciascuna delle previsioni in esso contenute sono state interamente negoziate, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Firenze,
TA – Toscana Aeroporti S.p.A.
L’Amministratore Delegato L'Appaltatore
Dott.ssa Xxxx Xxxxx