ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2000 E S.M.
ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2000 E S.M.
PROPOSTA DI AUMENTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA PER RESIDENZA PER UN’AREA SITA NEL COMUNE DI MODENA, IN VIA DEL CAPRICORNO – VIA DEL SAGITTARIO, CATASTALMENTE IDENTIFICATA AL Foglio n. 169, mappali n. 467- 470 - 473- ZONA ELEMENTARE 1250, AREA 08.
L’anno , il giorno
;
TRA:
nella Residenza Municipale, via
Il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Formigine (MO), il 29/03/1947 C.F. MNTMRC47C29D711C, nella sua qualità di legale rappresentante della Società Residence Club Tre Srl, con sede a Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxxx x.00
-P.IVA. 02883340362, proprietaria di un terreno identificato catastalmente al foglio 169 mappali 467 – 470 – 473, di seguito denominata per brevità “Privato proprietario”.
E
il Comune di Modena, con sede in Modena, Via Scudari n. 20, C.F. 00221940364, qui rappresentato dal Dirigente responsabile del Settore Pianificazione Territoriale
arch. Xxxxx Xxxxxxxx ai sensi dell’art. dello Statuto e della disposizione del
Sindaco prot. in data , nonché della deliberazione della
Giunta Comunale n.
del
, esecutiva ai sensi di legge, di seguito per
brevità denominato “Comune”
PREMESSO:
- che il terreno identificato catastalmente al foglio 169 mappali 467 – 470 – 473, di mq 3.918 (superficie catastale), è ubicato nel Piano Regolatore nell'area 08 Zona Elementare 1250;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2004 è stata approvata una Variante al POC e RUE, precedentemente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15/03/2004, che ha recepito l'Accordo tra Comune e Privati comprensivo della relativa proposta progettuale, definito ai sensi dell’art. 16.10 “Modalità perequative zone G” del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 03/02/2004.
L'Accordo sottoscritto dai proprietari delle aree 03- 05- 06- 08 della Zona Elementare 1250 e dell'area 12 della Zona Elementare 1242 è stato stipulato in data 15/04/2004 Rep. n. 81753/2004. Tali atti interessano la pianificazione e l'edificabilità dell'area 08 Zona Elementare 1250;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/02/2008 è stata approvata una Variante al POC e RUE, precedentemente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/03/2007, che ha recepito
l’Accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo con effetti transativi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 432 del 18/07/2006.
L'Atto sottoscritto dal proprietario delle aree 05parte e 08 della Zona Elementare 1250 è stato stipulato in data 27/10/2008 Rep. n. 54423/17415. Tale atto interessa la pianificazione e l'edificabilità dell'area 08 Zona Elementare 1250;
che l’art. 18 della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m. “Accordi con i privati” recita:
“1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.”;
che l’art. 14.1 del vigente Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE prevede l’attribuzione di maggiori potenzialità edificatorie o di più vantaggiose destinazioni d’uso edilizio, da formalizzarsi con accordi di cui all’art. 18 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e da recepire mediante varianti di POC, previa corresponsione di una compensazione economica (monetizzazione), aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione per l’intervento da realizzarsi, commisurato ad
½ del maggior valore economico generato da tali modifiche, da utilizzarsi per la realizzazione di opere e servizi pubblici, o per l’acquisizione di aree per tali opere e servizi;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/01/2008, è stato approvato il “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell’art.
14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE” comprensivo delle “Modalità di calcolo degli incrementi di valore dei terreni in applicazione all’art.
14.1 del Testo coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE” e dello “Schema tipo di accordo”, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 06/12/2010;
che ai sensi dell’art. 5, comma 2 del suddetto Regolamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/01/2012 è stato approvato il nuovo Allegato A
(Modalità di calcolo degli incrementi di valore degli immobili di cui all’art. 14.1 del POC) al medesimo Regolamento e sono stati approvati i nuovi valori medi degli immobili sul territorio comunale;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 12/12/2013 è stata approvata la modificata dell'art. 5 del regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'art. 14.1 del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC- RUE;
che la Società: Residence Club Tre Srl, è proprietaria di un terreno identificato catastalmente al Foglio 169 mappali 467 – 470 – 473, individuato nel Piano Regolatore nell'area 08 Zona Elementare 1250, e dell’adiacente terreno identificato catastalmente al Foglio 169 mappali 373- 375- 377- 466- 469- 472, individuato nel Piano Regolatore nell'area 05 parte Zona Elementare 1250;
che il terreno oggetto del presente accordo è pianificato nel Piano Regolatore vigente, nel seguente modo:
1) PIANO STRUTTURALE COMUNALE
II – AMBITO URBANO CONSOLIDATO
b – Aree di consolidamento di zone residenziali e miste Zona Elementare n. 1250
(Ex zona territoriale omogenea F) Area 08 Disciplinata dal R.U.E.
2) REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
Zona Elementare 1250 - Area 08 Disciplinata dal RUE
L'edificazione è da attuarsi per intervento diretto con permesso di costruire convenzionato, da disciplinarsi con l'adiacente area 03,05, 06 e con l'area 12 della Zona Elementare 1242.
La realizzazione dell'intervento è regolata dalle modalità definite dal Regolamento di Attuazione dell'art.16.10 del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE e dall'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dai proprietari dell'area, comprensivo della relativa proposta progettuale, stipulato in data 15/04/2004 Rep. n. 81753/2004, approvata con delibera di Giunta Comunale
n. 58 del 03/02/2004 e dall'Accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo con effetti transativi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 432 del 18/07/2006, atti ai quali si rinvia.
L'edificabilità dell'area rimane condizionata all'avvenuta cessione gratuita dell'adiacente area 05 e dell'area 12 della adiacente Zona Elementare 1242 al Comune.
La superficie utile ammessa per residenza è di mq 2.300 Destinazioni ammesse: A/0
Altezza Massima per Residenza: 3 p+pt Capacità Insediato per Residenza: 23 abitazioni
che il Privato proprietario ha proposto al Comune di Modena, conformemente a quanto prescritto dal predetto art. 14.1 “Assegnazione/trasferimenti di potenzialità edificatoria o modifiche di destinazioni d'uso – Accordi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 24 Marzo 2000, n. 20”, l’aumento della capacità insediativa per
residenza ammessa nell’area 08 della Zona Elementare1250 dal Vigente Piano Regolatore, da n. 23 abitazioni a n. 29 abitazioni, a parità di superficie utile residenziale (mq 2.300);
che la proposta di accordo è strutturata tenendo conto che il Privato proprietario oltre che dell'area 08 Zona Elementare 1250 è altresì proprietario di altre aree adiacenti identificate catastalmente al Foglio 169 mappali 373- 375- 377- 466-
469- 472 e ricomprese nell'area 05 Zona Elementare 1250 destinata a Servizi di Interesse Collettivo (area G), per le quali ha già stipulato con il Comune accordo ex art. 18 LR 20/2000 e art. 16.10 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE, in data 15/04/2004, rep n. 81753/2004, che si conferma espressamente e si specifica come di seguito;
che in parte dell'area 05 Zona Elementare 1250 è urbanisticamente prevista la localizzazione di un tratto stradale di collegamento di Via Formigina con Via dello Zodiaco. Lo sviluppo dell'intero asse viario è precisato nel Piano particolareggiato denominato “Comparto n. 000 - Xxx Xxxxxx”, approvato con Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00/0000 (xxxx 01 Zona Elementare 1250) ed è stato realizzato il tratto compreso all'interno del Comparto.
che il completamento dell'asse stradale tra Via Formigine e via dello Zodiaco, denominato Via del Capricorno, costituisce obiettivo strategico di interesse per la comunità locale e ha il fine di migliorare la mobilità per ridurre l’inquinamento atmosferico, il rumore e lo stress causato da eccessivi tempi di percorrenza per gli spostamenti;
che il Privato proprietario si impegna con la sottoscrizione del presente atto: a corrispondere, nella forma della monetizzazione, un contributo commisurato all’aumento della sopraccitata capacità edificatoria (n. 6 abitazioni) e calcolato sulla base di quanto stabilito dall’Allegato A (Modalità di calcolo degli incrementi di valore di cui all’art. 14.1 del POC) al citato “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell’art. 14.1 del Testo Coordinato delle Norme di PSC- POC-RUE”; ed a completare la realizzazione dell'asse viario di Via del Capricorno nel rispetto dei tempi e degli obblighi assunti con il Comune con il sopracitato accordo.
che la proposta sopra indicata risulta urbanisticamente compatibile con i precedenti accordi stipulati tra Comune e la Società Residence Club Tre Srl, e consente al Comune di incamerare la relativa compensazione economica da utilizzare per la realizzazione di opere e servizi pubblici, o per l’acquisizione di aree per tali opere e servizi, motivo per cui sussistono le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale così come prescritto al citato art. 18 della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i.;
che l’attuazione di quanto sopra può trovare corpo in un accordo di cui all’art. 18 della legge regionale n. 20/2000 e s.m;
che nella documentazione allegata al presente accordo sono identificate e univocamente definite:
• la porzione dell’area 05 Zona Elementare 1250, che il Privato proprietario si è obbligato a cedere al Comune nel rispetto dell’accordo stipulato in data 15/04/2004 Rep. n. 81753/2004, a fronte del riconoscimento della quota di edificabilità ascritta all’area 08 Zona Elementare 1250, che rimane al Privato. L'edificabilità dell'area 08 rimane condizionata all'avvenuta cessione gratuita dell'adiacente area 05 parte (Fg 169 mappali 373- 375- 377- 466- 469- 472);
• le opere infrastrutturali per la mobilità e le opere di urbanizzazione primarie esterne all’area 08 Zona Elementare 1250, a carico del Privato, come indicate nell’accordo stipulato in data 15/04/2004 Rep. n. 81753/2004, e confermate nel presente atto per quanto di competenza dei soggetti attuatori la trasformazione edilizia dell’area 08 oggetto del presente accordo;
• l’incremento della capacità insediativa per residenziale dell’area 08 Zona Elementare 1250.
TUTTO CIÒ PREMESSO
E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
il Privato proprietario si obbliga, per sé successori e aventi causa:
a realizzare la proposta progettuale allegata al presente atto (allegato n. 3) e così come sarà accettata in sede di variante al POC vigente e meglio definita nel progetto da sottoporre a permesso di costruire, previa stipula di convenzione urbanistica;
ad accettare la determinazione della compensazione economica, pari a € 68.822 (Sessantottomilaottocentoventidue), così calcolata sulla base di quanto stabilito dall’allegato A (Modalità di calcolo degli incrementi di valore di cui all’art. 14.1 del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE) al citato “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell’art. 14.1 del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE”, commisurata ad ½ del maggior valore economico derivante dalle varianti che saranno apportate al Piano Regolatore consistenti nell’aumento della capacità edificatoria della area 08 ZE 1250 di proprietà per la nuova edificazione di complessive n. 6 abitazioni;
a versare l’importo di cui sopra entro 90 gg. dall’intervenuta efficacia della variante al POC per il recepimento della suddetta modifica di aumento della capacità edificatoria, a pena di decadenza della medesima e di ripristino della disciplina urbanistica previgente.
Il pagamento avverrà in unica soluzione o a rate. Eventuali richieste di rateizzazione dovranno essere espressamente richieste e autorizzate dal Comune. Le rate potranno andare da un minimo di due ad un massimo di quattro e l’intero pagamento dovrà avvenire entro un anno dall’avvenuta efficacia della variante e comunque la prima rata andrà corrisposta entro il medesimo termine di 90 giorni di cui sopra.
All’atto del pagamento dell’ultima rata dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura che il Comune avrà stabilito per l’epoca del pagamento.
In aggiunta, a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva dell’atto, dovrà altresì essere anticipata, al Comune, l’imposta di registro (3% dell’importo
di € 68.822 e più precisamente la differenza con quanto corrisposto all’atto della registrazione che avverrà dopo la stipula dell’atto a tassa fissa); nel caso di pagamento rateizzato, l’imposta di registro dovrà essere corrisposta all’atto del pagamento della prima rata.
Eventuali rimborsi da parte del Comune, al privato, avverranno senza alcuna maggiorazione per interessi, rivalutazione monetaria, indennizzi di sorta e secondo tempi e modalità compatibili con le esigenze del bilancio comunale;
a redigere il progetto esecutivo e a realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione necessarie al complessivo ed autonomo funzionamento dell’insediamento residenziale (parcheggi di U1, strada ed i sottoservizi, pista ciclabile – Tratto E, xxxxxxxxxxxxx xx Xxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx X: allegato 3), localizzate nell'adiacente area 05 Zona Elementare 1250, e a cederle gratuitamente, così come meglio identificate, in sede di convenzione urbanistica. ll progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà essere definito secondo le modalità tecnico-progettuali indicate dai competenti uffici comunali. La quota di posti auto di standard sarà calcolata nel rispetto delle Norme urbanistiche vigenti al momento della richiesta di permesso di costruire.
a redigere, a propria cure e spese, il progetto esecutivo dell’intero tratto terminale dell’asse viario di Via del Capricorno, comprensivo dei sottoservizi, fino all’intersezione con Xxx xxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxxx 0: Tratti A – B – C- D) in quanto opera infrastrutturale necessaria per l’urbanizzazione generale dell’ambito urbano di cui la trasformazione dell’area 08 Zona Elementare 1250 è parte integrante.
a realizzare, contestualmente alla trasformazione edilizia dell’area 08 ZE 1250, la sopraccitata infrastruttura viaria (proseguo di Via del Capricorno) funzionale ad un più vasto ambito territoriale, limitatamente ai tratti stradali identificati con le lettere A – B – C nell’Allegato 3.
I costi di realizzazione dell’opera infrastrutturale viaria, a carico dei soggetti attuatori, sono così ripartiti:
• il Tratto A dell’asse stradale localizzato in parte dell’area 05 Zona Elementare 1250, è in luogo degli oneri di primaria, nel rispetto degli obblighi assunti con l’atto sottoscritto tra Privarti e Comune (rif. atto Rep. 81753/2004 del 15.04.2004);
• il Tratto B dell’asse stradale localizzato in parte dell’area 01 Zona Elementare 1250, per l’adeguamento della la rotatoria posta tra Via dei Gemelli e Via del Capricorno, è a scomputo oneri di urbanizzazione, dovuti per l'edificazione dell'area 08 Zona Elementare 1250;
• il Tratto C dell’asse stradale localizzato in parte dell’area 08 Zona Elementare 1242, è a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’edificazione dell’area 08 Zona Elementare 1250.
ll progetto esecutivo e le modalità di esecuzione delle due opere infrastrutturali viarie indicate nel presente accordo (prolungamento di Via del Capricorno e nuovo tratto di Via del Sagittario, Traversa G), devono essere definite secondo le modalità tecnico- progettuali indicate dai competenti uffici comunali. La progettazione esecutiva, le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati, le modalità di realizzazione, le fasi di attuazione, i tempi, la ripartizione dei costi, il collaudo e le modalità di cessione gratuita al Comune, previo frazionamento a cura e spese del soggetto attuatore, di
tutte le opere viarie di cui sopra, saranno ulteriormente specificati in sede di convenzione urbanistica.
Le modalità di realizzazione delle predette opere sono quelle disciplinate dagli artt. 32, comma 1, lett. g e 122 comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m..
- a redigere il progetto esecutivo delle opere infrastruttural viarie afferenti al prolungamente di Via del Capricorno entro 90 gg dall'approvazione della variante al POC di recepimento del presente accordo;
- a realizzare le opere infrastrutturali viarie afferenti al prolungamento di Via del Capricorno, entro 28 mesi dalla data di rilascio del relativo Permesso di Costruire Convenzionato.
Il COMUNE SI OBBLIGA
a sottoporre, al Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, la variante al POC, ai sensi degli artt. 34 della LR 20/2000 e s.m. e 3.1 del Testo coordinato di Norme di PSC-POC-RUE, per l’attribuzione, all’area catastalmente identificata al Foglio 169, mappali 467 – 470 – 473, della seguente
normativa d’area 08 Zona Elementare 1250:
L'edificazione è da attuarsi per intervento diretto con permesso di costruire convenzionato, da disciplinarsi con l'adiacente area 03, 05, 06 e con l'area 12 della Zona Elementare 1242.
La realizzazione dell'intervento è regolata dalle modalità definite dal Regolamento di Attuazione dell'art.16.10 del Testo Coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE e dall'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dai proprietari dell'area, comprensivo della relativa proposta progettuale, stipulato in data 15/04/2004 Rep. n. 81753/2004, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 03/02/2004, dall'Accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo con effetti transativi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 432 del 18/07/2006, e dal Regolamento di attuazione dell'art. 14.1 del Testo coordinato delle norme di PSC, POC e RUE e dall'Accordo ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 20/2000 e s.m., stipulato in data xx/xx/20xx rep. n. xxxx/20xx, ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. xxx del xx/xx/20xx, atti ai quali si rinvia.
L'edificabilità' dell'area rimane condizionata all'avvenuto versamento della compensazione economica al Comune, nei termini di cui all’accordo precitato ed all'avvenuta cessione gratuita dell'adiacente area 05 al Comune.
La superficie utile massima per residenza è pari a mq 2.300. Destinazioni ammesse: A/0
Altezza Massima per Residenza: 3p+pt
Capacità Insediativa per Residenza: 29 abitazioni
- ad assegnare, al soggetto attuatore la trasformazione edilizia dell'area residenziale area 08 Zona Elementare 1250, le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nell’allegato 3 (Tratto stradale A – C, parte dell’area 05 ZE 1250; Tratto stradale B, parte dell’area 01 ZE 1250; Tratto stradale E, parte dell’area 05 ZE 2240).
Il possesso su dette aree sarà trasferito in capo all’attuatore successivamente alla cessione dell’intera area 05 Zona Elementare 1250 al Comune e costituirà titolo per la presentazione delle richieste e del ritiro dei permessi di costruire e l’attuazione di relativi interventi afferenti l’area 08 ZE 1250.
LE PARTI DANNO ATTO CHE:
l’attuazione del presente accordo da parte del Privato Proprietario, attraverso la trasformazione edilizia dell’area 08 ZE1250, rimane subordinata alla cessione gratuita al Comune dell’area 05 ZE 1250, area destinata a Servizi di Interesse Collettivo, nel rispetto degli obblighi assunti con l’accordo stipulato con il Comune in data 15/04/2004, Rep. 81753/2004;.
lo schema della proposta di trasformazione dell’area 08 della Zona Elementare 1250 in questione, presentato ai fini della verifica della compatibilità urbanistica nonché della determinazione della compensazione economica derivante dalle modifiche proposte e precedentemente descritte, costituisce elemento indicativo e non è in alcun caso vincolante per l’ottenimento del titolo abilitativo necessario per la realizzazione della proposta di trasformazione medesima;
il Privato si obbliga a mantenere fermi il presente accordo e la proposta ivi contenuta, debitamente siglati per accettazione dei relativi contenuti, per tutto il tempo necessario al Comune per la sua approvazione da parte dell’organo esecutivo;
il versamento della compensazione economica per la maggior capacità edificatoria attribuita all’area 08 ZE 1250 per la nuova edificazione di cui al presente accordo e la cessione dell’area destinata ad attrezzature e spazi collettivi di cui all’accordo in data 15/04/2004, Rep. 81753/2004 , costituiscono condizione di utilizzo della maggior potenzialità edificatoria qui attribuita, nonché di quella attribuita con l’accordo citato;
il permesso di costruire relativo all’intervento edilizio sull’area 08 della Zona elementare 1250 potrà essere rilasciato una volta divenuta efficace la presente variante al POC e stipulata la convenzione urbanistica, nonché una volta effettuati gli adempimenti di cui sopra e cioè la corresponsione della compensazione economica e la cessione dell’area ad attrezzature e spazi collettivi di cui al precedente accordo citato;
che gli interventi di trasformazione edilizia nell’area 08 Zona Elementare sono esclusi dall’obbligo di cessione gratuita delle aree per Attrezzature e Spazi Collettivi per Servizi di Interesse Collettivo (Zona G), (aree di urbanizzazione secondaria – U2) ritenendosi assolto tale obbligo in virtù della cessione al Comune di parte dell’area 05 parte Zona Elementare 1250, nel rispetto degli obblighi assunti con l'Accordo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 122/2004;
il presente accordo e la proposta ivi contenuta sono impegnativi per il Privato proprietario dalla data della sua sottoscrizione, pur essendo tale accordo concluso sotto condizione sospensiva del recepimento delle sue previsioni, da parte del Consiglio Comunale, tramite l'approvazione della variante al POC di recepimento del
presente accodo. Solo a decorrere da tale approvazione l’accordo diverrà impegnativo anche per il Comune. Il versamento dell’intero importo costituisce condizione di utilizzo della maggiore potenzialità edificatoria attribuita con la variante al POC;
il presente accordo è stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m. nella forma della scrittura privata autenticata, da valere ad ogni effetto di legge;
al presente atto si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti;
per tutto quanto non previsto nel presente accordo si applicano gli artt. 18 della LR 20/2000 e s.m. e 11 della L. 241/1990 e s.m.;
sono a carico del privato proprietario le spese per imposta di xxxxx, diritti di segreteria e registrazione del presente atto;
Costituiscono allegati del presente atto:
1. Estratto di mappa catastale del Foglio 169 mappali 467 – 470 – 473, con individuazione dell’area 08 Zona Elementare 1250 oggetto del presene accordo;
2. Relazione tecnica atta ad illustrare il rapporto tra la trasformazione edilizia dell'area 08 Zona Elementare 1250 e il sistema delle urbanizzazioni previste nell'intorno urbano.
3. Schema urbanistico dell’area 08 Zona Elementare 1250 teso a mostrare li rapporto tra l'intervento residenziale proposto con il presente accordo ed il sistema della mobilità, delle urbanizzazioni;
4. Estratto del Piano Regolatore vigente: zona elementare 1250 area 08 e proposta di variante al POC con indicazione dell’area oggetto del presente accordo.
5. Valutazione previsionale di clima acustico riferita all’intera area 08 Zona Elementare 1250 oggetto del presente accordo, ai sensi dell'art. 8 della L. 26/10/1995 n. 447 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 14/4/2004.
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.
IL COMUNE DI MODENA
IL PRIVATO PROPRIETARIO