Accordo
Testo originale
Accordo
tra la Confederazione Svizzera, da una parte,
0.142.112.681
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991 Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 1° giugno 2007)
La Confederazione svizzera, da una parte, e
la Comunità europea, la Repubblica di Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica di Cipro, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica,
la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica italiana,
la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia,
la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia,
il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica di Ungheria, dall’altra,2
in appresso denominate «parti contraenti»,
convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costi- tuisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni,
decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposi- zioni applicate nella Comunità europea,
hanno deciso di concludere il seguente Accordo:
I. Disposizioni di base
Art. 1 Obiettivo
Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
RU 2002 1529; FF 1999 5092
1 Art. 1 cpv. 1 lett. g del DF del 8 ott. 1999 (RU 2002 1527 1528)
2 Nuovo testo giusta l’art. 2 lett. a del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995; FF 0000 0000 0000).
a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività eco- nomica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segna- tamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti con- traenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospi- tante;
d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godo- no i cittadini nazionali.
Art. 2 Non discriminazione
In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i citta- dini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Art. 3 Diritto di ingresso
Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I.
Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica
Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.
Art. 5 Prestazione di servizi
(1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società confor- memente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
(2) Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente:
a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del para- grafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1;
b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l’autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità com- petenti della parte contraente interessata.
(3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizze- ra che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destina- tari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.
(4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Art. 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attività economica
Alle persone che non svolgono un’attività economica è garantito il diritto di sog- giorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell’al- legato I relative alle persone che non svolgono attività.
Art. 7 Altri diritti
Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:
a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguar- da l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;
b) il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospi- tante e di esercitare la professione scelta;
c) il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica;
d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazio- nalità;
e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un’attività economica, qua- lunque sia la loro nazionalità;
f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all’eser- cizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;
g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un’attività economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per eser- citare un’attività economica, nonché il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle presta- zioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considera- zione dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le isti- tuzioni.
Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Sviz- zera l’accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la pre- stazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all’allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell’esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
II. Disposizioni generali e finali
Art. 10 Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo
(1) Durante i cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.
A decorrere dall’inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
(1a)3 La Svizzera può mantenere fino al 31 maggio 2007 contingenti riguardanti l’accesso di lavoratori dipendenti in Svizzera e di lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.
Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicabile ai cittadini dei nuovi Stati mem- bri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se conti-
3 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il
17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995; FF 0000 0000 0000).
nuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino al 31 maggio 20094. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa il 31 maggio 2007.
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Questi Stati membri possono introdurre le stesse limita- zioni quantitative nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.
(2) Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all’articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavo- ratore integrato nel mercato regolare del lavoro.
(2a)5 La Svizzera e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca possono mantenere, fino al 31 maggio 2007, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE6 01.41; da 45.1 a 45.4; 74.60; 74.70), di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’accordo. Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 bis, 2 bis, 3 xxx x 0 xxx, xx Xxxxxxxx dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico tra le parti contraenti relativo alla prestazione di servizi (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, nella misura in cui copre la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavo- ratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenute specifiche qualifiche per le carte di soggiorno di durata inferiore a
4 Proroga fino a questa data giusta la notifica del 29 mag. 2007 (RU 2008 573).
5 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il
17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995; FF 0000 0000 0000).
6 NACE: R (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato in ultimo dal R (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dic. 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).
quattro mesi7 e per i prestatori di servizi nei quattro settori sopramenzionati di cui all’articolo 5, paragrafo 1 dell’accordo.
Prima del 31 maggio 2007, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro il 31 maggio 2007, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino al 31 maggio 20098. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cesserà il 31 maggio 2007.
Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui sopra al presente paragrafo.
(3) A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell’ambito dei suoi contin- genti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15 000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115 500 carte di soggiorno di durata superiore a quat- tro mesi e inferiore a un anno.
(3a)9 Dall’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla parteci- pazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui sotto e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 bis, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavora- tori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, un quantitativo minimo di nuove carte di soggiorno10 conformemente alla tabella seguente:
7 I lavoratori possono chiedere carte di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3a anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.
8 Proroga fino a questa data giusta la notifica del 29 mag. 2007 (RU 2008 573).
9 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il
17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995; FF 0000 0000 0000).
10 Queste carte di soggiorno sono rilasciate in aggiunta rispetto ai contingenti di cui
all’art. 10 dell’Acc., riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell’Acc. (21 giu. 1999) o cittadini della Repubbli- ca di Cipro o della Repubblica di Malta. Queste carte di soggiorno sono anche in aggiunta rispetto alle carte di soggiorno concesse in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti.
Fino al | Numero di carte di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno | Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno |
31 maggio 2005 | 900 | 9 000 |
31 maggio 2006 | 1300 | 12 400 |
31 maggio 2007 | 1700 | 15 800 |
31 maggio 2008 | 2200 | 19 200 |
31 maggio 2009 | 2600 | 22 600 |
(4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono con- cordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l’anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5%. L’anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello.
Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di sog- giorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15 000 l’anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115 500 l’anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.
(4a)11 Alla fine del periodo descritto al paragrafo 1a e nel presente paragrafo, e fino a 12 anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4 dell’accordo.
In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro il 31 maggio 2009. In tal caso, il paese che ha effettuato tale comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1a, 2a e 3a fino al 30 aprile 2011. In questo caso il numero annuo di carte di soggiorno di cui al paragrafo 1a è il seguente:
Fino al Numero di carte di soggiorno
per un periodo pari o superiore a un anno
Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
31 maggio 2010 2800 26 000
30 aprile 2011 3000 29 000
11 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il
17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995; FF 0000 0000 0000).
(4b)12 Qualora Malta subisca o preveda perturbazioni del suo mercato del lavoro che possano minacciare seriamente il tenore di vita o il livello dell’occupazione in una data regione o in un dato settore, e decida di invocare le disposizioni contenute nella sezione 2 «Libera circolazione delle persone» dell’allegato XI dell’atto di adesione, le misure restrittive adottate da Malta nei confronti degli altri Stati membri dell’UE possono essere applicate anche alla Svizzera. In tal caso, la Svizzera ha la facoltà di adottare nei confronti di Malta misure reciproche equivalenti
Malta e la Svizzera possono ricorrere a questa procedura fino al 30 aprile 2011.
(5) Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del para- grafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti con- traenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professio- nale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circola- zione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all’articolo 7.
(5a)13 Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1a, 2a, 3a, 4a e 4b, segnatamente quelle del paragrafo 2a relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavo- ro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contra- enti, dei nuovi Stati membri di cui ai precitati paragrafi, sono autorizzati ad esercita- re un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.
I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circola- zione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente accordo, in particolare nell’articolo 7.
12 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il
17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995; FF 0000 0000 0000).
13 Introdotto dall’art. 2 lett. b del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il
17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995; FF 0000 0000 0000).
(6) La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le sta- tistiche e le informazioni utili, comprese le misure d’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.
(7) Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.
(8) Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all’allega- to II.
Art. 11 Trattazione dei ricorsi
(1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo.
(2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.
(3) Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.
Art. 12 Disposizioni più favorevoli
Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.
Art. 13 Standstill
Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei con- fronti dei cittadini dell’altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Art. 14 Comitato misto
(1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti con- traenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
(2) In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, al fine di esaminare le misure ade- guate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto stretta- mente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.
(3) Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
(4) Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l’anno. Ciascuna parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.
(5) Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest’ultimo.
(6) Il Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incari- cati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.
Art. 15 Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L’atto finale contiene le dichiarazioni.
Art. 16 Riferimento al diritto comunitario
(1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
(2) Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurispru- denza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurispru- denza.
Art. 17 Evoluzione del diritto
(1) Non appena una parte contraente avvia il processo d’adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambia- mento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l’altra attraverso il Comitato misto.
(2) Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto funzionamento dell’Accordo.
Art. 18 Riesame
Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Art. 19 Composizione delle controversie
(1) Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controver- sia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
(2) Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
Art. 20 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo.
Art. 21 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
(1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.
(2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
(3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.
Art. 22 Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione
(1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori eco- nomici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente Accordo.
(2) In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest’ul- timo.
Art. 23 Diritti acquisiti
In caso di denuncia o di mancato rinnovo, i diritti acquisiti dai privati restano immu- tati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
Art. 24 Campo d’applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall’altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate.
Art. 25 Entrata in vigore e durata
(1) Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese suc- cessivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
– Accordo sulla libera circolazione delle persone,
– Accordo sul trasporto aereo14,
– Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia15,
– Accordo sul commercio di prodotti agricoli16,
– Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità17,
– Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici18,
– Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica19.
(2) Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rin- novato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all’altra parte contraente prima che scada il periodo ini- ziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(3) La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
(4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal rice- vimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denun- cia di cui al paragrafo 3.
14 RS 0.748.127.192.68
15 RS 0.740.72
16 RS 0.916.026.81
17 RS 0.946.526.81
18 RS 0.172.052.68
19 RS 0.420.513.1
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olan- dese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Allegato I20
Libera circolazione delle persone
I. Disposizioni generali
Art. 1 Ingresso e uscita
(1) Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell’altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente Alle- gato, nonché i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente Allegato dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.
Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente Allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.
(2) Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell’articolo 3 del presente Allegato, nonché ai lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 17 del presente Allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell’altra parte contraente alcun visto d’uscita né obbligo equivalente.
Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della pro- pria legislazione, una carta d’identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.
Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto è l’unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.
Art. 2 Soggiorno e attività economica
(1) Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all’articolo 10 del pre- sente Accordo e al capo VII del presente Allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a
IV. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri.
I cittadini delle parti contraenti hanno altresì il diritto di recarsi in un’altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per
20 Aggiornato giusta l’art. 2 lett. c e l’all. I del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995;
FF 0000 0000 0000).
cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, all’occorrenza, le misure necessarie per essere assunti. Coloro che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parte contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall’assistenza sociale durante tale soggiorno.
(2) I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un’attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purché soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.
(3) La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti con- traenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d’identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.
(4) Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l’ob- bligo di segnalare la loro presenza sul territorio.
Art. 3 Membri della famiglia
(1) I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall’altra parte contraente.
(2) Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico;
c) nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.
Le parti contraenti favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente.
(3) Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito:
a) il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
b) un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela;
c) per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.
(4) La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima vali- dità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.
(5) Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza.
(6) I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un’attività economica sul territorio dell’altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di forma- zione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Art. 4 Diritto di rimanere
(1) I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un’altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.
(2) Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento xx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00 (XX L 142 del 1970, pag. 00)00 x xxxx xxxxxxxxx 00/00/XXX (XX L 14 del 1975, pag. 10) 22.
Art. 5 Ordine pubblico
(1) I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.
(2) Conformemente all’articolo 16 dell’Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 000)00, 00/00/XXX (XX L 121 del 1972, pag. 00)00 x 00/00/XXX (XX L 14 del 1975, pag. 10)25.
II. Lavoratori dipendenti
Art. 6 Disciplina del soggiorno
(1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denomi- nato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di sog- giorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automatica- mente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità
21 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
22 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
23 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
24 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
25 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.
(2) Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro.
Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno.
(3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:
a) il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio;
b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
(4) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
(5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
(6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente.
(7) L’adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all’immediata esecuzione dei contratti di lavoro con- clusi dai richiedenti.
Art. 7 Lavoratori dipendenti frontalieri
(1) Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retri- buita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.
(2) I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell’impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica.
(3) La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 8 Mobilità professionale e geografica
(1) I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
(2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un’attività dipendente a un’attività auto- noma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.
Art. 9 Parità di trattamento
(1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un tratta- mento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzio- ne, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
(2) Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipen- denti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
(3) Egli fruisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipen- denti nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadat- tamento o di rieducazione.
(4) Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre con- dizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui preve- dano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.
(5) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell’altra parte contraente, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi com- preso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organiz- zazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di orga- nismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipen- denti dell’impresa.
Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall’altra parte contraente.
(6) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 26 del presente Allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell’altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita.
Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elen- chi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.
La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.
Art. 10 Impiego presso la pubblica amministrazione
Al cittadino di una parte contraente che esercita un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all’esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
Art. 11 Collaborazione in materia di collocamento
Le parti contraenti collaborano, nell’ambito della rete EURES (European Employ- ment Services), per quanto riguarda l’instaurazione di contatti, la compensazione dell’offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.
III. Autonomi
Art. 12 Disciplina del soggiorno
(1) Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decor- rere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.
(2) La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di eserci- tare un’attività economica indipendente.
(3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:
a) del documento in forza del quale è entrato nel territorio;
b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.
(4) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
(5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.
(6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un’attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio.
Art. 13 Lavoratori autonomi frontalieri
(1) Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un’attività indipendente sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
(2) I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un’atti- vità indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un’attività economica indipendente.
(3) La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
Art. 14 Mobilità professionale e geografica
(1) I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.
(2) La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passag- gio da un’attività autonoma a un’attività dipendente. La mobilità geografica com- prende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.
Art. 15 Parità di trattamento
(1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai citta- dini nazionali.
(2) Le disposizioni dell’articolo 9 del presente Allegato si applicano, mutatis mutan- dis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.
Art. 16 Esercizio della pubblica potestà
Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un’attività legata, anche occasionalmente, all’esercizio della pubblica autorità.
IV. Prestazione di servizi
Art. 17 Prestazione di servizi
Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accor- do, è vietata:
a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territo- rio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
b) qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’ar- ticolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
i) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
ii) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte con- traente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territo- rio di un’altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’arti- colo 1.
Art. 18
Le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità euro- pea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.
Art. 19
Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l’esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente Allegato e degli allegati II e III.
Art. 20
(1) Alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all’articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.
(2) Le persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state auto- rizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.
(3) Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunità europea interessato.
(4) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all’articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto:
a) il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio;
b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servi- zi.
Art. 21
(1) La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all’articolo 17, lette- ra a) del presente Allegato – che si tratti di una prestazione ininterrotta o di presta- zioni successive –, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano né l’adempimento degli obbli- ghi legali del prestatore di servizi nei confronti dell’obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi, né casi di forza maggiore.
Art. 22
(1) Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presente Allegato non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all’esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.
(2) Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l’applicabilità delle disposi- zioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell’ambito di una pre- stazione di servizi. Conformemente all’articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1)26 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
(3) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a), e dell’articolo 19 del presente Alle- gato non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo per quanto riguarda:
i) l’attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
ii) i servizi finanziari la cui prestazione esige un’autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.
(4) Le disposizioni dell’articolo 17, lettera a) e dell’articolo 19 del presente Allega- to non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
Art. 23 Destinatario di servizi
(1) Al destinatario di servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, il destinatario di ser- vizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli può es- sere escluso dall’assistenza sociale durante il soggiorno.
(2) La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
26 Secondo il testo in vigore al momento della firma dell’Acc.
V. Persone che non esercitano un’attività economica
Art. 24 Disciplina del soggiorno
(1) Il cittadino di una parte contraente che non esercita un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:
a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno;
b) di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi27.
Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.
(2) Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d’assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.
(3) Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purché soddisfino le condizioni stabi- lite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell’allegato II, vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.
(4) Una carta di soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno, è rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente in base ad un’altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all’autorità nazionale interessata con un dichiarazione o, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinché egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all’assistenza socia- le dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e dispon- ga di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina né l’accesso alla formazione professionale, né l’aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.
27 In Svizzera, la copertura dell’assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d’infortunio e maternità.
(5) La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purché siano soddisfatte le condizioni d’ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.
(6) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del per- messo di soggiorno.
(7) La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l’ha rilasciata.
(8) Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
VI. Acquisto di immobili
Art. 2528
(1) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto di immobili. Egli può, in qualsiasi momen- to, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.
(2) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investi- mento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
(3) Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di aliena- zione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare un’abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investi- mento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
28 Vedi tuttavia le Misure transitorie per l’acquisto di terreni e di residenze secondarie alla fine del presente all.
VII. Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo
Art. 26 Generalità
(1) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accor- do, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente Allegato.
(2) Quando sono applicate le restrizioni previste all’articolo 10 del presente Accor- do, l’esercizio di un’attività economica è soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.
Art. 27 Disciplina del soggiorno dei lavoratori dipendenti
(1) La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo pur- ché il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata pur- ché il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un’attività economica e che i limiti quantitativi previsti all’articolo 10 del presente Accordo non siano raggiunti. Conformemente all’articolo 24 del presente Allegato, non vi è alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l’altro.
(2) Durante il periodo di cui all’articolo 10, paragrafi 2, 2a, 4a e 4b del presente Accordo, una parte contraente può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.
(3) a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro tempora- neo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automati- camente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata29, senza che possa essere contestato loro l’eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
b) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lette- ra a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.
Art. 28 Lavoratori dipendenti frontalieri
(1) Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un’attività retribuita nelle zone frontaliere dell’altra parte con- traente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo
29 Essi non sono soggetti né alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, né al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.
le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in mate- ria di circolazione frontaliera.
(2) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rila- sciata.
Art. 29 Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti
(1) Il lavoratore dipendente che, all’entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all’interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza, purché dimostri di poter esercitare un’attività economica.
(2) Il lavoratore frontaliero ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni ucces- sivi alla fine dell’attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
(3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi sog- giornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Art. 30 Mobilità geografica e professionale dei dipendenti
(1) Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all’inizio dell’impiego, alla mobilità professionale e geografica. È possibile passare da un’attività dipendente ad un’attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 del presente Accordo.
(2) Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.
Art. 31 Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi
Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un’altra parte contraente per esercitare un’attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all’occorrenza, essere proro- gato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.
Art. 32 Lavoratori autonomi frontalieri
(1) Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati
limitrofi, esercita un’attività autonoma nelle zone frontaliere dell’altra parte con- traente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
(2) Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualità di lavorato- re frontaliero e a titolo autonomo, un’attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un’attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all’occor- renza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.
(3) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l’ha rila- sciata.
Art. 33 Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi
(1) Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, riceverà automatica- mente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza, purché abbia già lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
(2) Il lavoratore frontaliero autonomo riceverà automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell’attività precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un’attività economica.
(3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi sog- giornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un’attività economica.
Art. 34 Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi
Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobi- lità professionale e geografica all’interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri: le carte speciali) prelimi- nari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.
Misure transitorie per l’acquisto di terreni e di residenze secondarie
1. Repubblica Ceca
a. La Repubblica Ceca può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge n. 219/1995 Sb. sulla valuta estera modificata, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri non residenti nella Repubblica Ceca e di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Repubblica Ceca né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza.
b. La Repubblica Ceca può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge n. 219/1995 Sb. sulla valuta estera modificata, nella legge n. 229/1991 Sb. sul regime dei rapporti di proprietà concernenti i terreni e altri tipi di proprietà agricola, e nella legge n. 95/1999 Sb. sulle condizioni relative al trasferimento della proprietà di terreni agricoli e foreste dallo Stato ad altre entità, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate nella Repubblica Ceca. Senza pregiudizio di un’altra disposizione del presente punto 1, un cittadino svizzero, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, non può essere in alcun caso trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
c. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica Ceca non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera b o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Repubblica Ceca.
d. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successi- vo alla data di adesione della Repubblica Ceca all’UE. Il Comitato misto può deci- dere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
e. Nel caso in cui la Repubblica Ceca introduca condizioni per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti durante il periodo transitorio, tali condizioni devono essere basate su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni fra cittadi- ni della Repubblica ceca e cittadini svizzeri.
f. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Repubblica Ceca, il Comitato misto, su richiesta della Repubblica Ceca, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
2. Estonia
a. L’Estonia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini sviz- zeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Estonia, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Conformemente a questa legislazione, l’Estonia ha adottato la legge sulle restrizioni all’acquisto di beni immobili e le modifiche alla legge sulla riforma agraria, entrambe in vigore dal 12 febbraio 2003.
b. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Estonia, e che vi hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Estonia.
c. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successi- vo alla data di adesione dell’Estonia all’UE. A tal fine la Commissione delle Comu- nità europee (in seguito denominata “Commissione”) presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
d. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell’Estonia il Comitato misto, su richiesta dell’Estonia, decide in merito alla proro- ga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
3. Cipro
Cipro può mantenere, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione in vigore al 31 dicembre 2000 riguardante l’acquisto di residenze secondarie.
In virtù della legge Cap. 109 sull’acquisto di beni immobili (da parte di stranieri) e delle leggi di modifica 52/69, 55/72 e 50/90, l’acquisto di beni immobili a Cipro da parte di non ciprioti è soggetta all’approvazione del Consiglio dei Ministri. Il Consi- glio dei Ministri ha autorizzato i funzionari distrettuali a concedere questa approva- zione a suo nome. Quando il bene immobile interessato supera i 2 donum (1 donum
= 1338 m2), l’approvazione può essere concessa solo ai fini seguenti:
a. residenza primaria o secondaria di superficie non superiore a 3 donum;
b. locali professionali o commerciali;
c. imprese in settori considerati vantaggiosi per l’economia cipriota.
La legge sopramenzionata è stata modificata dalla legge n. 54(I)/2003 del 2003 sull’acquisto di beni immobili (da parte di stranieri) (modifica). La nuova legge non impone alcuna restrizione ai cittadini dell’UE e alle società registrate nell’UE per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili legati a una residenza primaria e a
investimenti esteri diretti, né per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili da parte di agenti e promotori immobiliari dell’UE. Per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie, la legge stabilisce che, per un periodo di cinque anni a decor- rere dall’adesione di Cipro all’UE, i cittadini dell’UE che non risiedono permanen- temente a Cipro e le società registrate nell’UE che non hanno la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale a Cipro, non possono acquistare beni immobili per usarli come residenza secondaria senza previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, che ha delegato la sua autorità, come sopra indicato, ai fun- zionari distrettuali.
4. Lettonia
a. La Lettonia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le norme stabilite nella legge recante modifica della legge sulla privatizzazione dei terreni nelle aree rurali (in vigore dal 14 aprile 2003), per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Lettonia, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
b. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successi- vo alla data di adesione della Lettonia all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
c. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Lettonia il Comitato misto, su richiesta della Lettonia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
5. Lituania
a. La Lituania può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione esistente al momento della firma del presen- te protocollo relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Lituania, né vi hanno una succursale o un’agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Conformemente a questa legislazione, i cittadini e le persone giuridi- che svizzeri, così come le organizzazioni costituite in Svizzera senza lo status di persone giuridiche, ma dotate della capacità civile prevista dalla legislazione svizze- ra, non possono acquistare terreni agricoli e foreste prima della fine del periodo transitorio di sette anni definito nel trattato di adesione della Repubblica di Lituania all’Unione europea.
b. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Lituania, e che vi hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Lituania.
c. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successi- vo alla data di adesione della Lituania all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
d. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Lituania il Comitato misto, su richiesta della Lituania, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
6. Ungheria
a. L’Ungheria può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, le disposizioni contenute nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie.
b. I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Ungheria per almeno quattro anni in modo continuativo non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Ungheria. Durante il periodo transitorio l’Ungheria applica, per l’acquisto di residenze secondarie, procedure di autorizzazione basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni tra cittadini ungheresi e cittadini svizzeri residenti in Ungheria.
c. L’Ungheria può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, i divieti contenuti nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche che non sono residenti o non sono cittadini ungheresi e da parte di persone giuridiche.
d. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola in Ungheria per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera c o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell’Ungheria.
e. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successi- vo alla data di adesione dell’Ungheria all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera c.
f. Nel caso in cui l’Ungheria applichi procedure di autorizzazione per l’acquisto di terreni agricoli durante il periodo transitorio, tali procedure devono essere basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.
g. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell’Ungheria il Comitato misto, su richiesta dell’Ungheria, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
7. Malta
L’acquisto di beni immobili nelle isole maltesi è disciplinato dalla legge sulla pro- prietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti) (Cap. 246 della legislazione di Malta). Tale legge stabilisce quanto segue:
a. 1. Un cittadino svizzero può acquistare un bene immobile a Malta da usare come propria residenza (non necessariamente primaria), purché tale persona non possieda già un’altra residenza a Malta. Tali acquisti non richiedono che l’interessato abbia diritto di soggiorno a Malta, anche se sono subordinati a un permesso che (con un numero limitato di eccezioni specificate dalla legge) non può essere rifiutato se il valore del bene è superiore a un importo determinato annualmente da un indi- ce (attualmente 30 000 lire maltesi per un appartamento e 50 000 lire maltesi per una casa).
2. Un cittadino svizzero può anche stabilire la sua residenza primaria a Malta in ogni momento conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Il fatto di lasciare Malta non comporta alcun obbligo di cessione degli immobili acquistati a titolo di residenza primaria.
b. I cittadini svizzeri che acquistano beni immobili in speciali aree indicate dalla legge (generalmente aree che sono parte di progetti di rigenerazione urbana) non necessitano di un permesso per tali acquisti, né sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda il numero, l’uso o il valore di detti beni.
8. Polonia
a. La Polonia può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all’acquisto di residenze secondarie. Conformemente a tale legislazione, un cittadino svizzero deve soddisfare le condizioni stabilite nella legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri modificata (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 con emendamenti).
b. I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Polonia per quattro anni in modo continuativo non sono soggetti, per quanto riguarda l’acquisto di residenze secondarie, alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Polonia.
c. La Polonia può mantenere in vigore, per dodici anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste. In nessun caso i cittadini svizzeri o le persone giuridiche costituite secondo le leggi svizzere possono, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattati meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo. Conformemente a tale legislazione, un cittadino svizzero deve soddisfare le condizioni stabilite nella legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto di
beni immobili da parte di stranieri modificata (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 con emendamenti).
d. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed hanno affittato terreni in Polonia come persone fisiche o giuridiche per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle dispo- sizioni di cui alla lettera c o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Polonia per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e foreste a decorrere dall’adesione all’UE. Nelle province di Warmińsko-Mazurskie, Pomor- skie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoślaskie, Opolskie e Wielkopolskie, il periodo di residenza e di affitto indicato nella frase precedente è esteso a sette anni. Il periodo di affitto precedente l’acquisto di terreni è calcolato individualmente, per ogni cittadino svizzero che ha affittato terreni in Polonia, dalla data certificata del contratto di affitto originale. Gli agricoltori autonomi che hanno affittato terreni non come persone fisiche bensì giuridiche possono trasferire i diritti della persona giuridica derivanti dal contratto di affitto ad essi stessi in qualità di persone fisiche. Per il calcolo del periodo di affitto precedente il diritto di acquisto, si considera il periodo di affitto in qualità di persone giuridiche. I contratti di affitto di persone fisiche possono essere forniti con una data certificata retroattivamente e si considera l’intero periodo di affitto dei contratti certificati. Non vi sono limiti di tempo, per gli agricoltori autonomi, per trasformare i loro attuali contratti di affitto in contratti come persone fisiche o in contratti scritti con una data certificata. La procedura per trasformare i contratti di affitto è trasparente e non costituisce in alcun caso un nuovo ostacolo.
e. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successi- vo alla data di adesione della Polonia all’UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
f. Durante il periodo transitorio la Polonia applica una procedura di autorizzazione stabilita per legge che garantirà che la concessione di autorizzazioni per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio sia basata su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.
9. Slovenia
a. Se, fino alla fine di un periodo di al massimo sette anni a decorrere dall’adesione della Slovenia all’UE, sorgono difficoltà che sono gravi e possono persistere sul mercato dei beni immobili, o che potrebbero comportare un serio deterioramento del mercato dei beni immobili in una data area, la Slovenia può chiedere l’autorizza- zione ad adottare misure di protezione per risollevare la situazione di tale mercato.
b. Su richiesta della Slovenia il Comitato misto determina, con procedura d’urgenza, le misure di protezione che ritiene necessarie, specificando le condizioni e le modalità della loro attuazione.
c. In caso di gravi difficoltà sul mercato immobiliare e su esplicita richiesta della Slovenia, il Comitato misto delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta accompagnata dalle informazioni necessarie. Le misure così decise
sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate.
d. Le misure autorizzate in virtù della lettera b possono comportare deroghe alle disposizioni del presente accordo in una misura e per i periodi strettamente necessari per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a.
10. Slovacchia
a. La Slovacchia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all’UE, la sua legislazione relativa all’acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di non residenti. Conformemente a tale legislazione, un non residen- te può acquisire diritti di proprietà su beni immobili situati nella Repubblica slovac- ca ad eccezione di terreni agricoli e foreste. Un non residente non può acquisire diritti di proprietà su beni immobili la cui acquisizione è limitata dalla speciale regolamentazione stabilita nella legge n. 202/1995 sulla valuta estera modificata.
b. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
c. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un’attività agricola in Slovacchia per alme- no tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera b o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Slovacchia.
d. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto entro la fine del terzo anno successivo alla data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una rela- zione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.
e. Nel caso in cui la Slovacchia introduca procedure di autorizzazione per l’acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti durante il periodo transi- torio, tali procedure devono essere basate su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni fra cittadini della Slovacchia e della Svizzera.
f. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Slovacchia, il Comitato misto, su richiesta della Slovacchia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Allegato II30
Art. 1
(1) Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente Allegato o regole ad essi equivalenti.
(2) I termini «Stato membro» o «Stati membri» che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente Allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.
Art. 2
(1) Ai fini dell’applicazione del presente Allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente Allegato.
(2) Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C del presente Allegato.
Art. 3
(1) Il regime relativo all’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore a un anno è previsto in un protocollo annesso al presente Allegato.
(2) Il protocollo costituisce parte integrante del presente Allegato.
30 Aggiornato giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2003 del Comitato misto UE-Svizzera, del
15 lug. 2003 (RU 2004 1277), dall’all. II del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 (RU 2006 995; FF 0000 0000 0000) e dall’art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera, del 6 lug. 2006 (RU 2006 5851).
Sezione A:
Atti cui è fatto riferimento
1. 371 R 140831 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in- terno della Comunità,
aggiornato da:
000 X 000: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.01.97, pag.1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CEE) n. 1408/71,
397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag.1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il
31 N.B. L’«acquis» che è applicato dagli Stati membri della Comunità europea in seno alla Comunità europea al momento della firma del presente Acc.:
I principi della totalizzazione dei diritti alle indennità di disoccupazione e della loro realizzazione nello Stato dell’ultimo rapporto di lavoro si applicano indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.
Le persone che hanno avuto un rapporto di lavoro di una durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi alla scadenza di tale rapporto per cercarvi un posto di lavoro durante un termine ragionevole che può essere di sei mesi e che consente loro di prendere conoscenza delle offerte corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, se del caso, le misure necessarie per venire assunte.
Esse possono inoltre soggiornarvi dopo la fine del rapporto di lavoro se dispongono per sé e per i propri familiari di mezzi finanziari sufficienti che consentano loro di non dover fare ricorso all’assistenza sociale durante il loro soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra l’insieme dei rischi. Le indennità di disoccupazione cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, eventualmente completate in base alle regole della totalizzazione, sono da considerarsi alla stregua di mezzi finanziari in tal senso. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari che superano l’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei loro familiari, possono rivendicare prestazioni di assistenza. Qualora tale condizione non si applichi, i mezzi finanziari del richiedente sono considerati sufficienti se sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale dallo Stato ospitante.
I lavoratori stagionali possono far valere i loro diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato della loro ultima occupazione indipendentemente dal termine della stagione. Essi possono soggiornarvi allo scadere del rapporto di lavoro a patto che rispondano alle condizioni menzionate al paragrafo precedente. Se essi si mettono a disposizione nello Stato di residenza, essi beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in tale paese conformemente alle disposizioni dell’articolo 71 del R 1408/71.
I lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Xxxx realizzano i propri diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del lavoro.
regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU L168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 rela- tivo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavo- ratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag.1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regola- mento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici,
000 X 000: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.
399 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).
301 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).
12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.
304 R 631: Regolamento (CE) 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ed il regola- mento (CEE) 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 1408/71, per quanto riguarda l’allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
a) l’articolo 95bis non si applica;
b) l’articolo 95ter non si applica;
c) nell’allegato I, parte I è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Se un’istituzione svizzera è l’istituzione competente per la concessione delle presta- zioni sanitarie conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento:
È considerato lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 1, lettera a), comma ii) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore dipendente ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti32.
È considerato lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 1, lettera a), comma ii) del regolamento qualsiasi persona considerata lavoratore indipendente ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
d) nell’allegato I, parte II è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il congiunto, nonché i figli di meno di 18 anni compiuti e quelli di meno di 25 anni compiuti che frequen- tano una scuola o compiono studi o si trovano in situazione di apprendistato.
e) nell’allegato II, parte I è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle legislazioni canto- nali pertinenti (Grigioni, Lucerna e San Gallo).
f) nell’allegato II, parte II è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Gli assegni per la nascita e gli assegni per l’adozione in applicazione delle legisla- zioni cantonali pertinenti sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud).
g) nell’allegato II, parte III è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza oggetto.
32 RS 831.10
h) nell’allegato IIbis è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
a) Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complemen- tari del 19 marzo 196533) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
a1) L’assegno per persone indifese (legge federale del 19 giugno 195934 relativa all’assicurazione invalidità e legge federale del 20 dicembre 194635 sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, nelle loro versioni riviste dell’8 ottobre 1999).
b) Le rendite per casi di rigore dell’assicurazione invalidità (art. 28, par. 1bis della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 195936 sulla versione riveduta del 7 ottobre 1994).
c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, pre- viste dalle legislazioni cantonali.
i) nell’allegato III, parte A è aggiunto il testo seguente:
Germania-Svizzera
a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 196437, modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 197538 e n. 2 del 2 marzo 198939
i) l’articolo 4, paragrafo 2, per quanto concerne il pagamento di presta- zioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo;
ii) il punto 9b, paragrafo 1, punti 2 a 4 del protocollo finale;
iii) il punto 9e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale.
b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 otto- bre 198240, modificato dal protocollo addizionale del 22 dicembre 199241,
i) l’articolo 7, paragrafo 1;
ii) l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occu- pati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
33 RS 831.30
34 RS 831.20
35 RS 831.10
36 RS 831.20
37 RS 0.831.109.136.1
38 RS 0.831.109.136.121
39 RS 0.831.109.136.122
40 RS 0.837.913.6
41 RS 0.837.913.61
Austria-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 196742 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 17 maggio 197343, n. 2 del 30 novembre
197744, n. 3 del 14 dicembre 198745 e n. 4 dell’11 dicembre 199646, per quanto con- cerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Belgio-Svizzera
a) L’articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 197547 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese ter- zo.
Danimarca-Svizzera
L’articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 198348 modifi- cata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 198549 e n. 2 dell’11 aprile 199650 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Spagna-Svizzera
a) L’articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 196951 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 198252, per quanto con- cerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.
Finlandia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 198553.
42 RS 0.831.109.163.1
43 RU 1974 1168
44 RU 1979 1595
45 RU 1989 2437
46 RU 2001 2442
47 RS 0.831.109.172.1
48 RS 0.831.109.314.1
49 RS 0.831.109.314.111
50 RS 0.831.109.314.112
51 RS 0.831.109.332.2
52 RU 1983 1369
53 RS 0.831.109.345.1
Francia-Svizzera
L’articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 197554 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Grecia-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 197355 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Italia-Svizzera
a) L’articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 196256, modificata dall’accordo complementare del 18 dicem- bre 196357, l’accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 196958, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 197459 e l’accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 198060, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) L’articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.
Lussemburgo-Svizzera
L’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 196761, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 197662.
Paesi Bassi-Svizzera
L’articolo 4, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 197063.
Portogallo-Svizzera
L’articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 settem- bre 197564, modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 maggio 199465, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
54 RS 0.831.109.349.1
55 RS 0.831.109.372.1
56 RS 0.831.109.454.2
57 RS 0.831.109.454.22
58 RS 0.831.109.454.21
59 RS 0.831.109.454.211
60 RS 0.831.109.454.24
61 RS 0.831.109.518.2
62 RU 1977 2094
63 RS 0.831.109.636.2
64 RS 0.831.109.654.1
65 RS 0.831.109.654.11
Regno Unito-Svizzera
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 feb- braio 196866, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Svezia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 197867.
Repubblica Ceca–Svizzera
Nulla
Estonia–Svizzera
Nessuna convenzione
Cipro–Svizzera
Nulla
Lettonia–Svizzera
Nessuna convenzione
Lituania–Svizzera
Nessuna convenzione
Ungheria–Svizzera
Nulla
Malta–Svizzera
Nessuna convenzione
Polonia–Svizzera
Nessuna convenzione
Slovenia–Svizzera
Nulla
Slovacchia–Svizzera
Nulla
66 RS 0.831.109.367.1
67 RS 0.831.109.714.1
j) nell’allegato III, parte B, è aggiunto il testo seguente:
Germania-Svizzera
a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989, l’articolo, 4 paragrafo 2 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 otto- bre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992,
i) l’articolo 7, paragrafo 1;
ii) l’articolo, 8 paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occu- pati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Austria-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967, xxxx- ficata dalle convenzioni completive n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre
1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell’11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Belgio-Svizzera
a) L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese ter- zo.
Danimarca-Svizzera
L’articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983, modifi- cata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell’11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Spagna-Svizzera
a) L’articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell’11 giugno 1982, per quan- to concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattia svizzera.
Finlandia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.
Francia-Svizzera
L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Grecia-Svizzera
L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Italia-Svizzera
a) L’articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, l’accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l’accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quan- to concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
b) L’articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.
Lussemburgo-Svizzera
L’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.
Paesi Bassi-Svizzera
L’articolo 4, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.
Portogallo-Svizzera
L’articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 settem- bre 1975, modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 maggio 1994 per quanto con- cerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Regno Unito-Svizzera
L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 feb- braio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
Svezia-Svizzera
L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.
Repubblica Ceca–Svizzera
Nulla
Estonia–Svizzera
Nessuna convenzione
Cipro–Svizzera
Nulla
Lettonia–Svizzera
Nessuna convenzione
Lituania–Svizzera
Nessuna convenzione
Ungheria–Svizzera
Nulla
Malta–Svizzera
Nessuna convenzione
Polonia–Svizzera
Nessuna convenzione
Slovenia – Svizzera
Nulla
Slovacchia – Svizzera
Nulla
k) nell’allegato IV, parte A, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza oggetto.
l) nell’allegato IV, parte B, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza oggetto.
m) nell’allegato IV, parte C, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Tutte le domande di rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità del regime di base nonché di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale.
n) nell’allegato IV, parte D2, è aggiunto il testo seguente:
Le rendite di superstiti e d’invalidità secondo la legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti e invalidità del 25 giugno 198268.
o) nell’allegato VI è aggiunto il testo seguente:
1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti come anche l’articolo primo della legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i citta- dini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente Accordo nonché ai rifugiati e agli apolidi resi- denti sul territorio di tali Stati allorché tali persone dichiarano la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’Accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del tito- lo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di disoccupazione dall’assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore auto- nomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicura- zione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx.
00 RS 831.40
Per ’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in confor- mità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malat- tia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi di cui alla lettera a), pun- ti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogal- lo.
La domanda
aa) dev’essere presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato.
3bis. Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell’assicurazione malattia alle dispo- sizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3ter, i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professio- nale sono suddivisi al 50 % tra l’assicuratore svizzero contro gli infortuni professio- nali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professio- nali e le malattie professionali prende a suo carico l’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organi- smo di assicurazione malattia del paese di residenza.
3ter. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza in virtù del punto 3ter er beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regola- mento per qualsiasi condizione che richieda prestazioni durante un soggiorno in Svizzera.
4. Le persone che risiedono in Germania, Ungheria, Austria, Belgio, Francia o nei Paesi Bassi, ma che sono assicurate in Svizzera per le cure medico-sanitarie benefi- ciano, in caso di soggiorno in Svizzera, dell’applicazione per analogia dell’articolo 20, prima e seconda frase del regolamento. In tal caso, l’assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.
5. Per l’applicazione degli articoli 22, 22a, 22b, 22c, 25 e 31 del regolamento l’assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.
6. Il rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia versate dall’istituzione del luogo di residenza alle persone di cui al punto 4 avviene conformemente all’artico- lo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di
maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore sviz- zero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.
8. Malgrado le disposizioni del titolo III del regolamento, ciascun lavoratore dipen- dente o autonomo che non sia assicurato secondo la legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità è considerato come assicurato da questa assicurazione per la durata di un anno a decorrere dall’interruzione del lavoro che precede l’invalidità, qualora egli abbia dovuto rinunciare alla sua attività lucrativa o a un’attività autonoma in Svizzera in seguito a un infortunio o a una malattia e se l’invalidità è stata constatata in questo paese; egli deve pagare i contributi all’assicurazione vecchiaia, reversibilità e invalidità come se fosse domiciliato in Svizzera. La presente disposizione non è applicabile se egli è soggetto alla legisla- zione di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e), e degli articoli da 14 a 14 septies o dell’articolo 17 del regolamento.
9. Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, si considera assicurata da questa assicurazione per la concessione di misure di integrazione e durante il periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.
p) nell’allegato VII è aggiunto il testo seguente:
Esercizio di un’attività non salariata in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo.
q) nell’allegato VIII è aggiunto il testo seguente:
Svizzera Nulla
2. 372 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavora- tori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
aggiornato da:
000 X 000: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.97, pag.1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regola- mento (CEE) n. 1408/71,
397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.98, pag.1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regola-
mento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1997 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e il regola- mento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag.1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regola- mento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
000 X 000: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 (GU
n. L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.
399 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità dell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).
301 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).
301 R 89: Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16).
000 X 000: Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le moda- lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17) e una volta entrato in vigore il protocollo all’Accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti,
della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successiva- mente alla loro adesione all’Unione europea.
303 R 1851: Regolamento (CE) 1851/2003 della Commissione del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3) e una volta entrato in vigore il protocollo all’Accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circola- zione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Letto- nia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repub- blica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea.
12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.
304 R 631: Regolamento (CE) 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ed il regola- mento (CEE) 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 1408/71, per quanto riguarda l’allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento s’intendono adattate come in appresso:
a) nell’allegato 1 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’economia, Dire- zione del lavoro, Berna – State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne
b) nell’allegato 2 è aggiunto il testo seguente:
C. GERMANIA
(1) Al punto 2 «Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere», lettera a) i), prima frase è aggiunto quanto segue:
«se l’interessato risiede in Svizzera o, essendo cittadino svizzero, risiede nel territo- rio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe».
(2) Al punto 2 «Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere», lettera b) i), prima frase è aggiunto quanto segue:
«se l’ultimo contributo a norma della legislazione di un altro Stato membro è stato versato a una istituto di assicurazione pensione svizzera:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx».
Xxxxxxxx
1. Malattia e maternità
Versicherer – Assureur – Assicuratore secondo la legge federale sull’assicurazione malattie69, presso cui è assicurata la persona interessata.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
i) Persone residenti in Svizzera:
IV-Stelle – Office AI – Ufficio AI , del cantone di residenza.
ii) Persone residenti fuori della Svizzera:
IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf – Office AI pour les assurés à l’étranger, Genève – Ufficio AI per gli assicurati all’estero, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
La cassa pensioni cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
i) Persone residenti in Svizzera:
Ausgleichskasse – Caisse de compensation – Cassa di compensazione cui sono stati versati da ultimo i contributi.
ii) Persone residenti fuori della Svizzera:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensa- tion, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
La cassa pensioni cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro.
69 RS 832.10
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
a) Lavoratori dipendenti:
L’assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro.
b) Lavoratori indipendenti:
L’assicurazione infortuni presso cui l’interessato è assicurato su base volon- taria.
5. Disoccupazione
a) In caso di disoccupazione completa:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
b) In caso di disoccupazione parziale:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavo- ro.
6. Prestazioni familiari:
a) Regime federale:
i) Lavoratori dipendenti:
Kantonale Ausgleichskasse – Caisse cantonale de compensation – Cas- sa cantonale di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro.
ii) Lavoratori indipendenti:
Kantonale Ausgleichskasse – Caisse cantonale de compensation – Cas- sa cantonale di compensazione del cantone di residenza.
b) Regimi cantonali:
i) Lavoratori dipendenti:
Familienausgleichskasse – Caisse de compensation familiale – Cassa di compensazione familiare cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro.
ii) Lavoratori indipendenti: L’istituzione designata dal cantone.
c) nell’allegato 3 è aggiunto il testo seguente:
C. GERMANIA
Al punto 3, «Assicurazione pensione», lettera a) è aggiunto quanto segue: Rapporti con la Svizzera:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx
1. Malattia e maternità
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LaMal, Soleure – Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assu- rance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assicurazione con- tro gli infortuni, Lucerna.
5. Disoccupazione:
a) In caso di disoccupazione completa:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
b) In caso di disoccupazione parziale:
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavo- ro.
6. Prestazioni familiari
L’istituzione designata dal cantone di residenza o di soggiorno.
d) nell’allegato 4 è aggiunto il testo seguente:
C. GERMANIA
Al punto 3, «Assicurazione pensione», lettera b) è aggiunto quanto segue: Rapporti con la Svizzera:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx
1. Malattia e maternità
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LaMal, Soleure – Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. Invalidità
a) Assicurazione invalidità:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
3. Vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale:
Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assu- rance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assicurazione con- tro gli infortuni, Lucerna.
5. Disoccupazione
Disoccupazione Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secré- tariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’Economia, Direzione del Lavoro, Berna – State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne.
6. Prestazioni familiari
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
e) nell’allegato 5 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza oggetto.
f) nell’allegato 6 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Pagamento diretto.
g) nell’allegato 7 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
UBS SA, Genève – Genf – Ginevra – Geneva.
h) nell’allegato 8 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza oggetto.
i) nell’allegato 9 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considera- zione le prestazioni concesse dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull’assicurazione malattia.
j) nell’allegato 10 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 14, paragrafo 1 e l’articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:
la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden- versicherung – Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, super- stiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Per l’applicazione dell’articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazio- ne:
a) in connessione con l’articolo 14bis, paragrafo 1, e l’articolo 14ter, paragrafo 2 del regolamento:
la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden- versicherung – Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, super- stiti e invalidità;
b) in connessione con l’articolo 17 del regolamento:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3. Per l’applicazione dell’articolo 12bis del regolamento di applicazione:
la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche- rung – Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
4. Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:
Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern – Caisse fédérale de compensation, Berne – Cassa federale di compensazione, Berna.
5. Per l’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, del- l’articolo 82, paragrafo 2 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applica- zione:
Gemeindeverwaltung – Administration communale – Amministrazione comunale del luogo di residenza.
6. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2 e dell’articolo 81 del regolamento di applicazione:
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’Economia, Direzione del Lavoro, Berna – State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne.
7. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 36 del regolamento:
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LaMal, Soleure – Istituzione comune LaMal, Soletta.
b) in connessione con l’articolo 63 del regolamento:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerna – Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni, Lucerna;
c) in relazione con l’articolo 70 del regolamento:
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’Economia, Direzione del Lavoro, Berna/State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne.
8. Per l’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
a) in connessione con l’articolo 20, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione:
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LaMal, Soleure – Istituzione comune LaMal, Soletta.
b) in connessione con l’articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni, Lucerna.
k) nell’allegato 11 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza oggetto.
3. 398 L 49: Direttiva 98/49 CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).
Sezione B:
Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto
4.1 373 D 0919(02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la con- cessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1 a), i) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 4).
4.2 373 D 0919(03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l’istrut- toria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d’inva- lidità (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 5).
4.3 373 D 0919(06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all’interpre- tazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE)
n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 8).
4.4 373 D 0919(07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l’inter- pretazione dell’articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi d’assicurazione e dei periodi assimi- lati in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 9).
4.5 373 D 0919(09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la tota- lizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione deter- minata in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 11).
4.6 373 D 0919(11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1408/71, e dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 14).
4.7 373 D 0919(13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l’interpretazione dell’articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 1408/71 e dell’articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell’istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 17).
4.8 373 D 1113(02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei con- ti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicu-
rezza sociale dei lavoratori migranti (GU C 96 del 13.11.1973, pag. 2) modificata da:
395 D 0512: Xxxxxxxxx x. 000, xxx 0 xxxxxxx 0000 (XX L 294 dell’8.12.95,
pag. 38).
4.9 374 D 0720(06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l’inter- pretazione dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE)
n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 7).
4.10 374 D 0720(07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l’inter- pretazione dell’articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 8).
4.11 374 D 0823(04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l’inter- pretazione dell’articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo «pro rata temporis» delle pensioni (GU C 99 del 23.8.1974, pag. 5).
4.12 374 D 1017(03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente le revi- sioni dei diritti alle prestazioni in applicazione dell’articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 126 del 17.10.1974, pag. 23).
4.13 375 D 0705(02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all’interpreta- zione dell’articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 2).
4.14 375 D 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell’istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 3).
4.15 376 D 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l’applicazione dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 117 del 26.5.1976, pag. 3).
4.16 ...
4.17 383 D 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la con- cessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natu- ra di notevole importanza, di cui all’articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 7).
4.18 383 D 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE)
n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3), modificata da:
1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag.1).
12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione s’intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.19 ...
4.20 383 D 1102 (03): Decisione n. 119, del 24 febbraio 1983, concernente l’interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) no 1408/71, nonché dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU n. C 295 del 2.11. 1983, pag. 3).
4.21 383 D 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l’interpreta- zione dell’articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 10).
4.22 386 D 0126: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all’applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a) 14ter, paragrafi 0 x 0 xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00 (XX n. C 141 del 7.6.1986, pag. 3).
4.23 387 Y 1009 (01): Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l’interpretazione dell’articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del rego- lamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (GU C 271 del 9.10.1987, pag. 3).
4.24 387 D 284: Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l’applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE)
n. 574/72 del Consiglio (GU C 284 del 22.10.1987, pag. 3, e GU C 64 del 9.3.1988, pag. 13).
4.25 388 Y 309 (01): Decisione n. 134, del 1° luglio 1987, concernente l’interpre- tazione dell’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, rela- tivo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una profes- sione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU C 64 del 9.3.1988, pag. 4).
4.26 388 Y 309 (3): Decisione n. 135, del 1° luglio 1987, relativa alla concessio- ne delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, para- grafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assolu- ta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 0 xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 000/00 (XX C 281 del 9.3.1988, pag. 7), modificata da:
1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag.1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’articolo 2; paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: 800 SFR per l’istituzione del luogo di residenza svizzera.
4.27 388 D 64: Decisione n. 136, del 1° luglio 1987, relativa all’interpretazione dell’articolo 45, paragrafi 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Con- siglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU C 64 del 9.3.1988, pag.7), modificata da:
1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell’1.1.1995, pag.1).
12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.
Ai fini dell’Accordo le disposizioni si intendono adattate come in appresso: Xxxx’allegato è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Senza oggetto.
4.28 389 D 606: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 0 xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 000/00 (XX C 140 del 6.6.1989, pag. 3).
4.29 389 Y 1115 (01): Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre
l’interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU C 287 del 15.11.1989, pag. 3).
4.30 390 Y 412 (01): Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all’articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 3).
4.31 390 Y 412 (02): Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell’istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all’ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4).
4.32 ...
4.33 390 Y 330 (01): Decisione n. 142, del 13 febbraio 1990, relativa all’applica- zione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 80 del 30.3.1990, pag. 7).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
a) il punto 1 non si applica;
b) il punto 3 non si applica.
4.34 391 D 0 140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990, che fissa i modelli dei formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/ 71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E 410 F) (GU L 71 del 18.3.1991, pag. 1).
4.35 391 D 0425: Decisione n. 147, dell’11 ottobre 1990, concernente l’applicazione dell’articolo 76 del xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00 (XX L 235 del 23.8.1991, pag. 21) modificata da:
395 D 0353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di for- mulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 - E 411) (GU L 209, 5.9.1995, pag. 1).
4.36 393 D 22: Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l’uso dell’at- testato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. L 22 del 30.1.1993, pag. 124).
4.37 393 D 825: Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l’applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 0, xxxxxxx x) xx) xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 000/00 (XX n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5) modificata da:
1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU n. C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU n. L 1 dell’1.1.1995, pag.1).
12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Svizzera
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.38 394 D 602: Decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l’applicazione dell’articolo 10bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 0 xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00 (XX n. L 244 del 19.9.1994, pag. 1).
Ai fini dell’Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:
Nell’allegato è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
1. Invalidità, vecchiaia e morte
a) Assicurazione vecchiaia, reversibilità e invalidità
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensa- tion, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
b) Previdenza professionale
Sicherheits fonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP
2. Disoccupazione
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’Economia, Direzione del Lavoro, Berna/State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne
3. Prestazioni familiari
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
4.39 394 D 604: Decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71e (CEE) 574/72 (E 001, E 103–E 127) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22).
4.40 394 D 605: Decisione n. 154, dell’8 febbraio 1994, sui formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123).
4.41 395 D 353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di for- mulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401–E 411) (GU L 244 del 5.9.1995, pag. 1).
4.42 395 D 419: Decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di priorità in materia di diritti all’assicurazione malattia e maternità (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 41).
4.43 396 D 732: Decisione n. 158, del 27 novembre 1995, relativa ai moduli necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 0000/00 x (XXX) x. 000/00 xxx Xxxxxxxxx (X 000-X000) (XX L 336 del 27.12.1996, pag. 1).
4.44 395 D 512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995, che modifica la decisione
n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione ammini- strativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 294 dell’8.12.1995 pag.38).
4.45 396 D 172: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l’appli- cabilità dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoc- cupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 31).
4.46 ...
4.47 ...
4.48 ...
4.49 397 D 533: Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/ 71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (GU L 216 dell’8.8.1997, pag. 85).
4.50 397 D 823: Decisione n. 165, del 30 giugno 1997, relativa ai formulari ne- cessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/ 71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128B) (GU L 341 del 12.12.1997, pag. 61).
4.51 398 D 441: Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, della Commissione ammi- nistrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 ed E 109 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 25).
4.52 398 D 442: Decisione n. 167, del 2 dicembre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavorato- ri migranti, che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l’interpretazione dell’articolo 94, paragrafo 0 xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00 (XX L 195 dell’11.7.1998, pag. 35).
4.53 398 D 443: Decisione n. 168, dell’11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavorato- ri migranti relativa alla modifica dei formulari E 121 ed E 127 e alla cancel- lazione del formulario E 122 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 37).
4.54 398 D 444: Decisione n. 169, dell’11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavorato-
ri migranti relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 46).
4.55 398 D 565: Decisione n. 170 dell’11 giugno 1998, che modifica la decisione
n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall’articolo 94, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40).
4.56 399 D 370: Decisione n. 171, del 9 dicembre 1998, che modifica la decisio- ne n. 135, del 1o luglio 1987, relativa alla concessione di prestazioni in natu- ra di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 e alla nozione di urgenza ai sensi dell’articolo 20 del rego- lamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 0, xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 000/00 (XX L 143 dell’8.6.1999, pag. 11).
4.57 399 D 371: Decisione n. 172, del 9 dicembre 1998, relativa al modello degli attestati necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 0000/00 x (XXX) x. 000/00 xxx Xxxxxxxxx (X 000) (XX L 143 dell’8.6.1999, pag. 13).
4.58 300 D 129: (01) Decisione n. 173, del 9 dicembre 1998, relativa alle modali- tà comuni approvate dagli Stati membri per il rimborso tra le istituzioni in vista del passaggio all’euro (GU C 27 del 29.1.2000, pag. 1).
4.59 300 D 141: Decisione n. 174, del 20 aprile 1999, relativa all’interpretazione dell’articolo 00xxx xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00 (XX L 47 del 19.2.2000, pag. 30).
4.60 300 D 142: Decisione n. 175, del 23 giugno 1999, relativa all’interpretazione della nozione di ’prestazioni in natura’ dell’assicurazione malattia-maternità di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, articoli 22, 22bis e 22ter, articolo 25, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 26, articolo 28, paragrafo 1, articoli 28bis, 29, 31, 34bis e 34ter, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e concernente la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 nonché agli anticipi da versare in appli- cazione del paragrafo 4 dell’articolo 102 dello stesso regolamento (GU L 47 del 19.2.2000, pag. 32).
4.61 300 D 582: Decisione n. 176, del 24 giugno 1999, relativa al rimborso da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 0, xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 000/00 (00/000/XX) (XX L 243 del 28.9.2000, pag. 42).
4.62 300 D 748: Decisione n. 177, del 5 ottobre 1999, relativa agli attestati neces- sari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 65).
4.63 300 D 749: Decisione n. 178, del 9 dicembre 1999, sull’interpretazione dell’articolo 111, paragrafi 0 x 0, xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 000/00 (XX L 302 dell’1.12.2000, pag. 71).
4.64 302 D 154: Decisione n. 179, del 18 aprile 2000, relativa ai modelli di atte- stati necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE)
n. 574/72 del Consiglio (E 111, E 111 B, da E 113 a E 118, da E 125 a E 127) (GU L 54 del 25.2.2002, pag. 1).
4.65 301 D 70: Decisione n. 180, del 15 febbraio 2000, riguardante i modelli di attestati necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (da E 211 a E 212) (GU L 23 del 25.1.2001, pag. 33).
4.66 301 D 891: Decisione n. 181, del 13 dicembre 2000, concernente l’interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, 14bis, paragrafo 1 e 14ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che svolgono un’attività all’esterno dello Stato competente (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 73).
4.67 301 D 655: Decisione n. 182, del 13 dicembre 2000, relativa alla realizza- zione di un quadro comune per la raccolta di dati relativi alla liquidazione delle domande di pensione (GU L 230 del 28.8.2001, pag. 20).
4.68 ...
4.69 decisione n. 184 del 10 dicembre 2001 relativa ai modelli di formulari ne- cessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e (CEE) 574/72 del Consiglio (E 201–E 207, E 210, E 213, ed E 215) (GU L 304 del 6.11.2002, pag. 1).
4.70 decisione n. 185 del 27 giugno 2002 recante modifica della decisione n. 153 del 7 ottobre 1993 (formulario E 108) e della decisione n. 170 dell’11 giu- gno 1998 (redazione degli inventari previsti all’articolo 94, paragrafo 4, e all’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972) (GU L 55 dell’1.3.2003, pag. 74).
4.71 decisione n. 186 del 27 giugno 2002 relativa ai modelli di formulari necessa- ri per l’applicazione dei regolamenti (CEE) 0000/00 x (XXX) 000/00 xxx Xxxxxxxxx (X 000) (XX L 55 dell’1.3.2003, pag. 80).
4.72 decisione n. 187 del 27 giugno 2002 relativa ai modelli di formulari necessa- ri per l’applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e (CEE) 574/72 del Consiglio (E 111 ed E 111B) (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 40).
4.73 decisione n. 188 del 10 dicembre 2002 relativa ai modelli di formulari necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio (E 210 ed E 211) (GU L 112 del 6.5.2003, pag. 12).
4.74 decisione n. 189 del 18 giugno 2003 relativa alla sostituzione mediante la carta europea di assicurazione malattia dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) 1408/71 e (CEE) 574/72 per quanto riguarda l’accesso ai servizi sanitari durante un soggiorno tempo- raneo in uno Stato membro diverso da quello competente o da quello di resi- denza (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 1).
4.75 decisione n. 190 del 18 giugno 2003 relativa alle caratteristiche tecniche della carta europea di assicurazione malattia (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 4).
4.76 decisione n. 191 del 18 giugno 2003 relativa alla sostituzione dei formulari E 111 ed E 111B con la carta europea di assicurazione malattia (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 19).
4.77 decisione n. 192 del 29 ottobre 2003 relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 0, xxxxx x), xxx xxxxxxxxxxx (XXX) 000/00 xxx Xxxxxxxxx (XX L 104 dell’8.4.2004, pag. 114).
Ai fini del presente Accordo la decisione è modificata come segue: Al punto 2.4 è aggiunto il testo seguente:
Svizzera
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
4.78 decisione n. 193 del 29 ottobre 2003 relativa al trattamento delle domande di pensione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 123).
4.79 decisione n. 194 del 17 dicembre 2003 relativa all’applicazione uniforme dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) ed i) del regolamento (CEE) 1408/71 nello Stato membro di soggiorno (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 127).
4.80 decisione n. 195 del 23 marzo 2004 relativa all’applicazione uniforme dell’articolo 22, paragrafo 1, a) i) del regolamento (CEE) 1408/71 per quan- to riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e alla maternità (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 134).
4.81 decisione n. 196 del 23 marzo 2004 in applicazione dell’articolo 22, paragra- fo 0 xxx, xxx xxxxxxxxxxx (XXX) 0000/00 (XX L 160 del 30.4.2004, pag. 135).
4.82 decisione n. 197 del 23 marzo 2004 relativa ai periodi transitori per l’introduzione della carta europea di assicurazione malattia in conformità con l’articolo 5 della decisione n. 191 (GU L 343 del 19.11.2004, pag. 28).
4.83 decisione n. 198 del 23 marzo 2004 relativa alla sostituzione e alla soppres- sione dei modelli di formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72 del Consiglio (E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B) (GU L 259 del 5.8.2004, pag. 1).
Sezione C:
Atti di cui le parti contraenti prendono atto
Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
5.1 Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all’estero (adottata dalla Commis- sione amminsitrativa nella 139a sessione del 23 gennaio 1975).
5.2 Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d’emissione dei formulari necessari all’applicazione dei rego- lamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (adottata dalla commissione ammini- strativa nella 176a sessione del 19 dicembre 1980).
5.3 385 Y 16: Raccomandazione n. 16 del 12 dicembre 1984 relativa alla con- clusione di accordi nel quadro dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.4 385 Y 17: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
5.5 386 Y 28: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legi- slazione applicabile ai disoccupati che esercitano un’attività lavorativa a ora- rio ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 284 dell’11.11.1986, pag. 4).
5.6 392 Y 19: Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell’applicazione della regolamentazione comunitaria (GU C 199 del 23.7.1993, pag. 11).
5.7 396 Y 592: Raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 19)
5.8 397 Y 0304(01): Raccomandazione n. 21 del 28 novembre 1996 relativa all’applicazione dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 67 del 4.3.1997, pag. 3).
5.9 380 Y 609(03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri pre- viste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 139 del 9.6.1980, pag. 1).
6.0 380 Y 613(01): Dichiarazioni della Grecia previste all’articolo 5 del rego- lamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 143 del 13.6.1981, pag. 1).
6.1 386 Y 0338(01): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri pre- viste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 338 del 31.12.1986, pag. 1).
6.2 C/107/87/pag.1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 107 del 22.4.1987, pag. 1).
6.3 C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repub- blica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un Accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU C 323 dell’11.12.1980, pag. 1).
6.4 L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell’articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all’interno della Comunità (GU L 90 del 2.4.1987, pag. 39).
6.5 raccomandazione n. 23 del 29 ottobre 2003 relativa al trattamento delle domande di pensione (GU L 104 dell’8 aprile 2004, pag. 125).
Protocollo addizionale
all’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone
Assicurazione contro la disoccupazione
1.70 Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligato- ria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza71 (LACI)72 e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoc- cupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccu- pazione alle condizioni previste dalla legge.
1.2. Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno ver- sato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalità previste al punto 1.3 a titolo di contri-
70 Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, le disposizioni di questo punto si applicano fino al 30 apr. 2011.
71 RS 837.0
72 Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta.
buto ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupa- zione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione com- pleta in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intem- perie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoc- cupazione completa si fa carico lo Stato d’origine a condizione che i lavo- ratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d’origine.
1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 è rim- borsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito.
a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei con- tributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).
b) Dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di inden- nità menzionate al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di orgine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera73.
c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retro- cessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di pre- stazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2. La retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi bilate- rali rispettivi, continua a essere applicata.
3. Il regime illustrato ai punti 1 e 2 si applica per una durata di 7 anni a decor- rere dall’entrata in vigore dell’Accordo. In caso di difficoltà per uno Stato membro al termine del periodo di 7 anni con la fine del sistema delle retro- cessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.
Assegni per grandi invalidi
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità saranno iscritti nel testo dell’allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere dall’entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.
73 Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi – durante soggiorni ripetuti – nello spazio di due anni.
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 199374 sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
74 RS 831.42
Allegato III75
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
Sezione A:
Atti ai quali è fatto riferimento
A. Sistema generale
1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16), modificata da:
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1)
2. 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione pro- fessionale, che integra la direttiva 89/58/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25), modificata da:
– 394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della forma- zione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 217 del 23.8.1994, pag. 8).
– 395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della forma- zione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 184 del 3.8.1995, pag. 21).
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
75 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera, del 30 apr. 2004 (RU 2004 4203). Aggiornato giusta l’all. III del Prot. del 26 ott. 2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, approvato dall’AF il 17 dic. 2004 e in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 995; FF 0000 0000 0000).
– 397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l’allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della for- mazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (GU L 184 del 3.8.1997, pag. 31).
– 32000 L 0005: Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42).
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
3. 399 L 0042: Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberaliz- zazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77, con la rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, pag.48)
B. Professioni in ambito giuridico
4. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:
– 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica elle- nica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91);
– 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue: all’articolo 1 paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera:
Avocat
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato.»
– 398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della pro- fessione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è sta- ta acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue: all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a) è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera:
Avocat
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato.»
C. Attività mediche e paramediche
6. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d’infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25).
Medici
7. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), xxxx- ficata da:
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
– 398 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione, dell’8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15).
– 398 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad age- volare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24).
– 399 L 0046: Direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad age- volare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25).
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
– 52002 XC 0316 (02): Comunicazione – Notifica di titoli di medico specialista.
– 52002 XC 1128 (01): Comunicazione – Notifica di titoli di medico specialista.
a) L’articolo 3 è sostituito dall’Allegato A sui diplomi, certificati e altri titoli di medico, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato A
Diplomi, certificati ed altri titoli di medico
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna
il diploma
Svizzera Diplôme fédéral de médecin
Eidgenössisches Arztdiplom Diploma federale di medico
…»
Département fédéral de l’intérieur
Eidgenössisches Departement des Innern
Dipartimento federale dell’interno
b) L’articolo 5 è sostituito dall’Allegato B sui diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato B
Diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna
il diploma
Svizzera Diplôme de médecin spécialiste
Diplom als Facharzt
Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses
Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Diploma di medico specialista Dipartimento federale
dell’interno e Federazione dei medici svizzeri
…»
c) Gli articoli 5 paragrafo 3 e 7 paragrafo 2 sono sostituiti dall’Allegato C sulle denominazioni delle formazioni mediche specialistiche, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato C
Denominazioni delle formazioni mediche specialistiche
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Anestesiologia
Durata minima della formazione: 3 anni
Svizzera Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia
Chirurgia generale
Durata minima della formazione: 5 anni
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Svizzera Chirurgie Chirurgie Chirurgia
Neurochirurgia
Durata minima della formazione: 5 anni
Svizzera Neurochirugie Neurochirurgie Neurochirurgia
Ginecologia e ostetricia
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Gynécologie et obstétrique
Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia
Medicina interna
Durata minima della formazione: 5 anni
Svizzera Médecine interne Innere Medizin Medicina interna
Oftalmologia
Durata minima della formazione: 3 anni
Svizzera Ophtalmologie Ophtalmologie Oftalmologia
Otorinolaringologia
Durata minima della formazione: 3 anni
Svizzera Oto-rhino-laryngologie
Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria
Pediatria
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Pédiatrie
Kinder- und Jugendmedizin Pediatria
Pneumologia
Durata minima della formazione: 4 anni
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Svizzera Pneumologie Pneumologie Pneumologia
Urologia
Durata minima della formazione: 5 anni
Svizzera Urologie Urologie Urologia
Ortopedia
Durata minima della formazione: 5 anni
Svizzera Chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs- apparates
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
Anatomia patologica
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Pathologie Pathologie Patologia
Neurologia
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Neurologie Neurologie Neurologia
Psichiatria
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia
Radiologia
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Radiologie Radiologie Radiologia
Radioterapia
Durata minima della formazione: 4 anni
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Svizzera Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologia/radioterapia
Chirurgia estetica
Durata minima della formazione: 5 anni
Svizzera Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Chirurgia toracica
Durata minima della formazione: 5 anni
Svizzera Chirurgie cardiaque et vasculaire
thoracique
Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
Chirurgia pediatrica
Durata minima della formazione: 5 anni
Svizzera Chirurgie pédiatrique
Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica
Cardiologia
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Cardiologie Kardiologie Cardiologia
Gastroenterologia
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Gastro-entérologie Gastroenterologie Gastroenterologia
Reumatologia
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Rhumatologie Rheumatologie Reumatologia
Ematologia generale
Durata minima della formazione: 3 anni
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Svizzera Hématologie Hämatologie Ematologia
Endocrinologia
Durata minima della formazione: 3 anni
Svizzera Endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologia-diabetologia
Medicina fisica e di riabilitazione Durata minima della formazione: 3 anni
Svizzera Médecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Medicina fisica e riabilitazione
Dermatologia e venereologia
Durata minima della formazione: 3 anni
Svizzera Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie Dermatologia e venereologia
Medicina tropicale
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Médecine tropicale et médecine des
voyages
Tropen- und Reisemedizin Medicina tropicale e medicina di viaggio
Psichiatria infantile
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
Malattie renali
Durata minima della formazione: 4 anni
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma
Svizzera Néphrologie Nephrologie Nefrologia
Salute pubblica e medicina sociale Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Prévention et santé publique
Prävention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica
Farmacologia
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Pharmacologie clinique et toxicologie
Klinische Pharmakologie und Toxikologie
Farmacologia clinica e tossicologia
Medicina del lavoro
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Médecine du travail
Arbeitsmedizin Medicina del lavoro
Allergologia
Durata minima della formazione: 3 anni
Svizzera Allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie
Allergologia e immunologia clinica
Medicina nucleare
Durata minima della formazione: 4 anni
Svizzera Médecine nucléaire Nuklearmedizin Medicina nucleare
Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) Durata minima della formazione: 5 anni
Svizzera Chirurgie maxillo-faciale
Xxxxxx- und Gesichtschirurgie Chirurgia maxillo-facciale
...»
7.a) 96/C/216/03: Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato a norma dell’articolo 41 della direttiva 93/16/CEE
(i) denominazione dei diplomi, certificati e altri titoli di formazione:
«diplôme de médecin praticien»
«Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin»
«diploma di medico generico»;
(ii) denominazioni dei titoli professionali:
«médecin praticien»
«praktischer Arzt/praktische Ärztin»
«medico generico».
Infermieri
8. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, con- cernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell’assistenza generale e comportante misure desti- nate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:
– 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica elle- nica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91);
– 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160);
– 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
– 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30);
– 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1);
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue:
a) all’articolo 1 paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
infirmière, infirmier Pflegefachfrau, Pflegefachmann infermiera, infermiere»;
b) l’articolo 3 è sostituito dall’Allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di infermieri (responsabili dell’assistenza generale), al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato
Diplomi, certificati e altri titoli di infermieri (responsabili dell’assistenza generale)
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna
il diploma
Svizzera infirmière diplômée et
infirmier diplômé
diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann
infermiera diplomata e infermiere diplomato
…»
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’ Etat
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Scuole che propongono cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
9. 377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza gene- rale (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8), modificata da:
– 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30);
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Dentisti
10. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, con- cernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:
– 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica elle- nica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91);
– 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160);
– 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
– 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue:
a) all’articolo 1 è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
médecin dentiste Zahnarzt
medico-dentista»;
b) l’articolo 3 è sostituito dall’Allegato A sui diplomi, certificati e altri titoli di dentista, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato A
Diplomi, certificati e altri titoli di dentista
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna
il diploma
Svizzera Diplôme fédéral de
médecin-dentiste
Eidgenössisches Zahnarzt- diplom
Diploma federale di medico- dentista
Département fédéral de l’intérieur
Eidgenössisches Departement des Innern
Dipartimento federale dell’interno
…»
c) l’articolo 5 punto 1 è sostituito dall’Allegato B sui diplomi, certificati e altri titoli di dentista, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato B
Diplomi, certificati e altri titoli di dentista
a) Ortodonzia
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna
il diploma
Svizzera Diplôme fédéral
d’orthodontiste
Diplom für Kieferorthopädie
Diploma di ortodontista
Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odontostomatologie
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Xxxx- ärzte-Gesellschaft
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
b) Chirurgia orale
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna
il diploma
Svizzera Diplôme fédéral de chirurgie
orale
Diplom für Oralchirurgie
Diploma di chirurgia orale
...»
Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odontostomatologie
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Xxxx- ärzte-Gesellschaft
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
11. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, con- cernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10), modificata da:
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1);
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Veterinari
12. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effet- tivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:
– 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica elle- nica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92);
– 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160);
– 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
– 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
a) L’articolo 3 è sostituito dall’Allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di veterinario, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato
Diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna
il diploma
Svizzera Diplôme fédéral de
vétérinaire
Eidgenössisches Tierarztdiplom
Diploma federale di veterinario
Département fédéral de l’intérieur
Eidgenössisches Departement des Innern
Dipartimento federale dell’interno
...»
13. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7), modificata da:
– 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ostetriche
14. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 dell’11.2.1980, pag. 1), modificata da:
– 380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 74);
– 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 161);
– 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
– 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue:
a) all’articolo 1 è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera: sage femme Xxxxxxx levatrice»;
b) l’articolo 3 è sostituito dall’Allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato
Diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna
il diploma
Svizzera Sage-femme diplômée
Diplomierte Hebamme
Xxxxxxxxx diplomata
...»
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’ Etat
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Scuole che propongono cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
15. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’accesso alle attività dell’ostetrica e al loro eserci- zio (GU L 33 dell’11.2.1980, pag. 8), modificata da:
– 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989
(GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Farmacia
16. 385 L 0432: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34), modificata da:
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
17. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37), modificata da:
– 385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985
(GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42);
– 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1);
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue:
L’articolo 4 è sostituito dall’Allegato sui diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, al quale è aggiunto il testo seguente:
«Allegato
Diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia
Paese Titolo del diploma Organismo che rilascia il diploma Certificato che accompagna
il diploma
Svizzera Diplôme de pharmacien
Eidgenössisches Apotheker- diplom
Diploma federale di farmacista
Département fédéral de l’intérieur
Eidgenössisches Departement des Innern
Dipartimento federale dell’interno
...»
D. Architettura
18. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di ser- vizi (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:
– 385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985
(GU L 376 del 31.12.1985, pag. 1);
– 386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986
(GU L 27 dell’1.2.1986, pag. 71);
– 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990
(GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1);
– 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’as- sistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1);
a) all’articolo 11 è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
– i diplomi rilasciati da écoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici federali: arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF,
– diplomi rilasciati dall’Ecole d’architecture de l’Université de Genève: architecte diplômé EAUG,
– i certificati della Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte XXX A/Architekt REG A/architetto XXX X,»;
b) l’articolo 15 non è applicabile.
19. 98/C/217: Diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel settore dell’ar- chitettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16 luglio 1996) (GU C
217 dell’11.7.1998). (aggiornata dalle comunicazioni 99/C/351/10 del 4 dicembre 1999, GU C 351 del 4 dicembre 1999, 2001 C/333/02 del 28 novembre 2001, GU C 333 del 28 novembre 2001, 2002/C 214/03 del 10 settembre 2002, con rettifica pubblicata nella GU C 79 del 2/4/2003 e 2003/C.
Ai fini del presente Accordo è aggiunto il testo seguente: all’aggiornamento 2003/C 294/02 del 4 dicembre 2003, GU C 294 del 4 dicembre 2003 (con rettifica pubblicata nella GU C 297 del 9 dicembre 2003)
«in Svizzera:
– i diplomi rilasciati dall’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI).».
X. Xxxxxxxxx e intermediari
20. Le direttive 364 L 022, 364 L 0223, 364 L 0224, 368 L 0363, 368 L 0364,
370 L 0522, 370 L 0523 e 375 L 0369 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di ricono- scimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48).
Commercio e distribuzione di prodotti tossici
21. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che compor- tano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
21a. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei ser- vizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari atti- nenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da:
– 95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all’a- desione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è modificata come segue:
«in Svizzera:
Tutte le sostanze e i prodotti velenosi di cui all’articolo 2 della legge sui veleni [RU 1972 360] in particolare quelli figuranti nella lista dei veleni 1, 2 e 3, a norma dell’articolo 3 dell’ordinanza sui veleni [RO 1983 1387].»
Agenti commerciali indipendenti
22. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agen- ti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
F. Industria e artigianato
23. Le direttive 364 L 0427, 364 L 0429, 364 L 0428, 366 L 0162, 368 L 0365,
368 L 0366 e 366 L 0082 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un mec- canismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disci- plinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle quali- fiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pub- blicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48).
G. Attività ausiliarie dei trasporti
24. La direttiva 382 L 0470 è abrogata dalla direttiva 1999/42/CE del Parla- mento Europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un mecca- nismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disci- plinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle quali- fiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pub- blicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48).
H. Industria cinematografica
25. Le direttive 363 L 0607, 365 L 0264, 368 L 0369 e 370 L 0451 sono abro- gate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle quali- fiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazio- ne e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema gene- rale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48).
I. Altri settori
26. Le direttive 367 L 0043, 368 L 0367, 368 L 0368, 375 L 0368 e 382 L 0489
sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48).
J. Agricoltura
27. Le direttive 363 L 0261, 363 L 0262, 365 L 0001, 367 L 0530, 367 L 0531,
367 L 0532, 367 L 0654, 368 L 0192, 368 L 0415 e 371 L 0018 sono abro-
gate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle quali- fiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di libera- lizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il siste- ma generale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999 pag.77, con rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, p 48).
K. Varie
28. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).
Atti quali modificati dall’atto di adesione della Repubblica Ceca, della Repub- blica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Re- pubblica Slovacca (GU L 236 del 23.9.2003):
A. Sistema generale
1. 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione profes- sionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, p. 25).
B. Professioni giuridiche
2. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, p. 17).
3. 398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, p. 36).
C. Professioni mediche
Medici
4. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, p. 1).
Infermieri
5. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell’assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, p. 1).
Dentisti
6. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, con- cernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, p. 1).
7. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, con- cernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, p. 10).
Veterinari
8. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effet- tivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, p. 1).
Ostetriche
9. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 del 11.2.1980, p. 1).
Farmacisti
10. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, p. 37).
D. Architettura
11. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 con- cernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di ser- vizi (GU L 223 del 21.8.1985, p. 15).
E. Commercio e distribuzione di prodotti tossici
12. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU X 000 xxx 00.00.0000, x. 0).
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx relativa al riconoscimento dei diplomi di ostetrica e di infermiere responsabile dell’assistenza generale
La Svizzera si riserva il diritto di riconoscere i titolari dei diplomi di ostetrica e di infermiere responsabile dell’assistenza generale, rientranti nel campo d’applicazione degli articoli 4 ter e 4 quater della direttiva 77/452/CEE e degli articoli 5 bis e 5 ter della direttiva 80/154/CEE sui diritti acquisiti, solo previo esame della conformità delle qualifiche con le direttive 77/453/CEE e 80/155/CEE. A tal fine la Svizzera può richiedere che vengano effettuati una prova attitudinale o un periodo di prova.
Dichiarazione della Svizzera relativa a misure autonome a decorrere dalla data della firma
La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro sia a breve che a lungo termine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 dell’accordo, a favore dei cittadini dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della firma del protocollo. I contingenti riguarderan- no 700 permessi a lungo termine e 2.500 permessi a breve termine all’anno. Inoltre, saranno ammessi 5.000 lavoratori a breve termine all’anno per un soggiorno inferio- re a quattro mesi.
Dichiarazione della Polonia relativa al riconoscimento dei diplomi di ostetrica e di infermiere responsabile dell’assistenza generale
La Polonia ha preso atto della dichiarazione della Svizzera relativa al riconoscimen- to dei diplomi di infermiere responsabile dell’assistenza generale e di ostetrica ma si aspetta risolutamente che la Svizzera aderisca pienamente all’articolo 4 ter della direttiva 77/452/CEE e all’articolo 5 ter della direttiva 80/154/CEE nella loro formu-
lazione alla data in cui prende effetto il protocollo all’accordo tra la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in seguito all’allargamento dell’Unione europea.
Sezione B
Atti di cui le parti contraenti prendono atto
Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: In generale
29. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reci- proco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, pag. 1).
Sistema generale
30. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 23).
Medici
31. 375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 20).
32. 375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 21).
33. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell’adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU C 146 dell’ 1.7.1975, pag. 1).
34. 386 X 0458: Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L 267 del 19.9.1986, pag. 30).
35. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).
Dentisti
36. 378 Y 0824(01): Dichiarazione del Consiglio relativa alla direttiva con- cernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU C 202 del 24.8.1978, pag. 1).
Medicina veterinaria
37. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicem- bre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 12).
38. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni del Consiglio concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, pag. 1).
Farmacia
39. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 45).
Architettura
40. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell’architettura rilasciato in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 28).
Protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca
Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente l’acquisto di beni immobili in Danimarca, si applica anche al presente Accordo relativamente all’acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.
Protocollo concernente le Isole Åland
Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 2 dell’Atto di adesione della Finlandia all’Unione europea, concernente le Isole Åland, si applica anche al presen- te Accordo.
Atto finale
I plenipotenziari:
della Confederazione Svizzera, da una parte, e
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale
di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell’Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubb
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,£ e della Comunità europea, dall’altra,
riuniti addì 21 giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale:
Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi
Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle CE che risiedono in Svizzera
Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’accordo Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:
Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell’accordo,
Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo,
Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto,
Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell’allegato I,
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.
(Seguono le firme)
Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi
Le Parti contraenti si impegnano ad avviare appena possibile negoziati per una libe- ralizzazione generale della prestazione di servizi in base all’«acquis comunitario».
Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera
La Commissione delle Comunità europee e la Svizzera si impegnano a cercare una soluzione adeguata al problema della doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera.
Dichiarazione comune relativa all’applicazione dell’accordo
Le Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per applicare l’«acquis comunitario» ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente all’accordo con- cluso tra di esse.
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari
La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 276 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell’accordo
La Svizzera dichiara, che durante il settimo anno di applicazione dell’accordo, si pronuncerà sul suo rinnovo in conformità delle sue procedure interne.
Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo
La Svizzera ribadisce la propria volontà di rafforzare la cooperazione con l’UE e i suoi Stati membri nel settore della politica in materia di migrazione e di asilo. In tale prospettiva essa è disposta a partecipare al sistema di coordinamento dell’UE in materia di domande d’asilo e propone l’avvio di negoziati per la conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino (convenzione sulla determina-
76 RS 0.632.401.2