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CAPITOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ADATTAMENTO, STAMPA E SPEDIZIONE DELLE PROVE INVALSI BRAILLE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Art. | 1 | OGGETTO DELLA GARA | Pag. | 2 | |
Art. | 2 | MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | Pag. | 3 | |
Par. | 1 | SOTTO SERVIZIO DI ADATTAMENTO DEI FASCICOLI IN BRAILLE | Pag. | 3 | |
Par. | 2 | SOTTO SERVIZIO DI STAMPA FASCICOLI | Pag. | 4 | |
Par. | 3 | SOTTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI FASCICOLI STAMPATI | Pag. | 5 | |
Art. | 3 | TEMPI | Pag. | 5 | |
Art. | 4 | OBBLIGO DI RISERVATEZZA | Pag. | 5 | |
Art. | 5 | TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI | Pag. | 6 | |
Art. | 6 | RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO CON XXXXX | Xxx. | 6 | |
Art. | 7 | OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO | Pag. | 6 | |
Art. | 8 | OBBLIGHI DELL’INVALSI | Pag. | 7 | |
Art. | 9 | GARANZIA DELL'AGGIUDICATARIO | Pag. | 7 | |
Art. | 10 | RESPONSABILITÀ’ E COPERTURA ASSICURATIVA | Pag. | 7 | |
Art. | 11 | PENALI | Pag. | 8 | |
Art. | 12 | INADEMPIMENTI E PENALITÀ | Pag. | 8 | |
Art. | 13 | RISOLUZIONE | Pag. | 9 | |
Art. | 14 | RECESSO | Pag. | 10 | |
Art. | 15 | MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA | Pag. | 11 | |
Art. | 16 | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO | Pag. | 11 | |
Art. | 17 | SUBAPPALTO | Pag. | 11 | |
Art. | 18 | CODICE ETICO | Pag. | 11 | |
Art. | 19 | PAGAMENTI E FATTURAZIONE | Pag. | 12 | |
Art. | 20 | TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI | Pag. | 13 | |
Art. | 21 | DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE | Pag. | 13 | |
Art. | 22 | FORMA DEL CONTRATTO | Pag. | 13 | |
Art. | 23 | LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE | Pag. | 13 | |
Art. | 24 | CLAUSOLA FINALE | Pag. | 13 |
PREMESSA
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI) deve realizzare nei mesi di aprile e maggio 2018, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi1 II e V della scuola primaria, III della scuola secondaria di primo grado e II della scuola secondaria di secondo grado, sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie.
La rilevazione deve essere effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi di due prove scritte (tre per la III secondaria di primo grado e la V primaria), riguardanti rispettivamente le discipline “Italiano” e “Matematica” e, limitatamente alla V primaria e III secondaria di primo grado, “Inglese”
Considerata la peculiarità dei servizi richiesti, l’Aggiudicatario dovrà:
⮚ fornire i servizi nei tempi, nei modi e in piena conformità a quanto stabilito dal contratto e dal presente Capitolato;
⮚ predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atte a garantire i requisiti di qualità ed i livelli di prestazione dei servizi indicati nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi alla segretezza del contenuto delle prove;
⮚ assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione dell’obbligo di assicurare la segretezza del contenuto delle prove, manlevando e tenendo indenne l’INVALSI da tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese per risarcimento danni e quelle eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
A tal fine l’Aggiudicatario dovrà garantire, in ogni fase della lavorazione dei servizi richiesti e comunque sino alla data di svolgimento delle prove, l’assoluto rispetto dell’obbligo di riservatezza in ordine al contenuto delle prove oggetto del contratto ed ogni altra notizia ad esse connessa, accertando altresì, sotto la propria responsabilità, che tutti gli addetti coinvolti nella realizzazione del servizio rispettino il predetto obbligo.
L’Aggiudicatario dovrà, altresì, far sottoscrivere a tutte le persone coinvolte nella realizzazione dei servizi descritti nel presente capitolato una dichiarazione nella quale si obbligano a non divulgare in nessuna forma i materiali stessi o parte di essi. Copia delle predette dichiarazioni deve essere inviata all’INVALSI via fax, all’attenzione del responsabile dell'Area prove dell'INVALSI, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell’inizio del sotto servizio nel quale è coinvolto ciascun soggetto tenuto all’obbligo della sottoscrizione della predetta dichiarazione.
Art. 1 – OGGETTO DELLA GARA
L’oggetto della gara consiste nella realizzazione del servizio di adattamento, stampa e spedizione delle prove in formato Braille per gli studenti non vedenti partecipanti alla rilevazione nazionali INVALSI a.s. 2017-2018.
I fascicoli stampati dovranno essere spediti a cura dell'Aggiudicatario del presente servizio all'indirizzo che sarà comunicato dall'INVALSI. all'indirizzo che sarà comunicato dall'INVALSI.
Il servizio complessivo richiesto consta di 3 (tre) sottoservizi distinti, ma strettamente correlati l’uno con l’altro. A tal fine l’Aggiudicatario del servizio dovrà individuare una persona responsabile dell’intero servizio che coordini le varie fasi facendo da tramite tra i 2 (due) sottoservizi, collaborando strettamente con l’INVALSI.
L’INVALSI comunicherà all’Aggiudicatario del servizio i recapiti telefonici, i numeri di fax, gli indirizzi e- mail e i nominativi delle persone cui rivolgersi per i diversi sottoservizi al fine di garantire il coordinamento di tutte le attività. Non è ammessa alcuna comunicazione da parte dell’Aggiudicatario a recapiti o persone diverse da quelle espressamente indicate dall’INVALSI.
I sottoservizi, specificati al successivo art. 2, sono i seguenti:
1 Per “classe” si intende in questo caso una determinata annualità nell’ambito di un corso di studio; ad esempio, la classe II della scuola primaria corrisponde al secondo anno di tale corso. Nel presente capitolato ci si riferirà alla classe intesa come annualità utilizzando l’espressione “livello di classe”.
1. adattamento (rielaborazione, revisione testi e verifica tiflologica dei fascicoli descritti nel successivo art.2 - Par. 1);
2. stampa fascicoli in braille;
3. spedizione dei fascicoli braille stampati presso l'indirizzo che sarà comunicato dal''INVALSI entro e non oltre il 9 marzo 2018 per le rilevazioni nazionali di aprile 2018 (III secondaria di primo grado) ed entro e non oltre il 16 marzo 2018 per le altre rilevazioni che si svolgeranno a partire dal 3 maggio 2018.
Art. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio complessivo richiesto consta dei 3 (tre) sottoservizi di seguito specificati.
Par. 1 – SOTTO SERVIZIO DI ADATTAMENTO
La realizzazione del sotto servizio di adattamento (rielaborazione, revisione testi e verifica tiflologica dei fascicoli) concerne la predisposizione in forma definitiva, dei sotto elencati fascicoli (v. DESCRIZIONE DEI FASCICOLI).
L’INVALSI consegnerà i fascicoli per il servizio di editing su file in formato pdf e Microsoft Word (Word 2000 o successivi).
L’Aggiudicatario del servizio deve impegnarsi a predisporre tutte le misure idonee per garantire la riservatezza dei materiali sia verso terzi sia verso il personale impiegato. A tale riguardo si rimanda a quanto previsto dall’art. 4 del presente Capitolato.
L’Aggiudicatario dovrà in ogni caso firmare una dichiarazione con la quale si impegna:
- a non divulgare in alcun modo i contenuti delle prove;
- a non fornire ad alcuno elementi o indizi che possano consentire di individuare, anche in parte, i contenuti delle prove;
- a non portare all’esterno dei luoghi di lavorazione copie dei fascicoli o di parti di esse.
DESCRIZIONE DEI FASCICOLI
1.1 Scuola primaria (CLASSI II E V)
1.1.1 Classe II scuola primaria (livello II)
a) Fascicolo: Prova di italiano classe II scuola primaria composti ciascuno da 24 pagine + 4 di copertina.
b) Fascicolo: Prova di matematica classe II scuola primaria composti ciascuno da 24 pagine + 4 di copertina.
1.1.2 Classe V scuola primaria (livello V)
a) Fascicolo: Prova di italiano classe V scuola primaria composto da 24 pagine + 4 di copertina.
b) Fascicolo: Prova di matematica classe V scuola primaria composto da 24 pagine + 4 di copertina.
c) Fascicolo: Prova di Inglese classe V scuola primaria composto da 24 pagine + 4 di copertina.
1.2 Scuola secondaria di primo grado (livello VIII)
1.2.1 Classe III scuola secondaria di primo grado (livello VIII)
a) Fascicolo: Prova di italiano classe III scuola secondaria di primo grado composti da 28 pagine + 4 di copertina.
b) Fascicolo: Prova di matematica classe III scuola secondaria di primo grado composti da 28 pagine
+ 4 di copertina.
c) Fascicolo: Prova di Inglese classe III scuola secondaria di primo grado composti da 28 pagine + 4 di copertina.
1.3 Scuola secondaria di secondo grado (livello X)
1.3.1 Classe II scuola secondaria di secondo grado (livello X)
d) Fascicolo: Prova di italiano classe II scuola secondaria di secondo grado composti ciascuno da 32 pagine + 4 di copertina.
e) Fascicolo: Prova di matematica classe II scuola secondaria di secondo grado composti ciascuno da 28 pagine + 4 di copertina.
Al fine di poter presentare un’offerta adeguata alle specifiche indicate nel presente Capitolato, è possibile prendere visione dei fascicoli utilizzati nella rilevazione degli apprendimenti per l’anno 2016/2017 disponibili sul sito Internet dell’INVALSI all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx- xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx??xxxxxxxxxx&xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx anche i fascicoli che verranno utilizzati per la rilevazione dell’anno scolastico 2017/2018 avranno caratteristiche e strutture simili.
Par. 2 – SOTTO SERVIZIO DI STAMPA FASCICOLI
Il sotto servizio in oggetto riguarda la stampa in formato braille dei fascicoli descritti nel precedente paragrafo secondo le quantità indicate nel presente paragrafo.
2.1 | Scuola Primaria classe II | |
a. | Prova di italiano classe II scuola primaria stampa: B/N quantità: 50 copie | |
b | Prova di matematica classe II scuola primaria stampa: B/N quantità: 50 copie | |
2.2 | Scuola Primaria classe V | |
a. | Prova di italiano classe V scuola primaria stampa: B/N quantità: 50 copie | |
b | Prova di matematica classe V scuola primaria stampa: B/N quantità: 50 copie | |
c | Prova di Inglese classe V scuola primaria stampa: B/N quantità: 50 copie |
2.3 Scuola Secondaria di primo grado classe III
a. Prova di italiano classe III scuola secondaria di primo grado stampa: B/N
quantità: 50 copie
b. Prova di matematica classe II scuola secondaria di primo grado stampa: B/N
quantità: 50 copie
c. Prova di Inglese classe II scuola secondaria di primo grado stampa: B/N
quantità: 50 copie
2.4 Scuola Secondaria di secondo grado classe II
a. Prova di italiano classe II scuola secondaria di secondo grado stampa: B/N
quantità: 50 copie
b. Prova di matematica classe II scuola secondaria di secondo grado stampa: B/N
quantità: 50 copie
L’INVALSI consegnerà all’Aggiudicatario i fascicoli su file Microsoft Word (Word 2000 o successivi).
Par. 3 – SOTTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI FASCICOLI STAMPATI
Terminata la fase di stampa tutti i fascicoli stampati dovranno essere spediti all'indirizzo che sarà comunicato dall'INVALSI entro il il 9 marzo 2018 per le rilevazioni nazionali di aprile 2018 (III secondaria di primo grado) ed entro e non oltre il 16 marzo 2018 per le altre rilevazioni che si svolgeranno a partire dal 3 maggio 2018.
Per il ritardo nella consegna dei fascicoli all'indirizzo che sarà comunicato, l’INVALSI si riserva di applicare una penale di € 300,00 al giorno per il primo giorno lavorativo di ritardo e di € 500,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo successivo al primo.
ART. 3 – TEMPI
I tempi di esecuzione di ciascun sotto servizio devono garantire la consegna dei fascicoli stampati presso l'indirizzo che verrà comunicato dall'INVALSI entro il il 9 marzo 2018 per le rilevazioni nazionali di aprile 2018 (III secondaria di primo grado) ed entro e non oltre il 16 marzo 2018 per le altre rilevazioni che si svolgeranno a partire dal 3 maggio 2018.
ART. 4 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per
tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale.
ART. 5 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Aggiudicatario si impegna a garantire la sicurezza nella gestione dei dati e dei sistemi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
L’Aggiudicatario si impegna, altresì, ad adottare le misure minime individuate nel citato D. Lgs. 196/2003, volte ad assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali.
ART. 6 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO CON XXXXX
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’INVALSI, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare la tempistica prevista nel presente capitolato senza ritardi in maniera tale da assicurare il normale svolgimento delle attività di rilevazione degli apprendimenti nelle scuole.
L’Aggiudicatario si obbliga a porre rimedio ad eventuali errori di stampa o comunque inerenti la realizzazione del servizio, al fine di assicurare che ciascuna scuola sia messa nelle condizioni di svolgere correttamente le prove di rilevazione degli apprendimenti in tutte le classi previste.
In particolare l’Aggiudicatario si impegna, in collaborazione con l’INVALSI, a gestire le eventuali problematiche che dovessero insorgere in fase di esecuzione.
ART. 8 – OBBLIGHI DELL’INVALSI
L’INVALSI si impegna a mettere a disposizione dell’Aggiudicatario tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dei 3 (tre) sotto servizi di cui all’art. 2 nel rispetto della tempistica di cui all’art. 3.
L’INVALSI si impegna, nella fase di esecuzione del contratto, a fornire all’Aggiudicatario tutta la collaborazione necessaria per la realizzazione dei servizi. Il Responsabile dell'Area prove dell'INVALSI effettuerà le attività di controllo previste nel presente capitolato con la massima tempestività.
ART. 9 – GARANZIA DELL'AGGIUDICATARIO
A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell’INVALSI con la stipula del contratto l’Aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo. La garanzia a copertura dell’esecuzione del contratto, rilasciata in favore dell’INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione del contratto.
In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell’INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’INVALSI.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, il Contratto di fornitura derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del contratto, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l’INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ’ E COPERTURA ASSICURATIVA
L’INVALSI resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall’Aggiudicatario, il quale manleva l’Ente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da
quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, l’INVALSI.
L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’INVALSI, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice.
La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti.
Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi.
ART. 11 – PENALI
L’obiettivo della stazione appaltante è quello di consentire, nei tempi e con le modalità indicate, il corretto svolgimento della rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2017/2018.
A tal fine l’Aggiudicatario dovrà rispettare, nei minimi dettagli, le specifiche fornite e dovrà curare che:
a. il prodotto finale sia tale da garantire il corretto svolgimento delle prove sopra citate e la realizzazione complessiva della rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2017/2018; la consegna del prodotto avvenga nel termine indicato. Al riguardo si sottolinea che un ritardo sia pur minimo nella consegna potrebbe comportare il mancato o non corretto svolgimento delle attività di rilevazione in argomento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali potranno dar luogo all’applicazione delle seguenti penali.
Riferimento documentazione di gara | Inadempimenti contrattuali | Penale applicata | |
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 3: | Consegna fascicoli dopo le date indicate nel presente capitolato | Per il primo giorno di ritardo Per ogni giorno di ritardo successivo al 1° | 300,00 € 500,00 € |
Capitolato Tecnico - art. 6 : responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dell’aggiudicatario con terzi | Violazione degli obblighi segnalate dall'Ispettorato del lavoro | Per ogni violazione segnalata | Ritenuta fino al 10% del valore dell’importo aggiudicato |
L’eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato non può eccedere la misura del 10% del valore dell’importo aggiudicato, ai sensi della normativa vigente, e non esclude l’esercizio del diritto al risarcimento del danno ulteriore da parte dell’INVALSI ex art. 1382 Cod. Civ..
Per quanto sopra espresso, qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto con le modalità e nei termini sopra indicati, l’INVALSI potrà avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 D.P.R. 20.08.2001, n. 384).
ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ
Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa
contestazione. Tale termine potrà essere ridotto in presenza di estrema urgenza. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
ART. 13 – RISOLUZIONE
L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
d) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto;
e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;
f) nei casi di cui agli articoli 16 (Divieto di cessione del contratto), 18 (Codice Etico), 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 21 (Danni, responsabilità civile);
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita;
h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
i) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
L’INVALSI deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dal contratto, l’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del Contratto di fornitura risolto. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.
ART. 14 - RECESSO
Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’INVALSI delle prestazioni eseguite relative al contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
L’INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
ART. 15 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 17 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
ART. 18 - CODICE ETICO
Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 19 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, l’Aggiudicatario potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
a) servizi di adattamento delle prove, stampa e spedizione per le Rilevazioni di maggio 2018 in unica soluzione e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione;
b) servizi di adattamento delle prove, stampa e spedizione per la Prova nazionale di giugno 2018 in unica soluzione e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione;
Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data del contratto;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.
Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse.
L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.
ART. 20 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
In ogni caso, si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ART. 21 - DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi.
ART. 22 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso.
ART. 23 - LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Roma.
ART. 24 - CLAUSOLA FINALE
Il presente capitolato ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il
contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell’INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente capitolato si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.